| TRIBUNALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI - Sentenza 13 gennaio 2005
n. 942
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1) Enti locali – Art. 53, comma 23 della
legge 388/00 - Designazione dei membri dell’esecutivo comunale
– Precedente adeguamento dello Statuto comunale – Necessità
– Non sussiste - Ragioni.
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2) Enti locali – Consiglio comunale - Partecipazione
dell’assessore alla seduta - Delibera con la quale gli viene
attribuita la responsabilità di un ufficio – Violazione
dell’art. 78 D.lgs. 267/00 – Non sussiste.
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3) Enti locali – Incompatibilità dei ruoli
– Divieto per i componenti della Giunta comunale di esercitare
attività professionale – Applicazione – Limiti.
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4) Enti locali – Obbligo di motivazione per
i provvedimenti di affidamento di funzioni di responsabilità
– Applicabilità dell’obbligo in caso di membri della Giunta
– Non sussiste - Ragioni
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1) L’art. 53, comma 23 della legge 388/00,
come modificato dall’art. 29 della L. 448/02 (legge finanziaria
2002), costituisce norma primaria (che nel sistema delle
fonti delle autonomie locali prevale su quella statutaria)
che attribuisce la facoltà di procedere alla designazione
dei membri dell’esecutivo comunale per la responsabilità
degli uffici, previa adozione di modifiche regolamentari-organizzative,
quindi senza che sia necessario un precedente adeguamento
dello Statuto comunale.
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2) Non può rinvenirsi un interesse proprio
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 78 del d. lgs.
n. 267/00, nella partecipazione dell’assessore alla delibera
con cui la giunta comunale gli attribuisce la responsabilità
di un ufficio.
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3) Ai sensi del D.lgs. n. 267/00, solo i
componenti della Giunta comunale competenti in materia di
urbanistica, di edilizia e lavori pubblici devono astenersi
dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
Deve pertanto escludersi un’incompatibilità di carattere
preliminare e generale per gli altri settori amministrativi.
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4) L’onere motivazionale in relazione all’affidamento
delle funzioni di responsabilità degli uffici e servizi
non può esservi in relazione ai membri dell’esecutivo, in
quanto gli stessi sono titolari di mandato politico.
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TRIBUNALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Giudice del lavoro Daniele Colucci all’udienza
del 15 ottobre 2004 ha emesso la seguente
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SENTENZA
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Nella causa iscritta al n. 274/L/04 R.G.
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TRA
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M.C., residente in L. ed elettivamente
domiciliata a Caposele, via Roma 22, presso lo studio dell’avv.
A. Chiaravallo, che la rappresenta e difende, come da procura
a margine del ricorso
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RICORRENTE
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E
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Comune di C., in persona del sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A.S.
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RESISTENTE
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OGGETTO : reintegrazione nella precedente
posizione lavorativa e conseguenti differenze retributive
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CONCLUSIONI : come da ricorso e memoria
rispettivamente depositati
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso depositato in questa cancelleria
in data 16.03.2004, M.C. esponeva: di essere dipendente
del Comune di C., con profilo di inquadramento D4 istruttore
direttivo, svolgendo le funzioni di responsabile di struttura
apicale ‘ragioneria-tributi’ (area contabile) sin dal 1988;
che dette funzioni le venivano conferite con formali atti
sindacali di nomina del 29.05.95, del 31.03.99, del 19.10.99
e del 16.03.2000;
che per lo svolgimento di dette funzioni aveva ricevuto
l’indennità di staff, prima, e quella di posizione, poi,
nella misura di lire 10.000.000 annui, nonché l’indennità
di risultato, ex artt. 8 e segg. Del CCNL del 31.03.99;
che dette funzioni erano state sempre valutate in modo lusinghiero
dal c.d. ‘nucleo di valutazione’;
che invece l’amministrazione resistente, con delibera n.
48/03 aveva illegittimamente revocato la precedente delibera
n. 47/00 (cui aveva fatto seguito l’ultima delle nomine
sopra richiamate) ed aveva riorganizzato i servizi comunali,
riducendoli da otto a quattro, ponendo a responsabili dei
medesimi, al posto dei precedenti funzionari comunali, i
componenti l’organo esecutivo;
che a seguito di detta illegittima deliberazione ella esponente
veniva degradata a responsabile di procedimento, con la
sottrazione delle sue precedenti funzioni;
che a seguito di tale illegittimo demansionamento si vedeva
decurtata sul proprio salario l’indennità di posizione percepita
sin dal 31.03.99, nella misura di euro 5165,00 annui, nonché
quella di risultato, pari al 25% della prima e conseguita
nel 2003 per euro 1291,14.
