| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 21 dicembre 2005
n. 14357
Pres. LA MEDICA, Rel. CAPUZZI
RTI, Reti Televisive Italiane s.p.a. (Prof. Avv.to G. Rossi
e Avv.to L. Medugno) c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Avvocatura Generale dello Stato) + altri; |
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Radio televisione - Regolamento in materia
di pubblicità radiotelevisiva e di televendite – previsioni
in ordine al numero massimo di spot pubblicitari durante
le partite di calcio – Legittimità.
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È legittimo e non viola il principio di gerarchia
delle fonti il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva
e di televendite (che ha modificato l’articolo 4, comma
5, della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
n.538/01/CSP del 26 luglio 2001) nella parte in cui ha previsto
che nella trasmissione delle partite di calcio non possano
essere mandati in onda spot pubblicitari e di televendite
isolati in numero superiore a sei nei tempi regolamentari,
in quanto tale previsione non oltrepassa il limite della
natura attuativa della disciplina normativa proprio del
potere regolamentare dell’Autorità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8750/2005 proposto da
RTI, Reti Televisive Italiane s.p.a., in persona del
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e
difesa dal Prof. Avv.to Giuseppe Rossi e dall’Avv.to Luigi
Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale
dell’Avv.to Medugno in Roma, via Panama n.12;
CONTRO
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata negli uffici
della stessa in Roma, via dei Portoghesi n.12;
con l’intervento ad adiuvandum di Europa TV s.p.a.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocato Francesco Scasano e dall’Avvocato Prof.
Luca Perfetti ed elttivamente domiciliato nello studio legale
Chiomenti di Roma, via XXIV Maggio n.43;
per l’annullamento
del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e
di televendite, che ha modificato l’articolo 4, comma 5, della
delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
n.538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata sulla G.U. della
Repubblica Italiana dell’8 agosto 2001 n.183, come già modificato
dalla delibera n.250/04/CSP del 6 ottobre 2004 pubblicata
sulla G.U. del 3 nov. 2004, nella parte in cui ha previsto
che nella trasmissione delle partite di calcio non possano
essere mandati in onda spot pubblicitari e di televendite
isolati in numero superiore a sei nei tempi regolamentari;
Visto il ricorso e la documentazione depositata;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione
resistente;
Visto l’atto di intervento in giudizio di Europa TV s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 23.11.2005 il consigliere
Roberto Capuzzi, uditi l’Avvocato Luigi Medugno e l’Avv. Lauteri
su delega Rossi per RTI, l’avv. Perfetti per Europa TV e,
l’Avvocato dello Stato Maria Letizia Guida;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente espone quanto segue.
L’impugnata delibera ha integrato l’art.4, comma 5 del Regolamento
in materia di pubblicità televisiva e di televendite dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni.
La norma precendetemente in vigore e modificata con la delibera
impugnata assoggettava l’inserimento di spot all’interno
delle fasi di svolgimento degli eventi sportivi a due requisiti:
a) presenza di una interruzione nel gioco suscettibile di
determinare il prolungamento del tempo di gara (recupero):
requisito positivo;
b) l’assenza di qualsiasi interruzione nella visione del gioco
da parte dello spettatore causata dall’inserimento del messaggio:
requisito negativo.
Ambedue i requisiti sono di ordine qualitativo. La previsione
regolamentare specificava i criteri generali fissati dai primi
due commi dell’art.3 legge 30 aprile 1998 n.122 con un testo
identico a quello dell’art.14, direttiva 89/552/CE come modificata.
La fonte comunitaria e quella nazionale, di identico tenore,
adottano un criterio qualitativo fondato sulla identificazione
di intervalli naturali dell’evento sportivo entro cui la pubblicità
puo’ essere inserita.
A contrario, la delibera impugnata avrebbe introdotto, nella
disciplina regolamentare, un inedito criterio di ordine quantitativo,
sconosciuto alla direttiva comunitaria ed alla legislazione
nazionale attuativa.
