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n. 2-2005 - © copyright

T.R.G.A. - SEDE DI TRENTO - Sentenza 14 febbraio 2005 n. 27
Pres. Paolo Numerico; Est. Silvia La Guardia


Gara d'appalto - lex specialis – obbligo di disponibilità di stabilimento nel territorio della regione - illegittimita' per violazione principi di concorrenza

Le restrizioni del principio di tutela della concorrenza su base geografica sono da considerarsi indebite tutte le volte che non risultino logicamente giustificabili, come ben evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato 16.9.2004 n. 5986; 12.7.2004 n. 5049). Le prescrizioni della lex specialis che richiedono la disponibilità di uno stabilimento (nella specie per servizi tipografici) situato nel territorio di una Regione e l'esecuzione del servizio nella stessa sede, avvantaggiano manifestamente le imprese, singole o associate, che dispongono di stabilimenti nella regione stessa, in contrasto con il principio di concorrenza e con le regole comunitarie tese a garantirla (Direttiva CE 92/50 - art. 3 - e D. L.vo n. 157/95 di attuazione).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 42 del 2005 proposto da
S.I.T. SRL - SOCIETA' INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rizzardo del Giudice e Fabrizio Marchionni ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Trento, Via S. Francesco d'Assisi n. 8;

 

CONTRO

 

la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è domiciliata;

 

e nei confronti:
- della SOCIETA' EDK EDITORE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- della SOCIETA' TEZZELE PRINT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento
a) del provvedimento conosciuto alla parte mediante mera comunicazione verbale adottato in data 26 gennaio 2005 dalla Commissione Giudicatrice istituita dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige nel contesto della procedura di gara indetta con bando per il servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale occorrente per l’elezione 2005 di Sindaco e Consiglio nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, bando spedito all’Ufficio Pubblicazioni CEE addì 01 dicembre 2004 e pubblicato nel corso dicembre 2004;
b) del precitato bando di gara per procedura aperta (Pubblico Incanto) nonché dei documenti nello stesso richiamati, costituiti dalle “Norme di Gara” e relativi allegati e dal Capitolato Speciale d’appalto, con riguardo alle clausole ivi contenute – come sotto meglio specificate – nelle quali, esplicitamente o mediante rinvio ad altre disposizioni, si limita la partecipazione alla gara, l’aggiudicazione dell’appalto e/o l’esecuzione del servizio alle sole imprese che dispongono di uno stabilimento di stampa nel territorio della Regione Trentino Alto Adige.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla Camera di Consiglio del 10 febbraio 2005 - relatore il consigliere Silvia La Guardia - gli avv.ti Rizzardo Del Giudice nonchè Ettore Bertò, in delegata sostituzione dell'avv. Fabrizio Marchionni, per la Società ricorrente e l'avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione resistente; Ritenuto che il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 205/2000 e che non vi è luogo a provvedere ad acquisizioni istruttorie;

 

Vista la completezza del contraddittorio di specie e la regolarità del medesimo; Ritenuto che è fondata ed assorbente la censura (4° motivo) rivolta avverso le previsioni delle Norme di gara [par. 5.1 lett. g) e 6 lett. c)] e del Capitolato (4.1) attinenti, rispettivamente, alla disponibilità di stabilimento di stampa situato nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige e l'esecuzione in stabilimento ivi situato delle operazioni di stampa;
Ritenuto, infatti, che le predette clausole sono formulate con attenzione ad un elemento esclusivamente territoriale piuttosto che ad esigenze logistiche (che peraltro andrebbero specificate), le quali ben possono essere soddisfatte quantomeno nel caso di stabilimenti siti in regioni limitrofe e comunque mediante il ricorso ai più moderni strumenti tecnologici (in ordine al controllo delle bozze di stampa);

 

Rilevato che quanto precede determina una discriminazione tra i possibili partecipanti, di cui non viene fornita, nè si percepisce alcuna ragionevole giustificazione, concernente la tipologia di servizio in questione (posto che perfino le ragioni di sicurezza, dedotte dalla difesa pubblica, sono assicurabili dalle strutture di P.S. del luogo in cui avviene la stampa);
Rilevato che la discriminazione in parola avvantaggia manifestamente le imprese, singole o associate, che dispongono di stabilimenti nella Regione T.A.A., in contrasto con il principio di concorrenza e con le regole comunitarie tese a garantirla (Direttiva CE 92/50 - art. 3 - e D. L.vo n. 157/95 di attuazione);

 

Considerato ancora che la tutela della concorrenza è indicata dall’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. quale competenza esclusiva dello Stato e viene definita dalla Corte Costituzionale (vedi recentemente la sentenza 28.10.2004 - 15.11.2004 n. 345) nel senso di una competenza legislativa "trasversale", vale a dire involgente più ambiti materiali, caratterizzandosi per la natura funzionale, e dunque suscettibile di porre limiti anche alla potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle Province Autonome;
Considerato che, del resto, le clausole contestate non poggiano su alcuna previsione normativa locale limitativa della concorrenza, ma esprimono una scelta della Stazione appaltante;

 

Osservato che l'illegittimità di restrizioni del principio di tutela della concorrenza su base geografica, considerata indebita tutte le volte che non risultino logicamente giustificabili, è ben stata posta in evidenza dalla giurisprudenza amministrativa (v. recentemente ad esempio Cons. Stato 16.9.2004 n. 5986; 12.7.2004 n. 5049);

 

Considerato che la riscontrata illegittimità delle clausole sopraindicate si riverbera sui provvedimenti che in base ad esse siano stati adottati nei confronti della ricorrente (esclusione) e sui susseguenti atti della procedura di gara;

 

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va dunque accolto, ravvisandosi giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 42/2005, lo accoglie e per l'effetto annulla le clausole delle Norme di Gara e del Capitolato che limitano la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio alle sole imprese che dispongono di uno stabilimento di stampa nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, nonché l'esclusione della ricorrente dalla gara e gli atti susseguenti della procedura.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2005, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Silvia La Guardia Consigliere estensore; dott. Stelio Iuni Consigliere ;

 

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 14 febbraio 2005.

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