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| n. 1-2006 - © copyright |
| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre 2005
n. 4023
Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto
Antonina Chiofalo (avv. Monti, Greppi, Razeto) c. Comune
di Monteu da Po (avv. Santilli) |
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1. Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione
edilizia ex art. 10 Dpr 380/2001 – Nozione – Intervento
– Effetti – Aumento di volumetria e superficie utile e modifica
sagoma dell’edificio – Non è tale.
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2. Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione
edilizia di tipo B (circ. Pres. G.R. 27.4.1984 n. 5/SG/URB)
– Interventi ampliativi – Inclusione – Nozione di ristrutturazione
– Non è riconducibile.
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1. L’intervento edilizio che si caratterizzi
per aumento di volumetria e superficie utile e mo-difica
sagoma dell’edificio non è riconducibile alla nozione di
ristrutturazione edilizia ai sen-si dell’art. 10 Dpr 380/2001.
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2. La ristrutturazione edilizia di tipo B
prevista dalla circ. Pres. G.R. 27.4.1984 n. 5/SG/URB che
ricomprende l’ampliamento non è riconducibile alla nozione
legislativa di ristrutturazione edilizia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO RE-GIONALE DEL
PIEMONTE
- SEZIONE I –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G.R. n. 1368/05 proposto da
CHIOFALO ANTONINA, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino,
via Ettore De Sonnaz, 19, come da mandato in calce al ricorso;
contro
ilCOMUNE DI MONTEU DA PO, in persona del Sindaco in
carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione
G.C. 7 dicembre 2005, n. 97 ed in tale qualità rappresentato
e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, domiciliatario in Torino,
via Sacchi, 44, come da mandato a margine dell’atto di costituzione
in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
a) del provvedimento del Responsabile del Servizio del
Comune di Monteu da Po in data 17 agosto 2005, prot. n. 2621,
con cui è stata respinta la D.I.A. pre-sentata il 3 agosto
2005 quale variante in sanatoria alla D.I.A. del 31 marzo
2005, avente come oggetto il rifacimento del tetto e modifiche
interne;
b) del decreto ingiuntivo del Responsabile del Servizio del
Comune di Monteu da Po in data 5 ottobre 2005, prot. n. 4382,
con cui è stata ordinata la rimozione dell’abuso in atto ed
il ripristino dello stato dei luoghi, è stato comunicato che,
in caso di mancata ottemperanza entro 90 giorni dalla notifica,
l’immbile verrà ac-quisito gratuitamente al patrimonio comunale
ed è stato richiesto al Segretario Comunale di adottare il
relativo provvedimento previa verifica dell’inottempe-ranza;
nonché per la condanna
del Comune di Monteu da Po al risarcimento dei danni patiti
e patiendi dal-la ricorrente in conseguenza dei suddetti provvedimenti
a sensi dell’art. 35 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito
dall’art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteu
da Po;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre
all’udienza camerale del 14 dicembre 2005 l’avv. Paolo Monti
per la ricorrente e l’avv. Giorgio Santilli per il Comune
di Monteu da Po;
Vista l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti
impugnati;
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo
sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso
nella presente sede a sensi della norma sopra citata;
Considerato che il provvedimento di “reiezione” della D.I.A.
in parziale sanato-ria presentata il 3 agosto 2005 è motivato
su rilievo che “trattandosi di amplia-mento di fabbricato
esistente, l’intervento non può essere riconducibile alla
ri-strutturazione edilizia (…), inoltre la realizzazione del
terrazzo comporta la va-riazione dell’altezza del fabbricato
superiore all’altezza massima prevista dalle N.T.A. del P.R.G.I.”,
per cui nel caso in esame la D.I.A. non sarebbe ammissibi-le
e sarebbe invece necessario il permesso di costruire;
Considerato che la ricorrente osserva innanzi tutto che il
provvedimento impu-gnato apre e chiude contestualmente un
procedimento ex L. 7 agosto 1990, n. 241, che dovrebbe
consentire la partecipazione dell’interessato;
Ritenuto che la censura non può essere condivisa, atteso che
il provvedimento ha testualmente avviato i procedimenti “per
l’accertamento dell’abuso edilizio” e “per l’acquisizione
gratuita dell’area su cui insiste l’abuso”: procedimenti che
sono distinti (e si concludono con atti diversi) rispetto
a quello di mancato acco-glimento della D.I.A.;
Considerato che, quanto all’ampliamento, la stessa ricorrente
riconosce che l’intervento oggetto della D.I.A. consiste,
tra l’altro, nell’innalzamento del muro del lato nord per
circa mt. 0,50 e nell’allineamento della soletta alla quota
di mt. 2,90 nell’intero vano interno (in cui la soletta era
originariamente prevista in pendenza dall’altezza massima
di mt. 2,90 ad una quota inferiore), nonché nella realizzazione
di un abbaino con una superficie più ampia dell’originario
per cir-ca mq. 6,00;
Ritenuto quindi che l’intervento richiesto comporta effettivamente
un aumento di volumetria e superficie utile e determina una
modifica della sagoma dell’edifi-cio preesistente,
Ritenuto che tanto è sufficiente a escludere la riconducibilità
dell’intervento alla categoria tipologica della ristrutturazione
edilizia, così come definita dall’art. 10 D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (T.A.R.Piemonte, I, 29 giugno 2002, n. 1330;
T.A.R. Sardegna, 16 gennaio 2003, n. 32; T.A.R. Calabria –
Catanzaro, 22 gen-naio 2003, n. 73);
Ritenuto infatti che, per quanto in Regione Piemonte la “ristrutturazione
edilizia di tipo B” di cui alla circolare del Presidente della
Giunta Regionale in data 27 aprile 1984, n. 5/SG/URB comprenda
l’ampliamento, ciò non significa che que-st’ultimo sia di
per sé riconducibile alla figura legislativa della
ristruttu-razione edilizia, ma soltanto che, laddove il piano
regolatore lo preveda, ristrut-turazione ed ampliamento, pur
restando concettualmente distinti, possono essere disciplinati
e consentiti unitariamente dalle norme urbanistiche locali;
Ritenuto che, per le esposte considerazioni, il ricorso deve
essere conclusiva-mente respinto;
Ritenuto che, non potendosi pervenire all’annullamento degli
atti impugnati, la reiezione deve essere estesa alla domanda
di risarcimento danni;
Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque la compensazione
integra-le delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione
I – definiti-vamente pronunciandosi sul ricorso di cui in
epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Torino il 14 dicembre 2005 con l’intervento
dei magistrati
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Paolo Lotti - Referendario
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 14 dicembre 2005
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