| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 dicembre 2005
n. 4093
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Lorenzo Circosta ed altri (avv. Circosta) c. Comune di Torino
(avv. Arnone e Piovano) |
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1. Pubblico Impiego – Diritti di rogito ex
art. 41, 3° co. l. 312/1980 – Domanda di saldo a seguito
ricalcolo – Prescrizione quinquennale – Non è competenza
determinata direttamente ex lege – Inapplicabilità.
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2. Publico Impiego - Diritti di rogito ex
art. 41, 3° co. l. 312/1980 – Computo – Criterio – “Stipendio
in godimento” – Nozione – Interpretazione – Stipendio tabellare
annuo.
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1. La domanda di saldo di diritti di rogito
a seguito di ricalcolo non è soggetta a prescrizione quinquennale
in quanto non si tratta di competenze determinate direttamente
dalla legge.
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2. Ai fini del computo dei diritti di rogito
ex art. 41, 3° co. l. 312/1980 la nozione di “stipendio
in godimento” introdotta dalla legge deve interpretarsi
come riferimento allo stipendio tabellare annuo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
- Prima Sezione –
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composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 788/1998, proposto da
CIRCOSTA Lorenzo, successivamente deceduto e sostituito
dalle eredi CIRCOSTA Jolanda, in proprio, CANNATA’
Maria e CIRCOSTA Luciana, rappresentate e difese
dall’avv. Jolanda Circosta, tutte elettivamente domiciliate
presso lo studio dell’avv. Anna Comino in Torino, via Dante
di Nanni n. 35;
contro
il COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria
Arnone e Marialaura Piovano, elettivamente domiciliato presso
le stesse in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1 (Avvocatura
comunale);
per l’accertamento
del diritto soggettivo alla percezione del saldo dei diritti
di rogito per i mesi di dicembre 1987 e gennaio 1992.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 374 del 25 maggio 1998;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva
del Comune di Torino;
Vista la sentenza n. 1894 del 16 novembre 2002;
Visto il ricorso per la riassunzione del giudizio;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 14 dicembre 2005 il referendario
Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente ha prestato servizio in qualità di Segretario
generale del Comune di Torino dal 1° dicembre 1987 al 31 gennaio
1992.
In tale periodo ha svolto attività rogatoria per l’Ente di
appartenenza, percependo i relativi diritti di rogito, come
previsto dall’articolo 41, terzo comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312.
Per il primo mese di servizio (dicembre 1987), tali spettanze
furono limitate alla misura di un terzo delle retribuzione
mensile dell’interessato, composta da stipendio tabellare,
quota della 13ª mensilità e compenso di reggenza; il relativo
importo di lire 1.823.740 fu liquidato con deliberazione di
Giunta n. 968 del 16 febbraio 1998.
Analogo criterio venne adottato per i diritti relativi agli
atti rogati nell’ultimo mese di servizio (gennaio 1992), riconosciuti
in misura pari alla somma di lire 1.646.994, liquidata con
deliberazione del Commissario straordinario n. 510 del 6 febbraio
1993.
Con lettera del 23 dicembre 1997, ricevuta al protocollo generale
del Comune di Torino in pari data, l’interessato contestava
i criteri adottati dall’Amministrazione per la liquidazione
dei diritti di rogito nei periodi suindicati, assumendo che
la quantificazione di tali spettanze non poteva essere limitata
a un terzo dello stipendio effettivamente percepito, dovendosi
fare riferimento alla retribuzione annua e non a quella mensile.
Con successiva lettera del 2 febbraio 1998, il richiedente
sollecitava la riliquidazione dei diritti di rogito, precisando
che la somma dovutagli a saldo ammontava a lire 20.061.154
per dicembre 1987 e a lire 2.254.921 per gennaio 1992.
Le due istanze non furono riscontrate dall’Amministrazione.
