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| n. 12-2005 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 dicembre 2005
n. 20502
Pres. G. Coraggio, est. C. Bonauro.
Caruso Nicola (Avv. Ezio Zuppardi) c. Comune di Cusano Mutri
(Avv. A. D’Angelo). |
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1. Contratti della P.A. - Appalti di servizi
- Rinnovo del contratto alla scadenza - Disciplina prevista
dall’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria
2004) – Ratio.
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2. Contratti della P.A. - Appalti di servizi
- Rinnovo del contratto alla scadenza – Divieto di rinnovo
di cui all’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge
comunitaria 2004) – Applicablità ai contratti non ancora
scaduti – Sussiste.
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3. Contratti della P.A. - Appalti di servizi
– Rinnovo del contratto – Illegittimità per violazione del
divieto di cui all’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62
– Sussiste.
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1. L’art. 23 della legge n. 62/2005 costituisce
la diretta risposta del legislatore alle censure della Commissione
Europea e, per tale motivo, la ratio legis è proprio quella
di tutelare massimamente il principio dell’evidenza pubblica
(obbligo di gara) in materia di contratti della pubblica
amministrazione. Tanto più che i principi e le direttive
comunitarie in materia di appalti impongono il rispetto
della concorrenza e della par condicio quali principi fondanti
della disciplina comunitaria degli appalti pubblici, e quindi
il ricorso alle procedure di evidenza pubblica (gara) nella
scelta dei contraenti delle pubbliche amministrazioni, senza
che tali principi possano essere elusi attraverso forme
(quali, nell’ottica della Commissione Europea, il rinnovo)
alternative alla gara.
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2. Lo scopo della norma del 2005 è quello
di eliminare le fattispecie di rinnovo contrattuale in sé
considerato, sia esso tacito o espresso, rendendo comunque
necessario, alla scadenza del contratto, l’espletamento
delle gare ad evidenza pubblica in conformità con la disciplina
comunitaria e con i principi generali dell’ordinamento.
Ne consegue che se si potesse ritenere che tale norma non
si applica ai contratti in essere, essa verrebbe svuotata
di gran parte del suo significato, con conseguente violazione
della ratio legis ad essa stessa sottesa.
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3. E’ illegittima per violazione del divieto
di rinnovo dei contratti di appalto introdotto dall’art.
23 legge 62/2005 (c.d. legge comunitaria 2004) - che dispone
la soppressione dell’ultimo periodo dell’articolo 6, comma
II, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in
cui era prevista alla facoltà di procedere a rinnovi contrattuali
– la determinazione con la quale l’Amministrazione rinnova
un contratto di appalto per la prestazione di un servizio
di trasporto scolastico in scadenza nei sei mesi successivi
all’entrata in vigore della legge 62/2005 (1) (2).
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(1) Fattispecie in cui il Comune ha disposto
il rinnovo del contratto di appalto per il trasporto scolastico
in scadenza nel giugno 2005, con delibera di G.M. del febbraio
2005.
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(2) In senso contrario v. TAR LAZIO ROMA-
SEZIONE I bis – Sentenza 12 dicembre 2005 n. 13403
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Sezione Prima -
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composto dai Signori:
1) Giancarlo Coraggio - Presidente
2) Luigi Domenico Nappi - Consigliere
3) Carlo Buonauro – Referendario - relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3864/2005 proposto da:
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CARUSO NICOLA
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rappresentato e difeso da:
ZUPPARDI EZIO MARIA
DE VINCENTIS GIUSEPPE
con domicilio eletto in NAPOLI
VIALE GRAMSCI N.16
presso
ZUPPARDI EZIO MARIA
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contro
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COMUNE DI CUSANO MUTRI
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rappresentato e difeso da:
D'ANGELO ANTONIO
con domicilio eletto in NAPOLI
RIONE SIRIGNANO,6
presso la sua sede
e nei confronti di
DITTA DI BIASE GIOVANNI
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della delibera di G.M. del Comune di Cusano Mutri n.
