| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 28 novembre 2005
n. 12441
Pres. Scognamiglio, est. Restaino
Caligiuri R. (Avv. G. Correale) c. Comune di Roma (Avv.
P. Bonanni) |
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1- Atto amministrativo – Autorizzazioni di
commercio - Domanda di trasferimento – Omessa indicazione
della disponibilità di contingente numerico – Configurabilità
del silenzio-assenso – Non sussiste
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2- Commercio ed industria – Autorizzazioni
commerciali – Somministrazione di alimenti e bevande – Fissazione
di parametri numerici – Competenza del Sindaco - Sussiste
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3- Atto amministrativo - Autorizzazioni di
commercio – Somministrazione di alimenti e bevande – Diniego
di rilascio – Istruttoria specifica - Necessità
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1- La domanda di trasferimento di autorizzazione
commerciale, subordinata alla disponibilità del contingente
numerico prefissato e non superabile, deve includere, al
fine della formazione del silenzio-assenso, la specifica
indicazione dell’esistenza di detta disponibilità. La domanda,
infatti, deve contenere la specifica indicazione di tutti
i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di quella
determinata attività.
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2- Ai sensi dell’art. 2, L. n. 25/1996, fino
alla entrata in vigore del regolamento di esecuzione della
L. n. 287/1991, rientra nella competenza del Sindaco la
fissazione di parametri numerici per il rilascio di autorizzazioni
alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
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3- Il generico riferimento, da parte dell’Amministrazione,
ai parametri ottimali stabiliti dal Comune e al numero degli
analoghi esercizi esistenti nella Circoscrizione, non è
sufficiente a giustificare il diniego del rilascio della
autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande;
è comunque necessaria, infatti, la effettuazione di una
apposita istruttoria, al fine di valutare nel caso concreto
la possibilità del rilascio di nuove autorizzazioni, in
seguito ad eventuali rinunce, decadenze e revoche.
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo
Italiano
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
(Sez. II ter)
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composto dai Signori:
Cons. Roberto SCOGNAMIGLIO – Pres.
Cons. Paolo RESTAINO - Relatore
Primo Ref. Floriana RIZZETTO – Correlatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi nn. 17757/94 e n.174/95 proposti da
CALIGIURI Rocco Aquilino rappresentato e difeso dall’Avv.
prof. Giulio Correale con domicilio eletto presso lo stesso
in Roma alla via G. Pisanelli n. 4
contro
il Comune di Roma in persona del Sindaco p.t., rappresentato
e difeso in entrambi i ricorsi dall’Avv. Pietro Bonanni con
domicilio eletto presso lo stesso nella sede dell’Avvocatura
Comunale alla Via del Tempio di Giove 21 (Campidoglio)
per l’annullamento
dei seguenti provvedimenti del Comune di Roma:
1) Ordinanza sindacale n. 828 del 21/9/1994 con cui su conforme
parere della competente Commissione, è stata negata al ricorrente
autorizzazione di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande;
2) tutti gli atti antecedenti, susseguenti e connessi con
lo stesso provvedimento ed in particolare il sottostante parere
della Commissione comunale e le ordinanze commissariali n.
201 del 7/9/1993 e n. 563 del 20/9/1993 e sindacale n. 799
del 23/12/1993 (atti tutti impugnati con il ric. n. 17757/94);
3) Ordinanza dirigenziale della Ripartizione VII del 19/12/1994
n. 47485/94 di prot. con cui è stata disposta la cessazione
della attività di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande esercitata nel locale di Piazza Ledro (atto impugnato
con il ric. n. 174/05).
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Roma e la
contestuale memoria dallo stesso prodotta a sostegno della
propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 24 gennaio 2005 il Relatore
cons. RESTAINO e uditi altresì gli avvocati come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Vengono impugnate la ordinanza del Sindaco di Roma, n.828
del 21.9.94 con la quale, su conforme parere della Commissione
Comunale per la disciplina dei pubblici esercizi, è stato
negato al ricorrente il rilascio dell’autorizzazione per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché
le sottostanti ordinanze n. 201 del 7.9.93 del Commissario
Straordinario n. 563 del 20.9.93 del medesimo Commissario
e n. 799 del 23.12.93 del Sindaco di Roma sulla cui base lo
stesso diniego è stato espresso.
Rappresenta il ricorrente che all’epoca e cioè in data 10.1.94,
il sig. Di Benedetto Angelo presentava al Sindaco di Roma
domanda di trasferimento di una autorizzazione già a suo nome
rilasciata per esercizio in locali di via del Foro Travertino
– in locali ubicati a Piazza Ledro, locali che il ricorrente
teneva in locazione.
