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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 19 aprile 2005 n. 140
Pres. Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors
S.AG. (avv.ti Beniamino Migliucci e Hubert Oberarzbacher) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti Maria Larcher, Patrizia Pignatta e Stephan Beikircher) e Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano (avv. Alessandro Fabbrini)


1. Contratti della P.A. - Previsione di bando in contrasto con il diritto comunitario - Impugnazione tardiva – Comportamento p.a. che ha impossibile o eccessivamente difficile l’ esercizio di un diritto conferito dall’ordinamento comunitario - Ammissibilità del ricorso

 

2. Termine di impugnazione – Previsione di bando in contrasto con il diritto comunitario - Impugnazione tardiva – Comportamento p.a. che ha impossibile o eccessivamente difficile l’ esercizio di un diritto conferito dall’ordinamento comunitario - Ammissibilità del ricorso

 

3. Contratti della P.A. – Bando di gara – Previsione in contrasto con il diritto comunitario – Illegittimità - Fattispecie.

1-2. Va dichiarato ammissibile, previa disapplicazione dell’art. 21, co.1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso contro un atto interno contrastante con il diritto comunitario proposto oltre il termine decadenziale di 60 gg., nell’ipotesi in cui, con il proprio comportamento, l’amministrazione abbia reso impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, entro detto termine, dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario a un cittadino dell’Unione leso dal provvedimento emanato da tale autorità. (1)

 

3. Va annullata, previa disapplicazione dell’art. 3 d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72 (Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi) e dell’art. 48 l. p. 17 giugno 1998, n. 6 (Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici), la norma della lex specialis che sottopone un’impresa con sede in un paese membro diverso dall’Italia ad una doppia imposizione perché in contrasto con gli artt. 49 e ss. del Trattato e con la direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Nella fattispecie è annullata una disposizione del capitolato speciale di appalto che imponeva, a pena di esclusione, a tutte le imprese partecipanti alla gara di dimostrare l’avvenuto pagamento dei contributi alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, senza prevedere l’esenzione da tale adempimento le imprese aventi sede in uno Stato membro in cui è garantita una tutela retributiva-assicurativa-previdenziale sostanzialmente paragonabile a quella dei lavoratori italiani.

 

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(1) La sentenza applica direttamente l’insegnamento della Corte di Giustizia Ce, Sez. VI, nella sentenza 27 febbraio 2003 in procedimento C-327/00 - Santex S.p.A.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

 

costituito dai magistrati: Marina ROSSI DORDI - Presidente f.f.; Hans ZELGER - Consigliere; Margit FALK EBNER - Consigliere; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso iscritto al n. 352 del registro ricorsi 2002 presentato da

 

STRABAG AG, con sede in Austria, in persona dei procuratori e legali rappresentanti pro tempore Günther Reiter e Gerhard Wertl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beniamino Migliucci e Hubert Oberarzbacher, del Foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bolzano, C.so Libertà, n. 30, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

 

contro

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 3481 dd. 25.09.2000, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher, Patrizia Pignatta e Stephan Beikircher, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, Via Crispi, n. 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione; - resistente -

 

e contro

 

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Vittorio Repetto, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fabbrini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bolzano, via Dante n. 20, giusta delega in calce al ricorso notificato; - controinteressata -

 

nonché nei confronti di

 

AUSSERER Heinrich & Co. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Christoph Baur, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bolzano, P.tta della Mostra n. 2, giusta delega a margine dell’atto di costituzione; - controinteressata -

 

per l'annullamento
1) dell’atto di annullamento dell’aggiudicazione alla ditta Strabag AG dell’appalto pubblico della Provincia autonoma di Bolzano avente per oggetto il consolidamento del muro di sostegno, lato valle, sulla S.P. 9 Val d’Ultimo, km 12+200-350, San Pancrazio (codice lavori 02.I.01.22), e/o
2) della esclusione della ricorrente dall’appalto citato, come da lettera raccomandata r.r. del Direttore della Ripartizione 12.7 Servizio Strade della Provincia autonoma di Bolzano dd. 30.09.02, ricevuta dalla ricorrente il 7.10.2002,
3) nonché dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto ad altra concorrente;

 

e per la condanna
al risarcimento del danno ingiusto causato dal comportamento illegittimo dell’Amministrazione.

 