Con ricorso giurisdizionale notificato in data 16 aprile 1998,
l’interessato ha quindi adito questo Tribunale perché fosse
accertato il proprio diritto a percepire il saldo dei diritti
di rogito nella misura suindicata, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria.
Con ordinanza istruttoria n. 374 del 25 maggio 1998, ottemperata
dall’Amministrazione, erano chiesti chiarimenti documentati
in ordine al ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Torino, opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Nelle more della decisione sul ricorso, decedeva l’originario
ricorrente; con sentenza n. 1894 del 16 novembre 2002, era
quindi dichiarata l’interruzione del processo.
Il ricorso era riassunto dalle signore Maria Cannatà, Jolanda
Circosta e Luciana Circosta, nella loro qualità di eredi di
Lorenzo Circosta.
Con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza,
il Comune di Torino articolava le proprie difese, eccependo
la prescrizione del credito, con riferimento ai diritti vantati
per il mese di dicembre 1987, e contrastando comunque nel
merito la fondatezza della domanda giudiziale.
Chiamato all’udienza del 14 dicembre 2005, infine, il ricorso
è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
1) Le ricorrenti – che agiscono in qualità di eredi di
Lorenzo Circosta, Segretario generale del Comune di Torino
dal 1° dicembre 1987 al 31 gennaio 1992 – chiedono che sia
accertato il proprio diritto a percepire il saldo dei diritti
di rogito relativi agli atti rogati dal funzionario per l’Ente
nei mesi di dicembre 1987 e gennaio 1992.
Tali diritti furono liquidati all’avente diritto, con apposite
deliberazioni della Giunta comunale, entro il limite di un
terzo dello stipendio mensile effettivamente percepito.
Sostengono le ricorrenti, invece, che una corretta interpretazione
della normativa di riferimento – articolo 41, comma 3, della
legge 11 luglio 1980, n. 312 – impone di ragguagliare i diritti
di rogito spettanti all’ufficiale rogante all’importo massimo
di un terzo della retribuzione annua.
L’importo dovuto a saldo dal Comune di Torino, a seguito della
riliquidazione dei diritti di rogito con il criterio suindicato,
ammonterebbe a complessive lire 22.316.075 (di cui lire 20.061.154
per dicembre 1987 e lire 2.254.921 per gennaio 1992), oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria.
2) In via preliminare, il Comune di Torino eccepisce
l’intervenuta prescrizione del diritto, limitatamente alla
domanda riferita ai diritti spettanti per il mese di dicembre
1987.
Sostiene l’Amministrazione resistente che il diritto azionato
in giudizio è soggetto a prescrizione quinquennale - ai sensi
dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 2, l. n. 428/1985 - trattandosi
di competenze determinate direttamente dalla legge.
Ne conseguirebbe la tardività dell’istanza di riliquidazione
delle spettanze in argomento, presentata dall’interessato
solamente nel dicembre 1997, ben oltre la scadenza del termine
quinquennale di prescrizione del credito.
L’eccezione è, ad avviso del Collegio, priva di pregio.
Non si applica la prescrizione breve (quinquennale, ex
art. 2948 cod. civ.) nei casi in cui l’Amministrazione è chiamata
ad adottare, in relazione al credito vantato dal pubblico
dipendente, un atto formale che, pur non integrando un apprezzamento
discrezionale, si fondi sull’accertamento della sua posizione
giuridica in relazione ai presupposti stabiliti dalla legge
(cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 28 giugno 2004,
n. 4593).
Nel caso di specie, la determinazione dei diritti di rogito
spettanti al Segretario comunale rogante richiede un formale
provvedimento di liquidazione, fondato sulla valutazione della
posizione giuridica del pubblico dipendente in relazione ai
presupposti definiti dalla legge.
Il relativo credito è soggetto, pertanto, all’ordinario termine
decennale di prescrizione.
