| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 21 dicembre 2005
n. 14349
Pres. Orciuolo Rel. Scala
N. SASSO (Avv. C. Lovelli) c. MINISTERO della DIFESA (Avvocatura
Generale dello Stato) |
|
Processo Amministrativo – Azione di risarcimento
danno – Mobbing – Mancata impugnazione degli atti illegittimi
– Conseguenze – Inammissibilità del ricorso
|
|
Dalla mancata impugnazione degli atti amministrativi
illegittimi causa di danno (nella specie atti di trasferimento
di un militare) discende l’inammissibilità di ogni indagine
in ordine alla domanda di risarcimento del danno per cd.
mobbing, non essendo sufficiente a tal fine accertare che
da fatti del servizio siano derivate conseguenze sulla salute
del dipendente ma essendo necessario verificare anche che
quegli stessi fatti si pongano su un piano di illecito (nella
specie, di comportamenti tesi all’emarginazione del militare).
|
| |
|
Con riferimento all’ammissibilità del
ricorso per il risarcimento in caso di improcedibilità dell’azione
di annullamento cfr. C.d.S., Sez. VI, sent. n. 1047 del
14 marzo 2005.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Sez. 1^ bis
–
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
n. 11427/2002, proposto da
SASSO Nicola, rappresentato e difeso, per mandato
a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Cosimo Lovelli,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Andrea Manzi, in Roma, v. Gonfalonieri, n. 5,
contro
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, v.
dei Portoghesi, n. 12,
per il riconoscimento
dei danni tutti, ivi compreso il danno biologico derivante
da mobbing subito durante il servizio, e per il risarcimento
del danno derivante da provvedimento illegittimo della pubblica
amministrazione, riconosciuto con sentenza del T.A.R. Lazio
del 9 maggio 2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale
dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista la sentenza 3249/05 del 3 maggio 2005;
Designato relatore alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005
il Consigliere Donatella Scala;
Udito l’avv. Lovelli per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza 3249/05 del 3 maggio 2005, il Collegio
aveva dato atto che: “Premette il ricorrente di essere
sottufficiale dell’Aeronautica, e di avere svolto, durante
il periodo lavorativo prestato presso il 36° Stormo di Gioia
del Colle, incarichi richiedenti massimo impegno psichico,
quali la destinazione nelle campagne ACMI presso la sede di
Decimomannu, ed in missioni all’estero di Squadron Exchange
NATO.
Riferisce ancora di essere stato trasferito più volte nell’arco
di pochi mesi, e di avere avvertito, a cagione di ciò, alterazione
dell’umore, tanto da essere sottoposto a visita specialistica
neurologica, presso l’IPAM di Bari, dove gli veniva diagnosticato
in data 20/04/1994 “Stato di depressione di tipo presumibilmente
reattivo, con stimmate ansiose”.
Il successivo 23 maggio 1994, ricoverato presso la AUSL Taranto
2, gli veniva diagnosticata “Epatopatia cronica ad impronta
steatosica in dislipidemia. Nevrosi ansiosa”
Riferisce di essere stato dapprima posto in aspettativa a
causa delle infermità contratte, e di avere ricevuto il parere
del Servizio sanitario presso il 36° Stormo circa la dipendenza
delle stesse da causa di servizio ordinario, ma di essere
poi stato posto in congedo assoluto per infermità senza dipendenza
da causa di servizio in data 20 maggio 1996, sulla base dei
pareri negativi espressi il 12 dicembre 1996 dall’Istituto
Medico Legale di Napoli, ed il 3 giugno 1997 dalla Commissione
sanitaria di appello.
A seguito del contenzioso incardinato avverso il diniego di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione
alla infermità “Persistente stato depressivo reattivo di grado
marcato”, questo Tribunale, con sentenza n. 3986/2001 del
9 maggio 2001, accoglieva il gravame avanzato dal ricorrente,
annullando il giudizio medico impugnato, avendo rilevato carenze
istruttorie in ordine alla incidenza dei frequenti trasferimenti,
ritenuti ingiustificati, sulla insorgenza e successiva evoluzione
della infermità contratta, nè essendo emersa la valutazione
delle conseguenze che detti eventi potevano avere avuto sulla
personalità del ricorrente - sottufficiale che aveva costantemente
riportato ottime valutazioni e che si era distinto per capacità
di lavoro e professionalità – trattandosi di particolari cause
stressogene, e di cui non era stata considerata l’influenza.
Introduce, sulla base delle supesposte considerazioni, sia
la domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento
illegittimo, che del danno biologico derivante da mobbing,
per essere stato sottoposto negli ultimi anni di carriera
ad attività persecutoria immotivata ed ingiustificata, mirata
ad indurre il militare a rinunciare volontariamente a proseguire
l’attività lavorativa, attraverso la progressiva emarginazione
dal mondo del lavoro.
Si è ritualmente costituita l’intimata Amministrazione della
Difesa che ha eccepito, in rito, l’inammissibilità della domanda
risarcitoria, non ricorrendo il pregiudiziale presupposto
dell’annullamento degli atti di trasferimento, ed, in subordine,
la prescrizione del diritto, per interposta azione giudiziale
oltre il quinquennio dall’adozione degli atti ritenuti fonte
di danno, l’ultimo dei quali risalente al 1994; nel merito,
l’infondatezza della introdotta azione.”
Peraltro, rilevata l’insufficienza della documentazione in
atti, con riferimento alla vicenda contenziosa all’esame,
il Collegio ha disposto a carico del resistente Ministero,
con la richiamata decisione, ordine di acquisizione degli
atti relativi alla visita medica effettuata dal Collegio medico
legale di cui all’estratto del verbale in data 13 febbraio
2002, con particolare riferimento al riesame effettuato in
ordine alla dipendenza da causa di servizio delle infermità
contratte “Stato depressivo reattivo”, “Epatopatia cronica”
e “Dislipidemia”.
