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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 22 dicembre 2005 n. 14185
Pres. ORCIUOLO Rel. MORABITO
C. A. DE CHIARA (AVV. L. ANELLI) c. MINISTERO DELLA DIFESA (Avvocatura Generale dello Stato) e COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI n. c.


Pubblico Impiego - Trasferimento per incompatibilità ambientale – Ampia discrezionalità – Sussiste – Conseguenze.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente soggiace ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare l' ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede; pertanto, in sede di giudizio di legittimità, è preclusa ogni indagine sulla valutazione operata dall' Amministrazione, dovendosi solo accertare se il provvedimento adottato si appalesa corrispondente a criteri di logicità e, in particolare, se il trasferimento sia stato disposto sulla base di fatti idonei a nuocere, in astratto, al prestigio e al buon andamento dell' ufficio


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE PRIMA BIS



nelle persone dei Signori:
ELIA ORCIUOLO Presidente
PIETRO MORABITO Cons. , relatore
DONATELLA SCALA Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella Camera di Consiglio del 22 Dicembre 2005
 

Visto il ricorso 11330/2005 proposto da:
DE CHIARA CARMINE ANTONIO rappresentato e difeso da: ANELLI AVV. LUCIO con domicilio eletto in ROMA - VIA DELLA SCROFA, 47 presso il suo studio

Contro


- MINISTERO DELLA DIFESA
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
- COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI


per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della determinazione n. 915001-1/T-32-3/Pers. Mar. I Reparto – SM – Ufficio Personale Marescialli in data 14.11.2005, con cui si è disposto il trasferimento del ricorrente dalla R.I.C.A. di Bruxelles a Roma, da eseguirsi il 12.12.2005; della lettera n. UCM/252CP in data 07.10.2005 e n. UGM/268/CP in data 18.10.2005 del Consigliere Militare della Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico; della nota n. 112/9881/2102.C in data 24.10.2005 dello Stato Maggiore della Difesa I Reparto Personale/Ufficio Impiego Personale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;
Udito il relatore Cons. PIETRO MORABITO e uditi altresì per le parti l’avv. Anelli e l’avv. dello Stato Vittorio Cesaroni;

RILEVATO che, come risulta dal verbale di udienza, si è dato avviso che il ricorso avrebbe potuto essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n.205.
CONSIDERATO che, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, il ricorso è senz’altro definibile nel merito con decisione in forma semplificata, non essendo necessario disporre eventuale istruttoria.
CONSIDERATO che, in base ai principì elaborati dalla giurisprudenza, il trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente si presenta sufficientemente motivato allorquando emerga che, nella fattispecie presa in esame, sussista una situazione idonea a mettere in pericolo il prestigio dell’ufficio presso il quale l’interessato presta servizio (cfr. TAR Bari, sent.n.3314 dell’11 novembre 2003; adde TAR Catanzaro, sent.n.162 del 6 febbraio 2001 e n.323 del 3 giugno 1997).
CONSIDERATO inoltre che, sempre tenendosi conto dei princìpi giurisprudenziali, un trasferimento siffatto (per nocumento al prestigio dell’ufficio) soggiace ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare l' ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede; pertanto, in sede di giudizio di legittimità, è preclusa ogni indagine sulla valutazione operata dall' Amministrazione, dovendosi solo accertare se il provvedimento adottato si appalesa corrispondente a criteri di logicità e, in particolare, se il trasferimento sia stato disposto sulla base di fatti idonei a nuocere, in astratto, al prestigio e al buon andamento dell' ufficio (TAR Napoli sez.I, sent.n.1934 del 9 giugno 2000; CdS IV sent.n.74 del 29 gennaio 1996).
OSSERVATO che, nel caso, il comportamento tenuto dal ricorrente nell’ambito della sede di servizio, pur attenendo alla sfera privata dello stesso ricorrente, è stato ritenuto idoneo, per le ipotizzabili reazioni della persona con la quale il ricorrente aveva intrattenuto relazione, a mettere in pericolo il prestigio dell’ufficio.
RITENUTO che tale apprezzamento non si presenta manifestamente illogico, notorio essendo che, in caso di relazione fra due soggetti, ognuno dei due non è sempre in condizione di controllare le reazioni dell’altro; cosicché legittimamente l’Amministrazione adotta i provvedimenti ritenuti idonei (nel caso, trasferimento del ricorrente) al fine di evitare che il prestigio dell’ufficio venga messo in pericolo da possibili inopportune iniziative del soggetto che, come in fattispecie, già si è rivolto allo stesso ufficio.
RITENUTO che pertanto non sussistono ragionevoli dubbi sulla legittimità dell’impugnato trasferimento del ricorrente da Bruxelles a Roma, per cui del ricorso può predicarsi la infondatezza; con conseguente sua reiezione.
RITENUTA equa la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe, proposto da DE CHIARA Carmine Antonio contro il Ministero della Difesa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2005.

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