| T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 19 aprile 2005 n. 140
Pres. Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors
S.AG. (avv.ti Beniamino Migliucci e Hubert Oberarzbacher)
c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti Maria Larcher,
Patrizia Pignatta e Stephan Beikircher) e Cassa Edile della
Provincia Autonoma di Bolzano (avv. Alessandro Fabbrini)
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1. Contratti della P.A. - Previsione di bando
in contrasto con il diritto comunitario - Impugnazione tardiva
– Comportamento p.a. che ha impossibile o eccessivamente
difficile l’ esercizio di un diritto conferito dall’ordinamento
comunitario - Ammissibilità del ricorso
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2. Termine di impugnazione – Previsione di
bando in contrasto con il diritto comunitario - Impugnazione
tardiva – Comportamento p.a. che ha impossibile o eccessivamente
difficile l’ esercizio di un diritto conferito dall’ordinamento
comunitario - Ammissibilità del ricorso
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3. Contratti della P.A. – Bando di gara –
Previsione in contrasto con il diritto comunitario – Illegittimità
- Fattispecie.
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1-2. Va dichiarato ammissibile, previa disapplicazione
dell’art. 21, co.1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso
contro un atto interno contrastante con il diritto comunitario
proposto oltre il termine decadenziale di 60 gg., nell’ipotesi
in cui, con il proprio comportamento, l’amministrazione
abbia reso impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio,
entro detto termine, dei diritti conferiti dall’ordinamento
comunitario a un cittadino dell’Unione leso dal provvedimento
emanato da tale autorità. (1)
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3. Va annullata, previa disapplicazione dell’art.
3 d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72 (Attuazione della direttiva
96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito
di una prestazione di servizi) e dell’art. 48 l. p. 17 giugno
1998, n. 6 (Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori
pubblici), la norma della lex specialis che sottopone un’impresa
con sede in un paese membro diverso dall’Italia ad una doppia
imposizione perché in contrasto con gli artt. 49 e ss. del
Trattato e con la direttiva 96/71/CE in materia di distacco
dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
Nella fattispecie è annullata una disposizione del capitolato
speciale di appalto che imponeva, a pena di esclusione,
a tutte le imprese partecipanti alla gara di dimostrare
l’avvenuto pagamento dei contributi alla Cassa Edile della
Provincia Autonoma di Bolzano, senza prevedere l’esenzione
da tale adempimento le imprese aventi sede in uno Stato
membro in cui è garantita una tutela retributiva-assicurativa-previdenziale
sostanzialmente paragonabile a quella dei lavoratori italiani.
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(1)
La sentenza applica direttamente l’insegnamento della Corte
di Giustizia Ce, Sez. VI, nella sentenza 27 febbraio 2003
in procedimento C-327/00 - Santex S.p.A. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
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costituito dai magistrati: Marina ROSSI DORDI
- Presidente f.f.; Hans ZELGER - Consigliere; Margit FALK
EBNER - Consigliere; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere
relatore ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso iscritto al n. 352 del registro
ricorsi 2002 presentato da
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STRABAG AG, con sede in Austria, in
persona dei procuratori e legali rappresentanti pro tempore
Günther Reiter e Gerhard Wertl, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Beniamino Migliucci e Hubert Oberarzbacher, del Foro
di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi
in Bolzano, C.so Libertà, n. 30, giusta delega a margine
del ricorso; - ricorrente -
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contro
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in
persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza
della deliberazione della Giunta provinciale n. 3481 dd.
25.09.2000, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher,
Patrizia Pignatta e Stephan Beikircher, con elezione di
domicilio presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano,
Via Crispi, n. 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione;
- resistente -
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e contro
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CASSA EDILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Ing. Vittorio Repetto, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Fabbrini, con domicilio eletto presso lo studio
del medesimo, in Bolzano, via Dante n. 20, giusta delega
in calce al ricorso notificato; - controinteressata -
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nonché nei confronti di
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AUSSERER Heinrich & Co. S.n.c.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall'avv. Christoph Baur, con domicilio eletto
presso lo studio del medesimo, in Bolzano, P.tta della Mostra
n. 2, giusta delega a margine dell’atto di costituzione;
- controinteressata -
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per l'annullamento
1) dell’atto di annullamento dell’aggiudicazione alla ditta
Strabag AG dell’appalto pubblico della Provincia autonoma
di Bolzano avente per oggetto il consolidamento del muro
di sostegno, lato valle, sulla S.P. 9 Val d’Ultimo, km 12+200-350,
San Pancrazio (codice lavori 02.I.01.22), e/o
2) della esclusione della ricorrente dall’appalto citato,
come da lettera raccomandata r.r. del Direttore della Ripartizione
12.7 Servizio Strade della Provincia autonoma di Bolzano
dd. 30.09.02, ricevuta dalla ricorrente il 7.10.2002,
3) nonché dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto ad
altra concorrente;
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e per la condanna
al risarcimento del danno ingiusto causato dal comportamento
illegittimo dell’Amministrazione.
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Visto il ricorso notificato il 6.12.2002
e depositato in segreteria il 13.12.2002 con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia
autonoma di Bolzano dd. 20.12.2002, della Cassa Edile della
Provincia autonoma di Bolzano dd. 2.01.2003 e della ditta
Ausserer Heinrich & C. s.n.c. dd. 23.12.2002;
Vista l’ordinanza collegiale 32/03, depositata in data 11.12.2003;
Visto l’adempimento eseguito dal C.T.U. con il deposito
di relazione in data 5.10.2004;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 23.02.2005
il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito
l’avv. H. Oberarzbacher per la ricorrente, l’avv. P. Pignatta
per la Provincia autonoma di Bolzano, l’avv. A. Fabbrini
per la Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano e
l’avv. C. Baur per la Ausserer Heinrich & C. s.n.c.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La Provincia autonoma di Bolzano, con bando
di gara pubblicato all’albo provinciale dal 16 aprile all’8
maggio 2002, indiceva una gara informale per l’affidamento
dei lavori di consolidamento del muro di sostegno della
S.P. n. 9 in Val d’Ultimo, con importo a base d’asta, al
netto degli oneri per le misure di sicurezza, di Euro 124.622,95
e con consegna delle offerte il 9 maggio 2002.
In base alla legge di gara l’affidamento dei lavori doveva
avvenire applicando il criterio del prezzo più basso, con
il metodo dell’offerta a prezzi unitari.
