| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 22 dicembre
2005 n. 14377
Pres. Guerrieri, Rel. Mangia
Avv. Milioni Guerriero A. (sé medesimo) c. Comune di Roma
(Avv. N. Sabato) e Ministero della Giustizia. |
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1) Giurisdizione e competenza – Impugnazione
di provvedimenti in materia di sequestri giudiziari – Giurisdizione
ordinaria – Sussiste - Motivi.
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2) Processo amministrativo – Azione di risarcimento
danni causati da un provvedimento illegittimo – Rapporto
di pregiudizialità – Impugnazione tempestiva del provvedimento
illegittimo ed esito positivo del giudizio – Necessità –
Eccezione – Improcedibilità dell’azione di annullamento.
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3) Prescrizione e decadenza – Azione di risarcimento
del danno conseguente ad atto amministrativo illegittimo
– Prescrizione - Dies a quo – decorre dal passaggio in giudicato
della sentenza di annullamento dell’ atto amministrativo.
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1) Gli atti compiuti dagli Agenti di Polizia
Municipale al fine di procedere ai sequestri giudiziari
dell’immobile debbono essere qualificati come atti di polizia
giudiziaria e, dunque, non sono riferibili all’Amministrazione
comunale. Ne consegue che in tale materia, del tutto estranea
all’ambito di operatività della legge n. 205/2000, sussiste
la giurisdizione del giurisdizione del giudice ordinario.
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2) L’azione di risarcimento dei danni causati
da un provvedimento illegittimo è da ritenere ammissibile
solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente
il provvedimento stesso e che sia stato coltivato con successo
il relativo giudizio di annullamento (salvo alcuni temperamenti
in relazione ad ipotesi caratterizzate dall’improcedibilità
dell’azione di annullamento)Con riferimento
all’ammissibilità del ricorso per il risarcimento in caso
di improcedibilità dell’azione di annullamento cfr. C.d.S.,
Sez. VI, sent. n. 1047 del 14 marzo 2005. Sul rapporto di
pregiudizialità tra impugnazione dell’atto illegittimo e
azione di risarcimento dei danni conseguenti cfr. TAR LAZIO
– Roma, sez. I bis, sentenza n. 14349 del 21 dicembre 2005
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3) Nel caso in cui, ai fini del risarcimento
del danno, occorre il previo annullamento dell’atto amministrativo
illegittimo, in applicazione della regola civilistica secondo
cui la prescrizione comincia a decorrere non già da quando
il diritto è sorto, bensì da quando il diritto può essere
fatto valere (art. 2935 c.c.), la pretesa risarcitoria può
essere fatta valere solo dopo il passaggio in giudicato
della sentenza di annullamento del suddetto atto amministrativo
e, dunque, la prescrizione inizia a decorrere solo da tale
momento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
- Sezione I-quater -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6701 del 2004, proposto
dall’Avv. Milioni Guerriero Aristide, rappresentato
e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio, situato in Roma, via I. Panettoni n. 177/A
contro
- il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato
e difeso dall’Avv. Nicola Sabato ed elettivamente domiciliato
presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale, situata
in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 ;
- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato – presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
per il risarcimento dei danni
subiti dal ricorrente a causa di reiterati sequestri di un
immobile, ritenuto abusivo, nonché dei provvedimenti di sospensione
e/o demolizione e del diniego della domanda di concessione,
annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 1319 del 1988;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’1 luglio 2005 il I Ref.
Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti
come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue
FATTO
Espone il ricorrente:
- di essere proprietario di un immobile in Roma, via Panettoni
n. 177, da adibire ad abitazione per sé e le figlie;
- di essersi avvalso - per ottenere la concessione edilizia
- della legge n. 94/82. In particolare: - in data 1.6.1982
presentava istanza per ottenere il certificato abilitativo;
- in data 23.7.82 precisava al Comune i lavori da eseguire;
- in carenza di riscontro nei termini, iniziava i lavori;
- che, per maggiore tranquillità, in data 21.12.1984 notificava
al Comune una domanda più dettagliata e versava i contributi
della legge 10/77;
- che in data 26.3.85 comunicava l’inizio dei lavori;
- che in data 13.5.85 i vigili urbani eseguivano un primo
sequestro, poi revocato dal Tribunale della Libertà il 24.5.1985.
