| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 12 dicembre 2005
n. 13403
Pres. Elia Orciuolo, est. Roberto Politi.
CO.LO.COOP – Consorzio Lombardo Cooperativa s.c.a.r.l. (Avv.ti
Gaetano Tafuri jr e Marcello Magnano) c. Ministero della
Difesa (Avvocatura Generale dello Stato). |
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1. Contratti della P.A. - Appalti di servizi
- Rinnovo del contratto alla scadenza - Disciplina prevista
dall’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria
2004) – Ratio.
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2. Contratti della P.A. - Appalti di servizi
- Rinnovo del contratto alla scadenza – Divieto di rinnovo
di cui all’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge
comunitaria 2004) – Limiti.
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3. Contratti della P.A. - Appalti di servizi
- Rinnovo del contratto alla scadenza - Possibilità - Sussiste
- Condizioni - Individuazione.
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4. Contratti della P.A. - Appalto di servizi
- Rinnovo del contratto scaduto - Diniego – Illegittimità
– Fattispecie.
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1. La ratio dell’art. 23 legge 62/2005 (c.d.
legge comunitaria 2004) – che dispone la soppressione dell’ultimo
periodo dell’articolo 6, comma II, della legge 24 dicembre
1993 n. 537, nella parte in cui era prevista alla facoltà
di procedere a rinnovi contrattuali - può rinvenirsi nell’esigenza
di salvaguardia di una effettiva esplicazione della libera
concorrenza del mercato, attraverso l’eliminazione di un
indiscriminato ricorso a procedure derogatorie al principio
della gara ad evidenza pubblica, onde scongiurare una prassi
di uniformità di attribuzione di pubblici servizi in assenza
di uniformità e trasparenza di procedure.
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2. Nonostante il disposto di cui all’art.
23 legge 62/2005, è ammissibile il rinnovo del contratto
scaduto laddove tale possibilità sia stata prevista dal
bando di gara e ricorrano i presupposti e le condizioni
di cui all’art. 7, 2° comma, lett. f), D.lgs. n. 157/1995,
il quale prevede la trattativa privata 'per nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati
allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente
appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione'.
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3. Nell’ordinamento comunitario è da ritenere
consentito, sia pure in presenza di determinate condizioni,
il ricorso alla trattativa privata, in assenza di previo
bando di gara. In particolare, nell’ordinamento italiano,
l’art. 7, 2° comma, lett. f), D.lgs. n. 157/1995, prevede
che gli appalti di servizi possono essere aggiudicati a
trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un
bando di gara, tra le altre ipotesi, per nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo
stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto
aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi
siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato
aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure
ad evidenza pubblica, con ammissibilità del ricorso alla
trattativa privata, solo nei tre anni successivi alla conclusione
dell'appalto iniziale, ove sia espressamente indicato in
occasione del primo appalto ed il costo complessivo stimato
dei servizi successivi sia stato preso in considerazione
dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione
del valore globale dell'appalto.
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4. E’ illegittimo il provvedimento di diniego
di rinnovo del contratto di appalto scaduto, motivato con
riferimento al divieto di cui dell’art. 23, primo comma,
della legge 18 aprile 2005, n. 62, non potendo tale norma
essere considerata preclusiva dell’esercizio del potere
di procedere al rinnovo dei contratti di appalto di che
trattasi, già attribuito alla parte ricorrente a seguito
di espletamento di procedura ad evidenza pubblica, in virtù
del ricorso dell’istituto della trattativa privata secondo
quanto disciplinato con il più volte richiamato art. 7,
II comma, lett. f), D. Lgs. 157/1995.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- Sezione I-bis -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10591 del 2005, proposto da
CO.LO.COOP – Consorzio Lombardo Cooperative s.c.a.r.l.,
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Gaetano Tafuri jr. e Marcello Magnano di San
Lio, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in
Roma, alla via dei Gracchi n. 187
contro
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
- il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Comando
III Regione Aerea, nella persona del Comandante p.t.;
-
per l'annullamento
- della nota prot. n. TR3-520/3548 in data 12 agosto 2005,
con la quale si esclude e nel contempo si nega al Consorzio
CO.LO.COOP il rinnovo degli intercorrenti contratti di appalto
Rep. nn. 7411 e 7412 del 3 agosto 2004 e Rep. n. 7441 del
22 dicembre 2004;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale
-
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della controversia;
Relatore alla Camera di Consiglio del 5 dicembre 2005 il Cons.
Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come
da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Espone il ricorrente Consorzio – titolare dei tre rapporti
contrattuali precedentemente indicati (per i quali era espressamente
prevista la possibilità di proroga annuale) – che l’intimata
Amministrazione, nell’approssimarsi del termine di scadenza
del vincolo negoziale de quo, ha comunicato (con l’impugnata
nota) di non poter procedere al rinnovo stesso in applicazione
della disposizione di cui all’art. 23, comma I, della legge
62/2005.
Avverso tale determinazione vengono dedotti i seguenti argomenti
di doglianza:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della legge
18 aprile 2005 n. 62, nonché dell’art. 7 del D.Lgs. 17 marzo
1995 n. 157 e dei principi comunitari in materia di appalto,
di cui alla Direttiva CEE n. 92/50. Violazione della lex specialis
di gara. Violazione dei principi fondamentali di buon andamento
e ragionevolezza, di cui agli artt. 24 e 97 della Costituzione.
Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso
di potere per errore nel presupposto, illogicità manifesta
e travisamento. Difetto di motivazione.
L’epigrafata disposizione di cui al comma I dell’art.
23 della legge 62/2005, nell’abrogare l’ultimo periodo dell’art.
6, comma II, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, avrebbe
vietato il solo rinnovo tacito dei rapporti negoziali in essere;
nulla disponendo per le ipotesi di rinnovo esplicito (la cui
legittima praticabilità sarebbe, nell’attuale assetto ordinamentale,
invece consentita in base alla previsione di cui al comma
II dell’art. 7 del D.Lgs. 157/1995).
Nel rilevare come, quanto alle vicende contrattuali in esame,
sussistessero tutti i presupposti per dar luogo all’applicazione
della disposizione di cui al II comma, lett. f), dell’art.
7 del citato d.Lgs. 157/1995 (e, quindi, per procedere alla
trattativa privata ed al consequenziale affidamento del servizio
al precedente aggiudicatario), conclude parte ricorrente insistendo
per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento
degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito
l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione
dell'impugnativa.
Il giudizio relativo al ricorso – chiamato all'odierna Camera
di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare dalla
parte ricorrente incidentalmente proposta – viene immediatamente
definito nel merito, ai sensi dell’art. 3, comma I, della
legge 21 luglio 2000 n. 205.
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti
(completezza del contraddittorio processuale e del materiale
istruttorio rilevante ai fini di un'esaustiva delibazione
del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione
contemplati ai fini di consentire un'immediata definizione
del merito della controversia.
Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite,
va osservato come oggetto di controversia sia la determinazione
adottata dall’intimato Ministero in ordine alla ritenuta impossibilità
di avvalersi della facoltà di procedere al rinnovo dei rapporti
contrattuali stipulati con la parte ricorrente – in data 3
agosto 2004 per quanto concerne i contratti rep. nn. 7411
e 7412 ed il 22 dicembre 2004 per il contratto rep. n. 7441
– ed in scadenza, tutti, alla data del 31 dicembre 2005, in
relazione all’entrata in vigore dell’art. 23, I comma, della
legge 18 aprile 2005 n. 62, recante “Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 2004”.
Con l’art. 6 della legge n. 537/1993, introdotto il divieto
di rinnovo tacito dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni
per la fornitura di beni e servizi (pena la nullità degli
stessi atti negoziali), si era già disposto, al II comma,
che entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le Amministrazioni
potessero accertare la sussistenza di ragioni di convenienza
e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti
medesimi.
