| T.R.G.A. - SEDE DI TRENTO - Sentenza 14 febbraio 2005 n. 27
Pres. Paolo Numerico; Est. Silvia La Guardia
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Gara d'appalto - lex specialis – obbligo
di disponibilità di stabilimento nel territorio della regione
- illegittimita' per violazione principi di concorrenza
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Le restrizioni del principio di tutela della
concorrenza su base geografica sono da considerarsi indebite
tutte le volte che non risultino logicamente giustificabili,
come ben evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa
(Cons. Stato 16.9.2004 n. 5986; 12.7.2004 n. 5049). Le prescrizioni
della lex specialis che richiedono la disponibilità di uno
stabilimento (nella specie per servizi tipografici) situato
nel territorio di una Regione e l'esecuzione del servizio
nella stessa sede, avvantaggiano manifestamente le imprese,
singole o associate, che dispongono di stabilimenti nella
regione stessa, in contrasto con il principio di concorrenza
e con le regole comunitarie tese a garantirla (Direttiva
CE 92/50 - art. 3 - e D. L.vo n. 157/95 di attuazione).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 42 del 2005 proposto da
S.I.T. SRL - SOCIETA' INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE,
in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Rizzardo del Giudice e Fabrizio Marchionni
ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in
Trento, Via S. Francesco d'Assisi n. 8;
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CONTRO
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la Regione Autonoma Trentino Alto Adige,
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui
uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è domiciliata;
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e nei confronti:
- della SOCIETA' EDK EDITORE S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- della SOCIETA' TEZZELE PRINT S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituita in
giudizio;
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per l'annullamento
a) del provvedimento conosciuto alla parte mediante mera
comunicazione verbale adottato in data 26 gennaio 2005 dalla
Commissione Giudicatrice istituita dalla Regione Autonoma
Trentino Alto Adige nel contesto della procedura di gara
indetta con bando per il servizio di predisposizione, stampa,
confezionamento e consegna del materiale occorrente per
l’elezione 2005 di Sindaco e Consiglio nei Comuni della
Regione Trentino Alto Adige, bando spedito all’Ufficio Pubblicazioni
CEE addì 01 dicembre 2004 e pubblicato nel corso dicembre
2004;
b) del precitato bando di gara per procedura aperta (Pubblico
Incanto) nonché dei documenti nello stesso richiamati, costituiti
dalle “Norme di Gara” e relativi allegati e dal Capitolato
Speciale d’appalto, con riguardo alle clausole ivi contenute
– come sotto meglio specificate – nelle quali, esplicitamente
o mediante rinvio ad altre disposizioni, si limita la partecipazione
alla gara, l’aggiudicazione dell’appalto e/o l’esecuzione
del servizio alle sole imprese che dispongono di uno stabilimento
di stampa nel territorio della Regione Trentino Alto Adige.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno
delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla Camera di Consiglio del 10 febbraio 2005 - relatore
il consigliere Silvia La Guardia - gli avv.ti Rizzardo Del
Giudice nonchè Ettore Bertò, in delegata sostituzione dell'avv.
Fabrizio Marchionni, per la Società ricorrente e l'avvocato
dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto che il ricorso può essere deciso con sentenza in
forma semplificata ai sensi dell’art. 9, comma 1, della
legge n. 205/2000 e che non vi è luogo a provvedere ad acquisizioni
istruttorie;
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Vista la completezza del contraddittorio
di specie e la regolarità del medesimo; Ritenuto che è fondata
ed assorbente la censura (4° motivo) rivolta avverso le
previsioni delle Norme di gara [par. 5.1 lett. g) e 6 lett.
c)] e del Capitolato (4.1) attinenti, rispettivamente, alla
disponibilità di stabilimento di stampa situato nel territorio
della Regione Trentino-Alto Adige e l'esecuzione in stabilimento
ivi situato delle operazioni di stampa;
Ritenuto, infatti, che le predette clausole sono formulate
con attenzione ad un elemento esclusivamente territoriale
piuttosto che ad esigenze logistiche (che peraltro andrebbero
specificate), le quali ben possono essere soddisfatte quantomeno
nel caso di stabilimenti siti in regioni limitrofe e comunque
mediante il ricorso ai più moderni strumenti tecnologici
(in ordine al controllo delle bozze di stampa);
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Rilevato che quanto precede determina una
discriminazione tra i possibili partecipanti, di cui non
viene fornita, nè si percepisce alcuna ragionevole giustificazione,
concernente la tipologia di servizio in questione (posto
che perfino le ragioni di sicurezza, dedotte dalla difesa
pubblica, sono assicurabili dalle strutture di P.S. del
luogo in cui avviene la stampa);
Rilevato che la discriminazione in parola avvantaggia manifestamente
le imprese, singole o associate, che dispongono di stabilimenti
nella Regione T.A.A., in contrasto con il principio di concorrenza
e con le regole comunitarie tese a garantirla (Direttiva
CE 92/50 - art. 3 - e D. L.vo n. 157/95 di attuazione);
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Considerato ancora che la tutela della concorrenza
è indicata dall’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.
quale competenza esclusiva dello Stato e viene definita
dalla Corte Costituzionale (vedi recentemente la sentenza
28.10.2004 - 15.11.2004 n. 345) nel senso di una competenza
legislativa "trasversale", vale a dire involgente più ambiti
materiali, caratterizzandosi per la natura funzionale, e
dunque suscettibile di porre limiti anche alla potestà legislativa
delle regioni a statuto speciale e delle Province Autonome;
Considerato che, del resto, le clausole contestate non poggiano
su alcuna previsione normativa locale limitativa della concorrenza,
ma esprimono una scelta della Stazione appaltante;
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Osservato che l'illegittimità di restrizioni
del principio di tutela della concorrenza su base geografica,
considerata indebita tutte le volte che non risultino logicamente
giustificabili, è ben stata posta in evidenza dalla giurisprudenza
amministrativa (v. recentemente ad esempio Cons. Stato 16.9.2004
n. 5986; 12.7.2004 n. 5049);
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Considerato che la riscontrata illegittimità
delle clausole sopraindicate si riverbera sui provvedimenti
che in base ad esse siano stati adottati nei confronti della
ricorrente (esclusione) e sui susseguenti atti della procedura
di gara;
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Ritenuto, in conclusione, che il ricorso
va dunque accolto, ravvisandosi giusti motivi di compensazione
tra le parti delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 42/2005, lo accoglie e per l'effetto
annulla le clausole delle Norme di Gara e del Capitolato
che limitano la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione
e l'esecuzione del servizio alle sole imprese che dispongono
di uno stabilimento di stampa nel territorio della Regione
Trentino-Alto Adige, nonché l'esclusione della ricorrente
dalla gara e gli atti susseguenti della procedura.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio
del 10 febbraio 2005, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Silvia La Guardia Consigliere estensore; dott. Stelio
Iuni Consigliere ;
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Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito
in Segreteria, il giorno 14 febbraio 2005.
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