La Commissione di Gara, nella riunione del 10 maggio 2002,
procedeva all’apertura delle offerte pervenute da quattro
ditte, tra cui la ditta ricorrente Strabag AG, con sede
in Austria, a Spittal an der Drau.
Nella successiva riunione del 4 giugno 2002 la Commissione
decideva di escludere dalla gara, per lesione del principio
di concorrenzialità, le offerte presentate dalla ditta Malleier
Alois KG e dalla ditta Karasani Shkelzen (le due offerte
presentavano ben 21 prezzi unitari uguali su 23 e contenevano
lo stesso errore di calcolo).
Escluse le due concorrenti suddette, la Commissione di Gara
prendeva atto che l’offerta della ditta Strabag AG conteneva
il prezzo complessivo più basso, seguita da quella della
ditta Ausserer Heinrich & C. s.n.c., odierna controinteressata.
Prima di procedere alla stipulazione del contratto (la gara
informale, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge provinciale
17 giugno 1998, n. 6, non termina con l’aggiudicazione),
l’Ufficio Appalti della Provincia autonoma di Bolzano, con
lettera raccomandata del 17 luglio 2002, prot. n. 4490,
chiedeva alla ditta ricorrente di dimostrare l’avvenuto
pagamento dei contributi alla Cassa Edile della Provincia
autonoma di Bolzano (doc. n. 2 della ricorrente).
Con due ulteriori raccomandate (del 17 luglio 2002, prot.
n. 4491 e del 18 luglio 2002) l’Ufficio Appalti chiariva
che, per i futuri appalti, alle imprese concorrenti aventi
sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea sarà chiesto
di rilasciare una dichiarazione sostitutiva, con la quale,
con riferimento alla direttiva n. 96/71/CE e alla relativa
norma statale di attuazione (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.
72), dovranno attestare che i propri lavoratori temporaneamente
distaccati nella provincia di Bolzano godono, in base alle
leggi e agli accordi collettivi vigenti nello Stato membro
nel quale hanno la propria sede, di una tutela sostanzialmente
paragonabile a quella goduta dai lavoratori dello Stato
membro ospitante. Se poi la ditta risulterà aggiudicataria,
sarà tenuta a presentare idonea documentazione a conferma
di quanto dichiarato (doc.ti n. 3 e 4 della ricorrente).
Con lettera del 10 settembre 2002 la ricorrente dichiarava
alla Provincia autonoma di Bolzano che avrebbe utilizzato,
per l’esecuzione dell’appalto di cui si controverte, esclusivamente
personale dipendente e qualificato, regolarmente retribuito
e in regola sotto il profilo della previdenza sociale, il
quale personale, in Austria, godeva di una tutela retributiva
– assicurativa – previdenziale sostanzialmente paragonabile
a quella vigente in Italia (doc. n. 5 della ricorrente).
Infine, il Direttore della Ripartizione provinciale Strade,
con lettera raccomandata del 30 settembre 2002, prot. n.
11301, comunicava alla ricorrente che, ai sensi dell’art.
48 della legge provinciale 17 giugno 2002, n. 6, i lavori
non potevano esserle affidati per non avere presentato la
documentazione relativa all’iscrizione alla Cassa Edile
della Provincia di Bolzano, richiesta dall’art. 6, comma
6, del capitolato speciale, parte I. Il Direttore della
Ripartizione faceva notare che il legale rappresentante
della ditta ricorrente, sottoscrivendo il capitolato condizioni,
aveva dichiarato di conoscere tutti i documenti che avrebbero
dovuto integrare il contratto di appalto, tra i quali il
capitolato speciale, parte prima (menzionante espressamente
l’iscrizione alla Cassa Edile – cfr. doc. n. 6 della ricorrente).
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto
i seguenti motivi:
1. “Violazione di legge con riferimento all’art. 49 e ss.
del trattato CE in materia di libera circolazione di servizi.
Violazione di legge con riferimento alla Direttiva 96/71/CE
e con riferimento al decreto legislativo 72/2000, attuativo
della Direttiva 96/71/CE, in materia di distacco temporaneo
di lavoratori nell’ambito della Comunità Europea. Violazione
di legge con riferimento al regolamento 1408/71/CE in materia
di sicurezza sociale dei lavoratori temporaneamente distaccati
in altro Stato membro della Comunità Europea. Eccesso di
potere per difetto di motivazione.”
Il quadro normativo comunitario mira a garantire al lavoratore
temporaneamente distaccato nel territorio di un altro Paese
membro determinate condizioni minime di tutela. Le condizioni
di lavoro previste nel Paese ospitante possono essere imposte
al datore di lavoro solo quando i lavoratori distaccati
non godano di una tutela sostanzialmente paragonabile in
virtù della normativa vigente nel paese in cui ha sede l’impresa
e quando la normativa dello Stato ospitante contribuisca
in maniera significativa alla tutela sociale dei lavoratori
distaccati. In ogni caso, l’obbligo di contribuzione deve
essere proporzionato all’interesse generale perseguito.
Diversamente, si verificherebbe una doppia imposizione,
non giustificata e in contrasto con il principio della libera
prestazione dei servizi, sancito dagli artt. 49 e ss. del
Trattato (ex art. 59 e ss.).
Le norme giuridiche statali e provinciali, che impongono
l’iscrizione e la contribuzione alla Cassa Edile della Provincia
di Bolzano devono essere disapplicate dal Giudice in quanto
in contrasto con i principi del diritto comunitario. Le
clausole della lex specialis e le dichiarazioni di impegno
imposte dall’Amministrazione, che prevedono l’obbligo di
iscrizione e di contribuzione alla Cassa edile sono nulle
ed inefficaci, in quanto in contrasto con i principi del
diritto comunitario.
2. “Eccesso di potere per disparità di trattamento e per
contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione.”.
L’Amministrazione si è comportata in maniera contraddittoria:
dopo aver acquisito alcuni pareri legali sulla questione
controversa, ha comunicato alla ricorrente che le imprese
aventi sede in altro Paese membro non sono più tenute agli
adempimenti riguardanti la Cassa Edile della Provincia di
Bolzano, qualora dichiarino che i propri lavoratori dipendenti
beneficiano di una tutela sostanzialmente paragonabile nel
Pese in cui le imprese hanno la loro sede. Nonostante la
ditta ricorrente abbia provveduto a trasmettere tale dichiarazione
sostitutiva, è stata esclusa dalla gara.
