| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 23 dicembre 2005
n. 14189
Pres. Baccarini; Est. Tomassetti;
prof.ssa M. C. Giorcelli (Avv. G. Natoli) e Terza Università
degli Studi di Roma (Avvocatura dello Stato) c. Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” (Avvocatura dello Stato)
e nei cfr. Direzione Provinciale del Tesoro di Roma (Avvocatura
dello Stato). |
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Pubblico impiego – Ripetizione di somme indebitamente
corrisposte dall’amministrazione ad un pubblico dipendente
– Presupposti
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La ripetizione delle somme indebitamente
corrisposte dall’amministrazione ad un dipendente pubblico
non è una conseguenza automatica dell'annullamento dell'atto
attributivo di un trattamento economico (per il quale l’interesse
all'annullamento è in re ipsa), ma è soggetta all’autonoma
valutazione: dello stato di buona fede del dipendente, del
tempo trascorso, dell'entità della prestazione pecuniaria
da ripetere, della presumibile destinazione della somma
al soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Terza
Composto dai Signori Magistrati:
Stefano BACCARINI Presidente
Antonio VINCIGUERRA Componente
Alessandro TOMASSETTI Componente-Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2143/1994 proposto dalla
prof.ssa Maria Cristina GIORCELLI, rappresentata e
difesa dall’avv. Giorgio Natoli ed elett.te dom.ta in Roma,
via Cicerone n. 28 presso lo studio dello stesso; - la Terza
Università degli Studi di Roma, in persona del Rettore pro-tempore,
rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato;
contro
- l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in
persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa
dalla Avvocatura dello Stato;
e nei confronti della
- Direzione Provinciale del Tesoro di Roma, in persona
del Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura dello Stato;
per l'annullamento previa sospensione
- del procedimento e del provvedimento con il quale il Rettore
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha accertato
a carico della ricorrente un preteso credito erariale di lire
10.457.790 “per stipendi in applicazione del D.R. 7 ottobre
1981”;
- del preteso credito erariale di lire 10.457.790 e del conseguente
addebito di pari importo elevato a carico della ricorrente;
- del provvedimento con il quale il Rettore della Terza Università
degli Studi di Roma ha disposto la trattenuta di lire 1.000.000
mensili sullo stipendio corrisposto dalla ricorrente;
- per quanto occorrer possa, del Decreto Rettorale 7 ottobre
1981, mai conosciuto, concernente l’attribuzione dello stipendio
alla ricorrente, quale professoressa ordinaria di ruolo, ai
sensi del D.P.R. n. 382/1980 nonché della L. n. 432/1981;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso
e conseguente comunque attinenti all’accertamento del preteso
credito erariale a carico della ricorrente, al recupero dello
stesso, all’addebito elevato ed alla trattenuta mensile a
tal fine attuata sullo stipendio e da corrispondere.
Visto il ricorso con i relativi atti.
Visti gli atti tutti di causa.
Designato Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.
Udite le parti, come da verbale, alla pubblica udienza del
23 novembre 2005.
FATTO
Con ricorso n. 2143/1994, la ricorrente impugnava i provvedimenti
in epigrafe deducendo i seguenti fatti:
La ricorrente, in precedenza assistente ordinario presso l’Università
di Genova, avendo vinto il concorso a posti di professore
universitario veniva nominata professore straordinario di
“letteratura anglo-americana” presso la stessa Università
di Genova per un triennio solare a decorrere dal 1 dicembre
1975.
Con D.M. del 2 febbraio 1980 veniva nominata professore ordinario
di letteratura anglo-americana presso la facoltà di magistero
dell’Università di Roma a decorrere dal 1 dicembre 1978.
Come tale prestava regolare servizio e percepiva lo stipendio
della relativa classe stipendiale attribuitale, con le variazioni
stipendiali succedutesi nel tempo.
Il rapporto è proseguito, senza problemi e senza che nel frattempo
fossero intervenute modifiche dello stato giuridico ed economico
della ricorrente, fino al mese di marzo 1993.
Con nota 25 marzo 1993 prot. n. G113490, ad oggetto “recupero
debiti”, il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” partecipava all’improvviso alla ricorrente l’accertamento
di un credito erariale di 10.457.790 invitandola alla restituzione
della somma.
La ricorrente non aderiva al recupero della somma e si rivolgeva
agli uffici per conoscere e chiarire la posizione che la riguardava
e le vicende che avevano indotto l’Amministrazione ad elevare
l’addebito nei suoi confronti.
Veniva in tal modo portato a conoscenza che con la nota prot.
n. 039385 la Direzione Provinciale del Tesoro di Roma aveva
comunicato in data 7 luglio 1992 all’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” di avere amministrato i pagamenti degli
stipendi alla ricorrente dal 1 dicembre 1978 al 31 dicembre
1990 sulla partita di spesa fissa n. B721876, cessata dal
1 gennaio 1991 per autonomia amministrativa e che, in applicazione
del D.R. 7 ottobre 1981 essa Direzione Provinciale del Tesoro
aveva accertato per tutto il periodo predetto un debito di
lire 10.457.790 a carico della partita di spesa amministrata,
debito per il quale invitava l’Università al recupero ed alla
rifusione.
