| T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 14 gennaio 2005 n. 6
Luigi MOSNA - Presidente; Hugo DEMATTIO - Relatore |
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Gare di appalto – formalità partecipazione
– irregolarità confezionamento buste – prevalenza del criterio
teleologico su quello formale - sussiste
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Qualora il capitolato preveda formalità precise
per la sigillatura delle buste contenenti le offerte per
la partecipazione alle gare, tali norme devono essere interpretate
in modo da garantirne la segretezza, l’identità e l’immodificabilità;
è da ritenersi illegittima, per eccesso di potere, l’esclusione
dell’offerta del soggetto partecipante che, pur garantendo
tali requisiti, non rispetti fedelmente le prescrizioni
del capitolato – anche se nella specie risulta sfornita
della espressa comminatoria di esclusione in tali casi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
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costituito dai magistrati: Luigi MOSNA -
Presidente; Anton WIDMAIR - Consigliere; Hugo DEMATTIO -
Consigliere relatore; Marina ROSSI DORDI - Consigliere,
ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso iscritto al n. 88 del registro
ricorsi 2001 presentato da
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DOLOMITI ROCCE S.r.l., in persona
del legale rappresentante Piergiorgio Baita, rappresentata
e difesa dagli avv. Burkart Zozin ed Alfredo Bigini, con
domicilio eletto presso lo studio del primo in Bolzano,
C.so Italia 23, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente
-
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contro
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ECO CENTER S.p.a., in persona del
legale rappresentante p.t. Norbert Atz, rappresentata e
difesa dall'avv. Manfred Schullian, con domicilio eletto
presso lo studio del medesimo, in Bolzano, P.zza Erbe 42,
giusta delega a margine dell’atto di costituzione, - resistente
–
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e nei confronti di
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MATTIVI Ferruccio S.r.l. – non costituita
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per l'annullamento
1) del verbale di gara del 19.01.2001 con il quale la Commissione
giudicatrice per l’affidamento dell’appalto dei lavori di
realizzazione di una protezione paramassi presso la discarica
Tisner Auen nel Comune di Lana, ha disposto l’estromissione
dalla procedura concorsuale dell’offerta presentata dall’A.T.I.
fra Impresa Dolomiti Rocce S.r.l. e Maier Anton & Co.
S.n.c. per “sigillatura mancante su lembo di busta”;
2) del provvedimento, mai comunicato alla ricorrente, di
aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa controinteressata;
Visto il ricorso notificato il 16.03.2001 e depositato in
segreteria il 22.03.2001 con i relativi allegati;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell’Eco Center S.p.a. dd. 02.04.2001;
Vista l'ordinanza n. 60 dd. 03.04.2001 di questo Tribunale
con la quale è stata respinta la domanda di sospensione
della esecuzione del provvedimento impugnato presentata
in via incidentale dalla ricorrente;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 15.12.2004
il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. B. Zozin
per la ricorrente e l’avv. O. Mahlknecht, in sostituzione
dell’avv. M. Schullian per la Eco Center S.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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È impugnato il verbale di gara del 19 gennaio
2001, con il quale – nella gara di appalto in oggetto –
la Commissione giudicatrice ha disposto l’estromissione
dalla procedura concorsuale dell’offerta presentata dall’A.T.I.
fra l’impresa odierna ricorrente ed altra ditta.
Sono dedotti i seguenti motivi di gravame:
Violazione di legge. Violazione della lex concorsualis e,
precisamente, del Capitolato Condizioni per la partecipazione
al pubblico incanto. Eccesso di potere. Eccesso di potere
per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità
ed ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 3 della legge
n. 241/1990.
Si è costituita la Eco Center s.p.a. ed ha chiesto il rigetto
del ricorso siccome infondato.
Non si è costituita la controinteressata ditta Mattivi s.r.l..
Nella memoria di data 7.12.2004, depositata in data 9.12.2004,
la ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’ECO Center
s.p.a. al risarcimento dei danni nell’ammontare di Euro
45.633,63, pari al 10% del valore dei lavori secondo l’offerta.
All’udienza del 15 dicembre 2004 il ricorso è stato trattenuto
per la decisione.
In data 22.12.2004 è stato pubblicato il dispositivo della
sentenza mediante deposito in Segreteria.
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DIRITTO
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Innanzitutto va rilevata l’inammissibilità,
in questa sede, della domanda di risarcimento danni, in
quanto contenuta soltanto nella memoria conclusiva di data
7.12.2004, peraltro non notificata.
È fondata invece l’azione di impugnazione.
Va premesso che il capitolato condizioni (capo I) della
gara in oggetto imponeva ai concorrenti di far pervenire
l’offerta “in plico sigillato con ceralacca, controfirmato
sui lembi di chiusura, anche quelli di preconfezionamento..”
Orbene, l’A.T.I., di cui ha fatto parte la ricorrente, ha
presentato – come risulta dalla documentazione fotografica
documento n. 4 – una busta di formato rettangolare con due
lembi di chiusura ( di cui uno preconfezionato) sui lati
corti e un lembo di chiusura preconfezionato su un lato
lungo.
La busta è firmata e sigillata sui quattro angoli.
L’offerta dell’A.T.I. è stata esclusa dalla gara “per sigillatura
mancante sul lembo di busta”.
La ricorrente deduce la violazione della lex specialis ed
eccesso di potere sotto diversi profili.
Le doglianze sono fondate.
La ratio della prescrizione del capitolato condizioni –
nella specie peraltro sfornita della espressa comminatoria
di esclusione in caso di inosservanza – è da ricercarsi
nell’esigenza di garantire la segretezza, l’identità ed
l’immodificabilità dell’offerta.
Tale funzione appare assolta se le modalità di chiusura
e sigillatura delle buste è idonea a rivelare e a rendere
facilmente visibile una loro manomissione.
Orbene, nella specie, come si è detto, la busta era stata
controfirmata e sigillata sui quattro angoli.
Quindi, due volte sui lembi dei lati corti.
Non appaiono nè firma nè sigillo sul lembo preconfezionato
sul lato lungo.
Ma dato che i lembi corti si sovrappongono a quello lungo,
la sigillatura necessariamente comprende anche il lembo
sul lato lungo, che non potrebbe essere manomesso senza
– cosa rilevabile ictu oculi – compromettere l’integrità
del sigillo.
Una siffatta interpretazione teleologica, nella caso di
specie poi in ogni caso sarebbe legittima ancorchè si ammettesse
un’irregolarità nella presentazione dell’offerta, atteso
che in assenza di una clausola espressa, chiara ed univoca
di esclusione dalla gara in caso di inosservanza di tutte
le formalità di sigillatura delle buste il principio formale
della prescrizione deve cedere il passo al criterio teleologico
(vedasi anche sentenza n. 311/2001 di questo Tribunale con
richiami di giurisprudenza).
Per quanto precede il provvedimento impugnato va annullato.
La Eco-Center s.p.a. – sostanzialmente soccombente - va
condannata al rimborso delle spese in favore della ricorrente,
come liquidate in dispositivo.
Vanno compensate le spese tra la ricorrente e la controinteressata.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
- Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento.
Condanna la Eco-Center s.p.a. alla rifusione delle spese
di causa in favore della ricorrente, liquidate in Euro 3.000,00
(tremila) più IVA e CAP come per legge.
Dichiara interamente compensate le spese tra la ricorrente
e la controinteressata ditta Mattivi s.r.l.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio
del 15.12.2004.
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