Evidenzia che essendo decorso il termine di cui all’art. 6,
cc. 6, l. n. 287/91 ed all’art. 3 del D.P.R. n. 384 del 18.4.94,
tale autorizzazione deve intendersi rilasciata. Riferisce
che tuttavia con domanda dell’11.7.94, richiedeva con propria
domanda diretta al Comune di Roma il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti
e bevande nel predetto locale di Piazza Ledro, nn. 1-5, la
quale domanda è stata respinta con l’ordinanza ora impugnata
sulla base dei parametri numerici ottimali fissati nelle ordinanze
n. 201/93 e n. 563/93 e rideterminati con ordinanza del Sindaco
n. 799 del 23.12.93, ed in considerazione del numero degli
analoghi esercizi esistenti nella Circoscrizione.
Deduce i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione dell’art. 6 comma 6 l. 25.8.91 n. 287
- Poiché il parere della commissione ai fini del rilascio
dell’autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi
quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del
sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa
in merito (art. 3 D.P.R. n. 384/94), ritiene il ricorrente
che essendo ormai trascorso tale periodo rispetto all’istanza
del 10.1.94, la Commissione non poteva esprimersi in senso
negativo, ma non avrebbe potuto sulla nuova istanza emettere
la relativa pronuncia (negativa) essendo intervenuta quella
tacita di assenso di cui al suindicato art. 3 D.P.R. n. 384/94.
II) Per quanto concerne le Ordinanze commissariali impugnate
(nn. 201,563 e 799 del 1993) viene denunciata la violazione
ad opera delle stesse, dell’art. 3, co. 4 e co. 5, L. 25.8.91,
n. 287, nonché la esistenza di un vizio di incompetenza
in quanto tali ordinanze sono state adottate in applicazione
della disposizione transitoria di cui all’art. 22 del D.L.
30.6.93, n. 212 che, in deroga all’art. 3 della legge n. 287/1991,
attribuiva ai sindaci la competenza a fissare i parametri
numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la apertura
degli esercizi che ne interessano, il quale D.L. n. 212/1993
mai è stato convertito in legge.
Ritiene che lo stesso vizio di incompetenza investe anche
la ordinanza sindacale n. 828 del 21.9.94, adottata in assenza
della fonte normativa in base alla quale sono stati adottati
gli stessi parametri, i quali, in forza dell’art. 3 l. n.
287/91, devono essere stabiliti non dai sindaci, ma sulla
base di criteri regionali.
III) Illogicità ed erroneità del presupposto,
poiché la commissione ha espresso il proprio parere negativo,
facendo riferimento al parametro ottimale ripartito per l’intero
comprensorio circoscrizionale e non al parametro numerico
ottimale ripartito per zone commerciali, e sulla base delle
disponibilità esistenti nella particolare zona.
IV) Violazione art. 3, L. 7.8.90 n. 241, che,
tranne che per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale, dispone l’obbligo di motivazione del provvedimento
amministrativo con la indicazione dei presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria,
mentre nelle specie né l’ordinanza impugnata, né il parere
della competente commissione, cui il primo rinvia, hanno ottemperato
a tale obbligo, essendo stato soltanto effettuato un vago
riferimento ai parametri numerici ottimali e al numero degli
analoghi esercizi esistenti nella circoscrizione, senza la
effettuazione di una dovuta istruttoria e la indicazione degli
esisti della stessa.
Con successivo ricorso viene impugnata la ordinanza dirigenziale
del Comune di Roma, n. 10018 (prot. n. 47485/94) del 19.12.94,
con la quale è stata disposta la cessazione della attività
di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle lett.
a) e b) dell’art. 5 della legge n. 287/1991 esercitata nello
stesso locale di Piazza Ledro.
Con tale ricorso viene denunciata nel primo motivo la esistenza
di vizi propri nella ordinanza con lo stesso gravame impugnata
che assegna un termine di appena tre giorni per la cessazione
delle attività senza alcuna considerazione della responsabilità
di esaurire, in tale brevissimo tempo, le scorte di derrate
alimentari deperibili già acquistate nonché (secondo motivo)
la sua illegittimità in via derivata da quella riferibile
agli atti presupposti già impugnati con il precedente ricorso
i cui vizi, già censurati con lo stesso anteriore gravame,
vengono reiterati con l’attuale nuovo ricorso.
Il contraddittorio è stato istituito per entrambi i ricorsi
nei confronti del Comune di Roma il quale costituitosi nei
relativi due giudizi, sostiene nella propria memoria difensiva
la infondatezza di tutti i motivi dal ricorrente svolti nei
due gravami dei quali viene chiesta la reiezione.
