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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 dicembre 2005 n. 4096
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
ASPROLAT – Associazione Regionale Produttori Latte Piemonte (avv. Sarasso) c. Regione Piemonte (avv. Lima)


Giurisdizione e competenza – Contributo – Provvedimento di riduzione e contestuale rideterminazione – Giurisdizione del G.O. - Fattispecie

Ricorre la giurisdizione del Giudice Ordinario rispetto all’impugnazione di provvedimento amministrativo di riduzione e contestuale rideterminazione di contributo (nel caso di specie il Giudice ha rilevato che l’Amministrazione non aveva inteso incidere sulla validità ed efficacia dell’atto presupposto, di cui non disconosce né la legittimità né la conformità all’interesse pubblico, ma semplicemente, stante la scarsa credibilità di parte delle spese asseritamente sostenute dalla beneficiaria, liquidare una somma, inferiore rispetto all’importo accordato, congrua al verosimile impegno economico della beneficiaria medesima.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- Prima Sezione -



composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 446/1999, proposto da
ASPROLAT Associazione Regionale Produttori Latte Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Sarasso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 83;

contro


la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Irma Lima, presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento di riduzione (e contestuale rideterminazione in £ 42.582.000) del contributo spettante ad Asprolat Piemonte ex art. 17, lett. f), L.R. 12.10.1978, n. 63, adottato dal Direttore regionale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte e comunicato in data 19 gennaio 1999,
nonché di ogni altro atto ad esso conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Vista l’ordinanza collegiale n. 437 del 14 aprile 1999;
Vista la memoria difensiva della ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 14 dicembre 2005 il referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO


L’Associazione ricorrente, con nota del 26 febbraio 1997, aveva presentato alla Regione Piemonte una richiesta di contributo - ai sensi dell’articolo 17, lettera f), della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 – per la realizzazione di un progetto finalizzato al miglioramento della produzione bovina e della filiera lattiero-casearia, attraverso l’applicazione di metodiche di controllo indirizzate a razionalizzare gli allevamenti e le produzioni.
Il progetto si articolava su un arco di tempo quinquennale e comportava una previsione di spesa di £ 270.000.000 annue, riferita alle seguenti voci: “personale dipendente, trasferte, consulenze, materiali tipografici e di consumo, software e hardware, spese generali non rendicontabili fino ad un massimo dell’8% sul totale rendicontato”.
La proposta era approvata dalla Regione Piemonte che, con determinazione dirigenziale n. 00065/5727 del 14 novembre 1997, concedeva ad Asprolat Piemonte un contributo di £ 216.000.000, pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile, da liquidarsi mediante acconti fino all’80% e il saldo alla scadenza del primo anno di attività, previa verifica della realizzazione del programma e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Con lettera del 21 aprile 1998, la beneficiaria trasmetteva alla Regione Piemonte la prescritta relazione e la rendicontazione economica, comprendente esclusivamente il costo del personale dipendente e i relativi rimborsi spese, per un totale di £ 281.039.337.
L’Amministrazione resistente, con lettera del 12 gennaio 1999, comunicava di aver provveduto alla liquidazione di un contributo di £ 42.582.000, in luogo dell’importo concesso di £ 216.000.000.
La riduzione dell’entità del contributo era stata determinata dalla valutazione delle spese sostenute, tutte riferite al costo del personale dipendente, il cui utilizzo veniva giudicato sproporzionato rispetto all’entità del programma.
La Regione decideva, pertanto, di riconoscere solamente una percentuale pari al 10% del costo complessivo del personale, contro la percentuale media del 53% indicata dalla beneficiaria, che, sommata alle spese generali non rendicontabili, dava luogo alla somma liquidata di £ 42.582.000.
Con ricorso giurisdizionale notificato il 19 marzo 1999, l’Associazione interessata, che aveva comunque introitato l’importo erogatole, contesta la legittimità del provvedimento in questione e ne chiede l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.
Questi i motivi del gravame:
I) violazione del disposto di cui all’art. 3, primo comma, della L. 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di motivazione.
La decisione di ridurre il contributo accordato sarebbe sfornita di adeguato supporto probatorio, così come è immotivato il ricalcolo della somma liquidata, genericamente ritenuto “equo” dall’Amministrazione; sarebbero ravvisabili, inoltre, profili di sviamento dell’azione amministrativa.
II) Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, manifesta ingiustizia e carenza di istruttoria.
La determinazione censurata si porrebbe in contraddizione con la “sino ad allora lineare gestione della pratica” e sarebbe anche viziata sotto il profilo del travisamento dei presupposti fattuali, per l’erronea individuazione della spesa effettivamente rendicontata dalla beneficiaria.
III) Violazione del disposto dell’art. 17, lett. f), L.R. 12.10.1978, n. 63.
Si tratta della disposizione di legge regionale in forza della quale l’Amministrazione aveva concesso il contributo, la cui ratio si porrebbe in contrasto con la ridotta entità dell’importo effettivamente erogato.
Si costituiva in giudizio la Regione Piemonte, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame, stante la natura asseritamente non provvedimentale, ma di mera comunicazione, dell’atto impugnato.
Nel merito, l’Amministrazione resistente contrasta la fondatezza del ricorso ed evidenzia l’anomalia della rendicontazione economica presentata dalla beneficiaria, atteso che le spese dichiarate si riferivano esclusivamente all’utilizzo di personale dipendente, senza comprendere le altre voci di spesa individuate in sede di preventivo.
Compiuti gli approfondimenti del caso, l’Amministrazione aveva constatato che quasi tutto il personale rendicontato era stato contestualmente impiegato in un altro progetto ammesso a contributo regionale, cosicché esso non avrebbe materialmente potuto attendere alle ordinarie occupazioni dell’Associazione: ne conseguiva la decisione di ridurre la percentuale di utilizzo del personale nel progetto e, conseguentemente, le spese ammesse a liquidazione.
Con ordinanza collegiale n. 437 del 14 aprile 1999, veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza, l’Associazione ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie censure.
Chiamato all’udienza del 14 dicembre 2005, infine, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO


