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| n. 1-2006 - © copyright |
| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 dicembre 2005
n. 4083
Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti
Comune di Vignone (avv. Cassietti) c. Comunità Montana Valgrande
(avv. Scaparone) |
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Contributi e provvidenze – Fondi ristorno
fiscale frontalieri ex l. 386/75 – Revoca ripartizione ad
opera Comunità Montana – Posizione soggettiva Comune – Interesse
legittimo.
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In tema di fondi ristorno fiscale frontalieri
ex l. 386/75, il Comune nutre solamente una posizione di
interesse legittimo rispetto al provvedimento di revoca
della precedente ripartizione ad opera della Comunità Montana.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
- I sezione -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 474-99 , proposto dal
Comune di Vignone, in persona del Sindaco in carica
, rappresentato e difeso dall' avv. Pier Luigi Cassietti ed
elettivamente domiciliato presso l’avv. Domenico Piacenza
in Torino, Corso Re Umberto n. 6,
contro
Comunità Montana Valgrande, in persona del presidente
legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv.
prof. Paolo Scaparone ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14,
e nei confronti dei cointeressati
Comune di Arizzano, in persona del sindaco in carica,
Comune di Aurano, in persona del sindaco in carica,
Comune di Cambiasca, in persona del sindaco in carica,
Comune di Carezzo, in persona del sindaco in carica,
Comune di Cossogno, in persona del sindaco in carica,
Comune di Intragna, in persona del sindaco in carica,
Comune di Miazzina, in persona del sindaco in carica,
Comune di San Bernardino Verbano, in persona del sindaco
in carica,
non costituitisi in giudizio,
per l’annullamento, previa sospensione,
- della deliberazione n. 5 in data 25.1.1999 del Consiglio
della Comunità Montana Valgrande – Cambiasca, avente ad oggetto:
“Revoca atti deliberativi consigliari nn. 16, 17 e 18 del
26.3.1998, riguardanti la legge n. 386-75, fondi ristorno
fiscale frontalieri anni 1996, 1994 ed anni pregressi”;
- della deliberazione n. 6 in data 25.1.1999 del Consiglio
della Comunità Montana Valgrande – Cambiasca – avente ad oggetto:
“Legge 386-75. Fondi ristorno fiscale frontalieri anni pregressi;
anno 1994, anno 1996. Esame ed approvazione programma definitivo
di utilizzo”;
entrambe le delibere sono venute a conoscenza del Comune di
Vignone per essere state allo stesso trasmesse con lettera
15.2.1998 prot. 232;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.
-
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana
Valgrande ;
Vista l’ordinanza cautelare n. 449 del 14.4.1999;
Viste la memoria prodotta da parte ricorrente a sostegno delle
proprie difese ;
Relatore il Referendario Paolo Lotti;
Uditi, alla pubblica udienza del 14.12.2005 l’avv. Cassietti
per la parte ricorrente e, per l’A mministrazione resistente,
l’avv. Scaparone;
FATTO
Con ricorso notificato in data 25.3.1999 e depositato
in data 31.3.1999, il Comune ricorrente afferma quanto segue.
Il Consiglio della Comunità Montana Valgrande, ai sensi della
legge 26.7.1975, n. 386, dei Decreti del Ministro delle Finanze
9.9.1994 e 8.5.1997, delle successive Deliberazione Consiglio
Regionale n. 343 C.R. 3507 del 17.3.1992, n. 797-C.R. 5313
del 3.5.1994 n. 236-61-15 del 23.4.1996, aveva approvato la
proposta di programma di utilizzo dei fondi frontalieri.
Più precisamente, con deliberazione n. 18 del 26.3.1998 quanto
ai fondi pregressi (anni da 1986 a 1993) per L. 53.581.934;
con deliberazione n. 17 del 26.3.1998 quanto ai fondi 1994
per L. 86.916.726; con deliberazione n. 15 del 26.3.1998 quanto
ai fondi 1995 per L. 226.913.690: incamerati per la sede della
Comunità; con deliberazione n. 16 del 26.3.1998 quanto ai
fondi 1996 per L. 225.000.000.
Il Consiglio Comunale di Vignone ha accolto le suddette proposte
di utilizzo, con la sola condizione espressa in ogni atto
deliberativo che per la ristrutturazione della sede della
Comunità Montana venissero utilizzati i fondi 1996 (non ancora
disponibili) e non quelli 1995 (già disponibili).
Nel programma di utilizzo fondi accolto dal Comune di Vignone
risultavano destinati: a) nella deliberazione n. 18/1998:
L. 16.083.271; b) nella deliberazione n. 17/1998: L. 22.916.729;
c) nella deliberazione n. 16/1998: L. 41.000.000.
