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| n. 9-2005 - © copyright |
| T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 23 settembre 2005 n.
333
Hugo DEMATTIO - Presidente; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS -
relatore |
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1. Provvedimento amministrativo – diniego
autorizzazione affissione manifesti pubblicitari – obbligo
di motivazione – riferimento a leggi e regolamenti – non
sufficiente – ragioni.
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2. Provvedimento amministrativo - annullamento
– art. 21octies L. 241/90 – applicabilità immediata alle
regioni – non sussiste.
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1. Il provvedimento di diniego dell’autorizzazione
all’esposizione di manifesti pubblicitari deve essere puntualmente
motivato e non può limitarsi a richiamare l’art. 3 del D.
Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (il quale impone ai comuni
di adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta
sulla pubblicità) ed il regolamento comunale di attuazione,
poiché una siffatta motivazione appare del tutto insufficiente
e non consente di ricostruire il ragionamento seguito dall’Amministrazione
per adottare il provvedimento sfavorevole alla ricorrente.
Il difetto di motivazione originario del provvedimento non
può essere superato da una sua successiva integrazione dovendo
il provvedimento amministrativo recare in sé la propria
motivazione.
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2. In materia di annullamento provvedimentale
l’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall’art.14 della recente legge 11 febbraio 2005, n. 15
(il cui comma 2 prevede che non sia annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento
o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata
del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato) non può essere applicato tout court alle regioni
(nel caso di specie ad una regione a Statuto speciale) se
ed in quanto detta disposizione non venga recepita dal legislatore
regionale (resta, infatti, sempre applicabile l’art. 2,
comma 1, del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, che stabilisce
che il legislatore regionale – Trentino Alto Adige - ha
tempo sei mesi per adeguarsi ai principi e alle norme e
che, nel frattempo, restano applicabili le norme regionali.
Decorso tale termine, le norme non adeguate possono essere
impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi del
comma 2 dello stesso articolo 2).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
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costituito dai magistrati: Hugo DEMATTIO
- Presidente; Hans ZELGER - Consigliere; Terenzio DEL GAUDIO
- Consigliere; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere
relatore, ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso iscritto al n. 107 del registro
ricorsi 2005 presentato da
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LINEADATAMEDIA SRL, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Gennaro Terracciano e Luciano Quarta
di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Sergio Dragogna in Bolzano, Corso Libertá, n. 36, giusta
delega a margine del ricorso; - ricorrente -
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contro
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COMUNE DI GAIS, in persona del Sindaco
pro tempore; - non costituito -
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per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento del Sindaco del Comune di Gais 9 febbraio
2005, prot. n. 898, concernente il diniego di autorizzazione
all’esposizione di manifesti pubblicitari su cabine telefoniche,
di proprietà della società Telecom Italia;
con l’atto recante motivi aggiunti:
2) della nota del Sindaco del Comune di Gais 10 marzo 2005,
prot. n. 1543;
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e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni,
da determinarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 35
comma 2 del D. Lgs. n. 80 del 1998, ovvero, secondo equità,
ai sensi dell’art. 1226 c.c.
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Visto il ricorso notificato il 12.04.2005
e depositato in segreteria il 10.05.2005 con i relativi
allegati;
Visto l’atto recante motivi aggiunti notificato il 10.05.2005
e depositato il 19.05.2005;
Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 86/05 dd. 24.05.2005,
con la quale è stata cautelarmente respinta la domanda di
sospensione della esecuzione degli atti impugnati, presentata
in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 27.07.2005
il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito
l’avv. A. Scrascia, in sostituzione dell’avv. L. Quarta,
per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società ricorrente comunicava al Comune
di Gais, con lettera raccomandata dd. 11 gennaio 2005, l’intenzione
di “posizionare dei manifesti pubblicitari formato cm. 135
x 84, sulle cabine telefoniche, giusta formale autorizzazione
della Società Telecom, in qualità di proprietaria delle
stesse”.
