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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre 2005 n. 4021
Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto
Pasquettaz spa e Industria Carni s.n.c. di Pasquettaz Martino & figli in liquidazione (avv. Manni, De Sanctis, Alice) c. I.N.P.S. (n.c.) e Apro Sandor, Barkozi Miklos, Bellan Gabor, Bucsa Renc, Petres Zsolt (n.c.)


1.Atto amministrativo – Accesso agli atti – Verbali con dichiarazioni rese da lavoratori escussi da Ispettori Inps – Norme ostative all’accesso (art. 2, 1° co. lett. c) DM 4.11.1994 n. 757) – Disapplicazione delle norme – Necessità.

 

2. Atto amministrativo – Accesso agli atti – Oggetto – Atti di indagine compiuti da nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria – Segreto istruttorio ex art. 329 cod. proc. pen. – Sottrazione – Legittimità.

1. Le norme regolamentari che precludono all’accesso le dichiarazioni rese a verbale dai la-voratori escussi dagli Ispettori INPS devono essere disapplicate.

 

2. Sono legittimamente sottratti all’accesso, in quanto coperti da segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen., gli atti di indagine compiuti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO RE-GIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I –

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso R.G.R. n. 1351/05 proposto dalle società
PASQUETTAZ S.P.A. e INDUSTRIA CARNI S.N.C. DI PASQUET-TAZ MARTINO & FIGLI IN LIQUIDAZIONE, in persona dei rispetti-vi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Manni, Alberto De Sanctis e Giampaolo Alice ed elettivamente domici-liato presso lo studio del primo in Torino, via Palmieri, 57, come da mandato a margine del ricorso;

 

contro

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudi-zio;
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – SEDE DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti di
APRO SANDOR
, BARKOZI MIKLOS, BELLAN GA-BOR, BUCSA FERENC, KONZ JANOS e PETRES ZSOLT, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento
del provvedimento dell’INPS – Area Metropolitana di Torino – Ufficio Vi-gilanza in data 5 ottobre 2005, prot. n. INPS.8100.05/10/2005.0046257, recante reiezione della domanda presentata dalle ricorrenti in data 3 ottobre 2005 per ottenere l’accesso ad atti amministrativi inerenti i verbali di accertamento 9 set-tembre 2005, n. 204, prot. nn. E/204-23255 ed E/204/23249;

