| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre 2005
n. 4042
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Rosa Maria Rita D’Ambra ed altri nonché Franco Lattaruolo,
in qualità di legale rappresentante del Movimento Difesa
del Cittadino (avv. Dal Piaz e Di Tolve) c. Comune di Torino
(avv. Li Volti) e Katiuscia Contu (n.c.) |
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1. Ricorso – Interesse – Presidente locale
Movimento Difesa del Cittadino – organismo volto alla tutela
dei fruitori di servizi pubblici – Impugnazione procedure
per l’assunzione all’impiego (bando di concorso per educatori
di infanzia) – Lesione diretta – Non ricorre - Carenza di
interesse.
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2. Concorsi ed esami – Impiego di educatore
asili nido – Previsione di diversi titoli di studio oltre
all’attestato di educatore di infanzia – Norme cogenti –
Assenza - Discrezionalità – Violazione – Non ricorre
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1. Non sussiste l’interesse del presidente
di organismo volto alla tutela dei fruitori di servizi pubblici
ad impugnare procedure per l’assunzione all’impiego (bando
di concorso per educatori di infanzia), in quanto non paiono
suscettibili di incidere direttamente sugli interessi degli
utenti di pubblici servizi.
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2. La decisione di aprire la selezione per
l’assunzione all’impiego di educatori asili nido anche a
soggetti in possesso di titoli diversi dall’attestato di
educatore rilasciato dall’ente locale, in assenza di norme
cogenti, è scelta discrezionale non illogica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
- Prima Sezione -
composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 418/2005, proposto da
D’AMBRA Rosa Maria Rita, DI SUMMA Margherita, SANINO Debora,
SOVERA Silvana, LEO Sabrina, MURRU Esmeralda, ARCADIPANE Eloisa,
DI RISO Maria Carmela, PEGORARO Monia, TORELLI Rosa, LANGELLA
Laura, CASULA Antonella, GIALLORENZO Maria, USAI Simona, BARBERO
Milena, TORCHIO Valeria, FLORIS Fabiana, CRINGOLI Rosa, FERRANTE
Annamaria, RACITI Grazia, CASTRONOVO Patrizia, BASILETTI Tiziana,
SCIURBA Adriana, TREVISANI Stefania, GENOVESE Gabriella, nonché
LATTARUOLO Franco, in qualità di legale rappresentante
del Movimento Difesa del Cittadino, tutti rappresentati e
difesi dagli avv.ti Claudio Dal Piaz e Raffaella Di Tolve,
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino,
via S. Agostino n. 12;
contro
il COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mariamichaela
Li Volti, presso la quale è elettivamente domiciliato in Torino,
piazza Palazzo di Città n. 1 (Avvocatura comunale);
e nei confronti di
CONTU Katiuscia, non costituita;
per l’annullamento, previa sospensione,
della deliberazione della Giunta comunale di Torino in data
18 gennaio 2005 (n. mecc. 2005 00166/007), resa nota sul B.U.R.
del 27 gennaio successivo, nonché dell’avviso di selezione
pubblica, per soli titoli, ai fini della formazione di una
graduatoria da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato
(a tempo pieno e parziale) nel profilo professionale di educatore
asili nido – categoria C1 con scadenza al 26 febbraio 2005,
approvato con la predetta deliberazione di Giunta e reso noto
dal Dirigente del Settore Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune
di Torino, nella parte in cui non attribuisce il maggiore
dei punteggi previsti per i titoli all’attestato di educatore;
nonché della successiva deliberazione della Giunta comunale
di Torino in data 22 febbraio 2005 (n. mecc. 2005 01188/007),
avente ad oggetto la rettifica del predetto avviso di selezione
e il relativo avviso a firma del Dirigente Coordinatore Settore
Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune di Torino, con cui si
posticipa la scadenza del bando al 12 marzo 2005 e si modificano
i punteggi attribuiti al titolo di studio di accesso alla
precitata selezione, nella parte in cui non attribuisce il
maggiore dei punteggi previsti per i titoli all’attestato
di educatore: atti tutti successivamente noti;
nonché per l’annullamento, previa sospensione,
della graduatoria stilata dall’Amministrazione comunale di
Torino per le assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno
e parziale) nel profilo professionale di educatore asili nido
– categoria C1, pubblicata sul sito internet del Comune di
Torino il 2 settembre 2005, e il provvedimento dell’Amministrazione
comunale di Torino di approvazione della suddetta graduatoria,
di estremi e contenuto non noti;
nonché per l’annullamento
degli atti tutti preordinati, antecedenti, presupposti (in
particolare, occorrendo, il Regolamento Assunzioni del Comune
di Torino, n. 246, approvato con deliberazione della Giunta
comunale in data 18 dicembre 1997 e s.m.i.) e comunque connessi;
e per ogni consequenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti di ricorso e la contestuale domanda
cautelare;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva
del Comune di Torino;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il
referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Le ricorrenti sono educatrici per la prima infanzia, in possesso
dell’attestato di formazione conseguito all’esito degli appositi
corsi attivati dalla Regione Piemonte ai sensi della legge
regionale n. 3/1973.
