| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre 2005
n. 8493
G. Vacirca Pres. S. Romano Est.
M. Maffei (Avv.ti F. Frati e M.B. Pieraccini) contro il
Ministero della Difesa, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, l’Accademia Navale di Livorno (Avvocatura
dello Stato) e nei confronti di P. Berti (Avv. L. Barsotti)
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1. Processo amministrativo - Fonti di pubblicità
legale dei provvedimenti amministrativi – “Giornale ufficiale”
del ministero della Difesa – Non vi rientra
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2. Concorsi pubblici – Commissione - Giudizio
complessivo di inidoneità per carenze dell’attività scientifica
svolta – Riferimento al fatto che le pubblicazioni, svolte
in collaborazione con altri autori, non consentono di individuare
il contributo del candidato - Legittimità
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1. Il “Giornale ufficiale” del ministero
della Difesa non costituisce una fonte di pubblicità legale
dei provvedimenti amministrativi, al pari dei bollettini
ufficiali delle varie amministrazioni centrali, sopratutto
laddove non sia provato che di essi sussista, e sia effettivamente
portata alla conoscenza dei dipendenti, copia presso la
sede amministrativa di appartenenza
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2. In tema di procedure concorsuali è legittimo
il giudizio complessivo di inidoneità per carenze dell’attività
scientifica svolta, espresso dalla Commissione nei confronti
di un candidato, laddove tale giudizio trovi logica e puntuale
conferma nei singoli giudizi espressi da ognuno dei cinque
componenti della Commissione i quali hanno tutti rilevato
che l’attività scientifica, documentata da alcune pubblicazioni,
è stata svolta in collaborazione con altri autori e che
pertanto da esse non è individuabile il contributo del candidato
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2122/2004 proposto da
MAFFEI MAURO rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Frati e Maria Beatrice Pieraccini e domiciliato presso la
segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;
CONTRO
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del
Ministro pro-tempore,
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
in persona del Ministro pro-tempore,
ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO, in persona del legale
rappresentante pro-tempore,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avvocatura
distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Firenze,
via degli Arazzieri n. 4;
e nei confronti di
BERTI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano
Barsotti ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio
in Firenze, via di Camporeggi n. 3;
per l’annullamento
del decreto in data 11.12.2003 recente l’approvazione degli
atti della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore
associato di ruolo presso l’Accademia navale di Livorno, indetta
con d.m. 28.1.3002, con cui il ricorrente è stato dichiarato
non idoneo all’inquadramento nel ruolo del personale civile
dell’Accademia medesima per la disciplina di “Calcolo automatico
dei circuiti elettrici”;
del giudizio di non idoneità, espresso dalla commissione giudicatrice
di cui al verbale del 14.10.2003;
in parte qua, del decreto in data 18.10.2001, con il
quale è stata indetta la seconda tornata di giudizi di idoneità
e sono state disciplinate le modalità di svolgimento della
relativa procedura, e precisamente dell’art. 5, relativo alla
composizione delle commissioni giudicatrici;
del d.m. 28.1.2003, con cui il ministero della Difesa ha nominato
la commissione giudicatrice preposta ad esprimere il giudizio
di idoneità impugnato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate e di Berti Paolo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 8 novembre 2005,
il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Parlapiano delegato
da F.Frati e M.B.Pieraccini, l’avv.dello Stato M.Gramaglia;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Laureato in Ingegneria elettrotecnica presso l’Università
degli studi di Pisa e dopo avere svolto attività didattica
e scientifica presso l’Accademia Navale di Livorno, il prof.
Mauro Maffei ha partecipato alla seconda tornata dei giudizi
di idoneità a professore associato di ruolo presso la predetta
Accademia navale, indetta con d.m. 18.10.2001, in esito alla
quale è stato dichiarato non idoneo all’inquadramento.