La Commissione Servizi e Prodotti avrebbe così esorbitato
dai limiti della propria competenza regolamentare attuativa,
oltre a violare, anche sotto il profilo sostanziale, la disciplina
nazionale in tema di inserimento di pubblicità nei programmi
televisivi e le regole comunitarie cui la stessa ha dato attuazione.
Da qui il ricorso affidato ai seguenti articolati motivi:
Incompetenza. Violazione degli artt.3, legge n.122/98 e 1,
comma 6, lett.b) n.5 legge 31 luglio 1997 n.249. Violazione
del principio di gerarchia delle fonti di produzione normativa.
Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di
istruttoria e sotto altri profili.
La modifica del regolamento in materia di pubblicità televisiva
compiuta con la delibera impugnata oltrepasserebbe il limite
della natura attuativa della disciplina normativa proprio
del potere regolamentare dell’Autorità.
Violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 1 e comma
2, l. 122/98 e relativa disciplina comunitaria. Eccesso di
potere per contraddittorietà tra premesse e dispositivo, illogicità
manifesta, errore nei presupposti.
Si è costituita la difesa Erariale contestando con ampia memoria
difensiva le varie tesi sostenute nel ricorso e chiedendo
il rigetto dello stesso.
E’ intervenuta ad adiuvandum la società Europa TV chiedendo
l’accoglimento del ricorso principale.
Nell’approssimarsi della udienza di discussione la ricorrente
società RTI, anche in replica alla memoria di costituzione
dell’Autorità, ha depositato una memoria difensiva.
Dopo la discussione all’udienza del 23 novembre 2005 la causa
è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. L’atto impugnato con il ricorso introduttivo è la modifica
del “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva
e televendite”, gia’ adottato dall’Autorità con delibera
n.538/01/CSP del 26 luglio 2001.
A seguito di una lettera di costituzione in mora del 15 ottobre
2003, con cui la Commissione europea aveva avviato formalmente
la procedura di infrazione ex art.226 Trattato CEE nei confronti
dello Stato Italiano per la possibile violazione degli artt.10
e 11 della direttiva 89/552/CEE (c.d. “televisione senza
frontiere”), proprio con riferimento alle disposizioni
della delibera dell’Autorità da sopra citata n.538/01/CSP
(art.4, commi 4 e 5) e della legge 30 aprile 1998 n.122, relative
all’inserimento degli spot, l’Autorità, con la delibera
n.254/04/CSP del 6 ottobre 2004, ha modificato l’atto impugnato
n.538 del 26 luglio 2001, prevedendo che: “all’art.4, comma
5, le parole “o nelle sue pause”, sono sostituite dalle seguenti
: “o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti
alla durata regolamentare del tempo”.
Successivamente, l’art.4, comma 5, del Regolamento è stato
ulteriormente modificato dall’Autorità con la delibera n.105/05/CSP
per effetto della quale il testo attualmente in vigore ed
oggetto delle doglianze della società ricorrente è il seguente:
“Nella trasmissione di eventi sportivi, la pubblicità e
gli spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli
previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva
in corso di trasmissione o negli arresti di gioco suscettibili
di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo, ove
l’inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l’azione
sportiva e sempre che per le partite di calcio, in applicazione
della disposizione di cui al comma 1, gli spot pubblicitari
e di televendita isolati siano in
numero non superiore a sei nei tempi regolamentari”.
In punto di fatto preme sottolineare che la Commissione
Europea, con la lettera di messa in mora del 20 luglio 2005,
nell’annunciare l’archiviazione della prima procedura n.2002/4522
alla luce dell’avvenuto adeguamento dell’articolo 4, comma
5, del Regolamento sulla pubblicità, modificato dalla delibera
n.250/04CSP, alle prescrizioni della direttiva 89/552, ha
avviato una ulteriore procedura di infrazione, la n.2005/2240,
per gli aspetti di ritenuto persistente contrasto della normativa
di attuazione e della prassi applicativa nazionale in tema
di minispot con la direttiva 89/552 affermando che
“le misure nazionali che attuano la direttiva 89/552 in
Italia, ad esempio l’articolo 4 della delibera n.538/01/CSP
non si sono conformate adeguatamente“ agli obblighi derivanti
dalla citata direttiva.
