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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 27 giugno 2005 n. 174
Pres. P. Numerico, Est. S. Conti
C.S. s.n.c. (avv. Attilio Pecora) c. Provincia autonoma
di Trento (avv.ti Nicolò Pedazzoli, Giuliana Fozzer e Alessio
Falferi), A.P.P.A. (n.c.), Comune di Andalo (n.c.) e nei
confronti di H.G. (n.c.) |
| Inquinamento
acustico – Comuni privi di piano di zonizzazione - Limiti
differenziali di rumorosità – Si applicano |
| Il
richiamo operato dall’art. 8 del d.P.C.M. 14 novembre 1997
(“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”)
ai soli limiti assoluti di cui all’art. 6, co. 1, d.P.C.M.
1 marzo 1991 (“Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e all’ambiente esterno”) non esclude
l’applicabilità dei limiti differenziali di cui all’art.
6 co. 2, d.P.C.M. 1/03/1991 nei Comuni privi di piano di
zonizzazione acustica. (1) |
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(1)
Contra: C.d.S., sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 880; C.d.S.,
sez. IV, 12 novembre 2002, n. 6274; T.A.R. Friuli Venezia
Giulia, 29 giugno 2005, n. 578; T.A.R. Emilia Romagna, Parma,
4 maggio 2005, n. 244; T.A.R. Lombardia, Milano, 1 marzo
2004, n. 813. |
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
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IL
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO |
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| ha
pronunciato la seguente |
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SENTENZA |
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| sul
ricorso n. 207 del 2004 proposto da |
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| CLAN
SA SNC di Ioratti Fulvio & C., in persona del legale
rappresentante in carica sig. Ioratti Fulvio, rappresentata
e difesa dall’avv. Attilio Pecora ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Lorenzo de Guelmi in Trento,
Via S. Croce n. 10; |
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CONTRO |
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| -
l’AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Direttore
in carica, non costituita in giudizio; |
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| -
la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente
in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli,
Giuliana Fozzer e Alessio Falferi, con domicilio eletto
presso il Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della
PAT in Trento, Piazza Dante n. 15; |
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| -
il COMUNE DI ANDALO, in persona del Sindaco in carica,
non costituito in giudizio; |
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| e
nei confronti di |
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| HOTEL
GARDEN, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituito in giudizio; |
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| per
l’annullamento:
- della nota della Agenzia provinciale per la protezione
dell’Ambiente della PAT, Settore Tecnico U.O., tutela dell’aria
e agenti fisici, prot. n. 2051/04-U223 del 21.5.2004 a firma
degli ispettori ambientali Fabrizio Gerola e Luciano Mattevi,
con visto del dirigente ing. Erico Toso;
- del verbale di accertamento della medesima Agenzia del
17.5.2004, a firma degli ispettori ambientali Fabrizio Gerola
e Luciano Mattevi, comunicato in uno alla nota prot. 2051/04-U223
del 21.5.2004;
- dei rilevamenti fonometrici effettuati il 16.4.2004, richiamati
nel verbale di accertamento suddetto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
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| Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
provinciale intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 12 maggio 2005 - relatore
il consigliere Sergio Conti - l’avv. Lorenzo De Guelmi,
in dichiarata sostituzione dell’avv. Attilio Pecora, per
la Società ricorrente e l’avv. Giuliana Fozzer per l'Amministrazione
resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO |
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| Con
atto notificato il 7.7.2004 e depositato presso la Segreteria
del Tribunale il 20.7.2004 Clan Sa s.n.c. di Ioratti Fulvio
& C. (d’ora in poi Clan Sa) impugna i provvedimenti
indicati in epigrafe, (nota A.P.P.A. del 21.5.2004, verbale
di accertamento A.P.P.A. del 17.5.2004 e i rilievi fonometrici
effettuati il 16.4.2004) deducendo:
1) Incompetenza, violazione di legge (legge 21.1.1994 n.
61 art. 3 – legge 26.10.1995 n. 447 artt. 3 e 14 – L.P.
