| T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 28 gennaio 2005 n. 31
Luigi MOSNA - Presidente; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Relatore
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1. Appalti pubblici – clausole del bando
– commissione tecnica – elaborazione di criteri e clausole
escludenti non previste dal bando – non ammissibile.
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2. Appalti pubblici – esclusione illegittima
– criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa-
risarcimento danno in forma specifica – escluso.
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3. Appalti pubblici – esclusione illegittima
– probabilità di successo minore del 50% - risarcimento
da perdita di chances – escluso.
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1. La Commissione tecnica può introdurre
solo elementi di specificazione dei criteri prestabiliti
nella legge di gara; per una più esatta valutazione delle
offerte non può, invece, introdurre criteri nuovi e tanto
meno clausole di esclusione dalla gara non previste dalla
legge di gara, oltretutto da considerarsi sempre tassative
e di stretta interpretazione. Quando un bando di gara non
prevede un punteggio minimo da raggiungere – pena l’esclusione
- per i fattori diversi dal prezzo, le offerte non possono
essere escluse neppure nel caso in cui sia attribuito un
punteggio pari a zero per ogni singola voce.
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2. Il criterio di aggiudicazione attraverso
il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa esclude,
in linea generale, che si possa procedere al soddisfacimento
delle richieste di risarcimento in forma specifica, poiché
si fonda su apprezzamenti tecnico – discrezionali delle
caratteristiche qualitative dell’offerta, che non tollerano
alcuna sostituzione da parte del Giudice nel compimento
delle pertinenti valutazioni riservate all’Amministrazione.
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3. La domanda di risarcimento del danno non
può essere accolta neppure sotto il titolo di perdita della
possibilità di conseguire il risultato utile (c.d. perdita
di chance) qualora non sussistano quelle probabilità di
successo maggiore al 50% - valutabile con giudizio prognostico
ex ante secondo l’id quod plerumque accidit sulla base di
elementi di fatto forniti dal danneggiato (e come richiesto
dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato come requisito
minimo per riconoscere un danno a tale titolo - cfr., da
ultimo, Sez. VI, 8 febbraio 2002, n. 686).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
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costituito dai magistrati: Luigi MOSNA -
Presidente; Hugo DEMATTIO - Consigliere; Hans ZELGER - Consigliere,
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere, relatore, ha pronunziato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso iscritto al n. 293 del registro
ricorsi 2001 presentato da
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SANITARIA SCALIGERA S.p.a., in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Alessandro
Zuccato, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Sartori
e Manfred Schullian, con domicilio eletto presso lo studio
del secondo, in Bolzano, P.zza Erbe, n. 42, giusta delega
a margine del ricorso; - ricorrente -
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contro
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AZIENDA SANITARIA DI BOLZANO, in persona
del Direttore Generale pro tempore, che sta in giudizio
in forza delle deliberazioni del Direttore Generale n. 4837
dd. 29.10.2001 e n. 2381 dd. 15.11.2004, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Sonia Gasparri, di Bolzano e Francesco
Paolucci e Rolando Roffi, di Bologna, con elezione di domicilio
presso l’Ufficio Legale dell’Ente in Bolzano, via A. Alagi,
n. 20, giusta delega a margine dell'atto di costituzione
e della memoria depositata il 03.12.2004; - resistente -
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e nei confronti della
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SERVICE MED S.r.l., in persona del
suo Amministratore Unico, Ing. Fabio Martinelli, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Cesare Righetti e Bruno Giudiceandrea,
con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Bolzano,
via Talvera, n. 3, giusta delega a margine del ricorso;
- controinteressata
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per l'annullamento
1) della deliberazione n. 3090 dd. 16.07.2001 del Direttore
Generale dell’Azienda Speciale Unità Sanitaria Locale Centro
Sud di Bolzano, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione
alla ditta Service Med S.r.l. del pubblico incanto EC5/01
per il noleggio nel triennio 01.08.2001 - 31.07.2004 di
presidi antidecubito, per un importo triennale di Lire 1.020.600.000;
2) del verbale della Commissione tecnica incaricata della
valutazione dei criteri diversi dal prezzo, riunita in data
25.05.2001;
3) del verbale della Commissione tecnica incaricata della
valutazione dei criteri diversi dal prezzo, riunita in data
21.06.2001;
4) del verbale della Commissione tecnica incaricata della
valutazione dei criteri diversi dal prezzo, senza data,
contenente le valutazioni complessive dei prodotti, con
i punteggi attribuiti;
5) del verbale del 28.06.2001, di formulazione della graduatoria
della gara;
6) del capitolato speciale d’appalto;
7) del bando di gara;
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e per il risarcimento
del danno ingiusto subito dalla ricorrente in conseguenza
della mancata aggiudicazione dell’appalto.
