| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 22 dicembre
2005 n. 14374
Pres. Guerrieri; Rel. Mangia.
G. Salvatore e I. Maymone (Avv. M. Sanino) c. Comune di
Ariccia (Avv. F. Loria). |
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Processo amministrativo – Impugnazione dell’ordinanza
di demolizione – Successiva istanza di sanatoria ex art.
13 della legge n. 47/85 (ora art. 36 D.P.R. n. 380/2001)
– Improcedibilità del Ricorso – Non sussiste.
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La proposizione dell’istanza di sanatoria
ex art. 13 della legge n. 47/85 (ora art. 36 D.P.R. n. 380/2001)
successivamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione
non è idonea a determinare l’improcedibilità dell’impugnazione
stessa per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto
la proposizione dell’istanza di accertamento di conformità
urbanistica non determina la definitiva cessazione d’efficacia
del provvedimento demolitorio a suo tempo adottato, ma un
mero arresto di efficacia dello stesso, destinato a venir
meno in caso di rigetto dell’istanza in questione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
-
Sezione I-quater –
- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5486 del 2004, proposto da
Gaetano Salvatore e Iride Maymone, rappresentati
e difesi dall’Avv. Mario Sanino ed elettivamente domiciliati
presso lo studio del difensore, situato in Roma, viale Parioli
n. 180
contro
- il Comune di Ariccia, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Loria ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma,
via Annibale De Gasparis n. 101
-
per l’annullamento
del provvedimento di ingiunzione di demolizione n. 81 del
19.03.2004, successivamente notificato, di opere assentitamene
realizzate senza titolo, nonché di ogni altro atto ad esso
annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariccia;
Visti i motivi aggiunti, notificati rispettivamente in data
23 dicembre 2004 e in data 24 dicembre 2004 al Ministero per
i Beni e le Attività Culturali ed al Comune di Ariccia, depositati
il successivo 11 gennaio 2005, proposti avverso il decreto
di annullamento, a firma del Soprintendente reggente, datato
27.10.2004, del provvedimento n. 97 del 16.9.2004 del Comune
di Ariccia con cui si esprimeva parere favorevole ai sensi
dell’art. 32 della legge n. 47/85 a dell’art. 39 della legge
n. 724/94;
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’1 luglio 2005 il I Ref.
Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti
come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Espongono i ricorrenti che, nonostante la presentazione
di una dichiarazione di inizio attività in data 23.2.2004
per effettuare opere urgenti di risanamento conservativo
di un muretto di recinzione, già autorizzato con concessione
in sanatoria n. 60 del 15 ottobre 1999, ricevevano la notificazione
dell’ordinanza n. 81/04 di sospensione e di ingiunzione
a demolire il predetto muro perché realizzato in assenza
di titolo edilizio.
Avverso tale provvedimento deducono i seguenti motivi di
impugnativa :
Violazione art. 6 D.P.R. 6.6.2001 n. 380. Eccesso di potere
in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare difetto
di presupposto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione,
illogicità, perplessità manifesta. L’intervento di cui
si tratta è di risanamento conservativo di un muro di cinta
preesistente e già autorizzato con concessione in sanatoria
n. 60/99. Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, tale
intervento non rientra tra quelli per i quali sia necessaria
la preventiva denuncia di inizio attività. Il proprietario
ha presentato DIA in via cautelativa. Senza effettuare attività
istruttoria, atta a verificare se si trattasse di intervento
già precedentemente autorizzato, l’Amministrazione ha affermato
che “’opera è stata realizzata in assenza di titolo edilizio”.
In allegato al ricorso, i sig.ri Gaetano Salvatore ed
Iride Maymone hanno prodotto, tra l’altro, copia di una
richiesta di “permesso a sanatoria, in base all’art.
36, comma 1°, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 per la realizzazione
del muro……” di cui all’ordinanza n. 81/2004, presentata
al Comune di Ariccia in data 12 maggio 2004.