3) Nel merito, la quaestio iuris da risolvere
nel presente giudizio concerne l’esatta interpretazione della
disposizione che, all’epoca in cui è sorto il diritto azionato
dai ricorrenti, disciplinava la corresponsione dei diritti
di rogito in favore dei segretari comunali (e provinciali).
L’articolo 41, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312
(oggi non più in vigore, dopo che l’articolo 17, comma 74,
della legge n. 127/1997 ha rimesso la materia alla contrattazione
collettiva) prevedeva testualmente: “Dal 1° gennaio 1979,
una quota del provento spettante al comune o alla provincia
ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre
1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5
della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604,
è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante,
in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un
terzo dello stipendio in godimento”.
Le difficoltà interpretative, che hanno dato luogo a difformi
orientamenti giurisprudenziali, sono legate all’esatta accezione
di significato della locuzione “stipendio in godimento”
cui è ragguagliato il limite massimo della quota spettante
al segretario rogante.
La relativa indeterminatezza della terminologia legislativa
pare consentire, infatti, due opzioni interpretative: la prima
considera lo stipendio in godimento quale retribuzione effettivamente
percepita dal dipendente, con la conseguenza che il computo
dei diritti di rogito deve riferirsi allo stipendio mensile
e ragguagliata all’effettivo periodo di servizio; la seconda,
più favorevole al creditore, interpreta la locuzione “stipendio
in godimento” quale retribuzione annua teoricamente spettante
al dipendente e fa riferimento, quindi, allo stipendio tabellare
annuo.
3) Si fonda su quest’ultima interpretazione la decisione
del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 441 del 18 aprile 1996,
espressamente richiamata dai ricorrenti a sostegno delle proprie
tesi, condivisa anche da successive pronunce dei giudici di
prima istanza (cfr., ad esempio, T.A.R. Liguria, 22 luglio
2000, n. 836; T.A.R. Lombardia, Milano, 25 maggio 2001, n.
4011; T.A.R Emilia Romagna, Bologna, 9 maggio 2002, n. 700).
Secondo la decisione citata, per la determinazione del limite
di un terzo dello stipendio in godimento deve farsi riferimento
allo stipendio tabellare annuo e non a quello mensile, a nulla
rilevando l’effettivo periodo di permanenza del segretario
comunale in una determinata sede.
Tale interpretazione considera riduttivo il riferimento allo
stipendio mensile del funzionario, limite non previsto dalla
legge che, se lo avesse voluto, avrebbe dovuto espressamente
specificarlo.
Inoltre, l’articolo 41 della legge n. 312/1980 non contiene
più alcun riferimento alla retribuzione in dodicesimi percepita
dal dipendente in relazione al servizio effettivamente prestato,
mentre tale limitazione sussisteva in base al previgente articolo
41 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
Il Collegio condivide la suesposta interpretazione che appare
più aderente, rispetto a precedenti pronunce del giudice amministrativo,
al tenore letterale della disposizione in esame, nella quale
non compare alcun riferimento testuale allo stipendio mensile
del funzionario.
L’espressione “stipendio in godimento” deve riferirsi, quindi,
alla retribuzione teorica spettante al segretario comunale,
non a quella effettivamente percepita e ragguagliata al periodo
di servizio prestato.
Alla stregua di tali principi, pertanto, la pretesa del ricorrente
si rivela fondata.
4) Per quanto concerne il quantum, il Comune
di Torino non contesta il calcolo delle somme vantate dalle
ricorrenti.
Il relativo credito, ammontante a complessive £ 22.316.075,
da convertirsi opportunamente in valuta corrente, dovrà essere
maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Sussistono giusti motivi, in ragione del carattere interpretativo
della controversia, per compensare integralmente tra le parti
le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune
di Torino a corrispondere alle ricorrenti le somme indicate
in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Torino il 14 dicembre 2005.
IL PRESIDENTE
f.to. A. Gomez de Ayala
L’ESTENSORE
F.to R. Goso
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 19 Dicembre 2005
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