La ricorrente apprendeva che il preteso debito si riferiva,
quanto a lire 6.368.951 al periodo dal 1 dicembre 1978 al
31 dicembre 1987 e quanto a lire 4.088.841 al periodo dal
1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1990.
Dal 1 gennaio 1991 la ricorrente è stata amministrata e pagata
direttamente dall’Università e, pur avendo continuato a percepire
lo stesso stipendio goduto in precedenza, apprendeva che a
partire da detta data nessun debito le veniva contestato per
le somme percepite.
Frattanto, essendo la ricorrente oggi amministrata e pagata
dalla Terza Università di Roma, la stessa, con nota 30 giugno
1993 prot. G1282251, veniva sollecitata da parte dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” a provvedere al recupero
dell’addebito.
La Terza Università di Roma disponeva, di conseguenza, il
recupero delle somme addebitate, mediante trattenute attuate
sullo stipendio mensilmente corrisposto alla ricorrente per
lire 500.000 nel mese di agosto 1993 e per lire 1.000.000
per ciascuno dei mesi successivi.
Deduce la ricorrente la illegittimità dei provvedimenti impugnati
per i seguenti motivi:
- violazione di legge (artt. 3 e 7 L. n. 241/1990);
- eccesso di potere per mancanza e difetto di motivazione,
per illogicità e per manifesta ingiustizia;
- violazione di legge ed eccesso di potere; irripetibilità
nel caso di specie delle somme eventualmente indebitamente
corrisposte alla ricorrente;
- in via subordinata violazione di legge ed eccesso di potere
per intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2005, il ricorso veniva
posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che la ripetizione dell’indebito non è
necessariamente una conseguenza automatica dell'annullamento
dell'atto attributivo di un trattamento economico (per il
quale attualmente la giurisprudenza ritiene che l’interesse
all'annullamento sia in re ipsa) ma ne è autonoma, come gli
effetti già prodottisi di un atto giuridico sono in certa
misura autonomi rispetto a quelli futuri.
La discrezionalità, infatti, più che all'atto di annullamento
presupposto, va piuttosto ricollegata al fatto che la ripetizione
dell'indebito dell'amministrazione è sì oggetto di un'obbligazione
comune del dipendente (ex art. 2033 cod. civ.) ma connessa
all'attuazione di un rapporto di lavoro con l'amministrazione
e che pertanto non può sottrarsi al generale principio della
tutela dell'affidamento che disciplina l'azione amministrativa
(si veda sul punto T.A.R. Venezia n. 1569 del 26 febbraio
2003).
Di tale principio, ricollegabile all'obbligo di correttezza
di cui è espressione la ponderazione degli interessi, la giurisprudenza
amministrativa ha individuato numerose applicazioni di specie
(provvedimenti di autotutela, convenzioni preliminari a provvedimenti,
informazioni e promesse dell'amministrazione, prassi amministrativa,
norme interne).
Il medesimo principio trova specifiche ragioni di applicazione
nella ripetizione dell'indebito dell'amministrazione, in quanto:
- il percipiente in buona fede ha regolato il suo comportamento
su quello dell'amministrazione, presunto legittimo;
- lo stato soggettivo di buona fede del percipiente nell'indebito
oggettivo è rilevante a determinati effetti (frutti, interessi)
anche secondo il diritto comune (art. 2033 cod. civ.);
- l'obbligazione di restituire somme di denaro indebitamente
percepite ma che presumibilmente sono state destinate .al
consumo incide su esigenze primarie dell'esistenza, che il
principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36
Cost. prende in specifica considerazione e tutela.
Pertanto la ripetizione dell'indebito dell'amministrazione
è soggetta, per il principio dell'affidamento e sul presupposto
dello stato di buona fede del dipendente, a ponderazione di
interessi, in relazione al tempo trascorso, all'entità della
prestazione pecuniaria da ripetere, alla presumibile destinazione
della somma al soddisfacimento dei bisogni essenziali della
vita.
In applicazione del suesposto principio di diritto ed in relazione
allo stato di buona fede del dipendente (desumibile anche
dal lungo periodo di tempo durante il quale si è perpetrato
l’errore della Amministrazione e, conseguentemente, della
minima entità mensile della somma percepita “indebitamente”
dalla ricorrente che difficilmente poteva essere riscontrata),
all'entità della somma da ripetere (lire 10.457.790 riferita
agli anni 1978-1990) ed alla evidente incisione che la ripetizione
arrecherebbe al soddisfacimento dei bisogni essenziali della
vita, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento
con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
Terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla
i provvedimenti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro,
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi
Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre
2005.
Presidente – Stefano Baccarini
Estensore – Alessandro Tomassetti
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