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| n. 1-2006 - © copyright |
| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre 2005
n. 4046
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Massimo Manco (avv. Manca) c. Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (avv. Stato) e Vanda Margherita
Christillin ed altri (n.c.) |
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Pubblico Impiego – Pubblica Istruzione –
Punteggio ex art. 10 l. 153/1971 – Abrogazione implicita
ex l. 463/1978 – Non ricorre – Vigenza.
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La norma dell’art. 10 l. 153/1971 non è stata
implicitamente abrogata ex l. 463/1978 ed è tuttora vigente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- Prima Sezione -
composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ DE AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1085/2005, proposto da
MANCO Massimo, rappresentato e difeso dall’avv. Simona
Manca, elettivamente domiciliato in Torino, corso Re Umberto
n. 79, presso lo studio dell’avv. Filippo Giordanengo;
contro
il MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino,
presso la quale è domiciliato ope legis in corso Stati
Uniti n. 45;
il Centro Servizi Amministrativi per la provincia di Torino,
in persona del Dirigente responsabile;
e nei confronti di
CHRISTILLIN Vanda Margherita, non costituita;
SUSELLA Ezio Alessandro, non costituito;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
- della graduatoria provinciale permanente per la classe di
concorso A037 – Filosofia e Storia formulata dal Centro Servizi
Amministrativi per la provincia di Torino in applicazione
del D.D.G. del 31.3.2005 e pubblicata in via definitiva il
15.7.2005, limitatamente alla mancata attribuzione di punti
24 relativi al servizio prestato all’estero negli aa.ss. 2003/04
e 2004/05, quindi al computo di un punteggio complessivo pari
a 82 p. anziché 58 p., con conseguente collocazione in posizione
deteriore nella graduatoria;
- di ogni altro provvedimento preordinato, collegato o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal
ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Vista la sentenza interlocutoria n. 1085 del 3 ottobre 2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il
referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, in possesso di abilitazione all’insegnamento
nella classe di concorso A037 – Filosofia e Storia, aveva
proposto istanza di aggiornamento della propria posizione
nella graduatoria permanente.
Contesta la legittimità della conseguente graduatoria provinciale
definitiva approvata dal Centro Servizi Amministrativi per
la provincia di Torino, deducendo il seguente articolato motivo
di gravame: mancata applicazione dell’art. 10 della l.
n. 153 del 3.3.1971. Violazione e falsa applicazione dell’art.
3 comma 1 D.D.G. del 31.3.2005 e della tabella di valutazione
dei titoli allegata ad esso e alla legge 143/04. Eccesso di
potere per disparità di trattamento, errore nei presupposti,
illogicità ed irrazionalità. Difetto di motivazione.
Lamenta l’esponente, in buona sostanza, che la graduatoria
sarebbe viziata nella parte in cui non gli attribuisce il
corretto punteggio per il servizio di insegnamento prestato,
durante gli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, presso
il Liceo scientifico italiano di Tripoli.
Tale servizio, ad avviso del ricorrente, doveva essere valutato
in misura doppia rispetto al servizio prestato in Italia,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153.
L’esatta applicazione di tale disposizione da parte del Centro
Servizi Amministrativi di Torino avrebbe comportato l’attribuzione
di ulteriori 24 punti, con il conseguimento di un punteggio
complessivo pari a 82, contro i 58 punti effettivamente attribuiti,
e l’acquisizione di una migliore posizione in graduatoria
da parte dell’attuale ricorrente.
Sulla scorta di tali doglianze, l’esponente chiede l’annullamento
della graduatoria in questione, previa sospensione dell’esecuzione,
limitatamente alla parte in cui non gli attribuisce il punteggio
sopra specificato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica,
con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, contrastando
nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
L’eccepiente osserva che il citato articolo 10, l. n. 153/1971,
doveva ritenersi implicitamente abrogato già a seguito dell’entrata
in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, che aveva dettato
una nuova disciplina in materia di assunzioni del personale
docente.
Con sentenza interlocutoria n. 1085 del 3 ottobre 2005, la
Sezione rilevava che, nel caso di eventuale accoglimento del
ricorso, l’interessato, oggi al 72° posto della graduatoria
provinciale, sarebbe stato collocato al 47° posto, sopravanzando
tutti i concorrenti che occupavano le posizioni intermedie
e che si configuravano, quindi, quali controinteressati.
Poiché l’atto introduttivo era stato notificato solamente
a due di essi, era ordinata l’integrazione del contraddittorio
nei confronti dei candidati collocati dal 71° al 47° posto
della graduatoria.
Con notificazione mediante pubblici proclami pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - parte II n 255 del 2 novembre 2005, il
ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio
nei confronti dei controinteressati.
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005, quindi, il
ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.
