| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre 2005
n. 4041
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Elio Garis (avv. Santilli) c. Comune di Vigone (avv. Ludogoroff)
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Edilizia e urbanistica – Condono edilizio
ex art. 32 d.l. 269/2003 conv. l. 326/2003 – Diniego – Motivazione
– Inadempimento obbligazioni assunte in convenzione edilizia
– Illegittimità – Fattispecie
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Nessuna previsione normativa consente di
escludere l’applicabilità del condono edilizio di cui all’art.
32 d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003 alle opere realizzate
previa stipula di convenzione per inosservanza delle obbligazioni
assunte con la medesima
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte
- Prima Sezione -
composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9/2005, proposto da
GARIS Elio, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio
Santilli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Torino, via Sacchi n. 44;
contro
il COMUNE di VIGONE, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Ludogoroff,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino,
corso Montevecchio n. 50;
per l’annullamento, previa sospensione,
- del diniego di concessione in sanatoria 29.10.2004 per opere
su edificio in Via Alfieri 4;
- dell’ordine di demolizione 10.12.2004 relativo alle opere
oggetto di diniego di sanatoria.
-
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare presentata dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva
del Comune di Vigone;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il
referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
In forza di concessione edilizia n. 66/01 del 9 aprile
2002, il ricorrente era autorizzato a eseguire un intervento
di demolizione, ristrutturazione e ampliamento di un edificio
di proprietà nel Comune di Vigone.
Il rilascio del titolo autorizzativo era stato preceduto dalla
stipula di apposita convenzione edilizia.
In seguito, il Comune di Vigone accertava che, nell’esecuzione
dei lavori de quibus, erano stati commessi illeciti
edilizi, consistenti nella parziale chiusura dei balconi al
secondo e terzo piano fuori terra e al piano mansarda (quarto
fuori terra), con ampliamento della superficie utile abitativa.
In data 29 marzo 2004, l’interessato presentava domanda per
la definizione degli illeciti edilizi, ai sensi dell’articolo
32 del d.l. n. 269/2003, istanza respinta con provvedimento
del 29 ottobre 2004, per i motivi di cui si dirà infra.
Con provvedimento del 10 dicembre 2004, infine, il Comune
di Vigone ordinava la demolizione delle opere abusive.
L’interessato, con ricorso giurisdizionale notificato il 24
dicembre 2004, è insorto avverso detti provvedimenti, deducendo
i seguenti motivi di gravame:
A) relativamente al diniego di condono edilizio:
I) violazione della L. 24.11.2003 n. 326 di conversione
del D.L. 30.9.2003 n. 269. Difetto di motivazione;
II) violazione del procedimento.
B) L’ordine di demolizione sarebbe, invece, illegittimo per
invalidità derivata.
Il deducente chiede, in conclusione, l’annullamento dei provvedimenti
impugnati.
Si costituiva in giudizio il Comune di Vigone, opponendosi
all’accoglimento del ricorso.
Con istanza notificata il 16 novembre 2005, considerando che
l’Amministrazione aveva dato impulso al procedimento sanzionatorio,
preannunciando l’esecuzione di un sopralluogo, il ricorrente
chiedeva che, in sede cautelare, fosse disposta la sospensione
dell’esecuzione dell’ordine di demolizione.
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005, il ricorso
è stato ritenuto per la decisione immediata.
DIRITTO
1) Considerata la rituale instaurazione del contraddittorio
e la sufficienza delle prove in atti, il Collegio ritiene
di dover definire il giudizio in sede di esame dell’istanza
cautelare, con sentenza in forma semplificata, come previsto
dall’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare
presentata dal ricorrente.
2) Con il primo motivo di ricorso, è contestata la
legittimità del diniego di sanatoria edilizia sotto diversi
profili.
2.1) In primo luogo, il ricorrente deduce la violazione
dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che disciplina
il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle
opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
Nel caso di specie, il Comune di Vigone ha innanzitutto fondato
il diniego di sanatoria sulla riscontrata violazione dell’articolo
3 della convenzione edilizia che consentiva solamente modeste
modifiche alla concessione convenzionata, non potendo essere
considerato tale l’aumento della superficie utile dell’immobile
realizzato mediante copertura dei balconi.
In altre parole, l’Amministrazione resistente non ha respinto
l’istanza di sanatoria perché gli interventi abusivi non potevano
essere ricondotti alla normativa speciale in materia, ma solo
perché essi contrastavano gli impegni assunti con la stipulazione
della convenzione edilizia.
