| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 dicembre 2005
n. 20488
Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo.
Pres. ASEA s.r.l. (avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto)
c. Provincia di Benevento (Avv. Vittorio Fucci) e ITALGAS
AMBIENTE s.r.l. (avv. Claudio Neri).
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1. Contratti della P.A. – Bando di gara –
Principio di separazione tra elementi soggettivi dell’impresa
e criteri di valutazione dell’offerta – Vincolatività –
Sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Bando di gara -
Elementi soggettivi dell’impresa e criteri di valutazione
dell’offerta – Natura e finalità.
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3. Contratti della P.A. – Bando di gara –
Valutazione dell’offerta tecnica con il richiamo a aspetti
afferenti la capacità generale delle imprese concorrenti
– Illegittimità – Sussiste.
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1. Nelle gare per l’affidamento di pubbliche
commesse, costituisce ius receptum il principio di necessaria
separazione tra elementi soggettivi dell’impresa, necessari
ai fini della sola partecipazione, e criteri di valutazione
dell’offerta, funzionali alla valutazione e scelta della
migliore proposta contrattuale. Tale assetto ripete la sua
ragion d’essere da esigenze di razionalizzazione dei procedimenti
di gara, oltre che di tutela delle imprese sotto il profilo
della trasparenza e par condicio (1).
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2. In relazione ai bandi di gare pubbliche,
gli aspetti soggettivi relativi all’organizzazione e alla
capacità imprenditoriale costituiscono elementi di carattere
generale che la stazione appaltante deve opportunamente
valutare al fine di individuare quelle che potenzialmente
si configurano come imprese qualificabili come potenziali
contraenti affidabili; diversa è invece la funzione affidata
al momento comparativo delle offerte in cui, una volta superato
il giudizio di generale idoneità delle imprese, l’accertamento
si concentra sul solo raffronto tra le varie proposte contrattuali
valide, ossia unicamente sulle concrete caratteristiche
economiche e tecniche della prestazione richiesta.
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3. E’ illegittimo il bando di gara che prevede
quali criteri valutativi dell’offerta tecnica aspetti afferenti
la capacità generale delle imprese concorrenti, quali il
numero, l’importo e la durata dei contratti pregressi, le
risorse tecniche ed il fatturato complessivo, nonché eventuali
partecipazioni in società miste a capitale pubblico maggioritario,
prevedendo al riguardo l’attribuzione di specifici punteggi.
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(1) Cfr. Consiglio di Stato Sezione V 16.4.2003 n. 1993;
Consiglio di Stato Sezione V 13.11.2003 n. 7237; T.A.R.
Campania Sezione I 27.10.2004 n. 16267; T.A.R. Campania
Sezione I 9.9.2002 n. 4670.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania 1^ Sezione - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11708/04 R.G. proposto da
ASEA s.r.l. in persona del legale rappresentante
p.t. rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Quinto e
Luigi Quinto ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla
via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Enrico
Soprano;
contro
Provincia di Benevento in persona del Presidente
p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocato Vittorio Fucci e
domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
nonché nei confronti di
ITALGAS AMBIENTE s.r.l. in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato
Claudio Neri ed elettivamente domiciliata in Napoli, piazza
Nazionale n. 46, prezzo lo studio dell’Avvocato Salvatore
Lembo;
per l’annullamento, previa sospensione
- Dei verbali di gara relativi al pubblico incanto per l’affidamento
del servizio di esercizio e manutenzione degli impianti termici
della Provincia di Benevento;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 168/10
del Dirigente Settore Mobilità Energia in data 8.6.2004;
- del contratto di appalto;
- del bando di gara e del capitolato speciale di appalto nella
parte in cui individuano le voci e i criteri per l’attribuzione
del punteggio;
- ove occorra del disciplinare tecnico, dello schema di contratto
di servizio e della determinazione n. 119 del 6.4.2004 di
nomina della Commissione;
- ove occorra dello statuto e del regolamento gare e contratti
della Provincia di Benevento, qualora stabiliscano criteri
per la nomina delle commissioni di gara in contrasto con le
norme di legge;
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nonché
per il risarcimento dei danni subiti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
provinciale di Benevento e della controinteressata;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla pubblica udienza del 16.11.2005 gli Avvocati
di cui verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con bando pubblicato in data 19.4.2004, la Provincia
di Benevento indiceva un’asta pubblica per l’affidamento del
servizio triennale di “esercizio e manutenzione degli
impianti termici:controlli e verifiche” : in particolare,
l’attività consisteva nel censimento e catasto delle sorgenti
di emissione di energia termica, nella programmazione ed esecuzione
delle attività di verifica, con validazione e certifcazione
dei rapporti di porva, nonchè in compiti di natura informativa
e promozionale.