Trento 11.9.1995 n. 11 artt. 1, 2, 12 – L.P. Trento 11.9.1998
n. 10 art. 60, comma 5) – Eccesso di potere (carenza dei
presupposti, difetto ed erroneità di istruttoria); sostenendo
che non rientra fra le competenze dell’Agenzia provinciale
dell’ambiente l’adozione dei provvedimenti impositivi di
prescrizioni che sono, invece, di esclusiva spettanza del
Comune.
2) Violazione di legge (D.P.C.M. 14.11.1997 art. 8, comma
1- legge 26.10.1995 n. 447, art. 6, comma 1 lett. a), art.
4, comma 1 lett. a), art. 7, art. 15 comma 2- D.P.C.M. 1.3.1991
artt. 2 e 6, comma 1 – L.P. Trento 11.9.1998 n. 10, art.
60) – Eccesso di potere (difetto di motivazione, erroneità
e carenza dei presupposti e di istruttoria, travisamento);
contestando la rilevanza dell’affermato superamento del
valore differenziale di immissione, posto che nel Comune
di Andalo – nel quale non è stata effettuata la zonizzazione
di cui all’art. 6 della l. n. 447/95 - non sono applicabili
i limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997
ma solo i limiti assoluti.
3) Violazione di legge (legge 7.8.1990, n. 24, artt. 1,
2, 7, 8 e 10) – Eccesso di potere (erroneità e carenza di
istruttoria, difetto di motivazione, illogicità; in quanto
gli esami fonometrici non sono stati preceduti dall’invio
della comunicazione di inizio del procedimento e non sono
stati garantiti i principi di partecipazione con l’interessato.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione provinciale,
chiedendo la reiezione del gravame di cui contesta ammissibilità
e fondamento.
La resistente – sotto un primo profilo - evidenzia che la
competenza dell’A.P.P.A. è radicata dall’art. 97 bis del
TU delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26.1.1987 n. 1-41/legisl. come
modificato dalla l.p. 19.2.2001 n. 1), con cui è stato introdotto
il nuovo istituto denominato “temperamento del regime sanzionatorio”,
consistente nel far precedere, alla fase sanzionatoria vera
e propria, quella di indicazione delle prescrizioni necessarie
per l’eliminazione della violazione alle norme di tutela,
con fissazione di un termine per l’adeguamento da parte
del soggetto che ha commesso la violazione.
Da tale inquadramento sistematico discende - secondo la
Provincia - l‘attuale carenza d’interesse al gravame, posto
che l’interesse ad impugnare si verrebbe a configurare solamente
nella successiva ed eventuale fase di adozione dei provvedimenti
sanzionatori di competenza comunale.
Sotto altro profilo, l’Amministrazione contesta l’affermazione
della ricorrente secondo cui non sarebbe applicabile il
limite differenziale anche in ipotesi di non ancora intervenuta
zonizzazione acustica ad opera del Comune.
Infine, viene affermata la non applicabilità - attese le
caratteristiche del controllo posto in essere - degli istituti
partecipativi.
Con memoria finale la ricorrente ha ulteriormente illustrato
le proprie argomentazioni, insistendo per l’accoglimento
del gravame.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2005 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
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DIRITTO |
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| Con
il ricorso all’esame, Clan Sa – titolare dell’esercizio
pubblico “Shuttle - La Flaca” in Comune di Andalo - si grava
avverso: a) la nota dell’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento (d’ora
in poi A.P.P.A.) del 21.5.2004, b) il verbale di accertamento
A.P.P.A. del 17.5.2004 e c) i rilievi fonometrici effettuati
il 16.4.2004.
Con il primo motivo la ricorrente contesta la sussistenza
della competenza dell’A.P.P.A. all’adozione del provvedimento
impositivo di prescrizioni, evidenziando come, in forza
della richiamata normativa (legge 21.1.1994 n. 61 art. 3
– legge 26.10.1995 n. 447 artt. 3 e 14 – L.P. Trento 11.9.1995
n. 11 artt. 1, 2, 12 – L.P. Trento 11.9.1998 n. 10 art.
60, comma 5), all’Agenzia dell’Ambiente compete solamente
lo svolgimento delle attività tecniche di prevenzione e
di vigilanza e di controllo ambientale, mentre l’imposizione
delle prescrizioni è espressamente attribuita all’Amministrazione
comunale.