Con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo
il Sindaco del Comune di Gais comunicava alla ricorrente
“che la Giunta Comunale, nella sua seduta del 07/02/2005,
ha respinto la richiesta di esposizione dei manifesti in
oggetto, secondo l’art. 3 del decreto legislativo n. 507
del 15/11/1993 e secondo il proprio Regolamento Comunale.”.
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto
i seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al
D. Lgs. 507/93, e degli artt. 47, 48 e 49 DPR 495/93. Eccesso
di potere per travisamento, erroneità e falsità dei presupposti
con riferimento alla qualificazione del concetto di impianto
pubblicitario.”;
2. “Violazione e falsa applicazione art. 36 D. Lgs. 507/1993;
Violazione art. 3 L. n. 241/90; Eccesso di potere per motivazione
carente; illogicità e contraddittorietà; violazione del
principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.”;
3. “Violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/90 (omessa comunicazione
di avvio del procedimento).”;
4. “Incompetenza del Sindaco e della Giunta Comunale; eccesso
di potere per perplessità dell’azione amministrativa.”.
La ricorrente, inoltre, ha chiesto l’accertamento del diritto
e la conseguente condanna al risarcimento del danno conseguente
all’inibizione allo svolgimento della propria attività di
affissione.
Con l’atto recante motivi aggiunti è impugnata la successiva
nota del Sindaco di Gais, del seguente tenore: “In risposta
al Vs. Fax del 08/03/2005 Vi comunichiamo quanto segue:
L’Amministrazione comunale ha respinto la richiesta di esposizione
manifesti: 1) secondo l’art. 3 del decreto legislativo n.
507 del 15/11/1993; 2) i manifesti sono scritti solamente
in lingua italiana e, siccome siamo un paese piccolo nella
Provincia autonoma di Bolzano con 95% dei concittadini con
madre lingua tedesca, l’Amministrazione preferisce pubblicitare
manifesti in bilingue.”.
A sostegno di quest’ultima impugnazione, la ricorrente ha
dedotto il seguente motivo:
1. “Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà;
erroneità e falsità dei presupposti; eccesso di potere per
violazione del principio di buon andamento di cui all’art.
97 Cost., violazione artt. 21 e 41 Cost.”.
Il Comune di Gais non si è costituito in giudizio.
Il Tribunale, con ordinanza n. 86/2005, depositata il 25
maggio 2005, ha rigettato l’istanza cautelare presentata
in via incidentale dalla ricorrente, sul rilievo del carattere
negativo degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 27 luglio 2005, sentita la parte
ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. In via preliminare va rilevata, d’ufficio,
l’inammissibilità dell’atto recante motivi aggiunti notificato
il 10 maggio 2005 e depositato il 19 maggio 2005.
Invero, la nota del Sindaco del Comune di Gais 10 marzo
2005, prot. n. 1543 ivi impugnata, deve qualificarsi come
mero atto di integrazione successiva della motivazione contenuta
nel provvedimento originariamente impugnato, che, in quanto
tale, è privo di autonoma capacità lesiva.
2. Nel merito, il ricorso volto all’annullamento del provvedimento
del Sindaco del Comune di Gais 9 febbraio 2005 è fondato,
sotto l’assorbente profilo di censura di difetto di motivazione,
sollevato con il secondo motivo del ricorso introduttivo.
Va premesso che l’art. 5 della legge regionale 31 luglio
1993, n. 13, concernente l’obbligo di motivazione degli
atti regionali e comunali, dispone che ogni provvedimento
amministrativo deve essere motivato, ad eccezione degli
atti normativi e di quelli a contenuto generale. In particolare,
la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione
in relazione alle risultanze dell’istruttoria e, nel caso
in cui le ragioni della decsione risultino da altro atto
dell’amministrazione, richiamato dalla decisione stessa,
insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato
e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso
dal Collegio, la motivazione del provvedimento è finalizzata
a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico
– giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata
ad adottare un atto, ciò al fine di controllare il corretto
esercizio del potere e far valere, eventualmente, le proprie
ragioni nelle opportune sedi (cfr., ex multis, Consiglio
di Stato, Sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341 e TRGA Bolzano,
30 dicembre 2004, n. 574; 31 marzo 2004, n. 185 e 30 settembre
2004, n. 434).