Dopo ampia esposizione di diritto sull’illegittimità di
tale determinazione amministrativa, per violazione degli
artt. 50, comma 2, dello Statuto comunale, 78 del T.U. 267/00,
2, comma 1, lett. b) del riadottato Regolamento degli uffici
e servizi, 3 della legge 241/90;, 27 del regolamento uffici
e servizi, 52 del T.U. nonché della vecchia e nuova disciplina
contrattuale, si rivolgeva a questo Giudice chiedendo di:
ordinare la sua reintegrazione nella precedente posizione
lavorativa;
condannare il Comune al pagamento, in suo favore, delle
somme dovute a titolo di indennità di posizione e di risultato,
come puntualizzate in premessa.
Il tutto con gli accessori di legge e con vittoria di spese
Si costituiva il Comune di C., in persona del sindaco p.t.,
che resisteva alla domanda, sottolineando, in particolare,
di essersi avvalso, nel conferire ai componenti l’esecutivo
la responsabilità degli uffici e servizi, del disposto di
cui agli artt. 53, comma 23, della legge 388/2000 e 29,
comma 4, della n. 448/2001. Contestava con ampie argomentazioni
le censure dedotte in ricorso.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con
vittoria di spese.
All’odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come
da dispositivo e per i motivi che seguono.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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La domanda di M.C. risulta infondata e, pertanto,
non può essere accolta, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Va premesso che nel presente procedimento non è in contestazione
alcun profilo di fatto, essendo oggetto di controversia
i soli profili di diritto della delibera G.M. n. 48/03,
con la quale è stata delineata una nuova organizzazione
degli uffici e dei servizi comunali, che ha visto M.C. perdere
la sua precedente posizione apicale di responsabilità dell’Area
contabile, per assumere quella di responsabile di procedimento.
In primo luogo va rilevato che la ricorrente, pur genericamente
dolendosi del suo demansionamento, non lamenta che il suo
nuovo ruolo sia al di fuori delle attribuzioni proprie della
sua qualifica di appartenenza, censurando unicamente l’illegittimità
della delibera n. 48/03 che le ha sottratto le funzioni
apicali prima rivestite, per attribuirle ad un membro dell’esecutivo
comunale (così come avvenuto anche per la responsabilità
di altre aree, riaccorpate e ridotte a quattro, affidate
ad altrettanti membri della giunta comunale).
Orbene, va rilevato che l’art. 53, comma 23, della legge
n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dall’art.
29, comma 4 della l. 448 (legge finanziaria 2002) prevede
che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila
abitanti (quale pacificamente è il Comune di C., v. anche
il certificato di cui all’allegato A della produzione di
parte resistente) … anche al fine di operare un contenimento
della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative … attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo
la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere
di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. In
sintonia con questa disposizione il comune di C., prima
di adottare la cit. delibera n. 48/03, aveva adottato la
delibera di G.M. n. 11/03, di approvazione del nuovo regolamento
degli uffici e dei servizi, che ha espressamente previsto
la possibilità di affidare gli incarichi di responsabili
di varie aree ai componenti dell’organo esecutivo comunale
e nella cui premessa si dà atto dell’intenzione dell’amministrazione
di procedere a questa opzione, con il riaccorpamento a quattro
dei servizi sino ad allora esistenti e con possibilità di
procedere alla revoca degli incarichi direttivi nei casi,
tra l’altro, disciplinati dalla legge (art. 27 del regolamento).
In tale contesto si perviene alla delibera n. 48/03 che,
appunto, ha proceduto alla nuova organizzazione dei servizi,
con l’attribuzione dei medesimi a quattro distinti membri
della giunta municipale. Parte ricorrente, tuttavia, ravvisa
una molteplicità di illegittimità in tale ultima determinazione
amministrativa, riassunte nelle note difensive autorizzate
finali depositate, che andiamo partitamente ad esaminare.
Sostiene la difesa attorea che la delibera non è preceduta
da regolare modifica dello statuto comunale, che precedentemente
limitava la funzione degli organi di governo a qualla politica
di indirizzo e di controllo, senza possibilità di estensione
a quella gestionale.