Il dissequestro veniva eseguito il 28.5.85, sicché il sequestro
aveva una durata pari a 16 giorni;
- che il 27.5.85 la Pretura di Roma sequestrava nuovamente
l’immobile. Tale secondo sequestro veniva revocato dalla Cassazione
il 20.6.1986. Atteso che il dissequestro veniva eseguito solo
il 18.8.1987, il sequestro durava 781 giorni;
- che in data 25.7.87 i vigili urbani eseguivano un terzo
sequestro, il quale aveva termine in data 19.8.1985 (durata
26 giorni);
- che in data 30.9.1985 aveva luogo un quarto sequestro, annullato
dal Pretore di Roma il 18.8.1987 (durata 688 giorni);
- di aver presentato in data 14.11.85 - nonostante l’acquisito
silenzio assenso - cinque domande di sanatoria;
- di aver ricevuto dal Comune di Roma in data 12.4.86, dopo
l’emissione di provvedimenti di sospensione e/o demolizione,
un provvedimento di rigetto della domanda di concessione del
21.12.1984;
- che avverso detto provvedimento proponeva ricorso al TAR;
- che tale ricorso veniva accolto con sentenza n. 1319 del
1988 perché veniva riconosciuto che la concessione si era
consolidata fin dal febbraio 1985 per il tramite del silenzio
assenso;
- che, nonostante i contenuti della richiamata sentenza, in
data 12.5.1992 subiva un quinto sequestro della durata di
17 giorni.
Denunciando un ritardo di 1528 gg. nell’ultimazione delle
opere a causa dei sequestri, qualificati illegittimi, e dei
provvedimenti amministrativi adottati, comunque illegittimi
in considerazione della sentenza che ha stabilito l’esistenza
della concessione per silenzio-assenso a far data dal febbraio
1985, il ricorrente sostiene di aver subito un danno patrimoniale
in conseguenza dell’ “aumento notevole del costo dei materiali
e mano d’opera” e del “mancato reddito di cinque appartamenti
per il ritardo di uso per 1528 giorni a causa del fermo forzato
(le figlie vivevano in affitto)”.
Dopo aver rappresentato la notifica in data 6.3.90, 16.5.92,
28.7.94 e 12.5.1997 al Comune di Roma ed al Ministero di Grazia
e Giustizia di richieste di danni con costituzione in mora,
chiede, dunque, la condanna delle menzionate Amministrazioni.
Nell’ambito del ricorso, il sig. Milione fa, altresì, presente:
- di aver già citato sia il Comune sia il Ministero della
Giustizia davanti all’AGO, per la presenza dell’Amministrazione
statale; - di aver presentato, a seguito di eccezione, ricorso
per regolamento preventivo di giurisdizione; - che la causa
dinanzi all’AGO veniva sospesa; - che la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite fissava la giurisdizione del TAR con sentenza
n. 16224/03.
Con atto depositato in data 30 giugno 2004 si è costituito
il Comune di Roma. Tale Amministrazione ha – nel prosieguo
– provveduto al deposito di documenti e di due memorie nell’ambito
delle quali rappresenta la seguente realtà di fatto: - non
è noto per quale edificio sia intervenuto il silenzio assenso,
sicché si contesta l’assimilazione tra opera assentita ed
opera perseguita con gli atti lamentati; - tale aspetto dovrebbe
essere oggetto di specifica dimostrazione probatoria da parte
del ricorrente, anche perché gli interventi sanzionatori lamentati
hanno inciso su un’edificazione “in aggiunta” ad un preesistente
manufatto (rapporto giudiziario del 21.5.1985); - prima della
sentenza del TAR, intervenuta nel 1988, la posizione del ricorrente
non aveva contorni di certezza giuridica; - ciò è dimostrato
anche dalla presentazione in data 14.11.1985 di cinque domande
di condono, tra l’altro, false ed infedeli perché davano atto
dell’esistenza alla data dell’1.10.83 di un immobile già realizzato
con 4 piani fuori terra, mentre al 13.5.85 veniva accertata
la realizzazione di un solo piano interrato; - nel 1992 venivano,
altresì, realizzati due nuovi manufatti, ai quali corrisponde
il quinto sequestro; - il ricorrente ha proseguito nella realizzazione
di opere abusive, pur se in aree diverse. Dal punto di vista
giuridico, il Comune contesta la pretesa del ricorrente adducendo:
- i provvedimenti di sequestro non sono riferibili al Comune
di Roma poiché, se è vero che essi sono stati posti in essere
da Agenti appartenenti alla Polizia Municipale, è vero altresì
che in quella sede essi operavano “alle dipendenze e sotto
la direzione dell’Autorità Giudiziaria”; - è maturata
la prescrizione quinquennale perché l’attività provvedimentale
e non, imputata alle P.A. convenute, è focalizzata nel 1985
ed il primo atto interruttivo è stato inviato nel 1997; -
sussiste un parziale difetto di legittimazione attiva, atteso
che due delle quattro domande di condono, attinenti all’immobile
in via Panettoni n. 177, risultano presentate da persone diverse
in qualità di proprietarie; - non sussiste colpa della P.A.
perché nel 1985 la situazione giuridica dell’immobile appariva
di difficile lettura; - i provvedimenti di sospensione dei
lavori hanno prodotto effetti temporanei (45 giorni) all’interno
dei periodi di vigenza dei sequestri; - alcuni sequestri si
sono accavallati, con un durata totale, quindi, di soli 827
giorni per i primi quattro sequestri; - il danno lamentato
è indimostrato; - la dedotta mancata possibilità di consegnare
alle figlie gli appartamenti appare incompatibile con la dedotta
mancata percezione di reddito da affitto né l’affitto corrisposto
dalle figlie è rivendicabile dal ricorrente.