Il capitolato speciale di gara, per la cui aggiudicazione
era stato previsto il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, prevedeva ai fini della valutazione, l’assegnazione
di analitici punteggi per contratti stipulati nel precedente
biennio – in ragione del numero , dell’importo e della durata
- per la qualità delle risorse tecniche ed umane sia dell’impresa
sia di quelle destinate specificamente all’espletamento del
servizio oggetto di gara, nonché per il fatturato pregresso
e per partecipazioni in società a capitale pubblico maggioritario
che svolgessero anche l’attività oggetto di affidamento.
Nella prima seduta di gara del 7.4.2004 la Commissione dava
atto della presentazione di tre offerte, e cioè della Italgas
Ambiente s.r.l., della A.S.E.A. s.r.l. e della Fotovoltaica
s.a.s., nella stessa seduta la Commissione dava atto della
presentazione di entrambe le buste contenenti rispettivamente
la documentazione amministrativa e quella tecnica organizzativa-finanziaria,
procedendo all’apertura della seconda, per verificare la conformità
del contenuto alle prescrizioni di gara.
Dopo che nelle sedute n. 2 e 3, rispettivamente del 26.4.2004
e 13.5.2004, si era proceduto alla regolarizzazione di parte
della documentazione presentata per effetto del disposto slittamento
del termine per la presentazione delle offerte, resosi necessario
per procedere alla correzione di alcuni errori contenuti nella
lex specialis di gara, la Commissione nella
quarta seduta del 3.6.2004 procedeva all’assegnazione del
punteggio ed alla redazione della graduatoria, nella quale
figurava al primo posto la Italgas Ambiente s.r.l. con 96,969
punti, che veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria, seguita
dalla A.S.E.A. s.r.l. con 77,572 punti ed infine dalla Fotovoltaica
s.a.s. con 62,389 punti.
L’aggiudicazione definitiva veniva disposta con determinazione
dirigenziale n. 168/10 dell’8.6.2004, provvedimento comunicato
alle imprese partecipanti con nota del 2959/2004, ricevuta
dalla A.S.E.A. s.r.l. in data 21.6.2004.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione, tutti gli atti
di gara, il bando ed il capitolato speciale, nonché contro
lo statuto ed il regolamento gare e contratti della Provincia
di Benevento, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia, Sezione di Lecce, la A.S.E.A. s.r.l.
chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee cautelari,
oltre al risarcimento dei danni.
Con il primo motivo di censura denunciava la ricorrente l’illegittimità
della lex spcialis di gara che previsto l’assegnazione di
84 punti sui 100 complessivi per elementi che non riguardavano
l’offerta come prestazione del servizio, ma aspetti soggettivi
dell’impresa; in altri termini la normativa di gara aveva
determinato una commistione tra elementi qualitativi dell’offerta
e caratteristiche strutturali e funzionali dell’impresa, situazione
ritenuta illegittima sia in ambito comunitario che dalla giurisprudenza
amministrativa: ciò in quanto occorre tenere distinti i requisiti
minimi di partecipazione e la valutazione dell’offerta sulla
quale non possono incidere profili che, riguardando la sola
capacità imprenditoriale generica, non consentirebbero per
ogni singola gara un effettivo confronto concorrenziale.
Con il secondo motivo di censura la ricorrente lamentava l’illegittima
composizione della commissione di gara, che oltre a non essere
formata in prevalenza da esperti, era costituita da quattro
membri e quindi in numero pari, i quali non erano nemmeno
stati sorteggiati.
Si costituivano in giudizio sia la Provincia di Benevento
che la Italgas Ambiente s.r.l.
Alla camera di consiglio del 9.9.2004, la Sezione di Lecce,
con ordinanza n. 998/2004, respingeva la domanda cautelare.
A seguito di adesione delle altri parti al regolamento di
competenza proposto dalla società controinteressata, gli atti
venivano trasmessi con provvedimento presidenziale n. 3338/04
del 20.12.2004, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sezione di Napoli, con assegnazione della controversia
alla Prima Sezione.
All’udienza di discussione del 16.11.2005, la causa veniva
trattenuta per la decisione.
MOTIV I DELLA DECISIONE
La Società A.S.E.A. s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione
definitiva, gli atti di gara, il bando ed il capitolato speciale
di appalto, relativi alla gara indetta dalla Provincia di
Benevento per l’affidamento triennale del servizio di esercizio
e manutenzione degli impianti termici .
Oltre agli atti di gara sono stati impugnati, se del caso,
le norme del regolamento provinciale gare e contratti ed è
stata proposta domanda di risarcimento per i danni subiti.