Pertanto, ha impugnato gli atti sopra indicati, deducendone
l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 45 e 51 del d.p.r. 11 luglio 1980
n. 382 - violazione dell’art. 105 dello stesso d.p.r. – violazione
dei principi di cui all’art. 97 Cost. - eccesso di potere
per difetto dei presupposti, per contraddittorietà e illogicità
manifesta; secondo il ricorrente, pur operando nel quadro
del d.p.r. 382/80, nella formazione della commissione giudicatrice
illegittimamente il Ministero ha applicato una fonte normativa
estranea alla fonte di riferimento, e cioè l'art. 5 del r.d.
n. 2135/1936, il quale tra l'altro regola la composizione
della commissione giudicatrice di concorsi per la procedura
di assunzione dei professori ordinari e straordinari, mentre
nella specie si tratta della nomina ad un posto di professore
associato; invero, come dettato dall’art. 105 del citato d.p.r.
n. 382/1980, gli istituti militari non possono più applicare
la previgente normativa in materia di conferimento degli insegnamenti,
dovendo essi attenersi ai principi del nuovo ordinamento universitario;
2) violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241
- eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione
e per illogicità manifesta; infatti, la commissione giudicatrice
avrebbe fatto riferimento soltanto al numero dei titoli presentati,
senza esprimere alcuna valutazione in ordine al valore scientifico
dei medesimi.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha
preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso; nel
merito, ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati,
chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.
Costituito in giudizio, il prof. ing. Paolo Berti ha eccepito
la tardività del ricorso, deducendone comunque l’infondatezza
e chiedendone al reiezione.
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle
tesi rispettivamente sostenute.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1 – Con il ricorso in esame, si contesta la violazione, da
parte dell’amministrazione della Difesa, dell’obbligo normativamente
sancito a carico delle Accademie militari di adeguare i propri
ordinamenti, per quanto concerne le modalità di conferimento
degli insegnamenti, alle disposizioni del d.p.r. contenente
il riordinamento della docenza universitaria (art. 105 del
d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382).
Il ricorrente contesta, in particolare, la composizione della
commissione giudicatrice della seconda tornata dei giudizi
di idoneità a professore associato, alla quale ha partecipato
con esito negativo, determinata in base all’art. 5 del r.d.
n. 2135 del 1936, anziché in base al d.p.r. n. 382 del 1980,
recante il riordino della docenza universitaria, al quale
l’Accademia navale resistente avrebbe dovuto adeguare il proprio
ordinamento ai sensi del richiamato art 105.
Vanno, preliminarmente, esaminate le eccezioni di tardività
e di inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti resistenti.
2 – Con una prima eccezione, si è osservato che il gravame
sarebbe tardivo rispetto alla data di pubblicazione del d.d.
11.12.2003, recante l’approvazione degli atti della commissione
giudicatrice, nel Giornale ufficiale del ministero della Difesa
in data 20.3.2004, che ne avrebbe consentito la conoscibilità
al ricorrente.
L’eccezione è infondata.
Il citato “Giornale ufficiale” del ministero della Difesa
non costituisce una fonte di pubblicità legale del provvedimento,
al pari dei bollettini ufficiali delle varie amministrazioni
centrali, sopratutto laddove non sia provato che di essi sussista,
e sia effettivamente portata alla conoscenza dei dipendenti,
copia presso la sede amministrativa di appartenenza. Nella
specie, il ricorrente ha contestato, senza essere stato contraddetto
dalle parti resistenti, che presso l’Accademia Navale di Livorno
esista una raccolta ufficiale della pubblicazione in questione.
Tanto basta, ad avviso del Collegio, per escludere la effettiva
conoscibilità del provvedimento da parte del ricorrente.
Peraltro, il contenuto dell’atto è stato personalmente comunicato,
tramite servizio postale, all’interessato, il quale ha provveduto
ad impugnarlo nel termine di sessanta giorni previsto dalla
legge.
3 – Con una seconda eccezione è stata dedotta l’inammissibilità
del ricorso, per la mancata tempestiva impugnazione del decreto
contenente l’indicazione dei criteri per la composizione della
commissione giudicatrice in base alla normativa del 1936,
conosciuta (ed accettata) dal ricorrente, al più tardi, al
momento della presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione.
L’eccezione è infondata.
Come affermato dalla giurisprudenza, sia di primo che di secondo
grado, i vizi relativi alla composizione o al funzionamento
della commissione giudicatrice devono essere dedotti solo
al momento dell’approvazione delle operazioni concorsuali
(Tar Lazio, Latina, 14.2.2003 n. 159; Cons. St., VI, 23.12.2003
n. 8508).
