| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 4 luglio 2005
n. 3159
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.
P. Buoni (Avv.ti U. Cerrai e P. Sanchini) contro la Compagnia
Pisana Trasporti S.p.a. (Avv. A. Giovannelli) ed il Consiglio
di Disciplina della Compagnia Pisana Trasporti S.p.a. (non
costituito in giudizio) |
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Giurisdizione e competenza – Entrata in vigore
del nuovo regime di 'contrattualizzazione' del pubblico
impiego - Ha determinato l'abrogazione implicita dell'art.
58 del R.D. 148/1931 - Controversie relative all'irrogazione
di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio
pubblico di trasporto in concessione – Sono sottratte alla
giurisdizione del Giudice Amministrativo
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L'entrata in vigore del nuovo regime di 'contrattualizzazione'
del pubblico impiego, ha determinato l'abrogazione implicita
dell'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte
in cui attribuisce al giudice amministrativo la cognizione
delle controversie relative all'irrogazione di sanzioni
disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico
di trasporto in concessione. Ne consegue l’inammissibilità
per difetto di giurisdizione del ricorso proposto avverso
la sanzione disciplinare irrogata dalla concessionaria Compagnia
Pisana Trasporti s.p.a.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1883/2004 REG. RIC.
N. 3159 REG. SENT..
ANNO 2005
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana
Sezione Seconda
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composto dai Signori:
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Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Vincenzo FIORENTINO Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. R.g 1883 del 2004 proposto
da
BUONI Piero, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Umberto Cerrai e Paolo Sanchini ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del secondo difensore in Firenze, Via Richa
n. 56;
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contro
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la COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.p.a.
(già CONSORZIO PISANO TRASPORTI), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Alberto Giovannelli, elettivamente domiciliato in Firenze,
P.zza Santo Spirito n. 10, presso lo studio dell’avv. Francesco
Brizzi;
il CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELLA COMPAGNIA PISANA TRASPORTI
S.p.a., in Persona del rappresentante legale pro tempore,
non costituito in giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento della Compagnia Pisana Trasporti S.p.a.,
prot. n. 4841 del 10 giugno 2004, con il quale è stata confermata
la sanzione disciplinare della destituzione a carico del
ricorrente, in forza della deliberazione adottata dal Consiglio
di disciplina il 24 maggio 2004, sull’istanza di riesame
avanzata;
- della deliberazione adottata dal Consiglio di disciplina
della Compagnia Pisana Trasporti S.p.a. in sede di riesame
del provvedimento disciplinare della destituzione emesso
in data 2 ottobre 1998, in considerazione delle sentenze
penali assolutorie pronunciate nei confronti del ricorrente,
con la quale è stata confermata la sanzione disciplinare
della destituzione;
- di tutti gli atti del procedimento volto al riesame della
posizione del ricorrente in merito alle contestazioni addebitategli
con il provvedimento di destituzione del 2 ottobre 1998,
presupposti, necessari, connessi e/o conseguenti che hanno
condotto al provvedimento impugnato, ancorché di estremi
e contenuto sconosciuti, ivi compresi, in quanto occorrer
possa, gli atti del procedimento disciplinare conclusosi
con la destituzione dall’impiego comunicata in data 20 ottobre
1998;
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nonché per l’accertamento ed il riconoscimento
del diritto del Signor Buoni Piero alla ricostituzione del
rapporto di lavoro illegittimamente interrotto, con reintegra
nei compiti e nelle funzioni precedentemente ricoperti presso
la Compagnia Pisana Trasporti e conseguente ricostruzione
di carriera, oltre alla corresponsione delle retribuzioni
dovute dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio
di disciplina o comunque da quella diversa che verrà stabilita
e sino all’effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei
danni allo stesso derivati dall’adozione dei provvedimenti
impugnati.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione della Compagnia Pisana Trasporti S.p.A.
ed i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza n. 1090 del 20 ottobre 2004, con la quale
questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata
dal ricorrente;
Vista l’ordinanza n. 56 dell’11 gennaio 2005, con la quale
la Sesta sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento
dell’appello proposto dalla Compagnia Pisana Trasporti S.p.A.,
respingeva l’istanza cautelare avanzata in primo grado dal
ricorrente;
Lette tutte le ulteriori memorie presentate dalle parti
costituite ed esaminati gli ulteriori documenti prodotti;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore alla pubblica udienza del 19 maggio 2005 il dott.
Stefano Toschei; presenti gli avv.ti P. Sanchini e U. Cerrai
per il ricorrente nonché l’avv. A. Giovannelli per la parte
resistente.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Premette il ricorrente di avere prestato
servizio alle dipendenze del Consorzio Pisano Trasporti
(oggi trasformatosi in Compagnia Pisana Trasporti S.p.A.)
sino a quando, in data 20 ottobre 1998, non gli venne inflitta
la sanzione della destituzione in virtù della decisione
del Consiglio di disciplina assunta nella seduta del 2 ottobre
1998.