Cio’ è avvenuto in quanto le emittenti televisive continuavano
ad inserire, nelle competizioni di calcio, un numero di spot
che interrompeva continuamente la trasmissione della manifestazione
sportiva.
La Commissione, inoltre, come meglio si vedrà più oltre, pur
ponendo in evidenza le problematiche di vigilanza operativa
connesse alla verifica dell’effettivo rispetto dell’art.11,
comma 2 della direttiva 89/552, ha rimesso in discussione
l’articolo 4 del Regolamento sulla pubblicità.
Per superare tali rilievi l’Autorità ha quindi ritenuto di
modificare ulteriormente il Regolamento introducendo all’articolo
4, comma 5 del Regolamento pubblicità, un tetto massimo di
sei minispot isolati suscettibili di essere inseriti
nelle partite di calcio.
2. Con il primo ed il terzo motivo la società ricorrente sostiene
che le modifiche introdotte con la delibera impugnata si tradurrebbero
in interventi sostitutivi e integrativi della normativa di
rango primario esorbitanti dai limiti del potere regolamentare
ad essa attribuito dall’art.1, comma 6 lett.b) n.5 della legge
31 luglio 1997 n.249.
In sostanza l’Autorità avrebbe violato il principio cardine
del nostro ordinamento di gerarchia delle fonti di produzione
normativa.
La doglianza non ha pregio.
La direttiva n.89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio,
poi modificata ed integrata dalla direttiva n.97/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio ha dettato una serie norme
applicabili all’attività televisiva ed in particolare, per
quanto qui interessa, alla pubblicità televisiva.
Al considerando n.26 della predetta direttiva, si legge, infatti,
che per realizzare la finalità di garantire, attraverso regole
uniformi, “un’integrale ed adeguata protezione degli interessi
della categoria di consumatori costituita dai telespettatori,
è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad
un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati
membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose
o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti
per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione”.
Per quanto riguarda gli aspetti che rilevano nella vicenda
contenziosa è necessario sottolineare che l’art.10 stabilisce
che la pubblicità televisiva deve essere riconoscibile e nettamente
distinta dal resto della programmazione che non puo’ essere
clandestina o utilizzare tecniche sublimali e soprattutto,
per l’aspetto che più qui interessa, non puo’ manifestarsi,
di regola, attraverso spot isolati: gli spot
devono essere raggruppati in blocchi e non possono essere
trasmessi singolarmente se non in casi eccezionali.
Tale previsione deve essere messa in relazione all’art.11,
paragrafo 1 della direttiva che fissa una regola di carattere
generale in ordine all’inserimento della pubblicità: l’integrità
ed il valore di un programma non possono essere pregiudicati
dall’inserzione di pubblicità.
L’art.3, comma 1 della direttiva, come affermato nelle sentenze
della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, sesta Sez.,
9 febbraio 1995, causa C-412/93), consente agli Stati membri,
per quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla
loro giurisdizione, di prevedere “in via legislativa o
di regolamento” non solo norme più rigorose, ma anche
norme più particolareggiate in materia di pubblicità.
La legge n.122 del 1998 ha trasposto nell’ordinamento nazionale
l’articolo 10 sulla eccezionalità degli spot isolati
e l’articolo 11 della direttiva sulle modalità di inserimento,
con espressioni che non si discostano da quelle usate dalla
direttiva.
3. Venendo concretamente al caso che occupa, ritiene il Collegio,
contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente,
che la norma di derivazione comunitaria applicabile alla fattispecie
abbia introdotto non solo un criterio qualitativo ma anche
e soprattutto un criterio quantitativo perchè consente la
trasmissione di spot isolati solo in casi eccezionali,
il che equivale a dire, ragionevolmente, che gli spot
isolati di norma non sono ammessi e dunque devono costituire
numericamente l’eccezione.
Pertanto la modifica regolamentare impugnata, nel fissare
in numero di sei gli spot ammessi, non ha determinato
un intervento praeter legem o innovativo, “concettualmente
estraneo al sistema normativo vigente” (pag. 15 della
memoria), come sostenuto nel ricorso, bensì un intervento
attuativo e conseguenziale della norma di principio contenuta
nella direttiva comunitaria che rende chiara ed effettiva
l’applicazione e la specificazione della stessa nella parte
in cui considera eccezionale gli spot isolati, destinata
altrimenti a rimanere indeterminata.