Con atto depositato in data 15 giugno 2004 si è costituito
il Comune di Ariccia, il quale – dopo aver evidenziato che
in data 24.3.2004 è stato notificato agli interessati il
provvedimento di sospensione della DIA - ha asserito l’irricevibilità,
inammissibilità ovvero improcedibilità dell’impugnazione
proposta adducendo che: - il verbale di accertamento della
Polizia Municipale non è stato impugnato tempestivamente
e in ogni caso non forma oggetto di impugnazione; - il ricorso
non è stato notificato al Resp. Urb. Ed.Pr. del Comune ed
almeno a un controinteressato sia in senso formale sia in
senso sostanziale, come ad esempio, altra Pubblica Amministrazione,
Regione Lazio ovvero i proprietari dei fondi attigui; -
il Comune potrebbe essere privo della legittimazione passiva
in quanto la notificata è stata effettuata erroneamente
al Sindaco e non al funzionario. Nel merito, ha contestato
le censure proposte perché basate su una prospettazione
della realtà non coincidente con la realtà fattuale, precisando,
ancora, che all’Amministrazione Comunale non risulta alcuna
autorizzazione, concessione edilizia o concessione in sanatoria
che possa riferirsi ai ricorrenti mentre documentalmente
risulta che i lavori oggetto dell’ordinanza impugnata non
sono stati assentiti da rituale e valido titolo edilizio.
In data 16.7.2004, i ricorrenti hanno depositato: - nulla
osta del Parco Regionale dei Castelli Romani, rilasciato
in data 5 luglio 2004 “per la demolizione e ricostruzione
di un muro a sanatoria nel Comune di Ariccia…..”; -
certificato di idoneità sismica del muro.
Con ordinanza n. 4071/2004 questo Tribunale ha accolto la
domanda incidentale di sospensione “considerato che ……i
ricorrenti hanno chiesto al Comune il rilascio del permesso
a sanatoria per l’opera contestata……..”.
In data 11 gennaio 2005, i ricorrenti hanno depositato
motivi aggiunti, notificati in data 23 e 24 dicembre 2005
al Comune di Ariccia ed al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, proposti “contro il Comune di Ariccia” per
l’annullamento “del decreto di annullamento a firma del
Soprintendente reggente datato 27.10.2004, successivamente
notificato, con cui viene disposto l’annullamento del provvedimento
n. 97 del 16.09.2004 del Comune di Ariccia con cui si esprime
parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85
e art. 39 della legge 724/94” al rilascio della concessione
in sanatoria richiesta.
In
particolare, deducono i seguenti motivi di impugnativa:
Violazione e falsa applicazione art. 159 D.LGS. 22.1.2004
n. 42. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche
ed in particolare difetto di presupposto, difetto di istruttoria,
carenza di motivazione, perplessità. Sviamento. Nel
provvedimento adottato, la Soprintendenza non fa menzione
del nulla osta concesso dal Parco Regionale dei Castelli
Romani, autorità preposta alla tutela del paesaggio nell’area
in esame. L’intervento di cui si tratta è un intervento
di risanamento conservativo di un muro di cinta preesistente
e già autorizzato dal Comune di Ariccia con parere favorevole
n. 60 del 15.10.1999. A fronte di tale circostanza, l’annullamento
in contestazione dimostra che l’Amministrazione non ha compiuto
alcuna istruttoria, né conosce i passaggi del complesso
procedimento autorizzatorio, iniziato con domanda di concessione
in sanatoria del 17.12.97, rispetto alla quale il parere
favorevole ex art. 32 della legge n. 47/85 era già stato
reso con determinazione n. 60 del 1999. Il Ministero non
ha esercitato il potere ad esso spettante nel termine di
legge di sessanta giorni dal ricevimento del parere del
Comune. Esiste un titolo autorizzatorio per il muro di cui
è causa (cfr. concessione in sanatoria n. 18/04).
