| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 22 dicembre
2005 n. 14380
Pres. GUERRIERI Rel MANGIA
R. Merciaro (Avv. A. Nicolini) c. Ministero della Giustizia
- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione
Generale del Personale e della Formazione – Ufficio II –
Trasferimenti e Assegnazioni Corpo di Polizia Penitenziaria
(Avvocatura Generale dello Stato) |
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Giustizia amministratitiva – Ricorso gerarchico
tardivo o inammissibile – Conseguenze – Insussistenza obbligo
di provvedere entro 90 giorni – Effetti processuali – Impossibilità
di configurare un silenzio rifiuto – Decorso del termine
per il ricorso processuale dalla conoscenza del provvedimento
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La proposizione di un ricorso gerarchico
oltre il termine di legge, ovvero in spregio delle disposizioni
che ne regolamentano l’ammissibilità, è inidonea a determinare
l’insorgere per l‘autorità adita del dovere di pronunciarsi
entro 90 giorni, con i conseguenti effetti processuali in
ordine all’impossibilità di formazione del silenzio rifiuto
nei casi in cui non sia comunicata una decisione entro il
predetto termine ma anche in ordine al decorso del termine
per il ricorso giurisdizionale (che va computato dalla data
di conoscenza del provvedimento lesivo).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
-
Sezione I-quater –
- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3451 del 2005, proposto da
Merciaro Roberto, rappresentato e difeso dall’Avv.
Antonio Nicolini ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Paolo Bonaiuti, situato in Roma, via R. Grazioli
Lante n. 16
contro
il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione
– Ufficio II – Trasferimenti e Assegnazioni Corpo di Polizia
Penitenziaria, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso cui è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi
n. 12
per l’annullamento
a) della nota ministeriale prot. n. 0335684, datata 16.09.2004,
notificata all’odierno ricorrente in data 8.10.2004, con cui
l’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza dell’Agente
Merciaro Roberto finalizzata alla concessione del beneficio
di cui all’art. 33, comma 5, L. 104/92, per mancanza del requisito
dell’assistenza continuativa;
b) di ogni altro atto antecedente, concomitante, successivo
e/o comunque connesso alla nota provvedimentale di cui al
superiore punto a), anche non conosciuto nei suoi estremi
e, in particolare, del rigetto del ricorso gerarchico inoltrato
avverso la predetta reiezione;
e per la contestuale declaratoria del diritto
al trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Vista la sentenza interlocutoria n. 7725/05;
Visto il riscontro dell’Amministrazione, depositato in data
7 novembre 2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 novembre 2005 il Primo
Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle
parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Espone il ricorrente:
- di appartenere al Corpo della Polizia Penitenziaria, in
qualità di agente, e di risultare in forza alla Casa Circondariale
di Milano San Vittore;
- di aver inoltrato domanda di trasferimento ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 33, comma 5, L. 104/92, onde poter
meglio assistere il padre Delfino Merciaro, corredandola della
necessaria documentazione;
- che l’Amministrazione resistente ha rigettato la domanda
perché non risulterebbe provato il requisito della previa
assistenza in via continuativa del portatore di handicap da
parte del dipendente;
- che parimenti privo di effetti è risultato il gravame proposto
in via gerarchica.
Avverso i provvedimenti in epigrafe il ricorrente insorge
deducendo i seguenti motivi di impugnativa:
Violazione ed erronea applicazione dell’art. 33, comma
5, L. 104/1992 e della Circolare ministeriale n. 0213520-2003
del 16 maggio 2003. Eccesso di potere per travisamento della
realtà fattuale e giuridica. L’art. 33 in argomento presenta
una contraddizione in termini: non è più necessaria la convivenza,
stante l’innovazione apportata dall’art. 20 della legge n.
53/2000, ma l’assistenza deve essere continua. Anche al fine
di tutelare le ipotesi di sopravvenienza dell’handicap, emerge
la necessità di privilegiare un’operazione ermeneutica di
carattere estensivo, in virtù della quale il diritto alla
scelta della sede più vicina al proprio domicilio sarebbe
azionabile non solo in caso di assistenza già in corso ma
anche in quello di richiesta di trasferimento al fine di instaurare
ex novo un rapporto di assistenza od al fine di ripristinare
il rapporto stesso interrotto. Occorre prendere atto del parere
n. 1623/2000, reso dal Consiglio di Stato, Sez. III, il 17
ottobre 2000, quindi dopo l’entrata in vigore della legge
n. 53/2000. In tale parere l’organo consultivo ha, infatti,
posto la differenza tra assistenza interrotta ed assistenza
da instaurare ex novo: in relazione alla prima ipotesi
si è ipotizzato che la richiesta di trasferimento sia possibile;
in ordine alla seconda, è stato espresso l’avviso che nulla
sia cambiato per quanto concerne le esigenze di assistenza
manifestatesi dopo l’assunzione, facendo salva “la necessità
di esaminare caso per caso le singole fattispecie”.