Alla udienza del 24 gennaio 2005 entrambi i ricorsi sono passati
in decisione.
DIRITTO
I due ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione
soggettiva ed oggettiva.
Con gli stessi infatti vengono impugnati il provvedimento
del Sindaco del Comune di Roma di diniego della autorizzazione
amministrativa per esercizio di attività di somministrazione
di alimenti e bevande di cui alle lettere A e B dell’art.
5 della legge n. 287/1991 in un locale ubicato alla Piazza
Ledro dello stesso Comune nonché il conseguente provvedimento
comunale con cui è stata disposta la cessazione della attività
di somministrazione di alimenti e bevande che si svolgeva
nello stesso locale di Piazza Ledro.
Poiché il diniego della autorizzazione è stato adottato, su
conforme parere della competente Commissione, con riferimento
ai paramentri numerici ottimali determinati con le Ordinanze
commissariali e sindacali indicate nello stesso parere della
Commissione, ed al numero degli analoghi esercizi esistenti
nella Circoscrizione, le censure del ricorrentesi dirigono
sia sulla motivazione dello stesso diniego così come indicata
nel provvedimento impugnato sia sulle Ordinanze (commissariali
e sindacali) cui lo stesso diniego viene riferito.
Va tuttavia disattesa, in via preliminare, la rilevazione
del ricorrente il quale assume la esistenza di un provvedimento
tacito di assenso all’esercizio di somministrazione di alimenti
e bevande nel predetto locale derivante dalla formazione di
silenzio-assenso su una domanda di trasferimento dello stesso
esercizio di somministrazione dalla Via del Foro Travertino
alla attuale Piazza Ledro presentata al Comune dall’allora
titolare della autorizzazione intestata a suo nome, il Sig.
Di Benedetto Angelo, in data 10/1/1994.
Tale provvedimento di tacito assenso sulla domanda di trasferimento
del 10/1/1994 non può essersi, contrariamente a quanto assume
il ricorrente, formato poiché, a prescindere da ogni altra
considerazione, il silenzio assenso non può ritenersi configurabile
con riferimento ai provvedimenti concernenti le autorizzazioni
ed il loro trasferimento in altra zona commerciale, riguardanti
gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico da rilasciarsi sulla base di contingenti di disponibilità
numeriche già prefissate e comunque non superabili la cui
esistenza costituisce la essenziale condizione prevista dalla
legge (art. 3 legge n. 287/1991) per il relativo rilascio.
Proprio perché costituisce un presupposto previsto dalla legge,
la esistenza di tali disponibilità di contingente numerico,
ai sensi dell’art. 21 della legge n. 241/1990 e dell’art.
3 del D.P.R. 26/4/1992 n. 300, si pone quale necessaria indicazione
nella domanda del richiedente. Infatti per espressa disposizione
delle sopraindicate norme, dalla relativa domanda (perché
possa ipotizzarsi la formazione di un provvedimento tacito
di assenso nel caso di mancata adozione di un atto espresso
nei termini dalla legge assegnati all’Amministrazione) deve
risultare comunque ed in ogni caso soddisfatta la esigenza
della indicazione di tutti i presupposti ( e requisiti soggettivi
ed oggettivi) previsti dalla legge per lo svolgimento di quella
determinata attività.
Risultano altresì infondate le censure di incompetenza del
Sindaco (o del Commissario straordinario del Comune) ad adottare
Ordinanze determinative dei parametri numerici ottimali previsti
dall’art. 3 della legge n. 287/1991 per il rilascio di autorizzazioni
amministrative di somministrazioni al pubblico di alimenti
e bevande.
Una espressa disposizione di legge e cioè l’art. 2 della legge
n. 25/1996 ha sancito sino alla data di entrata in vigore
del regolamento di esecuzione della legge n. 287/1991 la disciplina
transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande nel senso che sino a tale
data la autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 3 della
medesima legge è rilasciata dai Sindaci previa fissazione
da parte degli stessi, su conforme parere della Commissione
prevista dall’art. 6 della predetta legge, di parametri numerici
da stabilirsi sulla base dei criteri indicati nel medesimo
art. 2 l. n. 25/1996.
Il ricorso trova invece ampie possibilità di accoglimento
con riguardo ai rilievi che il ricorrente muove all’operato
dell’Amministrazione che nel disporre la reiezione della domanda
di autorizzazione dallo stesso richiesta si è limitata ad
effettuare un generico riferimento ai parametri ottimali stabiliti
dal Comune ed un altrettanto generico richiamo, imprecisato,
al numero degli analoghi esercizi esistenti nella Circoscrizione.