In data 25 giugno 2005 si è, altresì, costituito il Ministero
della Giustizia, astenendosi dal produrre documenti e/o memorie.
Con memoria depositata in data 6 giugno 2005 il ricorrente:
- ha prodotto un prospetto di Euro 323.944,00, pari ai valori
e ai redditi approssimativi dei cinque appartamenti, computati
con riferimento ai giorni di sequestro; - ha rilevato che
dopo i dissequestri i lavori hanno comportato una spesa superiore
del 15%, stimata oggi in 250.000,00 Euro; - ha, dunque, richiesto
che questo TAR riconosca l’illegittimità dei sequestri, condannando
il Comune di Roma al risarcimento dei danni; - in relazione
al difetto di legittimazione passiva, ha precisato di aver
citato anche il Ministero della Giustizia; - ha ricordato
che la Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto la competenza
del giudice amministrativo, stante il disposto di cui all’art.
7, comma 3, lett. b), della legge n. 205/2000, che a tale
giurisdizione devolve gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti
delle Amministrazioni pubbliche; - ha richiamato anche la
sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, chiedendo
a questo TAR di decidere se la controversia riguardi o meno
comportamenti della P.A..
All’udienza pubblica dell’1 luglio 2005 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
2. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente
ha proposto il ricorso in epigrafe al fine ottenere il risarcimento
dei danni che allo stesso sarebbero derivati da numerosi provvedimenti
di sequestro del proprio immobile, ritenuti illegittimi, e
da provvedimenti di sospensione dei lavori, demolizione nonché
diniego di concessione, adottati dal Comune di Roma.
2.1. Ciò premesso, il Collegio non può esimersi dal rilevare
come, nell’ipotesi in esame, ricorrano e, quindi, debbano
essere ravvisate due distinte ed autonome richieste di risarcimento
del danno:
- la prima richiesta attiene ai danni provocati dai sequestri
giudiziari che – nel tempo – hanno interessato l’immobile
del sig. Milioni;
- la seconda richiesta di risarcimento trova, invece, origine
negli atti adottati dall’Amministrazione, da identificare
con i provvedimenti di sospensione dei lavori, di demolizione
e di diniego di concessione.
2.2. Orbene, in relazione alla prima richiesta difetta
la giurisdizione del giudice amministrativo.
E’, infatti, noto che i verbali di sequestro non sono provvedimenti
amministrativi, censurabili attraverso la proposizione di
ricorso al TAR, bensì costituiscono atti di polizia giudiziaria,
emessi ai sensi delle disposizioni del codice di procedura
penale.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che la normativa in
materia di illeciti edilizi, oltre a demandare poteri all’Autorità
amministrative per la repressione degli abusi, devolve – nel
contempo – ulteriori poteri al magistrato penale per i reati
commessi mediante violazione delle disposizioni edilizie.
Detti poteri di pongono su piani differenti, oltre che per
quanto concerne la qualificazione del fatto abusivo come reato
ovvero abuso edilizio e gli effetti dei relativi atti emessi
nell’ambito delle rispettive competenze, anche per quanto
attiene agli strumenti di reazione previsti dall’ordinamento
a favore del privato, i quali risultano regolati dalle disposizioni
all’uopo previste (Corte Cost., sent. n. 426 del 23 dicembre
1998; Cass. Pen., sent. n. 232555 del 27 maggio 2003; TAR
Lazio, Roma, sent. n. 6551 del 22 luglio 2003).
Conseguentemente, qualsiasi contestazione di provvedimenti
in materia di sequestro giudiziario deve essere avanzata dinanzi
al giudice ordinario nelle forme e nei modi previsti dalle
norme di legge ed esula con evidenza dall’ambito di giurisdizione
del giudice amministrativo (TAR Campania, Napoli, sent. n.
7289 del 20 novembre 2002; TAR Sicilia, Palermo, sent. n.
1972 del 2002; TAR Campania, sent. n. 520 del 22 dicembre
1994; TAR Lazio, Roma, sent. n. 64 dell’11 gennaio 1988).
