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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre 2005 n. 4041
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Elio Garis (avv. Santilli) c. Comune di Vigone (avv. Ludogoroff)


Edilizia e urbanistica – Condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. l. 326/2003 – Diniego – Motivazione – Inadempimento obbligazioni assunte in convenzione edilizia – Illegittimità – Fattispecie

Nessuna previsione normativa consente di escludere l’applicabilità del condono edilizio di cui all’art. 32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003 alle opere realizzate previa stipula di convenzione per inosservanza delle obbligazioni assunte con la medesima


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- Prima Sezione -


composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso n. 9/2005, proposto da
GARIS Elio, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Sacchi n. 44;

contro


il COMUNE di VIGONE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Ludogoroff, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Montevecchio n. 50;

per l’annullamento, previa sospensione,
- del diniego di concessione in sanatoria 29.10.2004 per opere su edificio in Via Alfieri 4;
- dell’ordine di demolizione 10.12.2004 relativo alle opere oggetto di diniego di sanatoria.
-
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare presentata dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Vigone;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO


In forza di concessione edilizia n. 66/01 del 9 aprile 2002, il ricorrente era autorizzato a eseguire un intervento di demolizione, ristrutturazione e ampliamento di un edificio di proprietà nel Comune di Vigone.
Il rilascio del titolo autorizzativo era stato preceduto dalla stipula di apposita convenzione edilizia.
In seguito, il Comune di Vigone accertava che, nell’esecuzione dei lavori de quibus, erano stati commessi illeciti edilizi, consistenti nella parziale chiusura dei balconi al secondo e terzo piano fuori terra e al piano mansarda (quarto fuori terra), con ampliamento della superficie utile abitativa.
In data 29 marzo 2004, l’interessato presentava domanda per la definizione degli illeciti edilizi, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. n. 269/2003, istanza respinta con provvedimento del 29 ottobre 2004, per i motivi di cui si dirà infra.
Con provvedimento del 10 dicembre 2004, infine, il Comune di Vigone ordinava la demolizione delle opere abusive.
L’interessato, con ricorso giurisdizionale notificato il 24 dicembre 2004, è insorto avverso detti provvedimenti, deducendo i seguenti motivi di gravame:
A) relativamente al diniego di condono edilizio:
I) violazione della L. 24.11.2003 n. 326 di conversione del D.L. 30.9.2003 n. 269. Difetto di motivazione;
II) violazione del procedimento.
B) L’ordine di demolizione sarebbe, invece, illegittimo per invalidità derivata.
Il deducente chiede, in conclusione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Si costituiva in giudizio il Comune di Vigone, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Con istanza notificata il 16 novembre 2005, considerando che l’Amministrazione aveva dato impulso al procedimento sanzionatorio, preannunciando l’esecuzione di un sopralluogo, il ricorrente chiedeva che, in sede cautelare, fosse disposta la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione.
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.

DIRITTO


1)
Considerata la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza delle prove in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio in sede di esame dell’istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, come previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.
2) Con il primo motivo di ricorso, è contestata la legittimità del diniego di sanatoria edilizia sotto diversi profili.
2.1) In primo luogo, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che disciplina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
Nel caso di specie, il Comune di Vigone ha innanzitutto fondato il diniego di sanatoria sulla riscontrata violazione dell’articolo 3 della convenzione edilizia che consentiva solamente modeste modifiche alla concessione convenzionata, non potendo essere considerato tale l’aumento della superficie utile dell’immobile realizzato mediante copertura dei balconi.
In altre parole, l’Amministrazione resistente non ha respinto l’istanza di sanatoria perché gli interventi abusivi non potevano essere ricondotti alla normativa speciale in materia, ma solo perché essi contrastavano gli impegni assunti con la stipulazione della convenzione edilizia.
Tale determinazione è illegittima, poiché nessuna previsione normativa consente di escludere l’applicabilità del condono edilizio alle opere realizzate previa stipula di convenzione, per inosservanza delle obbligazioni assunte con la medesima; l’Amministrazione, in sede di esame delle istanze di condono, è invece tenuta a verificare esclusivamente la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa che regola il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (cfr. T.A.R. Liguria, 24 dicembre 1991, n. 697).
2.2) Il provvedimento impugnato si fonda, però, su un duplice supporto motivazionale, di talché il riscontro della sua eventuale illegittimità richiede che sia verificato anche l’altro motivo del diniego.
L’Amministrazione, infatti, ha altresì rilevato che l’aumento della superficie utile dell’immobile non era stato ricavato entro il perimetro della proprietà, ma mediante chiusura degli sporti aggettanti sulla pubblica via.
Premesso che non è controversa la natura demaniale del suolo sottostante l’intervento de quo, si osserva che la fattispecie è contemplata dal comma 27, lettera c), del già citato art. 32, d.l. n. 269/2003, che esclude la sanatoria delle opere abusive qualora l’ente pubblico territoriale proprietario dell’area non abbia dato la disponibilità alla concessione onerosa della medesima.
La disponibilità all’uso del suolo deve essere espressa dall’ente proprietario, ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro centottanta giorni dalla richiesta.
Ciò premesso, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per le opere eseguite su aree di proprietà comunale era subordinato, nel caso di specie, alla disponibilità del Comune di Vigone a concedere onerosamente l’uso del suolo su cui incide la porzione di costruzione, disponibilità che non è stata manifestata e neppure risulta essere stata richiesta dall’autore dell’abuso edilizio.
Non assume rilievo, a tale riguardo, il fatto, rimarcato dal ricorrente, che la concessione edilizia già prevedesse lo sporto del balcone sulla via pubblica per una profondità non superata dai successivi lavori, poiché l’abusiva chiusura dei balconi medesimi concreta pur sempre un intervento edilizio su suolo pubblico.
Ne consegue che il Comune di Vigone, stante l’indisponibilità del suolo demaniale interessato dall’abuso, ha legittimamente denegato il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
2.3) Ancora nel contesto del primo motivo di gravame, l’esponente deduce il presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato che non indicherebbe le ragioni che escludono la sanabilità delle opere.
La censura è priva di pregio, poiché il provvedimento in questione appare corredato da una motivazione succinta ma sufficiente che individua la normativa di riferimento, descrive le opere non sanabili e le ragioni della ritenuta insanabilità, riferite, come già visto, alla natura pubblica del suolo sottostante i balconi e, perciò, interessato dall’edificazione abusiva.
3) Con il secondo motivo di ricorso, sempre riferito al diniego di sanatoria edilizia, il deducente denuncia presunte violazioni procedimentali, consistenti nella mancata acquisizione del parere preventivo della Commissione igienico edilizia.
Osserva il Collegio, però, che, a segutito delle innovazioni introdotte con il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (articolo 4, comma 2), la Commissione Edilizia comunale ha perso il carattere di organo necessario ex lege, essendo la sua istituzione rimessa alla facoltà del comune che, in caso affermativo, dovrà indicare nel regolamento edilizio gli interventi da sottoporre al parere preventivo di detto organo.
Poiché il ricorrente non ha individuato le disposizioni del regolamento edilizio di Vigone che prevedono la Commissione edilizia e sottopongono al suo parere preventivo le domande di permesso di costruire in sanatoria, il motivo deve essere respinto.
4) Atteso che il provvedimento di diniego di sanatoria edilizia non è risultato affetto dai vizi di legittimità denunciati dal ricorrente, viene meno la censura di invalidità derivata rivolta al conseguente ordine di demolizione delle opere abusive.
5) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005.

IL PRESIDENTE
f.to. Gomez de Ayala

L’ESTENSORE
F.to R. Goso

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 14 dicembre 2005

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