39 del 24 febbraio 2005, con la quale si dispone (per la
seconda volta) il rinnovo in favore della ditta Di Biase
dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per il
triennio 2005/2008; nonché, se adottato, dell’eventuale
provvedimento di rinnovo dell’appalto in favore della citata
ditta Di Biase, a seguito della delibera n. 39;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Cusano
Mutri Napoli;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16 novembre 2005, il
Dott. Carlo Buonauro;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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La ricorrente, ditta operante nel settore
del trasporto scolastico nella provincia di Benevento, dopo
aver premesso in fatto che
- con bando del 2000 il comune di Cusano Mutri indiceva
una gara mediante pubblico incanto per l'appalto del servizio
di trasporto di alunni per l'anno scolastico 2000-2003;
- che la ditta odierna ricorrente, a seguito di esclusione
dell’unica altra ditta concorrente, si aggiudicava la gara
in forza del ribasso offerto pari allo 0.001%;
- che alla scadenza del primo triennio veniva rinnovata
l’aggiudicazione alle stesse condizioni economiche;
- che con delibera di G.M. del Comune di Cusano Mutri n.
39 del 24 febbraio 2005 si è disposto (per la seconda volta)
il rinnovo in favore della ditta Di Biase dell’appalto del
servizio di trasporto scolastico per il triennio 2005/2008;
tutto ciò premesso, impugna gli atti in epigrafe, rilevando
come la proroga ivi disposta si pone in contrasto con consolidati
principi, sia di diritto nazionale che di diritto comunitario,
che impongono l'indizione della gara e che non può trovare
applicazione l'art. 44 l. n. 724/94.
Il comune di Cusano Mutri si costituiva in giudizio, contrastando
il ricorso e ritenendolo inammissibile e comunque infondato.
Non si costituiva, benché ritualmente citata, la ditta controinteressata.
Alla udienza del 16 novembre 2005 la causa è passata in
decisione.
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DIRITTO
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La domanda principale concerne l'annullamento
della determinazione con la quale il Comune di Cusano Mutri
ha rinnovato, per la seconda volta e per il triennio 2005-2008,
il contratto in scadenza il 30 giugno 2005 in base al quale
la ditta odierna controinteressata svolgeva il servizio
di trasporto scolastico.
L’amministrazione resistente ha ritenuto infondata la dedotta
censura di violazione dell'art. 44 della legge 1994 n. 724,
recante il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle
pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi,
perché la medesima disposizione ammette la rinnovazione
quando sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse,
che nella specie si sarebbero. Parte ricorrente contesta
tale conclusione rilevando, per un verso, che la norma invocata
richiede due presupposti: la convenienza, da intendersi
come situazione vantaggiosa sul piano economico, e le ragioni
di tutela dell'interesse pubblico, che nella specie non
sono state congruamente individuate. E, per altro verso,
l’illegittimità dell’impugnato atto alla luce dell’entrata
in vigore della diversa disciplina sul punto contenuta nella
recente Legge n. 62/05.
Occorre dunque darsi carico in primo luogo della fondatezza
del ricorso onde stabilire se la disposta rinnovazione del
contratto fosse da considerare legittima. Va allora esaminata
l'eccezione di difetto di legittimazione all'impugnazione
avanzata dalla P.A. resistente, la quale osserva che il
ricorrente non disponesse nella specie di quella posizione
qualificata e differenziata che la avrebbe abilitata a chiedere
in giudizio l'annullamento del provvedimento di rinnovo
del contratto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 537 del
1993 in ragione del mancato possesso del certificato di
idoneità professionale per l’attività in questione.
Sul punto deve ribadirsi che la scelta della pubblica amministrazione
di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 6 della legge
n. 537 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 44 della
legge n. 724 del 1994 può essere impugnata da ogni soggetto
che operi nel medesimo settore nel quale si svolge il rapporto
in corso, per l'evidente ragione che l'eventuale illegittimità
del provvedimento, ove accertata dal giudice, aprirebbe
la via ad una procedura concorsuale che potrebbe risolversi
con l'acquisizione del servizio. E' noto, del resto, il
principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa
che riconosce la tutelabilità dell'interesse c.d. strumentale.
Orbene, essendo il ricorrente soggetto attivo nel settore
della trasporto scolastico ed in possesso dei requisiti
di cui al D.M. 448/91 in forza della costituzione di associazione
in partecipazione ex art. 2549 e ss. c.c. (cfr. documenti
in atti) e come tale aspirante all'aggiudicazione del servizio,
ne consegue l'infondatezza della dedotta eccezione di inammissibilità.
Il Collego, venendo al merito, ritiene di non poter condividere
le argomentazioni con cui parte resistente ha ritenuto sussistenti
la ragioni di convenienza imposte dall'art. 6 comma 2, della
legge n. 537 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 44
della legge n. 724 del 1994), per la circostanza che il
contratto era stato rinnovato alle stesse condizioni del
precedente.
