| T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 12 dicembre
2005 n. 986
Pres. Vincenzo Borea - Est. Oria Settesoldi |
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1. Servizi pubblici locali – affidamento
in house – controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi – presenza dell’ente pubblico nell’assemblea degli
azionisti e nomina parziale degli amministratori – non sussiste.
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2. Contratti pubblici – affidamento diretto
– illegittimità – annullamento, declaratoria di nullità
del contratto e/o condanna ad indizione di gara – giurisdizione
G.A. – non sussiste.
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3. Contratti pubblici – affidamento diretto
– illegittimità e annullamento aggiudicazione – effetti
sul contratto – caducazione automatica – sussiste.
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1.Nella gestione di una Società per Azioni
a prevalente capitale pubblico locale, la presenza di poteri
indicativi prevalentemente di un controllo indiretto (partecipazione
alla elezione e nomina degli organi sociali, approvazione
dei principali atti gestionali) e solo in minima parte di
un controllo diretto (limitatamente alla presenza dei rappresentanti
degli enti locali proprietari nell’assemblea degli azionisti
e dell’elezione di un numero riservato di amministratori)
sull’ente partecipato da parte dell’ente pubblico, non integra
quell’assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione
dell’attività che giustifica l’affidamento diretto del servizio
pubblico locale, ai sensi dell’art. 113, comma 5 lett. c)
del D. Lgs. N. 267/00. Tale situazione indica, casomai,
la presenza di poteri di direzione e controllo propri dell’azionista
di maggioranza che, però, come sostenuto dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia CE e dalla Commissione Europea
(sin dalla nota del 16 giugno 2002), non sono sufficienti
ad integrare la fattispecie richiesta per l’affidamento
in house.
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2. Le domande volte ad ottenere, in primo
luogo, la risoluzione o l’annullamento o la declaratoria
di nullità e/o di inefficacia del contratto stipulato a
seguito di aggiudicazione illegittima ed annullata ed, in
secondo luogo, l’affermazione dell’obbligo dell’amministrazione
di indire una gara ad evidenza pubblica per la scelta del
gestore del servizio, devono essere dichiarate inammissibili
poiché tali pronunce esulano dalla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. Nel primo caso, infatti, gli
artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 limitano
l’ambito di giurisdizione esclusiva ai soli provvedimenti
inerenti alla procedura di affidamento degli appalti; quanto
al secondo va ricordato che la condanna dell’amministrazione
ad un facere è da ritenersi circoscritta alle limitate ipotesi
del rito speciale sull’accesso ai documenti amministrativi
(art. 25, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241) e sul silenzio
(art. 21-bis, comma 2, legge n. 1034/1971).
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3. A seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione
si ritiene che il contratto subisca caducazione automatica.
Ciò comporta la necessaria ed immediata cessazione dell’efficacia
del contratto ex tunc, per il solo effetto dell’annullamento
dell’aggiudicazione (senza bisogno, cioè, di pronunce costitutive),
sulla base del rilievo della sussistenza di una connessione
funzionale tra la sequenza procedimentale pubblicistica
e la conseguente stipula del contratto: il che implica,
in analogia alle fattispecie privatistiche del collegamento
negoziale, la caducazione del negozio dipendente nel caso
di annullamento di quello presupposto (come affermato anche
dalla nota pronuncia del Consiglio di Stato, VI sezione,
5 maggio 2003, n. 2332 e 30 maggio 2003, n. 2992)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli - Venezia Giulia
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nelle persone dei magistrati:
Vincenzo Borea – Presidente
Oria Settesoldi - Consigliere
Vincenzo Farina – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 132/04 proposto dalla
società AMGA-Azienda Multiservizi s.p.a., in persona
del Presidente del Consiglio di amministrazione, rappresentata
e difesa dall’ avv. Angelica Citossi, con domicilio eletto
presso la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale
del Friuli - Venezia Giulia ;
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contro
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la Comune di Faedis, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Piero
Zanfagnini e Luca Zanfagnini con domicilio eletto presso
la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale del
Friuli - Venezia Giulia ;
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e nei confronti della controinteressata
società s.p.a. Consorzio per l’Acquedotto del Friuli
Centrale (C.A.F.C.), in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall’ avv. Renato Fusco, con domicilio
eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, Via di
Donota n. 3 ;
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per l’annullamento:
1. della deliberazione n. 58 del 15 dicembre 2003 assunta
dal Consiglio comunale di Faedis, con la quale è stata affidata
direttamente alla società s.p.a. Consorzio per l’Acquedotto
del Friuli Centrale (C.A.F.C.) la gestione del servizio
di illuminazione pubblica per la durata di anni cinque,
con decorrenza dal 1°.1.2004, per il corrispettivo lordo
di € 229.075,00 (IVA 20% esclusa);
2. di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto
o necessario,ancorché non conosciuto, comunque connesso
con quello impugnato;
nonché per la risoluzione e/o l’annullamento e/o la declaratoria
di nullità e/o di inefficacia
del corrispondente contratto stipulato tra il Comune
di Faedis e il CAFC s.p.a.;
e per l’affermazione
dell’obbligo del Comune di Faedis di indire una gara
ad evidenza pubblica per la scelta del gestore dell’attività
di pubblica illuminazione;
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Visto il ricorso, ritualmente notificato
e depositato presso la Segreteria generale con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 17.11.2005 la relazione
del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle
parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Il Comune di Faedis (UD) faceva parte del
“Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale” (C.A.F.C.).