Con memoria depositata in data 8 marzo 2005, il Comune di
Ariccia ha denunciato l’irricevibilità, l’inammissibilità
ovvero improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti in
quanto: - il ricorso è privo delle necessarie sottoscrizioni
dei ricorrenti nonché della procura speciale di autentica
delle firme; - è stato erroneamente notificato presso l’Avvocatura
Comunale di Ariccia presso la sua sede (e non al domicilio
eletto); - ricorre mancata identità soggettiva delle parti
principali; - è carente la legittimazione passiva dell’ente
comunale.
Con memoria depositata in data 9 giugno 2005, il Comune,
dopo aver precisato che la concessione in sanatoria n. 18/2004
è stata rilasciata “in ragione della domanda in sanatoria
presentata nel 1985 per la quale era stato emesso il parere
favorevole n. 60 del 1999”, relativamente – tra l’altro
- alla realizzazione (non anche della ristrutturazione dell’iniziale)
di un muro di recinzione, ha evidenziato che: - “al momento
dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione non era stata
ancora presentata la rituale sanatoria”, sicché legittimamente
poteva essere ingiunta la demolizione; - la concessione
in sanatoria da ultimo rilasciata non ricomprende anche
la ricostruzione del muro crollato; - la difesa del provvedimento
della Soprintendenza compete all’Amministrazione Statale.
Con memoria depositata in data 20 giugno 2005, i ricorrenti
hanno ribadito le censure già formulate.
All’udienza pubblica dell’1 luglio 2005 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso n. 5486/2004 ed i successivi motivi aggiunti
sono infondati per le ragioni che seguono.
2. Come esposto nella narrativa che precede, con il ricorso
introduttivo del presente giudizio i ricorrenti lamentano
l’illegittimità del provvedimento n. 81 del 19.3.2004, con
il quale il Comune di Ariccia ha ingiunto la sospensione dei
lavori e la demolizione di “un muro di recinzione e contenimento
in cemento armato della lunghezza di ml. 70 circa, per un’altezza
che varia da ml. 2,50 a ml. 1,50 per uno spessore di cm. 25
circa, di cui ml. 35 sono stati già gettati, mentre sui rimanenti
metri sono state gettate soltanto le fondazioni”.
2.1. Ciò premesso, il Collegio avverte la necessità di valutare
– in via preliminare - le eccezioni di inammissibilità ed
irricevibilità sollevate dal Comune di Ariccia.
Dette eccezioni sono infondate.
In primo luogo, preme evidenziare che la mancata espressa
impugnativa del verbale della Polizia Municipale non determina
alcuna conseguenza in relazione all’ammissibilità del ricorso
proposto per l’annullamento dell’ordine di demolizione.
Il suddetto verbale costituisce, infatti, un atto interno
ed intermedio del procedimento edilizio sanzionatorio, dotato
di carattere meramente ricognitivo e, dunque, privo di efficacia
immediatamente lesiva.
Ne consegue:
- l’inammissibilità del ricorso eventualmente proposto esclusivamente
avverso di esso;
- la piena ammissibilità del ricorso proposto solo avverso
l’atto finale (l’ordinanza di demolizione), rispetto al quale
deve essere ragionevolmente computato il termine perentorio
di sessanta giorni di cui all’art. 21 della legge n. 1034/71.
Non emergono, altresì, omissioni ovvero carenze in ordine
ai destinatari del ricorso.
In particolare, appare opportuno precisare:
- la notificazione del ricorso al Comune – e non anche al
Responsabile Urbanistica Edilizia Privata, organo che ha adottato
il provvedimento impugnato – va qualificata rituale perché
idonea ad individuare con esattezza e precisione l’Amministrazione
passivamente legittimata. Del resto, anche se il Dirigente
di un ufficio è competente ad emanare i provvedimenti che
attengono ad una specifica materia e settore, l’attività in
tal senso svolta è sempre complessivamente riferibile all’Amministrazione
comunale (cfr. TAR Marche, sent. n. 8 del 20 gennaio 2003);
- in caso di ricorsi proposti avverso un’ordinanza di demolizione
non sono configurabili controinteressati con i quali è necessario
instaurare un contraddittorio (cfr. TRA Abruzzo, sent. n.