Visto il ricorso notificato il 6.12.2002 e depositato in segreteria il 13.12.2002 con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 20.12.2002, della Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano dd. 2.01.2003 e della ditta Ausserer Heinrich & C. s.n.c. dd. 23.12.2002;
Vista l’ordinanza collegiale 32/03, depositata in data 11.12.2003;
Visto l’adempimento eseguito dal C.T.U. con il deposito di relazione in data 5.10.2004;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 23.02.2005 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. H. Oberarzbacher per la ricorrente, l’avv. P. Pignatta per la Provincia autonoma di Bolzano, l’avv. A. Fabbrini per la Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano e l’avv. C. Baur per la Ausserer Heinrich & C. s.n.c.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La Provincia autonoma di Bolzano, con bando di gara pubblicato all’albo provinciale dal 16 aprile all’8 maggio 2002, indiceva una gara informale per l’affidamento dei lavori di consolidamento del muro di sostegno della S.P. n. 9 in Val d’Ultimo, con importo a base d’asta, al netto degli oneri per le misure di sicurezza, di Euro 124.622,95 e con consegna delle offerte il 9 maggio 2002.
In base alla legge di gara l’affidamento dei lavori doveva avvenire applicando il criterio del prezzo più basso, con il metodo dell’offerta a prezzi unitari.
La Commissione di Gara, nella riunione del 10 maggio 2002, procedeva all’apertura delle offerte pervenute da quattro ditte, tra cui la ditta ricorrente Strabag AG, con sede in Austria, a Spittal an der Drau.
Nella successiva riunione del 4 giugno 2002 la Commissione decideva di escludere dalla gara, per lesione del principio di concorrenzialità, le offerte presentate dalla ditta Malleier Alois KG e dalla ditta Karasani Shkelzen (le due offerte presentavano ben 21 prezzi unitari uguali su 23 e contenevano lo stesso errore di calcolo).
Escluse le due concorrenti suddette, la Commissione di Gara prendeva atto che l’offerta della ditta Strabag AG conteneva il prezzo complessivo più basso, seguita da quella della ditta Ausserer Heinrich & C. s.n.c., odierna controinteressata.
Prima di procedere alla stipulazione del contratto (la gara informale, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, non termina con l’aggiudicazione), l’Ufficio Appalti della Provincia autonoma di Bolzano, con lettera raccomandata del 17 luglio 2002, prot. n. 4490, chiedeva alla ditta ricorrente di dimostrare l’avvenuto pagamento dei contributi alla Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano (doc. n. 2 della ricorrente).
Con due ulteriori raccomandate (del 17 luglio 2002, prot. n. 4491 e del 18 luglio 2002) l’Ufficio Appalti chiariva che, per i futuri appalti, alle imprese concorrenti aventi sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea sarà chiesto di rilasciare una dichiarazione sostitutiva, con la quale, con riferimento alla direttiva n. 96/71/CE e alla relativa norma statale di attuazione (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72), dovranno attestare che i propri lavoratori temporaneamente distaccati nella provincia di Bolzano godono, in base alle leggi e agli accordi collettivi vigenti nello Stato membro nel quale hanno la propria sede, di una tutela sostanzialmente paragonabile a quella goduta dai lavoratori dello Stato membro ospitante. Se poi la ditta risulterà aggiudicataria, sarà tenuta a presentare idonea documentazione a conferma di quanto dichiarato (doc.ti n. 3 e 4 della ricorrente).
Con lettera del 10 settembre 2002 la ricorrente dichiarava alla Provincia autonoma di Bolzano che avrebbe utilizzato, per l’esecuzione dell’appalto di cui si controverte, esclusivamente personale dipendente e qualificato, regolarmente retribuito e in regola sotto il profilo della previdenza sociale, il quale personale, in Austria, godeva di una tutela retributiva – assicurativa – previdenziale sostanzialmente paragonabile a quella vigente in Italia (doc. n. 5 della ricorrente).
Infine, il Direttore della Ripartizione provinciale Strade, con lettera raccomandata del 30 settembre 2002, prot. n. 11301, comunicava alla ricorrente che, ai sensi dell’art. 48 della legge provinciale 17 giugno 2002, n. 6, i lavori non potevano esserle affidati per non avere presentato la documentazione relativa all’iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano, richiesta dall’art. 6, comma 6, del capitolato speciale, parte I. Il Direttore della Ripartizione faceva notare che il legale rappresentante della ditta ricorrente, sottoscrivendo il capitolato condizioni, aveva dichiarato di conoscere tutti i documenti che avrebbero dovuto integrare il contratto di appalto, tra i quali il capitolato speciale, parte prima (menzionante espressamente l’iscrizione alla Cassa Edile – cfr. doc. n. 6 della ricorrente).
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. “Violazione di legge con riferimento all’art. 49 e ss. del trattato CE in materia di libera circolazione di servizi. Violazione di legge con riferimento alla Direttiva 96/71/CE e con riferimento al decreto legislativo 72/2000, attuativo della Direttiva 96/71/CE, in materia di distacco temporaneo di lavoratori nell’ambito della Comunità Europea. Violazione di legge con riferimento al regolamento 1408/71/CE in materia di sicurezza sociale dei lavoratori temporaneamente distaccati in altro Stato membro della Comunità Europea. Eccesso di potere per difetto di motivazione.”
Il quadro normativo comunitario mira a garantire al lavoratore temporaneamente distaccato nel territorio di un altro Paese membro determinate condizioni minime di tutela. Le condizioni di lavoro previste nel Paese ospitante possono essere imposte al datore di lavoro solo quando i lavoratori distaccati non godano di una tutela sostanzialmente paragonabile in virtù della normativa vigente nel paese in cui ha sede l’impresa e quando la normativa dello Stato ospitante contribuisca in maniera significativa alla tutela sociale dei lavoratori distaccati. In ogni caso, l’obbligo di contribuzione deve essere proporzionato all’interesse generale perseguito. Diversamente, si verificherebbe una doppia imposizione, non giustificata e in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi, sancito dagli artt. 49 e ss. del Trattato (ex art. 59 e ss.).