Se la regola generale ed inderogabile è che gli spot isolati
sono l’eccezione, non si vede in qual modo l’Autorità, nel
fissare il numero degli spot a sei specificando il
contenuto del divieto, abbia sostituito la propria volontà
normativa a quella del legislatore comunitario e di quello
nazionale essendosi limitata l’Autorità solamente a dare attuazione
alla normativa di rango primario.
Si aggiunga che il limite di sei spot è del tutto ragionevole
risultando evidente che un numero superiore articolato su
soli due tempi di quarantacinque minuti, non consentirebbe
di considerare gli spot come eccezionali.
4. Con il secondo motivo si sostiene l’illogicità del richiamo,
nelle premesse della delibera, alla lettera della Commissione
europea C(2005) 29904 del 20 luglio 2005 che, invece, secondo
la ricorrente, non avrebbe affatto richiesto l’intervento
adottato, ma avrebbe semplicemente evidenziato profili di
incompatibilità con la direttiva della sola prassi operativa
seguita dalle emittenti.
5. Anche tale censura, come già sopra accennato, è infondata.
Nella lettera di messa in mora del 20 luglio 2005 la Commissione
ha avviato una ulteriore procedura di infrazione, la n.2005/2240,
nei confronti delle Autorità Italiane per gli aspetti di persistente
contrasto della normativa di attuazione e della prassi applicativa
nazionale in tema di minispot con la direttiva 89/552,
affermando che “le misura nazionali che attuano” la
direttiva 89/552 “in Italia (ad esempio l’articolo 4 della
delibera n.538/01/CSP) non si sono conformate adeguatamente”
agli obblighi derivanti dalla citata direttiva.
In sostanza, le ripetute violazioni commesse dalle emittenti
sono state ritenute sintomatiche della persistente inadeguatezza
della normativa italiana (“..misure nazionali che attuano..”)
riguardante l’inserimento dei messaggi pubblicitari nella
trasmissione di eventi sportivi e non dunque sintomatiche
della sola mancanza della attività di vigilanza concreta da
parte della stessa Autorità.
Al riguardo è utile osservare che le disposizioni della direttiva
89/552, prevedono che il fine perseguito è quello della tutela
equilibrata degli interessi finanziari delle emittenti televisive
e degli inserzionisti, da un lato, e degli interessi degli
aventi diritto, ossia dei consumatori telespettatori, dall’altro.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha più volte
affermato, che la tutela dei consumatori contro gli eccessi
della pubblicità commerciale costituisce obiettivo che puo’
giustificare restrizioni imposte dagli Stati membri alla libera
prestazione dei servizi in materia di pubblicità televisiva
(sentenze 25 luglio 1991 causa C-228/89, 23 ottobre 2003,
causa C-245/01).
Pertanto il limite numerico introdotto dalla delibera impugnata,
sembra coerente ed in equilibrio con l’obiettivo perseguito
dalla direttiva 89/552, da una parte, della tutela dei consumatori,
dall’altra, delle esigenze finanziarie della televisione commerciale
che altrimenti, senza il supporto finanziario della pubblicità,
non potrebbe trasmettere eventi di grande richiamo e di rilevanza
mediatica come le partite di calcio nazionali o internazionali.
6.Con il quarto motivo di ricorso si afferma che il principio
di eccezionalità degli spot sarebbe stato stabilito
in via generale, non in riferimento ai singoli programmi,
ma avendo riguardo alla prassi complessivamente seguita nell’allestimento
dei palinsesti, L’eccezionalità andrebbe quindi valutata non
in assoluto, ma con riferimento all’insieme del palinsesto
e d’altro canto, secondo la ricorrente, essendo il tempo a
disposizione per la pubblicità molto breve, l’inserimento
di un mini-spot sarebbe meno lesivo per l’integrità
del programma rispetto alla trasmissione di un blocco di messaggi
pubblicitari.