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Visto il ricorso notificato il 12.10.2001
e depositato in segreteria il 23.10.2001 con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.S.L. Centro
Sud dd. 19.11.2001 e della Service Med S.r.l. dd. 16.07.2002;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 15.12.2004
il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito
l’avv. F. Scapin, in sostituzione dell’avv. M. Sartori,
per la ricorrente; l’avv. R. Roffi, per l’Azienda Sanitaria
di Bolzano e l’avv. C. Righetti, per la Service Med S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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L’Azienda Sanitaria di Bolzano, con deliberazione
19 marzo 2001, n. 1229, approvava il bando EC5/01, con il
quale veniva indetta una gara mediante pubblico incanto
per il noleggio triennale di presidi antidecubito.
Oggetto della gara era il noleggio di tre tipi diversi di
presidi, aventi le seguenti caratteristiche, prestabilite
dall’art. 2 del capitolato speciale (“Oggetto della gara”):
A) SISTEMI TERAPEUTICI PER LA TERAPIA DI LESIONI DA DECUBITO
FINO AL 5° STADIO E LA CURA DI PAZIENTI AD ALTISSIMO RISCHIO:
- materassi terapeutici completamente sostitutivi del materasso
ospedaliero, realizzati integralmente a cuscini d’aria antiaffondamento,
funzionanti con elettrocompressore ad aria, in grado di
gestire i pazienti (anche obesi) con più piaghe da decubito
fino al 5° stadio, pazienti terminali e/o pazienti critici
sottoposti ad interventi chirurgici altamente debilitanti;
- dotati della possibilità di trasferimento del letto con
il paziente, in funzione delle necessità diagnostiche, con
possibilità di funzionamento sia dinamica che statica (senza
necessità di alimentazione elettrica);
- che migliorino la circolazione periferica tessutale);
B) PRESIDI PER LA PREVENZIONE E CURA DI LESIONI DA DECUBITO
FINO AL 3° STADIO E PAZIENTI AD ALTO RISCHIO:
- sovramaterassi terapeutici, preventivi, integrativi del
materasso ospedaliero, realizzati integralmente a cuscini
d’aria, funzionanti con elettrocompressore ad aria, in grado
di gestire pazienti anche obesi, con decubiti fino al 3°,
pazienti lungo degenti, neurologici e con patologie a rischio;
- in grado di equilibrare automaticamente e continuamente
le pressioni di contatto di ogni singolo paziente e per
ogni cambio di posizione, ottimizzando lo scarico di pressione;
- che migliorino la circolazione periferica tessutale;
C) PRESIDI PER LA PREVENZIONE DI PAZIENTI A MEDIO RISCHIO
E CON DECUBITI INIZIALI FINO AL 1°:
- sovramaterassi preventivi, integrativi del materasso ospedaliero,
realizzati integralmente a cuscini d’aria, funzionanti con
elettrocompressore ad aria, in grado di ridurre la pressione
di contatto in pazienti a medio rischio e con decubiti iniziali
fino al 1°;
- che migliorino la circolazione periferica tessutale.
L’art. 2 del capitolato aggiungeva che tutti i presidi dovevano
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- consentire un rapido sgonfiamento per interventi di rianimazione;
- non alterare la temperatura corporea al paziente;
- la copertura dei presidi deve essere asportabile, traspirante,
impermeabile e tale da impedire la macerazione dei tessuti;
- essere a basso consumo energetico, silenziosi e rispondere
alle vigenti normative di sicurezza;
- adattabili a tutti i letti di rianimazione, terapia intensiva
e degenza.