Il signor Franco Lattaruolo sottoscrive il ricorso in qualità
di legale rappresentante del Movimento Difesa del Cittadino.
Essi insorgono avverso gli atti indicati in epigrafe, mediante
i quali il Comune di Torino ha indetto una selezione pubblica,
per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria
da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato di personale
con il profilo di educatore negli asili nido comunali.
Questi i motivi del gravame: violazione di legge in riferimento
all’art. 6 della L. 6 dicembre 1971 n. 1044 e all’art. 17
L. (recte: legge region. Piemonte) 15 gennaio
1973 n. 3 e s.m.i. Eccesso di potere per irragionevolezza,
contraddittorietà; carenza di motivazione (che si deduce altresì
come violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241);
ingiustizia grave e manifesta; sviamento; violazione dell’art.
7 del Regolamento per le assunzioni, n. 246, del Comune di
Torino.
I deducenti chiedono, in conclusione, l’annullamento dei
provvedimenti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino, opponendosi
all’accoglimento del ricorso.
Con motivi aggiunti di ricorso, gli originari ricorrenti hanno
esteso l’impugnazione agli atti di approvazione della graduatoria
formata all’esito della selezione e, contestualmente, hanno
proposto domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione
degli atti del procedimento.
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005, infine, il
ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.
DIRITTO
1) Il Collegio, valutata la sufficienza degli elementi
di prova in atti, ritiene di dover decidere il merito del
giudizio con sentenza in forma semplificata, in sede di esame
dell’istanza cautelare, come previsto dall’articolo 26, commi
4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare
presentata dai ricorrenti.
2) In via preliminare, occorre soffermarsi sulla posizione
del signor Franco Lattaruolo il quale afferma di agire in
qualità di legale rappresentante del Movimento Difesa del
Cittadino.
Tale associazione, in forza dell’articolo 3 della legge 30
luglio 1998, n. 281, avrebbe interesse a impugnare gli atti
del procedimento in quanto asseritamente lesivi dell’interesse
della collettività degli utenti degli asili nido comunali
di Torino.
Non è comprovata in atti, però, l’iscrizione del sodalizio
nell’elenco previsto dall’articolo 5 della legge n. 281/1998,
cui è subordinata la capacità di agire in giudizio a tutela
dei consumatori e degli utenti.
Il signor Lattaruolo, inoltre, pare privo della legittimazione
ad agire, atteso che, ai sensi dell’articolo 20 dello statuto
in atti, la rappresentanza legale e processuale appartiene
al solo presidente nazionale.
Anche sotto il profilo sostanziale, la domanda appare inammissibile,
poiché gli atti impugnati, che concernono procedure per l’assunzione
all’impiego nel Comune di Torino, paiono insuscettibili di
incidere direttamente sugli interessi degli utenti dei pubblici
servizi.
Deve, pertanto, essere disposta l’estromissione dal processo
del signor Franco Lattaruolo.
3) Può ora procedersi alla disamina del merito del
ricorso.
Con il primo motivo di gravame, le interessate deducono l’illegittimità
degli atti con i quali è stata indetta la pubblica selezione,
nella parte in cui, discostandosi dalla prassi dapprima in
uso, l’Amministrazione ha previsto, quale requisito di ammissione
alla selezione, una pluralità di titoli, anziché il solo attestato
di educatore per l’infanzia.
Solamente tale specifico attestato, conseguito all’esito di
apposito corso di formazione o di riqualificazione, garantirebbe,
ad avviso delle ricorrenti, l’acquisizione delle competenze
teoriche e pratiche occorrenti per il servizio negli asili
nido.
La decisione di aprire la selezione alle candidate in possesso
di diversi titoli di studio violerebbe, pertanto, le disposizioni
normative che individuano i profili professionali del personale
educativo dei nidi e sarebbe, altresì, affetta da diversi
elementi sintomatici del vizio di eccesso di potere.
Per analoghe ragioni, è sottoposta a censura la decisione
di attribuire ai titoli di studio diversi dall’attestato di
educatore (valutati come titoli di accesso alla selezione
e come titoli aggiuntivi) un punteggio pari o superiore a
quello previsto per il primo.
Le censure suesposte sono prive di pregio.