La doglianza non coglie nel segno.
Non v’è dubbio che la tesi sovra esposta sia di per sé corretta,
in quanto conforme alla legislazione nazionale e provinciale
(cfr. la ripartizione di competenze fra Agenzia provinciale
e Comune posta dall’art. 60 c. 4 e 5 della l.p. 11.9.1998
n. 10).
Peraltro, la fattispecie all’esame non risulta sussumibile
in siffatte previsioni normative, atteso che il verbale
di accertamento A.P.P.A. del 17.5.2004 (trasmesso alla ricorrente
con la nota A.P.P.A. del 21.5.2004) non costituisce – come
è stato posto in luce dalla difesa della P.A.T. – provvedimento
impositivo di prescrizioni e diffida ad adeguarsi.
Tale atto costituisce, invece, applicazione - come evidenziato
nell’epigrafe del medesimo - del disposto dell’art. 97 bis
del T.U. delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26.1.1987 n. 1-41/legisl. come
modificato dalla l.p. 19.2.2001 n. 1).
Con tale norma è stato introdotto il nuovo istituto denominato
“temperamento del regime sanzionatorio”, consistente nel
far precedere, alla fase sanzionatoria vera e propria, quella
di indicazione delle prescrizioni necessarie per l’eliminazione
della violazione alle norme di tutela, con la fissazione
di un termine per l’adeguamento da parte del soggetto che
ha commesso la violazione.
In particolare, l’art. 97 bis prevede che, attraverso uno
specifico regolamento attuativo, si provveda all’individuazione
delle fattispecie di violazioni della normativa in materia
di tutela dell’ambiente che non danno luogo a danni irreversibili
per l’ambiente o per la salute pubblica, per le quali l’addetto
al controllo dovrà indicare nel verbale di accertamento
le carenze riscontrate e le prescrizioni e i tempi di adeguamento
necessari per assicurare il rispetto delle norme violate.
Il verbale di accertamento non costituisce (cfr. c. 3°)
attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione
amministrativa.
Una volta decorso infruttuosamente il termine per l’adeguamento,
l’autorità competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti
a controllo dà corso all’irrogazione della sanzione amministrativa
(cfr. c. 4°).
Con il D.P.P. 13.1.2003 n. 1-122/leg - recante “disposizioni
regolamentari concernenti il temperamento del regime sanzionatorio
in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti” -
sono state individuate le fattispecie di violazioni amministrative
assoggettate a tale disciplina e determinate le procedure
per l’esecuzione degli accertamenti, la determinazione delle
prescrizioni e la verifica sull’ottemperanza.
Da tale regolamento, per quanto in questa sede interessa,
emerge che:
- la fattispecie “superamento nell’esercizio o nell’impiego
di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, dei
valori limite di emissione o di immissione” risulta individuata
come assoggettata a temperamento sanzionatorio (cfr. l’allegato
A - n. V Violazioni in materia di inquinamento acustico
lett. a);
- per addetto al controllo si intende (cfr. art. 1 c. 5)
“il personale incaricato dei compito di vigilanza e controllo
sull’applicazione della normativa provinciale in materia
di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”.
Da quanto esposto discende, quindi, l’inconferenza delle
ragioni di censura articolate con il primo motivo alla fattispecie
all’esame.
Peraltro, non risulta condivisibile l’eccezione, di carenza
d’interesse a contestare gli impugnati provvedimenti, sollevata
dalla resistente, secondo la quale l’interesse ad impugnare
si verrebbe a configurare solamente nella successiva ed
eventuale fase di adozione dei provvedimenti sanzionatori
di competenza comunale.
Invero, non può negarsi che già in questa fase (per c.d.
preliminare) si configuri l’interesse da parte del ricorrente
ad attivare la tutela giurisdizionale, posto che l’atto
impugnato (verbale di accertamento ai sensi dell’art. 97
bis del T.U. 26.1.1987 n. 1-legisl.) non può essere qualificato
come meramente endoprocedimentale, in quanto costituisce
l’atto terminale della procedura di temperamento del regime
sanzionatorio, al quale solo eventualmente succede – per
l’ipotesi di accertata inosservanza delle prescrizioni -
la fase di emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo
e a quella di irrogazione della sanzione amministrativa
da parte dell’autorità competente.