nonché per l’accertamento
del diritto delle ricorrenti ad ottenere il rilascio di copia:
a) dei verbali contenenti le dichiarazioni rese all’ispettore del Lavoro Giulia Giausa ed agli Ispettori dell’INPS Renato Pagliano e Luca Sanna nel corso delle visite ispettive presso le ricorrenti dai lavoratori indicati nei due citati verbali di accertamento 9 settembre 2005, n. 204, prot. nn. E/204-23255 ed E/204/23249, ad eccezione del verbale relativo alle dichiarazioni rese da Imre Hegyesi, che risulta essersi trasferito in Ungheria in luogo ignoto;
b) della documentazione acquisita agli atti dall’Ispettore del Lavoro Giulia Giau-sa e dagli Ispettori dell’INPS Renato Pagliano e Luca Sanna nel corso delle sud-dette visite ispettive;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; udito inoltre all’udienza camerale del 14 dicembre 2005 l’avv. Roberto Manni in sostituzione dell’avv. Stefano Manni per le società ricorrenti;
Visto l’art. 21-bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’art. 2 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto di dover decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata a sen-si della norma sopra citata;
Considerato che l’INPS ha respinto la richiesta di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi dai propri Ispettori e dall’Ispettore del Lavoro recatisi presso gli stabilimenti delle società ricorrenti sul rilievo che queste non avrebbe-ro indicato la motivazione per la quale l’accesso medesimo veniva richiesto e che dette dichiarazioni risultavano comunque sottratte all’accesso a sensi dell’al-legato A al regolamento approvato con determinazione commissariale 16 feb-braio 1994, n. 1951;
Considerato che, nella richiesta di accesso, il legale rappresentante delle società ricorrenti aveva dichiarato di essere “il soggetto nei cui confronti sono stati noti-ficati i verbali (di accertamento delle violazioni alle norme sulla previdenza so-ciale obbligatoria) ed è quindi titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad esercitare il diritto di difesa in sede amministrativa e giudiziaria”;
Ritenuto che tale motivazione è sufficiente a legittimare la richiesta di accesso, atteso che la conoscenza degli atti oggetto della richiesta stessa è univocamente finalizzata all’esercizio del diritto di difesa nei confronti dei verbali sopra cita-ti;
Ritenuto inoltre che le disposizioni del regolamento dell’INPS che sottraggono all’accesso i «documenti attinenti alla instaurazione ed allo svolgimento del rap-porto contributivo INPS datori di lavoro» e le «dichiarazioni rilasciate da lavora-tori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di pre-venire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi» sono già state dichiarate illegittime e disapplicate dalla giurisprudenza in ragione del fatto che tali previsioni regolamentari risultano in contrasto con la norma prima-ria di cui all’art. 24 L. 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, con la previsione secondo cui il diritto di difesa prevale sulla riservatezza del terzo, che, per quan-to «tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, re-cede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse» (Cons. St., VI, 1° ottobre 2002, n. 5110; v. anche T.A.R. Basilicata, 14 novem-bre 2002, n. 797; T.A.R. Veneto, 14 maggio 2003, n. 2760; T.A.R. Toscana, 3 marzo 2004, n. 660);
Ritenuto che deve pertanto dichiararsi il diritto delle ricorrenti di ottenere l’ac-cesso alle dichiarazioni in questione;
Considerato che le società ricorrenti hanno inoltre chiesto di accedere alla ulte-riore (rispetto alle dichiarazioni di cui sopra) documentazione acquisita agli atti dagli Ispettori operanti;
Considerato che l’I.N.P.S. ha respinto la richiesta “in quanto, oltre alla documen-tazione messa a disposizione dalle ditte in oggetto (libri obbligatori, fatture for-nitori e contratti di fornitura di servizi), sono stati acquisiti documenti presso il Gruppo Investigativo per la Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Milano, dietro autorizzazione della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano”;
Ritenuto che le società ricorrenti non hanno evidentemente interesse ad accedere al primo gruppo di documenti da esse stesse forniti e quindi dalle medesime ben conosciuti;
Ritenuto che, quanto ai documenti acquisiti dietro autorizzazione della Procura della Repubblica, l’eventuale inerenza ad indagini preliminari in corso di svol-gimento della documentazione formata da una Pubblica Amministrazione nello svolgimento della propria attività istituzionale ispettiva non preclude l’accesso ad essa da parte di chi, avendo subito un procedimento di controllo o ispettivo, ha un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti amministrativi utilizzati e la relazione conclusiva della procedura, esclusi gli eventuali atti di indagine compiuti dagli Ispettori verbalizzanti nell’esercizio di poteri di polizia giudizia-ria, che sono coperti da segreto istruttorio a sensi degli art. 329, ss. cod. proc. pen. (T.A.R. Veneto, III, 5 aprile 2002, n. 1277; T.A.R. Sicilia – Palermo, 12 novembre 2003, n. 2730);
Ritenuto che, in ragione delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere con-clusivamente accolto, con conseguente ordine all’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di consentire alle società ricorrenti l’accesso alla documentazione di cui alla richiesta in data 5 ottobre 2005, ad e-sclusione degli atti di indagine compiuti dagli Ispettori verbalizzanti nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria;
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso di dichiarare l’integrale irripetibilità delle spese di giudizio;

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I – definiti-vamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di consentire alle società ricorrenti l’accesso alla documentazione di cui alla richie-sta in data 5 ottobre 2005, esclusi gli atti di indagine compiuti dagli Ispettori verbalizzanti nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria;
Dichiara le spese di giudizio integralmente irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino il 14 dicembre 2005 con l’intervento dei magistrati
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Paolo Lotti - Referendario

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 14 dicembre 2005

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