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| n. 1-2006 - © copyright |
| T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 16 dicembre 2005 n. 4304
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Pubblica amministrazione – Silenzio della
pubblica amministrazione – Silenzio rifiuto – Art. 3, comma
6-bis, legge 14 maggio 2005, n. 80 – Potere giudiziale sulla
fondatezza dell’istanza – Anche negli ambiti discrezionali
della p.a.
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Pubblica amministrazione – Silenzio della
pubblica amministrazione – Silenzio rifiuto – Art. 3, comma
6-bis, legge 14 maggio 2005, n. 80 – Supera l’orientamento
giurisprudenziale di cui al Consiglio di Stato, sez. V,
del 10 aprile 2002, n. 1.
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La norma contenuta nell’art. 3, comma 6-bis,
legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo la quale nel giudizio
sul c.d. silenzio – rifiuto (o inadempimento) dell’amministrazione
di cui all’art. 21-bis L. n. 1034/1971 «Il giudice amministrativo
può conoscere della fondatezza dell’istanza», è volta a
rendere eccezionale l’ipotesi di inerzia dell’amministrazione
ed a permettere al giudice l’adozione di una pronuncia che
indichi all’amministrazione quale atto adottare anche con
riferimento agli ambiti di discrezionalità, non essendo
dalla norma delimitata tale possibilità ai soli atti vincolati.
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La norma relativa al silenzio – rifiuto di
cui all’art. 3, comma 6-bis, legge 14 maggio 2005, n. 80
risponde a esigenze di semplificazione, celerità dell’azione
amministrativa e tutela del cittadino, superando la posizione
espressa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con
decisione n. 1 del 9.1.2002 (cfr. C.d.S., V, 10.4.2002),
secondo cui “il giudizio avente ad oggetto il “silenzio”
dell’amministrazione, quale oggi disciplinato dall’art.
21 bis della legge 6.12.1971 n. 1034, aggiunto dall’art.
2 della legge 21.7.2000 n. 205, è volto ad accertare unicamente
la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere
sull’istanza di un soggetto tendente a sollecitare l’esercizio
di un pubblico potere; con la conseguenza che resta estranea
al predetto giudizio la conoscibilità della fondatezza della
pretesa sostanziale”.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
terza sezione
costituito da:
Umberto Zuballi - Presidente
Angelo Gabbricci - Consigliere
Riccardo Savoia - Consigliere, relatore |
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1588/05 proposto da
GIRARDI PUBBLICITA’ S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Riccardo Ruffo e Franco Zambelli, con elezione
di domicilio presso il secondo, in Venezia-Mestre, v.Cavallotti
n.22, come da mandato a margine del ricorso stesso;
CONTRO
COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni R. Caineri, Fulvia
Squadroni, e Giovanni Michelon, con domicilio presso la segreteria
dell’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 35 del RD n. 1054/24;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sulle istanze di autorizzazione all’installazione
di cartelli pubblicitari, individuate come da ricorso, con
dichiarazione di illegittimità del silenzio, con conseguente
dichiarazione dell’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente
sulle istanze; nonché per l’accertamento della fondatezza
delle stesse.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 9.11.2005 - relatore il
Consigliere Riccardo Savoia -, il procuratore del ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione giuntale n. 160/03 il Comune di Verona
- al fine di adeguare gli impianti pubblicitari esistenti
alle norme del codice della strada, del “Regolamento delle
pubblicità e delle pubbliche affissioni” (approvato con deliberazione
consiliare 19.12.1997 n. 148) e del “Piano generale degli
impianti” (approvato con deliberazione giuntale 18.6.2003
n. 126) - ha recepito l’accordo, dichiaratamente stipulato
con le “Associazioni di categoria maggiormente rappresentative
delle ditte pubblicitarie”, con il quale sono stati individuati
gli impianti pubblicitari da adeguare e a cui, conseguentemente,
rilasciare la prescritta autorizzazione, e quelli da rimuovere
in quanto non adeguabili.
Tale accordo è stato annullato con decisione della Sezione
n.1252/05.
L’odierna ricorrente ha presentato circa 130 domande di autorizzazione
a nuove installazioni di impianti pubblicitari, posto che
era ormai scaduto il termine di un anno previsto dalla norma
transitoria contenuta nell’art. 67, I comma del Regolamento
della pubblicità, laddove prevede che “per permettere l’adeguamento
degli impianti esistenti, provvisti di autorizzazione o iscritti
a ruolo, alle nuove norme del presente Regolamento e al Piano
Generale degli impianti, verranno rilasciate nuove autorizzazioni
solo dopo un anno dall’entrata in vigore del Piano”, senza
tuttavia ottenere sulle domande alcun riscontro, anche negativo,
dal Comune resistente.
Contesta allora il silenzio formatosi sulle domande, avvalendosi
del disposto dell’art.2 della legge n.241/90 come modificata
dalla legge n.80/2005 secondo il quale da un lato non occorre
la diffida previa, dall’altro è possibile da parte del giudice
accertare la fondatezza della domanda, deducendo che le istanze
sarebbero conformi al Piano, conformità se del caso da accertarsi
mediante nomina di consulente tecnico d’ufficio, e che l’inerzia
del comune sarebbe comunque sanzionabile ai sensi della disposizione
da ultimo citata, secondo cui ogni procedimento deve concludersi
con l’adozione di un provvedimento espresso.
All’odierna udienza, dopo discussione, la causa è passata
in decisione.
2. La domanda della ricorrente è correttamente articolata,
alla luce della novella surrrichiamata.