Con il secondo motivo di doglianza, viene lamentato che
alla ricorrente è stato attribuita la violazione del limite
differenziale, mentre nel Comune di Andalo – nel quale non
è stata effettuata la zonizzazione di cui all’art. 6 della
l. n. 447/95 - non sono applicabili i limiti differenziali
di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 ma solo i limiti
assoluti.
La censura non risulta fondata.
Il Collegio ritiene, infatti, di dover disattendere l’invocato
insegnamento del Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 18 febbraio
2003, n. 880), fatto proprio dalla giurisprudenza di numerosi
TAR, secondo il quale il limite differenziale non è applicabile
nei Comuni che non hanno ancora provveduto a predisporre
il piano di zonizzazione.
Nella predetta sentenza il Consiglio di Stato ha, invero,
osservato che: Il sistema previsto dall'art. 6 della l.
n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico)
presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio
comunale ed è onere del Comune predisporre i c.d. piani
di zonizzazione, evidenziando come questi costituiscano
strumento necessario ad individuare sia quelle aree sulle
quali possono essere consentiti più elevati strumenti di
rumorosità ovvero gli spazi necessari a garantire un adeguato
abbattimento del rumore stesso, in relazione alle sorgenti
sonore presenti ed ai livelli di rumorosità da esse prodotte,
sia le eventuali "fasce- cuscinetto" tra zone diversamente
classificate.
La questione merita un approfondimento sistematico.
La normativa cardine del settore è costituita dalla legge
26.10.1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”,
dal D.P.C.M. 14.11.1997 “determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore” e residualmente dal D.P.C.M. 1.3.1991
“limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e all’ambiente esterno”.
Sotto un profilo storico, va rammentato che la prima normativa
specifica che è intervenuta a disciplinare il fenomeno dell’inquinamento
acustico è rappresentata dal D.P.C.M. 1.3.1991, emanato
in attuazione dell’art. 2, 14° comma della l. 8.7.1986 n.
349 (istitutiva del ministero dell’Ambiente), con cui sono
stati fissati i limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
A seguito di conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia
autonoma di Trento, la Corte costituzionale, con la sentenza
30.12.1991 n. 517, ha ritenuto lesivi delle competenze che
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige assegna alle
Province autonome l'art. 3, primo comma, seconda e terza
proposizione, nonché gli artt. 4 e 5 del predetto decreto,
in quanto prevedono principi organizzativi e indirizzi nei
confronti delle funzioni legislative e amministrative delle
regioni e delle province autonome, nonché oneri alle imprese,
i quali sono posti nell'esercizio di poteri statali incidenti
su potestà regionali o provinciali in totale mancanza del
richiesto fondamento legislativo.
La rimanente parte del decreto, ritenuta dalla Corte non
lesiva delle competenze statutarie, è rimasta in vigore.
In particolare, il decreto prevede una disciplina “a regime”
ed una disciplina transitoria. L’applicazione della disciplina
“a regime” è subordinata alla classificazione da parte dei
Comuni del proprio territorio in zone, sulla base della
classificazione d’uso.
La tabella 1 allegata al D.P.C.M. identifica 6 classi, per
ciascuna delle quali la tabella 2 stabilisce limiti massimi
del livello sonoro, distinti tra periodo diurno e notturno.
E’ introdotto il concetto di valore differenziale, determinato
dalla differenza tra il livello di rumore ambientale (comprendente
tutte le sorgenti di rumore presenti) e il livello di rumore
residuo (rilevato escludendo la sorgente sonora soggetta
a valutazione).
Nei riguardi della singola sorgente sonora, si dispone che
il rumore “differenziale” dalla stessa prodotto deve essere
non superiore a 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo
notturno.
In attesa della classificazione del territorio da parte
dei Comuni, l’art. 6 prevede in via transitoria l’attribuzione
di limiti di accettabilità del rumore, sulla base della
classificazione urbanistica delle aree in quattro tipologie:
zona A e B di cui al D.M. 1444/68, tutto il territorio nazionale,
zone esclusivamente industriali.
