| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 23 dicembre 2005
n. 1418
Pres. Baccarini, Rel. Vinciguerra;
Cure Cliniche Moderne s.r.l. (Avv. G. Graziosi) c. Regione
Lazio (Avv. T. Chieppa) + altri; |
|
Giustizia amministrativa – Ricorso ex art.
21 bis L. n. 1034/71 – Silenzio avverso la richiesta di
accreditamento delle strutture sanitarie private – Ammissibilità.
|
|
È ammissibile il ricorso presentato ai sensi
dell'art. 21 bis della legge 6.12.1971 n. 1034, introdotto
dalla legge 21.7.2000 n. 205, per ottenere l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio delle amministrazioni competenti
ad attivare la procedura di verifica delle condizioni per
concedere l'accreditamento delle strutture sanitarie private
che ne facciano richiesta, in quanto, nell’astratta prospettazione
legislativa, sussiste un obbligo delle amministrazioni competenti
di attivare la suddetta procedura di verifica (artt. 8 bis
e seg. del D.Lgs. n. 502/1992 e, nel caso di specie, L.R.
Lazio n. 4/2003).
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE III
composto dai Magistrati:
Stefano BACCARINI - PRESIDENTE
Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.
Alessandro TOMASSETTI - REFERENDARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8047/2005 R.G. proposto da
Le Cure Cliniche Moderne s.r.l., in persona del suo
rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Graziosi, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio
- 3;
contro
Regione Lazio, in persona del suo Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Chieppa,
ed elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna
- 27;
e nei confronti di
Azienda Unità Sanitaria Locale Roma C, in persona del
suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avv. Sergio Aiello, ed elettivamente domiciliata
in Roma, viale dell'Arte - 68;
per ottenere
l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto dell'Azienda
Unità sanitaria locale Roma C e della Regione Lazio su istanza
della società ricorrente volta alla concessione di accreditamento
provvisorio per prestazioni di risonanza magnetica nucleare;
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della
causa;
Uditi alla camera di consiglio del 26.10.2005, con designazione
del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa,
i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La società a responsabilità limitata Le Cure Cliniche
Moderne gestisce la casa di cura privata "Concordia Hospital".
Con nota dell'8.4.2004 indirizzata all'Assessorato alla salvaguardia
e cura della salute della Regione Lazio e all'Azienda Unità
sanitaria locale Roma C, competente per territorio, ha presentato
istanza per ottenere l'accreditamento provvisorio per l'erogazione,
nell'ambito della diagnostica per immagini, di prestazioni
di risonanza magnetica in regime ambulatoriale.
Con sollecito del 24.3.2005 e, da ultimo, con diffida del
3.5.2005 la società ha rinnovato la richiesta senza ottenere
risposta.
Ha, quindi, proposto il presente ricorso avverso il silenzio
rifiuto delle Amministrazioni.
Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l'A.U.S.L.
Roma C, eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza
nel merito.
La causa passa in decisione alla camera di consiglio del 26.10.2005.
DIRITTO
La società Le Cure Cliniche Moderne ha promosso il presente
ricorso ai sensi dell'art. 21 bis della legge 6.12.1971
n. 1034, introdotto dalla legge 21.7.2000 n. 205, per ottenere
l'accertamento dell'illegittimità del silenzio della Regione
Lazio e dell'Azienda Unità Sanitaria Roma C sulla sua istanza
di accreditamente provvisorio delle prestazioni di risonanza
magnetica svolte nella casa di cura "Concordia Hospital".
Il ricorso è ammissibile, considerato che, nell'astratta prospettazione
legislativa, è configurabile l'obbligo delle amministrazioni
competenti per territorio e materia di attivare la procedura
di verifica delle condizioni per concedere l'accreditamento
delle strutture sanitarie private che ne facciano richiesta
(artt. 8 bis e seg. del D.Lgs. n. 502/1992 e L.R. Lazio
n. 4/2003).
Nel merito risulta che la società richiedente ha comunicato
l'avvenuta installazione di impianto per esami diagnostici
di risonanza magnetica del gruppo A presso la clinica "Concordia
Hospital" e che la Regione attende gli esiti dell'ispezione
dell'A.U.S.L. Roma C e dell'istruttoria che questa dovrebbe
svolgere sulla domanda di accreditamento.
Dunque la procedura ha subito un arresto imputabile all'Azienda
sanitaria, la quale non ancora ha provveduto a trasmettere
alla Regione gli esiti delle verifiche cui è tenuta.
Pertanto il ricorso deve essere accolto nei confronti dell'A.U.S.L.
Roma C, riconoscendo l'obbligo di dare impulso alle attività
istruttorie necessarie per l'esame della richiesta di accreditamento
da parte dell'Autorità regionale e fissando termine a provvedere,
ai sensi dell'art. 21 bis, secondo comma, della legge
n. 1034/1971.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione
III, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a
parte motiva.
Per l'effetto dichiara l'obbligo dell'Azienda Unità sanitaria
locale Roma C di dar corso all'attività istruttoria necessaria
per consentire alla Regione Lazio di pronunciarsi sulla domanda
di accreditamento presentata dalla società ricorrente e fissa
all'uopo termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione
della presente pronuncia.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di
lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.10.2005.
Stefano Baccarini PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est |
|