2.3. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
– espressamente rilevato in ordine a contestazioni dei provvedimenti
in materia di sequestro – si estende necessariamente alle
richieste di risarcimento dei danni fondate sull’asserita
“illegittimità” degli stessi provvedimenti (detto principio
è ribadito anche nella sentenza della Corte Cost. n. 281/2004,
di cui si tratterà più diffusamente in seguito).
Non vi è chi non veda che si tratta di un’attività non riferibile
alla Pubblica Amministrazione, che si tratta cioè di un’attività
dell’Autorità giudiziaria, del tutto estranea all’ambito di
operatività della legge n. 205/2000 ovvero del tutto priva
del connotato della consequenzialità prescritto rispetto all’attività
amministrativa.
2.4. Quanto detto non si pone in contrasto bensì trova implicita
conferma nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 16224/03.
Come accennato, tale sentenza – la quale richiede una
lettura non superficiale ma attenta – risulta emessa in seguito
al ricorso proposto dal ricorrente “per regolamento preventivo
di giurisdizione”.
In particolare, è da ricordare che il ricorrente propose detto
ricorso sulla base di un’eccezione sollevata dal Comune di
Roma (e non dall’Amministrazione statale) nel corso del giudizio
già instaurato dinanzi all’AGO, attinente alla carenza di
giurisdizione di quest’ultima “vertendosi in ipotesi di
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi
dell’art. 7, lett. b), legge 21 luglio 2000, n. 205”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – pronunciandosi
sulla giurisdizione dell’AGO in relazione a detta eccezione
e, dunque, agli atti lesivi del Comune di Roma – ha riconosciuto
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “ai
sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b), L. 21 luglio 2000, n.
2005”, il quale, appunto, devolve a tale giurisdizione
“le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti
e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”.
In aggiunta, le Sezioni Unite hanno affermato che l’orientamento
della propria giurisprudenza è nel senso di attribuire al
giudice amministrativo la competenza giurisdizionale a conoscere
della “controversia risarcitoria ……….. fondata sull’annullamento
di un’ordinanza sindacale di sospensione di una concessione
edilizia” anche con riguardo a richieste di risarcimento
proposte, in estensione, contro l’Amministrazione statale.
In ultimo, le Sezioni Unite hanno rilevato che “secondo
l’assunto attoreo, il preteso danno deriverebbe direttamente
da atti del Comune di Roma, pronunciati sul presupposto, poi
rivelatosi erroneo, dell’abusività delle opere edilizie”;
sulla base di detto rilievo (e non di altri), hanno asserito
che “non v’è dubbio che debba farsi applicazione delle
citate disposizioni dell’art. 7 L. n. 205/2000, a nulla rilevando
che la domanda sia stata estesa nei confronti del Ministero
della Giustizia”.
Orbene, è evidente che la Corte di Cassazione non ha riconosciuto
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto
ai danni eventualmente provocati da provvedimenti di sequestro
giudiziario, affermando – nel contempo - la giurisdizione
rispetto agli stessi del giudice amministrativo.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha semplicemente rilevato
che “secondo l’assunto attoreo” il preteso danno “deriverebbe
direttamente da atti del Comune di Roma” e, per tale motivo”,
ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
ex art. 7 della legge n. 205/2000.
Tale decisione, per come strutturata, trova questo Tribunale
pienamente concorde: - in tutti i casi in cui sia in contestazione
un atto ovvero un provvedimento della Pubblica Amministrazione
“in materia urbanistica ed edilizia” sussiste la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo; - a tale giurisdizione
è connesso, altresì, il potere di disporre “anche attraverso
la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del
danno ingiusto” ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo
n. 80/1998.
Così definita la posizione del Comune di Roma, oggetto – appunto
– di analisi nell’ambito della richiamata sentenza, permane
da valutare la giurisdizione in materia di risarcimento dei
danni derivanti da provvedimenti illegittimi riferibili all’attività
dell’autorità giudiziaria.
Orbene, tale materia – regolata dalla legge n. 117/1988 –
è sicuramente estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo,
sicché non può essere oggetto di esame e valutazione in questa
sede.
Ad ulteriore supporto dell’impossibilità di procedere all’esame
della pretesa di risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti
di sequestro giudiziario, il Collegio osserva:
- la legge n. 117/1988, in materia di “risarcimento dei
danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie”,
prescrive che chi ha subito un danno ingiusto “per effetto
di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario
posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave….”
può agire contro lo Stato (art. 2); l’esercizio dell’azione
del risarcimento del danno contro lo Stato è fissato nei confronti
del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4); la competenza
è attribuita al “tribunale del capoluogo del distretto
della corte d’appello…….” (art. 4);
- non sussiste alcuna responsabilità solidale tra il Comune
ed altri soggetti (nel caso di specie, il ricorrente individua
il Ministero della Giustizia). Per sussistere solidarietà
è noto che il titolo, cioè la fonte del rapporto obbligatorio,
deve essere di regola unico e, quindi, comune alle parti.