Il principio appare conforme a quello, più generale, secondo
cui il bando di gara è normalmente impugnabile solo con l’atto
applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale; esso
è, invece, immediatamente impugnabile laddove contenga clausole
impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione
ovvero clausole che impongano, ai fini della partecipazione,
oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati
ai caratteri della gara e che comportino sostanzialmente l’impossibilità
per l’interessato di accedere alla gara ed il conseguente
arresto procedimentale; in ogni altro caso, la clausola illegittima
del bando di gara o della lettera d’invito va impugnata solo
quando l’atto di essa applicativo renderà concreta e attuale
la lesione della situazione soggettiva del partecipante alla
procedura concorsuale (Cons. St., Ad. Plen., 29.1.2003 n.
1).
Il principio, affermato in materia di attività contrattuale
preceduta da selezione concorsuale, vale anche in materia
di concorsi indetti per il reclutamento di personale della
pubblica amministrazione.
4 – Nel merito, il primo motivo è infondato.
L’art. 105 del d.p.r. n. 382/1980, della cui mancata applicazione
il ricorrente si duole, stabiliva l’obbligo della Accademie
militari di adeguare i propri ordinamenti, per quanto concerne
le modalità di conferimento degli insegnamenti, alle disposizioni
dello stesso d.p.r., recante il riordino della docenza universitaria,
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Peraltro, con la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme
per il reclutamento dei ricercatori e dei docenti universitari
di ruolo, la disciplina di cui al d.p.r. n. 382/80 è stata
in parte abrogata e, in particolare, è stato abrogato l’art.
45 che regola la composizione delle commissioni giudicatrici.
Invero, dopo la legge n. 210/98, sia il d.p.r. n. 390/1998
(art. 6), sia il successivo d.p.r. n. 117/2000 (art. 7) confermano
l’abrogazione, tra gli altri, dell’art. 45, recante la disciplina
alla quale le Accademie militari avrebbero dovuto adeguarsi.
Ne consegue che, essendo stata abrogata la norma disciplinante
la composizione delle commissioni giudicatrici, la perdurante
vigenza dell’obbligo di adeguamento da parte della Accademie
militari, non essendo stato oggetto di abrogazione l’art.
105 del d.p.r. n. 382/80, deve ritenersi prorogata a decorrere
dall’entrata in vigore dell’ultimo regolamento contenente
la effettiva abrogazione della norma in materia di composizione
delle commissioni giudicatrici.
In ogni caso, nella fattispecie, trattandosi di una procedura
selettiva indetta con un decreto del 18.10.2001, per la composizione
della relativa commissione giudicatrice, l’amministrazione
ha fatto legittimo riferimento al r.d. 15 ottobre 1936 n.
2135, concernente il regolamento del personale civile insegnante
dell’Accademia navale di Livorno, norma speciale rispetto
a quella generale non più in vigore.
Né rileva che la norma applicata - l’art. 5 del r.d. – concerna
i concorsi a professore di prima fascia, laddove la procedura
di cui trattasi attiene al reclutamento di un professore di
seconda fascia.
In base agli artt. 8 e 9 del r.d. 2135/1936, i professori
ordinari sono suddivisi in 1^, 2^ e 3^ classe; pertanto, la
disciplina ivi prevista è da ritenersi applicabile anche alle
procedure di reclutamento dei professori associati, come quella
di cui trattasi.
5 – Con il secondo motivo, si deduce che la commissione giudicatrice
avrebbe fatto riferimento soltanto al numero dei titoli presentati,
senza esprimere alcuna valutazione in ordine al valore scientifico
dei medesimi.
Il motivo è infondato.
Il giudizio complessivo di inidoneità espresso dalla commissione
è basato sulle carenze dell’attività scientifica del ricorrente
che sono state ritenute prevalenti rispetto all’ampia attività
didattica svolta dall’interessato.
Tale giudizio conclusivo trova logica e puntuale conferma
nei singoli giudizi espressi da ognuno dei cinque componenti
della commissione i quali rilevano, tutti, che la predetta
attività scientifica, documentata da alcune pubblicazioni,
è stata svolta in collaborazione con altri autori e che da
esse non è individuabile il contributo del candidato.
Rilevano, altresì, che la predetta attività risulta, comunque,
modesta e discontinua.
A fronte delle motivazioni che emergono dai verbali della
commissione non è dato ravvisare alcuno dei vizi dedotti dal
ricorrente, il quale si limita a proporre generiche censure
di merito sulla pretesa omissione di valutazione del valore
scientifico dei titoli presentati.
6 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso
è infondato e va rigettato.
Spese ed onorari di giudizio possono essere compensati tra
le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo respinge e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 8 novembre 2005, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DICEMBRE 2005
Firenze, lì 14 DICEMBRE 2005 |
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