Successivamente, anche al Comune di Arizzano veniva trasmessa
la deliberazione n. 44 in data 11.6.1998 con la quale il Consiglio
della Comunità Montana, prima della approvazione definitiva
di programma di utilizzo dei fondi di cui alle deliberazioni
adottate il 26.3.1998, aveva disposto di inoltrare una richiesta
di parere al Ministero delle Finanze, di sollecitare i Comuni
a trasmettere il loro parere sulla deliberazione n. 15/1998
(concernente l’utilizzo dei fondi a favore della Sede della
Comunità) ed a soprassedere, ove non li avessero ancora adottati,
alla adozione dei pareri circa le altre deliberazioni n. 16,
17 e 18 del 1998 (concernenti l’utilizzo di fondi a favore
dei Comuni).
Il Comune di Vignone sosteneva di aver già provveduto ad adottare
i provvedimenti di propria competenza, considerando quindi
del tutto irrilevante la deliberazione n. 44/1998.
Tuttavia, al Comune di Vignone, in data 1.12.1998, era pervenuta
la lettera 30.11.1998 del presidente della Comunità Montana
che aveva trasmesso la deliberazione n. 69 in data 24.11.1998
avente ad oggetto: “fondi ristorno fiscale frontalieri anni
pregressi, anno 1994 e anno 1996”, al dichiarato fine “di
consentire l’espressione di un proprio parere in ottemperanza
alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 477-8373 in
data 7.7.1998”, parere da far pervenire “entro la fine di
gennaio 1999”.
Avverso tale ultima deliberazione della Comunità Montana il
Comune di Vignone ha proposto ricorso in data 18.1.1999 per
ottenere l'annullamento in quanto viziata di illegittimità.
Detto ricorso è iscritto al n. 184 del R.G. 1999 T.A.R. Piemonte
ed è pendente.
Successivamente, il Consiglio della Comunità Valgrande ha
assunto le deliberazione n. 5 e n. 6 in data 25.1.1999 avverso
le quali il Comune di Pignone ha proposto il presente ricorso
per i seguenti motivi:
a) Per quanto concerne la deliberazione n. 5 in data 25.1.1999:
Detta deliberazione revoca le precedenti proprie deliberazioni
nn. 16, 17 e 18 del 26.3.1998. La Comunità Montana Valgrande
ovvierebbe, così, al vizio di legittimità della propria deliberazione
69-98, contestato nel precedente ricorso (il citato giudizio
n. 184/99) e consistente nell’essere stata quest’ultima assunta
senza previo annullamento o revoca delle precedenti suindicate
deliberazioni n. 16, 17 e 18. Per la ricorrente sussiste,
però, un vizio di sviamento, insito in un provvedimento che
tende ad integrare un precedente provvedimento dopo che quest’ultimo
è già stato oggetto di impugnativa di annullamento per cui
è pendente giudizio; inoltre, la P.A. nel procedere all’annullamento
in autotutela o revoca avrebbe dovuto motivare sull’interesse
pubblico concreto ed attuale a siffatta rimozione. Per contro,
dalla lettura della deliberazione n. 5 del 25.1.1999 non è
desumibile una qualsiasi motivazione, neppure generica, circa
l’assunta decisione di rievocare le precedenti consolidate
deliberazioni n. 16, 17, 18 del 26.3.1998;
b) – Per quanto concerne la deliberazione n. 6 in data 25.1.1999,
con tale deliberazione il Consiglio della Comunità Valgrande
ha inteso provvedere a destinare i fondi ristorno fiscale
frontalieri di cui alla legge 26.7.1975, n. 386. Il Consiglio
Regionale del Piemonte, con deliberazione 7 luglio 1998 n.
477-8373, pubblicata sul B.U.R. n. 31 – 5 agosto 1998 – pag.