Può ammettersi la pluralità di titoli a condizione che tra
di essi sussista uno stretto nesso di interdipendenza. Orbene,
è evidente come, nel caso di specie, le suddette condizioni
siano carenti;
- nell’ipotesi remota in cui si volesse intendere l’operato
del Corpo dei Vigili Urbani in termini di “comportamento”
dell’Amministrazione, giusta l’illegittimità denunciata dei
sequestri (ipotesi questa, comunque, difficilmente condivisibile),
non può non tenersi conto della recente pronuncia n. 204 del
6 luglio 2004 della Corte Costituzionale. Nell’ambito di tale
sentenza, infatti, è espressamente statuito che la formulazione
dell’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, quale recata dall’art.
7, comma 1, lett. b), della legge n. 205/2000, si pone in
contrasto con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo
nella giurisdizione esclusiva – oltre “gli atti e i provvedimenti”
attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente
ovvero “attraverso soggetti alle stesse equiparati”) svolgono
le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed
edilizia – anche “i comportamenti”, la estende a controversie
nelle quali la pubblica amministrazione non esercita – nemmeno
indirettamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare
strumenti intrinsecamente privatistici – alcun pubblico potere.
In ragione di tale contrasto, la Corte Costituzione ha, dunque,
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma
1, del decreto legislativo n. 80/98 nella parte in cui prevede
che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti,
i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti”
delle pubbliche amministrazioni;
- a chiusura ma non per questo meno importante, deve essere
richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 281 del
13-28 luglio 2004. Con tale sentenza, infatti, è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 80/1998 nella parte in cui ha devoluto
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta
la materia dell’edilizia e dell’urbanistica, e non si è limitato
ad estendere la giurisdizione amministrativa alle controversie
concernenti i diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese
quelle relative al risarcimento del danno. Nel prosieguo della
sentenza de qua risulta, altresì, precisato che “la dichiarazione
di illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2,
del d.lgs. n. 80 del 1998 comporta la necessità di interpretare
l’art. 35 …………….. nel senso che il potere di riconoscere i
diritti patrimoniali consequenziali, ivi incluso il risarcimento
del danno, è limitato alle sole ipotesi in cui il giudice
amministrativo era già munito di giurisdizione, tanto di legittimità,
quanto esclusiva”.
3. Tutto ciò premesso, permane da valutare la pretesa
del ricorrente di risarcimento dei danni provocati dall’adozione
da parte dell’Amministrazione di provvedimenti illegittimi.
In via preliminare, il Collegio ritiene di dover precisare
che detta pretesa deve essere limitata ai danni eventualmente
derivati dal diniego di concessione edilizia, adottato con
ordinanza n. 8949 del 28 dicembre 1985, riconosciuto illegittimo
e, dunque, annullato da questo Tribunale con sentenza n. 1319
del 1988, notificata al Comune di Roma in data 5 novembre
1988, mentre non possono essere oggetto di esame le conseguenze
dannose eventualmente scaturite da altri provvedimenti adottati,
quali la sospensione dei lavori e la demolizione, di cui si
fa menzione nel ricorso.
Ciò in ossequio alla pregiudizialità dell’azione di annullamento
rispetto a quella di risarcimento.
Come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
con la sentenza 26 marzo 2003, n. 4, la concentrazione presso
il giudice amministrativo della tutela impugnatoria dell’atto
illegittimo e di quella risarcitoria conseguente non consente,
comunque, l’accertamento incidentale da parte del giudice
amministrativo dell’illegittimità dell’atto non impugnato
nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio;
in altri termini, l’azione di risarcimento è da ritenere ammissibile
solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente
il provvedimento illegittimo e che sia stato coltivato con
successo il relativo giudizio di annullamento (relativamente
a quest’ultimo aspetto, in verità sono stati introdotti di
recente alcuni temperamenti in relazione ad ipotesi caratterizzate
dall’improcedibilità dell’azione di annullamento – vedasi
C.d.S., Sez. VI, sent. n. 1047 del 14 marzo 2005).
Del resto, il fatto che ci si trovi al cospetto di una controversia
affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
non implica il relativo inesorabile vertere su di un diritto
soggettivo.
Nel caso di specie, caratterizzato dall’adozione di provvedimenti,
i poteri del giudice amministrativo al quale si chiede tutela,
ancorché in sede di giurisdizione esclusiva, non sono, dunque,
i medesimi spendibili nell’evenienza in cui si invochi protezione
per un diritto soggettivo.
Da ciò consegue il riconoscimento della necessità di esperire
la previa azione di annullamento dei provvedimenti onde poter
ammissibilmente invocare il risarcimento del danno, mentre
l’azione risarcitoria autonomamente intrapresa conduce inevitabilmente
ad una decisione di inammissibilità del ricorso, attesa anche
l’impossibilità per il giudice amministrativo di disapplicare
atti amministrativi non regolamentari.