Tale determinazione è illegittima, poiché nessuna previsione
normativa consente di escludere l’applicabilità del condono
edilizio alle opere realizzate previa stipula di convenzione,
per inosservanza delle obbligazioni assunte con la medesima;
l’Amministrazione, in sede di esame delle istanze di condono,
è invece tenuta a verificare esclusivamente la sussistenza
dei presupposti per l’applicazione della normativa che regola
il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (cfr. T.A.R.
Liguria, 24 dicembre 1991, n. 697).
2.2) Il provvedimento impugnato si fonda, però, su
un duplice supporto motivazionale, di talché il riscontro
della sua eventuale illegittimità richiede che sia verificato
anche l’altro motivo del diniego.
L’Amministrazione, infatti, ha altresì rilevato che l’aumento
della superficie utile dell’immobile non era stato ricavato
entro il perimetro della proprietà, ma mediante chiusura degli
sporti aggettanti sulla pubblica via.
Premesso che non è controversa la natura demaniale del suolo
sottostante l’intervento de quo, si osserva che la
fattispecie è contemplata dal comma 27, lettera c), del già
citato art. 32, d.l. n. 269/2003, che esclude la sanatoria
delle opere abusive qualora l’ente pubblico territoriale proprietario
dell’area non abbia dato la disponibilità alla concessione
onerosa della medesima.
La disponibilità all’uso del suolo deve essere espressa dall’ente
proprietario, ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, entro centottanta giorni dalla richiesta.
Ciò premesso, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria
per le opere eseguite su aree di proprietà comunale era subordinato,
nel caso di specie, alla disponibilità del Comune di Vigone
a concedere onerosamente l’uso del suolo su cui incide la
porzione di costruzione, disponibilità che non è stata manifestata
e neppure risulta essere stata richiesta dall’autore dell’abuso
edilizio.
Non assume rilievo, a tale riguardo, il fatto, rimarcato dal
ricorrente, che la concessione edilizia già prevedesse lo
sporto del balcone sulla via pubblica per una profondità non
superata dai successivi lavori, poiché l’abusiva chiusura
dei balconi medesimi concreta pur sempre un intervento edilizio
su suolo pubblico.
Ne consegue che il Comune di Vigone, stante l’indisponibilità
del suolo demaniale interessato dall’abuso, ha legittimamente
denegato il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
2.3) Ancora nel contesto del primo motivo di gravame,
l’esponente deduce il presunto difetto di motivazione del
provvedimento impugnato che non indicherebbe le ragioni che
escludono la sanabilità delle opere.
La censura è priva di pregio, poiché il provvedimento in questione
appare corredato da una motivazione succinta ma sufficiente
che individua la normativa di riferimento, descrive le opere
non sanabili e le ragioni della ritenuta insanabilità, riferite,
come già visto, alla natura pubblica del suolo sottostante
i balconi e, perciò, interessato dall’edificazione abusiva.
3) Con il secondo motivo di ricorso, sempre riferito
al diniego di sanatoria edilizia, il deducente denuncia presunte
violazioni procedimentali, consistenti nella mancata acquisizione
del parere preventivo della Commissione igienico edilizia.
Osserva il Collegio, però, che, a segutito delle innovazioni
introdotte con il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (articolo 4,
comma 2), la Commissione Edilizia comunale ha perso il carattere
di organo necessario ex lege, essendo la sua istituzione
rimessa alla facoltà del comune che, in caso affermativo,
dovrà indicare nel regolamento edilizio gli interventi da
sottoporre al parere preventivo di detto organo.
Poiché il ricorrente non ha individuato le disposizioni del
regolamento edilizio di Vigone che prevedono la Commissione
edilizia e sottopongono al suo parere preventivo le domande
di permesso di costruire in sanatoria, il motivo deve essere
respinto.
4) Atteso che il provvedimento di diniego di sanatoria
edilizia non è risultato affetto dai vizi di legittimità denunciati
dal ricorrente, viene meno la censura di invalidità derivata
rivolta al conseguente ordine di demolizione delle opere abusive.
5) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere
respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14 dicembre
2005.
IL PRESIDENTE
f.to. Gomez de Ayala
L’ESTENSORE
F.to R. Goso
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 14 dicembre 2005
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