La ricorrente, inoltre, ha chiesto, nel solo caso di rigetto
dell’istanza cautelare, il risarcimento dei danni subiti
per l’illegittima esclusione dall’appalto e, in ogni caso,
il risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata stipulazione
del contratto.
In via istruttoria, la ditta Strabag AG ha chiesto due consulenze
tecniche d’ufficio: l’una, per verificare se i propri lavoratori
godano, in virtù della normativa austriaca, di una tutela
retributiva – assicurativa – previdenziale sostanzialmente
paragonabile a quella prevista nella provincia di Bolzano,
anche per il periodo del loro temporaneo distacco in Italia;
l’altra, per determinare i danni causati alla ditta ricorrente
a causa della illegittima esclusione dall’appalto.
Infine, la ricorrente ha chiesto, all’occorrenza, il rinvio
degli atti alla Corte di Giustizia CE, a norma dell’art.
234 (ex art.177) del Trattato, affinché si pronunci, in
via pregiudiziale, sulla conformità al diritto comunitario
(in particolare al principio della libera prestazione dei
servizi) dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla
Cassa Edile della Provincia di Bolzano per le imprese aventi
sede in Austria, le quali garantiscano, in forza della normativa
austriaca, ai propri lavoratori temporaneamente distaccati
nella Provincia autonoma di Bolzano una tutela retributiva
– assicurativa – previdenziale sostanzialmente paragonabile
o equivalente a quella vigente in quella Provincia.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di
Bolzano, la Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano
e la ditta controinteressata Ausserer Heinrich & C.
s.n.c. ed hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome
infondato. Le difese della Provincia autonoma di Bolzano
e della ditta controinteressata Ausserer Heinrich &
C. s.n.c. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per
mancata tempestiva impugnazione della lex specialis, costituita
dal bando di gara, di cui gli atti impugnati sarebbero una
ineludibile conseguenza.
All’udienza in Camera di Consiglio del 14 gennaio 2003 la
ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, dopo aver
preso atto della volontà della Provincia autonoma di Bolzano,
espressa nella nota del 12 dicembre 2002, di non procedere
all’affidamento dei lavori fino al deposito della sentenza
(cfr. doc. n. 13 della Provincia e verbale udienza 14.01.2003).
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2003, sentite le parti,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza collegiale istruttoria 11 dicembre 2003, n.
32 il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio.
Al C.T.U., dott.ssa Elisabetta Battistella, in contraddittorio
con le parti, è stato chiesto di fornire il proprio ausilio,
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. elenchi il CTU le prestazioni offerte dalla Cassa Edile
della Provincia autonoma di Bolzano, distinte in base alla
loro natura giuridica;
2. precisi il CTU se i contributi relativi alle singole
prestazioni di detta Cassa siano a carico del datore di
lavoro, del lavoratore o di entrambi (e in quest’ultima
ipotesi in quali rispettive percentuali);
3. dica il CTU se tutte le prestazioni offerte dalla Cassa
Edile per la Provincia autonoma di Bolzano siano offerte
anche dai corrispondenti organismi austriaci, in misura
eguale o diversa;
4. indichi il CTU condizioni e modalità per la concreta
erogazione delle prestazioni offerte alla Cassa Edile di
Bolzano;
5. individui e descriva il CTU l’attività degli enti paritetici
di settore, collegati indissolubilmente e funzionalmente
alla Cassa Edile nell’ambito della formazione professionale,
della prevenzione infortuni e della sicurezza sul lavoro
in ottemperanza anche ai disposti di legge (D. Lgs. n. 626/94).
Successivamente, su richiesta della ricorrente, nell’udienza
del 26 maggio 2004, il Giudice Delegato ha precisato che
il raffronto tra le prestazioni di cui al terzo quesito
era da svolgere tenendo conto non soltanto delle prestazioni
offerte in Austria dalla BUAK (Bauarbeiter – Urlaubs – und
Abfertigungskasse), cioè dalla Cassa ferie e trattamento
fine rapporto degli operai edili, ma anche delle prestazioni
eventualmente offerte da altri soggetti.
Il C.T.U. ha depositato la propria relazione tecnica il
5 ottobre 2004.
La ricorrente ha depositato la propria consulenza di parte
in data 2 febbraio 2005.
Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie a
sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 23 febbraio 2005 la difesa della
ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e,
in via subordinata, ha chiesto che il CTU sia chiamato in
udienza per fornire chiarimenti sulla natura della Cassa
Edile, nonché sulle osservazioni svolte dal proprio perito
di parte. La difesa della Cassa Edile si è opposta a questa
richiesta istruttoria. La difesa della Provincia autonoma
di Bolzano ha dichiarato che l’affidamento dei lavori è
tuttora sospeso, in attesa della decisione del Tribunale.
Sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto, quindi,
nuovamente in decisione.
In data 12 marzo 2005 il dispositivo della sentenza è stato
depositato presso la segreteria di questo tribunale, ai
sensi dell’art. 23bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(inserito dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205).
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DIRITTO
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1. Va preliminarmente vagliata l’eccezione
di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della
Provincia autonoma di Bolzano e dalla difesa della controinteressata.
Sostengono le due difese che la ricorrente avrebbe dovuto
impugnare tempestivamente il capitolato condizioni e il
capitolato speciale, se riteneva che le condizioni poste
dal committente alle imprese, per la partecipazione alla
gara, fossero in contrasto con la normativa comunitaria.
L’eccezione non ha pregio.
Con la nota del 17 luglio 2002, prot. n. 4490, l’Ufficio
Appalti della Provincia autonoma di Bolzano ha invitato
la ditta Strabag AG a trasmettere la prova dell’avvenuto
versamento dei contributi alla Cassa Edile della Provincia
di Bolzano, con riferimento esplicito alla dichiarazione
che il legale rappresentante della ditta aveva reso, nel
sottoscrivere il capitolato condizioni, “di essere in regola
con il versamento dei contributi agli enti previdenziali
(per l’Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
– INPS – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro – INAIL- e Cassa Edile)” (doc. n. 7
della Provincia).
Su questa posizione della Provincia autonoma di Bolzano
il Collegio esprime qualche dubbio: il legale rappresentante,
con la sua testé riportata dichiarazione, sembra dichiarare
non di essere in regola con i contributi in Italia, ma con
i contributi previdenziali secondo le norme dello Stato
in cui ha sede. La parte della dichiarazione posta fra parentesi
sembra intesa ad indicare gli enti, competenti per l’Italia,
corrispondenti a quelli esteri ai quali i contributi erano
stati versati.
