| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 dicembre 2005
n. 4096
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
ASPROLAT – Associazione Regionale Produttori Latte Piemonte
(avv. Sarasso) c. Regione Piemonte (avv. Lima) |
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Giurisdizione e competenza – Contributo –
Provvedimento di riduzione e contestuale rideterminazione
– Giurisdizione del G.O. - Fattispecie
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Ricorre la giurisdizione del Giudice Ordinario
rispetto all’impugnazione di provvedimento amministrativo
di riduzione e contestuale rideterminazione di contributo
(nel caso di specie il Giudice ha rilevato che l’Amministrazione
non aveva inteso incidere sulla validità ed efficacia dell’atto
presupposto, di cui non disconosce né la legittimità né
la conformità all’interesse pubblico, ma semplicemente,
stante la scarsa credibilità di parte delle spese asseritamente
sostenute dalla beneficiaria, liquidare una somma, inferiore
rispetto all’importo accordato, congrua al verosimile impegno
economico della beneficiaria medesima.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
- Prima Sezione -
composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 446/1999, proposto da
ASPROLAT – Associazione Regionale Produttori Latte
Piemonte, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Sarasso, elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Vittorio
Emanuele II n. 83;
contro
la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro
tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa
dall’avv. Irma Lima, presso la quale è elettivamente domiciliata
in Torino, piazza Castello n. 165;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento di riduzione (e contestuale rideterminazione
in £ 42.582.000) del contributo spettante ad Asprolat Piemonte
ex art. 17, lett. f), L.R. 12.10.1978, n. 63, adottato
dal Direttore regionale dell’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Piemonte e comunicato in data 19 gennaio 1999,
nonché di ogni altro atto ad esso conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Vista l’ordinanza collegiale n. 437 del 14 aprile 1999;
Vista la memoria difensiva della ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 14 dicembre 2005 il referendario
Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’Associazione ricorrente, con nota del 26 febbraio 1997,
aveva presentato alla Regione Piemonte una richiesta di contributo
- ai sensi dell’articolo 17, lettera f), della legge regionale
12 ottobre 1978, n. 63 – per la realizzazione di un progetto
finalizzato al miglioramento della produzione bovina e della
filiera lattiero-casearia, attraverso l’applicazione di metodiche
di controllo indirizzate a razionalizzare gli allevamenti
e le produzioni.
Il progetto si articolava su un arco di tempo quinquennale
e comportava una previsione di spesa di £ 270.000.000 annue,
riferita alle seguenti voci: “personale dipendente, trasferte,
consulenze, materiali tipografici e di consumo, software e
hardware, spese generali non rendicontabili fino ad un massimo
dell’8% sul totale rendicontato”.
La proposta era approvata dalla Regione Piemonte che, con
determinazione dirigenziale n. 00065/5727 del 14 novembre
1997, concedeva ad Asprolat Piemonte un contributo di £ 216.000.000,
pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile, da liquidarsi
mediante acconti fino all’80% e il saldo alla scadenza del
primo anno di attività, previa verifica della realizzazione
del programma e della documentazione giustificativa delle
spese sostenute.
Con lettera del 21 aprile 1998, la beneficiaria trasmetteva
alla Regione Piemonte la prescritta relazione e la rendicontazione
economica, comprendente esclusivamente il costo del personale
dipendente e i relativi rimborsi spese, per un totale di £
281.039.337.
L’Amministrazione resistente, con lettera del 12 gennaio 1999,
comunicava di aver provveduto alla liquidazione di un contributo
di £ 42.582.000, in luogo dell’importo concesso di £ 216.000.000.
La riduzione dell’entità del contributo era stata determinata
dalla valutazione delle spese sostenute, tutte riferite al
costo del personale dipendente, il cui utilizzo veniva giudicato
sproporzionato rispetto all’entità del programma.
La Regione decideva, pertanto, di riconoscere solamente una
percentuale pari al 10% del costo complessivo del personale,
contro la percentuale media del 53% indicata dalla beneficiaria,
che, sommata alle spese generali non rendicontabili, dava
luogo alla somma liquidata di £ 42.582.000.
Con ricorso giurisdizionale notificato il 19 marzo 1999, l’Associazione
interessata, che aveva comunque introitato l’importo erogatole,
contesta la legittimità del provvedimento in questione e ne
chiede l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.
Questi i motivi del gravame:
I) violazione del disposto di cui all’art. 3, primo comma,
della L. 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di
motivazione.
La decisione di ridurre il contributo accordato sarebbe sfornita
di adeguato supporto probatorio, così come è immotivato il
ricalcolo della somma liquidata, genericamente ritenuto “equo”
dall’Amministrazione; sarebbero ravvisabili, inoltre, profili
di sviamento dell’azione amministrativa.
II) Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà,
manifesta ingiustizia e carenza di istruttoria.
La determinazione censurata si porrebbe in contraddizione
con la “sino ad allora lineare gestione della pratica”
e sarebbe anche viziata sotto il profilo del travisamento
dei presupposti fattuali, per l’erronea individuazione della
spesa effettivamente rendicontata dalla beneficiaria.
III) Violazione del disposto dell’art. 17, lett. f), L.R.
12.10.1978, n. 63.
Si tratta della disposizione di legge regionale in forza della
quale l’Amministrazione aveva concesso il contributo, la cui
ratio si porrebbe in contrasto con la ridotta entità
dell’importo effettivamente erogato.
Si costituiva in giudizio la Regione Piemonte, eccependo,
in via preliminare, l’inammissibilità del gravame, stante
la natura asseritamente non provvedimentale, ma di mera comunicazione,
dell’atto impugnato.
