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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 dicembre 2005 n. 4083
Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti
Comune di Vignone (avv. Cassietti) c. Comunità Montana Valgrande (avv. Scaparone)


Contributi e provvidenze – Fondi ristorno fiscale frontalieri ex l. 386/75 – Revoca ripartizione ad opera Comunità Montana – Posizione soggettiva Comune – Interesse legittimo.

In tema di fondi ristorno fiscale frontalieri ex l. 386/75, il Comune nutre solamente una posizione di interesse legittimo rispetto al provvedimento di revoca della precedente ripartizione ad opera della Comunità Montana.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -



ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso n. 474-99 , proposto dal
Comune di Vignone, in persona del Sindaco in carica , rappresentato e difeso dall' avv. Pier Luigi Cassietti ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Domenico Piacenza in Torino, Corso Re Umberto n. 6,

contro


Comunità Montana Valgrande, in persona del presidente legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Paolo Scaparone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14,

e nei confronti dei cointeressati
Comune di Arizzano, in persona del sindaco in carica,
Comune di Aurano, in persona del sindaco in carica,
Comune di Cambiasca, in persona del sindaco in carica,
Comune di Carezzo, in persona del sindaco in carica,
Comune di Cossogno, in persona del sindaco in carica,
Comune di Intragna, in persona del sindaco in carica,
Comune di Miazzina, in persona del sindaco in carica,
Comune di San Bernardino Verbano, in persona del sindaco in carica,
non costituitisi in giudizio,

per l’annullamento, previa sospensione,
- della deliberazione n. 5 in data 25.1.1999 del Consiglio della Comunità Montana Valgrande – Cambiasca, avente ad oggetto: “Revoca atti deliberativi consigliari nn. 16, 17 e 18 del 26.3.1998, riguardanti la legge n. 386-75, fondi ristorno fiscale frontalieri anni 1996, 1994 ed anni pregressi”;
- della deliberazione n. 6 in data 25.1.1999 del Consiglio della Comunità Montana Valgrande – Cambiasca – avente ad oggetto: “Legge 386-75. Fondi ristorno fiscale frontalieri anni pregressi; anno 1994, anno 1996. Esame ed approvazione programma definitivo di utilizzo”;
entrambe le delibere sono venute a conoscenza del Comune di Vignone per essere state allo stesso trasmesse con lettera 15.2.1998 prot. 232;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.
-
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana Valgrande ;
Vista l’ordinanza cautelare n. 449 del 14.4.1999;
Viste la memoria prodotta da parte ricorrente a sostegno delle proprie difese ;
Relatore il Referendario Paolo Lotti;
Uditi, alla pubblica udienza del 14.12.2005 l’avv. Cassietti per la parte ricorrente e, per l’A mministrazione resistente, l’avv. Scaparone;