Solo con la successiva lettera del Direttore della Ripartizione
provinciale Strade del 30 settembre 2002, prot. n. 11301,
con la quale veniva comunicato che i lavori non avrebbero
potuto essere affidati alla Strabag AG, per la prima volta
si fa cenno espresso alla clausola contenuta nell’art. 6,
comma 6, del capitolato speciale, parte I, secondo la quale
l’appaltatore è tenuto a “trasmettere all’amministrazione
committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa l’iscrizione
alla Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano, assicurativi
ed infortunistici.” Nella stessa nota viene messo in risalto
che il legale rappresentante della ditta ricorrente, nel
sottoscrivere, in precedenza, l’elenco dei documenti prescritti
per il contratto d’appalto (tra cui figura il capitolato
speciale), aveva dichiarato di conoscere in dettaglio tutte
le condizioni e prescrizioni; pertanto, sarebbe stato consapevole,
sin da quel momento, che l’iscrizione alla Cassa Edile della
Provincia di Bolzano condizionava l’affidamento dei lavori
(doc. n. 8 della Provincia).
In realtà, solo con la lettera del 30 settembre 2002 la
stazione appaltante ha espresso una posizione chiara e definitiva
sull’interpretazione da darsi alla legge di gara e, in particolare,
alla clausola specifica del capitolato speciale, parte I
(la precedente lettera del Direttore dell’Ufficio Appalti
del 17 luglio 2002, prot. n. 4490 faceva riferimento esclusivamente
alla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante
della Strabag AG). Prima di tale ultima lettera, la lettura
della lex specialis e le due lettere provenienti dall'Amministrazione
provinciale non davano una visione limpida e completa degli
obblighi imposti alla ditta austriaca, in ordine al punto
controverso.
L’Amministrazione appaltante, sia con la formulazione delle
clausole di gara, sia con il tenore delle due lettere citate,
non ha di certo aiutato la ricorrente a dissipare le incertezze
in ordine all’interpretazione della legge di gara.
Secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia CE, condiviso
dal Collegio, “una volta accertato che un’autorità aggiudicatrice,
con il suo comportamento, ha reso impossibile o eccessivamente
difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento
giuridico comunitario a un cittadino dell’Unione leso da
una decisione di tale autorità…” spetta ai Giudici nazionali
“l’obbligo di dichiarare ricevibili i motivi di diritto
basati sull’incompatibilità del bando di gara con il diritto
comunitario, dedotti a sostegno di un’impugnazione proposta
contro la detta decisione, ricorrendo, se del caso, alla
possibilità prevista dal diritto nazionale di disapplicare
le norme nazionali di decadenza in forza delle quali, decorso
il termine per impugnare il bando di gara, non è più possibile
invocare una tale incompatibilità.” (cfr. Corte di Giustizia
CE, Sez. VI, 27 febbraio 2003, C - 327/00 Santex Spa).
Nel caso specifico, ad avviso del Collegio, il rispetto
del termine di decadenza comporta la violazione del principio
comunitario di effettività della tutela giurisdizionale,
rendendo eccessivamente difficile alla ditta austriaca ricorrente
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario.
Il ricorso, pertanto, previa disapplicazione dell’art. 21,
primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, va considerato
ammissibile, nella parte in cui vengono dedotte incompatibilità
del bando di gara con il diritto comunitario (primo motivo
di ricorso).
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2. Può ora passarsi all’esame del merito.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che l’obbligo
imposto alla ditta Strabag AG di iscrizione alla Cassa Edile
della Provincia autonoma di Bolzano si porrebbe in contrasto
con il principio fondamentale della libera prestazione di
servizi, di cui all’art. 49 e ss. (ex art. 59 e ss.) del
Trattato e, in particolare, con la disciplina del distacco
temporaneo dei lavoratori nell’ambito di una prestazione
di servizi (direttiva 96/71/CE).
L’Amministrazione resistente avrebbe dovuto, in caso di
dubbio, verificare se i lavoratori temporaneamente distaccati
dalla ditta ricorrente godessero, in virtù della normativa
austriaca, di una tutela retributiva – assicurativa – previdenziale
sostanzialmente paragonabile a quella prevista nella Provincia
autonoma di Bolzano, ma non avrebbe potuto sic et simpliciter
escludere la ricorrente dalla gara per mancata iscrizione
alla Cassa Edile di Bolzano e per mancato versamento dei
relativi contributi.
Le norme giuridiche nazionali e provinciali che, direttamente
o indirettamente, impongono l’iscrizione e la contribuzione
alla Cassa Edile di Bolzano sarebbero in contrasto con il
diritto comunitario e, pertanto, dovrebbero essere disapplicate
dal Giudice nazionale.
Le clausole e le dichiarazioni di impegno imposte dall’Amministrazione
alle imprese offerenti, per poter partecipare alla gara
d’appalto, in quanto impongono l’iscrizione e la contribuzione
alla Cassa Edile, sarebbero nulle e inefficaci per violazione
di norme imperative, in quanto in contrasto con i principi
del diritto comunitario.
I rilievi hanno pregio nei termini di seguito indicati.
2.1. E’ opportuno dare uno sguardo, preliminarmente, al
quadro normativo in cui si inserisce la controversia in
esame (Trattato CE, direttive comunitarie, leggi statali
e provinciali).
La libertà di prestazione dei servizi, sancita dagli artt.
49 – 55 (ex artt. 59 – 66) del Trattato CE costituisce,
insieme con la libera circolazione delle persone e delle
merci, uno dei principi cardine del Trattato.
In particolare, l’art. 49 del Trattato stabilisce che “le
restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno
della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini
degli stati membri stabiliti in un Paese della Comunità
che non sia quello del destinatario della prestazione.”.
Il successivo art. 50 prevede che, ai fini del Trattato,
“sono considerati come servizi le prestazioni fornite normalmente
dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle
disposizioni relative alla libera circolazione delle merci,
dei capitali e delle persone…”.
E’ pacifico che la prestazione di servizi può assumere anche
la forma di esecuzione di lavori da parte di un’impresa,
per conto proprio e sotto la propria direzione, nell’ambito
di un contratto concluso da tale impresa con il destinatario
della prestazione di servizi, come nel caso in esame.