L’importo a base d’asta per il servizio triennale veniva
fissato dal bando di gara in Lire 1.000.000.000, IVA esclusa.
L’art. 8 del capitolato speciale (“Aggiudicazione della
gara”) precisava che il metodo di aggiudicazione era quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157,
determinata in base ai seguenti criteri:
1. PREZZO: punteggio massimo 40 punti, da ripartire in base
ad una formula matematica, attribuendo al prezzo più basso
il punteggio massimo;
2. FATTORI DIVERSI DAL PREZZO: punteggio massimo 60 punti,
così ripartiti:
- carattere funzionale: massimo 15 punti;
- valore tecnico: massimo 15 punti;
- modalità di sanificazione: massimo 10 punti
- servizio successivo alla vendita ed assistenza tecnica:
massimo10 punti;
- eventuale possesso di certificazione di sistema di qualità
secondo le norme UNI EN ISO 9000: massimo 10 punti.
In base al capitolato i fattori diversi dal prezzo dovevano
essere valutati da un’apposita Commissione tecnica, nominata
dall’Azienda Sanitaria di Bolzano, con l’attribuzione di
un punteggio compreso tra 0 e 60.
L’aggiudicazione doveva avvenire a favore dell’impresa con
il punteggio massimo, ottenuto sommando quello attribuito
per i fattori diversi dal prezzo a quello del prezzo.
Nella seduta pubblica del 23 maggio 2001 l’Autorità di gara
procedeva all’apertura dei plichi, ammettendo alla gara
5 concorrenti.
Successivamente, il 25 maggio 2001, si riuniva la Commissione
tecnica per la valutazione dei fattori diversi dal prezzo,
la quale stabiliva di escludere dalla gara le ditte ritenute,
sulla base di specifiche motivazioni, non idonee all’espletamento
del servizio per insufficienza anche di uno solo dei fattori
diversi dal prezzo indicati nel capitolato.
La Commissione tecnica disponeva anche l’effettuazione di
prove presso alcuni reparti di degenza della stessa Azienda.
Nella successiva seduta del 21 giugno 2001, preso atto delle
prove pratiche ed esaminata la documentazione tecnica, la
Commissione tecnica procedeva all’attribuzione dei punteggi
per i fattori diversi dal prezzo: tutti i presidi esaminati
venivano giudicati non idonei, tranne quelli presentati
dalla odierna controinteressata Service Med Srl, alla quale
erano attribuiti 60 punti complessivi, cioè il massimo punteggio
consentito per i fattori diversi dal prezzo.
Infine, il 28 giugno 2001, l’Autorità di gara procedeva
all’apertura della busta contenente l’offerta economica
presentata dalla ditta Service Med Srl, alla quale venivano
assegnati 40 punti per il prezzo e alla quale veniva aggiudicata
la gara.
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto
i seguenti motivi:
1. “Violazione del’art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.
157 e dell’art. 8 del capitolato d’appalto. Irrazionalità
ed illogicità del criterio di esclusione stabilito dalla
commissione tecnica.”;
2. “Violazione del principio di segretezza, trasparenza
ed imparzialità.”;
3. “Carenza di motivazione.”;
4. “Eccesso di potere per motivazione contraddittoria e
carente. Irragionevolezza, illogicità manifesta e per sviamento.”;
5. “Violazione dell’art. 2 del capitolato.”;
6. “Eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza,
illogicità manifesta e travisamento dei fatti, e per sviamento.”;
7. “Violazione dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 17 marzo
1995, n. 157 e degli artt. 1 e seguenti del D. Lgs. 24 luglio
1992, n. 358.”.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna dell’Azienda
resistente al risarcimento del danno, in primo luogo attraverso
la reintegrazione in forma specifica; in secondo luogo per
equivalente, nel caso in cui l’appalto avesse avuto già
inizio.