Le norme giuridiche statali e provinciali, che impongono l’iscrizione e la contribuzione alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano devono essere disapplicate dal Giudice in quanto in contrasto con i principi del diritto comunitario. Le clausole della lex specialis e le dichiarazioni di impegno imposte dall’Amministrazione, che prevedono l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Cassa edile sono nulle ed inefficaci, in quanto in contrasto con i principi del diritto comunitario.
2. “Eccesso di potere per disparità di trattamento e per contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione.”.
L’Amministrazione si è comportata in maniera contraddittoria: dopo aver acquisito alcuni pareri legali sulla questione controversa, ha comunicato alla ricorrente che le imprese aventi sede in altro Paese membro non sono più tenute agli adempimenti riguardanti la Cassa Edile della Provincia di Bolzano, qualora dichiarino che i propri lavoratori dipendenti beneficiano di una tutela sostanzialmente paragonabile nel Pese in cui le imprese hanno la loro sede. Nonostante la ditta ricorrente abbia provveduto a trasmettere tale dichiarazione sostitutiva, è stata esclusa dalla gara.
La ricorrente, inoltre, ha chiesto, nel solo caso di rigetto dell’istanza cautelare, il risarcimento dei danni subiti per l’illegittima esclusione dall’appalto e, in ogni caso, il risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata stipulazione del contratto.
In via istruttoria, la ditta Strabag AG ha chiesto due consulenze tecniche d’ufficio: l’una, per verificare se i propri lavoratori godano, in virtù della normativa austriaca, di una tutela retributiva – assicurativa – previdenziale sostanzialmente paragonabile a quella prevista nella provincia di Bolzano, anche per il periodo del loro temporaneo distacco in Italia; l’altra, per determinare i danni causati alla ditta ricorrente a causa della illegittima esclusione dall’appalto.
Infine, la ricorrente ha chiesto, all’occorrenza, il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia CE, a norma dell’art. 234 (ex art.177) del Trattato, affinché si pronunci, in via pregiudiziale, sulla conformità al diritto comunitario (in particolare al principio della libera prestazione dei servizi) dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano per le imprese aventi sede in Austria, le quali garantiscano, in forza della normativa austriaca, ai propri lavoratori temporaneamente distaccati nella Provincia autonoma di Bolzano una tutela retributiva – assicurativa – previdenziale sostanzialmente paragonabile o equivalente a quella vigente in quella Provincia.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, la Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano e la ditta controinteressata Ausserer Heinrich & C. s.n.c. ed hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato. Le difese della Provincia autonoma di Bolzano e della ditta controinteressata Ausserer Heinrich & C. s.n.c. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della lex specialis, costituita dal bando di gara, di cui gli atti impugnati sarebbero una ineludibile conseguenza.
All’udienza in Camera di Consiglio del 14 gennaio 2003 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, dopo aver preso atto della volontà della Provincia autonoma di Bolzano, espressa nella nota del 12 dicembre 2002, di non procedere all’affidamento dei lavori fino al deposito della sentenza (cfr. doc. n. 13 della Provincia e verbale udienza 14.01.2003).
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2003, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza collegiale istruttoria 11 dicembre 2003, n. 32 il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio. Al C.T.U., dott.ssa Elisabetta Battistella, in contraddittorio con le parti, è stato chiesto di fornire il proprio ausilio, rispondendo ai seguenti quesiti:
1. elenchi il CTU le prestazioni offerte dalla Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano, distinte in base alla loro natura giuridica;
2. precisi il CTU se i contributi relativi alle singole prestazioni di detta Cassa siano a carico del datore di lavoro, del lavoratore o di entrambi (e in quest’ultima ipotesi in quali rispettive percentuali);
3. dica il CTU se tutte le prestazioni offerte dalla Cassa Edile per la Provincia autonoma di Bolzano siano offerte anche dai corrispondenti organismi austriaci, in misura eguale o diversa;
4. indichi il CTU condizioni e modalità per la concreta erogazione delle prestazioni offerte alla Cassa Edile di Bolzano;
5. individui e descriva il CTU l’attività degli enti paritetici di settore, collegati indissolubilmente e funzionalmente alla Cassa Edile nell’ambito della formazione professionale, della prevenzione infortuni e della sicurezza sul lavoro in ottemperanza anche ai disposti di legge (D. Lgs. n. 626/94).
Successivamente, su richiesta della ricorrente, nell’udienza del 26 maggio 2004, il Giudice Delegato ha precisato che il raffronto tra le prestazioni di cui al terzo quesito era da svolgere tenendo conto non soltanto delle prestazioni offerte in Austria dalla BUAK (Bauarbeiter – Urlaubs – und Abfertigungskasse), cioè dalla Cassa ferie e trattamento fine rapporto degli operai edili, ma anche delle prestazioni eventualmente offerte da altri soggetti.
Il C.T.U. ha depositato la propria relazione tecnica il 5 ottobre 2004.
La ricorrente ha depositato la propria consulenza di parte in data 2 febbraio 2005.
Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 23 febbraio 2005 la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, ha chiesto che il CTU sia chiamato in udienza per fornire chiarimenti sulla natura della Cassa Edile, nonché sulle osservazioni svolte dal proprio perito di parte. La difesa della Cassa Edile si è opposta a questa richiesta istruttoria. La difesa della Provincia autonoma di Bolzano ha dichiarato che l’affidamento dei lavori è tuttora sospeso, in attesa della decisione del Tribunale.
Sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto, quindi, nuovamente in decisione.
In data 12 marzo 2005 il dispositivo della sentenza è stato depositato presso la segreteria di questo tribunale, ai sensi dell’art. 23bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (inserito dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