L’Amministrazione intimata si è costituita resistendo. In
particolare, con memoria depositata in data 7 giugno 2005,
ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso; nel
merito, ha controdedotto quanto segue: - il diritto al trasferimento
riconosciuto ai dipendenti dalla normativa de qua non è finalizzato
alla costituzione di un rapporto di assistenza continuativa;
- viceversa, il requisito della continuità dell’assistenza
presuppone un’effettiva ed una regolare presenza del dipendente
presso l’abitazione del disabile, per attendere alle necessità
quotidiane di quest’ultimo; - attesa la ratio della normativa
di riferimento, il trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma
5, della legge può essere accordato esclusivamente al lavoratore
che già assista con continuità un disabile e non anche al
dipendente che aspiri al trasferimento proprio allo scopo
di instaurare ex novo detta assistenza; - nel caso
di specie, l’handicap risulta essere insorto successivamente
alla presa in servizio del ricorrente presso la sede di Milano;
- il requisito della continuità dell’assistenza diventa, peraltro,
oggettivamente impossibile da riscontrare nel caso in cui
vi sia un’oggettiva distanza tra la sede di servizio dell’istante
ed il luogo di residenza del familiare bisognevole; - dalla
documentazione prodotta dal ricorrente non può assolutamente
evincersi comprovato neppure l’ulteriore requisito dell’esclusività
nell’assistenza al disabile.
Alla Camera di Consiglio del 9 maggio 2005, il ricorrente
ha rinunciato all’istanza cautelare di sospensione proposta,
in vista di una pronta trattazione del merito, fissata all’udienza
pubblica dell’ 1 luglio 2005.
All’udienza pubblica dell’1 luglio 2005 il ricorrente ha prodotto
una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” attinente
ai periodi di assenza dalla sede lavorativa usufruiti dalla
data di presentazione della domanda di trasferimento.
Alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
E’ stata emanata la sentenza istruttoria n. 7725/2005, con
la quale è stata richiesta “copia del ricorso gerarchico”
di cui si fa menzione nel ricorso, copia del provvedimento
di riscontro dell’Amministrazione nonché “ogni altro atto,
provvedimento o elemento ritenuto utile al fine del decidere”,
fissando per il prosieguo l’udienza pubblica del 18 novembre
2005.
A ciò l’Amministrazione ha provveduto in data 7 novembre 2005.
Il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione all’udienza
pubblica del 18 novembre 2005.
DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile per quanto riguarda
il riconoscimento di un vero e proprio diritto al trasferimento.
Va, infatti, richiamato il consolidato principio in base al
quale l’azione di accertamento, proponibile dinanzi al giudice
amministrativo, è circoscritta alla declaratoria di diritti
soggettivi, oggetto di giurisdizione esclusiva (cfr., tra
le altre, C.d.S., Sez. IV, sent. n. 387 del 4 febbraio 2004).
Nel caso di specie, l’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92
parla di “diritto” di scelta alla sede di servizio – in presenza
di documentati requisiti soggettivi, inerenti l’assistenza
prestata – ma solo “ove possibile”.
In ragione di tale limitazione, va, pertanto, riscontrata
una situazione soggettiva che, ancorché formalmente definita
“diritto”, è sostanzialmente rapportata ad esigenze superiori,
idonee, in concreto, a rendere impossibile il trasferimento:
tali esigenze, prevalenti sul pur rilevante interesse alla
tutela del disabile, non possono che coincidere con il buon
andamento del servizio, in quanto anch’esso rappresenta un
principio di rilievo costituzionale.
In altri termini, nella formulazione legislativa in esame
ricorre una subordinazione della situazione soggettiva del
dipendente alle necessità organizzative dell’Amministrazione.
A tali potestà corrisponde una potestà autoritativa, a fronte
della quale non può essere ravvisata che una situazione di
interesse legittimo, non suscettibile di azione di accertamento.
Ne consegue l’inammissibilità della pretesa del ricorrente
di ottenere il riconoscimento del diritto al trasferimento
“ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92”.
2. Con riferimento all’unica azione ammissibile, da identificare
con la richiesta di annullamento del diniego di trasferimento
in epigrafe, il ricorso è irricevibile perché tardivo.