A detto incombente ha fatto seguito il deposito di parte resistente
avvenuto in data 9 agosto 2005.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005 il Collegio ha ritenuto
la causa a decisione.
DIRITTO
1. Con il gravame in esame il ricorrente introduce azione
di accertamento in ordine al diritto al risarcimento del danno
derivante da provvedimento illegittimo, ivi compreso il danno
biologico derivante da mobbing subito durante il servizio.
Ritiene il Collegio di potere prescindere dalle eccezioni
sollevate dalla difesa erariale stante l’infondatezza della
proposta domanda risarcitoria.
Preliminarmente giova soffermarsi sugli orientamenti giurisprudenziali
che hanno accompagnato l’enucleazione dei principi fondamentali
relativi ai profili di risarcibilità del pregiudizio conseguente
all’attività della Pubblica Amministrazione.
1.1 Come noto, il fondamento giuridico della domanda
risarcitoria è individuabile nella disposizione introdotta
dall’art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, con la quale
è stata attribuita al giudice amministrativo la cognizione
in materia di risarcimento del danno ingiusto, anche mediante
reintegrazione in forma specifica, nelle controversie devolute
alla giurisdizione esclusiva del medesimo ai sensi dei precedenti
artt. 33 e 34.
La norma in esame è stata poi sostituita dall’art. 7 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, con cui, tra l’altro è stato
riformulato il suddetto art. 35 stabilendo al primo comma
che: “Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute
alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso
la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del
danno ingiusto” ed al secondo comma: “Nei casi previsti dal
precedente I comma, il giudice amministrativo può stabilire
i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il
gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente
titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine.
Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto
dall’articolo 27, I comma, numero 4), del testo unico approvato
con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione
della somma dovuta”; infine, al quinto comma: “sono abrogati
l'art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra
disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario
delle controversie sul risarcimento del danno conseguente
all'annullamento di atti amministrativi”.
La fattispecie all’esame del Collegio rientra sicuramente
nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi
di controversia in materia di pubblico impiego - in specie
militare – rimasto, a mente dell’art. 63, quarto comma, D.
lgs. 165/2001, devoluto a questo giudice.
Tanto precisato, osserva il Collegio che è indubitabile la
valenza innovativa delle disposizioni all’esame rispetto al
precedente quadro normativo ed agli orientamenti giurisprudenziali
formatisi sul punto, in quanto con esse è possibile il superamento
di un sistema di tutela necessariamente condizionato al ricorso
a due distinte fasi giudiziarie, ed in specie, all’onere di
attivazione dell’azione di annullamento, presso il giudice
amministrativo, dell'atto illegittimo, ed alla conseguente
possibilità, una volta rimosso il provvedimento amministrativo,
di sollecitare presso l'A.G.O. la verifica della sussistenza
di un pregiudizio suscettibile di risarcimento.
Il meccanismo processuale anzidetto, già normativamente fissato,
con riferimento peraltro alla sola materia del risarcimento
del danno in materia di appalti e forniture, dalla disposizione
(poi abrogata, come in precedenza indicato) di cui all'art.
13, II comma, della l. 19 febbraio 1992 n. 142, è ora definitivamente
superato attraverso la concentrazione presso un’unica autorità
giudiziaria (il giudice amministrativo, appunto, nei casi
delineati dal comma 1 del ripetuto art. 35) della cognizione
in ordine, non soltanto alla legittimità delle determinazioni
amministrative - con riferimento, in quanto giurisdizione
esclusiva, alle posizioni aventi consistenza sia di diritto
soggettivo, che di interesse legittimo - ma anche al pregiudizio
patito per effetto dell’atto illegittimo, ed alla verifica
dei presupposti di ristorabilità, mediante risarcimento per
equivalente, ovvero a mezzo di reintegrazione in forma specifica.
1.2 E’ superata, per altrettanto, la questione inerente
l'astratta risarcibilità di posizioni giuridiche soggettive,
sia che vengano in considerazione diritti soggettivi, sia
interessi legittimi, deponendo in tal senso, non soltanto
la diretta interpretazione del primo comma dell'art. 35 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 (il quale, nel prevedere il risarcimento
del danno nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, non ha in alcun modo discriminato
l'ambito di operatività della disposizione con riferimento
alla diversa consistenza delle posizione giuridiche coinvolte),
ma, soprattutto, il noto revirement giurisprudenziale,
che, dopo una secolare “chiusura” nei confronti della risarcibilità
degli interessi legittimi, ne ha appieno affermato il ristoro.
Come noto, un consolidato indirizzo della più tradizionale
giurisprudenza, riteneva non risarcibile il danno per lesione
di interesse legittimo, sulla base del presupposto normativo
regolante la fattispecie dell’illecito civile, di cui all'art.
2043 c.c., che è appunto costituito dalla violazione di un
diritto soggettivo.
In questo granitico orientamento, l’emanazione della disposizione
di cui all'art. 13 della legge n. 142 del 1992 - che, come
noto, nel recepire la normativa comunitaria in materia di
appalti pubblici, ha per la prima volta introdotto nel nostro
ordinamento il principio della risarcibilità degli interessi
legittimi – ha costituito un primo passaggio evolutivo, anche
se la giurisprudenza lo ha limitato nell'ambito di specifica
disciplina della disposizione in esame, escludendone una portata
di ordine sistematico. (c.fr. Cass. Civ., SS.UU., 16 dicembre
1994, n. 10800; 20 aprile 1994, n. 3732 e 5 marzo 1993; n.
2667)
Il quadro di riferimento sopra delineato deve, peraltro, essere
coniugato con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione n. 500, del 22 luglio 1999, che ha offerto
alcuni principi di riferimento.