 

DIRITTO

 

1. Va preliminarmente vagliata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della Provincia autonoma di Bolzano e dalla difesa della controinteressata.
Sostengono le due difese che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il capitolato condizioni e il capitolato speciale, se riteneva che le condizioni poste dal committente alle imprese, per la partecipazione alla gara, fossero in contrasto con la normativa comunitaria.
L’eccezione non ha pregio.
Con la nota del 17 luglio 2002, prot. n. 4490, l’Ufficio Appalti della Provincia autonoma di Bolzano ha invitato la ditta Strabag AG a trasmettere la prova dell’avvenuto versamento dei contributi alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano, con riferimento esplicito alla dichiarazione che il legale rappresentante della ditta aveva reso, nel sottoscrivere il capitolato condizioni, “di essere in regola con il versamento dei contributi agli enti previdenziali (per l’Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL- e Cassa Edile)” (doc. n. 7 della Provincia).
Su questa posizione della Provincia autonoma di Bolzano il Collegio esprime qualche dubbio: il legale rappresentante, con la sua testé riportata dichiarazione, sembra dichiarare non di essere in regola con i contributi in Italia, ma con i contributi previdenziali secondo le norme dello Stato in cui ha sede. La parte della dichiarazione posta fra parentesi sembra intesa ad indicare gli enti, competenti per l’Italia, corrispondenti a quelli esteri ai quali i contributi erano stati versati.
Solo con la successiva lettera del Direttore della Ripartizione provinciale Strade del 30 settembre 2002, prot. n. 11301, con la quale veniva comunicato che i lavori non avrebbero potuto essere affidati alla Strabag AG, per la prima volta si fa cenno espresso alla clausola contenuta nell’art. 6, comma 6, del capitolato speciale, parte I, secondo la quale l’appaltatore è tenuto a “trasmettere all’amministrazione committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa l’iscrizione alla Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano, assicurativi ed infortunistici.” Nella stessa nota viene messo in risalto che il legale rappresentante della ditta ricorrente, nel sottoscrivere, in precedenza, l’elenco dei documenti prescritti per il contratto d’appalto (tra cui figura il capitolato speciale), aveva dichiarato di conoscere in dettaglio tutte le condizioni e prescrizioni; pertanto, sarebbe stato consapevole, sin da quel momento, che l’iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano condizionava l’affidamento dei lavori (doc. n. 8 della Provincia).
In realtà, solo con la lettera del 30 settembre 2002 la stazione appaltante ha espresso una posizione chiara e definitiva sull’interpretazione da darsi alla legge di gara e, in particolare, alla clausola specifica del capitolato speciale, parte I (la precedente lettera del Direttore dell’Ufficio Appalti del 17 luglio 2002, prot. n. 4490 faceva riferimento esclusivamente alla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della Strabag AG). Prima di tale ultima lettera, la lettura della lex specialis e le due lettere provenienti dall'Amministrazione provinciale non davano una visione limpida e completa degli obblighi imposti alla ditta austriaca, in ordine al punto controverso.
L’Amministrazione appaltante, sia con la formulazione delle clausole di gara, sia con il tenore delle due lettere citate, non ha di certo aiutato la ricorrente a dissipare le incertezze in ordine all’interpretazione della legge di gara.
Secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia CE, condiviso dal Collegio, “una volta accertato che un’autorità aggiudicatrice, con il suo comportamento, ha reso impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario a un cittadino dell’Unione leso da una decisione di tale autorità…” spetta ai Giudici nazionali “l’obbligo di dichiarare ricevibili i motivi di diritto basati sull’incompatibilità del bando di gara con il diritto comunitario, dedotti a sostegno di un’impugnazione proposta contro la detta decisione, ricorrendo, se del caso, alla possibilità prevista dal diritto nazionale di disapplicare le norme nazionali di decadenza in forza delle quali, decorso il termine per impugnare il bando di gara, non è più possibile invocare una tale incompatibilità.” (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. VI, 27 febbraio 2003, C - 327/00 Santex Spa).
Nel caso specifico, ad avviso del Collegio, il rispetto del termine di decadenza comporta la violazione del principio comunitario di effettività della tutela giurisdizionale, rendendo eccessivamente difficile alla ditta austriaca ricorrente l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario.
Il ricorso, pertanto, previa disapplicazione dell’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, va considerato ammissibile, nella parte in cui vengono dedotte incompatibilità del bando di gara con il diritto comunitario (primo motivo di ricorso).

 