2.1. Come risulta dalla relata riportata in calce al provvedimento,
il ricorrente ha, infatti, ricevuto “notifica, previa consegna
di copia” del medesimo in data 8 ottobre 2004, mentre
il ricorso è stato notificato all’Amministrazione in data
19 marzo 2005 e, dunque, ben oltre il termine perentorio di
legge previsto dall’art. 21, comma 1, della legge n. 1034/71.
2.2. Attese le peculiarità che caratterizzano la fattispecie
in esame, il Collegio ha ravvisato, comunque, la necessità
di acquisire la documentazione attinente al “ricorso gerarchico”
di cui si fa menzione nel ricorso introduttivo del presente
giudizio.
Orbene, anche la disamina della predetta documentazione non
consente di superare l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione.
A parte il rilievo che il rimedio amministrativo del ricorso
gerarchico è stato esperito avverso un provvedimento adottato
da un direttore generale e, dunque, avverso un provvedimento
già di per sé non suscettibile di una tale forma di reazione
ex art. 16 del d.lgs. n. 165/2001, il Collegio non può non
rilevare che lo stesso ricorso amministrativo proposto dal
ricorrente, ove inteso – appunto - in termini di ricorso “gerarchico”,
non rispetta il termine perentorio di legge previsto per la
sua presentazione, pari a trenta giorni ex art. 2 del d.P.R.
n. 1199/1971.
A fronte di un provvedimento notificato in data 8 ottobre
2004, il ricorrente si è, infatti, attivato soltanto in data
26 novembre 2004.
Ne consegue che il ricorso gerarchico non era, comunque, ammissibile
e consentito.
Ciò premesso, appare evidente che la proposizione di un ricorso
gerarchico oltre il termine di legge ovvero in spregio delle
disposizioni che ne regolamentano l’ammissibilità non può
determinare l’innescarsi del maturare delle cadenze temporali
prescritte; in particolare, è inidonea a determinare l’insorgere
per l‘autorità adita del dovere di pronunciarsi entro 90 giorni,
con i conseguenti effetti processuali in ordine all’impossibilità
di formazione del silenzio rifiuto nei casi in cui non sia
comunicata una decisione entro il predetto termine ma anche
in ordine al decorso del termine per il ricorso giurisdizionale.
In definitiva, la tardività del ricorso gerarchico e, più
in generale, l’inammissibilità di quest’ultimo assumono sicura
rilevanza in sede di verifica del rispetto dei tempi per proporre
il ricorso giurisdizionale (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez.
VI, sent. n. 435 del 3 aprile 1990).
In tali casi, non sono, infatti, invocabili i termini di trenta,
novanta e, poi, sessanta giorni, contemplati dalla legge n.
1199/71, a causa dell’impossibilità di riscontrare un valido
innesto della procedura del ricorso gerarchico.
Tale impossibilità necessariamente conduce a computare il
termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale dalla
data di conoscenza del provvedimento lesivo, il quale - nel
caso di specie - è ampiamente maturato.
In ultimo, è da osservare che il ricorrente ha dedotto motivi
di impugnazione soltanto avverso il diniego di trasferimento,
senza per nulla contestare la nota in data 10 febbraio 2005,
prot. n. GDAP – 0057311-2005, con la quale l’Amministrazione
ha dichiarato il “ricorso gerarchico” “allo stato inammissibile”,
“ai sensi del 4° comma dell’art. 16 del d.lgs. 165/2001.
In ragione di tale circostanza, il presente ricorso può già
essere dichiarato inammissibile con riferimento al decreto
di inammissibilità del ricorso gerarchico (cfr., TAR Basilicata,
sent. n. 774/2005); a tale inammissibilità consegue indefettibilmente
anche l’inammissibilità dell’impugnazione del diniego di trasferimento,
atteso che la decisione negativa assunta sul ricorso amministrativo
forma sistema con il provvedimento originariamente impugnato
e che, in ogni caso, è il gravame avverso detta decisione
che consente di proporre censure in sede giurisdizionale avverso
il provvedimento originario, ancorché siano trascorsi i 60
giorni prescritti per l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
Del resto, è evidente che il ricorso amministrativo, indiscutibilmente
inerente alla fase amministrativa, non può trasformarsi in
un mero strumento per superare il termine di impugnazione
(cfr. C.d.S., sent. n. 962 del 2 marzo 2004).
3. In definitiva, il ricorso in epigrafe è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in
Euro 500,00 a favore del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione
I quater dichiara inammissibile il ricorso n. 3451/2005.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,
liquidate a favore del Ministero della Giustizia in Euro 500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 novembre,
con l’intervento dei magistrati:
Dr. Pio GUERRIERI – Presidente
Dr.ssa Gabriella DE MICHELE – Consigliere
Dr.ssa Antonella MANGIA– Primo Referendario - Relatore– Estensore
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