E' da condividere in primo luogo l'opinione che, con il
concetto di convenienza, la legge abbia voluto riferirsi
al profilo del vantaggio economico che sarebbe derivato
dalla rinnovazione. Milita in tal senso il rilievo che una
lettura dell'espressione riferita ad una generica convenienza,
nel senso di opportunità connessa alle ragioni gestionali
più svariate, si risolverebbe in un apprezzamento di pubblico
interesse. E poiché il pubblico interesse è espressamente
menzionato come secondo presupposto della rinnovazione si
perverrebbe ad una lettura tautologica della norma.
Ma, oltre ciò, assumono rilievo le disposizioni di cui all’art.
6, commi 6 e 11, della legge in esame recanti disposizioni
specificamente dirette ad acquisire le informazioni concernenti
i prezzi correnti al precipuo fine di valutare la convenienza
della rinnovazione.
Se ne trae il convincimento che il profilo delle condizioni
di carattere economico, alle quali il contratto sarebbe
stato rinnovato avrebbe dovuto essere oggetto di una istruttoria
che nella specie non è stata condotta. Né allo stesso fine
poteva considerarsi sufficiente la circostanza che l'impresa
titolare del servizio avrebbe continuato a svolgerlo agli
stessi prezzi già praticati con il precedente rapporto.
E' evidente infatti che – in disparte la questione sulla
reiterazione del potere di rinnovo - in tal modo risulta
elusa la finalità della disposizione applicata, da individuarsi
nella imposizione di nuove negoziazioni capaci di ottenere
le economie oggettivamente possibili in relazione alle concrete
condizioni di mercato.
Va peraltro osservato che l’illegittimità dell’impugnato
provvedimento emerge, più in radice, anche alla luce della
nuova disciplina sopravvenuta in materia. Ed, invero, viene
in linea di conto il disposto di cui all’art. 23 della legge
18 aprile 2005, n. 62, recante Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee – Legge comunitaria 2004: tale norma, infatti,
ha modificato la disciplina in materia di rinnovo dei contratti
delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni
e servizi, disponendo, all’art. 23, comma 1, che l’ultimo
periodo dell’art. 6, comma 2, delle legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e successive modificazioni, è soppresso.
In particolare, con specifico riferimento al caso di specie,
viene in rilievo la previsione di cui ai commi 2 e 3 dell’art.
23, che disciplinano espressamente la sorte dei contratti
già scaduti, o in scadenza nei sei mesi successivi all’entrata
in vigore della legge:
Essi, infatti, consentono rispettivamente, per quanto attiene
ai contratti inerenti l’acquisto o la fornitura di beni
e servizi, una proroga non superiore ai sei mesi per il
tempo necessario alla stipula di nuovi contratti a seguito
di espletamento di gare ad evidenza pubblica; per quanto
attiene ai contratti inerenti lo svolgimento di funzioni
o servizi pubblici non aventi rilevanza economica in quanto
non ricadenti nell’ambito dell’art. 113 del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, la proroga del rapporto per una sola volta
e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell’originaria
durata contrattuale (comunque non oltre la data del 31 dicembre
2008), a condizione che sia pattuita la riduzione del corrispettivo
di almeno il 5 per cento.
Tali disposizioni, nel disciplinare la situazione del contraente
che, a contratto scaduto ovvero a ridosso della sua scadenza,
si trova nell’impossibilità giuridica di ottenere un rinnovo
che invece, al momento della stipula del contratto originario
era possibile, devono ritenersi applicabile al caso, quale
quello di specie, di contratto derivante da un (secondo)
rinnovo, poiché escludono espressamente, anche per i contratti
non ancora scaduti, l’ipotesi del rinnovo, ammettendone
unicamente una proroga limitata nel tempo ed assoggettata
a determinate condizioni.
In altre parole, se si legge la norma in questione nella
sua interezza, non può non rilevarsi il collegamento logico
fra le diverse previsioni: da un lato, il comma 1, in attuazione
delle richieste della Commissiona, elimina le disposizioni
inerenti il rinnovo espresso e motivato dei contratti pubblici;
dall’altro, i commi 2 e 3 disciplinano contestualmente la
proroga eventuale dei contratti stessi, facendo espresso
riferimento ai contratti scaduti o in scadenza entro sei
mesi, e presupponendo pertanto che il rinnovo non possa
più avere luogo neppure per i contratti già scaduti (siano
essi già o non ancora rinnovati all’entrata in vigore della
legge), che possono soltanto essere prorogati alle condizioni
previste.