Il Legislatore nazionale è, da ultimo, intervenuto in ordine
a quanto disposto in materia di rinnovo contrattuale, con
la sopra richiamata legge 62/2005 (c.d. legge comunitaria
2004) disponendo, a mente dell’art. 23, I comma, la soppressione
dell'ultimo periodo dell’articolo 6, comma II, della legge
24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, appunto, era
prevista alla facoltà di procedere a rinnovi contrattuali,
sia pure sulla base di una valutazione del pubblico interesse.
La norma, in altri termini, non ha espressamente sancito un
divieto generalizzato di ricorrere all’istituto del rinnovo
negoziale tout court, ma è intervenuta chirurgicamente
nell’ambito di pregressa norma finanziaria, elidendone una
parte.
La questione che si pone con l’odierna controversia è, dunque,
se la novella del 2005 abbia, o meno, valenza estensiva in
ordine a qualunque ipotesi di rinnovo dei contratti
aventi ad oggetto l’affidamento di servizi pubblici, tenuto
anche conto che il Legislatore, con disposizione transitoria,
ha previsto la possibilità di prorogare per un limitato periodo
i contratti in scadenza o già scaduti all’entrata in vigore
della stessa disposizione normativa, con contestuale avvio
delle nuove procedure di affidamento (cfr. art. 23, II comma).
Ritiene la Sezione, in proposito, che la portata della norma
in esame, nella parte in cui espunge dall’ordinamento la previsione
recante la possibilità di rinnovo contrattuale – fermo rimanendo
il divieto di rinnovo tacito – non può essere disgiunta dal
necessario coordinamento con la disciplina di matrice comunitaria
di cui al D.Lgs. 157/1995, recante attuazione della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.
Osserva il Collegio che la ratio sottesa alla soppressione
operata dall’art. 23 della legge 62/2005, in coerenza con
gli obblighi derivanti dall’appartenenza dello Stato italiano
all’Unione Europea, può rinvenirsi nell’esigenza di salvaguardia
di una effettiva esplicazione della libera concorrenza del
mercato, attraverso l’eliminazione di un indiscriminato ricorso
a procedure derogatorie al principio della gara ad evidenza
pubblica, onde scongiurare una prassi generalizzata di attribuzione
di pubblici servizi in assenza di uniformità e trasparenza
di procedure.
Peraltro, non può essere disconosciuto come anche all’interno
dello stesso ordinamento comunitario sia pacificamente consentito,
sia pure in presenza di determinate condizioni, il ricorso
alla trattativa privata, in assenza di previo bando di gara.
Viene in considerazione, sotto il delineato profilo, l’art.
7, II comma, lett. f), del D.Lgs 157/1995, nella parte in
cui è previsto che gli appalti ivi contemplati possono essere
aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione
di un bando di gara, tra le altre ipotesi, per nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un
precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione,
purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per
il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente
alle procedure ad evidenza pubblica, con ammissibilità del
ricorso alla trattativa privata, solo nei tre anni successivi
alla conclusione dell'appalto iniziale, ove sia espressamente
indicato in occasione del primo appalto ed il costo complessivo
stimato dei servizi successivi sia stato preso in considerazione
dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione
del valore globale dell'appalto.
Osserva il Collegio che il rinnovo contrattuale, consistente,
come noto, in una nuova negoziazione tra le medesime parti
per l’instaurazione di un nuovo rapporto giuridico, si atteggia
quale trattativa privata, ovvero, quale rinnovato esercizio
dell’autonomia negoziale tra gli originari contraenti: e che,
dunque, la stessa trova piena praticabilità, sia pure nei
limiti di un’eccezionale deroga all’esperimento di procedure
selettive ad evidenza pubblica, come indicati dalla normativa
di matrice comunitaria sopra esaminata.