734 del 4 giugno 2004). Va, infatti, ricordato che la qualità
di controinteressato spetta non già a chi abbia un interesse,
anche legittimo, a mantenere efficace un provvedimento impugnato
e meno che mai a chi ne subisca conseguenze indirette e riflesse,
ma soltanto al soggetto che dal provvedimento riceve un vantaggio
diretto ed immediato, ossia il vantaggioso accrescimento della
propria sfera giuridica. Siffatto riconoscimento opera non
in relazione ad esigenze processuali, ma deve essere condotto
sulla scorta o del c.d. elemento sostanziale (individuazione
della titolarità di un interesse analogo e contrario alla
posizione legittimante del ricorrente), oppure del c.d. elemento
formale (indicazione nominativa nel provvedimento di colui
che ne abbia un interesse qualificato alla conservazione).
In ragione degli esposti rilievi, i soggetti indicati dal
Comune di Ariccia e, in particolare, i proprietari finitimi
di un fabbricato, in ordine al quale sia stata ordinata la
demolizione, non rivestono una posizione giuridica di contro
interesse nel giudizio instaurato per l’annullamento dell’ordinanza
di demolizione (cfr. C.d.S., sent. n. 991 del 3 luglio 1995).
Da ultimo, si ricorda che la rappresentanza in giudizio del
Comune compete esclusivamente al Sindaco, quale rappresentante
dell’ente munito di legittimazione passiva, e non al dirigente,
in conformità al disposto di cui all’art. 145 c.p.c. (cfr.,
tra le altre, C.d.S., Sez. V, sent. 25 gennaio 2005 n. 155;
TAR Marche, sent. n. 8/2003, già citata).
2.2. Stante l’ammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene
di evidenziare, altresì, l’impossibilità di dichiararne l’improcedibilità
a seguito dell’inoltro di istanza di permesso a sanatoria
ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.
Secondo un’autorevole tesi giurisprudenziale, la proposizione
dell’istanza di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85
(ora art. 36 D.P.R. n. 380/2001) successivamente all’impugnazione
dell’ordinanza di demolizione sarebbe idonea a determinare
l’improcedibilità dell’impugnazione stessa per sopravvenuta
carenza di interesse in quanto il riesame dell’abusività dell’opera
provocato da detta istanza comporta la necessaria formazione
di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che
vale, comunque, a superare il provvedimento sanzionatorio
oggetto dell’impugnativa, sicché vi sarebbe una traslazione
dell’interesse del responsabile dell’abuso edilizio verso
il provvedimento che, eventualmente, respinga detta istanza
e disponga ex novo la demolizione.
Tale opzione ermeneutica postula che, in caso di esito negativo
del procedimento avviato con la presentazione dell’istanza
ex art. 13 L. 47/85 (ora, appunto, art.36 D.P.R. n. 380/2001),
l’Amministrazione non potrebbe eseguire la precedente ordinanza
demolitoria, vale a dire postula che la proposizione dell’istanza
di accertamento di conformità urbanistica determina la definitiva
cessazione d’efficacia del provvedimento demolitorio a suo
tempo adottato.
In numerosi altri casi è stata – d’altro canto – esclusa la
possibilità di rinvenire nel sistema una previsione alla quale
riallacciare un tale effetto e, dunque, riconosciuta all’istanza
ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 l’idoneità a determinare
un mero arresto di efficacia dell’ordine di demolizione, destinato
a venir meno in caso di rigetto dell’istanza in questione.
