| T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 27 gennaio 2005 n. 27
Luigi MOSNA - Presidente; Hugo DEMATTIO - Relatore |
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Appalti pubblici – cauzione ex art. 6 L.
n. 109/1994 – equipollenza fideiussione bancaria e assicurativa
– necessità – non sussiste
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Il legislatore nel consentire, negli appalti
per lavori pubblici, la produzione a titolo di cauzione,
in via alternativa, di una fideiussione bancaria o di una
fideiussione assicurativa, non ha voluto stabilire - quale
principio fondamentale ed inderogabile dell’ordinamento
giuridico - l’equipollenza dei due titoli con la conseguenza
di sanzionare l’illegittimità delle clausole della lex specialis
che preveda la produzione esclusiva di uno dei titoli di
garanzia in parola.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
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costituito dai magistrati: Luigi MOSNA -
Presidente; Anton WIDMAIR - Consigliere; Hugo DEMATTIO -
Consigliere relatore; Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere,
ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso iscritto al n. 82 del registro
ricorsi 2004 presentato da
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PLAST PROJECT S.a.s., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Gian Luigi Stano e Raffaele Nicoletti
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ulrike Lobis,
a sua volta domiciliata presso lo studio dell’avv. Manfred
Schullian in Bolzano, Viale Stazione n. 5, giusta delega
a margine del ricorso, - ricorrente -
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contro
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COMUNE DI BOLZANO, in persona del
Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della
deliberazione della Giunta Municipale n. 228 dd. 23.03.2004
rappresentato e difeso dagli avv.ti Bianca Maria Giudiceandrea,
Marco Cappello e Gudrun Agostini, con elezione di domicilio
presso l’Avvocatura Comunale, Vicolo Gumer 7, giusta delega
in calce al ricorso notificato, - resistente -
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e nei confronti della
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CATTOI SERRAMENTI S.r.l., - non costituita
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per l'annullamento
a) del provvedimento di esclusione dalla procedura aperta
per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di restauro
delle facciate delle case comunali site in via Similaun
nn. 4 e 6 ed in via Ortles n. 5, comunicato con nota del
13.01.2004 prot. n. 1912, recapitata in data successiva;
b) ove occorra, del (non conosciuto) Capitolato Condizioni
nella parte in cui prevederebbe il deposito della cauzione
provvisoria solo sotto forma di polizza bancaria e non anche
fidejussoria tramite una polizza di primaria compagnia assicuratrice;
c) del provvedimento di aggiudicazione del suddetto appalto
in favore della Cattoi Serramenti S.r.l. adottato dalla
commissione di gara nella seduta dell’08.01.04, non conosciuto
e d) dell’eventuale sopravvenuto provvedimento (non noto)
di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione
definitiva da parte del Comune di Bolzano.
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Visto il ricorso notificato il 18.03.2004
e depositato in segreteria il 26.03.2004 con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano
dd. 06.04.2004;
Vista l'istanza cautelare per la camera di consiglio del
13.04.2004, la cui decisione è stata inviata all’udienza
di merito del 03.11.2004;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 03.11.2004
il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. B.M.
Giudiceandrea per il Comune di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Sono impugnati i provvedimenti elencati in
epigrafe relativi all’esclusione della ricorrente dalla
procedura di appalto in oggetto (lavori di restauro delle
facciate delle case comunali in via Similaun e via Ortles)
e all’aggiudicazione dello stesso alla ditta controinteressata.
Costituisce altresì oggetto dell’impugnazione il punto 3
del Capitolato condizioni che prevede il deposito della
cauzione provvisoria solo sotto la forma di polizza bancaria
e non anche sotto forma di fideiussione da parte di una
compagnia assicurativa.
Viene dedotto un unico, complesso motivo:
Violazione di legge: errata applicazione dell’art. 49 della
L.P. 17.06.1998 n. 6; mancata applicazione dell’art. 30,
comma 1 della legge 11.02.1994 n. 109. Violazione del principio
della par condicio. Eccesso di potere per travisamento dei
fatti, contraddittorietà e disparità di trattamento.
La ricorrente chiede inoltre – pel caso di non più possibile
aggiudicazione ad essa dell’appalto - la condanna del Comune
di Bolzano al risarcimento del danno ingiusto.
Si è costituito il Comune di Bolzano ed ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso per tardiva notifica alla ditta controinteressata
e per carenza di interesse.
Ha chiesto comunque il rigetto del ricorso siccome infondato.
Non si è costituita la controinteressata.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza
del 3 novembre 2004.
In data 10.11.2004 è stato depositato il dispositivo della
sentenza in conformità all’art. 4, comma 6 della legge n.
205/2000.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato per cui il Collegio
può prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali.