Il Comune di Torino ha previsto, quale requisito di accesso
alla selezione, il possesso di specifici titoli di studio,
suddivisi nelle seguenti categorie:
a) diploma di laurea (in scienze dell’educazione, scienze
della formazione primaria e lauree con contenuti formativi
analoghi);
b) diploma di scuola media superiore (puericultrice, maestra
di scuola d’infanzia, maturità magistrale, liceo psico-pedagogico,
vigilatrice d’infanzia, dirigente di comunità, tecnico dei
servizi sociali, altri diplomi di scuola media superiore dai
cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale
rivolto all’organizzazione e alla gestione degli asili nido);
c) attestato di educatore per la prima infanzia o equivalenti.
L’avviso di selezione pubblica prevede, poi, che ad ogni tipologia
di titolo di studio previsto per l’accesso sia attribuito
un punteggio, al quale si dovranno aggiungere i punti relativi
alla votazione conseguita.
Per il possesso dell’attestato di educatore è previsto un
punteggio base pari a 1; per il diploma di scuola media superiore
di durata quadriennale o quinquennale punti 1,5; per il diploma
di laurea punti 3.
Ciò premesso, si rileva che, in assenza di disposizioni normative
cogenti, l’individuazione e la valutazione in termini di punteggio
dei titoli di studio per l’accesso ai singoli profili professionali
è rimessa all’Amministrazione che espleta il concorso o la
selezione pubblica.
Le relative determinazioni esprimono la discrezionalità dell’Amministrazione
procedente e, in quanto attinenti il merito dell’azione amministrativa,
sono intangibili dal giudice di legittimità degli atti, salvo
il limite della palese illogicità.
Nel caso in esame, deve escludersi che le determinazioni censurate
siano affette, sotto questo profilo, da qualsivoglia elemento
di illogicità, giacché i titoli di studio previsti dall’avviso
di selezione presuppongono contenuti formativi direttamente
riferiti all’ambito pedagogico (e, nel caso di titoli diversi,
l’Amministrazione si è riservata di valutarne l’effettiva
equipollenza).
Anche la decisione di attribuire all’attestato di educatore
il punteggio più basso non si pone in contraddizione con alcun
canone logico; semmai potrebbe risultare illogica la decisione
di valutare con uguale punteggio il titolo di studi superiore
(diploma di laurea) o conseguito all’esito di un corso di
studi di durata maggiore (quadriennale o quinquennale).
4) Il secondo motivo del gravame è riferito alla presunta
violazione dell’articolo 7 del regolamento per le assunzioni
del Comune di Torino che, al terzo comma, disciplina la ripartizione
del punteggio per i titoli di studio, prevedendo che, su 8
punti complessivi, 5 siano attribuiti al titolo richiesto
dal bando.
Nel caso di specie, invece, l’avviso di selezione ha previsto
che all’attestato di educatore per l’infanzia sia attribuito
solamente 1 punto, oltre al punteggio aggiuntivo per la votazione
riportata.
Anche questa censura è destituita di fondamento, dal momento
che l’articolo 7 del regolamento per le assunzioni si riferisce
ai soli concorsi per titoli ed esami.
La selezione pubblica in esame è, invece, disciplinata dall’articolo
11 del regolamento che nulla prevede in merito all’attribuzione
dei punteggi.
E’ anche impugnato anche il regolamento per le assunzioni,
ma la relativa domanda è inammissibile perché non sorretta
da specifici motivi di censura.
5) Le esponenti ritengono, infine, che le determinazioni
amministrative siano viziate sotto il profilo della disparità
di trattamento, poiché, modificando i criteri di valutazione
dei titoli adottati in precedenti consimili occasioni, hanno
fatto venir meno il valore “preferenziale” già riconosciuto
all’attestato di educatore, con il risultato che le candidate
in possesso di tale titolo saranno superate in graduatoria
da molte concorrenti, con verosimile perdita di chances
di nuove occasioni di lavoro.
La doglianza, però, sottende un mero interesse di fatto al
mantenimento delle posizioni favorevoli conseguite nelle precedenti
graduatorie ed è insuscettibile di valorizzazione in sede
giurisdizionale.
Parimenti infondati sono i rilievi riferiti ad ipotetici profili
di sviamento degli atti, non corredati da specifici elementi
di prova e neppure dall’allegazione dello scopo dissimulato
che l’Amministrazione avrebbe inteso perseguire.
6) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere
respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti costituite le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe con sentenza succintamente motivata, estromesso il
signor Franco Lattaruolo, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 dicembre
2005.
IL PRESIDENTE
f.to. Gomez de Ayalao
L’ESTENSORE
F.to R. Goso
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 14 dicembre 2005
il Direttore di segreteria |
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