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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 14 dicembre 2005 n. 8493
G. Vacirca Pres. S. Romano Est.
M. Maffei (Avv.ti F. Frati e M.B. Pieraccini) contro il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Accademia Navale di Livorno (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di P. Berti (Avv. L. Barsotti)


1. Processo amministrativo - Fonti di pubblicità legale dei provvedimenti amministrativi – “Giornale ufficiale” del ministero della Difesa – Non vi rientra

 

2. Concorsi pubblici – Commissione - Giudizio complessivo di inidoneità per carenze dell’attività scientifica svolta – Riferimento al fatto che le pubblicazioni, svolte in collaborazione con altri autori, non consentono di individuare il contributo del candidato - Legittimità

1. Il “Giornale ufficiale” del ministero della Difesa non costituisce una fonte di pubblicità legale dei provvedimenti amministrativi, al pari dei bollettini ufficiali delle varie amministrazioni centrali, sopratutto laddove non sia provato che di essi sussista, e sia effettivamente portata alla conoscenza dei dipendenti, copia presso la sede amministrativa di appartenenza

 

2. In tema di procedure concorsuali è legittimo il giudizio complessivo di inidoneità per carenze dell’attività scientifica svolta, espresso dalla Commissione nei confronti di un candidato, laddove tale giudizio trovi logica e puntuale conferma nei singoli giudizi espressi da ognuno dei cinque componenti della Commissione i quali hanno tutti rilevato che l’attività scientifica, documentata da alcune pubblicazioni, è stata svolta in collaborazione con altri autori e che pertanto da esse non è individuabile il contributo del candidato


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
-


ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso n. 2122/2004 proposto da
MAFFEI MAURO rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Frati e Maria Beatrice Pieraccini e domiciliato presso la segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;

CONTRO


MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore,
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore,
ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

e nei confronti di
BERTI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Barsotti ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Firenze, via di Camporeggi n. 3;

per l’annullamento
del decreto in data 11.12.2003 recente l’approvazione degli atti della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato di ruolo presso l’Accademia navale di Livorno, indetta con d.m. 28.1.3002, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all’inquadramento nel ruolo del personale civile dell’Accademia medesima per la disciplina di “Calcolo automatico dei circuiti elettrici”;
del giudizio di non idoneità, espresso dalla commissione giudicatrice di cui al verbale del 14.10.2003;
in parte qua, del decreto in data 18.10.2001, con il quale è stata indetta la seconda tornata di giudizi di idoneità e sono state disciplinate le modalità di svolgimento della relativa procedura, e precisamente dell’art. 5, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici;
del d.m. 28.1.2003, con cui il ministero della Difesa ha nominato la commissione giudicatrice preposta ad esprimere il giudizio di idoneità impugnato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e di Berti Paolo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 8 novembre 2005, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Parlapiano delegato da F.Frati e M.B.Pieraccini, l’avv.dello Stato M.Gramaglia;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO


Laureato in Ingegneria elettrotecnica presso l’Università degli studi di Pisa e dopo avere svolto attività didattica e scientifica presso l’Accademia Navale di Livorno, il prof. Mauro Maffei ha partecipato alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato di ruolo presso la predetta Accademia navale, indetta con d.m. 18.10.2001, in esito alla quale è stato dichiarato non idoneo all’inquadramento.
Pertanto, ha impugnato gli atti sopra indicati, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 45 e 51 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 - violazione dell’art. 105 dello stesso d.p.r. – violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. - eccesso di potere per difetto dei presupposti, per contraddittorietà e illogicità manifesta; secondo il ricorrente, pur operando nel quadro del d.p.r. 382/80, nella formazione della commissione giudicatrice illegittimamente il Ministero ha applicato una fonte normativa estranea alla fonte di riferimento, e cioè l'art. 5 del r.d. n. 2135/1936, il quale tra l'altro regola la composizione della commissione giudicatrice di concorsi per la procedura di assunzione dei professori ordinari e straordinari, mentre nella specie si tratta della nomina ad un posto di professore associato; invero, come dettato dall’art. 105 del citato d.p.r. n. 382/1980, gli istituti militari non possono più applicare la previgente normativa in materia di conferimento degli insegnamenti, dovendo essi attenersi ai principi del nuovo ordinamento universitario;
2) violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione e per illogicità manifesta; infatti, la commissione giudicatrice avrebbe fatto riferimento soltanto al numero dei titoli presentati, senza esprimere alcuna valutazione in ordine al valore scientifico dei medesimi.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso; nel merito, ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.
Costituito in giudizio, il prof. ing. Paolo Berti ha eccepito la tardività del ricorso, deducendone comunque l’infondatezza e chiedendone al reiezione.
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.