Ciò premesso, il Collegio rileva che dalla documentazione
agli atti non risulta che sia stata previamente esperita –
tra l’altro, con successo – l’azione di annullamento rispetto
ai provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione.
Alla luce di quanto esposto, la richiesta di risarcimento
per i danni eventualmente derivanti dall’adozione di detti
provvedimenti non può che essere dichiarata inammissibile.
In ragione dei contenuti della sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite n. 16224/03 sopra richiamata (vedasi – in
particolare - pag. 5), il Collegio è, poi, indotto ad un’ulteriore
precisazione, ancorché la stessa sia già desumibile da quanto
sopra esposto: gli atti compiuti dagli Agenti di Polizia Municipale
al fine di procedere ai sequestri giudiziari dell’immobile
debbono essere qualificati come atti di polizia giudiziaria
e, dunque, non sono riferibili all’Amministrazione comunale.
In questa prospettiva, deve essere condiviso il difetto di
legittimazione passiva opposto dal Comune di Roma.
3.1. Così definiti i termini della controversia, si impone
l’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione.
In particolare, il Comune di Roma afferma che “l’attività
………. imputata alle P.A. convenute risulta focalizzata al 1985”
e che “la prescrizione quinquennale pare essersi quindi
maturata prima del maggio 1997, data in cui risulta………. essere
stato inviato il primo atto interruttivo”.
Atteso che la pretesa risarcitoria del ricorrente è connessa
all’illegittimità del provvedimento di diniego di concessione,
il Collegio avverte l’obbligo di sconfessare il termine di
inizio individuato dall’Amministrazione.
Il dies a quo per il computo della prescrizione non può, infatti,
essere fatto risalire al momento dell’adozione del provvedimento
amministrativo lesivo dell’interesse legittimo inciso dall’Amministrazione.
Ciò nella considerazione che l’azione di risarcimento del
danno può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento
che in via autonoma ma che è ammissibile – come già precisato
– solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento
illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio
di annullamento.
Ne consegue che nel caso in cui, ai fini del risarcimento
del danno, occorre il previo annullamento dell’atto amministrativo
illegittimo, com’è nella specie, in applicazione della regola
civilistica secondo cui la prescrizione comincia a decorrere
non già da quando il diritto è sorto, bensì da quando il diritto
può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), la pretesa risarcitoria
può essere fatta valere solo dopo il passaggio in giudicato
della sentenza di annullamento del suddetto atto amministrativo
e, dunque, la prescrizione inizia a decorrere solo da tale
momento.
Nel caso di specie, il giudizio di impugnazione sembra essersi
chiuso con la sentenza del TAR n. 1319/1988, depositata in
data 25 ottobre 1988: la data di passaggio in giudicato di
detta pronuncia costituisce il dies a quo per il computo della
prescrizione.
Precisato il dies a quo, è necessario valutare gli atti di
interruzione della prescrizione intervenuti nel tempo.
Dalla documentazione agli atti risulta:
- una prima richiesta di risarcimento dei danni, notificata,
tra l’altro, al Comune di Roma in data 16 maggio 1992;
- una seconda richiesta di risarcimento danni, limitata al
“fermo forzato”, notificata in data 28 luglio 1994;
- una terza richiesta di risarcimento dei danni, sempre riferita
all’ “illegittimo fermo forzato”, notificata in data
14 maggio 1997.
In data 28 agosto 2000 risulta, ancora, notificato al Comune
di Roma, oltre che al Ministero di Grazia e Giustizia, l’atto
di citazione dinanzi al Tribunale di Roma per sentire dichiarare
la responsabilità dei convenuti nonché la condanna al risarcimento
dei danni.
In ricorso in epigrafe è stato, poi, notificato in data 27
maggio 2004.
Ciò premesso, non è possibile ritenere che il termine prescrizionale
sia maturato.
Di conseguenza, l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione
deve essere dichiarata infondata.
4. Nel merito, la richiesta di risarcimento proposta dal ricorrente
per ottenere il risarcimento dei danni allo stesso derivati
dal diniego illegittimo di concessione appare – alquanto –
generica e, comunque, priva dei necessari supporti probatori.
In primo luogo, si osserva che il ricorrente non ha fornito
alcuna prova effettiva e documentale dalla quale risultasse
la qualifica di proprietario dell’immobile al tempo di causazione
del danno (1986).
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione comunale ha denunciato
il parziale difetto di legittimazione attiva del ricorrente,
asserendo l’esistenza di difetti ovvero l’esigenza di prove
in ordine alla posizione giuridica prospettata come lesa.