FATTO


Con ricorso notificato in data 25.3.1999 e depositato in data 31.3.1999, il Comune ricorrente afferma quanto segue.
Il Consiglio della Comunità Montana Valgrande, ai sensi della legge 26.7.1975, n. 386, dei Decreti del Ministro delle Finanze 9.9.1994 e 8.5.1997, delle successive Deliberazione Consiglio Regionale n. 343 C.R. 3507 del 17.3.1992, n. 797-C.R. 5313 del 3.5.1994 n. 236-61-15 del 23.4.1996, aveva approvato la proposta di programma di utilizzo dei fondi frontalieri.
Più precisamente, con deliberazione n. 18 del 26.3.1998 quanto ai fondi pregressi (anni da 1986 a 1993) per L. 53.581.934; con deliberazione n. 17 del 26.3.1998 quanto ai fondi 1994 per L. 86.916.726; con deliberazione n. 15 del 26.3.1998 quanto ai fondi 1995 per L. 226.913.690: incamerati per la sede della Comunità; con deliberazione n. 16 del 26.3.1998 quanto ai fondi 1996 per L. 225.000.000.
Il Consiglio Comunale di Vignone ha accolto le suddette proposte di utilizzo, con la sola condizione espressa in ogni atto deliberativo che per la ristrutturazione della sede della Comunità Montana venissero utilizzati i fondi 1996 (non ancora disponibili) e non quelli 1995 (già disponibili).
Nel programma di utilizzo fondi accolto dal Comune di Vignone risultavano destinati: a) nella deliberazione n. 18/1998: L. 16.083.271; b) nella deliberazione n. 17/1998: L. 22.916.729; c) nella deliberazione n. 16/1998: L. 41.000.000.
Successivamente, anche al Comune di Arizzano veniva trasmessa la deliberazione n. 44 in data 11.6.1998 con la quale il Consiglio della Comunità Montana, prima della approvazione definitiva di programma di utilizzo dei fondi di cui alle deliberazioni adottate il 26.3.1998, aveva disposto di inoltrare una richiesta di parere al Ministero delle Finanze, di sollecitare i Comuni a trasmettere il loro parere sulla deliberazione n. 15/1998 (concernente l’utilizzo dei fondi a favore della Sede della Comunità) ed a soprassedere, ove non li avessero ancora adottati, alla adozione dei pareri circa le altre deliberazioni n. 16, 17 e 18 del 1998 (concernenti l’utilizzo di fondi a favore dei Comuni).
Il Comune di Vignone sosteneva di aver già provveduto ad adottare i provvedimenti di propria competenza, considerando quindi del tutto irrilevante la deliberazione n. 44/1998.
Tuttavia, al Comune di Vignone, in data 1.12.1998, era pervenuta la lettera 30.11.1998 del presidente della Comunità Montana che aveva trasmesso la deliberazione n. 69 in data 24.11.1998 avente ad oggetto: “fondi ristorno fiscale frontalieri anni pregressi, anno 1994 e anno 1996”, al dichiarato fine “di consentire l’espressione di un proprio parere in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 477-8373 in data 7.7.1998”, parere da far pervenire “entro la fine di gennaio 1999”.
Avverso tale ultima deliberazione della Comunità Montana il Comune di Vignone ha proposto ricorso in data 18.1.1999 per ottenere l'annullamento in quanto viziata di illegittimità. Detto ricorso è iscritto al n. 184 del R.G. 1999 T.A.R. Piemonte ed è pendente.
Successivamente, il Consiglio della Comunità Valgrande ha assunto le deliberazione n. 5 e n. 6 in data 25.1.1999 avverso le quali il Comune di Pignone ha proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:
a) Per quanto concerne la deliberazione n. 5 in data 25.1.1999: Detta deliberazione revoca le precedenti proprie deliberazioni nn. 16, 17 e 18 del 26.3.1998. La Comunità Montana Valgrande ovvierebbe, così, al vizio di legittimità della propria deliberazione 69-98, contestato nel precedente ricorso (il citato giudizio n. 184/99) e consistente nell’essere stata quest’ultima assunta senza previo annullamento o revoca delle precedenti suindicate deliberazioni n. 16, 17 e 18. Per la ricorrente sussiste, però, un vizio di sviamento, insito in un provvedimento che tende ad integrare un precedente provvedimento dopo che quest’ultimo è già stato oggetto di impugnativa di annullamento per cui è pendente giudizio; inoltre, la P.A. nel procedere all’annullamento in autotutela o revoca avrebbe dovuto motivare sull’interesse pubblico concreto ed attuale a siffatta rimozione. Per contro, dalla lettura della deliberazione n. 5 del 25.1.1999 non è desumibile una qualsiasi motivazione, neppure generica, circa l’assunta decisione di rievocare le precedenti consolidate deliberazioni n. 16, 17, 18 del 26.3.1998;
b) – Per quanto concerne la deliberazione n. 6 in data 25.1.1999, con tale deliberazione il Consiglio della Comunità Valgrande ha inteso provvedere a destinare i fondi ristorno fiscale frontalieri di cui alla legge 26.7.1975, n. 386. Il Consiglio Regionale del Piemonte, con deliberazione 7 luglio 1998 n. 477-8373, pubblicata sul B.U.R. n. 31 – 5 agosto 1998 – pag. 6958, oltre a confermare i criteri di ripartizione delle precedenti deliberazioni degli anni 1996 e 1997 aveva espressamente deliberato: “che le Comunità Montane, in rapporto alla situazione del frontalierato nei Comuni compresi in tutto o in parte nelle Comunità stesse ed il cui territorio sia compreso totalmente o parzialmente nella fascia dei 20 chilometri dal confine con la Svizzera, provvedano alla destinazione delle risorse, sentite le Amministrazioni del Comuni interessati, che esprimeranno parere sulla quota di loro spettanza, proporzionalmente al numero dei frontalieri”. Per il ricorrente, la deliberazione n. 6 in data 25.1.1999 sarebbe viziata di illegittimità in quanto: 1) assegna e ripartisce le intere risorse disponibili dal 1986 in poi e cioè “anni pregressi, anno 1994, anno 1996” solo tra 7 Comuni su 9 Comuni facenti parte della Comunità, escludendo totalmente il ricorrente. Quanto sopra non solo configge con i “criteri di equità e giustizia distributiva”, suggeriti nel parere 13.7.1998 del Ministero delle Finanze, ma violerebbe anche il diritto di ogni Comune a partecipare al riparto delle risorse derivanti dai fondi frontalieri, che trova fondamento nella legge n. 386-75 ed è ribadito nella deliberazione regionale 7.7.1998 n. 447-8373; 2) inoltre, la deliberazione in esame rende definitivo il programma di utilizzo dei fondi approvato con la deliberazione n. 69 del 24.11.1998 della quale è stato chiesto l’annullamento per illegittimità con ricorso 18.1.1999, per cui pende il citato giudizio n. 184-99. In merito al predetto nuovo programma di utilizzo dei fondi il ricorrente richiama tutti i motivi di annullamento espressi nel ricorso sopra richiamato, poiché i vizi di illegittimità della deliberazione n. 69 del 24.11.1998 si riverberebbero sulla deliberazione n. 6 del 25.1.1999 qui impugnata. Alla legittimità della deliberazione n. 6/1999 farebbe, inoltre, difetto il preventivo parere obbligatorio ancorché non vincolante del Comune di Vignone (oltre che di quello di Arizzano) che, dopo aver espresso parere sul vecchio programma, avendo proposto il ricorso 18.1.1999 non hanno espresso tale parere sul nuovo programma.
Si costituiva la Comunità Montana chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza di questa Sezione n. 449 del 14.4.1999 veniva respinta la domanda cautelare proposta in ricorso.
Seguiva uno scambio di memorie.
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2005, il ricorso era posto in decisione.

