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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 dicembre 2005 n. 20500
Pres. G. Coraggio, est. F. Donarono.
Consorzio “sine qua non” (avv. Gioacchino Abete) c. Comune di Sant’Agata dei Goti, (avv. Tammaro Chiacchio).


1. Giustizia Amministrativa - Project financing – Relativo a lavori di infrastrutturazione di un PIP - Delibera di non fattibilità – Ricorso al G.A. - Dimezzamento dei termini processuali previsto dall’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971 – Sussiste.

 

2. Giustizia Amministrativa - Project financing – Relativo a lavori di infrastrutturazione di un PIP - Delibera di non fattibilità – Ricorso al G.A. – Depositato oltre il termine di 15 giorni dalla notifica – Tardività – Sussiste

1. L’impugnativa innanzi al G.A. delle determinazioni con le quali il Comune ha ritenuto priva dei requisiti di fattibilità e di pubblico interesse la proposta di “project financing” per i lavori di infrastrutturazione di un P.I.P., in quanto si riferisce a provvedimenti riguardanti l’affidamento e l’esecuzione di opere pubbliche, è soggetta al dimezzamento dei termini processuali previsto dall’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971.

 

2. E’ irricevibile per tardività il ricorso proposto avverso le determinazioni con le quali il Comune ha ritenuto priva dei requisiti di fattibilità e di pubblico interesse la proposta di “project financing” per i lavori di infrastrutturazione del P.I.P., depositato oltre il termine di quindici giorni dalla notifica, dimezzato ai sensi dell’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania
sezione prima


ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


sul ricorso n. 1217/05 proposto dal Consorzio “sine qua non”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gioacchino Abete, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276 presso lo studio dell’avv. Luigi Tremante,

contro


Comune di Sant’Agata dei Goti, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tammaro Chiacchio, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Dei Mille n. 74,
per l’annullamento
della delibera di Giunta municipale n. 195 dell’8/11/2004 concernente la declaratoria di non fattibilità del project financing relativo ai lavori di infrastrutturazione del PIP in località Capitone, nonché degli atti connessi ed in particolare del verbale in data 8/11/2004 (prot. n. 0016693) della Commissione istituita per la valutazione delle proposte;
sui motivi aggiunti proposti dal Consorzio ricorrente;
per l’annullamento
del bando di gara del 16/9/2005 relativo all’appalto dei lavori di infrastrutturazione dell’area PIP “Capitone”, nonché degli atti connessi;
visto il ricorso con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune, con la produzione allegata;
visti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente;
vista la memoria e i documenti prodotti dal Comune resistente;
vista la memoria difensiva prodotta dal ricorrente;
visti gli atti tutti di causa;
alla camera di consiglio del 7/12/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;
ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
premesso che il Consorzio ricorrente contesta le determinazioni con le quali il Comune:
- ha ritenuto priva dei requisiti di fattibilità e di pubblico interesse la proposta di “project financing” avanzata dal ricorrente per i lavori di infrastrutturazione del PIP;
- ha bandito la gara per l’appalto dei medesimi lavori;
rilevato che l’amministrazione resistente eccepisce preliminarmente che l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 14/1/2005, sarebbe stato depositato l’11/2/2005 e, quindi, tardivamente in considerazione del dimezzamento dei termini processuali previsto dall’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971;
ritenuto che:
- l’impugnativa si riferisce a provvedimenti riguardanti l’affidamento e l’esecuzione di opere pubbliche;
- nelle controversie in materia, il citato art. 23-bis prevede che i termini processuali siano ridotti alla metà;
- per giurisprudenza ormai consolidata, tale disposizione trova applicazione al termine prescritto per il deposito presso la segreteria del T.a.r. dell’atto introduttivo del giudizio;
- l’inosservanza del suddetto onere determina l’irricevibilità del ricorso, essendo da escludere la possibilità di una rimessione in termini per errore scusabile (cfr. Cons. St., sez. V, 20/10/2004, n. 6857);
ravvisata, comunque, la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di causa;

P. Q. M.


Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, dichiara l’irricevibilità del ricorso n. 1217/05.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, addì 7 dicembre 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Giancarlo Coraggio Presidente
Fabio Donadono consigliere estensore
Carlo Buonauro referendario

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