Nonostante la denuncia dell’Amministrazione - supportata dalla
circostanza che due delle quattro domande di condono riguardanti
l’immobile di via Panettoni n. 177 risultano presentate, in
qualità di proprietarie, da persone diverse - il ricorrente
si è astenuto dal produrre elementi e/o documenti idonei a
dimostrare la propria posizione di effettivo “danneggiato”
dell’operato illegittimo dell’amministrazione, rappresentato
nel ricorso.
Al riguardo, l’ “autorizzazione dei venditori” dell’1
giugno 1982, prodotta agli atti, oltre a non riportare chiare
e precise indicazioni, è sicuramente insufficiente, specie
ove si consideri che è antecedente di tre anni rispetto alla
data del “fatto dannoso” (diniego di concessione).
Dall’ulteriore documentazione allegata emerge la stipula in
data 14.2.83 dell’atto di compravendita – nel quale il ricorrente
figura come acquirente - di “una porzione del fabbricato,
sito in Roma, via Italo Panattoni 177, e precisamente: l’appartamento
distinto con la lettera A del villino numero due, composto
di cinque camere ed accessori, due vani ad uso cantina ed
adiacente area scoperta……….”. Anche tale indicazione è
inidonea a comprovare inequivocabilmente la qualità di unico
ed effettivo danneggiato del sig. Milioni, stante anche il
rilievo che il bene oggetto del richiamato contratto mal si
concilia con l’immobile in relazione al quale è lamentato
il danno, il quale - dal riferimento riportato nella memoria
del ricorrente, depositata in data 6 giugno 2005 – è identificato
con cinque appartamenti di complessivi mq. 370 (a fronte,
ancora, dei quattro, indicati in altre occasioni, ad esempio
nella diffida del 28.7.04).
Il ricorrente non offre, poi, valide e concrete prove in ordine
al rapporto causativo tra il fatto dannoso dell’Amministrazione
– l’adozione del provvedimento di diniego illegittimo - ed
il danno lamentato né in ordine all’ammontare del danno propriamente
connesso al diniego.
In verità, detto danno non viene in alcun caso rappresentato
per mezzi di riferimenti concreti e definiti.
Come già rilevato, il danno da illegittimo diniego della concessione
deve essere tenuto distinto dal danno derivante dai sequestri
giudiziari.
A monte ricorrono attività diverse nei contenuti, nelle finalità
perseguite nonché dal punto di vista della riferibilità soggettiva.
In verità, potrebbe affermarsi che, ove l’Amministrazione
avesse provveduto prontamente a rilasciare la concessione
richiesta e, comunque, non avesse adottato il provvedimento
illegittimo di diniego, l’autorità giudiziaria non avrebbe
provveduto ai sequestri.
Tale ipotesi – oltre a non essere supportata da una dimostrata
identità fra le opere interessate - è particolarmente criticabile,
specie ove si valuti il nesso di causalità che deve ricorrere
tra il fatto – nella specie riferibile all’Amministrazione
- ed il danno.
L’autonomia con cui opera il giudice penale è, infatti, nota.
In ragione di tale autonomia, si può affermare che il giudice
penale non era vincolato dall’operato dell’Amministrazione
e, dunque, ben poteva essere indotto a ravvisare – sulla base
di proprie valutazioni - il silenzio assenso, ritenendo così
le opere edilizie realizzate dal ricorrente dotate del prescritto
titolo abilitativo.
Considerando l’operato del giudice penale, gli effetti dannosi
- prodotti dai sequestri giudiziari – non si porrebbero, poi,
rispetto all’adozione del provvedimento illegittimo da parte
del Comune di Roma in un rapporto di consequenzialità diretta
ed immediata, in spregio alla c.d. causalità adeguata,
in base alla quale il danno non è risarcibile se non può
collegarsi ad un dato fatto in termini di normalità e verosimiglianza.
E’ da aggiungere che il ricorrente non offre alcuna indicazione
e tanto meno produce elementi di prova in ordine ai lavori
che il diniego di concessione non avrebbe consentito di effettuare,
lavori da identificare – ovviamente – con quelli descritti
nell’istanza in data 1 giugno 1982 e nell’integrazione del
21.12.84.
Come rilevato anche dall’Amministrazione, non ricorre piena
identità tra le opere contestate in fase di sequestro giudiziario
e le opere di cui al silenzio assenso.
Ciò detto, non è dato comprendere se il diniego di concessione
abbia determinato un ritardo nei lavori e – in caso positivo
- in che misura.
L’incertezza rilevata trae origine anche dalla circostanza
che, nel caso di specie, l’acquisizione del titolo abilitativo
– riconosciuto dal TAR con la sentenza n. 1319 del 1988 –
non ha richiesto il rilascio di un provvedimento formale di
concessione edilizia, con inibitoria dei lavori fino a detta
data, bensì si è formato per silenzio assenso ovvero attraverso
la procedura di cui al d.l. n. 9/82, convertito nella legge
n. 94/82.