Il secondo comma dell’art. 6 specifica che “per le zone
non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre
ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite
anche le seguenti differenze da non superare tra il livello
equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo
(criterio differenziale: 5 dB (A) per il Leq (A) durante
il periodo diurno; 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo
notturno).
Con la legge 26.10.1995 n. 447, legge quadro sull’inquinamento
acustico, si è dispiegato un intervento globale sulla materia,
finalizzato ad un generale risanamento acustico
L'architettura della legge quadro è composta da norme che
definiscono i principi generali, le competenze istituzionali,
la tutela dall'inquinamento acustico, il sistema sanzionatorio
e le disposizioni transitorie e finali.
La legge ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico
qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio
o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per
la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni
materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente
esterno o tale da interferire con le legittime funzioni
degli ambienti stessi“ (art. 2 comma 1, lett. a).
In attuazione dei principi posti dalla legge quadro sono
stati varati numerosi provvedimenti attuativi: il D.M. 11
dicembre 1996 contenente norme per l'applicazione del criterio
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo,
il D.M. 31 ottobre 1997 che predispone la metodologia di
misura del rumore aeroportuale, il D.P.C.M. 14 novembre
1997 in tema di determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore, il D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme
per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da
aeromobili civili, il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, recante
norme di esecuzione in materia di inquinamento acustico
derivante dal traffico ferroviario, D.M. 3 dicembre 1999
contenente le procedure antirumore e zone di rispetto negli
aeroporti, D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, per la determinazione
dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento
danzante, D.M. 29 novembre 2000 che stabilisce i criteri
per la predisposizione dei piani di intervento di contenimento
e abbattimento del rumore da parte delle società ed enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture, il D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, recante
la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento
di attività motoristiche.
La natura di legge quadro della 447/95 e la previsione di
numerose norme secondarie di attuazione hanno comportato
la predisposizione di un regime transitorio, che ha trovato
disciplina nell’art. 15 della cit. l. n. 447/95, in forza
del quale è stato previsto che, sino all’adozione dei provvedimenti
e dei regolamenti attuativi, trovano applicazione le disposizioni
di cui al D.P.C.M. 1.3.1991.
Il principale strumento attuativo della legge quadro è stato
adottato con il D.P.C.M. 14.11.1997, che contiene la determinazione
dei valori limite, sulla base di una classificazione del
territorio dei comuni in sei classi.
Con riguardo al limite differenziale si conferma il limite
di 5 dB per il periodo diurno e di 3 dB per quello notturno,
stabilendo che detti valori non si applicano alle aree esclusivamente
industriali.
Così ricostruito il complessivo regime normativo, va osservato
che il problema ermeneutico all’esame discende dal fatto
che l’art. 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, nel regolare il regime
transitorio, richiama solo il 1° comma dell’art. 6 del D.P.C.M.
1991 e non fa cenno al contenuto del 2°, che disciplina
il rispetto del limite differenziale, in tal modo accreditando,
sotto il profilo meramente letterale, l’interpretazione
prevalente, secondo cui siffatto limite non deve essere
rispettato sino a quando non sia intervenuta la classificazione
acustica del territorio comunale.
Va rilevato che tale opzione ermeneutica si scontra però
con l’inquadramento sistematico, posto che:
1) opera un arretramento della tutela rispetto alla normativa
a suo tempo posta dal D.P.C.M. 1.3.1991;
2) non tiene conto del fatto che l’applicazione del limite
differenziale è espressamente prevista dalle sopra richiamate
disposizioni della l. n. 447/95;
3) la norma di rango legislativo che disciplina il regime
transitorio (l’art. 15 della l. n. 447/95) non opera alcun
riferimento alla dilazione dell’utilizzo del criterio differenziale;
4) che il D.P.C.M. - in quanto avente natura regolamentare
- non ha il potere di introdurre modifiche al regime previsto
dalla norma primaria.
Pertanto, reputa il Collegio che è la norma di rango secondario
che deve essere interpretata alla luce di quella di rango
primario.