Sul punto va rilevato che l’art. 53 sopra cit. costituisce
norma primaria (che nel sistema delle fonti delle autonomie
locali prevale su quella statutaria), che attribuisce la
facoltà di procedere alla designazione dei membri dell’esecutivo
comunale per la responsabilità degli uffici, previa adozione
di modifiche regolamentari-organizzative, quindi senza richiedere
un necessario precedente adeguamento della statuto. L’amministrazione
resistente ha correttamente adottato, come detto, una modifica
del Regolamento degli uffici e Servizi.
In ogni caso, l’art. 6, comma 5, del d. lgs. 267/00 recita:
… dopo l’espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente
per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all’albo pretorio dell’ente.
Ora, precisato che il controllo da parte del CO.RE.CO. non
vi è più, dalla produzione di parte resistente emerge che
l’affissione all’albo pretorio comunale vi è stata dal 12.11.02
all’11.12.02, per cui lo statuto è divenuto esecutivo il
12.12.02, ben prima della delibera 19.03.2003 n. 48. In
tale contesto non si comprende la deduzione difensiva attorea
per la quale ‘il Comune ha proceduto direttamente all’affissione
della delibera di modifica dello statuto senza che previamente
la stessa fosse divenuta esecutiva o dichiarata esecutive’
atteso che l’esecutività segue e non precede l’affissione.
Parte ricorrente lamenta una violazione degli artt. 78 del
d. lgs. 267/00 e 2 lett. b) del riadattato regolamento degli
uffici e servizi.
Anche tale censura è infondata. L’art. 78 obbliga gli amministratori
a non prendere parte a delibere che riguardano interessi
propri, fattispecie non integrata nel caso di specie, in
quanto la delibera di definizione dei nuovi uffici e servizi,
con l’attribuzione agli assessori dei relativi settori,
non configura alcun interesse proprio. Né il fatto che l’assessore
N., designato quale responsabile del servizio ragioneria
e tributi, svolga l’attività di commercialista, lo rende
di per sé incompatibile con la nuova funzione, atteso che
egli avrà, peraltro secondo i canoni generali, un obbligo
di astenersi solamente se nell’esercizio della sua attività
istituzionale intercetterà interessi propri e limitatamente
agli atti che li riguardano. Da rilevarsi, peraltro, che
ai sensi del comma 3 del d. lgs. 267 solo i componenti la
giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare
attività professionale in materia di edilizia privata e
pubblica nel territorio da essi amministrato (norma prevista
per la competenza di giunta, ma sicuramente estensibile
agli incarichi di gestione a essa collegati), così escludendosi
un’incompatibilità di carattere preliminare e generale per
gli altri settori amministrativi.
Nello stesso ambito viene a cadere la doglianza in ordine
ad una pretesa violazione del dovere di imparzialità, ricavabile
dal riadottato regolamento uffici e servizi. Peraltro l’affidamento
ad un commercialista esterno, mediante disciplinare di incarico
professionale, dell’intera procedura relativa all’accertamento
e alla riscossione dell’imposta comunale sugli immobili
(come documentata nell’all. D di parte resistente) dovrebbe
allontanare il pericolo di conflitti di interessi, comunque
valutabili in relazione ai singoli atti e non incidenti
sull’assunzione stessa della generale responsabilità di
gestione. Di nessun pregio, poi, l’osservazione attorea
per la quale il nuovo assetto organizzativo violerebbe l’art.
15 del CCNL (e analogamente può dirsi in relazione agli
artt. 2 e 15 del regolamento comunale di contabilità), che
prevede che negli enti provo di personale con qualifica
dirigenziale i responsabili delle strutture apicali secondo
l’ordinamento organizzativo dell’ente sono titolari delle
posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e ss.
Del CCNL del 31.03.1999, in quanto la previsione pattizia
va inquadrata, appunto, nell’ordinamento organizzativo dell’ente,
che ha predisposto la modifica del proprio regolamento uffici
e servizi per avvalersi di una opzione organizzativa prevista
e consentita dalla legge, che è fonte prevalente (anche
perché successiva al contratto, con conseguente esclusione
della forza derogatoria di quest’ultimo, ex art. 2, comma
2, del d. lgs. 165/01); d’altra parte l’attribuzione delle
indennità di posizione e di risultato è ricollegata all’effettivo
esercizio delle responsabilità di gestione, altrimenti si
produrrebbe il paradossale risultato di vanificare quel
contenimento delle spesa che è la principale espressa finalità
della norma primaria. In ogni caso l’art. 9, c. 5, del CCNL
prevede la revoca dell’incarico (legittimamente eseguita
per avvalersi dell’opzione di legge in favore dei membri
della giunta, conformemente alle nuove previsioni del regolamento
comunale uffici e servizi, v. anche art. 9, comma , del
CCNL cit.) determini la perdita di dette voci retributive.