In primo luogo, quanto all'ambito di applicazione della generale
disciplina risarcitoria ex art. 2043 c.c., la Corte ha affermato
che “risulta netta la centralità del danno, del quale viene
previsto il risarcimento qualora sia «ingiusto», mentre la
colpevolezza della condotta (in quanto contrassegnata da dolo
o colpa) attiene all'imputabilità della responsabilità”, sostenendosi
la risarcibilità del “danno che presenta le caratteristiche
dell'ingiustizia, e cioè il danno arrecato non jure,
da ravvisarsi nel danno inferto in difetto di una causa di
giustificazione ... che si risolve nella lesione di un interesse
rilevante per l'ordinamento”.
Se per la Corte “quali siano gli interessi meritevoli di tutela
non è possibile stabilirlo a priori”, dovendosi piuttosto
procedere ad una “selezione degli interessi giuridicamente
rilevanti”, nondimeno “la lesione dell'interesse legittimo
è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere
alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché occorre
altresì che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima
(e colpevole) della P.A., l'interesse al bene della vita al
quale l'interesse legittimo si correla”.
Prosegue poi la pronunzia, esplicitando il principio secondo
il quale è rimessa al giudice competente la cognizione non
solo in ordine alla verifica della sussistenza di un evento
lesivo, della qualificabilità come “danno ingiusto”
dell'accertato pregiudizio, e della riferibilità di esso ad
una condotta (positiva od omissiva) della P.A., ma anche alla
imputabilità dell'evento dannoso stesso “a dolo o colpa
della P.A.”, in quanto “la colpa (unitamente
al dolo)” costituisce “componente essenziale della fattispecie
della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.”, non essendo
invocabile “il principio secondo il quale la colpa sarebbe
in re ipsa”.
Le conclusioni alle quali sono pervenute le Sezioni Unite
escludono dunque che “l'imputazione ... potrà ... avvenire
sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità dell'azione
amministrativa”, dovendo invece il giudice svolgere “una più
penetrante indagine, non limitata al solo accertamento dell'illegittimità
del provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicabile,
bensì estesa anche alla valutazione della colpa ... della
P.A. intesa come apparato ... che sarà configurabile nel caso
in cui l'adozione o l'esecuzione dell'atto illegittimo ...
sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di
correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio
della funzione pubblica deve ispirarsi” (cfr. Cons. Stato,
sez. V, 6 agosto 2001 n. 4239).
2. Caduto, con la citata decisione della Corte di Cassazione,
il dogma dell’irrisarcibilità dei danni derivanti da lesione
di interesse legittimo, la Corte Suprema ha affrontato anche
la questione della vigenza nel nuovo quadro normativo e interpretativo
della pregiudiziale amministrativa, in base alla quale
si ritiene necessario ottenere il previo annullamento dell'atto
per avanzare pretese risarcitorie per danni dallo stesso atto
derivanti.
Ha affermato la Cassazione che “rispetto al giudizio che,
nei termini suindicati, può svolgersi davanti al giudice ordinario,
non sembra ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio
di annullamento … in passato costantemente affermata per l'evidente
ragione che solo in tal modo si perveniva all'emersione del
diritto soggettivo, e quindi all'accesso alla tutela risarcitoria
ex art. 2043 c.c., riservata ai soli diritti soggettivi, e
non può quindi trovare conferma alla stregua del nuovo orientamento,
che svincola la responsabilità aquiliana dal necessario riferimento
alla lesione di un diritto soggettivo”, “l'autonomia tra le
due giurisdizioni risulta ancor più netta ove si consideri
il diverso ambito dei giudizi, ed in particolare l'applicazione,
da parte del giudice ordinario, ai fini di cui all'art. 2043
c.c., di un criterio di imputazione della responsabilità non
correlato alla mera illegittimità del provvedimento, bensì
ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento
della colpa, dell'azione amministrativa denunciata come fonte
di danno ingiusto”, con la conseguenza che, “qualora (in relazione
ad un giudizio in corso) l'illegittimità dell'azione amministrativa
(a differenza di quanto è avvenuto nel procedimento in esame)
non sia stata previamente accertata e dichiarata dal giudice
amministrativo, il giudice ordinario ben potrà quindi svolgere
tale accertamento al fine di ritenere o meno sussistente l'illecito,
poiché l'illegittimità dell'azione amministrativa costituisce
uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.
2043 c.c.”.
Tali principi sono stati affermati dalla Cassazione con riguardo
alle norme previgenti rispetto all'entrata in vigore della
legge 205 del 2000, in quanto sulla base dell'originaria versione
dell'art. 35 del D.Lgs. 80 del 1998 la concentrazione delle
azioni (di annullamento e risarcitoria) davanti al giudice
amministrativo era stata attuata solo per le materie attribuite
alla giurisdizione esclusiva di quest'ultimo, mentre nelle
materie in cui il G.A. aveva la sola giurisdizione di legittimità
la domanda risarcitoria doveva essere proposta davanti al
giudice ordinario.
2.1 La riformulazione dell'art. 35, ad opera dell'art.
7 della legge n. 205 del 2000, ha eliminato anche tale residuo
spazio di tutela “ripartita” tra due ordini di giurisdizione,
attribuendo agli organi della giustizia amministrativa, in
sede di giurisdizione esclusiva e di legittimità, la cognizione
di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento
del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.
L'inciso “nell'ambito della sua giurisdizione” chiarisce che
il potere di assicurare il risarcimento da parte del giudice
amministrativo riguarda tutto l’universo della giurisdizione
di quest’ultimo e non solo le materie attratte nella giurisdizione
esclusiva.
La definitiva attuazione della concentrazione delle due azioni
davanti ad unico giudice (quello amministrativo) costituisce
quindi un elemento di rilievo da tenere presente anche con
riferimento alla questione della pregiudiziale amministrativa,
considerato che la stessa Cassazione, oltre a formulare in
via ipotetica la tesi del superamento della pregiudizialità
(“...non sembra ravvisabile la necessaria pregiudizialità
del giudizio di annullamento...”), ha espressamente riferito
l'affermazione ai giudizi risarcitori, che, al tempo, erano
attribuiti alla giurisdizione dell'A.G.O. e la cui cognizione
spetta oggi agli organi di giustizia amministrativa.
