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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 23 settembre 2005 n. 333
Hugo DEMATTIO - Presidente; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - relatore


1. Provvedimento amministrativo – diniego autorizzazione affissione manifesti pubblicitari – obbligo di motivazione – riferimento a leggi e regolamenti – non sufficiente – ragioni.

 

2. Provvedimento amministrativo - annullamento – art. 21octies L. 241/90 – applicabilità immediata alle regioni – non sussiste.

1. Il provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’esposizione di manifesti pubblicitari deve essere puntualmente motivato e non può limitarsi a richiamare l’art. 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (il quale impone ai comuni di adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità) ed il regolamento comunale di attuazione, poiché una siffatta motivazione appare del tutto insufficiente e non consente di ricostruire il ragionamento seguito dall’Amministrazione per adottare il provvedimento sfavorevole alla ricorrente. Il difetto di motivazione originario del provvedimento non può essere superato da una sua successiva integrazione dovendo il provvedimento amministrativo recare in sé la propria motivazione.

 

2. In materia di annullamento provvedimentale l’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art.14 della recente legge 11 febbraio 2005, n. 15 (il cui comma 2 prevede che non sia annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato) non può essere applicato tout court alle regioni (nel caso di specie ad una regione a Statuto speciale) se ed in quanto detta disposizione non venga recepita dal legislatore regionale (resta, infatti, sempre applicabile l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, che stabilisce che il legislatore regionale – Trentino Alto Adige - ha tempo sei mesi per adeguarsi ai principi e alle norme e che, nel frattempo, restano applicabili le norme regionali. Decorso tale termine, le norme non adeguate possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

 

costituito dai magistrati: Hugo DEMATTIO - Presidente; Hans ZELGER - Consigliere; Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore, ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2005 presentato da

 

LINEADATAMEDIA SRL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Terracciano e Luciano Quarta di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Dragogna in Bolzano, Corso Libertá, n. 36, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

 

contro

 

COMUNE DI GAIS, in persona del Sindaco pro tempore; - non costituito -

 

per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento del Sindaco del Comune di Gais 9 febbraio 2005, prot. n. 898, concernente il diniego di autorizzazione all’esposizione di manifesti pubblicitari su cabine telefoniche, di proprietà della società Telecom Italia;
con l’atto recante motivi aggiunti:
2) della nota del Sindaco del Comune di Gais 10 marzo 2005, prot. n. 1543;

 

e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, da determinarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 2 del D. Lgs. n. 80 del 1998, ovvero, secondo equità, ai sensi dell’art. 1226 c.c.

 