7. Anche tale censura non merita accoglimento.
La disposizione è chiara nel porre un precetto categorico
riferibile, in generale, ad ogni singolo programma e non alla
programmazione complessiva di ogni singola emittente.
In secondo luogo, proprio dalla Comunicazione interpretativa
della Commissione ed in particolare dal paragrafo 2.2. dedicato
a “Forma e presentazione della pubblicità televisiva e
della televendita, articolo 10”, si ricava che il principio
di eccezionalità degli spot isolati si considera applicabile
ad ogni singolo programma.
Il brano riportato nel ricorso, tratto dalla predetta Comunicazione,
in effetti giustifica l’inserimento di spot isolati
ma nella ipotesi in cui la particolare disciplina sportiva
preveda solo dei brevi intervalli.
L’esempio è quello della boxe che non ha interruzioni
rilevanti in termini di tempo, come invece il calcio, ma ha
invece brevissimi intervalli tra una ripresa e l’altra.
Se quindi nel corso della specifica disciplina sportiva vi
sono solo dei brevi intervalli, negli stessi, secondo la Commissione
Europea possono trovare ingresso spot isolati e puo’
apparire giustificata una deroga al divieto di cui all’art.10,
paragrafo 2.
Pertanto nella Comunicazione della Commissione la deroga è
giustificata non con riferimento al palinsesto complessivo
dei programmi, come sostenuto nel ricorso, bensì dalla diversa
ragione della oggettiva impossibilità di individuare intervalli
di una certa durata ove inserire la pubblicità.
Per la boxe, attese le caratteristiche specifiche dell’evento
sportivo, con brevi intervalli ad ogni round, la disciplina
puo’ risultare particolare, mentre durante gli incontri di
calcio, con una ampia interruzione tra il primo ed il secondo
tempo che consente l’inserimento di pubblicità in spot
raggruppati, rimane ferma la regola generale della eccezionalità
degli spot isolati.
Il che conferma che il principio di eccezionalità deve essere
riferito proprio ad ogni singolo programma.
8. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale
ad esso accessorio, non sono è meritevoli di accoglimento.
Spese ed onorari del giudizio, tuttavia, attesa la complessità
e novità delle questioni giuridiche trattate, possono essere
compensati.
P.Q.M.
Il T.A.R. del Lazio, (Sez. II), definitivamente decidendo
sul ricorso n. 8750/2005 proposto da soc. RTI , come in
epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 23 novembre 2005 dal T.A.R. del
Lazio, Sez. II, in camera di consiglio, con l’intervento
dei Signori:
- DOMENICO LA MEDICA Presidente
- ROBERTO CAPUZZI Cons. , relatore
- RAFFAELLO SESTINI Primo Ref
FEDERICO MARINI BALESTRA
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| Nota alla sentenza
del Tar Lazio, II sez., 21 dicembre 2005 n. 14357
| Con
questa sentenza il Tar Lazio fissa un primo
punto fermo nell’intricata vicenda regolamentare
del fenomeno - tutto italiano - dei c.d.
minispot durante gli eventi sportivi.
Con quest’ultimo termine si indica la prassi
commerciale delle emittenti tv di inserire
nelle pause accidentali del gioco (es. sostituzione
di un giocatore; calcio di punizione; ecc.)
delle brevissime interruzioni pubblicitarie
della durata di una manciata di secondi
ma dell’elevatissimo valore promozionale
(ed economico). Infatti, la stessa brevità
- in uno con l’essere programmate durante
eventi di sicuro appeal – attribuisce
a questi spot un elevatissima audience
“indifesa” che, come è ovvio, non può mettere
in atto nei pochi secondi di durata la naturale
difesa dello spettatore infastidito dalla
pubblicità: lo zapping.