Successivamente, con memoria depositata il 2 dicembre 2004,
la ricorrente ha quantificato il danno in Euro 41.316,55,
e, in subordine, ha chiesto che esso sia risarcito in base
ai criteri determinati dal Giudice adito, con l’aggiunta
degli interessi e della rivalutazione monetaria e dell’IVA.
Si sono costituite in giudizio sia l’Azienda Sanitaria di
Bolzano sia la ditta controinteressata Service Med Srl ed
hanno chiesto, entrambe, il rigetto del ricorso, siccome
infondato.
Nei termini di rito le parti hanno prodotto memorie a supporto
delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2004, sentite le parti,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In data 20 dicembre 2004 il dispositivo della sentenza è
stato depositato presso la segreteria di questo Tribunale,
ai sensi dell’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.
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DIRITTO
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Il ricorso merita accoglimento per l’assorbente
fondatezza del primo motivo di ricorso.
Afferma la ricorrente che il capitolato speciale nulla prevederebbe
in ordine all’esclusione delle ditte, né alla presenza di
requisiti minimi necessari a superare un eventuale giudizio
di idoneità, né in relazione ad un punteggio minimo, al
di sotto del quale il prodotto avrebbe dovuto essere dichiarato
non idoneo.
La Commissione tecnica, nella sua prima riunione del 25
maggio 2001, avrebbe introdotto, invece, una vera e propria
clausola di esclusione, del tutto estranea alle previsioni
del capitolato, priva di criteri oggettivi di valutazione
dell’idoneità o di limiti oggettivi entro cui contenere
la discrezionalità amministrativa, del seguente tenore:
“..verranno escluse dalla gara le ditte che la Commissione
Tecnica, sulla base di specifiche motivazioni, non riterrà
idonee all’espletamento del servizio per avere giudicato
insufficiente anche uno solo degli elementi di giudizio
sopra elencati (n.d.r. fattori diversi dal prezzo indicati
nel capitolato)”.
Il criterio o la clausola, in ogni caso, sarebbe da considerarsi
illogica e irrazionale, in quanto introdurrebbe un criterio
di esclusione indifferenziato, esteso a tutti i parametri
ed a qualsiasi grado di insufficienza.
Le doglianze della ricorrente hanno pregio, nei termini
di seguito esposti.
La lex specialis ha prefissato, nell’art. 2 del capitolato
speciale, le caratteristiche dei presidi, senza, peraltro,
stabilire espressamente la pena dell’esclusione per le concorrenti
i cui presidi dovessero risultare non rispondenti a tali
caratteristiche.
Nel successivo art. 8 il capitolato speciale ha individuato
i criteri di valutazione dei fattori diversi dal prezzo,
attribuendo a ciascuno di tali criteri un punteggio massimo.
Detto art. 8 non ha previsto alcun punteggio minimo, né
alcun giudizio relativo alla idoneità.
Pertanto, ad avviso del Collegio, la Commissione - tenuta
a rispettare i canoni di imparzialità e di buona amministrazione
ed obbligata ad osservare le regole di gara fissate dall’Azienda
- non avrebbe potuto escludere una ditta in base ad un giudizio
di non idoneità che la legge di gara non contemplava, né
esimersi dall’esprimere un giudizio sui singoli fattori
diversi dal prezzo individuati dal capitolato, attraverso
l’attribuzione di un punteggio.
Tanto più che lo stesso art. 8 del capitolato stabiliva
che i fattori diversi dal prezzo avrebbero dovuto essere
esaminati dalla Commissione tecnica, “..che esprimerà punteggi
compresi tra 0 e 60”.
La Commissione tecnica, dunque, avrebbe potuto legittimamente
esprimere un punteggio pari a 0 anche in ognuno dei fattori
diversi dal prezzo, ma non esprimere un giudizio di non
idoneità, non previsto dalla legge di gara, né escludere
la ricorrente dalla gara.
Questo Tribunale ha già in precedenza affermato che, quando
un bando di gara non prevede un punteggio minimo da raggiungere
per i fattori diversi dal prezzo (come nel caso di cui si
tratta), le offerte non possono essere escluse, neppure
nel caso in cui sia attribuito un punteggio pari a zero
per ogni singola voce (cfr. TRGA Bolzano 18 dicembre 2003,
n. 532).
