| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 dicembre 2005
n. 20500
Pres. G. Coraggio, est. F. Donarono.
Consorzio “sine qua non” (avv. Gioacchino Abete) c. Comune
di Sant’Agata dei Goti, (avv. Tammaro Chiacchio).
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1. Giustizia Amministrativa - Project financing
– Relativo a lavori di infrastrutturazione di un PIP - Delibera
di non fattibilità – Ricorso al G.A. - Dimezzamento dei
termini processuali previsto dall’art. 23-bis della legge
n. 1034 del 1971 – Sussiste.
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2. Giustizia Amministrativa - Project financing
– Relativo a lavori di infrastrutturazione di un PIP - Delibera
di non fattibilità – Ricorso al G.A. – Depositato oltre
il termine di 15 giorni dalla notifica – Tardività – Sussiste
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1. L’impugnativa innanzi al G.A. delle determinazioni
con le quali il Comune ha ritenuto priva dei requisiti di
fattibilità e di pubblico interesse la proposta di “project
financing” per i lavori di infrastrutturazione di un P.I.P.,
in quanto si riferisce a provvedimenti riguardanti l’affidamento
e l’esecuzione di opere pubbliche, è soggetta al dimezzamento
dei termini processuali previsto dall’art. 23-bis della
legge n. 1034 del 1971.
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2. E’ irricevibile per tardività il ricorso
proposto avverso le determinazioni con le quali il Comune
ha ritenuto priva dei requisiti di fattibilità e di pubblico
interesse la proposta di “project financing” per i lavori
di infrastrutturazione del P.I.P., depositato oltre il termine
di quindici giorni dalla notifica, dimezzato ai sensi dell’art.
23-bis della legge n. 1034 del 1971.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania
sezione prima
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1217/05 proposto dal Consorzio “sine qua
non”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall’avv. Gioacchino Abete, con lo stesso elettivamente
domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276 presso
lo studio dell’avv. Luigi Tremante,
contro
Comune di Sant’Agata dei Goti, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Tammaro Chiacchio, con lo
stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Dei Mille
n. 74,
per l’annullamento
della delibera di Giunta municipale n. 195 dell’8/11/2004
concernente la declaratoria di non fattibilità del project
financing relativo ai lavori di infrastrutturazione del PIP
in località Capitone, nonché degli atti connessi ed in particolare
del verbale in data 8/11/2004 (prot. n. 0016693) della Commissione
istituita per la valutazione delle proposte;
sui motivi aggiunti proposti dal Consorzio ricorrente;
per l’annullamento
del bando di gara del 16/9/2005 relativo all’appalto dei lavori
di infrastrutturazione dell’area PIP “Capitone”, nonché degli
atti connessi;
visto il ricorso con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune, con
la produzione allegata;
visti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente;
vista la memoria e i documenti prodotti dal Comune resistente;
vista la memoria difensiva prodotta dal ricorrente;
visti gli atti tutti di causa;
alla camera di consiglio del 7/12/2005, relatore il cons.
Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di
udienza;
ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione
nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi
dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come
modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
premesso che il Consorzio ricorrente contesta le determinazioni
con le quali il Comune:
- ha ritenuto priva dei requisiti di fattibilità e di pubblico
interesse la proposta di “project financing” avanzata dal
ricorrente per i lavori di infrastrutturazione del PIP;
- ha bandito la gara per l’appalto dei medesimi lavori;
rilevato che l’amministrazione resistente eccepisce preliminarmente
che l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 14/1/2005,
sarebbe stato depositato l’11/2/2005 e, quindi, tardivamente
in considerazione del dimezzamento dei termini processuali
previsto dall’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971;
ritenuto che:
- l’impugnativa si riferisce a provvedimenti riguardanti l’affidamento
e l’esecuzione di opere pubbliche;
- nelle controversie in materia, il citato art. 23-bis prevede
che i termini processuali siano ridotti alla metà;
- per giurisprudenza ormai consolidata, tale disposizione
trova applicazione al termine prescritto per il deposito presso
la segreteria del T.a.r. dell’atto introduttivo del giudizio;
- l’inosservanza del suddetto onere determina l’irricevibilità
del ricorso, essendo da escludere la possibilità di una rimessione
in termini per errore scusabile (cfr. Cons. St., sez. V, 20/10/2004,
n. 6857);
ravvisata, comunque, la sussistenza di giusti motivi per la
compensazione delle spese di causa;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
sezione prima, dichiara l’irricevibilità del ricorso n. 1217/05.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, addì 7 dicembre 2005, in camera di
consiglio con l’intervento dei signori:
Giancarlo Coraggio Presidente
Fabio Donadono consigliere estensore
Carlo Buonauro referendario |
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