DIRITTO


1 – Con il ricorso in esame, si contesta la violazione, da parte dell’amministrazione della Difesa, dell’obbligo normativamente sancito a carico delle Accademie militari di adeguare i propri ordinamenti, per quanto concerne le modalità di conferimento degli insegnamenti, alle disposizioni del d.p.r. contenente il riordinamento della docenza universitaria (art. 105 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382).
Il ricorrente contesta, in particolare, la composizione della commissione giudicatrice della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, alla quale ha partecipato con esito negativo, determinata in base all’art. 5 del r.d. n. 2135 del 1936, anziché in base al d.p.r. n. 382 del 1980, recante il riordino della docenza universitaria, al quale l’Accademia navale resistente avrebbe dovuto adeguare il proprio ordinamento ai sensi del richiamato art 105.
Vanno, preliminarmente, esaminate le eccezioni di tardività e di inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti resistenti.
2 – Con una prima eccezione, si è osservato che il gravame sarebbe tardivo rispetto alla data di pubblicazione del d.d. 11.12.2003, recante l’approvazione degli atti della commissione giudicatrice, nel Giornale ufficiale del ministero della Difesa in data 20.3.2004, che ne avrebbe consentito la conoscibilità al ricorrente.
L’eccezione è infondata.
Il citato “Giornale ufficiale” del ministero della Difesa non costituisce una fonte di pubblicità legale del provvedimento, al pari dei bollettini ufficiali delle varie amministrazioni centrali, sopratutto laddove non sia provato che di essi sussista, e sia effettivamente portata alla conoscenza dei dipendenti, copia presso la sede amministrativa di appartenenza. Nella specie, il ricorrente ha contestato, senza essere stato contraddetto dalle parti resistenti, che presso l’Accademia Navale di Livorno esista una raccolta ufficiale della pubblicazione in questione.
Tanto basta, ad avviso del Collegio, per escludere la effettiva conoscibilità del provvedimento da parte del ricorrente.
Peraltro, il contenuto dell’atto è stato personalmente comunicato, tramite servizio postale, all’interessato, il quale ha provveduto ad impugnarlo nel termine di sessanta giorni previsto dalla legge.
3 – Con una seconda eccezione è stata dedotta l’inammissibilità del ricorso, per la mancata tempestiva impugnazione del decreto contenente l’indicazione dei criteri per la composizione della commissione giudicatrice in base alla normativa del 1936, conosciuta (ed accettata) dal ricorrente, al più tardi, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
L’eccezione è infondata.
Come affermato dalla giurisprudenza, sia di primo che di secondo grado, i vizi relativi alla composizione o al funzionamento della commissione giudicatrice devono essere dedotti solo al momento dell’approvazione delle operazioni concorsuali (Tar Lazio, Latina, 14.2.2003 n. 159; Cons. St., VI, 23.12.2003 n. 8508).
Il principio appare conforme a quello, più generale, secondo cui il bando di gara è normalmente impugnabile solo con l’atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale; esso è, invece, immediatamente impugnabile laddove contenga clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione ovvero clausole che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara e che comportino sostanzialmente l’impossibilità per l’interessato di accedere alla gara ed il conseguente arresto procedimentale; in ogni altro caso, la clausola illegittima del bando di gara o della lettera d’invito va impugnata solo quando l’atto di essa applicativo renderà concreta e attuale la lesione della situazione soggettiva del partecipante alla procedura concorsuale (Cons. St., Ad. Plen., 29.1.2003 n. 1).
Il principio, affermato in materia di attività contrattuale preceduta da selezione concorsuale, vale anche in materia di concorsi indetti per il reclutamento di personale della pubblica amministrazione.