In altri termini, non sono ravvisati motivi per imporre all’Amministrazione
comunale il riesercizio del potere sanzionatorio a seguito
dell’esito negativo del procedimento di accertamento di conformità
urbanistica, atteso che il provvedimento di demolizione costituisce
un atto vincolato a suo tempo adottato in esito ad un procedimento
amministrativo sul quale non interferisce l’eventuale conclusione
negativa del procedimento ad istanza di parte ex art. 36 D.P.R.
n. 380/2001 (cfr. TAR Campania, Napoli, sent. n. 10128/04;
TAR Campania, Napoli, sent. 27 maggio 2005, n. 7305).
Aderendo a tale secondo orientamento in ragione dei contenuti
della normativa vigente e delle peculiarità della fattispecie
(le quali impongono l’obbligo di escludere un’assimilazione
con quella scaturente dall’inoltro di un’istanza per ottenere
il c.d. condono edilizio), il Collegio ritiene che persista
l’interesse dei ricorrenti al ricorso.
2.3. Nel merito, il ricorso è infondato.
Appare opportuno ricordare che i ricorrenti sostengono l’illegittimità
della demolizione ingiunta adducendo che il muro era già autorizzato
e che gli interventi realizzati non necessitavano di alcun
titolo autorizzatorio in quanto da considerarsi di manutenzione
ordinaria.
Al fine di dimostrare l’esistenza di un titolo abilitativo
in relazione al muro in contestazione, i ricorrenti richiamano:
- nel ricorso, la “concessione in sanatoria” n. 60 del 15.10.1999
(in verità, si tratta di un parere paesaggistico); - nella
“denuncia a sanatoria in applicazione dell’art. 36, comma
1, del D.P.R. 380 del 6.6.2001”, allegata al ricorso, il progetto
della concessione edilizia n. 6 del 17.2.1983; - nei motivi
aggiunti, la concessione in sanatoria n. 18/2004; - nella
memoria depositata in data 20 giugno 2005, la concessione
edilizia n. 6/1983 e la concessione in sanatoria in data 2.12.2004
(ricollegandola ad un’istanza del 17.12.1997).
Orbene, i riferimenti riportati – caratterizzati da una incontestabile
variabilità, inidonea a rappresentare l’esistenza di un titolo
preciso e ben individuato – debbono essere oggetto di analisi
in relazione, tra l’altro, ai lavori contestati nel provvedimento
impugnato.
In esito a detta analisi si perviene alla conclusione che
un muro di recinzione era contemplato nell’istanza di condono
edilizio, presentata in data 28 febbraio 1995 ex art. 39 della
legge 23 dicembre 1994 n. 724 (vedasi la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà in data 27.2.1995 nonché la determinazione
dell’importo di oblazione ed oneri accessori).
In relazione a tale istanza, in data 2 dicembre 2004 l’Amministrazione
ha rilasciato la concessione in sanatoria n. 18/2004, previo
rilascio dei nulla osta delle autorità preposte alla tutela
dei beni ambientali.
La circostanza dell’esistenza di un muro di recinzione preesistente,
dotato del prescritto titolo abilitativo (intervenuto, comunque,
in epoca successiva rispetto alla demolizione), corrisponde,
dunque, a verità ma, nel contempo, è inidonea a supportare
le opere contestate, riportate nel provvedimento di demolizione
impugnato.
In primo luogo, va rilevato che tali opere non possono essere
qualificate in termini di “interventi di risanamento conservativo”
(riconducibili, comunque, nell’ambito di operatività dell’art.
22, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e non dell’art. 6 del
medesimo decreto).
Come emerge dalla documentazione agli atti, dette opere non
risultano rivolte a conservare un organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico
di interventi, ininfluenti sugli elementi tipologici, formali
e strutturali (cfr., tra le altre, C.d.S., sent. n. 3295/2004;
TAR Lombardia, sent. n. 654/2005; TAR Marche, sent. n. 1503/2004).
Il muro autorizzato era, infatti, semplicemente “in muratura”;
il muro previsto nella denuncia di inizio attività, nell’ordinanza
di demolizione e, infine, nell’istanza ex art. 36 D.P:R. n.