Al fine di chiarire la rilevanza – anche
economica – della questione si impone un
breve excursus storico. L’atto regolamentare
fondamentale della pubblicità commerciale
televisiva nel nostro ordinamento è la delibera
n. 538/01/Csp (“Regolamento sulla pubblicità”)
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(“Agcom”). Tale delibera disponeva originariamente
all’art. 4, comma 5, che “nella trasmissione
di eventi sportivi, la pubblicità e gli
spot di televendita possono essere inseriti
negli intervalli previsti dal regolamento
ufficiale della competizione sportiva in
corso di trasmissione o nelle sue pause,
ove l'inserimento del messaggio pubblicitario
non interrompa l'azione sportiva”. La
sostanziale indeterminatezza dei concetti
di “pause” e di “interruzione”
del gioco ha dato vita alla diffusa pratica
dei minispot.
Questa prassi commerciale italiana ha attirato
l’attenzione della Commissione Europea in
due diverse occasioni. Nella prima[1] Bruxelles
ha dubitato la legittimità di tali minispot
alla luce della normativa comunitaria recata
dalla direttiva “Tv senza Frontiere”[2]
sulle interruzioni pubblicitarie negli eventi
dotati di “parti autonome”, ossia separate
da interruzioni formali[3] (artt. 10 e 11).
Il principio comunitario in materia è, infatti,
quello che le interruzioni pubblicitarie
- al fine di non pregiudicare il godimento
ed il valore artistico dell’opera - debbano
essere collocate “tra” gli eventi e non
“negli” eventi stessi. Questa regola presenta
poi tutta una serie di regole attuative
e di deroghe, tra cui difficilmente poteva
rientrare un uso così diffuso dei minispot,
specie durante le pause accidentali delle
partite di calcio dotate di un’istituzionale
pausa a metà partita.
L’Agcom è corsa, dunque, ai ripari novellando
in prima battuta il Regolamento sulla pubblicità
commerciale, al fine di rispettare il principio
comunitario dell’inserimento delle interruzioni
pubblicitarie “tra” gli eventi. Con la delibera
n. 250/04/Csp ha approvato come limitazione
temporale la possibilità di inserire questi
minispot soltanto nella pause del
gioco, definite come quelle previste dai
regolamenti sportivi ovvero suscettibili
di recupero nel tempo regolamentare.
La Commissione, con lettera del 20 luglio
scorso[4], ha, da un lato, “approvato” questa
novella rimarcando però come la prassi delle
emittenti apparisse ancora del tutto difforme
dalla normativa comunitaria e come, dunque,
la normativa italiana fornisse ancora delle
“scappatoie” dal regime comunitario. La
Commissione notava, comunque, la necessità
di una maggiore vigilanza del Regolatore
sul comportamento pubblicitario degli operatori
tv.
Da qui l’esigenza di un secondo intervento
“forzato” dell’Agcom: la delibera n. 105/05/Csp,
oggetto del giudizio in commento.
Se con la prima novella l’Agcom ha chiarito
il quando della trasmissione dei
minispot, con il successivo provvedimento
ha stabilito – al meno per il calcio - il
quantum, fissando in sei il numero
massimo di minispot all’interno dei tempi
regolamentari di gioco.
A tale ultimo riguardo, si possono esprimere
alcune perplessità sulla fissazione del
numero massimo di 6 mini-interruzioni e
sul riferimento al “tempo regolamentare”
di gioco. Quest’ultimo non indica chiaramente
il comportamento permesso alle imprese durante
alcuni eventi fisiologici del calcio ma
al di fuori dei “90 minuti” (si pensi ai
supplementari ed ai rigori). In generale,
poi, ci si può chiedere se, anziché appesantire
ulteriormente la regolamentazione anche
alla luce delle regole di inserimento recate
dalla prima novella del 2004, non sarebbe
stata sufficiente una maggiore vigilanza
sul comportamento delle emittenti.
Comunque, a prescindere da queste osservazioni
sul merito della misura regolamentare, alcune
emittenti tv hanno impugnato la delibera.
La ricorrente ha lamentato, in sostanza,
che l’Agcom avrebbe esorbitato dai limiti
della propria competenza regolamentare,
introducendo un inedito limite quantitativo
sulla possibilità di inserire questi minispot.