Tale orientamento, inoltre, trova un ulteriore supporto
argomentativo nella ratio legis e nella collocazione della
norma all’interno della Legge comunitaria per il 2004, assumendo
decisiva rilevanza, al riguardo, la genesi della disposizione
considerata.
Infatti, come già osservato in dottrina, la Commissione
Europea ha avviato nei confronti dell’Italia apposita procedura
di infrazione n. 2110/2003, in quanto le disposizioni dettate
dall’art. 44 della legge n. 724/1994 e dall’art. 6 della
legge n. 537/1993 “consentirebbero alle amministrazioni
pubbliche di attribuire, in modo diretto e senza alcuna
procedura di messa in concorrenza, nuovi appalti di servizi
e di forniture, che verrebbero così affidati mediante procedure
non coerenti con il diritto comunitario…Invero le norme
in questione interpretate sistematicamente risultano già
abrogate. Le censure mosse … nondimeno muovono dalla constatazione
di pronunce giurisprudenziali e prassi amministrative orientate
nel senso di ammettere la vigenza delle norme in questione.
Stante un’obiettiva incertezza interpretativa ..si rende
utile l’emanazione di apposita norma…che consenta di porre
fine alla procedura di infrazione ”.
Ne consegue che l’art. 23 della legge n. 62/2005 costituisce
la diretta risposta del legislatore alle censure della Commissione
e, per tale motivo, la ratio legis è proprio quella di massimamente
tutelare il principio dell’evidenza pubblica (obbligo di
gara) in materia di contratti della pubblica amministrazione.
Tanto più che i principi e le direttive comunitarie in materia
di appalti impongono il rispetto della concorrenza e della
par condicio quali principi fondanti della disciplina comunitaria
degli appalti pubblici, e quindi il ricorso alle procedure
di evidenza pubblica (gara) nella scelta dei contraenti
delle pubbliche amministrazioni, senza che tali principi
possano essere elusi attraverso forme (quali, nell’ottica
della Commissione Europea, il rinnovo) alternative alla
gara.
Lo scopo della norma del 2005 sembra, così, essere quello
di eliminare le fattispecie di rinnovo contrattuale in sé
considerato, sia esso tacito o espresso, rendendo comunque
necessario, alla scadenza del contratto, l’espletamento
delle gare ad evidenza pubblica in conformità con la disciplina
comunitaria e con i principi generali dell’ordinamento.
Ne consegue che se si potesse ritenere che tale norma non
si applica ai contratti in essere, essa verrebbe svuotata
di gran parte del suo significato, con conseguente violazione
della ratio legis ad essa stessa sottesa.
In conclusione la deliberazione impugnata risulta affetta
dai vizi denunciati e va quindi annullata.
Deve allora procedersi all'esame della domanda di risarcimento
del danno che parte ricorrente assume di aver subito per
effetto della perdita della chance di partecipare ad una
pubblica gara per l'affidamento del servizio nel periodo
in questione. A quest'ultimo riguardo lamenta di essere
stato privato illecitamente di una entità economicamente
rilevante che sarebbe appartenuta al suo patrimonio, ossia
la chance di partecipare la gara che il Comune avrebbe indetto
se non si fosse avvalso, illegittimamente, della facoltà
di rinnovo di cui all'art. 6 della legge n. 537 del 1993.
La tesi va disattesa.
In disparte l’esiguità temporale del periodo di servizio
coperto dall’impugnato provvedimento, deve osservarsi come
nella specie, se è da ammettere la titolarità di un interesse
qualificato all'impugnazione, per la sua valenza strumentale
verso la astratta prospettiva di una scelta favorevole dell'Amministrazione,
nondimeno la possibilità di acquisizione del servizio è
a tal punto ipotetica e remota da far escludere la figura
del danno giuridicamente rilevante ai fini della tutela
risarcitoria.
Il ricorso, dunque, per questa parte deve essere rigettato
La spese possono essere compensate.
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P.Q.M.
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA - Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l'effetto annulla
la delibera di G.M. del Comune di Cusano Mutri n. 39 del
24 febbraio 2005, con la quale si dispone (per la seconda
volta) il rinnovo in favore della ditta Di Biase dell’appalto
del servizio di trasporto scolastico per il triennio 2005/2008.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16
novembre 2005.
Giancarlo Coraggio Presidente
Carlo Buonauro Componente, est.
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