E’ controversa, nel presente giudizio, la legittimità della decisione, di cui alla lettera del Direttore dell’Assessorato all’Agricoltura prot. n. 234 del 12 gennaio 1999, con la quale la Regione Piemonte ha ridotto alla somma di £ 42.582.000 il contributo già concesso all’Associazione ricorrente nell’importo di £ 216.000.000.
Come esposto nelle premesse in fatto, la scelta dell’Amministrazione conseguiva all’esame della rendicontazione presentata dalla beneficiaria, dalla quale emergeva l’utilizzo di personale dipendente in misura ritenuta sproporzionata rispetto all’entità del programma.
Prima di procedere allo scrutinio del merito del ricorso, il Collegio, d’ufficio, ritiene di dover verificare la sussistenza della propria giurisdizione.
Le procedure per l’attribuzione di contributi, sovvenzioni e simili benefici finanziari si articolano, di norma, in due distinti segmenti procedimentali: il primo culmina con l’atto di concessione (o di diniego) del contributo; la seconda fase consta, invece, di una sequenza procedimentale che, solitamente previa presentazione e disamina di una relazione sull’attività svolta e della rendicontazione economica della stessa, conduce all’erogazione del contributo, vale a dire alla materiale liquidazione delle somme.
In merito alla qualificazione giuridica della posizione del privato che aspira all’erogazione del contributo, si registra un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. un., 10 maggio 2001, n. 183; Cons. Stato, VI Sez., 2 maggio 2005, n. 2072; T.A.R. Piemonte, 21 febbraio 2004, n. 299) al quale il Collegio ritiene di doversi conformare.
Secondo la giurisprudenza richiamata, mentre nella fase anteriore al provvedimento attributivo del beneficio è ravvisabile una posizione di interesse legittimo del privato, nella fase successiva essa può assumere una diversa configurazione giuridica.
Il privato beneficiario, infatti, è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione delle somme accordate; analogamente, la sua posizione integra un diritto soggettivo qualora egli si opponga ai provvedimenti, denominati di revoca o decadenza, che negano l’erogazione del contributo per l’asserito inadempimento delle condizioni cui era subordinata l’erogazione del beneficio ovvero per il sopravvenire di altri elementi ostativi all’attribuzione dello stesso.
Nei casi in cui, invece, il privato contrasta il potere dell’Amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del beneficio, per vizi di legittimità propri dell’atto ovvero per originario contrasto del medesimo con il pubblico interesse, la relativa posizione si configura quale interesse legittimo.
Occorre, pertanto, individuare l’esatta natura giuridica e funzione del provvedimento impugnato.
La ricorrente lo configura quale atto di “riduzione e contestuale rideterminazione del contributo”, quasi che, con la sua adozione, l’Amministrazione avesse voluto caducare e sostituire l’originario provvedimento di concessione del contributo.
In realtà, l’Amministrazione erogante non ha inteso incidere sulla validità ed efficacia dell’atto presupposto, di cui non disconosce né la legittimità né la conformità all’interesse pubblico, ma semplicemente, stante la scarsa credibilità di parte delle spese asseritamente sostenute dalla beneficiaria, liquidare una somma, inferiore rispetto all’importo accordato, congrua al verosimile impegno economico della beneficiaria medesima.
La posizione della ricorrente, che agisce per conseguire il pagamento integrale del contributo già concesso, si qualifica, pertanto, in termini di diritto soggettivo e radica la giurisdizione del giudice ordinario.
A conclusioni identiche dovrebbe pervenirsi qualora, in denegata ipotesi, si volesse configurare il provvedimento impugnato quale atto di ritiro parziale del contributo.
In tale prospettiva, l’esercizio dell’autotutela non sarebbe conseguito, infatti, al riscontro di vizi inficianti la legittimità del provvedimento di concessione, bensì all’accertamento di un sostanziale inadempimento della beneficiaria che aveva impiegato nel progetto risorse inferiori a quelle preventivate.
Anche in questo caso, pertanto, la posizione del privato dovrebbe configurarsi, in applicazione dei principi sopra enunciati, quale diritto soggettivo.
In conclusione, deve essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della fattispecie.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino il 14 dicembre 2005.

IL PRESIDENTE
f.to. A. Gomez de Ayala
L’ESTENSORE
F.to R. Goso

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 19 icembre 2005

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