La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che eventuali
restrizioni, da parte della legislazione degli Stati membri,
al principio della libera prestazione di servizi (prevista
sia nei confronti di prestatori di servizi stabiliti nel
territorio dello Stato membro, in cui il servizio viene
effettuato, sia nei confronti dei prestatori stabiliti in
uno Stato membro diverso da quest’ultimo) sono giustificate
solo se rispondano a ragioni imperative di interesse generale
(cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 17 dicembre 1981,
C- 279/80, Webb). Tra queste ragioni è annoverata anche
la tutela sociale dei lavoratori, compresi quelli del settore
edile (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 28 marzo 1996,
causa C – 272/94, Guiot).
La Corte ha specificato essere presupposto, in tali ipotesi
di restrizione, che l’interesse generale, garantito con
la restrizione, non sia già tutelato da norme a cui il prestatore
è soggetto nello Stato membro in cui risiede; inoltre, le
misure devono essere idonee a garantire il conseguimento
dello scopo perseguito e non devono andare oltre quanto
necessario per il suo raggiungimento (cfr. Corte di Giustizia
CE, sentenze 30 novembre 1995, C – 55/94 e 12 ottobre 2004,
C – 60/03).
In definitiva, può dirsi esistente, nel diritto comunitario,
una presunzione relativa di incompatibilità con il Trattato
di quella normativa degli Stati membri, che determini una
restrizione al principio della libera prestazione dei servizi,
presunzione che può essere superata dai singoli Stati membri
solo attraverso la dimostrazione rigorosa dell’esistenza,
nel caso concreto, di quelle ragioni imperative inerenti
all’interesse generale, di cui si è detto. Diversamente,
si priverebbero di ogni utilità e scopo le norme comunitarie
che siano dirette a garantire la libera prestazione dei
servizi.
2.2. Con la direttiva comunitaria 96/71/CE del 16 dicembre
1996 (concernente il distacco dei lavoratori nell’ambito
di una prestazione di servizi) viene garantita ai lavoratori
distaccati l’applicazione di alcune disposizioni minime
in vigore nello Stato ospitante (cfr. il 13° e il 14° “considerando”,
nelle premesse della direttiva).
In particolare, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva impone
ai datori di lavoro di garantire ai lavoratori, durante
il periodo del distacco, “il rispetto delle condizioni di
lavoro e di occupazione stabilite dalla legislazione del
paese ospitante e/o da contratti collettivi o da arbitrati
dichiarati di applicazione generale sulle seguenti materie:
- periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
- durata minima delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate
per lavoro straordinario;
- condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare
la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese
di lavoro temporaneo;
- sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
- provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro
e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni
in materia di non discriminazione.”.
Il paragrafo 10 dello stesso art. 3 precisa che “la presente
direttiva non osta a che gli Stati membri, nel rispetto
del trattato, impongano alle imprese nazionali ed a quelle
di altri Stati, in pari misura:
- condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti materie
diverse da quelle contemplate al paragrafo 1, primo comma,
del presente articolo laddove si tratti di disposizioni
di ordine pubblico;
- condizioni di lavoro e di occupazione stabilite in contratti
collettivi o arbitrati a norma del paragrafo 8, riguardanti
attività diverse da quelle contemplate dall’allegato.”.
Dunque, il legislatore comunitario introduce l’obbligo al
rispetto di alcune norme minime vincolanti, relative alle
condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati e, contestualmente,
garantisce agli Stati membri la facoltà di estendere alcune
norme (legislative, se attinenti all’ordine pubblico, o
contrattuali) del Paese ospitante ai lavoratori dipendenti
distaccati, sempre che ciò avvenga ”nel rispetto del trattato”.
Queste norme su obblighi minimi e facoltà limitate sono
tali, a ben vedere, che non permetterebbero, a un dato Stato
membro, di imporre, ai fornitori di servizi provenienti
da altro Stato membro, tutte le norme e le obbligazioni
che costituiscono il proprio diritto del lavoro; ed è ovvio
che ogni Stato deve, comunque, rispettare le disposizioni
del Trattato e, in particolare, il citato art. 49 (cfr.
Corte di Giustizia CE, sentenze 24 gennaio 2002, C- 164/99,
Portugaia Construcoes e 15 marzo 2001, C – 165/98, Mazzoleni).
Del concetto di ordine pubblico, richiamato dalla direttiva
96/71/CE, la giurisprudenza comunitaria non ha dato una
definizione, limitandosi a precisare che tale concetto deve
essere interpretato in modo restrittivo e riferito a disposizioni
di legge, non contrattuali (cfr. Corte di Giustizia CE,
sentenza 18 giugno 1991, C- 260/89). Inoltre, la Corte di
Giustizia ha specificato che l’invocare l’ordine pubblico
deve essere giustificato da gravi ragioni di interesse generale,
deve presupporre l’esistenza di una minaccia effettiva ed
abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della
collettività e ha specificato, ancora, che il concetto di
ordine pubblico non può essere determinato in maniera unilaterale
da ciascun Stato membro (cfr. sentenze Corte di Giustizia
14 novembre 1995, C – 484/93 e 27 ottobre 1977, C – 30/77).
Occorre sottolineare che questa direttiva, riferentesi a
fattispecie di diritto del lavoro in senso stretto, non
è applicabile al regime della sicurezza sociale in senso
lato, per il quale trova applicazione il regolamento CEE
n. 1408/71 del 14 giugno 1971, di cui si parlerà più avanti.
2.3. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva
96/71/CE in materia di distacco del lavoratori nell’ambito
di una prestazione di servizi con il D. Lgs. 25 febbraio
2000, n. 72 (decreto di attuazione della direttiva 96/71/CE).
L’art. 3, comma 1, del decreto n. 72 prevede che ai lavoratori
distaccati debbano applicarsi, durante il periodo del distacco,
“le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai
contratti collettivi stipulatati dalle organizzazioni sindacali
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano
prestazioni lavorative analoghe nel luogo in cui i lavoratori
distaccati svolgono la propria attività in posizione di
distacco.”.
Va posto in rilievo che il legislatore italiano non ha indicato,
espressamente, quali disposizioni del diritto nazionale
siano applicabili nel caso specifico, operando un rinvio
generale a tutto il complesso della disciplina del diritto
italiano del lavoro, senza neppure indicare analiticamente
le materie, la cui disciplina normativa minima debba essere
applicata ai lavoratori distaccati.