Il ricorso a detto strumento negoziale, siccome espressamente
previsto dalla stessa norma nazionale di recepimento di quella
comunitaria, non si pone contrasto con i sopra enunciati principi
di concorrenza e trasparenza tutte le volte che detta facoltà
sia stata espressamente considerata in sede di indizione della
prima gara e recepita nella conclusiva stipula contrattuale.
Ed invero, la conoscenza di una tale possibilità in sede di
espletamento della competizione concorsuale pone tutti i partecipanti
su di un medesimo piano, in quanto tutti egualmente in condizione
di tenerne in debito conto in sede di elaborazione dell’offerta.
Sotto altro aspetto, la stessa stazione appaltante, che pure
potrebbe prevedere in sede di gara l’affidamento di un servizio
pluriennale, riservandosi, invece, la facoltà di un rinnovo,
ha la possibilità di raggiungere un arco temporale più lungo
attraverso fasi successive, all’inizio di ognuna delle quali
conserva, peraltro, la potestà di verificare la persistenza
di un pubblico interesse all’espletamento del servizio, ovvero,
di verificarne l’adeguatezza alle esigenze poste a base dell’affidamento.
Con riferimento specifico ai fatti in controversia, deve rilevarsi
come l’Amministrazione della Difesa avesse affidato alla parte
ricorrente con i citati contratti lo svolgimento dei servizi
de quibus a seguito di espletamento di procedura ad
evidenza pubblica, il cui bando prevedeva espressamente la
rinnovabilità del contratto annuale, di anno in anno, per
un massimo di due anni, dunque nei limiti indicati dall’art.
7, II comma, lett. f), D. Lgs. 157/1995.
Dunque, l’aggiudicazione degli appalti in discorso, avvenuta
previo esperimento di gara comunitaria, si è concretizzata
sulla base della presentazione di offerte calibrate anche
in vista di un possibile rinnovo delle prestazioni allo stesso
connesse, potendo le imprese partecipanti, ivi compresa l’aggiudicataria
odierna ricorrente, ragionevolmente confidare nel rinnovo
del contratto, ove ricorrenti le ragioni di pubblico interesse
alla base della facoltà del rinnovo stesso.
A quanto sopra consegue che l’avere previsto nel bando di
gara prima, e nel vincolo negoziale poi, il ricorso all’istituto
del rinnovo del contratto, non pregiudica i sopra enucleati
principi, ma anzi si inserisce nello stesso solco della normativa
comunitaria, di cui reca applicazione nel nostro ordinamento
giuridico il D.Lgs. 157/1995.
Pertanto, la norma in esame non ha inciso – né avrebbe potuto
– sulla piena espansività del complesso di norme di rango
comunitario in materia di affidamento di pubblici servizi,
con la conseguenza che il Ministero della Difesa ha erroneamente
ritenuto applicabile al caso che ne occupa la novella del
2005, non potendo la stessa essere considerata preclusiva
dell’esercizio del potere di procedere al rinnovo dei contratti
di appalto di che trattasi, già attribuito alla parte ricorrente
a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica,
in virtù del ricorso dell’istituto della trattativa privata
secondo quanto disciplinato con il più volte richiamato art.
7, II comma, lett. f), D. Lgs. 157/1995.
Conclusivamente, sulla base delle superiori considerazioni,
è illegittimo il provvedimento in impugnativa, in quanto basato
su erroneo presupposto di diritto.
Conseguentemente, stante la manifesta fondatezza del ricorso,
il Tribunale può assumere l’anticipata decisione in forma
semplificata, con annullamento del provvedimento in impugnativa,
e con ogni effetto in ordine al successivo sviluppo procedimentale
concernente l’affidamento in controversia, in relazione all’esercizio
del potere discrezionale di addivenire all’affidamento del
servizio de quo attraverso lo strumento stabilito dall’art.
7, II comma, D.Lgs. 157/1995.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti
costituite, stante la novità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione
I-bis – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell'art.
3, I comma, della legge 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso
indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla
gli atti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre
2005, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Elia ORCIUOLO – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
Elena STANIZZI – Consigliere
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