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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre 2005 n. 4042
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Rosa Maria Rita D’Ambra ed altri nonché Franco Lattaruolo, in qualità di legale rappresentante del Movimento Difesa del Cittadino (avv. Dal Piaz e Di Tolve) c. Comune di Torino (avv. Li Volti) e Katiuscia Contu (n.c.)


1. Ricorso – Interesse – Presidente locale Movimento Difesa del Cittadino – organismo volto alla tutela dei fruitori di servizi pubblici – Impugnazione procedure per l’assunzione all’impiego (bando di concorso per educatori di infanzia) – Lesione diretta – Non ricorre - Carenza di interesse.

 

2. Concorsi ed esami – Impiego di educatore asili nido – Previsione di diversi titoli di studio oltre all’attestato di educatore di infanzia – Norme cogenti – Assenza - Discrezionalità – Violazione – Non ricorre

1. Non sussiste l’interesse del presidente di organismo volto alla tutela dei fruitori di servizi pubblici ad impugnare procedure per l’assunzione all’impiego (bando di concorso per educatori di infanzia), in quanto non paiono suscettibili di incidere direttamente sugli interessi degli utenti di pubblici servizi.

 

2. La decisione di aprire la selezione per l’assunzione all’impiego di educatori asili nido anche a soggetti in possesso di titoli diversi dall’attestato di educatore rilasciato dall’ente locale, in assenza di norme cogenti, è scelta discrezionale non illogica.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- Prima Sezione -


composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso n. 418/2005, proposto da
D’AMBRA Rosa Maria Rita, DI SUMMA Margherita, SANINO Debora, SOVERA Silvana, LEO Sabrina, MURRU Esmeralda, ARCADIPANE Eloisa, DI RISO Maria Carmela, PEGORARO Monia, TORELLI Rosa, LANGELLA Laura, CASULA Antonella, GIALLORENZO Maria, USAI Simona, BARBERO Milena, TORCHIO Valeria, FLORIS Fabiana, CRINGOLI Rosa, FERRANTE Annamaria, RACITI Grazia, CASTRONOVO Patrizia, BASILETTI Tiziana, SCIURBA Adriana, TREVISANI Stefania, GENOVESE Gabriella, nonché LATTARUOLO Franco, in qualità di legale rappresentante del Movimento Difesa del Cittadino, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Dal Piaz e Raffaella Di Tolve, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via S. Agostino n. 12;

contro


il COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mariamichaela Li Volti, presso la quale è elettivamente domiciliato in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1 (Avvocatura comunale);
e nei confronti di
CONTU Katiuscia, non costituita;
per l’annullamento, previa sospensione,
della deliberazione della Giunta comunale di Torino in data 18 gennaio 2005 (n. mecc. 2005 00166/007), resa nota sul B.U.R. del 27 gennaio successivo, nonché dell’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, ai fini della formazione di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo professionale di educatore asili nido – categoria C1 con scadenza al 26 febbraio 2005, approvato con la predetta deliberazione di Giunta e reso noto dal Dirigente del Settore Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune di Torino, nella parte in cui non attribuisce il maggiore dei punteggi previsti per i titoli all’attestato di educatore; nonché della successiva deliberazione della Giunta comunale di Torino in data 22 febbraio 2005 (n. mecc. 2005 01188/007), avente ad oggetto la rettifica del predetto avviso di selezione e il relativo avviso a firma del Dirigente Coordinatore Settore Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune di Torino, con cui si posticipa la scadenza del bando al 12 marzo 2005 e si modificano i punteggi attribuiti al titolo di studio di accesso alla precitata selezione, nella parte in cui non attribuisce il maggiore dei punteggi previsti per i titoli all’attestato di educatore: atti tutti successivamente noti;

nonché per l’annullamento, previa sospensione,
della graduatoria stilata dall’Amministrazione comunale di Torino per le assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo professionale di educatore asili nido – categoria C1, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino il 2 settembre 2005, e il provvedimento dell’Amministrazione comunale di Torino di approvazione della suddetta graduatoria, di estremi e contenuto non noti;