Visto il ricorso notificato il 12.04.2005 e depositato in segreteria il 10.05.2005 con i relativi allegati;
Visto l’atto recante motivi aggiunti notificato il 10.05.2005 e depositato il 19.05.2005;
Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 86/05 dd. 24.05.2005, con la quale è stata cautelarmente respinta la domanda di sospensione della esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 27.07.2005 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. A. Scrascia, in sostituzione dell’avv. L. Quarta, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La società ricorrente comunicava al Comune di Gais, con lettera raccomandata dd. 11 gennaio 2005, l’intenzione di “posizionare dei manifesti pubblicitari formato cm. 135 x 84, sulle cabine telefoniche, giusta formale autorizzazione della Società Telecom, in qualità di proprietaria delle stesse”.
Con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo il Sindaco del Comune di Gais comunicava alla ricorrente “che la Giunta Comunale, nella sua seduta del 07/02/2005, ha respinto la richiesta di esposizione dei manifesti in oggetto, secondo l’art. 3 del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993 e secondo il proprio Regolamento Comunale.”.
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 507/93, e degli artt. 47, 48 e 49 DPR 495/93. Eccesso di potere per travisamento, erroneità e falsità dei presupposti con riferimento alla qualificazione del concetto di impianto pubblicitario.”;
2. “Violazione e falsa applicazione art. 36 D. Lgs. 507/1993; Violazione art. 3 L. n. 241/90; Eccesso di potere per motivazione carente; illogicità e contraddittorietà; violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.”;
3. “Violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/90 (omessa comunicazione di avvio del procedimento).”;
4. “Incompetenza del Sindaco e della Giunta Comunale; eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa.”.
La ricorrente, inoltre, ha chiesto l’accertamento del diritto e la conseguente condanna al risarcimento del danno conseguente all’inibizione allo svolgimento della propria attività di affissione.
Con l’atto recante motivi aggiunti è impugnata la successiva nota del Sindaco di Gais, del seguente tenore: “In risposta al Vs. Fax del 08/03/2005 Vi comunichiamo quanto segue: L’Amministrazione comunale ha respinto la richiesta di esposizione manifesti: 1) secondo l’art. 3 del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993; 2) i manifesti sono scritti solamente in lingua italiana e, siccome siamo un paese piccolo nella Provincia autonoma di Bolzano con 95% dei concittadini con madre lingua tedesca, l’Amministrazione preferisce pubblicitare manifesti in bilingue.”.
A sostegno di quest’ultima impugnazione, la ricorrente ha dedotto il seguente motivo:
1. “Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà; erroneità e falsità dei presupposti; eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., violazione artt. 21 e 41 Cost.”.
Il Comune di Gais non si è costituito in giudizio.
Il Tribunale, con ordinanza n. 86/2005, depositata il 25 maggio 2005, ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente, sul rilievo del carattere negativo degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 27 luglio 2005, sentita la parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1. In via preliminare va rilevata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’atto recante motivi aggiunti notificato il 10 maggio 2005 e depositato il 19 maggio 2005.
Invero, la nota del Sindaco del Comune di Gais 10 marzo 2005, prot. n. 1543 ivi impugnata, deve qualificarsi come mero atto di integrazione successiva della motivazione contenuta nel provvedimento originariamente impugnato, che, in quanto tale, è privo di autonoma capacità lesiva.
2. Nel merito, il ricorso volto all’annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di Gais 9 febbraio 2005 è fondato, sotto l’assorbente profilo di censura di difetto di motivazione, sollevato con il secondo motivo del ricorso introduttivo.
Va premesso che l’art. 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, concernente l’obbligo di motivazione degli atti regionali e comunali, dispone che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale. In particolare, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria e, nel caso in cui le ragioni della decsione risultino da altro atto dell’amministrazione, richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la motivazione del provvedimento è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico – giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un atto, ciò al fine di controllare il corretto esercizio del potere e far valere, eventualmente, le proprie ragioni nelle opportune sedi (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341 e TRGA Bolzano, 30 dicembre 2004, n. 574; 31 marzo 2004, n. 185 e 30 settembre 2004, n. 434).
Con specifico riguardo ai provvedimenti in materia di esposizione pubblicitaria, la giurisprudenza ha precisato che “l’atto di diniego dell’autorizzazione non può limitarsi a richiamare un articolo del regolamento comunale, senza spiegare le ragioni per le quali la concreta iniziativa si ponga in contrasto con le previsioni della norma (cfr. TAR Lombardia Milano, III, 14 febbraio 2002, n. 576). La necessità di tale specificazione risponde ad elementari esigenze di tutela, in quanto, consentendo di comprendere le concrete ragioni che, secondo l’amministrazione, ostacolano l’esposizione pubblicitaria, pone l’interessato nella condizione di decidere, su tali presupposti, se esercitare e come approntare il proprio diritto di difesa.” (cfr. TAR Lombardia, Sez.III, 1 ottobre 2003, n. 4492).
Nel caso specifico il provvedimento del Sindaco di Gais del 9 febbraio 2005, si limita a richiamare l’art. 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (il quale impone ai comuni di adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità) e un non meglio specificato “regolamento comunale” per inibire alla ricorrente l’affissione di manifesti pubblicitari sulle cabine telefoniche.
Ebbene, ad avviso del Collegio, alla luce dei principi sopra richiamati, una siffatta motivazione appare del tutto insufficiente, perché non consente di ricostruire il ragionamento seguito dall’Amministrazione per adottare il provvedimento sfavorevole alla ricorrente.
Né il difetto di motivazione originario del provvedimento può essere superato da una sua successiva integrazione – come è avvenuto nel caso specifico – dovendo il provvedimento amministrativo recare in sé la propria motivazione (cfr. TRGA Bolzano 30 dicembre 2004, n. 574 e 30 agosto 2000, n. 253).
Infine, rileva il Collegio che, nel caso in esame, non trova applicazione l’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art.14 della recente legge 11 febbraio 2005, n. 15 (il cui comma 2 prevede che non sia annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato), in quanto detta disposizione non è ancora stata recepita dal legislatore regionale.
A tal riguardo, va posto in rilievo che l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, stabilisce che il legislatore regionale ha tempo sei mesi per adeguarsi ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale regionale e che, nel frattempo, restano applicabili le norme regionali. Decorso tale termine, le norme non adeguate possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 2.
3. Resta da trattare la domanda di risarcimento dei danni, con riferimento al mancato utile, conseguente all’impossibilità di effettuare le affissioni e, conseguentemente, di percepire il corrispettivo di tale attività.
La domanda, allo stato attuale, non può essere accolta, tenuto conto che l’accoglimento del ricorso è determinato da vizi che attengono alla motivazione dell’atto, i quali lasciano integro il potere discrezionale dell’Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti, nel rispetto dei principi di diritto sopra esposti.
In conclusione, per le ragioni che precedono ed assorbita ogni altra censura, la domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo va accolta e, di conseguenza, va annullato il provvedimento del Sindaco di Gais 9 febbraio 2005, prot. n. 898, mentre la domanda di annullamento della nota del Sindaco di Gais 10 marzo 2005, prot. n. 1543, deve essere dichiarata inammissibile.
Infine, per i motivi testé esposti, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
• dichiara inammissibile la domanda di annullamento proposta con l’atto recante motivi aggiunti;
• accoglie la domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Sindaco di Gais 9 febbraio 2005, prot. n. 898;
• rigetta, allo stato attuale, la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 27 luglio 2005.


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