2. Può ora passarsi all’esame del merito.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che l’obbligo imposto alla ditta Strabag AG di iscrizione alla Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale della libera prestazione di servizi, di cui all’art. 49 e ss. (ex art. 59 e ss.) del Trattato e, in particolare, con la disciplina del distacco temporaneo dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (direttiva 96/71/CE).
L’Amministrazione resistente avrebbe dovuto, in caso di dubbio, verificare se i lavoratori temporaneamente distaccati dalla ditta ricorrente godessero, in virtù della normativa austriaca, di una tutela retributiva – assicurativa – previdenziale sostanzialmente paragonabile a quella prevista nella Provincia autonoma di Bolzano, ma non avrebbe potuto sic et simpliciter escludere la ricorrente dalla gara per mancata iscrizione alla Cassa Edile di Bolzano e per mancato versamento dei relativi contributi.
Le norme giuridiche nazionali e provinciali che, direttamente o indirettamente, impongono l’iscrizione e la contribuzione alla Cassa Edile di Bolzano sarebbero in contrasto con il diritto comunitario e, pertanto, dovrebbero essere disapplicate dal Giudice nazionale.
Le clausole e le dichiarazioni di impegno imposte dall’Amministrazione alle imprese offerenti, per poter partecipare alla gara d’appalto, in quanto impongono l’iscrizione e la contribuzione alla Cassa Edile, sarebbero nulle e inefficaci per violazione di norme imperative, in quanto in contrasto con i principi del diritto comunitario.
I rilievi hanno pregio nei termini di seguito indicati.
2.1. E’ opportuno dare uno sguardo, preliminarmente, al quadro normativo in cui si inserisce la controversia in esame (Trattato CE, direttive comunitarie, leggi statali e provinciali).
La libertà di prestazione dei servizi, sancita dagli artt. 49 – 55 (ex artt. 59 – 66) del Trattato CE costituisce, insieme con la libera circolazione delle persone e delle merci, uno dei principi cardine del Trattato.
In particolare, l’art. 49 del Trattato stabilisce che “le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli stati membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.”.
Il successivo art. 50 prevede che, ai fini del Trattato, “sono considerati come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone…”.
E’ pacifico che la prestazione di servizi può assumere anche la forma di esecuzione di lavori da parte di un’impresa, per conto proprio e sotto la propria direzione, nell’ambito di un contratto concluso da tale impresa con il destinatario della prestazione di servizi, come nel caso in esame.
La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che eventuali restrizioni, da parte della legislazione degli Stati membri, al principio della libera prestazione di servizi (prevista sia nei confronti di prestatori di servizi stabiliti nel territorio dello Stato membro, in cui il servizio viene effettuato, sia nei confronti dei prestatori stabiliti in uno Stato membro diverso da quest’ultimo) sono giustificate solo se rispondano a ragioni imperative di interesse generale (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 17 dicembre 1981, C- 279/80, Webb). Tra queste ragioni è annoverata anche la tutela sociale dei lavoratori, compresi quelli del settore edile (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 28 marzo 1996, causa C – 272/94, Guiot).
La Corte ha specificato essere presupposto, in tali ipotesi di restrizione, che l’interesse generale, garantito con la restrizione, non sia già tutelato da norme a cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui risiede; inoltre, le misure devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non devono andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenze 30 novembre 1995, C – 55/94 e 12 ottobre 2004, C – 60/03).
In definitiva, può dirsi esistente, nel diritto comunitario, una presunzione relativa di incompatibilità con il Trattato di quella normativa degli Stati membri, che determini una restrizione al principio della libera prestazione dei servizi, presunzione che può essere superata dai singoli Stati membri solo attraverso la dimostrazione rigorosa dell’esistenza, nel caso concreto, di quelle ragioni imperative inerenti all’interesse generale, di cui si è detto. Diversamente, si priverebbero di ogni utilità e scopo le norme comunitarie che siano dirette a garantire la libera prestazione dei servizi.
2.2. Con la direttiva comunitaria 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (concernente il distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi) viene garantita ai lavoratori distaccati l’applicazione di alcune disposizioni minime in vigore nello Stato ospitante (cfr. il 13° e il 14° “considerando”, nelle premesse della direttiva).
In particolare, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva impone ai datori di lavoro di garantire ai lavoratori, durante il periodo del distacco, “il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione stabilite dalla legislazione del paese ospitante e/o da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale sulle seguenti materie:
- periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
- durata minima delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
- condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
- sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
- provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.”.
Il paragrafo 10 dello stesso art. 3 precisa che “la presente direttiva non osta a che gli Stati membri, nel rispetto del trattato, impongano alle imprese nazionali ed a quelle di altri Stati, in pari misura:
- condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico;
- condizioni di lavoro e di occupazione stabilite in contratti collettivi o arbitrati a norma del paragrafo 8, riguardanti attività diverse da quelle contemplate dall’allegato.”.
Dunque, il legislatore comunitario introduce l’obbligo al rispetto di alcune norme minime vincolanti, relative alle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati e, contestualmente, garantisce agli Stati membri la facoltà di estendere alcune norme (legislative, se attinenti all’ordine pubblico, o contrattuali) del Paese ospitante ai lavoratori dipendenti distaccati, sempre che ciò avvenga ”nel rispetto del trattato”.
Queste norme su obblighi minimi e facoltà limitate sono tali, a ben vedere, che non permetterebbero, a un dato Stato membro, di imporre, ai fornitori di servizi provenienti da altro Stato membro, tutte le norme e le obbligazioni che costituiscono il proprio diritto del lavoro; ed è ovvio che ogni Stato deve, comunque, rispettare le disposizioni del Trattato e, in particolare, il citato art. 49 (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenze 24 gennaio 2002, C- 164/99, Portugaia Construcoes e 15 marzo 2001, C – 165/98, Mazzoleni).