DIRITTO


La vicenda attiene alla distribuzione di somme versata dalla Svizzera ai Comuni transfrontalieri.
Più precisamente, tale versamento attiene ad un accordo stipulato tra la Svizzera e l’Italia, in forza del quale la prima versa ogni anno alla seconda, a titolo di compensazione finanziaria, una parte del gettito fiscale proveniente dalla tassazione del reddito prodotto dai lavoratori italiani che prestano la loro attività in Svizzera.
La l. 26.7.1975, n. 386, con la quale è stato approvato tale accordo, prevede che con apposito decreto interministeriale siano determinati periodicamente i criteri di ripartizione e utilizzazione della somma versata dalla Svizzera.
Per quanto riguarda la compensazione relativa agli anni 1994-1997, i dd.mm. 9.9.1994, 8.5.1997 e 23.3.1998, dopo aver stabilito che la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria venisse limitata ai comuni il cui territorio fosse compreso in tutto o in parte nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l’Italia dei tre Cantoni svizzeri dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, ha individuato i soggetti a cui le somme stesse sono state attribuite: le Comunità Montane ed i comuni di confine non ricadenti, neanche in parte, nelle Comunità Montane.
Dagli atti depositati in causa risulta che la Comunità convenuta, dopo aver stabilito, con deliberazione n. 15/1998 l’utilizzo dei fondi per l’anno 1995, con deliberazioni consiliari 26.3.1998 nn. 16, 17 e 18, ha approvato i criteri di utilizzo dei fondi assegnatile dal Ministero delle Finanze a titolo di compensazione finanziaria per i lavoratori frontalieri per gli anni 1994-1996 e, in parte, per gli anni pregressi (1986/1993).
Le predette deliberazioni sono state quindi trasmesse ai Comuni membri per l’espressione dei pareri di competenza ai fini della successiva approvazione del progetto di utilizzo.
Con successivo atto deliberativo 1.6.1998, n. 44 il Consiglio della Comunità Montana ha sottoposto al Ministero delle Finanze un articolato quesito al fine di accertare, tra il resto, la legittimità di un programma di utilizzo di tali fondi prevedente la distribuzione delle somme ad alcuni soltanto dei comuni membri della Comunità, in considerazione dell’avvenuta indicazione del criterio della rotazione.
Con il medesimo provvedimento, la Comunità ha, pertanto, invitato i Comuni membri a soprassedere dall’assunzione di atti deliberativi sulle proposte di utilizzo dei fondi 1994-1996 e pregressi in attesa della risposta del Ministero.
Dopo la riposta del Ministero ai suddetti quesiti (prot. n. 1998-98262 del 13/7/1998), il Consiglio della Comunità, con deliberazione 20.8.1998, n. 51, ha approvato il programma di utilizzo dei fondi anno 1995 e con deliberazione 24.11.1998, n. 69 ha approvato il programma di utilizzo dei fondi anno 1996 e quota parte anno 1994.
Tale programma privilegia i Comuni membri più in difficoltà per la realizzazione di opere quali strade e fognature, nonché le strutture turistico-ricettive.
Tale deliberazione n. 69/1998 è stata impugnata al TAR Piemonte, con separati ricorsi attualmente pendenti rispettivamente ai nn. r.g. 183/99 e 184/99, da due Comuni, tra cui il Comune di Vignone, in quanto il programma di utilizzo dei fondi non prevede interventi in detti Comuni.
Con deliberazione 25.1.1999, n. 5 il Consiglio della Comunità, richiamata la propria precedente deliberazione n. 69/1998 ed i criteri di utilizzo dei fondi in essa previsti, nonché la risposta ministeriale al quesito sottoposto, ha disposto di revocare i precedenti provvedimenti n. 16, 17 e 18 del 26.3.1998 aventi ad oggetto i criteri di utilizzo dei fondi frontalieri per gli anni 1994, 1996 e pregressi e, con successiva deliberazione n. 6/1999 ha approvato definitivamente il programma di utilizzo di tali fondi, quale proposto con la deliberazione n. 69/1998.
Per quanto riguarda la deliberazione n. 5/1999, con la quale la Comunità Montana ha disposto la revoca di propri precedenti atti, il Comune ricorrente denuncia due vizi di legittimità: il difetto di motivazione e lo sviamento di potere. Sostiene il Comune ricorrente che la Comunità montana ha revocato gli atti precedenti per ovviare al vizio di legittimità della propria deliberazione n. 69/1998 senza considerare l’interesse pubblico all’autotutela e incidendo su un atto già gravato di impugnazione.
In realtà, dall’esame di tale deliberazione, risulta che l’Amministrazione ha dato ampiamente conto della diversa valutazione delle esigenze di interesse pubblico sottese all’emanazione dell’atto stesso. L’atto di revoca esplicita, infatti, i diversi criteri adottati per la determinazione dell’utilizzo del fondo, consistenti nell’alternanza tra i comuni membri e nella prevalenza del completamento di opere già avviate, con priorità a favore dei Comuni più in difficoltà per la realizzazione di opere di primaria importanza, quali strade, fognature e acquedotti e, secondariamente, a favore di strutture turistico-ricettive. Inoltre, tale atto di revoca non incide su alcuna posizione consolidata: infatti, la posizione dei comuni membri della Comunità Montana rispetto al fondo è solo di interesse legittimo: i Comuni esprimono il proprio parere, non vincolante, sull’utilizzo del fondo stesso da parte della Comunità Montana e beneficiano dell’intervento che la Comunità Montana decide di realizzare nel loro territorio con il fondo stesso. Nessuna pretesa all’ottenimento di una determinata quota del fondo può quindi vantare il singolo Comune.
Per quanto riguarda la deliberazione n. 6/1999, il Comune ricorrente richiama i vizi di illegittimità già denunciati nei confronti della deliberazione n. 69/1998 con il precedente ricorso, sostenendo che essi si trasmetterebbero per derivazione all’atto qui impugnato.
Ritiene il Collegio che anche tali censure non siano fondate, per le medesime ragioni già esposte in precedenza: poiché, come detto, la posizione dei comuni membri della Comunità Montana rispetto al fondo è solo di interesse legittimo ed i Comuni esprimono solo il proprio parere, non vincolante, sull’utilizzo del fondo stesso da parte della Comunità Montana e beneficiano dell’intervento che la Comunità Montana decide di realizzare nel loro territorio con il fondo stesso, ne consegue che non può prospettarsi, in capo al singolo Comune, nessuna pretesa all’ottenimento di una determinata quota del fondo.
La deliberazione n. 69/1998 ha costituito revoca, per ciò che concerne i criteri di utilizzazione del fondo, delle precedenti deliberazioni e la successiva deliberazione n. 6/1999, qui impugnata, ha realizzato un nuovo programma di ripartizione fondi coerente con gli obiettivi di interesse pubblico di cui si è data adeguata motivazione.
La mancata acquisizione del parere obbligatorio del Comune anche per tale seconda delibera costituisce dato non vero, poiché risulta agli atti che detto parere sia stato richiesto, ma espressamente rifiutato dal Comune stesso.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 14.12.2005, con l’intervento dei signori magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente
Bernardo Baglietto, Consigliere
Paolo Lotti, Referendario estensore

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 19 dicembre 2005

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