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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 23 dicembre 2005 n. 1418
Pres. Baccarini, Rel. Vinciguerra;
Cure Cliniche Moderne s.r.l. (Avv. G. Graziosi) c. Regione Lazio (Avv. T. Chieppa) + altri;


Giustizia amministrativa – Ricorso ex art. 21 bis L. n. 1034/71 – Silenzio avverso la richiesta di accreditamento delle strutture sanitarie private – Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'art. 21 bis della legge 6.12.1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21.7.2000 n. 205, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio delle amministrazioni competenti ad attivare la procedura di verifica delle condizioni per concedere l'accreditamento delle strutture sanitarie private che ne facciano richiesta, in quanto, nell’astratta prospettazione legislativa, sussiste un obbligo delle amministrazioni competenti di attivare la suddetta procedura di verifica (artt. 8 bis e seg. del D.Lgs. n. 502/1992 e, nel caso di specie, L.R. Lazio n. 4/2003).


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE III


composto dai Magistrati:
Stefano BACCARINI - PRESIDENTE
Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.
Alessandro TOMASSETTI - REFERENDARIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso n. 8047/2005 R.G. proposto da
Le Cure Cliniche Moderne s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Graziosi, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio - 3;

contro


Regione Lazio, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Chieppa, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna - 27;

e nei confronti di
Azienda Unità Sanitaria Locale Roma C, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Aiello, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale dell'Arte - 68;

per ottenere
l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto dell'Azienda Unità sanitaria locale Roma C e della Regione Lazio su istanza della società ricorrente volta alla concessione di accreditamento provvisorio per prestazioni di risonanza magnetica nucleare;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 26.10.2005, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO


La società a responsabilità limitata Le Cure Cliniche Moderne gestisce la casa di cura privata "Concordia Hospital".
Con nota dell'8.4.2004 indirizzata all'Assessorato alla salvaguardia e cura della salute della Regione Lazio e all'Azienda Unità sanitaria locale Roma C, competente per territorio, ha presentato istanza per ottenere l'accreditamento provvisorio per l'erogazione, nell'ambito della diagnostica per immagini, di prestazioni di risonanza magnetica in regime ambulatoriale.
Con sollecito del 24.3.2005 e, da ultimo, con diffida del 3.5.2005 la società ha rinnovato la richiesta senza ottenere risposta.
Ha, quindi, proposto il presente ricorso avverso il silenzio rifiuto delle Amministrazioni.
Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l'A.U.S.L. Roma C, eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
La causa passa in decisione alla camera di consiglio del 26.10.2005.

DIRITTO


La società Le Cure Cliniche Moderne ha promosso il presente ricorso ai sensi dell'art. 21 bis della legge 6.12.1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21.7.2000 n. 205, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio della Regione Lazio e dell'Azienda Unità Sanitaria Roma C sulla sua istanza di accreditamente provvisorio delle prestazioni di risonanza magnetica svolte nella casa di cura "Concordia Hospital".
Il ricorso è ammissibile, considerato che, nell'astratta prospettazione legislativa, è configurabile l'obbligo delle amministrazioni competenti per territorio e materia di attivare la procedura di verifica delle condizioni per concedere l'accreditamento delle strutture sanitarie private che ne facciano richiesta (artt. 8 bis e seg. del D.Lgs. n. 502/1992 e L.R. Lazio n. 4/2003).
Nel merito risulta che la società richiedente ha comunicato l'avvenuta installazione di impianto per esami diagnostici di risonanza magnetica del gruppo A presso la clinica "Concordia Hospital" e che la Regione attende gli esiti dell'ispezione dell'A.U.S.L. Roma C e dell'istruttoria che questa dovrebbe svolgere sulla domanda di accreditamento.
Dunque la procedura ha subito un arresto imputabile all'Azienda sanitaria, la quale non ancora ha provveduto a trasmettere alla Regione gli esiti delle verifiche cui è tenuta.
Pertanto il ricorso deve essere accolto nei confronti dell'A.U.S.L. Roma C, riconoscendo l'obbligo di dare impulso alle attività istruttorie necessarie per l'esame della richiesta di accreditamento da parte dell'Autorità regionale e fissando termine a provvedere, ai sensi dell'art. 21 bis, secondo comma, della legge n. 1034/1971.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva.
Per l'effetto dichiara l'obbligo dell'Azienda Unità sanitaria locale Roma C di dar corso all'attività istruttoria necessaria per consentire alla Regione Lazio di pronunciarsi sulla domanda di accreditamento presentata dalla società ricorrente e fissa all'uopo termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente pronuncia.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.10.2005.

Stefano Baccarini PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est

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