380/2001 è presentato e descritto “in cemento armato”.
Non risulta prodotta documentazione che riveli – tra l’altro
– la permanenza degli stessi indici dimensionali.
In ogni caso, è da ricordare che i ricorrenti ammettono espressamente
che il muro preesistente – rispetto al quale può discernersi
in ordine all’esistenza o meno di un titolo abilitativo –
è “crollato a causa delle precipitazioni”.
Atteso che, in tutti i casi in cui una struttura immobiliare
prima sia crollata o sia stata demolita, è inibita anche la
possibilità di richiamare il concetto di ristrutturazione
edilizia (cfr. C.d.S., sent. n. 1022/2004; C.d.S., sent. n.
3735/2000), il Collegio ritiene di dover qualificare il muro
di cui è stata ingiunta la demolizione come una “nuova costruzione”,
estranea al titolo abilitativo sopra richiamato (rectius:
la concessione in sanatoria n. 18/2004), il quale – ancorché
rilasciato in epoca recente – attiene, comunque, a opere risalenti
al 1993, poi venute meno.
Definita l’estraneità del muro in contestazione rispetto al
muro preesistente e così qualificata l’opera de qua, appare
possibile affermare che la stessa ricade nell’ambito di operatività
dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001, il quale prescrive il
permesso di costruire.
A conferma della necessità dell’indicato titolo abilitativo
può essere, altresì, ricordato che i ricorrenti hanno prestato
totale acquiescenza al provvedimento con il quale, in data
24 marzo 2004, il Comune di Ariccia ha sospeso “la denuncia
inizio attività prot. 5647 del 23/2/2004 a nome del Sig. Salvatore
Gaetano e Sig.ra Maymone Iride in quanto per le opere sopradescritte
deve essere presentata apposita istanza di Permesso di Costruire
in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01”.
Quale ulteriore manifestazione di acquiescenza, i ricorrenti
hanno, poi, provveduto a presentare domanda di permesso a
sanatoria, implicitamente confessando – nel contempo – di
aver abusivamente realizzato un’opera soggetta a permesso
di costruire.
In definitiva, l’ordinanza di demolizione è legittima, attesa
la realizzazione di una nuova costruzione “in assenza di titolo
edilizio”.
3. Come già esposto nella precedente narrativa, i ricorrenti
hanno, poi, proposto motivi aggiunti avverso il decreto con
il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio, per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico
per il Lazio ha annullato, in data 27 ottobre 2004, il parere
paesaggistico favorevole rilasciato dal Comune di Ariccia
con determinazione n. 97 del 16/09/2004 “vista la legge
regionale n. 59 del 19/12/1995 art. 1 lettera C), con la quale
sono state sub delegate ai Comuni le funzioni amministrative
in materia di tutela ambientale…..”.
Tale parere si era reso necessario perché la zona interessata
dall’intervento edilizio contestato nell’ordinanza di demolizione
è, appunto, “sottoposta a tutela paesaggistica di cui al
D.lgs. 490/99” (cfr. ordinanza n. 81/2004).
3.1. In via preliminare, si ricorda che il Comune di Ariccia
ha sollevato numerose eccezioni di “irricevibilità, inammissibilità
ovvero improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti”.
Il Collegio ritiene che si possa prescindere dall’esame di
dette eccezioni poiché i motivi aggiunti sono infondati nel
merito.
3.2. E’ sicuramente destituita di fondamento la prima censura
formulata, con la quale si denuncia che nel decreto della
Soprintendenza non si fa menzione del nulla osta n. 3040 del
Parco Regionale dei Castelli Romani, reso in data 5.7.2004.