Va premesso che secondo il capitolato condizioni tra i documenti
richiesti, a pena di esclusione dalla gara, era previsto,
tra l’altro, una cauzione provvisoria in forma di assegno
circolare intestato alla ditta offerente, ovvero in forma
di fideiussione bancaria per un importo pari a Euro 26.144,75.
La ricorrente ha depositato detta cauzione in forma di polizza
fideiussoria rilasciata dalla Winterthur Assicurazione.
Per tale motivo è stata esclusa dall’appalto che invece
è stato aggiudicato alla ditta odierna controinteressata.
Orbene, la ricorrente, in buona sostanza, deduce la violazione
dell’art. 30, comma 1 della legge 11.02.1994 n. 109 (“legge
Merloni”) che sancisce l’equipollenza tra la polizza bancaria
e la polizza fideiussoria.
La citata legge dovrebbe essere qualificata come legge quadro
in materia di lavori pubblici contenente norme di riforma
economica-sociale che sarebbero dovute essere recepite nella
Provincia autonoma di Bolzano.
La disposizione del capitolato condizioni che non consente
il deposito alternativo di una o dell’altra fideiussione
sarebbe quindi illegittima come illegittima sarebbe l’esclusione
dalla gara della ricorrente.
I rilievi non hanno pregio.
Come è già stato posto in rilievo da questo Tribunale nella
sentenza n. 51/2002 l’art. 1, comma 2 della legge “Merloni”
è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale
con sentenza n. 482 del 7.11.1995, per violazione dell’art.
117 Cost. e dell’art. 8 n. 17 del D.P.R. n. 670/72, nella
parte in cui prevede che tutte le disposizioni della legge
quadro costituiscono norme fondamentali di riforma economico
sociale e principi della legislazione statale. Per la Corte
delle leggi, infatti, “solo i nuclei essenziali del contenuto
normativo che le disposizioni stesse esprimono, per i principi
enunciati o da esse desumibili” meritano l’autoqualificazione
loro attribuita dal legislatore.
In seguito a tale pronuncia il legislatore, con l’art. 9
della legge 18.11.1998 n. 415, ha sostituito nel testo dell’art.
1, comma 2 della legge n. 109/94 l’espressione “disposizioni”
con quella “principi desumibili dalle disposizioni”.
Ciò posto, non vi è chi non veda che il legislatore, nel
consentire negli appalti per lavori pubblici la produzione
a titolo di cauzione, in via alternativa, di una fideiussione
bancaria o di una fideiussione assicurativa, certamente
non abbia voluto stabilire, quale principio fondamentale
ed inderogabile dell’ordinamento giuridico, l’equipollenza
dei due titoli con la conseguenza di sanzionare l’illegittimità
delle clausole della lex specialis che prevedesse la produzione
esclusiva di uno dei titoli di garanzia in parola.
Comunque sia, per il caso in esame, per le considerazioni
che precedono, va applicata la legge provinciale in materia
( L.P. 17.06.1998 n. 6) che all’art. 49 prevede espressamente
che “..l’impresa che intende partecipare ad una gara d’appalto….deve
costituire una cauzione provvisoria in contanti o presentare
una fideiussione bancaria per un importo pari al 5% dell’importo
dei lavori indicato nel bando di gara.”
La clausola del capitolato condizioni, citata supra, poi
è chiara ed inequivocabile ed è sanzionata espressamente
dalla pena dell’esclusione.
A questo proposito il Collegio rileva che le sentenze citata
dalla ricorrente ( del Consiglio di Stato, Sez. V, 25.03.2002
n. 2002 e di questo Tribunale n. 398 del 29.08.2002) che
dovrebbero confermare le tesi da essa sostenute vengono
citate a sproposito.
Nel primo caso la clausola che faceva riferimento ad una
sola modalità di cauzione era stata ritenuta ambigua dal
Consiglio di Stato e sfornita dall’espressa previsione di
esclusione, per cui, nell’interesse della maggior partecipazione,
si poteva invocare il principio dell’equipollenza tra la
fideiussione bancaria e quella assicurativa.
Nel secondo caso questo Tribunale ha ritenuto la validità
della clausola che prescriveva la costituzione della cauzione
esclusivamente a mezzo fideiussione bancaria non consentendo
la chiara formulazione letterale della lex specialis interpretazioni
estensive.
Per quanto precede il ricorso dev’essere respinto.
La ricorrente va condannata alla rifusione delle spese in
favore del Comune di Bolzano.
Nulla per le spese nei confronti della ditta controinteressata
Cattoi Serramenti, non costituita.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
- Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta
il ricorso e la domanda di risarcimento danni.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di causa
in favore del Comune di Bolzano, liquidate in Euro 3.000
(Euro tremila) più IVA e CAP come per legge.
Nulla per le spese nei confronti della società controinteressata.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio
del 03.11.2004.
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