E’ evidente che la ricostruzione operata dalla Cassazione
è stata dettata principalmente dall'intento sostanziale di
eliminare il regime del necessario ricorso a due forme di
tutela per ottenere, da un giudice l'annullamento dell’atto,
e da altro giudice il risarcimento del danno.
Peraltro, la scomparsa della “pregiudiziale amministrativa”
si pone in contrasto con il contenuto dell’ordinanza n. 165
del 1998 della Corte Costituzionale, la quale ha tratto il
convincimento dell’irrilevanza della questione di legittimità
costituzionale – sollevata in relazione alla irrisarcibilità
dei danni da lesione di interessi legittimi – dalla circostanza
che il diniego di concessione edilizia non era stato oggetto
di annullamento da parte del giudice amministrativo, essendo
stato incidentalmente inciso solo da provvedimento cautelare.
Sul punto, a fronte di posizioni divergenti della dottrina,
l’orientamento della giurisprudenza amministrativa di primo
grado si è prevalentemente orientata nel senso della persistenza
della necessità del previo annullamento dell'atto impugnato
ai fini dell'azione di risarcimento dei danni derivanti da
un atto amministrativo illegittimo (cfr., fra le altre,
T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 25 novembre 2002 n. 852; T.A.R.
Campania, Salerno, 4 novembre 2002 n. 1874; T.R.G.A. Trentino
Alto Adige, Bolzano, 29 giugno 2002 n. 337; T.A.R. Lazio,
sez. II, 15 febbraio 2002 n. 1058; T.A.R. Campania, Napoli,
8 febbraio 2001 n. 603; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 23 aprile
2001 n. 179; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 16 aprile 1999
n. 416; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 26 luglio 1999 n. 903).
In tal senso, è stato sostenuto che, rispetto al richiesto
risarcimento del danno, l’annullamento dell’atto resta un
prius inevitabile, in quanto se nel paradigma dell’art.
2043 c.c., elemento costitutivo dell’illecito aquiliano è
il vulnus (danno-lesione) arrecato dall'atto, siccome
illegittimo, all'interesse giuridicamente tutelato, solo dopo
l’accertamento di detto vulnus è possibile procedere
alla verifica dell’eventuale danno patrimoniale, atteggiandosi
il risarcimento quale tutela integrativa tutte le volte in
cui l’annullamento non è ex se sufficiente a restituire
all'interessato tutte le utilità perdute per effetto dell'atto
illegittimo. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 21 ottobre 2002
n. 4642)
In questo senso si è pure pronunciato la giurisprudenza amministrativa
d’appello, che, con decisione 15 febbraio 2002, n. 952, della
IV Sezione del Consiglio di Stato, ha affermato che nell'ordinamento
amministrativo non appare possibile l'accertamento incidentale
da parte del giudice amministrativo della legittimità di un
atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di
un giudizio risarcitorio e che l'azione di risarcimento
del danno può essere proposta sia unitamente all'azione di
annullamento o in via autonoma, ma è ammissibile solo a condizione
che sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento illegittimo
e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento.
La sentenza richiama i due principi, tradizionalmente affermati
dalla dottrina contraria alla tesi della scomparsa della pregiudiziale
amministrativa, rappresentati dalla necessità di evitare che,
in difetto della preventiva impugnazione del provvedimento
(e, quindi, della rimozione di esso ad opera della sentenza
di annullamento) venga a consentirsi una pratica “elusione”
del termine decadenziale previsto per l’impugnazione degli
atti amministrativi, nonché dall’assenza di un potere di disapplicazione
in capo al giudice amministrativo, che può solo conoscere
in via principale il provvedimento amministrativo.
2.2 Anche con l’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato n. 1 del 30 marzo 2000, la questione della pregiudiziale
amministrativa viene affrontata incidentalmente, sostenendosi
che, “ovviamente, nell’ambito della giurisdizione esclusiva
conserva rilievo la distinzione tra diritti ed interessi,
specie al fine di verificare se la tutela della posizione
posta a base del ricorso possa essere chiesta entro il termine
di prescrizione, ovvero entro il termine di decadenza, qualora
si contesti un provvedimento costituente espressione di un
potere (per il quale rileva la generale regola di certezza
dei rapporti di diritto pubblico, che giustifica la previsione
di un breve termine di decadenza, il cui superamento comporta
l'inoppugnabilità in ogni sede del provvedimento)”.
Successivamente, con la Adunanza Plenaria n. 1 del 29 gennaio
2003, è stato ancora sostenuto, con riguardo alla materia
specifica degli appalti, che “Pur senza affrontare la questione
generale del rapporto processuale tra l’azione di annullamento
degli atti amministrativi e quella del risarcimento del danno
dai medesimi eventualmente provocato, nell’ambito della nuova
disciplina del processo amministrativo, un rapporto di pregiudizialità
necessaria può, comunque, porsi, tutte le volte che si sia
di fronte alla necessità di stabilire le conseguenze dell’annullamento
degli atti di gara sul contratto eventualmente stipulato tra
l’Amministrazione appaltante e l’originario aggiudicatario;
in tal caso, la previa proposizione del ricorso giurisdizionale
davanti al giudice amministrativo, e la definizione del relativo
giudizio, appare, comunque, necessaria, posto che si tratta
di stabilire quali siano le conseguenze, sul contratto di
appalto nelle more stipulato tra Amministrazione ed aggiudicatario,
dell’avvenuto annullamento degli atti di gara a seguito del
ricorso del partecipante non aggiudicatario.”
Da quanto sopra può concludersi che è preclusa la pretesa
risarcitoria ove sia mancata l’attivazione del giudizio di
annullamento, attraverso l’esercizio di tempestiva azione
impugnatoria, e la conseguente inoppugnabilità del provvedimento
da cui discenderebbe il pregiudizio.
2.3 Tanto premesso, ritiene il Collegio che la tempestiva
domanda di annullamento del provvedimento amministrativo costituisce
presupposto di ammissibilità della domanda di risarcimento
del danno, che da quel provvedimento si assuma essere derivato.