Nel merito, l’Amministrazione resistente contrasta la fondatezza
del ricorso ed evidenzia l’anomalia della rendicontazione
economica presentata dalla beneficiaria, atteso che le spese
dichiarate si riferivano esclusivamente all’utilizzo di personale
dipendente, senza comprendere le altre voci di spesa individuate
in sede di preventivo.
Compiuti gli approfondimenti del caso, l’Amministrazione aveva
constatato che quasi tutto il personale rendicontato era stato
contestualmente impiegato in un altro progetto ammesso a contributo
regionale, cosicché esso non avrebbe materialmente potuto
attendere alle ordinarie occupazioni dell’Associazione: ne
conseguiva la decisione di ridurre la percentuale di utilizzo
del personale nel progetto e, conseguentemente, le spese ammesse
a liquidazione.
Con ordinanza collegiale n. 437 del 14 aprile 1999, veniva
respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione
del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza,
l’Associazione ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie
censure.
Chiamato all’udienza del 14 dicembre 2005, infine, il ricorso
è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
E’ controversa, nel presente giudizio, la legittimità
della decisione, di cui alla lettera del Direttore dell’Assessorato
all’Agricoltura prot. n. 234 del 12 gennaio 1999, con la quale
la Regione Piemonte ha ridotto alla somma di £ 42.582.000
il contributo già concesso all’Associazione ricorrente nell’importo
di £ 216.000.000.
Come esposto nelle premesse in fatto, la scelta dell’Amministrazione
conseguiva all’esame della rendicontazione presentata dalla
beneficiaria, dalla quale emergeva l’utilizzo di personale
dipendente in misura ritenuta sproporzionata rispetto all’entità
del programma.
Prima di procedere allo scrutinio del merito del ricorso,
il Collegio, d’ufficio, ritiene di dover verificare la sussistenza
della propria giurisdizione.
Le procedure per l’attribuzione di contributi, sovvenzioni
e simili benefici finanziari si articolano, di norma, in due
distinti segmenti procedimentali: il primo culmina con l’atto
di concessione (o di diniego) del contributo; la seconda fase
consta, invece, di una sequenza procedimentale che, solitamente
previa presentazione e disamina di una relazione sull’attività
svolta e della rendicontazione economica della stessa, conduce
all’erogazione del contributo, vale a dire alla materiale
liquidazione delle somme.
In merito alla qualificazione giuridica della posizione del
privato che aspira all’erogazione del contributo, si registra
un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex
plurimis, Cass., Sez. un., 10 maggio 2001, n. 183; Cons.
Stato, VI Sez., 2 maggio 2005, n. 2072; T.A.R. Piemonte, 21
febbraio 2004, n. 299) al quale il Collegio ritiene di doversi
conformare.
Secondo la giurisprudenza richiamata, mentre nella fase anteriore
al provvedimento attributivo del beneficio è ravvisabile una
posizione di interesse legittimo del privato, nella fase successiva
essa può assumere una diversa configurazione giuridica.
Il privato beneficiario, infatti, è titolare di un diritto
soggettivo alla concreta erogazione delle somme accordate;
analogamente, la sua posizione integra un diritto soggettivo
qualora egli si opponga ai provvedimenti, denominati di revoca
o decadenza, che negano l’erogazione del contributo per l’asserito
inadempimento delle condizioni cui era subordinata l’erogazione
del beneficio ovvero per il sopravvenire di altri elementi
ostativi all’attribuzione dello stesso.
Nei casi in cui, invece, il privato contrasta il potere dell’Amministrazione
di ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo
del beneficio, per vizi di legittimità propri dell’atto ovvero
per originario contrasto del medesimo con il pubblico interesse,
la relativa posizione si configura quale interesse legittimo.
Occorre, pertanto, individuare l’esatta natura giuridica e
funzione del provvedimento impugnato.
La ricorrente lo configura quale atto di “riduzione e contestuale
rideterminazione del contributo”, quasi che, con la sua
adozione, l’Amministrazione avesse voluto caducare e sostituire
l’originario provvedimento di concessione del contributo.
In realtà, l’Amministrazione erogante non ha inteso incidere
sulla validità ed efficacia dell’atto presupposto, di cui
non disconosce né la legittimità né la conformità all’interesse
pubblico, ma semplicemente, stante la scarsa credibilità di
parte delle spese asseritamente sostenute dalla beneficiaria,
liquidare una somma, inferiore rispetto all’importo accordato,
congrua al verosimile impegno economico della beneficiaria
medesima.
La posizione della ricorrente, che agisce per conseguire il
pagamento integrale del contributo già concesso, si qualifica,
pertanto, in termini di diritto soggettivo e radica la giurisdizione
del giudice ordinario.
A conclusioni identiche dovrebbe pervenirsi qualora, in denegata
ipotesi, si volesse configurare il provvedimento impugnato
quale atto di ritiro parziale del contributo.
In tale prospettiva, l’esercizio dell’autotutela non sarebbe
conseguito, infatti, al riscontro di vizi inficianti la legittimità
del provvedimento di concessione, bensì all’accertamento di
un sostanziale inadempimento della beneficiaria che aveva
impiegato nel progetto risorse inferiori a quelle preventivate.
Anche in questo caso, pertanto, la posizione del privato dovrebbe
configurarsi, in applicazione dei principi sopra enunciati,
quale diritto soggettivo.
In conclusione, deve essere rilevato il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo a conoscere della fattispecie.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente
le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Torino il 14 dicembre 2005.
IL PRESIDENTE
f.to. A. Gomez de Ayala
L’ESTENSORE
F.to R. Goso
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 19 icembre 2005 |
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