6958, oltre a confermare i criteri di ripartizione delle precedenti
deliberazioni degli anni 1996 e 1997 aveva espressamente deliberato:
“che le Comunità Montane, in rapporto alla situazione del
frontalierato nei Comuni compresi in tutto o in parte nelle
Comunità stesse ed il cui territorio sia compreso totalmente
o parzialmente nella fascia dei 20 chilometri dal confine
con la Svizzera, provvedano alla destinazione delle risorse,
sentite le Amministrazioni del Comuni interessati, che esprimeranno
parere sulla quota di loro spettanza, proporzionalmente al
numero dei frontalieri”. Per il ricorrente, la deliberazione
n. 6 in data 25.1.1999 sarebbe viziata di illegittimità in
quanto: 1) assegna e ripartisce le intere risorse disponibili
dal 1986 in poi e cioè “anni pregressi, anno 1994, anno 1996”
solo tra 7 Comuni su 9 Comuni facenti parte della Comunità,
escludendo totalmente il ricorrente. Quanto sopra non solo
configge con i “criteri di equità e giustizia distributiva”,
suggeriti nel parere 13.7.1998 del Ministero delle Finanze,
ma violerebbe anche il diritto di ogni Comune a partecipare
al riparto delle risorse derivanti dai fondi frontalieri,
che trova fondamento nella legge n. 386-75 ed è ribadito nella
deliberazione regionale 7.7.1998 n. 447-8373; 2) inoltre,
la deliberazione in esame rende definitivo il programma di
utilizzo dei fondi approvato con la deliberazione n. 69 del
24.11.1998 della quale è stato chiesto l’annullamento per
illegittimità con ricorso 18.1.1999, per cui pende il citato
giudizio n. 184-99. In merito al predetto nuovo programma
di utilizzo dei fondi il ricorrente richiama tutti i motivi
di annullamento espressi nel ricorso sopra richiamato, poiché
i vizi di illegittimità della deliberazione n. 69 del 24.11.1998
si riverberebbero sulla deliberazione n. 6 del 25.1.1999 qui
impugnata. Alla legittimità della deliberazione n. 6/1999
farebbe, inoltre, difetto il preventivo parere obbligatorio
ancorché non vincolante del Comune di Vignone (oltre che di
quello di Arizzano) che, dopo aver espresso parere sul vecchio
programma, avendo proposto il ricorso 18.1.1999 non hanno
espresso tale parere sul nuovo programma.
Si costituiva la Comunità Montana chiedendo il rigetto del
ricorso.
Con ordinanza di questa Sezione n. 449 del 14.4.1999 veniva
respinta la domanda cautelare proposta in ricorso.
Seguiva uno scambio di memorie.
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2005, il ricorso era
posto in decisione.
DIRITTO
La vicenda attiene alla distribuzione di somme versata
dalla Svizzera ai Comuni transfrontalieri.
Più precisamente, tale versamento attiene ad un accordo stipulato
tra la Svizzera e l’Italia, in forza del quale la prima versa
ogni anno alla seconda, a titolo di compensazione finanziaria,
una parte del gettito fiscale proveniente dalla tassazione
del reddito prodotto dai lavoratori italiani che prestano
la loro attività in Svizzera.
La l. 26.7.1975, n. 386, con la quale è stato approvato tale
accordo, prevede che con apposito decreto interministeriale
siano determinati periodicamente i criteri di ripartizione
e utilizzazione della somma versata dalla Svizzera.
Per quanto riguarda la compensazione relativa agli anni 1994-1997,
i dd.mm. 9.9.1994, 8.5.1997 e 23.3.1998, dopo aver stabilito
che la ripartizione delle somme affluite per compensazione
finanziaria venisse limitata ai comuni il cui territorio fosse
compreso in tutto o in parte nella fascia di 20 km dalla linea
di confine con l’Italia dei tre Cantoni svizzeri dei Grigioni,
del Ticino e del Vallese, ha individuato i soggetti a cui
le somme stesse sono state attribuite: le Comunità Montane
ed i comuni di confine non ricadenti, neanche in parte, nelle
Comunità Montane.
Dagli atti depositati in causa risulta che la Comunità convenuta,
dopo aver stabilito, con deliberazione n. 15/1998 l’utilizzo
dei fondi per l’anno 1995, con deliberazioni consiliari 26.3.1998
nn. 16, 17 e 18, ha approvato i criteri di utilizzo dei fondi
assegnatile dal Ministero delle Finanze a titolo di compensazione
finanziaria per i lavoratori frontalieri per gli anni 1994-1996
e, in parte, per gli anni pregressi (1986/1993).
Le predette deliberazioni sono state quindi trasmesse ai Comuni
membri per l’espressione dei pareri di competenza ai fini
della successiva approvazione del progetto di utilizzo.
Con successivo atto deliberativo 1.6.1998, n. 44 il Consiglio
della Comunità Montana ha sottoposto al Ministero delle Finanze
un articolato quesito al fine di accertare, tra il resto,
la legittimità di un programma di utilizzo di tali fondi prevedente
la distribuzione delle somme ad alcuni soltanto dei comuni
membri della Comunità, in considerazione dell’avvenuta indicazione
del criterio della rotazione.
Con il medesimo provvedimento, la Comunità ha, pertanto, invitato
i Comuni membri a soprassedere dall’assunzione di atti deliberativi
sulle proposte di utilizzo dei fondi 1994-1996 e pregressi
in attesa della risposta del Ministero.
Dopo la riposta del Ministero ai suddetti quesiti (prot. n.
1998-98262 del 13/7/1998), il Consiglio della Comunità, con
deliberazione 20.8.1998, n. 51, ha approvato il programma
di utilizzo dei fondi anno 1995 e con deliberazione 24.11.1998,
n. 69 ha approvato il programma di utilizzo dei fondi anno
1996 e quota parte anno 1994.