Tale conclusione si fonda, innanzitutto, sulla assorbente
considerazione, non solo di carattere processuale, ma soprattutto
di valore sostanziale, che manca un potere di disapplicazione
in capo al giudice amministrativo, che può solo conoscere
in via principale gli atti amministrativi di natura non regolamentare
e non anche disapplicarli, principio questo strettamente collegato
con quello della certezza delle situazioni giuridiche di diritto
pubblico, al cui presidio è posto il breve termine decadenziale
di impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
La chiara elusione del termine decadenziale previsto per l'impugnazione
degli atti amministrativi costituisce infatti ostacolo insuperabile
ai fini dell’ammissibilità di un’azione risarcitoria autonoma
rispetto all'azione di annullamento dell'atto, fonte del danno.
Né appare condivisibile la tesi contraria, secondo cui il
termine decadenziale non rileva ai fini del risarcimento del
danno, trattandosi di un termine previsto per garantire in
breve tempo la certezza dell'intangibilità alla fattispecie
provvedimentale, mentre la regolazione degli interessi in
gioco non verrebbe posta in discussione da un'azione solo
risarcitoria, nella quale la verifica della legittimità dell'atto
è operata incidentalmente.
Infatti, la tutela risarcitoria ha una funzione sussidiaria
rispetto alla tutela giurisdizionale accordata con l'annullamento
dell'atto impugnato, nel senso che gli effetti conformativi
derivanti dal giudicato di annullamento garantiscono la tutela
della posizione di interesse legittimo e che, qualora a causa
del decorso del tempo o di altri motivi, tale forma di tutela
non sia, in tutto o in parte, possibile o comunque residuino
dei danni, la stessa posizione di interesse legittimo viene
protetta anche, o solo, con la tutela risarcitoria.
Non si ravvisano, dunque, ragioni per cui il breve termine
decadenziale per l'impugnazione degli atti amministrativi
dovrebbe operare solo quando si chiede l'annullamento dell'atto,
mentre non sarebbe applicabile quando la stessa posizione
soggettiva di interesse legittimo viene tutelata in via risarcitoria
in un giudizio in cui la legittimità del provvedimento fonte
di danno costituisce sempre oggetto di cognizione da parte
del giudice amministrativo, al pari dell'ipotesi della domanda
di annullamento.
Del resto, occorre pure considerare che nel caso di danni
derivanti dall'attività amministrativa e, in particolare,
da atti amministrativi illegittimi, l'ordinamento assicura
tutela all'interesse del danneggiato con disposizioni specifiche
che prevedono un breve termine per contestare gli atti, al
cui rispetto è subordinata la protezione di quell'interesse
in ogni forma.
Ed invero, il connotato essenziale della nozione di interesse
legittimo resta pur sempre quello del riconoscimento di una
posizione di vantaggio riconosciuta dall'ordinamento ad un
determinato soggetto in ordine a un bene e consistente nell'attribuzione
a quel medesimo soggetto di poteri idonei, non a realizzare
in modo pieno e immediato l'interesse al bene, ma a realizzarlo
in via indiretta e mediata attraverso il corretto esercizio
dell'azione amministrativa, che è, pertanto, contestabile
nei termini di decadenza.
La realizzazione dell'interesse individuale in ogni forma
non può quindi che essere subordinata alla previa, quanto
necessaria rimozione dell'atto provvedimentale autoritativo
che ha inciso sulla posizione del privato, restando preclusa
la tutela ogni volta che detto atto diventi inoppugnabile
per il decorso del termine decadenziale, che assicura certezza
e definitività alle situazioni giuridiche incise dal provvedimento,
assistito, invero, dalla nota presunzione di legittimità.
2.4 Del resto, anche dallo stesso dato testuale
dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo novellato
dalla legge n. 205 del 2000, possono essere tratti elementi
a favore della tesi della permanenza della pregiudizialità.
Il nuovo testo del primo periodo del III comma dell’art. 7
della legge T.A.R. 6 dicembre 1971 n. 1034, come da ultimo
modificato, prevede che “il Tribunale Amministrativo Regionale,
nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte
le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli
altri diritti patrimoniali consequenziali”.
Il comma V dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998 stabilisce
che "sono abrogati l'art. 13 della l. 19 febbraio 1992 n.
142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione
al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del
danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi".
In entrambe le disposizioni il Legislatore, pur non affrontando
direttamente la questione, ha qualificato le questioni risarcitorie
collegate ad un provvedimento illegittimo, come questioni
"consequenziali" rispetto all'annullamento di quest'ultimo,
riconoscendo implicitamente che il risarcimento presuppone
non un semplice accertamento incidentale dell'atto, ma il
suo annullamento.
Come affermato nella citata decisione n. 952 del 2002 della
IV Sezione del Consiglio di Stato, ovviamente la previa o
contestuale proposizione dell'azione di annullamento del provvedimento
amministrativo non costituisce presupposto di ammissibilità
dell'azione risarcitoria nel caso in cui l'atto sia già stato
caducato all'esito di un ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica o sia stato rimosso in via amministrativa
prima della scadenza del termine di decadenza previsto per
l'impugnazione, a seguito dell'esercizio dei poteri di autotutela
o dei poteri di annullamento di organo sovraordinato, o nella
diversa ipotesi in cui il danno da risarcire derivi da una
illegittimità non già di un atto, ma dell'attività della P.A.,
ad esempio, da ritardo.
In tutte queste ipotesi non si pone la questione di dover
rimuovere un atto esistente ed efficace per agire in via risarcitoria,
pur trattandosi di fattispecie rientranti nella giurisdizione
del giudice amministrativo, tenuto conto che è innegabile
che la ratio della riforma, iniziata con il D.Lgs.
80 del 1998 e completata con la legge n. 205 del 2000, è quella
di concentrare davanti ad un unico giudice, quello amministrativo,
ogni forma di tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione
quando viene in gioco la lesione di interessi legittimi.