Del concetto di ordine pubblico, richiamato dalla direttiva 96/71/CE, la giurisprudenza comunitaria non ha dato una definizione, limitandosi a precisare che tale concetto deve essere interpretato in modo restrittivo e riferito a disposizioni di legge, non contrattuali (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 18 giugno 1991, C- 260/89). Inoltre, la Corte di Giustizia ha specificato che l’invocare l’ordine pubblico deve essere giustificato da gravi ragioni di interesse generale, deve presupporre l’esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della collettività e ha specificato, ancora, che il concetto di ordine pubblico non può essere determinato in maniera unilaterale da ciascun Stato membro (cfr. sentenze Corte di Giustizia 14 novembre 1995, C – 484/93 e 27 ottobre 1977, C – 30/77).
Occorre sottolineare che questa direttiva, riferentesi a fattispecie di diritto del lavoro in senso stretto, non è applicabile al regime della sicurezza sociale in senso lato, per il quale trova applicazione il regolamento CEE n. 1408/71 del 14 giugno 1971, di cui si parlerà più avanti.
2.3. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 96/71/CE in materia di distacco del lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi con il D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72 (decreto di attuazione della direttiva 96/71/CE).
L’art. 3, comma 1, del decreto n. 72 prevede che ai lavoratori distaccati debbano applicarsi, durante il periodo del distacco, “le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulatati dalle organizzazioni sindacali di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco.”.
Va posto in rilievo che il legislatore italiano non ha indicato, espressamente, quali disposizioni del diritto nazionale siano applicabili nel caso specifico, operando un rinvio generale a tutto il complesso della disciplina del diritto italiano del lavoro, senza neppure indicare analiticamente le materie, la cui disciplina normativa minima debba essere applicata ai lavoratori distaccati.
Dunque, il legislatore italiano, per quanto riguarda la parte facoltativa delle estensioni, sembra essersi avvalso della facoltà di cui all’art. 3, paragrafo 10, della direttiva 96/71/CE, senza limitare l’estensione delle condizioni di lavoro alle disposizioni di legge di ordine pubblico, come imposto dalla facoltà di deroga prevista da quella norma.
Per completare il quadro legislativo, in cui si inserisce la vicenda controversa, va detto che il legislatore statale, nella legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale), ha stabilito che tutte le imprese appaltatrici - senza distinguere tra imprese aventi sede in Italia e imprese aventi sede in altri Stati membri dell’Unione - debbano trasmettere all’amministrazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (art. 18).
Parimenti, la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 (Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici) ha previsto, all’art. 47, che, per partecipare alla gara d’appalto sopra soglia, ogni imprenditore debba produrre una serie di documenti, tra i quali una dichiarazione attestante “di essere in regola con il versamento dei contributi agli enti previdenziali (per l’Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS -, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro – INAIL -, e Cassa Edile)”.
Inoltre, con l’art. 48, ha sanzionato con l’annullamento dell’aggiudicazione l’impresa che “non abbia provveduto ad iscrivere alla Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano i propri lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione dell’appalto..”, senza fare alcuna eccezione per le imprese che abbiano sede in un altro Stato membro.
2.4. La Corte di Giustizia europea si è più volte occupata della disciplina comunitaria or ora riassunta e dell’applicabilità di leggi, o di contratti collettivi di lavoro, a coloro che svolgano un lavoro subordinato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il datore di lavoro (ciò è posto in risalto anche nei pareri legali espressi dal Prof. A. Carullo, di Bologna, dall’avv. G. Huber, di Innsbruck e dal Dott. M. Marconi, di Brescia, su richiesta della Provincia autonoma di Bolzano. Cfr. doc.ti 8, 9 e 10 della ricorrente e Corte di Giustizia CE, sentenze 23 novembre 1999, nelle cause riunite C – 369/96 e 376/96; 15 marzo 2001, C- 165/98).
In particolare, nella sentenza 25 ottobre 2001 (nelle cause riunite C – 49/98, C- 50/98, C 52/98, C- 54/98, C – 68/98 e C – 71/98; 24 gennaio 2002, C – 164/99 e 12 ottobre 2004, C- 60/03), la Corte di Giustizia si è pronunciata sull’applicabilità del regime tedesco delle ferie retribuite dei lavoratori dell’industria edile al caso di datori di lavoro, con sede in Portogallo e nel Regno Unito, che avevano distaccato temporaneamente alcuni lavoratori in Germania (la Cassa Edile tedesca esigeva, da parte dei datori di lavoro, il versamento dei contributi per finanziare i diritti alle ferie dei lavoratori distaccati).
Ebbene, le considerazioni svolte dalla Corte, utili anche ai nostri fini, possono essere così riassunte:
- gli artt. 49 e ss. del Trattato non impediscono, in linea di massima, che uno Stato membro imponga ad un’impresa stabilita in un altro Stato membro, impegnata in una prestazione di servizi sul proprio territorio, una normativa nazionale che garantisca ai lavoratori distaccati diritti a ferie retribuite;
- tuttavia, non possono escludersi circostanze, nelle quali l’applicazione di siffatta normativa non sia conforme agli art. 49 e ss. del trattato;
- è compito delle autorità o, se del caso, del Giudice nazionale, valutare se la normativa persegua effettivamente un obiettivo di interesse generale, quale può essere considerato quello della tutela dei lavoratori edili;
- occorre valutare se i lavoratori, indipendentemente dalla normativa imposta, beneficino, nel Paese ospitante, di una tutela sostanzialmente paragonabile alla normativa loro garantita dallo Stato membro in cui ha sede il loro datore di lavoro, cioè accertare se la normativa attribuisca ai lavoratori un effettivo vantaggio, una tutela aggiuntiva;
- occorre, inoltre, valutare se l’applicazione di tale normativa sia proporzionata all’obiettivo di interesse generale perseguito: a tale ultimo fine vanno soppesati, da un lato, gli oneri amministrativi ed economici che si impongono ai prestatori di servizi, in forza della normativa e, dall’altro, il sovrappiù di tutela sociale che essa normativa conferisce ai lavoratori, rispetto a quanto è garantito dalla normativa dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro;
- misure che costituiscono una restrizione della libera prestazione di servizi non possono, in ogni caso, essere giustificate da obiettivi di natura economica, come la protezione delle imprese nazionali.

