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T.R.G.A. - SEDE DI TRENTO - Sentenza 14 febbraio 2005 n. 34
Paolo Numerico, Presidente - Mario Mosconi, Estensore


Fermo amministrativo – natura cautelare del provvedimento - giurisdizione G.A.- non sussiste

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo qualora si lamenti la lesione - ad opera di un provvedimento di fermo amministrativo - del diritto di proprietà su un bene mobile registrato (nella fattispecie di un’automobile) qualora il provvedimento stesso presenti funzione strumentale rispetto alla riscossione coattiva vera e propria. Tale circostanza, infatti, indipendentemente dalla potenziale od eventuale natura amministrativa dell'atto di fermo medesimo, finisce con il comprimere solo in via strumentale il diritto in questione non potendo mutarne la natura.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 242 del 2004 proposto da

 

NICOLUSSI BRUNO, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Romano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Trento, Via Mazzini n. 47;

 

CONTRO

 

la UNIRISCOSSIONI S.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Renato Stenico in Trento, Via Perini n. 66;

 

per l’annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento prot. n. ATU03-1-109 del 21.06.2004 della Uniriscossioni S.p.a., avente ad oggetto la "comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati";
- del provvedimento di fermo amministrativo dell'autoveicolo Mitsubishi Pajero tg. ZA153FA di proprietà del signor Nicolussi Bruno, mediante iscrizione nel pubblico registro automobilistico di Trento del 7.09.2004;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'intimata Società concessionaria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 28 gennaio 2005 - relatore il Consigliere Mario Mosconi - l’avv. Gennaro Romano, in dichiarata sostituzione dell'avv. Francesco Romano, per il ricorrente e l'avv. Renato Stenico, in dichiarata sostituzione degli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1. Oggetto del ricorso sono gli atti di cui in rubrica mediante i quali Uniriscossioni S.p.a., concessionaria del relativo servizio di riscossione di omessi contributi, da parte dell'INPS, anche per il territorio della provincia di Trento, ha disposto un fermo amministrativo cautelare dell'autoveicolo di proprietà del ricorrente, per la somma complessiva di € 2.947,38.
2. Quest'ultimo lamenta, al riguardo, violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 86 (novellato) del d.p.r. 602/73, carenza di potere di specie per mancanza del previsto regolamento applicativo ed eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.
3. La intimata Società concessionaria del detto servizio, costituitasi in giudizio, ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, di poi, ha partitamente confutato tutti gli assunti argomentativi del detto ricorrente, concludendo per l'integrale rigetto del gravame.
4. All'udienza del 28 gennaio 2005 - dopo che le parti presenti e costituite, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno concluso nei sensi già per ciascuna di esse sopra riportato - la causa è stata spedita a sentenza.

 

DIRITTO

 

1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che, nella specie, trattasi di una procedura con la quale la Società concessionaria controinteressata pone in essere un'attività tesa a sfociare in un recupero coattivo, anche indiretto, di oneri previdenziali ed assicurativi di cui è pacifica l'intervenuta omissione di pagamento nei confronti dell'INPS; ente questo di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza e, nel caso, dante causa concessoria della detta Società medesima.
2. Tanto premesso osserva, altresì, il Collegio che l’imposto fermo amministrativo ha natura cautelare e funzione strumentale rispetto ad una riscossione coattiva vera e propria.
2-1 La quale ultima, anche nella specie, dovrà essere condotta - in ipotesi - nella forma della procedura di esecuzione forzata.
2-2 Trattasi, in ogni caso, di un'attività strumentale e necessariamente propedeutica a quest'ultima, resa in fase cautelare.
2-3 L'attività di esecuzione forzata non è certo, nella specie, ponibile in discussione avanti questo giudice (TAR Liguria - Sez. 1 - 9.2.2004, n. 140).
2-4 Ne consegue, perciò ed anche nella specie e data la detta natura strumentale dell'attività propedeutica de qua, il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo. Ed, invero, irrilevante è la potenziale od eventuale natura amministrativa dell'atto di fermo medesimo ai fini del riparto della giurisdizione stessa, in quanto quest'ultimo finisce con il comprimere solo in via strumentale l'espressione principale del diritto di proprietà sul mezzo in questione e cioè lo jus utendi atque fruendi dello stesso, senza per questo modificare la natura del diritto medesimo di proprietà (v. TAR Toscana - Sez. 1, 26.5.2004, n. 1620; TAR Sardegna 13.4.2004, n. 483 e TAR Valle d'Aosta 24.9.2004, n. 95).
5- Soccorrono, al riguardo, evidenti ragioni per compensare tra le parti le spese di giustizia.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 242/2004, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2005, con l’intervento dei Magistrati:

 

dott. Paolo Numerico - Presidente
dott. Mario Mosconi - Consigliere estensore
dott. Fiorenzo Tomaselli - Consigliere


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