Del resto, anche i più recenti sviluppi giurisprudenziali
confermano detto orientamento. In particolare, con pronunzia
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 26
marzo 2003, è stato ribadito che l’accertamento incidenter
tantum dell’illegittimità di un provvedimento amministrativo
– ai soli fini del giudizio risarcitorio – non è possibile
nel vigente sistema di giustizia amministrativa, nel quale
sono previsti rigidi termini per l’impugnazione dei provvedimenti
amministrativi; né è consentita la disapplicazione da parte
del giudice di atti di natura non regolamentare, con la conseguenza
che l’azione di risarcimento del danno proposta unitamente
all’azione di annullamento o in via autonoma è ammissibile
e resta procedibile solo a condizione che sia stato tempestivamente
impugnato il provvedimento illegittimo e sia coltivato con
successo il relativo giudizio di annullamento, essendo necessario,
e vincolante, in sede di decisione sulla domanda di risarcimento
del danno un previo e contestuale accertamento circa l’illegittimità
dell’atto, operato dal giudice amministrativo in sede di giudizio
di impugnazione (cfr., in termini, anche Cons. Stato, sez.
VI, 18 giugno 2002 n. 3338; più recentemente, Cons. di Stato,
sez. IV, 28 luglio 2005).
3. Con riferimento al caso in controversia, è fuori
di dubbio che la parte ricorrente abbia omesso di sollecitare
l’esercizio del sindacato giurisdizionale, mediante impugnazione
dei singoli atti di trasferimento, assunti, invece, quale
causa del lamentato danno ingiusto, e di cui ora si può solo
constatare l’inoppugnabilità.
Da quanto sopra discende l’inammissibilità di ogni indagine
in ordine all’ammissibilità del risarcimento del danno per
attività illegittima, ma anche quello per mobbing, lamentando,
altresì, il ricorrente che dai detti atti, la cui legittimità
– si ribadisce - non è stata contestata, derivino i lamentati
effetti persecutori immotivati ed ingiustificati, con ogni
effetto in ordine allo stato di salute del militare.
Sul punto, peraltro, non può soccorrere, come sembra intendere
la tesi propugnata dal ricorrente, la circostanza che medio
tempore sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
in relazione alle affezioni dal medesimo contratte durante
il periodo del servizio attivo, a seguito di sentenza di annullamento
del provvedimento negativo.
3.1 Ritiene il Collegio, sullo specifico punto, che
l’azione ora proposta, nella misura in cui è diretta ad ottenere
risarcimento del danno da mobbing, sul presupposto
della necessità di una piena reintegrazione della posizione
giuridica del ricorrente, non può, invero, trovare fondamento
nelle conclusioni cui questa Sezione era pervenuta, con precedente
sentenza n. 3986/2001.
A tali fini non può prescindersi dall’esame del contenuto
della citata decisione, oltre che da quello degli atti del
procedimento assunti a base della stessa.
Con la richiamata sentenza era stato osservato che l’iter
degli accertamenti medico – legali effettuati nei confronti
del ricorrente, ed assunti dall’Amministrazione a base dell’esclusione
di un nesso tra i fatti del servizio e le contratte affezioni,
hanno evidenziato manchevolezze istruttorie, non risultando
valutata l’influenza che i frequenti trasferimenti, ritenuti
ingiustificati, potevano avere avuto in ordine all’insorgenza
ed all’evolversi della malattia, attesa la natura di causa
stressogena degli stessi eventi del servizio.
E’ stata dunque annullata la sola determinazione che aveva
negato, illegittimamente, la dipendenza da causa di servizio
per le infermità contratte, con salvezza, peraltro, degli
ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Come emerso sia dall’esame della documentazione già in atti,
sia a seguito del disposto incombente istruttorio a carico
della resistente Amministrazione, è stato poi, in stretta
ottemperanza al dictum giudiziale di cui sopra, emesso il
giudizio medico del 13 febbraio 2002, relativo al riconoscimento
delle infermità “stato depressivo reattivo, l’epatopatia cronica
e la dislipidemia” come dipendenti da causa di servizio.
In particolare, il verbale del Collegio Medico Legale da atto
che il ricorrente alla visita specialistica psichiatrica “verbalizza
a riguardo dell’insorgenza nel ’92 di una sintomatologia depressiva
in coincidenza con una condizione lavorativa vissuta come
molto frustrante e problematica”
Impregiudicata, pertanto, la legittimità degli atti di trasferimento
che avevano interessato il ricorrente, il collegamento tra
l’insorgenza delle patologie sofferte e l’attività lavorativa
sembra da ricollegarsi alla percezione soggettiva di ordinari
movimenti di personale, tanto più frequenti trattandosi, nel
caso di specie, di militare, da parte del ricorrente.
Peraltro, la circostanza che da fatti del servizio siano derivate
conseguenze sul piano della salute del dipendente, in quanto
tali indennizzabile, non è di per se sufficiente a fare ritenere
che quegli stessi fatti si pongano su un piano illecito, tanto
da essere fonte di risarcimento del danno, dovendo a detti
specifici fini essere verificata, in primis, l’illegittimità
della attività amministrativa.
In altri termini, la circostanza che i trasferimenti, si ribadisce,
ormai inoppugnabili, che hanno interessato il ricorrente,
siano stati vissuti, come anche affermato dal CML, quali mancati
riconoscimenti della professionalità dal medesimo acquisita,
non può indurre a fare ritenere in modo del tutto automatico
che si sia trattato di comportamenti tesi all’emarginazione
del militare, che soli avrebbero potuto ritenere realizzato
il lamentato mobbing.
Quanto sopra evidenziato, ritiene, pertanto, il Collegio che
le mere asserzioni di parte ricorrente non possono costituire
alcun supporto a sostegno della sussistenza di una prolungata
azione persecutoria in danno del medesimo, non suffragata
da alcun elemento oggettivo, all’infuori di quelle che sono
state le sole percezioni soggettive riferite dal ricorrente
in sede di visita specialistica.