Vero è che la Commissione tecnica ha introdotto una clausola
di esclusione dalla gara non prevista dalla lex specialis.
E’ noto che, secondo costante orientamento giurisprudenziale,
condiviso anche da questo Tribunale, la Commissione tecnica
può introdurre solo elementi di specificazione dei criteri
prestabiliti nella legge di gara, per una più esatta valutazione
delle offerte (sempre che ciò avvenga prima dell’apertura
delle buste contenenti le offerte tecniche); non può, invece,
introdurre criteri nuovi e tanto meno clausole di esclusione
dalla gara non previste dalla legge di gara, oltretutto
da considerarsi sempre tassative e di stretta interpretazione
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 2000, n. 1614
e 26 gennaio 2001, n. 264; TAR Lazio, Sez. III, 17 giugno
2004, n. 5919; TRGA Bolzano 16 luglio 2002, n. 350 e 2 dicembre
2004, n. 523).
In altre parole, l’Azienda ben avrebbe potuto prevedere,
nella legge di gara, una clausola di sbarramento per le
offerte che, dal punto di vista qualitativo, non raggiungano
un determinato punteggio minimo, proprio in considerazione
di quella particolare e delicata condizione di sofferenza
e di debilitazione dei pazienti, cui erano destinati quei
presidi, ovvero avrebbe potuto attribuire un punteggio pari
a zero ai presidi risultati non rispondenti ai requisiti
stabiliti nel capitolato. Ma non poteva introdurre – ancorché
prima dell’apertura delle offerte – nuovi criteri e nuove
clausole di esclusione.
La fondatezza del primo motivo di ricorso esime il Collegio
dall’esame delle ulteriori censure.
Resta da esaminare la domanda risarcitoria proposta dalla
ricorrente che, nel ricorso introduttivo, chiede, in primo
luogo, la reintegrazione in forma specifica del danno lamentato
e, in secondo luogo, per equivalente. Nella memoria conclusiva
depositata il 2 dicembre 2004 la ricorrente quantifica il
proprio danno in Euro 41.316,55 e, in subordine, chiede
che il danno sia risarcito in base a criteri da determinarsi
dal Giudice.
Orbene, vanno disattese, anzitutto, sia la domanda di risarcimento
in forma specifica sia quella per equivalente, sul rilievo
che il criterio di aggiudicazione attraverso il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa si fonda su apprezzamenti
tecnico – discrezionali delle caratteristiche qualitative
dell’offerta, che non tollerano alcuna sostituzione da parte
del Giudice nel compimento delle pertinenti valutazioni
riservate all’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5012).
La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta
neppure sotto il titolo minore di perdita della possibilità
di conseguire il risultato utile (c.d. perdita di chance),
non sussistendo, nel caso specifico, quella probabilità
di successo maggiore al 50% - valutabile con giudizio prognostico
ex ante secondo l’id quod plerumque accidit sulla base di
elementi di fatto forniti dal danneggiato - richiesta dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato come requisito minimo
per riconoscere un danno a tale titolo (cfr., da ultimo,
Sez. VI, 8 febbraio 2002, n. 686).
Invero, non solo la ricorrente non ha dimostrato tale probabilità
di successo, ma essa può essere esclusa anche da una semplice
lettura delle corpose motivazioni poste a fondamento del
giudizio di inidoneità e della conseguente esclusione dalla
gara della ricorrente (cfr. doc. n.3 della ricorrente).
In conclusione, per le considerazioni svolte, il ricorso
va accolto e, di conseguenza, vanno annullati i provvedimenti
impugnati da 1) a 5). La domanda di risarcimento del danno
va, invece, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate
secondo il seguente dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
– Sezione Autonoma di Bolzano -, disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti
impugnati da 1) a 5);
- rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Condanna l’Azienda sanitaria resistente e la controinteressata
al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente,
che si liquidano in Euro 4.000,00 (quattromila), oltre IVA
e CAP, come per legge, a carico di ciascuna delle parti
soccombenti.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio
del 15 dicembre 2004.
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