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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 4 luglio 2005 n. 3159
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.
P. Buoni (Avv.ti U. Cerrai e P. Sanchini) contro la Compagnia Pisana Trasporti S.p.a. (Avv. A. Giovannelli) ed il Consiglio di Disciplina della Compagnia Pisana Trasporti S.p.a. (non costituito in giudizio)


Giurisdizione e competenza – Entrata in vigore del nuovo regime di 'contrattualizzazione' del pubblico impiego - Ha determinato l'abrogazione implicita dell'art. 58 del R.D. 148/1931 - Controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione – Sono sottratte alla giurisdizione del Giudice Amministrativo

L'entrata in vigore del nuovo regime di 'contrattualizzazione' del pubblico impiego, ha determinato l'abrogazione implicita dell'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione. Ne consegue l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso proposto avverso la sanzione disciplinare irrogata dalla concessionaria Compagnia Pisana Trasporti s.p.a.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1883/2004 REG. RIC.
N. 3159 REG. SENT..
ANNO 2005

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda

 

composto dai Signori:

 

Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Vincenzo FIORENTINO Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. R.g 1883 del 2004 proposto da
BUONI Piero, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Cerrai e Paolo Sanchini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Firenze, Via Richa n. 56;

 

contro

 

la COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.p.a. (già CONSORZIO PISANO TRASPORTI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Giovannelli, elettivamente domiciliato in Firenze, P.zza Santo Spirito n. 10, presso lo studio dell’avv. Francesco Brizzi;
il CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELLA COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.p.a., in Persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento della Compagnia Pisana Trasporti S.p.a., prot. n. 4841 del 10 giugno 2004, con il quale è stata confermata la sanzione disciplinare della destituzione a carico del ricorrente, in forza della deliberazione adottata dal Consiglio di disciplina il 24 maggio 2004, sull’istanza di riesame avanzata;
- della deliberazione adottata dal Consiglio di disciplina della Compagnia Pisana Trasporti S.p.a. in sede di riesame del provvedimento disciplinare della destituzione emesso in data 2 ottobre 1998, in considerazione delle sentenze penali assolutorie pronunciate nei confronti del ricorrente, con la quale è stata confermata la sanzione disciplinare della destituzione;
- di tutti gli atti del procedimento volto al riesame della posizione del ricorrente in merito alle contestazioni addebitategli con il provvedimento di destituzione del 2 ottobre 1998, presupposti, necessari, connessi e/o conseguenti che hanno condotto al provvedimento impugnato, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi, in quanto occorrer possa, gli atti del procedimento disciplinare conclusosi con la destituzione dall’impiego comunicata in data 20 ottobre 1998;

 