Dunque, il legislatore italiano, per quanto riguarda la
parte facoltativa delle estensioni, sembra essersi avvalso
della facoltà di cui all’art. 3, paragrafo 10, della direttiva
96/71/CE, senza limitare l’estensione delle condizioni di
lavoro alle disposizioni di legge di ordine pubblico, come
imposto dalla facoltà di deroga prevista da quella norma.
Per completare il quadro legislativo, in cui si inserisce
la vicenda controversa, va detto che il legislatore statale,
nella legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di pericolosità sociale), ha stabilito che tutte
le imprese appaltatrici - senza distinguere tra imprese
aventi sede in Italia e imprese aventi sede in altri Stati
membri dell’Unione - debbano trasmettere all’amministrazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile (art. 18).
Parimenti, la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 (Norme
per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici) ha previsto,
all’art. 47, che, per partecipare alla gara d’appalto sopra
soglia, ogni imprenditore debba produrre una serie di documenti,
tra i quali una dichiarazione attestante “di essere in regola
con il versamento dei contributi agli enti previdenziali
(per l’Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
– INPS -, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul lavoro – INAIL -, e Cassa Edile)”.
Inoltre, con l’art. 48, ha sanzionato con l’annullamento
dell’aggiudicazione l’impresa che “non abbia provveduto
ad iscrivere alla Cassa Edile della Provincia autonoma di
Bolzano i propri lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione
dell’appalto..”, senza fare alcuna eccezione per le imprese
che abbiano sede in un altro Stato membro.
2.4. La Corte di Giustizia europea si è più volte occupata
della disciplina comunitaria or ora riassunta e dell’applicabilità
di leggi, o di contratti collettivi di lavoro, a coloro
che svolgano un lavoro subordinato nel territorio di uno
Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il datore
di lavoro (ciò è posto in risalto anche nei pareri legali
espressi dal Prof. A. Carullo, di Bologna, dall’avv. G.
Huber, di Innsbruck e dal Dott. M. Marconi, di Brescia,
su richiesta della Provincia autonoma di Bolzano. Cfr. doc.ti
8, 9 e 10 della ricorrente e Corte di Giustizia CE, sentenze
23 novembre 1999, nelle cause riunite C – 369/96 e 376/96;
15 marzo 2001, C- 165/98).
In particolare, nella sentenza 25 ottobre 2001 (nelle cause
riunite C – 49/98, C- 50/98, C 52/98, C- 54/98, C – 68/98
e C – 71/98; 24 gennaio 2002, C – 164/99 e 12 ottobre 2004,
C- 60/03), la Corte di Giustizia si è pronunciata sull’applicabilità
del regime tedesco delle ferie retribuite dei lavoratori
dell’industria edile al caso di datori di lavoro, con sede
in Portogallo e nel Regno Unito, che avevano distaccato
temporaneamente alcuni lavoratori in Germania (la Cassa
Edile tedesca esigeva, da parte dei datori di lavoro, il
versamento dei contributi per finanziare i diritti alle
ferie dei lavoratori distaccati).
Ebbene, le considerazioni svolte dalla Corte, utili anche
ai nostri fini, possono essere così riassunte:
- gli artt. 49 e ss. del Trattato non impediscono, in linea
di massima, che uno Stato membro imponga ad un’impresa stabilita
in un altro Stato membro, impegnata in una prestazione di
servizi sul proprio territorio, una normativa nazionale
che garantisca ai lavoratori distaccati diritti a ferie
retribuite;
- tuttavia, non possono escludersi circostanze, nelle quali
l’applicazione di siffatta normativa non sia conforme agli
art. 49 e ss. del trattato;
- è compito delle autorità o, se del caso, del Giudice nazionale,
valutare se la normativa persegua effettivamente un obiettivo
di interesse generale, quale può essere considerato quello
della tutela dei lavoratori edili;
- occorre valutare se i lavoratori, indipendentemente dalla
normativa imposta, beneficino, nel Paese ospitante, di una
tutela sostanzialmente paragonabile alla normativa loro
garantita dallo Stato membro in cui ha sede il loro datore
di lavoro, cioè accertare se la normativa attribuisca ai
lavoratori un effettivo vantaggio, una tutela aggiuntiva;
- occorre, inoltre, valutare se l’applicazione di tale normativa
sia proporzionata all’obiettivo di interesse generale perseguito:
a tale ultimo fine vanno soppesati, da un lato, gli oneri
amministrativi ed economici che si impongono ai prestatori
di servizi, in forza della normativa e, dall’altro, il sovrappiù
di tutela sociale che essa normativa conferisce ai lavoratori,
rispetto a quanto è garantito dalla normativa dello Stato
membro in cui è stabilito il datore di lavoro;
- misure che costituiscono una restrizione della libera
prestazione di servizi non possono, in ogni caso, essere
giustificate da obiettivi di natura economica, come la protezione
delle imprese nazionali.
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3. Vanno ora esaminate le prestazioni della
Cassa Edile, in relazione al complesso normativo che abbiamo
riassunto.
E’ bene chiarire, anzitutto, che la Cassa Edile è un organismo
paritetico, istituito dalle parti sindacali (dei lavoratori
e degli imprenditori) con il contratto di lavoro di settore.
Non può negarsi che la Cassa Edile, pur essendo un organismo
di origine privatistica, svolga, nel settore edile, funzioni
che hanno una rilevanza pubblica (cfr. il citato art. 18
L. 19.3.1990, n. 55); tuttavia le prestazioni erogate dalla
Cassa Edile in favore dei lavoratori edili hanno fonte contrattuale,
non legislativa.
Il Collegio ha disposto una consulenza tecnica, nell’ambito
della quale è stato chiesto al CTU di elencare le prestazioni
offerte dalla Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano
e di verificare se tutte le prestazioni offerte da quella
Cassa siano offerte anche dai corrispondenti organismi austriaci.