 

3. Vanno ora esaminate le prestazioni della Cassa Edile, in relazione al complesso normativo che abbiamo riassunto.
E’ bene chiarire, anzitutto, che la Cassa Edile è un organismo paritetico, istituito dalle parti sindacali (dei lavoratori e degli imprenditori) con il contratto di lavoro di settore. Non può negarsi che la Cassa Edile, pur essendo un organismo di origine privatistica, svolga, nel settore edile, funzioni che hanno una rilevanza pubblica (cfr. il citato art. 18 L. 19.3.1990, n. 55); tuttavia le prestazioni erogate dalla Cassa Edile in favore dei lavoratori edili hanno fonte contrattuale, non legislativa.
Il Collegio ha disposto una consulenza tecnica, nell’ambito della quale è stato chiesto al CTU di elencare le prestazioni offerte dalla Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano e di verificare se tutte le prestazioni offerte da quella Cassa siano offerte anche dai corrispondenti organismi austriaci.
Dalla relazione del CTU è emerso che la Cassa Edile offre ai lavoratori edili numerose prestazioni, di natura diversa, così individuate:
1) erogazione della retribuzione feriale;
2) erogazione della gratifica natalizia;
3) erogazione dell’elemento retributivo per l’anzianità professionale (cd. APE);
4) fornitura di indumenti di lavoro;
5) prestazioni a favore dei lavoratori (indennità integrative di malattia, infortunio e malattie professionali; TBC; protesi oculistiche; protesi e cure dentarie; protesi varie; assegno funerario; interventi a favore di lavoratori dipendenti da imprese in stato di fallimento, in amministrazione controllata o in concordato preventivo; sussidi straordinari e infortuni extra - professionali);
6) prestazioni a favore degli operai edili in pensione (cure termali; soggiorno estivo familiare o in colonia; rimborso spese di studio);
7) prestazioni integrative del servizio sanitario nazionale;
8) assistenza sanitaria “Edilcard” (accesso agevolato presso centri sanitari convenzionati);
9) gestione amministrativa del fondo di previdenza “Prevedi”;
10) formazione professionale edile;
11) gestione progetti individuali di inserimento;
12) assistenza nella rinuncia o nella transazione dei diritti del lavoratore;
13) attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
14) rilascio all’appaltatore di opere pubbliche del documento di avvenuta denuncia alla Cassa Edile nonché del certificato di regolarità contributiva;
15) rilascio all’impresa esecutrice di lavori edili e di ingegneria civile del certificato di regolarità contributiva nonché del documento unico di regolarità contributiva (“DURC”);
16) verifica della congruità contributiva;
17) certificazione dei contratti di lavoro;
18) certificazioni del contratto di appalto;
19) riscossione della quota paritetica nazionale e territoriale di adesione contrattuale;
20) riscossione delle quote sindacali;
21) raccolta e trasmissione di dati a favore della Banca d’Italia e dell’ISTAT;
22) collaborazione con gli organi di vigilanza (cfr. pagg. 2 – 26 della CTU).
In ordine a queste prestazioni si può osservare:
a) Molte di esse possono farsi rientrare nel concetto di “sicurezza sociale”, definito all’art. 4 del Reg. CEE 14 giugno 1971, n. 1408 (si vedano le prestazioni elencate sopra dal n. 5 al n. 9).
Ebbene, in relazione a queste prestazioni, in caso di distacco di lavoratori, dovrebbe trovare applicazione l’art. 14 del Regolamento CEE ora citato, secondo il quale il lavoratore rimane soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa presso la quale esercita l’attività subordinata, se la durata prevedibile del rapporto non supera i dodici mesi.
In base al diritto comunitario si verifica, pertanto, un’applicazione congiunta della disciplina del Paese ospitante per una parte delle condizioni di lavoro (direttiva 96/71/CE) e della disciplina del Paese di provenienza in materia di sicurezza sociale (Reg. CEE n. 1408/71).
Sennonché, l’art. 14 del citato Regolamento non può trovare applicazione nel caso specifico delle prestazioni di sicurezza sociale erogate dalla Cassa Edile, in quanto esse non hanno fonte in una norma di legge, bensì in un contratto collettivo. Invero, gli artt. 4 e 14 del Reg. 1408/71 fanno espressamente riferimento alla “legislazione” relativa ai settori di sicurezza sociale e l’art. 1, lettera j), stabilisce che “il termine “legislazione” indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti… Questo termine esclude le disposizioni contrattuali…che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione…”.
A conferma di ciò basti rilevare che il successivo Reg. CEE 21 marzo 1972, n. 574 (che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71), elenca le istituzioni di ciascuno Stato membro, competenti per l’applicazione dei regimi di sicurezza ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione (cfr. allegato 2) e, tra esse, per l’Italia, non figura la Cassa Edile.
Tali prestazioni, come abbiamo anticipato sub 2.2, in quanto non riferite al diritto del lavoro in senso stretto, non sono ricomprese nell’ambito di applicazione della direttiva 96/71/CE.
E’ da valutare se esse non siano ricomprese nella sfera di applicazione del D. Lgs. n. 72 del 2000, data la sua più ampia formulazione.
Sennonché, quest’ultima disciplina si pone in contrasto con il principio comunitario di libera prestazione di servizi, di cui all’art. 49 (ex art. 59) del Trattato, nel punto in cui afferma che, ai lavoratori distaccati, si applicano le stesse “condizioni di lavoro” previste dalle leggi italiane e dai contratti collettivi, di fatto rendendo applicabile, ai lavoratori distaccati, l’intero diritto del lavoro italiano. Ciò in evidente contrasto con lo spirito della direttiva 96/71/CE, la quale – come già rilevato - ha ben consentito agli Stati membri di estendere l’applicazione della citata direttiva a materie diverse da quelle elencate dall’art. 3, comma 1, della stessa direttiva, ma non ha certamente consentito di rendere vincolante l’intero diritto del lavoro, senza alcuna limitazione, privando di ogni effetto utile le disposizioni comunitarie volte a garantire la libera prestazione dei servizi.
In ogni caso, anche volendo considerare applicabile il D. Lgs. n. 72 del 2000, sulla scorta delle osservazioni svolte dal CTU, seppure con qualche minima differenza (non rilevante se si tiene conto del breve periodo di distacco del lavoratori austriaci nella Provincia autonoma di Bolzano (50 giorni)), può dirsi che le prestazioni di sicurezza sociale erogate dalla Cassa Edile sono sostanzialmente paragonabili a quelle erogate in Austria agli stessi lavoratori in base alla normativa di quel Paese.
b) Ad analoghe conclusioni si perviene esaminando le prestazioni erogate dalla Cassa Edile, aventi natura retributiva (si vedano le prestazioni elencate dal CTU da 1 a 3).
In particolare, il regime delle prime due prestazioni (l’erogazione della retribuzione per le ferie e la gratifica natalizia) è pressoché identico, cosicché pretendere il versamento di quei contributi realizzerebbe proprio quella doppia imposizione, che il diritto comunitario intende evitare per consentire la libera prestazione dei servizi.
Diverso è invece il caso dell’erogazione dell’elemento contributivo per la terza prestazione, cioè l’anzianità professionale, che è un istituto non specificamente previsto dalla normativa austriaca, né dai contratti collettivi. Tuttavia, tenuto conto della durata prevedibile del distacco (nel caso controverso pari a soli 50 giorni) e della circostanza che il diritto a tale prestazione viene acquisito dal lavoratore edile italiano quando può fare valere almeno 2100 ore in un biennio (cfr. pag. 5 della CTU), si può concludere che la richiesta del versamento dei contributi per tale prestazione non sia giustificata, perché al lavoratore distaccato non deriverebbe alcun vantaggio concreto dal versamento di tale contributo e, in ogni caso, la misura non sarebbe proporzionata.
c) Per quanto concerne le prestazioni della Cassa Edile tendenti a garantire la sicurezza sul lavoro (si vedano le prestazioni elencate dal CTU ai nn. 4, 10 e 22), esse sono sostanzialmente paragonabili a quelle offerte, ancorché da soggetti giuridici diversi.
d) Sulle rimanenti prestazioni va detto che alcune di esse, per lo più aventi natura amministrativa – certificativa, non hanno una corrispondenza nella legislazione austriaca (si vedano le prestazioni elencate ai nn.14, 15, 16, 17 e 18, 19, 20 e 21). Dette prestazioni, peraltro, non sono offerte ai lavoratori, tutelati dalla direttiva n. 96/71/CE, ma ai datori di lavoro.
e) Quanto alle prestazioni di natura assistenziale elencate ai nn. 11, 12 e 13, va rilevato che esse non possono essere prese in considerazione, in quanto introdotte dal D. Lgs. 10 settembre 2003 (c.d. legge Biagi), norma successiva alla data di pubblicazione del bando di gara, oggetto del presente giudizio (16 aprile 2002).