L’applicazione del regime di cui alla citata legge ha consentito
al ricorrente di iniziare i lavori appena trascorso il termine
prescritto dalla legge (rectius: 90 giorni), come dimostrato
dalle comunicazioni di inizio lavori prodotte in giudizio.
Ciò premesso, va segnalato che, dalla relazione cronologica
dei lavori e degli atti del Comune di Roma, prodotta dal ricorrente,
risulta che, in seguito all’istanza dell’1.6.82, in mancanza
di risposta nei termini prefissati l’interessato ha dato inizio
ai lavori “ultimando le strutture nel maggio 1983” (all.
n. 18 del fascicolo dell’AGO con 19 documenti, prodotto agli
atti del presente giudizio).
Per quanto attiene ai lavori previsti – in aggiunta – nell’istanza
del 21 dicembre 1984, è doveroso osservare che – ritenendo
formato il silenzio assenso in data 20.3.1985, come, poi,
confermato anche dal Tribunale amministrativo - il ricorrente
ha provveduto ad una nuova comunicazione di inizio lavori
in data 26.3.1985.
Atteso che il provvedimento illegittimo di diniego è intervenuto
soltanto in data 28 dicembre 1985 (circa ben nove mesi dopo
la comunicazione di inizio dei lavori), non è dato sapere
se le ulteriori opere di cui all’istanza del 1984 fossero
state già realizzate o meno.
Per l’eventualità che non fossero state ultimate, il ricorrente
non offre indicazione alcuna in ordine ai lavori non eseguiti
ovvero eseguiti con ritardo, il che equivale ad affermare
che il ricorrente non ha definito nei dovuti termini la fattispecie
concreta di danno per la quale in questa sede avanza richiesta
di risarcimento.
Le carenze già rilevate si riflettono necessariamente sul
computo del danno.
Di alcun ausilio si presentano – al riguardo – gli ammontari
riportati nella memoria del ricorrente, depositata in data
6 giugno 2005.
Infatti, tali ammontari:
- sono determinati con esclusivo riferimento ai giorni di
sequestro (riportati senza, tra l’altro, attribuire rilevanza
alcuna all’entità dei beni sequestrati di volta in volta);
- si riferiscono alla maggiore spesa determinata dal ritardo
nell’ultimazione dei lavori ed al mancato utilizzo di “cinque
appartamenti” ma sono privi di qualsiasi supporto probatorio:
non risulta prodotta alcuna ricevuta di pagamento a ditte
esecutrici dei lavori dalla quale poter desumere che i lavori
di cui all’istanza del 1984 sono stati effettuati con ritardo
nè sono stati prodotti atti – in particolare, contratti –
che comprovino l’intervento di variazioni nei compensi inizialmente
fissati; per la natura dei lavori previsti nell’istanza dl
21.12.1984 (opere di scavo sul retro e sul lato della costruzione
anche per eliminare l’umidità; creazione di zona di distacco
entro terra; elevazione di un muretto; costruzione di muri
divisori di confine e, infine, costruzione sul lato posteriore
dell’immobile di un manufatto di circa ml. 9,70 per ml. 4,50),
ricorrono, ancora, oggettive difficoltà a riscontrare “l’inutilizzo
dell’intero immobile” a causa del ritardo nella realizzazione
degli stessi.
Del resto, è noto che l’accertamento in punto di legittimità
dell’atto non esaurisce l’ambito del giudizio sull’azione
di risarcimento: il giudizio risarcitorio ha un oggetto diverso
e più ampio di quello impugnatorio, attesa la necessità di
verificare la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito
civile (elemento psicologico, danno-evento e rapporto di causalità
adeguata).
Ne consegue che non può trovare accoglimento la domanda di
risarcimento del danno che – come nel caso in esame – non
sia accompagnata dalla dimostrazione dell’effettivo danno
patrimoniale subito e del nesso eziologico con i provvedimenti
illegittimi annullati in sede giudiziale.
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso è in parte inammissibile
ed in parte infondato.
Le spese seguono – come di regola – la soccombenza e sono
liquidate a favore del Comune di Roma in Euro 1.000,00, oltre
IVA e CPA nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione
I quater in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 6701/2004
ed in parte lo respinge.
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, liquidate a
favore del Comune di Roma in Euro 1,000,00, oltre IVA e CPA
nei termini di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’1 luglio
2005 con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Dr. Pio GUERRIERI – Presidente
Dr.ssa Gabriella DE MICHELE – Consigliere
Dr.ssa Antonella MANGIA– I Referendario- Relatore |
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