4 – Nel merito, il primo motivo è infondato.
L’art. 105 del d.p.r. n. 382/1980, della cui mancata applicazione il ricorrente si duole, stabiliva l’obbligo della Accademie militari di adeguare i propri ordinamenti, per quanto concerne le modalità di conferimento degli insegnamenti, alle disposizioni dello stesso d.p.r., recante il riordino della docenza universitaria, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Peraltro, con la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei docenti universitari di ruolo, la disciplina di cui al d.p.r. n. 382/80 è stata in parte abrogata e, in particolare, è stato abrogato l’art. 45 che regola la composizione delle commissioni giudicatrici.
Invero, dopo la legge n. 210/98, sia il d.p.r. n. 390/1998 (art. 6), sia il successivo d.p.r. n. 117/2000 (art. 7) confermano l’abrogazione, tra gli altri, dell’art. 45, recante la disciplina alla quale le Accademie militari avrebbero dovuto adeguarsi.
Ne consegue che, essendo stata abrogata la norma disciplinante la composizione delle commissioni giudicatrici, la perdurante vigenza dell’obbligo di adeguamento da parte della Accademie militari, non essendo stato oggetto di abrogazione l’art. 105 del d.p.r. n. 382/80, deve ritenersi prorogata a decorrere dall’entrata in vigore dell’ultimo regolamento contenente la effettiva abrogazione della norma in materia di composizione delle commissioni giudicatrici.
In ogni caso, nella fattispecie, trattandosi di una procedura selettiva indetta con un decreto del 18.10.2001, per la composizione della relativa commissione giudicatrice, l’amministrazione ha fatto legittimo riferimento al r.d. 15 ottobre 1936 n. 2135, concernente il regolamento del personale civile insegnante dell’Accademia navale di Livorno, norma speciale rispetto a quella generale non più in vigore.
Né rileva che la norma applicata - l’art. 5 del r.d. – concerna i concorsi a professore di prima fascia, laddove la procedura di cui trattasi attiene al reclutamento di un professore di seconda fascia.
In base agli artt. 8 e 9 del r.d. 2135/1936, i professori ordinari sono suddivisi in 1^, 2^ e 3^ classe; pertanto, la disciplina ivi prevista è da ritenersi applicabile anche alle procedure di reclutamento dei professori associati, come quella di cui trattasi.
5 – Con il secondo motivo, si deduce che la commissione giudicatrice avrebbe fatto riferimento soltanto al numero dei titoli presentati, senza esprimere alcuna valutazione in ordine al valore scientifico dei medesimi.
Il motivo è infondato.
Il giudizio complessivo di inidoneità espresso dalla commissione è basato sulle carenze dell’attività scientifica del ricorrente che sono state ritenute prevalenti rispetto all’ampia attività didattica svolta dall’interessato.
Tale giudizio conclusivo trova logica e puntuale conferma nei singoli giudizi espressi da ognuno dei cinque componenti della commissione i quali rilevano, tutti, che la predetta attività scientifica, documentata da alcune pubblicazioni, è stata svolta in collaborazione con altri autori e che da esse non è individuabile il contributo del candidato.
Rilevano, altresì, che la predetta attività risulta, comunque, modesta e discontinua.
A fronte delle motivazioni che emergono dai verbali della commissione non è dato ravvisare alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, il quale si limita a proporre generiche censure di merito sulla pretesa omissione di valutazione del valore scientifico dei titoli presentati.
6 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Spese ed onorari di giudizio possono essere compensati tra le parti.

P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 8 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DICEMBRE 2005
Firenze, lì 14 DICEMBRE 2005

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