 

4. Rileva, ancora, il Collegio che l’art. 4 della direttiva 96/71/CE prevede una cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, le quali, secondo le legislazioni nazionali, siano competenti per la vigilanza sulle condizioni di lavoro e di occupazione (elencate nel precedente art. 3 della direttiva). Tale cooperazione “consiste, in particolare, nel rispondere alle richieste motivate di informazioni da parte di dette amministrazioni a proposito della cessione temporanea transnazionale di lavoratori, compresi gli abusi evidenti o presunti casi di attività transnazionali illegali.…Ogni Stato membro adotta provvedimenti idonei affinché le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all’art. 3 siano generalmente accessibili.” (vedi anche l’art. 5 del D. Lgs. n. 72 del 2000).
E’ del tutto evidente che, nell’ambito di tale cooperazione, deve essere garantito, agli organi di controllo del Paese ospitante, l’accesso rapido di informazioni sulla situazione dell’impresa fornitrice di servizi stabilita in un altro Stato membro.

 

5. In definitiva, ad avviso del Collegio, si può concludere che, al lavoratore dipendente di una impresa edile avente sede in Austria, vengono garantite in Austria prestazioni identiche, ovvero sostanzialmente paragonabili, a quelle offerte dalla Cassa Edile della Provincia autonoma di Bolzano. Di conseguenza, l’imposizione alla ditta ricorrente del pagamento dei contributi alla Cassa Edile si pone in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi di cui all’art. 49 e ss. del Trattato e con la direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
La Corte di Giustizia CE ha sempre affermato che le norme di diritto comunitario sono fonte immediata di diritti e obblighi per gli Stati, per i singoli cittadini e per i giudici, in modo da rendere ipso jure inapplicabile qualsiasi disposizione contrastante che esista nella legislazione interna di uno Stato membro (cfr. sentenza 9 marzo 1978, C – 106/77, Simmenthal).
E la Corte Costituzionale, con la sentenza 8 giugno 1984, n. 170, prima, e poi con le successive sentenze n. 113/1985, n. 64/1990 e n. 168/1991, si è allineata alle posizioni della Corte di Giustizia CE, riconoscendo al Giudice italiano il potere di disapplicare, senza ricorrere alla Corte Costituzionale, l’eventuale legge ordinaria contrastante non solo con un regolamento comunitario, ma anche con quelle norme comunitarie cui è riconosciuta efficacia diretta. Queste, sono prevalenti sull’ordinamento interno (c.d. principio della primauté del diritto comunitario), restando ferma una competenza residuale della Corte “in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana”.
Sulla base di tali indicazioni, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso dal Tribunale, “l’eventuale contrasto tra la normativa di carattere statale, regionale (o anche rispetto ad una clausola inserita in eventuali atti normativi di livello subordinato) e l’ordinamento comunitario non può che risolversi che con la disapplicazione della disciplina interna e il riconoscimento della conseguente invalidità degli eventuali atti applicativi.”(cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5630).
Pertanto, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati, compreso l’art. 6, comma 6, del capitolato speciale di gara, parte I, previa disapplicazione dell’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dell’art. 3 del D. Lgs 25 febbraio 2000, n. 72 e dell’art. 48 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6.

 

6. Non merita accoglimento, invece, la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni.
L’affidamento dei lavori, oggetto di gara, è tuttora sospeso, come risulta dalla dichiarazione della difesa dell’Amministrazione provinciale, resa all’udienza pubblica del 23 febbraio 2005 (cfr. verbale d’udienza); talché l’interesse leso deve ritenersi pienamente reintegrato in forma specifica attraverso l’annullamento degli atti impugnati e la successiva iterata funzione amministrativa in modo conforme ai canoni di legittimità stabiliti dalla presente sentenza.
Va disattesa, parimenti, la domanda di risarcimento dei danni assertivamente subiti a causa della ritardata conclusione del contratto.
Invero, la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo di aver subito un danno a causa dell’illegittima esclusione dalla gara, né ha fornito un “principio di prova” in ordine all’esistenza del lamentato danno.
Le spese di giudizio - ad eccezione degli oneri derivanti dall’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, posti a carico della Provincia autonoma di Bolzano nella misura stabilita dal dispositivo – possono essere compensate, tenuto conto della particolarità e complessità della fattispecie esaminata e decisa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
Spese di giudizio compensate, ad eccezione di quelle dovute a titolo di compenso per la consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre contributi previdenziali e IVA, come per legge, da porsi a carico della Provincia autonoma di Bolzano.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2005.


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