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il COMUNE di CORIO, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Paolo Federico Videtta, elettivamente domiciliato presso
il suo studio in Torino, via Cernaia n. 30;
per l’annullamento,
previa concessione di misura cautelare,
- della nota prot. n. 7413 del 26.9.2005, notificata in
data 27.9.2005, a firma del Responsabile di Area Tecnica
del Comune di Corio, con la quale è stata denegata la “domanda
di permesso di costruire presentata (…) al prot. 5340 del
15/6/2005 per autorizzazione ai sensi della legge 20/89
per opere di cui all’istanza di condono edilizio del 9/12/2004
prot. 7071”, in conformità al parere contrario espresso
dalla Commissione igienico edilizia “in quanto l’intervento
in oggetto non rientra in nessuna delle categorie di opere
abusive assoggettabili a condono previste dalla legge regionale
10.11.2003 n. 33 e dal D.L. 30.9.2003 n. 269 (nuove costruzioni
residenziali, ampliamenti, ristrutturazioni, restauri e
manutenzioni)”;
- della nota prot. n. 7414 del 26.9.2005, notificata in
data 27.9.2005, a firma del Responsabile di Area Tecnica
del Comune di Corio, con la quale è stata denegata la “domanda
di permesso di costruire presentata (…) al prot. 5341 del
15/6/2005 per autorizzazione ai sensi della legge 45/89
per opere di cui al condono edilizio del 9/12/2004 prot.
7071”, in conformità al parere contrario espresso dalla
Commissione igienico edilizia “in quanto l’intervento
in oggetto non rientra in nessuna delle categorie di opere
abusive assoggettabili a condono previste dalla legge regionale
10.11.2003 n. 33 e dal D.L. 30.9.2003 n. 269 (nuove costruzioni
residenziali, ampliamenti, ristrutturazioni, restauri e
manutenzioni)”;
nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali
e comunque connessi del procedimento e in particolare la
nota dell’Ufficio Tecnico comunale prot. 6986 del 6.12.2004
che sospende ogni determinazione in ordine all’istanza di
ottenimento di autorizzazione idrogeologica, demandando
ulteriori accertamenti alla nomina di un professionista
di fiducia comunale, nomina alla quale il comune non ha
ancora provveduto,
nonché in ogni caso per l’accertamento e declaratoria
dell’obbligo del Comune di Corio di provvedere sull’istanza
di concessione edilizia 21.6.2003 prot. 3623 in ordine alla
quale è stata sospesa ogni determinazione e di concludere
il procedimento in questione con un provvedimento espresso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale
dai ricorrenti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corio;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il
referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato sito nel
Comune di Corio, in frazione Bastià, censito a catasto al
Foglio XVI, mappale n. 229.
Nel corso del 1999, i ricorrenti ottenevano il rilascio di
alcuni titoli autorizzativi edilizi riferiti a lavori da eseguirsi
sulle pertinenze dell’immobile e le aree circostanti e, tra
di essi, la concessione edilizia n. 40 del 7 giugno 1999 per
la sistemazione della strada di accesso.
Con ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica n. 85 del
24 dicembre 2002, il Comune di Corio revocava a scopo cautelare,
per ragioni connesse alla tutela della pubblica incolumità,
l’agibilità del fabbricato.
In data 20 giugno 2003, gli interessati presentavano istanza
per il rilascio di concessione edilizia per la messa in sicurezza
del fabbricato.
Prendeva così avvio un articolato iter procedurale, punteggiato
da ripetute richieste di integrazioni documentali e chiarimenti,
che conduceva al parere della Commissione edilizia in data
25 marzo 2004, comunicato dall’Amministrazione con nota del
2 aprile 2004, favorevole all’esecuzione dell’intervento,
a condizione che fossero acquisite in sanatoria le autorizzazioni
previste dalle leggi regionali nn. 20/1989 e 45/1989.
Gli interessati presentavano formali istanze per il rilascio
delle autorizzazioni indicate.
La Commissione edilizia, però, con parere del 30 novembre
2004, comunicato dal Responsabile dell’Area Tecnica comunale
con nota del 6 dicembre 2004, sospendeva l’esame della pratica
relativa all’autorizzazione idrogeologica, ravvisando la necessità
che il Comune, mediante incarico a un libero professionista,
acquisisse una perizia asseverata sull’effettivo stato dei
luoghi.
Sopravvenuta la normativa sul nuovo condono edilizio, gli
attuali ricorrenti decisero di avvalersene e, con istanza
del 9 dicembre 2004, chiesero la definizione in sanatoria
dell’illecito edilizio riferito alle opere di scavo eseguite
nel piazzale del fabbricato, in difformità dalla concessione
edilizia n. 40 del 1999.
In data 15 giugno 2005, con distinte note, gli interessati
chiedevano, in riferimento all’istanza di condono edilizio,
il rilascio delle autorizzazioni previste dalle leggio regionali
nn. 20/1989 e 45/1989.
Le istanze erano, però, respinte dall’Amministrazione, con
i provvedimenti in epigrafe indicati, in quanto gli interventi
edilizi in questione non sarebbero stati ascrivibili ad alcuna
delle categorie di opere assoggettabili a condono previste
dalla normativa speciale.
