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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre 2005 n. 4023
Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto
Antonina Chiofalo (avv. Monti, Greppi, Razeto) c. Comune di Monteu da Po (avv. Santilli)


1. Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia ex art. 10 Dpr 380/2001 – Nozione – Intervento – Effetti – Aumento di volumetria e superficie utile e modifica sagoma dell’edificio – Non è tale.

 

2. Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia di tipo B (circ. Pres. G.R. 27.4.1984 n. 5/SG/URB) – Interventi ampliativi – Inclusione – Nozione di ristrutturazione – Non è riconducibile.

1. L’intervento edilizio che si caratterizzi per aumento di volumetria e superficie utile e mo-difica sagoma dell’edificio non è riconducibile alla nozione di ristrutturazione edilizia ai sen-si dell’art. 10 Dpr 380/2001.

 

2. La ristrutturazione edilizia di tipo B prevista dalla circ. Pres. G.R. 27.4.1984 n. 5/SG/URB che ricomprende l’ampliamento non è riconducibile alla nozione legislativa di ristrutturazione edilizia.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO RE-GIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I –


ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso R.G.R. n. 1368/05 proposto da
CHIOFALO ANTONINA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, via Ettore De Sonnaz, 19, come da mandato in calce al ricorso;

contro


ilCOMUNE DI MONTEU DA PO, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 7 dicembre 2005, n. 97 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, domiciliatario in Torino, via Sacchi, 44, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione


a) del provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune di Monteu da Po in data 17 agosto 2005, prot. n. 2621, con cui è stata respinta la D.I.A. pre-sentata il 3 agosto 2005 quale variante in sanatoria alla D.I.A. del 31 marzo 2005, avente come oggetto il rifacimento del tetto e modifiche interne;
b) del decreto ingiuntivo del Responsabile del Servizio del Comune di Monteu da Po in data 5 ottobre 2005, prot. n. 4382, con cui è stata ordinata la rimozione dell’abuso in atto ed il ripristino dello stato dei luoghi, è stato comunicato che, in caso di mancata ottemperanza entro 90 giorni dalla notifica, l’immbile verrà ac-quisito gratuitamente al patrimonio comunale ed è stato richiesto al Segretario Comunale di adottare il relativo provvedimento previa verifica dell’inottempe-ranza;

nonché per la condanna


del Comune di Monteu da Po al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal-la ricorrente in conseguenza dei suddetti provvedimenti a sensi dell’art. 35 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteu da Po;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 14 dicembre 2005 l’avv. Paolo Monti per la ricorrente e l’avv. Giorgio Santilli per il Comune di Monteu da Po;
Vista l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;
Considerato che il provvedimento di “reiezione” della D.I.A. in parziale sanato-ria presentata il 3 agosto 2005 è motivato su rilievo che “trattandosi di amplia-mento di fabbricato esistente, l’intervento non può essere riconducibile alla ri-strutturazione edilizia (…), inoltre la realizzazione del terrazzo comporta la va-riazione dell’altezza del fabbricato superiore all’altezza massima prevista dalle N.T.A. del P.R.G.I.”, per cui nel caso in esame la D.I.A. non sarebbe ammissibi-le e sarebbe invece necessario il permesso di costruire;
Considerato che la ricorrente osserva innanzi tutto che il provvedimento impu-gnato apre e chiude contestualmente un procedimento ex L. 7 agosto 1990, n. 241, che dovrebbe consentire la partecipazione dell’interessato;
Ritenuto che la censura non può essere condivisa, atteso che il provvedimento ha testualmente avviato i procedimenti “per l’accertamento dell’abuso edilizio” e “per l’acquisizione gratuita dell’area su cui insiste l’abuso”: procedimenti che sono distinti (e si concludono con atti diversi) rispetto a quello di mancato acco-glimento della D.I.A.;
Considerato che, quanto all’ampliamento, la stessa ricorrente riconosce che l’intervento oggetto della D.I.A. consiste, tra l’altro, nell’innalzamento del muro del lato nord per circa mt. 0,50 e nell’allineamento della soletta alla quota di mt. 2,90 nell’intero vano interno (in cui la soletta era originariamente prevista in pendenza dall’altezza massima di mt. 2,90 ad una quota inferiore), nonché nella realizzazione di un abbaino con una superficie più ampia dell’originario per cir-ca mq. 6,00;
Ritenuto quindi che l’intervento richiesto comporta effettivamente un aumento di volumetria e superficie utile e determina una modifica della sagoma dell’edifi-cio preesistente,
Ritenuto che tanto è sufficiente a escludere la riconducibilità dell’intervento alla categoria tipologica della ristrutturazione edilizia, così come definita dall’art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.A.R.Piemonte, I, 29 giugno 2002, n. 1330; T.A.R. Sardegna, 16 gennaio 2003, n. 32; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 22 gen-naio 2003, n. 73);
Ritenuto infatti che, per quanto in Regione Piemonte la “ristrutturazione edilizia di tipo B” di cui alla circolare del Presidente della Giunta Regionale in data 27 aprile 1984, n. 5/SG/URB comprenda l’ampliamento, ciò non significa che que-st’ultimo sia di per sé riconducibile alla figura legislativa della ristruttu-razione edilizia, ma soltanto che, laddove il piano regolatore lo preveda, ristrut-turazione ed ampliamento, pur restando concettualmente distinti, possono essere disciplinati e consentiti unitariamente dalle norme urbanistiche locali;
Ritenuto che, per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere conclusiva-mente respinto;
Ritenuto che, non potendosi pervenire all’annullamento degli atti impugnati, la reiezione deve essere estesa alla domanda di risarcimento danni;
Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque la compensazione integra-le delle spese di giudizio;

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I – definiti-vamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino il 14 dicembre 2005 con l’intervento dei magistrati
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Paolo Lotti - Referendario

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 14 dicembre 2005

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