nonché per l’accertamento ed il riconoscimento
del diritto del Signor Buoni Piero alla ricostituzione del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto, con reintegra nei compiti e nelle funzioni precedentemente ricoperti presso la Compagnia Pisana Trasporti e conseguente ricostruzione di carriera, oltre alla corresponsione delle retribuzioni dovute dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio di disciplina o comunque da quella diversa che verrà stabilita e sino all’effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni allo stesso derivati dall’adozione dei provvedimenti impugnati.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione della Compagnia Pisana Trasporti S.p.A. ed i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza n. 1090 del 20 ottobre 2004, con la quale questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente;
Vista l’ordinanza n. 56 dell’11 gennaio 2005, con la quale la Sesta sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dalla Compagnia Pisana Trasporti S.p.A., respingeva l’istanza cautelare avanzata in primo grado dal ricorrente;
Lette tutte le ulteriori memorie presentate dalle parti costituite ed esaminati gli ulteriori documenti prodotti;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore alla pubblica udienza del 19 maggio 2005 il dott. Stefano Toschei; presenti gli avv.ti P. Sanchini e U. Cerrai per il ricorrente nonché l’avv. A. Giovannelli per la parte resistente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Premette il ricorrente di avere prestato servizio alle dipendenze del Consorzio Pisano Trasporti (oggi trasformatosi in Compagnia Pisana Trasporti S.p.A.) sino a quando, in data 20 ottobre 1998, non gli venne inflitta la sanzione della destituzione in virtù della decisione del Consiglio di disciplina assunta nella seduta del 2 ottobre 1998.
Riferisce di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, per iniziativa dell’Azienda datoriale, perché gli si contestava la realizzazione di un nutrito numero di comportamenti irregolari, posti in essere nel corso dell’attività lavorativa, insieme con altri colleghi, idonei a concretizzarsi in fattispecie delittuose che avevano determinato, nei suoi confronti, l’avvio di un procedimento penale con rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Pisa.
Soggiunge che, successivamente, essendo intervenuta la definizione del giudizio penale nei suoi confronti, in ordine ai fatti contestatigli anche in via disciplinare, con sentenza assolutoria di insussistenza del fatto, ormai divenuta cosa giudicata (per effetto della sentenza della Corte d’Appello di Firenze 11 gennaio 2002 n. 3256), egli aveva chiesto all’Amministrazione di riprovvedere in merito alla sanzione irrogata, alla luce delle novità giudiziali nel frattempo sopravvenute.
Ricorda il ricorrente che, dinanzi all’inerzia mantenuta su siffatta istanza dall’Ente datoriale, egli era stato costretto a proporre ricorso giudiziale innanzi a questo Tribunale che, sotto tale profilo, ne accoglieva la domanda disponendo che l’Ente avrebbe dovuto riesaminare la posizione del dipendente (sentenza 29 aprile 2004 n. 1408).
Lamenta però che, in adempimento della predetta decisione assunta da questo Tribunale, la Compagnia Pisana Trasporti S.p.A. aveva sì provveduto a svolgere una nuova istruttoria, ma l’aveva comunque conclusa con la conferma della sanzione della destituzione già irrogatagli.
In conseguenza di tale ulteriore provvedimento pregiudizievole, il Signor Buoni, con il presente gravame, ne chiede ora l’annullamento in quanto il nuovo provvedimento si appalesa illegittimo sotto diversi profili. Il ricorrente, peraltro, accompagna la domanda annullatoria con la richiesta di accertamento del suo diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro con ricostruzione integrale della carriera e risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva nel presente giudizio la Compagnia Pisana Trasporti S.p.a., contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 1090 del 20 ottobre 2004, questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente;
Tuttavia la Sesta sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 56 dell’11 gennaio 2005, in accoglimento dell’appello proposto dalla Compagnia Pisana Trasporti S.p.A., respingeva l’istanza cautelare avanzata in primo grado dal ricorrente.
Seguiva il deposito di ulteriori memorie con le quale le parti confermavano le già rassegnate conclusioni
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. – In via preliminare il Collegio deve rilevare d’ufficio l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia de qua.
Infatti, successivamente alla cognizione in sede cautelare della questione per la quale è ricorso, è intervenuta, nella materia oggetto della controversia qui posta all’attenzione del Tribunale, la decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 460 del 13 gennaio 2005 che, con approfondita disamina giuridica i cui esiti sono condivisi dal Collegio e pur tenendo conto di un precedente orientamento giurisprudenziale che andava in diverso avviso (cfr. Cass., SS.UU., 27 gennaio 2004 n. 1413, 2 aprile 2003 n. 5073, 24 gennaio 2003 n. 1123 e 14 novembre 2002 n. 16049), ha affermato che l'entrata in vigore del nuovo regime di "contrattualizzazione" del pubblico impiego, ha determinato l'abrogazione implicita dell'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione.
2. – Il ragionamento giuridico che si sviluppa nel corpo del convincente revirement assunto nella decisione del giudice regolatore della giurisdizione più sopra citata, manifesta, in sintesi, i seguenti passaggi argomentativi:
a) seppure è vero che la perdurante specialità dei rapporti degli autoferrotramvieri (e dei lavoratori ad essi assimilati per legge) pur dopo le ríforme introdotte dalla "contrattualizzazione" dei pubblico impiego, nonché la peculiarità delle scelte organizzative nelle relative aziende di trasporto, ed ancora il compiuto ed organico sistema disciplinare delineato per legge, hanno giustificato per molto tempo la scelta discrezionale del legislatore, preordinata a tutelare l'interesse collettivo -ritenuto preminente - al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto anzidetto, avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti;
b) e che tale specialità fa sì - sul piano costituzionale - che la ripartizione della giurisdizione non necessariamente dipenda dalla giurisdizione ormai attribuita in via generale al giudice ordinario in materia di rapporti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, il che rende non irragionevole, né arbitraria, la scelta discrezionale del legislatore di non intervenire (modificandola) sulla specifica regolamentazione delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende di trasporto, siano esse affidate a gestione pubblica o privata;
c) purtuttavia deve segnalarsi, nel tempo, una progressiva "devitalizzazione" dell'articolo 58 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, caratterizzata da una sempre maggiore tendenza, manifestatasi nell’evoluzione del diritto vivente, verso un graduale avvicinamento della disciplina del rapporto di lavoro in questione a quella del rapporto privato, già anticipata dalla legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sul pubblico impiego) attraverso una valorizzazione dell'autonomia collettiva quale fonte sussidiaria della medesima disciplina, che ha poi trovato il suo culmine nella legge 23 ottobre 1992 n. 421, con la quale venne delegato il Governo alla "razionalizzazione e revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale";
d) come è noto, tale obiettivo fu realizzato - già con il primo dei decreti delegati (decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29) - attraverso la graduale soggezione dei rapporti alle norme di diritto civile ed alla contrattazione collettiva e individuale, nonché alla giurisdizione del giudice ordinario "salvi, per ciò che attiene ai rapporti di pubblico impiego, i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche. amministrazioni sono indirizzati”;
e) l’operazione innovativa venne poi completata con il trasferimento dal giudice amministrativo a quello ordinario del contenzioso dell'ex pubblico impiego, già anticipato dalla legge delega del 1992 ed introdotto, come regime generale, con l'art. 68, primo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ai sensi del quale venivano "in ogni caso devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice dei lavoro, le controversie attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di "...... i) sanzioni disciplinari", mentre restavano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di impiego del personale di cui all'art. 2, commi 4 e ss.;
f) deriva dal suesposto percorso cronologico delle disposizioni intervenute negli ultimi anni in materia di riparto di giurisdizione relativamente alle controversie sul c.d. pubblico impiego contrattualizzato la conclusione che, sin dall'operatività della disposizione originaria dei 1993, deve ritenersi compiuta l'abrogazione implicita dell'art.58 del R.D. n. 148 del 1931, proprio perché l'indubbia portata generale della disposizione del 1993 non avrebbe consentito più al giudice amministrativo, trascorso l'indicato periodo transitorio, di occuparsi di controversie di lavoro se non nei casi espressamente tenuti fuori dal processo di privatizzazione;
g) ne deriva ancora, a fronte della chiara ed univoca evoluzione della disciplina complessiva del rapporto di pubblico impiego, che è impossibile ormai sostenere la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, in special modo con riferimento all’individuazione del giudice deputato a conoscerne le controversie.
3. – Il ragionamento delle Sezioni unite si fa ancor più convincente allorquando si riferisce all’epocale portata della decisione assunta in materia di giurisdizione dal giudice delle leggi nel luglio del 2004.
Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha precisato che, nel rispetto della portata dell’art. 103 Cost. (il quale non ha riconosciuto al legislatore ordinario un'assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito piuttosto il potere di indicare "particolari materie" nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi), rientrano ancora nella giurisdizione amministrativa solo quelle controversie sui pubblici servizi nelle quali l'Amministrazione pubblica agisce esercitando il suo potere autoritativo, oppure utilizza strumenti negoziali sostitutivi dei potere autorizzativo stesso.
Appare evidente, dunque, che da tale ultimo ambito restano del tutto estranei i provvedimenti disciplinari adottati da un'impresa di trasporti nei confronti di un proprio dipendente, trattandosi della manifestazione di un potere contrattuale esercitato in posizione paritaria, non dissimile da quello proprio di qualunque altro datore di lavoro privato.
4. – In ragione delle suesposte osservazioni, si deve dichiarare l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere una controversia attinente l’irrogazione di una sanzione disciplinare a carico di un dipendente di un Ente di trasporto pubblico e, nella specie, inammissibile il ricorso proposto dal Signor Piero Buoni.
In ragione della novità degli argomenti trattati, appare equo ravvisare la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, decidendo in via definitiva il ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 19 maggio 2005.

 

Il Presidente Il relatore ed estensore
Giuseppe Petruzzelli Stefano Toschei

 

Depositata in Segreteria il 4 LUGLIO 2005

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