4. Conclusivamente, la pretesa risarcitoria non può
essere accolta, non essendo stata preceduta da rituale impugnativa
avverso l’attività provvedimentale promanante dal resistente
Ministero, ed asseritamene incidente sulla sfera giuridica
soggettiva del ricorrente, con preclusione, ai sensi dell’art.
35 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, di ogni delibazione in
merito alla risarcibilità del danno in assenza di una acclarata
fondatezza della domanda principale.
Sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez.
1^ bis, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2005, in Camera di consiglio,
con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dott. Pietro Morabito - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.
LUIGI D'ANGELO
|
|
| Dipendenti “mobbizzati”
mediante ripetuti trasferimenti: l’omessa impugnazione
preclude l’azione di risarcimento del danno
| La
decisione dei giudici di prime cure.
Con la pronunzia in commento
il TAR Lazio ha negato ad un ex appartenente
alle Forze Armate il risarcimento dei danni
alla salute dal medesimo sofferti – qualificati
altresì quali danni da mobbing
- in conseguenza di ripetuti trasferimenti
d’autorità disposti in un ristretto arco temporale
durante il servizio attivo.
Nella specie, inoltre, si trattava di pregiudizi
alla salute - determinanti il collocamento
in congedo assoluto per infermità del militare
- per i quali era stata riconosciuta la dipendenza
da causa di servizio, a seguito, tra l’altro,
di un precedente contenzioso sfociato nell’annullamento
giurisdizionale dell’originario atto di diniego
di riconoscimento della dipendenza delle affezioni
dall’impiego.
Il Collegio, dopo una approfondita ricostruzione
delle problematiche concernenti la risarcibilità
dell’interesse legittimo nonchè la pregiudiziale
amministrativa, aderisce all’orientamento
fatto proprio dall’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato n. 4/2003, secondo cui l’accertamento
incidenter tantum dell’illegittimità
di un provvedimento amministrativo – ai soli
fini del giudizio risarcitorio – non è possibile
nel vigente sistema di giustizia amministrativa,
nel quale sono previsti rigidi termini per
l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi;
né è consentita la disapplicazione da parte
del giudice di atti di natura non regolamentare,
con la conseguenza che l’azione di risarcimento
del danno proposta unitamente all’azione di
annullamento o in via autonoma è ammissibile
e resta procedibile solo a condizione che
sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento
illegittimo e sia coltivato con successo il
relativo giudizio di annullamento, essendo
necessario, e vincolante, in sede di decisione
sulla domanda di risarcimento del danno un
previo e contestuale accertamento circa l’illegittimità
dell’atto, operato dal giudice amministrativo
in sede di giudizio di impugnazione (cfr.,
in termini, anche Cons. Stato, sez. VI, 18
giugno 2002 n. 3338; più recentemente, Cons.
di Stato, sez. IV, 28 luglio 2005).
La preclusione di ogni delibazione in merito
alla risarcibilità dell’asserito danno non
patrimoniale lamentato al ricorrente, viene
fondata sull’art. 35, D.Lgs n. 80/1998, come
riformulato dall'art. 7, L. n. 205/ 2000;
la definitiva attuazione della concentrazione
delle due azioni, demolitoria e di annullamento,
davanti ad unico giudice (quello amministrativo),
costituisce, secondo i giudicanti, un elemento
di rilievo da tenere presente anche con riferimento
alla questione della pregiudiziale amministrativa
“considerato che la stessa Cassazione
(n. 500/1999), oltre a formulare in via ipotetica
la tesi del superamento della pregiudizialità
(“...non sembra ravvisabile la necessaria
pregiudizialità del giudizio di annullamento...”),
ha espressamente riferito l'affermazione ai
giudizi risarcitori, che, al tempo, erano
attribuiti alla giurisdizione dell'A.G.O.
e la cui cognizione spetta oggi agli organi
di giustizia amministrativa”; essendo
dunque evidente che la ricostruzione operata
dalla Cassazione “è stata dettata principalmente
dall'intento sostanziale di eliminare il regime
del necessario ricorso a due forme di tutela
per ottenere, da un giudice l'annullamento
dell’atto, e da altro giudice il risarcimento
del danno”
Inoltre, la tutela risarcitoria viene considerata
come avente una funzione meramente sussidiaria
rispetto alla tutela giurisdizionale accordata
con l'annullamento dell'atto impugnato, nel
senso che gli effetti conformativi derivanti
dal giudicato di annullamento garantiscono
la tutela della posizione di interesse legittimo
e che, qualora a causa del decorso del tempo
o di altri motivi, tale forma di tutela non
sia, in tutto o in parte, possibile o comunque
residuino dei danni, la stessa posizione di
interesse legittimo viene protetta anche,
o solo, con la tutela risarcitoria; non ravvisandosi,
pertanto, proseguono i giudicanti, ragioni
per cui il breve termine decadenziale per
l'impugnazione degli atti amministrativi dovrebbe
operare solo quando si chiede l'annullamento
dell'atto, mentre non sarebbe applicabile
quando la stessa posizione soggettiva di interesse
legittimo viene tutelata in via risarcitoria
in un giudizio in cui la legittimità del provvedimento
fonte di danno costituisce sempre oggetto
di cognizione da parte del giudice amministrativo,
al pari dell'ipotesi della domanda di annullamento.
La realizzazione dell'interesse individuale
in ogni forma “non può quindi che essere
subordinata alla previa, quanto necessaria
rimozione dell'atto provvedimentale autoritativo
che ha inciso sulla posizione del privato,
restando preclusa la tutela ogni volta che
detto atto diventi inoppugnabile per il decorso
del termine decadenziale, che assicura certezza
e definitività alle situazioni giuridiche
incise dal provvedimento, assistito, invero,
dalla nota presunzione di legittimità”.