nonché per l’annullamento
degli atti tutti preordinati, antecedenti, presupposti (in particolare, occorrendo, il Regolamento Assunzioni del Comune di Torino, n. 246, approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 18 dicembre 1997 e s.m.i.) e comunque connessi; e per ogni consequenziale statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti di ricorso e la contestuale domanda cautelare;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Torino;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Le ricorrenti sono educatrici per la prima infanzia, in possesso dell’attestato di formazione conseguito all’esito degli appositi corsi attivati dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale n. 3/1973.
Il signor Franco Lattaruolo sottoscrive il ricorso in qualità di legale rappresentante del Movimento Difesa del Cittadino.
Essi insorgono avverso gli atti indicati in epigrafe, mediante i quali il Comune di Torino ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato di personale con il profilo di educatore negli asili nido comunali.
Questi i motivi del gravame: violazione di legge in riferimento all’art. 6 della L. 6 dicembre 1971 n. 1044 e all’art. 17 L. (recte: legge region. Piemonte) 15 gennaio 1973 n. 3 e s.m.i. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà; carenza di motivazione (che si deduce altresì come violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241); ingiustizia grave e manifesta; sviamento; violazione dell’art. 7 del Regolamento per le assunzioni, n. 246, del Comune di Torino.
I deducenti chiedono, in conclusione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Con motivi aggiunti di ricorso, gli originari ricorrenti hanno esteso l’impugnazione agli atti di approvazione della graduatoria formata all’esito della selezione e, contestualmente, hanno proposto domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione degli atti del procedimento.
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005, infine, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.

