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| n. 1-2006 - © copyright |
| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre 2005
n. 4021
Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto
Pasquettaz spa e Industria Carni s.n.c. di Pasquettaz Martino
& figli in liquidazione (avv. Manni, De Sanctis, Alice)
c. I.N.P.S. (n.c.) e Apro Sandor, Barkozi Miklos, Bellan
Gabor, Bucsa Renc, Petres Zsolt (n.c.) |
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1.Atto amministrativo – Accesso agli atti
– Verbali con dichiarazioni rese da lavoratori escussi da
Ispettori Inps – Norme ostative all’accesso (art. 2, 1°
co. lett. c) DM 4.11.1994 n. 757) – Disapplicazione delle
norme – Necessità.
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2. Atto amministrativo – Accesso agli atti
– Oggetto – Atti di indagine compiuti da nell’esercizio
di poteri di polizia giudiziaria – Segreto istruttorio ex
art. 329 cod. proc. pen. – Sottrazione – Legittimità.
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1. Le norme regolamentari che precludono
all’accesso le dichiarazioni rese a verbale dai la-voratori
escussi dagli Ispettori INPS devono essere disapplicate.
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2. Sono legittimamente sottratti all’accesso,
in quanto coperti da segreto istruttorio ai sensi dell’art.
329 cod. proc. pen., gli atti di indagine compiuti nell’esercizio
dei poteri di polizia giudiziaria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO RE-GIONALE DEL
PIEMONTE
- SEZIONE I –
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso R.G.R. n. 1351/05 proposto dalle
società
PASQUETTAZ S.P.A. e INDUSTRIA CARNI S.N.C. DI PASQUET-TAZ
MARTINO & FIGLI IN LIQUIDAZIONE, in persona dei
rispetti-vi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Stefano Manni, Alberto De Sanctis
e Giampaolo Alice ed elettivamente domici-liato presso lo
studio del primo in Torino, via Palmieri, 57, come da mandato
a margine del ricorso;
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contro
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
non costituito in giudi-zio;
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – SEDE DI
TORINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
non costituito in giudizio;
e nei confronti di
APRO SANDOR, BARKOZI MIKLOS, BELLAN GA-BOR,
BUCSA FERENC, KONZ JANOS e PETRES ZSOLT,
non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento dell’INPS – Area Metropolitana di
Torino – Ufficio Vi-gilanza in data 5 ottobre 2005, prot.
n. INPS.8100.05/10/2005.0046257, recante reiezione della
domanda presentata dalle ricorrenti in data 3 ottobre 2005
per ottenere l’accesso ad atti amministrativi inerenti i
verbali di accertamento 9 set-tembre 2005, n. 204, prot.
nn. E/204-23255 ed E/204/23249;
nonché per l’accertamento
del diritto delle ricorrenti ad ottenere il rilascio di
copia:
a) dei verbali contenenti le dichiarazioni rese all’ispettore
del Lavoro Giulia Giausa ed agli Ispettori dell’INPS Renato
Pagliano e Luca Sanna nel corso delle visite ispettive presso
le ricorrenti dai lavoratori indicati nei due citati verbali
di accertamento 9 settembre 2005, n. 204, prot. nn. E/204-23255
ed E/204/23249, ad eccezione del verbale relativo alle dichiarazioni
rese da Imre Hegyesi, che risulta essersi trasferito in
Ungheria in luogo ignoto;
b) della documentazione acquisita agli atti dall’Ispettore
del Lavoro Giulia Giau-sa e dagli Ispettori dell’INPS Renato
Pagliano e Luca Sanna nel corso delle sud-dette visite ispettive;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; udito inoltre
all’udienza camerale del 14 dicembre 2005 l’avv. Roberto
Manni in sostituzione dell’avv. Stefano Manni per le società
ricorrenti;
Visto l’art. 21-bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel
testo introdotto dall’art. 2 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto di dover decidere il ricorso con sentenza succintamente
motivata a sen-si della norma sopra citata;
Considerato che l’INPS ha respinto la richiesta di accesso
alle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi dai propri
Ispettori e dall’Ispettore del Lavoro recatisi presso gli
stabilimenti delle società ricorrenti sul rilievo che queste
non avrebbe-ro indicato la motivazione per la quale l’accesso
medesimo veniva richiesto e che dette dichiarazioni risultavano
comunque sottratte all’accesso a sensi dell’al-legato A
al regolamento approvato con determinazione commissariale
16 feb-braio 1994, n. 1951;
Considerato che, nella richiesta di accesso, il legale rappresentante
delle società ricorrenti aveva dichiarato di essere “il
soggetto nei cui confronti sono stati noti-ficati i verbali
(di accertamento delle violazioni alle norme sulla previdenza
so-ciale obbligatoria) ed è quindi titolare di un interesse
diretto, concreto ed attuale ad esercitare il diritto di
difesa in sede amministrativa e giudiziaria”;
Ritenuto che tale motivazione è sufficiente a legittimare
la richiesta di accesso, atteso che la conoscenza degli
atti oggetto della richiesta stessa è univocamente finalizzata
all’esercizio del diritto di difesa nei confronti dei verbali
sopra cita-ti;
Ritenuto inoltre che le disposizioni del regolamento dell’INPS
che sottraggono all’accesso i «documenti attinenti alla
instaurazione ed allo svolgimento del rap-porto contributivo
INPS datori di lavoro» e le «dichiarazioni rilasciate da
lavora-tori che costituiscano base per la redazione del
verbale ispettivo, al fine di pre-venire pressioni, discriminazioni
o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi» sono già state
dichiarate illegittime e disapplicate dalla giurisprudenza
in ragione del fatto che tali previsioni regolamentari risultano
in contrasto con la norma prima-ria di cui all’art. 24 L.