Tale programma privilegia i Comuni membri più in difficoltà
per la realizzazione di opere quali strade e fognature, nonché
le strutture turistico-ricettive.
Tale deliberazione n. 69/1998 è stata impugnata al TAR Piemonte,
con separati ricorsi attualmente pendenti rispettivamente
ai nn. r.g. 183/99 e 184/99, da due Comuni, tra cui il Comune
di Vignone, in quanto il programma di utilizzo dei fondi non
prevede interventi in detti Comuni.
Con deliberazione 25.1.1999, n. 5 il Consiglio della Comunità,
richiamata la propria precedente deliberazione n. 69/1998
ed i criteri di utilizzo dei fondi in essa previsti, nonché
la risposta ministeriale al quesito sottoposto, ha disposto
di revocare i precedenti provvedimenti n. 16, 17 e 18 del
26.3.1998 aventi ad oggetto i criteri di utilizzo dei fondi
frontalieri per gli anni 1994, 1996 e pregressi e, con successiva
deliberazione n. 6/1999 ha approvato definitivamente il programma
di utilizzo di tali fondi, quale proposto con la deliberazione
n. 69/1998.
Per quanto riguarda la deliberazione n. 5/1999, con la quale
la Comunità Montana ha disposto la revoca di propri precedenti
atti, il Comune ricorrente denuncia due vizi di legittimità:
il difetto di motivazione e lo sviamento di potere. Sostiene
il Comune ricorrente che la Comunità montana ha revocato gli
atti precedenti per ovviare al vizio di legittimità della
propria deliberazione n. 69/1998 senza considerare l’interesse
pubblico all’autotutela e incidendo su un atto già gravato
di impugnazione.
In realtà, dall’esame di tale deliberazione, risulta che l’Amministrazione
ha dato ampiamente conto della diversa valutazione delle esigenze
di interesse pubblico sottese all’emanazione dell’atto stesso.
L’atto di revoca esplicita, infatti, i diversi criteri adottati
per la determinazione dell’utilizzo del fondo, consistenti
nell’alternanza tra i comuni membri e nella prevalenza del
completamento di opere già avviate, con priorità a favore
dei Comuni più in difficoltà per la realizzazione di opere
di primaria importanza, quali strade, fognature e acquedotti
e, secondariamente, a favore di strutture turistico-ricettive.
Inoltre, tale atto di revoca non incide su alcuna posizione
consolidata: infatti, la posizione dei comuni membri della
Comunità Montana rispetto al fondo è solo di interesse legittimo:
i Comuni esprimono il proprio parere, non vincolante, sull’utilizzo
del fondo stesso da parte della Comunità Montana e beneficiano
dell’intervento che la Comunità Montana decide di realizzare
nel loro territorio con il fondo stesso. Nessuna pretesa all’ottenimento
di una determinata quota del fondo può quindi vantare il singolo
Comune.
Per quanto riguarda la deliberazione n. 6/1999, il Comune
ricorrente richiama i vizi di illegittimità già denunciati
nei confronti della deliberazione n. 69/1998 con il precedente
ricorso, sostenendo che essi si trasmetterebbero per derivazione
all’atto qui impugnato.
Ritiene il Collegio che anche tali censure non siano fondate,
per le medesime ragioni già esposte in precedenza: poiché,
come detto, la posizione dei comuni membri della Comunità
Montana rispetto al fondo è solo di interesse legittimo ed
i Comuni esprimono solo il proprio parere, non vincolante,
sull’utilizzo del fondo stesso da parte della Comunità Montana
e beneficiano dell’intervento che la Comunità Montana decide
di realizzare nel loro territorio con il fondo stesso, ne
consegue che non può prospettarsi, in capo al singolo Comune,
nessuna pretesa all’ottenimento di una determinata quota del
fondo.
La deliberazione n. 69/1998 ha costituito revoca, per ciò
che concerne i criteri di utilizzazione del fondo, delle precedenti
deliberazioni e la successiva deliberazione n. 6/1999, qui
impugnata, ha realizzato un nuovo programma di ripartizione
fondi coerente con gli obiettivi di interesse pubblico di
cui si è data adeguata motivazione.
La mancata acquisizione del parere obbligatorio del Comune
anche per tale seconda delibera costituisce dato non vero,
poiché risulta agli atti che detto parere sia stato richiesto,
ma espressamente rifiutato dal Comune stesso.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione
I, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 14.12.2005,
con l’intervento dei signori magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente
Bernardo Baglietto, Consigliere
Paolo Lotti, Referendario estensore
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 19 dicembre 2005 |
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