Riferisce di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare,
per iniziativa dell’Azienda datoriale, perché gli si contestava
la realizzazione di un nutrito numero di comportamenti irregolari,
posti in essere nel corso dell’attività lavorativa, insieme
con altri colleghi, idonei a concretizzarsi in fattispecie
delittuose che avevano determinato, nei suoi confronti,
l’avvio di un procedimento penale con rinvio a giudizio
innanzi al Tribunale di Pisa.
Soggiunge che, successivamente, essendo intervenuta la definizione
del giudizio penale nei suoi confronti, in ordine ai fatti
contestatigli anche in via disciplinare, con sentenza assolutoria
di insussistenza del fatto, ormai divenuta cosa giudicata
(per effetto della sentenza della Corte d’Appello di Firenze
11 gennaio 2002 n. 3256), egli aveva chiesto all’Amministrazione
di riprovvedere in merito alla sanzione irrogata, alla luce
delle novità giudiziali nel frattempo sopravvenute.
Ricorda il ricorrente che, dinanzi all’inerzia mantenuta
su siffatta istanza dall’Ente datoriale, egli era stato
costretto a proporre ricorso giudiziale innanzi a questo
Tribunale che, sotto tale profilo, ne accoglieva la domanda
disponendo che l’Ente avrebbe dovuto riesaminare la posizione
del dipendente (sentenza 29 aprile 2004 n. 1408).
Lamenta però che, in adempimento della predetta decisione
assunta da questo Tribunale, la Compagnia Pisana Trasporti
S.p.A. aveva sì provveduto a svolgere una nuova istruttoria,
ma l’aveva comunque conclusa con la conferma della sanzione
della destituzione già irrogatagli.
In conseguenza di tale ulteriore provvedimento pregiudizievole,
il Signor Buoni, con il presente gravame, ne chiede ora
l’annullamento in quanto il nuovo provvedimento si appalesa
illegittimo sotto diversi profili. Il ricorrente, peraltro,
accompagna la domanda annullatoria con la richiesta di accertamento
del suo diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro
con ricostruzione integrale della carriera e risarcimento
dei danni subiti.
Si costituiva nel presente giudizio la Compagnia Pisana
Trasporti S.p.a., contestando analiticamente le avverse
prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 1090 del 20 ottobre 2004, questo Tribunale
accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente;
Tuttavia la Sesta sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza
n. 56 dell’11 gennaio 2005, in accoglimento dell’appello
proposto dalla Compagnia Pisana Trasporti S.p.A., respingeva
l’istanza cautelare avanzata in primo grado dal ricorrente.
Seguiva il deposito di ulteriori memorie con le quale le
parti confermavano le già rassegnate conclusioni
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2005 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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1. – In via preliminare il Collegio deve
rilevare d’ufficio l’insussistenza della giurisdizione del
giudice amministrativo a conoscere della controversia de
qua.
Infatti, successivamente alla cognizione in sede cautelare
della questione per la quale è ricorso, è intervenuta, nella
materia oggetto della controversia qui posta all’attenzione
del Tribunale, la decisione delle Sezioni unite della Corte
di Cassazione n. 460 del 13 gennaio 2005 che, con approfondita
disamina giuridica i cui esiti sono condivisi dal Collegio
e pur tenendo conto di un precedente orientamento giurisprudenziale
che andava in diverso avviso (cfr. Cass., SS.UU., 27 gennaio
2004 n. 1413, 2 aprile 2003 n. 5073, 24 gennaio 2003 n.
1123 e 14 novembre 2002 n. 16049), ha affermato che l'entrata
in vigore del nuovo regime di "contrattualizzazione" del
pubblico impiego, ha determinato l'abrogazione implicita
dell'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte
in cui attribuisce al giudice amministrativo la cognizione
delle controversie relative all'irrogazione di sanzioni
disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico
di trasporto in concessione.