Dalla relazione del CTU è emerso che la Cassa Edile offre
ai lavoratori edili numerose prestazioni, di natura diversa,
così individuate:
1) erogazione della retribuzione feriale;
2) erogazione della gratifica natalizia;
3) erogazione dell’elemento retributivo per l’anzianità
professionale (cd. APE);
4) fornitura di indumenti di lavoro;
5) prestazioni a favore dei lavoratori (indennità integrative
di malattia, infortunio e malattie professionali; TBC; protesi
oculistiche; protesi e cure dentarie; protesi varie; assegno
funerario; interventi a favore di lavoratori dipendenti
da imprese in stato di fallimento, in amministrazione controllata
o in concordato preventivo; sussidi straordinari e infortuni
extra - professionali);
6) prestazioni a favore degli operai edili in pensione (cure
termali; soggiorno estivo familiare o in colonia; rimborso
spese di studio);
7) prestazioni integrative del servizio sanitario nazionale;
8) assistenza sanitaria “Edilcard” (accesso agevolato presso
centri sanitari convenzionati);
9) gestione amministrativa del fondo di previdenza “Prevedi”;
10) formazione professionale edile;
11) gestione progetti individuali di inserimento;
12) assistenza nella rinuncia o nella transazione dei diritti
del lavoratore;
13) attività di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro;
14) rilascio all’appaltatore di opere pubbliche del documento
di avvenuta denuncia alla Cassa Edile nonché del certificato
di regolarità contributiva;
15) rilascio all’impresa esecutrice di lavori edili e di
ingegneria civile del certificato di regolarità contributiva
nonché del documento unico di regolarità contributiva (“DURC”);
16) verifica della congruità contributiva;
17) certificazione dei contratti di lavoro;
18) certificazioni del contratto di appalto;
19) riscossione della quota paritetica nazionale e territoriale
di adesione contrattuale;
20) riscossione delle quote sindacali;
21) raccolta e trasmissione di dati a favore della Banca
d’Italia e dell’ISTAT;
22) collaborazione con gli organi di vigilanza (cfr. pagg.
2 – 26 della CTU).
In ordine a queste prestazioni si può osservare:
a) Molte di esse possono farsi rientrare nel concetto di
“sicurezza sociale”, definito all’art. 4 del Reg. CEE 14
giugno 1971, n. 1408 (si vedano le prestazioni elencate
sopra dal n. 5 al n. 9).
Ebbene, in relazione a queste prestazioni, in caso di distacco
di lavoratori, dovrebbe trovare applicazione l’art. 14 del
Regolamento CEE ora citato, secondo il quale il lavoratore
rimane soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha
sede l’impresa presso la quale esercita l’attività subordinata,
se la durata prevedibile del rapporto non supera i dodici
mesi.
In base al diritto comunitario si verifica, pertanto, un’applicazione
congiunta della disciplina del Paese ospitante per una parte
delle condizioni di lavoro (direttiva 96/71/CE) e della
disciplina del Paese di provenienza in materia di sicurezza
sociale (Reg. CEE n. 1408/71).
Sennonché, l’art. 14 del citato Regolamento non può trovare
applicazione nel caso specifico delle prestazioni di sicurezza
sociale erogate dalla Cassa Edile, in quanto esse non hanno
fonte in una norma di legge, bensì in un contratto collettivo.
Invero, gli artt. 4 e 14 del Reg. 1408/71 fanno espressamente
riferimento alla “legislazione” relativa ai settori di sicurezza
sociale e l’art. 1, lettera j), stabilisce che “il termine
“legislazione” indica, per ogni Stato membro, le leggi,
i regolamenti… Questo termine esclude le disposizioni contrattuali…che
siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici
poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di
applicazione…”.
A conferma di ciò basti rilevare che il successivo Reg.
CEE 21 marzo 1972, n. 574 (che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento n. 1408/71), elenca le istituzioni
di ciascuno Stato membro, competenti per l’applicazione
dei regimi di sicurezza ai lavoratori che si spostano all’interno
dell’Unione (cfr. allegato 2) e, tra esse, per l’Italia,
non figura la Cassa Edile.
Tali prestazioni, come abbiamo anticipato sub 2.2, in quanto
non riferite al diritto del lavoro in senso stretto, non
sono ricomprese nell’ambito di applicazione della direttiva
96/71/CE.
E’ da valutare se esse non siano ricomprese nella sfera
di applicazione del D. Lgs. n. 72 del 2000, data la sua
più ampia formulazione.
Sennonché, quest’ultima disciplina si pone in contrasto
con il principio comunitario di libera prestazione di servizi,
di cui all’art. 49 (ex art. 59) del Trattato, nel punto
in cui afferma che, ai lavoratori distaccati, si applicano
le stesse “condizioni di lavoro” previste dalle leggi italiane
e dai contratti collettivi, di fatto rendendo applicabile,
ai lavoratori distaccati, l’intero diritto del lavoro italiano.
Ciò in evidente contrasto con lo spirito della direttiva
96/71/CE, la quale – come già rilevato - ha ben consentito
agli Stati membri di estendere l’applicazione della citata
direttiva a materie diverse da quelle elencate dall’art.
3, comma 1, della stessa direttiva, ma non ha certamente
consentito di rendere vincolante l’intero diritto del lavoro,
senza alcuna limitazione, privando di ogni effetto utile
le disposizioni comunitarie volte a garantire la libera
prestazione dei servizi.
In ogni caso, anche volendo considerare applicabile il D.
Lgs. n. 72 del 2000, sulla scorta delle osservazioni svolte
dal CTU, seppure con qualche minima differenza (non rilevante
se si tiene conto del breve periodo di distacco del lavoratori
austriaci nella Provincia autonoma di Bolzano (50 giorni)),
può dirsi che le prestazioni di sicurezza sociale erogate
dalla Cassa Edile sono sostanzialmente paragonabili a quelle
erogate in Austria agli stessi lavoratori in base alla normativa
di quel Paese.
b) Ad analoghe conclusioni si perviene esaminando le prestazioni
erogate dalla Cassa Edile, aventi natura retributiva (si
vedano le prestazioni elencate dal CTU da 1 a 3).
In particolare, il regime delle prime due prestazioni (l’erogazione
della retribuzione per le ferie e la gratifica natalizia)
è pressoché identico, cosicché pretendere il versamento
di quei contributi realizzerebbe proprio quella doppia imposizione,
che il diritto comunitario intende evitare per consentire
la libera prestazione dei servizi.