Con il primo motivo di gravame la società A.S.E.A. s.r.l.
ha lamentato l’illegittimità del bando di gara e del capitolato
nella parte in cui, con riferimento ai criteri di assegnazione
del punteggio per l’aspetto tecnico-qualitativo dell’offerta,
hanno determinato una commistione tra requisiti soggettivi
dell’impresa, rilevanti ai fini della sola partecipazione,
ed elementi dell’offerta, con ciò incidendo negativamente
sul principio di effettività e parità concorrenziale; ciò,
in particolare, si sarebbe verificato con riferimento all’assegnazione,
secondo quanto previsto dall’art. 10 del capitolato, di parte
rilevante del punteggio per la valutazione dei contratti di
servizio svolti nel biennio precedente, in ragione dell’importo,
numero e durata, nonché per l’aspetto delle risorse tecniche
ed umane, sia relative all’impresa in generale, sia per quelle
destinate allo specifico servizio oggetto di gara ed ancora
per il fatturato generale e quello specifico, oltre che per
eventuali partecipazioni in società a capitale pubblico maggioritario
che svolgessero attività riguardanti il servizio oggetto di
affidamento.
Rispetto a tale censura la controinteressata ha sollevato
eccezione di irricevibilità, trattandosi di aspetti direttamente
riconducibili, quanto a lesività, alla lex specialis
di gara, che avrebbero dovuto costituire, pertanto,
oggetto di tempestiva impugnazione, essendo questa invece
intervenuta solo a procedimento di gara ormai ultimato e comunque
tardivamente.
L’eccezione è infondata.
Osserva il Collegio che le clausole della cui legittimità
si dubita non riguardano aspetti della disciplina di gara
che si configurano immediatamente lesivi in quanto impeditivi
della partecipazione, e ciò nemmeno sotto il profilo dell’impossibilità
di formulare un’offerta competitiva, secondo i principi indicati
dalla Adunanza Plenaria n. 1 del 29.1.2003: ne consegue che,
nella fattispecie, non ricorre un onere di immediata impugnazione
della sola lex specialis di gara, criterio che,
del resto, si pone in rapporto di eccezione rispetto alla
generale regola processuale che consente l’impugnazione degli
atti procedimentali solo al momento dell’adozione del provvedimento
finale sul quale, inoltre, riverberano tutti i vizi inerenti
l’esercizio della funzione; pertanto, con riferimento ai procedimenti
di gara, sarà solo per effetto
dell’adozione dell’atto finale - da intendersi, in senso relativo,
come esclusione oppure, in senso assoluto, come aggiudicazione
disposta in favore di terzi – che potrà prodursi un concreto
ed attuale pregiudizio che legittima il ricorso alla tutela
giurisdizionale.
Priva di pregio è anche l’eccezione di inammissibilità fondata
su una presunta portata abdicativa attribuita alla dichiarazione
resa dalla società ricorrente, così come prescritto dalla
disciplina di gara, di avere accettato senza riserve tutte
le condizioni previste nel capitolato e quindi anche quelle
oggetto di contestazione; si tratta, infatti, con tutta evidenza
di una dichiarazione meramente formale e che non sottende
assolutamente un’effettiva volontà di rinunciare alla tutela
giurisdizionale avverso clausole che si assumono illegittime,
essendo la sua portata volontaristica unicamente circoscritta
all’intento di conformarsi alle prescrizioni formali imposte
per poter partecipare alla procedura.
Nel merito il motivo è fondato.
Costituisce costante orientamento giurisprudenziale, anche
di questa Sezione, quello inerente il principio di necessaria
separazione tra elementi soggettivi dell’impresa, necessari
ai fini della sola partecipazione, e criteri di valutazione
dell’offerta, funzionali alla valutazione e scelta della migliore
proposta contrattuale (Consiglio di Stato Sezione V 16.4.2003
n. 1993; Consiglio di Stato Sezione V 13.11.2003 n. 7237;
T.A.R. Campania Sezione I 27.10.2004 n. 16267; T.A.R. Campania
Sezione I 9.9.2002 n. 4670).
Tale assetto ripete la sua ragion d’essere da esigenze di
razionalizzazione dei procedimenti di gara, oltre che di tutela
delle imprese sotto il profilo della trasparenza e par
condicio; in tal senso, gli aspetti soggettivi relativi
all’organizzazione e alla capacità imprenditoriale costituiscono
elementi di carattere generale che la stazione appaltante
deve opportunamente valutare al fine di individuare quelle
che potenzialmente si configurano come imprese qualificabili
come potenziali contraenti affidabili; la ricerca di tali
elementi sarà quindi limitata alla sola capacità generale
dell’impresa e ciò secondo parametri oggettivi, volti ad una
preselezione che si estenda tuttavia ad un momento di concorrenzialità
diretta, intesa in senso comparativo: ogni soggetto partecipante
dovrà limitarsi a dimostrare di essere in possesso di caratteristiche
tali da poter essere un affidabile contraente.