2. – Il ragionamento giuridico che si sviluppa nel corpo
del convincente revirement assunto nella decisione del giudice
regolatore della giurisdizione più sopra citata, manifesta,
in sintesi, i seguenti passaggi argomentativi:
a) seppure è vero che la perdurante specialità dei rapporti
degli autoferrotramvieri (e dei lavoratori ad essi assimilati
per legge) pur dopo le ríforme introdotte dalla "contrattualizzazione"
dei pubblico impiego, nonché la peculiarità delle scelte
organizzative nelle relative aziende di trasporto, ed ancora
il compiuto ed organico sistema disciplinare delineato per
legge, hanno giustificato per molto tempo la scelta discrezionale
del legislatore, preordinata a tutelare l'interesse collettivo
-ritenuto preminente - al buon funzionamento ed efficienza
del servizio pubblico del trasporto anzidetto, avuto riguardo
alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte
di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti
in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto
di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia
dei trasporti;
b) e che tale specialità fa sì - sul piano costituzionale
- che la ripartizione della giurisdizione non necessariamente
dipenda dalla giurisdizione ormai attribuita in via generale
al giudice ordinario in materia di rapporti di lavoro presso
le amministrazioni pubbliche, il che rende non irragionevole,
né arbitraria, la scelta discrezionale del legislatore di
non intervenire (modificandola) sulla specifica regolamentazione
delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende
di trasporto, siano esse affidate a gestione pubblica o
privata;
c) purtuttavia deve segnalarsi, nel tempo, una progressiva
"devitalizzazione" dell'articolo 58 del R.D. 8 gennaio 1931
n. 148, caratterizzata da una sempre maggiore tendenza,
manifestatasi nell’evoluzione del diritto vivente, verso
un graduale avvicinamento della disciplina del rapporto
di lavoro in questione a quella del rapporto privato, già
anticipata dalla legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sul
pubblico impiego) attraverso una valorizzazione dell'autonomia
collettiva quale fonte sussidiaria della medesima disciplina,
che ha poi trovato il suo culmine nella legge 23 ottobre
1992 n. 421, con la quale venne delegato il Governo alla
"razionalizzazione e revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale";
d) come è noto, tale obiettivo fu realizzato - già con il
primo dei decreti delegati (decreto legislativo 3 febbraio
1993 n. 29) - attraverso la graduale soggezione dei rapporti
alle norme di diritto civile ed alla contrattazione collettiva
e individuale, nonché alla giurisdizione del giudice ordinario
"salvi, per ciò che attiene ai rapporti di pubblico impiego,
i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali
cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche. amministrazioni
sono indirizzati”;
e) l’operazione innovativa venne poi completata con il trasferimento
dal giudice amministrativo a quello ordinario del contenzioso
dell'ex pubblico impiego, già anticipato dalla legge delega
del 1992 ed introdotto, come regime generale, con l'art.
68, primo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993
ai sensi del quale venivano "in ogni caso devolute al giudice
ordinario, in funzione di giudice dei lavoro, le controversie
attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di "......
i) sanzioni disciplinari", mentre restavano devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
relative ai rapporti di impiego del personale di cui all'art.
2, commi 4 e ss.;
f) deriva dal suesposto percorso cronologico delle disposizioni
intervenute negli ultimi anni in materia di riparto di giurisdizione
relativamente alle controversie sul c.d. pubblico impiego
contrattualizzato la conclusione che, sin dall'operatività
della disposizione originaria dei 1993, deve ritenersi compiuta
l'abrogazione implicita dell'art.58 del R.D. n. 148 del
1931, proprio perché l'indubbia portata generale della disposizione
del 1993 non avrebbe consentito più al giudice amministrativo,
trascorso l'indicato periodo transitorio, di occuparsi di
controversie di lavoro se non nei casi espressamente tenuti
fuori dal processo di privatizzazione;
g) ne deriva ancora, a fronte della chiara ed univoca evoluzione
della disciplina complessiva del rapporto di pubblico impiego,
che è impossibile ormai sostenere la specialità del rapporto
di lavoro degli autoferrotramvieri, in special modo con
riferimento all’individuazione del giudice deputato a conoscerne
le controversie.
3. – Il ragionamento delle Sezioni unite si fa ancor più
convincente allorquando si riferisce all’epocale portata
della decisione assunta in materia di giurisdizione dal
giudice delle leggi nel luglio del 2004.
Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza 6 luglio
2004 n. 204, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 80 in materia di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ha precisato che, nel rispetto della portata
dell’art. 103 Cost. (il quale non ha riconosciuto al legislatore
ordinario un'assoluta ed incondizionata discrezionalità
nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute
alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito piuttosto
il potere di indicare "particolari materie" nelle quali
la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe
anche diritti soggettivi), rientrano ancora nella giurisdizione
amministrativa solo quelle controversie sui pubblici servizi
nelle quali l'Amministrazione pubblica agisce esercitando
il suo potere autoritativo, oppure utilizza strumenti negoziali
sostitutivi dei potere autorizzativo stesso.
Appare evidente, dunque, che da tale ultimo ambito restano
del tutto estranei i provvedimenti disciplinari adottati
da un'impresa di trasporti nei confronti di un proprio dipendente,
trattandosi della manifestazione di un potere contrattuale
esercitato in posizione paritaria, non dissimile da quello
proprio di qualunque altro datore di lavoro privato.
4. – In ragione delle suesposte osservazioni, si deve dichiarare
l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo
a conoscere una controversia attinente l’irrogazione di
una sanzione disciplinare a carico di un dipendente di un
Ente di trasporto pubblico e, nella specie, inammissibile
il ricorso proposto dal Signor Piero Buoni.
In ragione della novità degli argomenti trattati, appare
equo ravvisare la sussistenza di giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione Seconda, decidendo in via definitiva
il ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile. Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio
del 19 maggio 2005.
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Il Presidente Il relatore ed estensore
Giuseppe Petruzzelli Stefano Toschei
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Depositata in Segreteria il 4 LUGLIO 2005
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