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T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 14 gennaio 2005 n. 6
Luigi MOSNA - Presidente; Hugo DEMATTIO - Relatore


Gare di appalto – formalità partecipazione – irregolarità confezionamento buste – prevalenza del criterio teleologico su quello formale - sussiste

Qualora il capitolato preveda formalità precise per la sigillatura delle buste contenenti le offerte per la partecipazione alle gare, tali norme devono essere interpretate in modo da garantirne la segretezza, l’identità e l’immodificabilità; è da ritenersi illegittima, per eccesso di potere, l’esclusione dell’offerta del soggetto partecipante che, pur garantendo tali requisiti, non rispetti fedelmente le prescrizioni del capitolato – anche se nella specie risulta sfornita della espressa comminatoria di esclusione in tali casi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

 

costituito dai magistrati: Luigi MOSNA - Presidente; Anton WIDMAIR - Consigliere; Hugo DEMATTIO - Consigliere relatore; Marina ROSSI DORDI - Consigliere, ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2001 presentato da

 

DOLOMITI ROCCE S.r.l., in persona del legale rappresentante Piergiorgio Baita, rappresentata e difesa dagli avv. Burkart Zozin ed Alfredo Bigini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bolzano, C.so Italia 23, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente -

 

contro

 

ECO CENTER S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Norbert Atz, rappresentata e difesa dall'avv. Manfred Schullian, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bolzano, P.zza Erbe 42, giusta delega a margine dell’atto di costituzione, - resistente –

 

e nei confronti di

 

MATTIVI Ferruccio S.r.l. – non costituita -

 

per l'annullamento
1) del verbale di gara del 19.01.2001 con il quale la Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto dei lavori di realizzazione di una protezione paramassi presso la discarica Tisner Auen nel Comune di Lana, ha disposto l’estromissione dalla procedura concorsuale dell’offerta presentata dall’A.T.I. fra Impresa Dolomiti Rocce S.r.l. e Maier Anton & Co. S.n.c. per “sigillatura mancante su lembo di busta”;
2) del provvedimento, mai comunicato alla ricorrente, di aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa controinteressata;
Visto il ricorso notificato il 16.03.2001 e depositato in segreteria il 22.03.2001 con i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Eco Center S.p.a. dd. 02.04.2001;
Vista l'ordinanza n. 60 dd. 03.04.2001 di questo Tribunale con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 15.12.2004 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. B. Zozin per la ricorrente e l’avv. O. Mahlknecht, in sostituzione dell’avv. M. Schullian per la Eco Center S.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

È impugnato il verbale di gara del 19 gennaio 2001, con il quale – nella gara di appalto in oggetto – la Commissione giudicatrice ha disposto l’estromissione dalla procedura concorsuale dell’offerta presentata dall’A.T.I. fra l’impresa odierna ricorrente ed altra ditta.
Sono dedotti i seguenti motivi di gravame:
Violazione di legge. Violazione della lex concorsualis e, precisamente, del Capitolato Condizioni per la partecipazione al pubblico incanto. Eccesso di potere. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Si è costituita la Eco Center s.p.a. ed ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
Non si è costituita la controinteressata ditta Mattivi s.r.l..
Nella memoria di data 7.12.2004, depositata in data 9.12.2004, la ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’ECO Center s.p.a. al risarcimento dei danni nell’ammontare di Euro 45.633,63, pari al 10% del valore dei lavori secondo l’offerta.
All’udienza del 15 dicembre 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
In data 22.12.2004 è stato pubblicato il dispositivo della sentenza mediante deposito in Segreteria.

 

DIRITTO

 

Innanzitutto va rilevata l’inammissibilità, in questa sede, della domanda di risarcimento danni, in quanto contenuta soltanto nella memoria conclusiva di data 7.12.2004, peraltro non notificata.
È fondata invece l’azione di impugnazione.
Va premesso che il capitolato condizioni (capo I) della gara in oggetto imponeva ai concorrenti di far pervenire l’offerta “in plico sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, anche quelli di preconfezionamento..”
Orbene, l’A.T.I., di cui ha fatto parte la ricorrente, ha presentato – come risulta dalla documentazione fotografica documento n. 4 – una busta di formato rettangolare con due lembi di chiusura ( di cui uno preconfezionato) sui lati corti e un lembo di chiusura preconfezionato su un lato lungo.
La busta è firmata e sigillata sui quattro angoli.
L’offerta dell’A.T.I. è stata esclusa dalla gara “per sigillatura mancante sul lembo di busta”.
La ricorrente deduce la violazione della lex specialis ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Le doglianze sono fondate.
La ratio della prescrizione del capitolato condizioni – nella specie peraltro sfornita della espressa comminatoria di esclusione in caso di inosservanza – è da ricercarsi nell’esigenza di garantire la segretezza, l’identità ed l’immodificabilità dell’offerta.
Tale funzione appare assolta se le modalità di chiusura e sigillatura delle buste è idonea a rivelare e a rendere facilmente visibile una loro manomissione.
Orbene, nella specie, come si è detto, la busta era stata controfirmata e sigillata sui quattro angoli.
Quindi, due volte sui lembi dei lati corti.
Non appaiono nè firma nè sigillo sul lembo preconfezionato sul lato lungo.
Ma dato che i lembi corti si sovrappongono a quello lungo, la sigillatura necessariamente comprende anche il lembo sul lato lungo, che non potrebbe essere manomesso senza – cosa rilevabile ictu oculi – compromettere l’integrità del sigillo.
Una siffatta interpretazione teleologica, nella caso di specie poi in ogni caso sarebbe legittima ancorchè si ammettesse un’irregolarità nella presentazione dell’offerta, atteso che in assenza di una clausola espressa, chiara ed univoca di esclusione dalla gara in caso di inosservanza di tutte le formalità di sigillatura delle buste il principio formale della prescrizione deve cedere il passo al criterio teleologico (vedasi anche sentenza n. 311/2001 di questo Tribunale con richiami di giurisprudenza).
Per quanto precede il provvedimento impugnato va annullato.
La Eco-Center s.p.a. – sostanzialmente soccombente - va condannata al rimborso delle spese in favore della ricorrente, come liquidate in dispositivo.
Vanno compensate le spese tra la ricorrente e la controinteressata.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento.
Condanna la Eco-Center s.p.a. alla rifusione delle spese di causa in favore della ricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 (tremila) più IVA e CAP come per legge.
Dichiara interamente compensate le spese tra la ricorrente e la controinteressata ditta Mattivi s.r.l.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 15.12.2004.


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