DIRITTO



1) Il Collegio, valutata la sufficienza degli elementi di prova in atti, ritiene di dover decidere il merito del giudizio con sentenza in forma semplificata, in sede di esame dell’istanza cautelare, come previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti.
2) In via preliminare, occorre soffermarsi sulla posizione del signor Franco Lattaruolo il quale afferma di agire in qualità di legale rappresentante del Movimento Difesa del Cittadino.
Tale associazione, in forza dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, avrebbe interesse a impugnare gli atti del procedimento in quanto asseritamente lesivi dell’interesse della collettività degli utenti degli asili nido comunali di Torino.
Non è comprovata in atti, però, l’iscrizione del sodalizio nell’elenco previsto dall’articolo 5 della legge n. 281/1998, cui è subordinata la capacità di agire in giudizio a tutela dei consumatori e degli utenti.
Il signor Lattaruolo, inoltre, pare privo della legittimazione ad agire, atteso che, ai sensi dell’articolo 20 dello statuto in atti, la rappresentanza legale e processuale appartiene al solo presidente nazionale.
Anche sotto il profilo sostanziale, la domanda appare inammissibile, poiché gli atti impugnati, che concernono procedure per l’assunzione all’impiego nel Comune di Torino, paiono insuscettibili di incidere direttamente sugli interessi degli utenti dei pubblici servizi.
Deve, pertanto, essere disposta l’estromissione dal processo del signor Franco Lattaruolo.
3) Può ora procedersi alla disamina del merito del ricorso.
Con il primo motivo di gravame, le interessate deducono l’illegittimità degli atti con i quali è stata indetta la pubblica selezione, nella parte in cui, discostandosi dalla prassi dapprima in uso, l’Amministrazione ha previsto, quale requisito di ammissione alla selezione, una pluralità di titoli, anziché il solo attestato di educatore per l’infanzia.
Solamente tale specifico attestato, conseguito all’esito di apposito corso di formazione o di riqualificazione, garantirebbe, ad avviso delle ricorrenti, l’acquisizione delle competenze teoriche e pratiche occorrenti per il servizio negli asili nido.
La decisione di aprire la selezione alle candidate in possesso di diversi titoli di studio violerebbe, pertanto, le disposizioni normative che individuano i profili professionali del personale educativo dei nidi e sarebbe, altresì, affetta da diversi elementi sintomatici del vizio di eccesso di potere.
Per analoghe ragioni, è sottoposta a censura la decisione di attribuire ai titoli di studio diversi dall’attestato di educatore (valutati come titoli di accesso alla selezione e come titoli aggiuntivi) un punteggio pari o superiore a quello previsto per il primo.
Le censure suesposte sono prive di pregio.
Il Comune di Torino ha previsto, quale requisito di accesso alla selezione, il possesso di specifici titoli di studio, suddivisi nelle seguenti categorie:
a) diploma di laurea (in scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi);
b) diploma di scuola media superiore (puericultrice, maestra di scuola d’infanzia, maturità magistrale, liceo psico-pedagogico, vigilatrice d’infanzia, dirigente di comunità, tecnico dei servizi sociali, altri diplomi di scuola media superiore dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e alla gestione degli asili nido);
c) attestato di educatore per la prima infanzia o equivalenti.
L’avviso di selezione pubblica prevede, poi, che ad ogni tipologia di titolo di studio previsto per l’accesso sia attribuito un punteggio, al quale si dovranno aggiungere i punti relativi alla votazione conseguita.
Per il possesso dell’attestato di educatore è previsto un punteggio base pari a 1; per il diploma di scuola media superiore di durata quadriennale o quinquennale punti 1,5; per il diploma di laurea punti 3.
Ciò premesso, si rileva che, in assenza di disposizioni normative cogenti, l’individuazione e la valutazione in termini di punteggio dei titoli di studio per l’accesso ai singoli profili professionali è rimessa all’Amministrazione che espleta il concorso o la selezione pubblica.
Le relative determinazioni esprimono la discrezionalità dell’Amministrazione procedente e, in quanto attinenti il merito dell’azione amministrativa, sono intangibili dal giudice di legittimità degli atti, salvo il limite della palese illogicità.
Nel caso in esame, deve escludersi che le determinazioni censurate siano affette, sotto questo profilo, da qualsivoglia elemento di illogicità, giacché i titoli di studio previsti dall’avviso di selezione presuppongono contenuti formativi direttamente riferiti all’ambito pedagogico (e, nel caso di titoli diversi, l’Amministrazione si è riservata di valutarne l’effettiva equipollenza).
Anche la decisione di attribuire all’attestato di educatore il punteggio più basso non si pone in contraddizione con alcun canone logico; semmai potrebbe risultare illogica la decisione di valutare con uguale punteggio il titolo di studi superiore (diploma di laurea) o conseguito all’esito di un corso di studi di durata maggiore (quadriennale o quinquennale).
4) Il secondo motivo del gravame è riferito alla presunta violazione dell’articolo 7 del regolamento per le assunzioni del Comune di Torino che, al terzo comma, disciplina la ripartizione del punteggio per i titoli di studio, prevedendo che, su 8 punti complessivi, 5 siano attribuiti al titolo richiesto dal bando.
Nel caso di specie, invece, l’avviso di selezione ha previsto che all’attestato di educatore per l’infanzia sia attribuito solamente 1 punto, oltre al punteggio aggiuntivo per la votazione riportata.
Anche questa censura è destituita di fondamento, dal momento che l’articolo 7 del regolamento per le assunzioni si riferisce ai soli concorsi per titoli ed esami.
La selezione pubblica in esame è, invece, disciplinata dall’articolo 11 del regolamento che nulla prevede in merito all’attribuzione dei punteggi.
E’ anche impugnato anche il regolamento per le assunzioni, ma la relativa domanda è inammissibile perché non sorretta da specifici motivi di censura.
5) Le esponenti ritengono, infine, che le determinazioni amministrative siano viziate sotto il profilo della disparità di trattamento, poiché, modificando i criteri di valutazione dei titoli adottati in precedenti consimili occasioni, hanno fatto venir meno il valore “preferenziale” già riconosciuto all’attestato di educatore, con il risultato che le candidate in possesso di tale titolo saranno superate in graduatoria da molte concorrenti, con verosimile perdita di chances di nuove occasioni di lavoro.
La doglianza, però, sottende un mero interesse di fatto al mantenimento delle posizioni favorevoli conseguite nelle precedenti graduatorie ed è insuscettibile di valorizzazione in sede giurisdizionale.
Parimenti infondati sono i rilievi riferiti ad ipotetici profili di sviamento degli atti, non corredati da specifici elementi di prova e neppure dall’allegazione dello scopo dissimulato che l’Amministrazione avrebbe inteso perseguire.
6) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, estromesso il signor Franco Lattaruolo, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005.

IL PRESIDENTE
f.to. Gomez de Ayalao

L’ESTENSORE
F.to R. Goso

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 14 dicembre 2005
il Direttore di segreteria

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