Con specifico riguardo ai provvedimenti in materia di esposizione
pubblicitaria, la giurisprudenza ha precisato che “l’atto
di diniego dell’autorizzazione non può limitarsi a richiamare
un articolo del regolamento comunale, senza spiegare le
ragioni per le quali la concreta iniziativa si ponga in
contrasto con le previsioni della norma (cfr. TAR Lombardia
Milano, III, 14 febbraio 2002, n. 576). La necessità di
tale specificazione risponde ad elementari esigenze di tutela,
in quanto, consentendo di comprendere le concrete ragioni
che, secondo l’amministrazione, ostacolano l’esposizione
pubblicitaria, pone l’interessato nella condizione di decidere,
su tali presupposti, se esercitare e come approntare il
proprio diritto di difesa.” (cfr. TAR Lombardia, Sez.III,
1 ottobre 2003, n. 4492).
Nel caso specifico il provvedimento del Sindaco di Gais
del 9 febbraio 2005, si limita a richiamare l’art. 3 del
D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (il quale impone ai comuni
di adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta
sulla pubblicità) e un non meglio specificato “regolamento
comunale” per inibire alla ricorrente l’affissione di manifesti
pubblicitari sulle cabine telefoniche.
Ebbene, ad avviso del Collegio, alla luce dei principi sopra
richiamati, una siffatta motivazione appare del tutto insufficiente,
perché non consente di ricostruire il ragionamento seguito
dall’Amministrazione per adottare il provvedimento sfavorevole
alla ricorrente.
Né il difetto di motivazione originario del provvedimento
può essere superato da una sua successiva integrazione –
come è avvenuto nel caso specifico – dovendo il provvedimento
amministrativo recare in sé la propria motivazione (cfr.
TRGA Bolzano 30 dicembre 2004, n. 574 e 30 agosto 2000,
n. 253).
Infine, rileva il Collegio che, nel caso in esame, non trova
applicazione l’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, introdotto dall’art.14 della recente legge 11 febbraio
2005, n. 15 (il cui comma 2 prevede che non sia annullabile
il provvedimento amministrativo adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora,
per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato), in quanto detta disposizione
non è ancora stata recepita dal legislatore regionale.
A tal riguardo, va posto in rilievo che l’art. 2, comma
1, del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, stabilisce che il
legislatore regionale ha tempo sei mesi per adeguarsi ai
principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli
articoli 4 e 5 dello Statuto speciale regionale e che, nel
frattempo, restano applicabili le norme regionali. Decorso
tale termine, le norme non adeguate possono essere impugnate
davanti alla Corte costituzionale ai sensi del comma 2 dello
stesso articolo 2.
3. Resta da trattare la domanda di risarcimento dei danni,
con riferimento al mancato utile, conseguente all’impossibilità
di effettuare le affissioni e, conseguentemente, di percepire
il corrispettivo di tale attività.
La domanda, allo stato attuale, non può essere accolta,
tenuto conto che l’accoglimento del ricorso è determinato
da vizi che attengono alla motivazione dell’atto, i quali
lasciano integro il potere discrezionale dell’Amministrazione
di adottare ulteriori provvedimenti, nel rispetto dei principi
di diritto sopra esposti.
In conclusione, per le ragioni che precedono ed assorbita
ogni altra censura, la domanda di annullamento proposta
con il ricorso introduttivo va accolta e, di conseguenza,
va annullato il provvedimento del Sindaco di Gais 9 febbraio
2005, prot. n. 898, mentre la domanda di annullamento della
nota del Sindaco di Gais 10 marzo 2005, prot. n. 1543, deve
essere dichiarata inammissibile.
Infine, per i motivi testé esposti, va rigettata la domanda
di risarcimento dei danni.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
- Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
• dichiara inammissibile la domanda di annullamento proposta
con l’atto recante motivi aggiunti;
• accoglie la domanda di annullamento proposta con il ricorso
introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento
del Sindaco di Gais 9 febbraio 2005, prot. n. 898;
• rigetta, allo stato attuale, la domanda di risarcimento
danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio
del 27 luglio 2005.
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