Infatti viene chiesta la dichiarazione di illegittimità del
silenzio serbato sulle istanze proposte, posto che ormai sarebbe
decorso il periodo di arresto procedimentale imposto con la
norma regolamentare, con dichiarazione dell’obbligo di provvedere,
vale a dire di concludere il procedimento relativo all’esame
delle domande, ed eventuale accertamento della fondatezza
delle medesime.
In tal modo viene integrato il precetto contenuto nella legge
80/05, secondo cui il potere di conoscere della fondatezza
dell’istanza trova il suo indefettibile presupposto nella
proposizione nel ricorso di idonea e specifica domanda.
Detta previsione normativa, volta a rendere eccezionale l’ipotesi
di inerzia dell’amministrazione, sicché si giustifica l’intromissione
del giudice anche in ambiti di discrezionalità, non limitando
la norma ricordata alle sole ipotesi di atti vincolati la
possibilità di pregnante sindacato sulla fondatezza dell’istanza,
vale a dire sulla definizione del rapporto sottostante, senza
alcuna intermediazione dell’atto amministrativo tra la posizione
vantata e l’atto richiesto, oltre a rispondere a esigenze
di semplificazione, celerità dell’azione amministrativa e
tutela del cittadino – in tale quadro va vista anche la possibilità
di azione anche senza previa diffida- detta previsione, si
diceva, supera la posizione espressa dall’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato con decisione n.1 del 9.1.2002 (cfr.
C.d.S., V, 10.4.2002), secondo cui “il giudizio avente ad
oggetto il “silenzio” dell’amministrazione, quale oggi disciplinato
dall’art.21 bis della legge 6.12.1971 n.1034, aggiunto dall’art.2
della legge 21.7.2000 n.205, è volto ad accertare unicamente
la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere
sull’istanza di un soggetto tendente a sollecitare l’esercizio
di un pubblico potere; con la conseguenza che resta estranea
al predetto giudizio la conoscibilità della fondatezza della
pretesa sostanziale.
Ciò nella considerazione che nello speciale rito processuale
introdotto dal richiamato art.21 bis i poteri del giudice
sono compiutamente definiti nei limiti di cui sopra. Dispone,
infatti, il secondo comma di detto articolo che, nell’ipotesi
di accoglimento del ricorso, “il giudice amministrativo ordina
all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore
a trenta giorni” e che, in caso di inadempienza “su richiesta
di parte, nomina un commissario ad acta che provveda in luogo
della stessa”.
In effetti la norma che modifica il tipo di pronuncia adottabile,
ove richiesta, non è contenuta nella sua sede naturale, vale
a dire nell’art.21 bis aggiunto alla legge TAR dalla legge
n.205/90, ma nell’art.2 della legge 241/90 come novellata
dalla legge n.80/2005 , laddove afferma che il ricorso avverso
il silenzio, ai sensi dell’art.21 bis, può essere proposto
anche senza diffida… il giudice può conoscere della fondatezza
dell’istanza, ma ciò è solo indice di un legiferare non precipuo,
essendo chiaro che ora con l’espressione ordina di provvedere
è ammissibile anche l’indicazione del concreto atto da adottarsi
e non di un provvedimento qualsiasi, ma comunque idoneo a
concludere il procedimento: è altrettanto chiaro, tuttavia,
che , anche in caso di espressa richiesta del ricorrente,
laddove non sia possibile da parte del giudice il vaglio della
fondatezza, rimane pur sempre consentito che questi adotti
una pronuncia “del vecchio tipo”, vale a dire si limiti all’accertamento
dell’inerzia con conseguente ordine all’amministrazione di
adottare l’atto conclusivo del procedimento.
Esaminando il caso di specie alla luce dei predetti principi,
va osservato che pacificamente è scaduto il termine annuale
per la verifica di compatibilità degli impianti esistenti
di cui all’art.67 del regolamento, ed è parimenti scaduto
il termine per l’esame delle singole domande, fissato dall’art.18
del Regolamento comunale della pubblicità e delle affissioni
in 60 giorni.
Tuttavia l’amministrazione correttamente osserva come da un
lato con la richiamata sentenza la Sezione abbia annullato
l’accordo stipulato con le imprese del settore per la regolamentazione
degli impianti, dall’altro che sia in corso la valutazione
sull’adeguamento degli impianti esistenti, i quali coprono
una superficie di circa 4800 mq, mentre l’art.11 del regolamento
fissa in 5000 mq la misura autorizzabile, sicché prima di
autorizzare nuovi impianti è necessario accertare quanti mq
residuino al termine della verifica di compatibilità, ancora
in atto, ma il cui differimento può essere giustificato dalla
sentenza della sezione del marzo di quest’anno, che ha confermato
un’ordinanza cautelare che tuttavia era stata riformata in
appello.
Tuttavia se la intrapresa verifica non ultimata priva il giudice
della possibilità di conoscere della fondatezza delle domande
presentate, non potendosi oggi valutare dove e quanti saranno
i mq residui per autorizzare nuovi impianti pubblicitari,
non perciò solo può essere giustificato il comportamento inerte
dell’amministrazione che ben avrebbe potuto espressamente
negare, allo stato, le richieste autorizzazioni o adottare
un atto interlocutorio; ciò che certamente non poteva invece
fare era restare silente sulle richieste presentate, sicché
il ricorso va accolto limitatamente alla parte in cui insta
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio e il conseguente
obbligo di provvedere.
Attesa la soccombenza reciproca e la novità della questione,
il Collegio stima equa la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza
sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa,
lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto,
ordina all’amministrazione di adottare l’atto conclusivo del
procedimento avviato con la presentazione delle domande da
parte della società ricorrente.
Respinge le ulteriori domande.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. |
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Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio,
il 9 novembre 2005
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