Critica
E’ noto che le argomentazioni
prospettate dalla decisione in commento e
relative alla problematica della pregiudizialità,
non sono condivise sia da parte della dottrina
che di alcuna giurisprudenza.
In tale sede, tuttavia, si intende soffermare
l’attenzione su di un ulteriore aspetto della
pregiudizialità: pare, infatti, che i giudicanti
non abbiano tenuto in debito conto il fatto
che i danni lamentati dal ricorrente erano
da imputarsi non ad un singolo provvedimento
di trasferimento ad altra sede, bensì ad una
serie di atti di mobilità disposti in un ristretto
arco temporale i quali, tra l’altro, avevano
inciso la sfera giuridica del dipendente,
non nell’immediato, ma a distanza di tempo.
Il ricorrente, infatti, lamentava di essere
stato sottoposto negli ultimi anni di carriera
ad attività persecutoria immotivata ed ingiustificata,
tra cui i ripetuti trasferimenti, mirata ad
indurlo a rinunciare volontariamente a proseguire
l’attività lavorativa, attraverso la progressiva
emarginazione dal mondo del lavoro.
Appare evidente in casi come quello in questione,
laddove rileva un’attività della PA datrice
di lavoro qualificata come condotta di mobbing
- e integrata da una serie plurima e concatenata
di provvedimenti -, che la tesi della pregiudizialità
amministrativa incontra rilevanti obiezioni.
In primo luogo, sembra ben possibile che atti
di mobbing, nell’ambito di una
pubblica amministrazione, possano essere posti
in essere nel rispetto del principio di legalità.
Non è da escludere che una serie plurima di
provvedimenti di trasferimento, ad esempio,
pur adottati nel rispetto della garanzie di
legge, possa comunque celare un fine persecutorio/vessatorio,
soprattutto in amministrazioni caratterizzate,
come osservano i giudici, da frequente mobilità
(e, si potrebbe aggiungere, da limitate garanzie
difensive dei dipendenti, ciò considerando
il severo orientamento del Consiglio di Stato
che nega l’assoggettabilità dei provvedimenti
di trasferimento dei militari allo statuto
della L. n. 241/1990).
Dunque, anche le tempestiva impugnazione degli
atti medesimi, non sortirebbe l’effetto desiderato,
ovvero il loro annullamento, con conseguente
preclusione della domanda risarcitoria nonostante
la possibile insorgenza di pregiudizi alla
salute causati da provvedimenti legittimi
del datore di lavoro ma finalizzati ad esasperare
il dipendente.
Ma vi è di più. Tendenzialmente, in presenza
di una pluralità di atti lesivi adottati dal
datore di lavoro, gli effetti sulla salute
psico-fisica possono non essere immediati,
ma insorgere nel tempo, quando magari, almeno
con riferimento ai dipendenti non privatizzati,
sono decorsi i brevi termini di decadenza
per l’impugnazione degli atti autoritativi.
Orbene, pretendere anche in tali casi la preventiva
impugnazione degli atti ritenuti lesivi della
salute del lavoratore (pur se illegittimi)
nonché il loro annullamento giurisdizionale
o in via di autotutela, ai fini dell’accoglimento
della domanda risarcitoria, significherebbe,
in sostanza, precludere ogni forma di tutela
per il soggetto che asserisce essere stato
oggetto di attività persecutoria/ritorsiva.
In tal caso, la serie di provvedimenti amministrativi
illegittimi sarebbe causa dell’insorgenza
di una futura patologia originatrice di pregiudizi
non patrimoniali per il dipendente, pregiudizi
che non potrebbero essere ristorati in ragione
della mancata impugnativa degli atti, magari
affetti da meri vizi formali/procedimentali.
In sintesi, il singolo atto potrebbe, pur
se impugnato per tempo, risultare del tutto
legittimo in sede giurisdizionale, e, se illegittimo
ma non ritualmente censurato, potrebbe comunque
non essere nell’immediato fonte di un pregiudizio
alla salute, concretizzandosi il danno lamentato
a seguito di un “insieme” di provvedimenti.
Nel caso di specie, d’altronde, non si poneva
nemmeno la necessità di disapplicare, da parte
del G.A., provvedimenti non tempestivamente
impugnati: il ricorrente, infatti, oramai
collocato in congedo assoluto per infermità,
aveva chiesto soltanto l’accertamento del
diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
da mobbing.
Il Collegio, tuttavia, evidenziando l’omissione
di parte ricorrente nel sollecitare l’esercizio
del sindacato giurisdizionale mediante impugnazione
dei singoli atti di trasferimento, assunti
(nel loro insieme), quale causa del lamentato
danno ingiusto, e constatandone l’inoppugnabilità,
ha concluso per l’impossibilità di ogni indagine
in ordine all’ammissibilità del risarcimento
del danno da mobbing.
Nella specie, pare in verità non sia
stato debitamente indagato il profilo attinente
alla natura della responsabilità della pubblica
amministrazione datrice di lavoro.
Una qualificazione della responsabilità come
contrattuale ex artt. 1218 e 2087 c.c., avrebbe
infatti portato ad accertare non tanto la
legittimità o meno degli atti di trasferimento
singolarmente considerati, bensì la loro incidenza
sulla salute del dipendente, dunque la valutazione
degli stessi quali complessivamente integranti
una condotta (autoritativa) del datore lavoro,
rispettosa o meno dei canoni di impiego del
personale con modalità tali da preservarne
l’integrità psico-fisica e la personalità
morale.
Non sembra peregrino sostenere che l’inadempimento
del datore di lavoro degli obblighi ex art.
2087 c.c. e comunque di quelli che impongono
di impiegare il personale secondo criteri
tali da non lederne l’integrità psico-fisica,
possa concretizzarsi sia tramite provvedimenti
autoritativi legittimi sia con atti illegittimi,
in tale ultimo caso non potendosi pretendere,
ai fini della verifica dell’inadempimento,
che l’illegittimità del provvedimento amministrativo
venga accertata da una previa sentenza di
annullamento. |
|
|
|