Con ricorso giurisdizionale notificato il 29 novembre 2005,
gli esponenti sono insorti avverso i provvedimento di diniego,
deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) violazione di legge con riferimento all’art. 32, comma
26, L. 24.11.2003 n. 326, di conversione del D.L. 30.9.2003
n. 269. Insufficienza e/o carenza di istruttoria. Eccesso
di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto
e di diritto. Illogicità. Ingiustizia grave e manifesta. Perplessità.
II) Violazione di legge con riferimento a quanto disposto
dagli artt. 1 e 2 L. 241/90 e s.m.i. Violazione di legge con
riferimento a quanto disposto dall’art. 20 D.P.R. 380/01.
Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
I ricorrenti chiedono, in conclusione, l’annullamento
degli atti di diniego prot. nn. 7413 e 7414 del 26 settembre
2005, previa concessione di misura cautelare che consenta
l’immediato inizio dei lavori.
Instano, altresì, perché sia accertata l’illegittimità della
sospensione del procedimento disposta con provvedimento del
6 dicembre 2004 e perché sia dichiarato l’obbligo del Comune
di Corio di concludere con un provvedimento espresso il procedimento
per il rilascio del permesso di costruire chiesto con nota
del 21 giugno 2003.
Si è costituito in giudizio il Comune di Corio, contrastando
la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005, il ricorso
è stato ritenuto per la decisione immediata.
DIRITTO
1) Il Collegio, considerata la rituale instaurazione del
contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in
atti, ritiene di dover definire il giudizio in sede di esame
dell’istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata,
come previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034.
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare
proposta in via incidentale dai ricorrenti.
2) Con il primo motivo di ricorso, gli esponenti deducono
l’illegittimità dei provvedimenti di diniego dell’istanza
di sanatoria edilizia, fondati sulla presunta non ascrivibilità
degli interventi in questione ad alcuna delle categorie di
opere configurate dalla normativa speciale sul condono edilizio.
Premesso che l’istanza di sanatoria era riferita ai lavori
di scavo del piazzale, eseguiti in difformità dalla concessione
edilizia n. 40 del 7 giugno 1999, sostengono i deducenti che
anche i lavori di sbancamento del terreno, quando non finalizzati
all’edificazione di un immobile, richiedono il rilascio di
titolo abilitativo edilizio e, conseguentemente, sono assentibili
in sanatoria ai sensi della normativa sul condono edilizio.
La censura è fondata.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire, si deve distinguere,
infatti, tra lavori di scavo e sbancamento del terreno finalizzati
ad utilizzazione edilizia e le consimili opere non connesse
all’edificazione di immobili.
Gli interventi del primo tipo, in quanto compresi nel complessivo
intervento edificatorio, non richiedono autonomi titoli autorizzativi.
Al di fuori di tale ipotesi, invece, si deve rilevare come
i lavori di sbancamento del terreno, pur in assenza di opere
in muratura, modifichino in modo durevole l’ambiente circostante
e necessitino, pertanto, di permesso di costruire (cfr. T.A.R.
Campania, Napoli, 20 ottobre 2003, n. 12922).
Nel caso specifico di opere finalizzate, come nella fattispecie,
alla realizzazione di un piazzale, la Sezione, con precedenti
pronunce n. 539 del 23 luglio 1998 e n. 2061 del 18 dicembre
2002, ha già avuto modo di sottolineare come esse, comportando
un’alterazione rilevante dello stato dei luoghi, richiedano
il rilascio del titolo autorizzativo edilizio.
Si soggiunge che la tabella allegata sub 1) al decreto legge
n. 269 del 30 settembre 2003 configura espressamente, tra
gli interventi suscettibili di sanatoria edilizia di cui all’articolo
32 del medesimo decreto legge, le opere o le loro modalità
di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di
volume.
Ne consegue l’ammissibilità della domanda di sanatoria edilizia
proposta dai ricorrenti e la conseguente illegittimità dei
provvedimenti di diniego impugnati.
3) Non può procedersi, invece, allo scrutinio di merito
del secondo motivo di gravame, con il quale gli esponenti
deducono l’illegittimità del provvedimento in data 6 dicembre
2004 di sospensione del procedimento per il rilascio del permesso
di costruire.
La domanda giudiziale, infatti, è palesemente irricevibile,
essendo ampiamente trascorso il termine decandenziale previsto
dalla legge per l’impugnazione dell’atto.
Neppure può accedersi alla richiesta di pronunciare sentenza
dichiarativa dell’obbligo del Comune di Corio di concludere
espressamente il procedimento originata dall’istanza del 21
giugno 2003.
La domanda è, infatti, inammissibile, poiché i ricorrenti,
per effetto della presentazione dell’istanza di sanatoria
edilizia, non hanno più interesse alla definizione del procedimento
de quo.
4) In conclusione, il ricorso è fondato e merita di
essere accolto limitatamente alla domanda di annullamento
dei provvedimenti prott. nn. 7413 e 7414 in data 26 settembre
2005 di rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie,
nei limiti specificati in parte motiva, e dispone, per l’effetto,
l’annullamento dei provvedimenti impugnati in principalità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 dicembre
2005.
IL PRESIDENTE
f.to. Gomez de Ayala
L’ESTENSORE
f.to. Gomez de Ayala
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 14 dicembre 2005
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