| T.R.G.A. - SEDE DI TRENTO - Sentenza 14 febbraio 2005 n. 34
Paolo Numerico, Presidente - Mario Mosconi, Estensore |
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Fermo amministrativo – natura cautelare del
provvedimento - giurisdizione G.A.- non sussiste
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Non sussiste la giurisdizione del giudice
amministrativo qualora si lamenti la lesione - ad opera
di un provvedimento di fermo amministrativo - del diritto
di proprietà su un bene mobile registrato (nella fattispecie
di un’automobile) qualora il provvedimento stesso presenti
funzione strumentale rispetto alla riscossione coattiva
vera e propria. Tale circostanza, infatti, indipendentemente
dalla potenziale od eventuale natura amministrativa dell'atto
di fermo medesimo, finisce con il comprimere solo in via
strumentale il diritto in questione non potendo mutarne
la natura.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 242 del 2004 proposto da
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NICOLUSSI BRUNO, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Romano ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dello stesso in Trento, Via Mazzini n.
47;
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CONTRO
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la UNIRISCOSSIONI S.p.a., in persona
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. Renato Stenico in
Trento, Via Perini n. 66;
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per l’annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento prot. n. ATU03-1-109 del 21.06.2004
della Uniriscossioni S.p.a., avente ad oggetto la "comunicazione
di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni
mobili registrati";
- del provvedimento di fermo amministrativo dell'autoveicolo
Mitsubishi Pajero tg. ZA153FA di proprietà del signor Nicolussi
Bruno, mediante iscrizione nel pubblico registro automobilistico
di Trento del 7.09.2004;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale,
ancorchè non conosciuto.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'intimata Società
concessionaria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 28 gennaio 2005 - relatore
il Consigliere Mario Mosconi - l’avv. Gennaro Romano, in
dichiarata sostituzione dell'avv. Francesco Romano, per
il ricorrente e l'avv. Renato Stenico, in dichiarata sostituzione
degli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, per l'Amministrazione
resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Oggetto del ricorso sono gli atti di cui
in rubrica mediante i quali Uniriscossioni S.p.a., concessionaria
del relativo servizio di riscossione di omessi contributi,
da parte dell'INPS, anche per il territorio della provincia
di Trento, ha disposto un fermo amministrativo cautelare
dell'autoveicolo di proprietà del ricorrente, per la somma
complessiva di € 2.947,38.
2. Quest'ultimo lamenta, al riguardo, violazione dell'art.
97 della Costituzione, dell'art. 86 (novellato) del d.p.r.
602/73, carenza di potere di specie per mancanza del previsto
regolamento applicativo ed eccesso di potere sotto vari
profili sintomatici.
3. La intimata Società concessionaria del detto servizio,
costituitasi in giudizio, ha, in primo luogo, eccepito il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, di
poi, ha partitamente confutato tutti gli assunti argomentativi
del detto ricorrente, concludendo per l'integrale rigetto
del gravame.
4. All'udienza del 28 gennaio 2005 - dopo che le parti presenti
e costituite, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno concluso
nei sensi già per ciascuna di esse sopra riportato - la
causa è stata spedita a sentenza.
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DIRITTO
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1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che,
nella specie, trattasi di una procedura con la quale la
Società concessionaria controinteressata pone in essere
un'attività tesa a sfociare in un recupero coattivo, anche
indiretto, di oneri previdenziali ed assicurativi di cui
è pacifica l'intervenuta omissione di pagamento nei confronti
dell'INPS; ente questo di gestione di forme obbligatorie
di previdenza ed assistenza e, nel caso, dante causa concessoria
della detta Società medesima.
2. Tanto premesso osserva, altresì, il Collegio che l’imposto
fermo amministrativo ha natura cautelare e funzione strumentale
rispetto ad una riscossione coattiva vera e propria.
2-1 La quale ultima, anche nella specie, dovrà essere condotta
- in ipotesi - nella forma della procedura di esecuzione
forzata.
2-2 Trattasi, in ogni caso, di un'attività strumentale e
necessariamente propedeutica a quest'ultima, resa in fase
cautelare.
2-3 L'attività di esecuzione forzata non è certo, nella
specie, ponibile in discussione avanti questo giudice (TAR
Liguria - Sez. 1 - 9.2.2004, n. 140).
2-4 Ne consegue, perciò ed anche nella specie e data la
detta natura strumentale dell'attività propedeutica de qua,
il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.
Ed, invero, irrilevante è la potenziale od eventuale natura
amministrativa dell'atto di fermo medesimo ai fini del riparto
della giurisdizione stessa, in quanto quest'ultimo finisce
con il comprimere solo in via strumentale l'espressione
principale del diritto di proprietà sul mezzo in questione
e cioè lo jus utendi atque fruendi dello stesso, senza per
questo modificare la natura del diritto medesimo di proprietà
(v. TAR Toscana - Sez. 1, 26.5.2004, n. 1620; TAR Sardegna
13.4.2004, n. 483 e TAR Valle d'Aosta 24.9.2004, n. 95).
5- Soccorrono, al riguardo, evidenti ragioni per compensare
tra le parti le spese di giustizia.
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P.Q.M.
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il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 242/2004, dichiara il proprio
difetto di giurisdizione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio
del 28 gennaio 2005, con l’intervento dei Magistrati:
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dott. Paolo Numerico - Presidente
dott. Mario Mosconi - Consigliere estensore
dott. Fiorenzo Tomaselli - Consigliere
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