Tali indicazioni operanti meri richiami non già ad elementi
concreti emersi come risultato di una adeguata istruttoria
della situazione degli esercizi commerciali della zona devono
ritenersi insufficienti a giustificare il diniego del rilascio
di una nuova autorizzazione di somministrazione di alimenti
e bevande nella stessa zona.
Pur nel dovuto rispetto della osservanza dei parametri numerici
ottimali che, purchè legittimamente determinati, costituiscono
il riferimento normativamente previsto per il rilascio delle
autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande (art. 3 l. n. 287/1991), va osservato che si rende
tuttavia sempre necessaria la effettuazione da parte del Comune
di un apposita istruttoria onde accertare se per ipotesi sussistano
anche all’interno dei parametri vigenti possibilità di rilascio
di ulteriori autorizzazioni.
Anche in regime autorizzativi soggetto a limiti o ad insuperabili
contingenti complessivi di zona, limitazioni a facoltà quale
quella relativa all’esercizio di attività economiche garantite
dall’art. 41 della Costituzione, possono essere giustificate
soltanto dalla effettiva mancanza di disponibilità nel complessivo
numero ottimale di autorizzazioni già prestabilito e non già
dal solo riferimento ad indici tabellari quali quelli contenenti
gli stessi parametri numerici come già predeterminati.
Non può certo con ciò sostenersi il principio che nel sistema
di rilascio di autorizzazioni commerciali non del tutto liberalizzato
ma ancorato a criteri e parametri atti a determinare preventivamente
il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate
sia necessaria la indicazione, nell’atto di diniego di rilascio
di una ulteriore autorizzazione amministrativa nella stessa
zona, di una motivazione che dia conto dell’avvenuto esame
di tutti gli elementi che rilevino il contrasto dell’apertura
di un nuovo esercizio con l’interesse pubblico inteso come
interesse dei consumatori essendo invero l’effettiva presenza
di esercizi che in determinata zona verrebbero ad operare
in misura superiore a quella stabilita con i parametri ottimali,
già sufficiente a giustificare l’atto di diniego, sempre che,
beninteso, tali parametri risultino legittimi nella loro operatività.
Appare invece al Collegio meritevole di considerazione la
diversa già evidenziata pretesa del ricorrente, investente
ambiti di più ridotta portata, sulla imprescindibile necessità
di una istruttoria da parte del Comune diretta ad accertare
se in concreto la nuova autorizzazione non rientri tra quelle
rilasciabili sulla base degli stessi parametri vigenti.
Al riguardo copiosa giurisprudenza, anche di questa Sezione,
ha individuato la necessità di siffatta istruttoria nella
dovuta preliminare rilevazione della esistenza di disponibilità
all’interno degli stessi parametri, dovuta a rinunce, decadenze,
revoche o altre ragioni, di autorizzazioni già concesse che
consentano, pur senza violare il tetto numerico dei parametri
ottimali, il rilascio di nuove licenze sì da soddisfare la
domanda del richiedente.
Di tale istruttoria non vi è alcuna traccia negli atti relativi
al procedimento conclusosi con il diniego opposto al ricorrente
stante il solo richiamo, come già sopra evidenziato, ai parametri
numerici ottimali già determinati nonché al numero di altri
esercizi, del tutto imprecisato nella sua generica indicazione.
Le suindicate ragioni consentono di ritenere illegittimo il
provvedimento di diniego di rilascio di autorizzazione amministrativa
per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico impugnato con il primo dei ricorsi di cui trattasi
che, in accoglimento dello stesso gravame, va per gli stessi
motivi annullato, salvi restando gli ulteriori provvedimenti
di stretta ed esclusiva competenza dell’Amministrazione.
Dalla illegittimità del provvedimento (Ordinanza sindacale
n. 828 del 21/9/1994) con cui è stata negata al ricorrente
la autorizzazione amministrativa di cui trattasi deriva anche
quella del successivo provvedimento che ha disposto la cessazione
della attività esercitata nel locale di Piazza Ledro, siccome
emesso in conseguenza della stessa Ordinanza n. 828 del 21/9/1994
che viene espressamente richiamata nelle premesse del provvedimento
di cessazione.
Si compensano tra le parti le spese dei riuniti giudizi ravvisandosi,
in materia, la esistenza di motivi che la giustificano specie
con riferimento alla formazione del silenzio assenso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. II ter)
pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe:
I) Dispone la riunione dei due gravami;
II) Accoglie entrambi i ricorsi e per gli effetti annulla
i provvedimenti con gli stessi impugnati salvi gli ulteriori
provvedimenti di competenza dell’Amministrazione;
III) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese
relative ai riuniti giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2005.
Roberto SCOGNAMIGLIO – Presidente;
Paolo RESTAINO – Consigliere Estensore |
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