Infondate , infine, sono anche le rimanenti censure attoree,
riportate nell’atto introduttivo e non ribadite in sede
di discussione.
In particolare, non sussiste la violazione delle norme,
contrattuali e pattizie, che impongono la motivazione delle
scelte dei designati, anche sotto i profili di competenza
e professionalità, in relazione agli obiettivi definiti
dall’amministrazione. Un tale onere motivazionale, infatti,
se doveroso in relazione all’affidamento a funzioni della
responsabilità dei servizi, non può esservi in relazione
a membri dell’esecutivo, che sono titolari di un mandato
politico (ciò vale anche in relazione alla previsione di
cui all’art. 49 del d. lgs. 267/00). L’amministrazione,
invece, ha dato ampia motivazione, anche per relationem,
espressa principalmente dal legittimo obiettivo di contenere
la spesa, sulla determinazione di affidare agli assessori
gli incarichi di gestione. D’altra parte la previsione di
legge per la quale il contenimento della spesa deve essere
documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede
di approvazione di bilancio (quantificazione comunque operata
nella misura di euro 31.900,00, in sede di approvazione
del bilancio 2003) non può determinare alcuna incidenza,
ex post, sulle nomine precedentemente compiute.
Ancora nessuna lesione del principio del contraddittorio
risulta integrata, ex art. 27 del regolamento degli uffici
e servizi, atteso che il contraddittorio è finalizzato alla
possibilità, per il funzionario revocato, di esporre le
sue ragioni in ordine alla legittimità, correttezza ed efficacia
del suo operato amministrativo, elementi estranei al caso
di specie ove la revoca è il risultato di una nuova scelta
organizzatoria dell’amministrazione e non conseguente ad
un qualsiasi voglia addebito alla ricorrente. Vi è stata,
invece, contrariamente a quanto asserito in ricorso (e conformemente
alla documentazione di parte resistente) ampia previa consultazione
sindacale, con la partecipazione delle stessa ricorrente
quale delegata sindacale, sulla scelta del modulo organizzativo.
Tale situazione di fatto esprime anche l’inconsistenza dell’ultima
doglianza attorea, relativamente al mancato avviso del procedimento,
ex art. 7 della legge 241/90. Sul punto la giurisprudenza
amministrativa ha chiarito (cfr., ex pluribus, Cons. Stato,
sez. V, 17.04.2003, n. 2062) che la finalità della regola
procedimentale stabilita dall’art. 7 cit. va, evidentemente,
individuata nell’esigenza di assicurare piena visibilità
all’azione amministrativa nel momento della sua formazione
e di garantire al contempo la partecipazione del destinatario
dell’atto finale alla fase istruttoria preordinata alla
sua adozione, sicchè la verifica sulla sussistenza di un
tale vizio non va compiuta con rigido riferimento all’adempimento
formale della notifica all’interessato di avvio di procedimento,
ma con riguardo alla realizzazione sostanziale degli interessi
ad esso sottesi. Nella dedotta fattispecie concreta non
vi è dubbio, per le dimensioni ridotte dell’amministrazione
resistente e per l’effettiva partecipazione della M., quale
delegata sindacale, al procedimento, che la ricorrente sin
dal principio ha avuto conoscenza della fase preliminare
e preparatoria del nuovo assetto amministrativo, in relazione
alla quale ha avuto ogni possibilità di tutelare la sua
posizione soggettiva.
A quanto esposto consegue che la determinazione amministrativa
trasfusa nella delibera di G.M. 48/03 è esente da vizi,
non avendo M.C. subito alcun illegittimo demansionamento
e, quindi, il rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione e la complessità della vicenda
dedotta giustificano l’integrale compensazione, tra le parti,
delle spese di lite.
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P.Q.M
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Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunziando sul ricorso, iscritto al n.
274/L/04 R.G.A.C., proposto da M.C. nei confronti del Comune
di C., in persona del Sindaco p.t., ogni contraria istanza
ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese
di lite
S. Angelo dei Lombardi, 15 ottobre 2004
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IL GIUDICE
(Daniele Colucci)
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depositata il 13.01.05
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