DIRITTO
Il Collegio, considerata la rituale instaurazione del
contraddittorio e la sufficienza delle prove in atti, ritiene
di dover definire il giudizio in sede di esame dell’istanza
cautelare, con sentenza in forma semplificata, come previsto
dall’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare
presentata in via incidentale dal ricorrente.
Come già accennato nelle premesse in fatto, il deducente,
che aveva prestato servizio di insegnamento negli anni scolastici
2003/2004 e 2004/2005 presso il Liceo scientifico italiano
di Tripoli, sostiene di aver diritto all’attribuzione di un
punteggio doppio (24 punti per ogni anno di servizio, in luogo
dei 12 concretamente attribuiti) per tale periodo di servizio
in una scuola italiana all’estero.
Fonda la propria pretesa sul disposto dell’articolo 10, comma
1, della legge 3 marzo 1971, n. 153, che così dispone: “Ai
fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle
supplenze e degli incarichi in Italia, le normali valutazioni
dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante
non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia
si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante
non di ruolo di cui all’articolo 9 della presente legge”.
Eccepisce la difesa erariale che detta disposizione deve ritenersi
da lungo tempo espunta dall’ordinamento: essa sarebbe stata
implicitamente abrogata dalla legge n. 463/1978 che, regolando
ex novo la materia del reclutamento del personale docente,
aveva fatto venir meno le disposizioni riferite alla valutabilità
del servizio pregresso.
Il ritorno a un sistema di reclutamento degli insegnanti fondato
sulla valutazione dei titoli di servizio, attuato con la legge
3 maggio 1999, n. 124, non avrebbe ovviamente potuto comportare,
sempre ad avviso della difesa erariale, la reviviscenza delle
disposizioni già abrogate.
Il Collegio non condivide la prospettazione difensiva suaccennata.
La legge n. 463/1978, oggi abrogata, aveva modificato il sistema
di reclutamento del personale insegnante, introducendo un
concorso per esami, integrato dalla sola valutazione del titolo
di studio e dell’eventuale abilitazione.
Nell’ambito di un sistema di reclutamento che prescindeva
dalla valutazione dei titoli di servizio, non risultava ovviamente
suscettibile di applicazione l’articolo 10 della legge n.
153/1971, comportante l’attribuzione di un punteggio doppio
per il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all’estero.
Tale disposizione, però, non era stata espressamente abrogata
dalla nuova normativa né era venuta meno, contrariamente a
quanto sostiene la difesa erariale, a seguito della parziale
riscrittura delle regole sulle modalità di reclutamento degli
insegnanti, non sussistendo un rapporto di diretta incompatibilità
tra vecchie e nuove disposizioni (rapporto che avrebbe dovuto
rinvenirsi, viceversa, in presenza di nuove disposizioni che
espressamente escludessero la supervalutazione del servizio
all’estero ovvero ne prevedessero una valutazione incrementale
in misura diversa dal raddoppio del punteggio).
Ne consegue che, nel sistema di reclutamento introdotto dalla
legge n. 124 del 3 maggio 1999, fondato per il 50% dei posti
disponibili su graduatorie permanenti, la valutazione dei
titoli di servizio dei candidati deve (nuovamente) essere
effettuata con punteggio raddoppiato per gli anni di insegnamento
presso scuole italiane all’estero, ai sensi dell’art. 10,
legge n. 153/1971 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere n. 2959
del 18 giugno 2003).
La correttezza di tale ricostruzione trova conferma nelle
disposizioni legislative ulteriormente sopravvenute: la tabella
di valutazione allegata al decreto legge n. 97 del 7 aprile
2004, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143, infatti,
prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2005/2006, il
servizio prestato nelle scuole italiane all’estero sia equiparato
al corrispondente servizio prestato in Italia.
Un’interpretazione logicamente orientata di tale disposizione
consente di escludere che essa voglia semplicemente ribadire,
come pretenderebbe l’Amministrazione resistente, l’equiparazione
del servizio all’estero a quello prestato in Italia, dovendosi
invece ritenere che il legislatore abbia inteso modificare
la valutazione del servizio prestato nelle scuole italiane
all’estero che, fino all’anno scolastico 2004/2005, comportava
il raddoppio del punteggio.
In conclusione, il servizio prestato dal ricorrente il Libia
negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 dava luogo, ai
sensi dell’articolo 10 della legge n. 153/1971, all’attribuzione
di un punteggio doppio rispetto al servizio prestato in Italia.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto,
deve essere annullato il provvedimento impugnato nella parte
in cui attribuisce all’interessato, per gli anni di insegnamento
suindicati, 24 punti complessivi, in luogo dei 48 legittimamente
spettantigli.
Ritiene il Collegio che sussistano, comunque, giusti motivi
per compensare integralmente tra le parti costituite le spese
del grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 dicembre
2005.
IL PRESIDENTE
f.to. Gomez de Ayala
L’ESTENSORE
F.to R. Goso
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 14 dicembre 2005 |
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