E’, infatti, noto che le Autorità preposte alla salvaguardia
dell’assetto ambientale, previste e disciplinate da specifiche
normative, operano autonomamente, sicché non può ravvisarsi
alcun obbligo a carico di esse di esprimersi tenendo conto
di quanto già da altre espresso: - a livello normativo non
ricorre alcuna disposizione che preveda un tale obbligo; -
a livello di ragionevolezza giuridica, non emergono dubbi
in ordine all’autonomia della disciplina che regolamenta le
aree naturali protette – in base alla quale è chiamato ad
esprimersi il Parco Regionale dei Castelli Romani - rispetto
a quella in materia di vincoli paesaggistici ed ambientali,
prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41, riportante
il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, a fondamento dell’operato
del Comune e della Soprintendenza.
E’, dunque, evidente che l’omessa espressa valutazione nel
provvedimento impugnato delle circostanze risultanti dal richiamato
nulla osta non si presta in alcun modo a determinare il denunciato
“sconfinamento nello sviamento di potere”.
3.3. Non appare, ancora, sussistente il denunciato vizio di
istruttoria.
Come emerge da quanto rilevato in precedenza, l’affermazione
dei ricorrenti secondo la quale si sarebbero limitati a riparare
un muro già esistente non è supportata da alcun elemento di
prova ed, anzi, è sconfessata dalle circostanze riportate,
oltre che dall’evolversi degli eventi.
Al riguardo, è sufficiente ricordare che il muro preesistente
era crollato.
Ne consegue – come già rilevato – che l’intervento edilizio
posto in essere dai ricorrenti - per essere inteso nei giusti
termini - deve essere qualificato come una “nuova costruzione”.
Si può, pertanto, affermare che l’Amministrazione ha giustamente
valutato - a fini paesaggistici - la realizzazione (e non
la mera riparazione) di un muro in cemento armato, atteso
che è questa l’attività di trasformazione del territorio attribuibile
ai ricorrenti.
Anche in relazione al denunciato mancato rispetto del termine
perentorio di sessanta giorni, prescritto per l’esercizio
del potere di annullamento da parte della Sovrintendenza,
non ricorrono elementi per ritenerlo sussistente.
Dagli atti risulta, infatti, che la documentazione relativa
all’intervento è pervenuta completa alla Soprintendenza in
data 27 settembre 2004 e che quest’ultima ha comunicato il
parere con nota del 27 ottobre 2004, ricevuta dal Comune di
Ariccia il 16 novembre successivo.
3.4. In ultimo, si ritiene di dover evidenziare che, nel gravato
decreto di annullamento, la Soprintendenza richiama anche
il divieto di autorizzazione in sanatoria sancito dall’art.
146 comma 10 lett. c) del d.lgs. n. 41/2004, precisando che
“i procedimenti di autorizzazione postuma in corso, ma
non ancora formalmente conclusi alla data del 1.05.2004, non
potranno avere esito positivo, per cui si ritiene la determinazione
comunale suddetta illegittima, per cui le opere stesse sono
da ritenersi non meritevoli di sanatoria definendo l’annullamento
della suddetta determinazione comunale”.
Stante quanto riportato, appare fondato ritenere che il decreto
di annullamento in contestazione trovi la propria ragion d’essere
non unicamente nell’alterazione di tratti caratteristici della
località protetta ma anche nel divieto di autorizzazioni in
sanatoria.
Orbene, in ordine a detto aspetto motivazionale del provvedimento
impugnato – di importanza indiscutibilmente non secondaria
- i ricorrenti si sono astenuti dal formulare qualsiasi rilievo.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso n. 5486/2004 ed
i successivi motivi aggiunti sono infondati.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza
e sono liquidate in Euro 1.500,00 a favore del Comune di Ariccia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione
I quater respinge il ricorso n. 5486/2004 ed i successivi
motivi aggiunti, indicati in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio,
liquidate in Euro 1.500,00 a favore del Comune di Ariccia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1 luglio
2005 con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Dr. Pio GUERRIERI – Presidente
Dr.ssa Gabriella DE MICHELE - Consigliere
Dr.ssa Antonella MANGIA– I Referendario- Relatore – Estensore
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