7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, con la previsione
secondo cui il diritto di difesa prevale sulla riservatezza
del terzo, che, per quan-to «tutelato dalla normativa mediante
una limitazione del diritto di accesso, re-cede quando l’accesso
stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico,
nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa
di quell’interesse» (Cons. St., VI, 1° ottobre 2002, n.
5110; v. anche T.A.R. Basilicata, 14 novem-bre 2002, n.
797; T.A.R. Veneto, 14 maggio 2003, n. 2760; T.A.R. Toscana,
3 marzo 2004, n. 660);
Ritenuto che deve pertanto dichiararsi il diritto delle
ricorrenti di ottenere l’ac-cesso alle dichiarazioni in
questione;
Considerato che le società ricorrenti hanno inoltre chiesto
di accedere alla ulte-riore (rispetto alle dichiarazioni
di cui sopra) documentazione acquisita agli atti dagli Ispettori
operanti;
Considerato che l’I.N.P.S. ha respinto la richiesta “in
quanto, oltre alla documen-tazione messa a disposizione
dalle ditte in oggetto (libri obbligatori, fatture for-nitori
e contratti di fornitura di servizi), sono stati acquisiti
documenti presso il Gruppo Investigativo per la Criminalità
Organizzata della Guardia di Finanza di Milano, dietro autorizzazione
della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano”;
Ritenuto che le società ricorrenti non hanno evidentemente
interesse ad accedere al primo gruppo di documenti da esse
stesse forniti e quindi dalle medesime ben conosciuti;
Ritenuto che, quanto ai documenti acquisiti dietro autorizzazione
della Procura della Repubblica, l’eventuale inerenza ad
indagini preliminari in corso di svol-gimento della documentazione
formata da una Pubblica Amministrazione nello svolgimento
della propria attività istituzionale ispettiva non preclude
l’accesso ad essa da parte di chi, avendo subito un procedimento
di controllo o ispettivo, ha un interesse qualificato a
conoscere tutti i documenti amministrativi utilizzati e
la relazione conclusiva della procedura, esclusi gli eventuali
atti di indagine compiuti dagli Ispettori verbalizzanti
nell’esercizio di poteri di polizia giudizia-ria, che sono
coperti da segreto istruttorio a sensi degli art. 329, ss.
cod. proc. pen. (T.A.R. Veneto, III, 5 aprile 2002, n. 1277;
T.A.R. Sicilia – Palermo, 12 novembre 2003, n. 2730);
Ritenuto che, in ragione delle esposte considerazioni, il
ricorso deve essere con-clusivamente accolto, con conseguente
ordine all’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, di consentire alle società ricorrenti
l’accesso alla documentazione di cui alla richiesta in data
5 ottobre 2005, ad e-sclusione degli atti di indagine compiuti
dagli Ispettori verbalizzanti nell’esercizio di poteri di
polizia giudiziaria;
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso
di dichiarare l’integrale irripetibilità delle spese di
giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione
I – definiti-vamente pronunciandosi sul ricorso di cui in
epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’I.N.P.S.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di
consentire alle società ricorrenti l’accesso alla documentazione
di cui alla richie-sta in data 5 ottobre 2005, esclusi gli
atti di indagine compiuti dagli Ispettori verbalizzanti nell’esercizio
di poteri di polizia giudiziaria;
Dichiara le spese di giudizio integralmente irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Torino il 14 dicembre 2005 con l’intervento
dei magistrati
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Paolo Lotti - Referendario
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 14 dicembre 2005
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