Diversa è invece la funzione affidata al momento comparativo
delle offerte in cui, una volta superato il giudizio di generale
idoneità delle imprese, l’accertamento si concentra sul solo
raffronto tra le varie proposte contrattuali valide, ossia
unicamente sulle concrete caratteristiche economiche e tecniche
della prestazione richiesta.
La necessità di tenere distinte tali due attività endoprocedimentali,
entrambe comunque volte a garantire un effetto di selezione
in senso progressivo – passandosi dalla fase più generale
di qualificazione soggettiva a quello di effettiva manifestazione
di preferenza per un’offerta specifica – assolve anche ad
una funzione di tutela dei principi di trasparenza e par
condicio, nel senso che, tra soggetti tutti potenzialmente
idonei, ciò che deve fare selezione è solo la migliore offerta,
e ciò sia con riferimento alle esigenze dell’Amministrazione,
sia in relazione a finalità premiali del concreto sforzo imprenditoriale
che le singole offerte sottendono; il gioco comparativo e,
quindi, il momento concorrenziale si risolvono così nella
sola verifica della miglior soluzione contrattuale, coincidente
con la massimizzazione dell’interesse pubblico rispetto alle
risorse dell’impresa concretamente disponibili per erogare
la prestazione oggetto di affidamento.
Ne consegue l’illegittimità della disciplina di una gara in
cui detti momenti si influenzino, o, addirittura, si sovrappongano
o confondano, e ciò in quanto in tal modo si darebbe adito
ad una scelta finale che non riguarda la proposta contrattuale
“pura”, essendo questa contaminata da aspetti non afferibili
alle modalità ed all’economicità della specifica prestazione,
ma ad una maggiore o minore capacità generale d’impresa, come
tale nemmeno necessariamente destinata all’esecuzione dello
specifico contratto e quindi sostanzialmente estranea alla
sua causa ed al suo oggetto; inoltre, sotto il profilo della
concorrenza, una siffatta commistione pone il considerevole
rischio di limitare ingiustificatamente le possibilità di
successo di imprese di minore grandezza, ma di una capacità
ritenuta comunque sufficiente e che magari abbiano formulato
una proposta contrattuale addirittura maggiormente conveniente.
Pertanto, seppur competa alla stazione appaltante il potere
di individuare criteri di selezione ulteriori e più restrittivi
rispetto a quelli ordinari, ciò deve pur sempre avvenire entro
limiti di ragionevolezza e proporzionalità, nonché nell’osservanza
dei richiamati principi comunitari in tema di concorrenza.
Nel caso di specie non vi dubbio che l’art. 10 del capitolato,
inserendo come criteri valutativi dell’offerta aspetti afferenti
la sola capacità generale delle imprese concorrenti, quali
il numero, l’importo e la durata dei contratti pregressi,
le risorse tecniche ed il fatturato complessivo, nonché eventuali
partecipazioni in società miste a capitale pubblico maggioritario,
prevedendo al riguardo l’attribuzione di specifici punteggi,
ha finito senz’altro per violare i richiamati principi di
trasparenza e par condicio, con consequenziale
illegittimità di tutti gli atti del procedimento.
Pertanto, per effetto delle considerazioni che precedono,
deve procedersi all’annullamento di tutti gli atti del procedimento
con obbligo della Provincia di Benevento di provvedere alla
riedizione della disciplina di gara ed alla rinnovazione delle
relative operazioni secondo i principi contenuti nella presente
decisione.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
Deve invece allo stato essere respinta la domanda risarcitoria,
dovendosi a tal fine attendere le determinazioni esecutive
dell’Amministrazione resistente.
All’accoglimento segue la condanna della Provincia di Benevento
e della controinteressata al pagamento delle spese processuali
in favore della ricorrente che si liquidano rispettivamente
in €1.500,00 (Millecinquecento/00) per la prima ed €1.000,00(
Mille/00) per la seconda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
– Prima Sezione
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti
impugnati;
- respinge la domanda risarcitoria;
- condanna la Provincia di Benevento e la società controinteressata
al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente
che si liquidano rispettivamente in €1.500,00 (Millecinquecento/00)
per la prima ed €1.000,00( Mille/00) per la seconda;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16.11.2005
dai Magistrati
Giancarlo Coraggio Presidente
Luigi Domenico Nappi Consigliere
Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
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