Secondo tale prospettazione, la normativa
comunitaria si sarebbe limitata ad introdurre
due limiti (presenza di interruzioni del
gioco e assenza di qualsiasi pregiudizio
per la visione dello spettatore), entrambi
di natura qualitativa - correttamente trasposti
nell’ordinamento interno con il Regolamento
sulla pubblicità del 2001. Con il provvedimento
impugnato, l’Agcom avrebbe invece introdotto
una novella sostanziale nella normativa
primaria in assenza di potere, in violazione
della gerarchia della fonti e, per giunta,
in maniera contraddittoria ed illogica.
In poche parole, secondo il ricorrente,
il potere regolamentare si sarebbe tradotto
in un indebito intervento sostitutivo/integrativo
tanto della Legge n. 122/98 che della fonte
comunitaria.
Il Tar Lazio ha rigettato questo nucleo
di censure con la considerazione che – come
dimostrano il considerato 26 e l’art. 3.1
della direttiva “Tv senza frontiere” – il
Legislatore comunitario ha fissato esclusivamente
un quadro minimo di norme, riservando agli
Stati la possibilità di introdurre ulteriori
prescrizioni di dettaglio - anche con fonte
secondaria[5]. Per quanto concerne, poi,
la doglianza legata all’introduzione del
“nuovo” criterio quantitativo dell’Agcom,
il giudice ha disatteso tale accusa di “novità”,
ritenendo che la Legge n. 122/98 di attuazione
della direttiva sovracitata - facendo riferimento
al criterio dell’”eccezionalità” dei minispot
- avesse in realtà già introdotto un limite
quantitativo-numerico. Tale eccezionalità,
secondo l’interpretazione del giudice, sarebbe
per giunta valida in assoluto. Con interpretazione
restrittiva, fondata sulla citata comunicazione
interpretativa della Commissione, ha affermato,
dunque, che tale limite non vada valutato
in relazione alla complessiva programmazione
dell’emittente ma nel contesto di ogni singolo
evento trasmesso.
Pertanto, il Regolatore non avrebbe fatto
altro che adottare una misura attuativa
e consequenziale di quanto già disposto
in potenza ed in via astratta dal Legislatore
primario, rendendo il precetto dell’eccezionalità
– altrimenti indeterminato – chiaro ed effettivo.
Oltre tutto, essendo la durata delle partite
di calcio 90 minuti, tale limite di 6 minispot
appare giustificato (se non generoso).
Merita sottolineare come il Tar si sia fatto
carico anche di “giustificare” perché l’intervento
dell’Agcom riguardi solo il calcio. Tale
sport, secondo il giudice, si differenzia
dagli altri (come la citata boxe) per la
circostanza che tra il primo ed il secondo
tempo sia istituzionalmente previsto un
intervallo di lunga durata che consentirebbe
di raggruppare insieme le interruzioni pubblicitarie,
imponendo così di interpretare con il massimo
rigore il requisito dell’eccezionalità.
In merito all’illogicità e contraddittorietà
(in altri termini, la superfluità) dell’intervento
regolamentare, il giudice ha affermato che
il problema rilevato dalla Commissione nell’ultima
lettera di messa in mora non fosse (solo)
l’assenza di vigilanza dell’Agcom ma pure
l’inadeguatezza della normativa vigente
che consentiva – in modo sistematico – tali
“scappatoie” alle emittenti tv. Talché il
giudice ha ritenuto che tale limite numerico,
oltre ad essere consentito sia dalla direttiva
che dallo strumento interno di ricezione,
rappresenti uno strumento coerente ed in
equilibrio con l’obiettivo di tutelare sia
i consumatori che l’equilibrio finanziario
delle emittenti. |
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| [1]
Procedura n. 2002/4522, archiviata la scorsa
estate a seguito della prima novella del
Regolatore.
[2] Il fondamentale atto comunitario in
materia audiovisiva, direttiva n. 89/552/CEE.
Sul procedimento di modernizzazione di tale
corpus normativo sia consentito rinviare
alle ultime edizioni telematiche della Rassegna
del diritto delle comunicazioni in questa
Rivista.
[3] In materia è fondamentale la lettura
della Comunicazione Interpretativa della
Commissione del 28 aprile 2004 (2004(C)102/02).
[4] C(2005)2904.
[5] A tal fine, anche Corte di Giustizia
sentenza 9.2.95, causa C-412/93.
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