Va soggiunto che già in precedenza era stato osservato dalla
giurisprudenza (cfr. TAR Umbria 23.4.2001 n. 236 ) che sia
il decreto del 1991, sia quello successivo del 1997 rendono
ben chiara l’idea che per le aree non esclusivamente industriali
(come quella di specie) non è stata affatto delineata una
soluzione di continuità in ordine al cumulo dei due criteri
di valutazione di cui si discute (“criterio differenziale”
e “criterio assoluto”).
Infatti, a parte la perfetta corrispondenza letterale delle
due norme in rassegna (2° co. dell’art. 6 del decreto del
1991 e 1° co. dell’art. 4 del decreto del 1997) che già
chiaramente fa propendere per la delimitazione del divieto
di cumulo dei due criteri solo per le aree industriali (e,
quindi, non per le altre), vi è da dire che sotto il profilo
logico e teleologico è del tutto irragionevole pensare che
il “criterio differenziale” già operante in base al decreto
del 1991 possa essere stato congelato durante il periodo
transitorio (di carenza di zonizzazione), pur in presenza
di una situazione urbanistica e (soprattutto) di una esigenza
di tutela della salute pubblica, assolutamente identiche
durante il periodo di riferimento (e cioè dal 1991 al 1998).
Riassuntivamente, il Collegio reputa che ancorché l'art.
8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 stabilisca che “in attesa
che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art.
6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995 (legge
quadro), si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma
1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991”. deve essere affermato che
il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato
art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991) non esclude
l'applicabilità dei limiti differenziali di cui al comma
2, che non è stato esplicitamente abrogato, in quanto questi
rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa,
anche in conformità a quanto disposto nell'art. 15, comma
1 della legge n. 447 del 1995.
Venendo ora alla disamina della fattispecie all’esame il
Collegio osserva che, pur prendendo atto della circostanza
che il Comune di Andalo non ha effettuato la zonizzazione
acustica, risulta decisiva l’ulteriore considerazione che,
non essendo l’area dove insiste il pubblico esercizio gestito
dalla ricorrente urbanisticamente classificata di tipo esclusivamente
industriale, la stessa non poteva ragionevolmente sottrarsi
al regime dei “valori limite differenziali”.
Con il terzo motivo, si deduce violazione di varie disposizioni
della l. 7.8.1990 n. 241 evidenziando che gli esami fonometrici
non sono stati preceduti dall’invio della comunicazione
di inizio del procedimento e prima dell’adozione del provvedimento
finale non sono stati garantiti i principi di partecipazione
procedimentale del soggetto sottoposto agli accertamenti.
La doglianza va disattesa.
La tipologia di accertamenti di cui trattasi (rilievi fonometrici),
presuppone necessariamente il fatto che essi siano eseguiti
almeno una volta senza preavviso, al fine di monitorare
le normali condizioni di funzionamento ed emissione, che
potrebbero essere alterate laddove l'interessato fosse preventivamente
avvisato.
La stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al
procedimento (anche quello di irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui alla l. n. 689/1981), non esclude
affatto che l'avvio del procedimento possa essere preceduto
o supportato da controlli, accertamenti, ispezioni svolti
senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà
edotto di queste attività con una successiva comunicazione
e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire
nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare
la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e
la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati (cfr.,
in termini, Cons. St., Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1224, TAR
Puglia, Bari Sez. I 26.9.2003 n. 3591).
Del resto questo Tribunale (cfr. TRGA Trento 8.5.1999 n.
158) ha già avuto modo di osservare che la vigilanza ed
il controllo in materia di inquinamento sono regolate dalla
l. 24.11.1981 n. 689 (modifiche del codice penale), e non
può soggiacere alla disciplina generale del procedimento
amministrativo, quale codificata dalla l. n. 241/90, dalla
l.r. n. 13/93 e dalla l.p. n. 23/92.
Conclusivamente il gravame deve essere respinto, ma sussistono
giusti motivi per la compensazione, fra le parti, delle
spese di giudizio.
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P.Q.M. |
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| il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino
- Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 207/2004, lo respinge.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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| Così
deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 maggio
2005, con l’intervento dei Magistrati: |
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| dott.
Paolo Numerico - Presidente
dott. Sergio Conti - Consigliere estensore
dott. Stelio Iuni - Consigliere |
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