Diverso è invece il caso dell’erogazione dell’elemento contributivo
per la terza prestazione, cioè l’anzianità professionale,
che è un istituto non specificamente previsto dalla normativa
austriaca, né dai contratti collettivi. Tuttavia, tenuto
conto della durata prevedibile del distacco (nel caso controverso
pari a soli 50 giorni) e della circostanza che il diritto
a tale prestazione viene acquisito dal lavoratore edile
italiano quando può fare valere almeno 2100 ore in un biennio
(cfr. pag. 5 della CTU), si può concludere che la richiesta
del versamento dei contributi per tale prestazione non sia
giustificata, perché al lavoratore distaccato non deriverebbe
alcun vantaggio concreto dal versamento di tale contributo
e, in ogni caso, la misura non sarebbe proporzionata.
c) Per quanto concerne le prestazioni della Cassa Edile
tendenti a garantire la sicurezza sul lavoro (si vedano
le prestazioni elencate dal CTU ai nn. 4, 10 e 22), esse
sono sostanzialmente paragonabili a quelle offerte, ancorché
da soggetti giuridici diversi.
d) Sulle rimanenti prestazioni va detto che alcune di esse,
per lo più aventi natura amministrativa – certificativa,
non hanno una corrispondenza nella legislazione austriaca
(si vedano le prestazioni elencate ai nn.14, 15, 16, 17
e 18, 19, 20 e 21). Dette prestazioni, peraltro, non sono
offerte ai lavoratori, tutelati dalla direttiva n. 96/71/CE,
ma ai datori di lavoro.
e) Quanto alle prestazioni di natura assistenziale elencate
ai nn. 11, 12 e 13, va rilevato che esse non possono essere
prese in considerazione, in quanto introdotte dal D. Lgs.
10 settembre 2003 (c.d. legge Biagi), norma successiva alla
data di pubblicazione del bando di gara, oggetto del presente
giudizio (16 aprile 2002).
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4. Rileva, ancora, il Collegio che l’art.
4 della direttiva 96/71/CE prevede una cooperazione tra
le amministrazioni pubbliche, le quali, secondo le legislazioni
nazionali, siano competenti per la vigilanza sulle condizioni
di lavoro e di occupazione (elencate nel precedente art.
3 della direttiva). Tale cooperazione “consiste, in particolare,
nel rispondere alle richieste motivate di informazioni da
parte di dette amministrazioni a proposito della cessione
temporanea transnazionale di lavoratori, compresi gli abusi
evidenti o presunti casi di attività transnazionali illegali.…Ogni
Stato membro adotta provvedimenti idonei affinché le informazioni
relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui
all’art. 3 siano generalmente accessibili.” (vedi anche
l’art. 5 del D. Lgs. n. 72 del 2000).
E’ del tutto evidente che, nell’ambito di tale cooperazione,
deve essere garantito, agli organi di controllo del Paese
ospitante, l’accesso rapido di informazioni sulla situazione
dell’impresa fornitrice di servizi stabilita in un altro
Stato membro.
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5. In definitiva, ad avviso del Collegio,
si può concludere che, al lavoratore dipendente di una impresa
edile avente sede in Austria, vengono garantite in Austria
prestazioni identiche, ovvero sostanzialmente paragonabili,
a quelle offerte dalla Cassa Edile della Provincia autonoma
di Bolzano. Di conseguenza, l’imposizione alla ditta ricorrente
del pagamento dei contributi alla Cassa Edile si pone in
contrasto con il principio della libera prestazione dei
servizi di cui all’art. 49 e ss. del Trattato e con la direttiva
96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito
di una prestazione di servizi.
La Corte di Giustizia CE ha sempre affermato che le norme
di diritto comunitario sono fonte immediata di diritti e
obblighi per gli Stati, per i singoli cittadini e per i
giudici, in modo da rendere ipso jure inapplicabile qualsiasi
disposizione contrastante che esista nella legislazione
interna di uno Stato membro (cfr. sentenza 9 marzo 1978,
C – 106/77, Simmenthal).
E la Corte Costituzionale, con la sentenza 8 giugno 1984,
n. 170, prima, e poi con le successive sentenze n. 113/1985,
n. 64/1990 e n. 168/1991, si è allineata alle posizioni
della Corte di Giustizia CE, riconoscendo al Giudice italiano
il potere di disapplicare, senza ricorrere alla Corte Costituzionale,
l’eventuale legge ordinaria contrastante non solo con un
regolamento comunitario, ma anche con quelle norme comunitarie
cui è riconosciuta efficacia diretta. Queste, sono prevalenti
sull’ordinamento interno (c.d. principio della primauté
del diritto comunitario), restando ferma una competenza
residuale della Corte “in riferimento ai principi fondamentali
del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili
della persona umana”.
Sulla base di tali indicazioni, secondo l’orientamento della
giurisprudenza amministrativa, condiviso dal Tribunale,
“l’eventuale contrasto tra la normativa di carattere statale,
regionale (o anche rispetto ad una clausola inserita in
eventuali atti normativi di livello subordinato) e l’ordinamento
comunitario non può che risolversi che con la disapplicazione
della disciplina interna e il riconoscimento della conseguente
invalidità degli eventuali atti applicativi.”(cfr. Consiglio
di Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5630).
Pertanto, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto
e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati, compreso
l’art. 6, comma 6, del capitolato speciale di gara, parte
I, previa disapplicazione dell’art. 21, primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dell’art. 3 del D. Lgs 25
febbraio 2000, n. 72 e dell’art. 48 della legge provinciale
17 giugno 1998, n. 6.
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6. Non merita accoglimento, invece, la domanda
volta ad ottenere il risarcimento dei danni.
L’affidamento dei lavori, oggetto di gara, è tuttora sospeso,
come risulta dalla dichiarazione della difesa dell’Amministrazione
provinciale, resa all’udienza pubblica del 23 febbraio 2005
(cfr. verbale d’udienza); talché l’interesse leso deve ritenersi
pienamente reintegrato in forma specifica attraverso l’annullamento
degli atti impugnati e la successiva iterata funzione amministrativa
in modo conforme ai canoni di legittimità stabiliti dalla
presente sentenza.
Va disattesa, parimenti, la domanda di risarcimento dei
danni assertivamente subiti a causa della ritardata conclusione
del contratto.
Invero, la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo di
aver subito un danno a causa dell’illegittima esclusione
dalla gara, né ha fornito un “principio di prova” in ordine
all’esistenza del lamentato danno.
Le spese di giudizio - ad eccezione degli oneri derivanti
dall’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, posti
a carico della Provincia autonoma di Bolzano nella misura
stabilita dal dispositivo – possono essere compensate, tenuto
conto della particolarità e complessità della fattispecie
esaminata e decisa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
- Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione
e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
Spese di giudizio compensate, ad eccezione di quelle dovute
a titolo di compenso per la consulenza tecnica d’ufficio,
liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre contributi
previdenziali e IVA, come per legge, da porsi a carico della
Provincia autonoma di Bolzano.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio
del 23 febbraio 2005.
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