Il consorzio si è trasformato nel 1993 in azienda speciale
consortile in base agli artt. 25 e 60 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
Al consorzio, costituito per la gestione di servizi pubblici
locali, partecipavano settantuno Comuni della Provincia
di Udine (tra cui quello di Faedis) e la Provincia di Udine.
Con “Atto di trasformazione” del 28.12.2000 il consorzio
veniva trasformato, con decorrenza 1°.1.2001, in società
per azioni “a prevalente capitale pubblico locale”, ai sensi
dell’art. 22, comma 3, lett. e) della legge n. 142 del 1990.
La denominazione era quella di “CAFC s.p.a.”.
La partecipazione finanziaria del Comune di Faedis ammontava
a £. 883.800.000 (l’1,47305% del capitale sociale), con
riferimento al capitale sociale iniziale di 60 miliardi,
suddiviso tra gli enti soci (art. 5 del rogito).
L’art. 7 del rogito confermava per un triennio i componenti
del consiglio di amministrazione del consorzio trasformato.
Il successivo art. 9 prevedeva la possibilità di individuare
“tra i servizi pubblici istituzionalmente affidati alla
società quelli da svolgere per specifiche esigenze degli
enti locali associati”.
Quanto all’oggetto sociale ed alle norme sull’amministrazione
della nuova società, l’art. 2 rinviava allo statuto sociale.
Quest’ultimo – per quello che qui rileva – prevede tutta
una serie di interventi (“Oggetto”: art. 4) nel campo dei
servizi pubblici locali (tra cui quello relativo alla illuminazione
pubblica: punto f); interventi da effettuarsi anche a favore
di terzi (rispetto agli enti associati) ed attraverso moduli
operativi ad ampio spettro (partecipazioni finanziarie ad
altre società, concessione a terzi, esecuzione di operazioni
commerciali, finanziarie, immobiliari, ecc.: art. 4, comma
2, 3, 4, 6, 7).
L’art. 4, comma 5 stabilisce che il consiglio di amministrazione
“autorizzi di volta in volta o in linea generale per attività
omogenee” l’effettuazione delle attività contemplate dai
commi precedenti.
L’art. 9, comma 1 e 2, fissa nella misura del cinquantuno
per cento il capitale sociale che deve essere posseduto
dai soci di diritto pubblico, mentre il restante quarantanove
per cento può essere posseduto anche da soci non di diritto
pubblico.
L’art. 10 prevede che siano membri dell’assemblea degli
azionisti ope legis i sindaci dei comuni associati ed il
presidente della provincia associata.
L’art. 12 stabilisce che l’assemblea ordinaria - in particolare
- approva il bilancio e nomina il presidente del consiglio
di amministrazione “scelto tra gli amministratori nominati
dai soggetti di diritto pubblico” .
Questi ultimi nominano i membri del consiglio di amministrazione
(composto da un numero variabile da tre a sette: art. 16)
in proporzione “all’entità della propria partecipazione”
(art. 17, comma 1).
I restanti amministratori sono nominati dall’assemblea (art.
17, comma 4).
L’art. 18, comma 6 attribuisce al consiglio di amministrazione:
“tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria
che straordinaria della società, salvo quanto espressamente
riservato per legge all’assemblea e quanto previsto dal
presente statuto”.
L’art. 20 stabilisce che il consiglio di amministrazione
può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle indelegabili
per legge e sei attribuzioni di grande rilievo: “piani programma”
annuali e pluriennali e budget di esercizio, politica generale
degli investimenti e dei prezzi, provvedimenti relativi
alla nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale,
convenzioni ed accordi con i soggetti di diritto pubblico
in ordine ai contratti di servizio, mutui, operazioni immobiliari
di vario genere (comma 2).
L’art. 25 riserva ai soci di diritto pubblico la nomina
del presidente del collegio sindacale (composto dal presidente
e da due sindaci effettivi e da due supplenti), di un sindaco
effettivo e di un sindaco supplente.
Ciò premesso, con la gravata deliberazione n. 58 del 15
dicembre 2003, il Consiglio comunale di Faedis ha affidato
direttamente alla società s.p.a. Consorzio per l’Acquedotto
del Friuli Centrale (C.A.F.C.) la gestione del servizio
di illuminazione pubblica per la durata di anni cinque,
con decorrenza 1°.1.2004, verso un corrispettivo lordo di
€ 229.075,00 (IVA 20% esclusa).
Contro detta deliberazione insorge in questa sede la società
AMGA-Azienda Multiservizi s.p.a., deducendo cinque mezzi.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Faedis e la
controinteressata
società s.p.a. Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale
(C.A.F.C.), chiedendo il rigetto del gravame.
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato
in decisione nella pubblica udienza del 17.11.2005.
In rito, va disattesa l’eccezione con la quale il resistente
Comune di Faedis ha dedotto la irricevibilità del gravame
per essere stato depositato oltre il termine dimezzato (quindici
giorni) stabilito dall’art. 23-bis della legge 21 luglio
2000, n. 205.
Ed invero, il ricorso è stato notificato il 28 febbraio
2004 ed il 1° marzo 2004, rispettivamente al Comune ed alla
controinteressata, ed è stato depositato il 16 marzo 2004,
ossia entro il termine di quindici giorni dall’ultima notifica
(art. 21, comma 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come modificato dall’art. 1 della legge n. 205 del 2000).
Sgombrato il campo dalla eccezione comunale ed entrando
nel merito del ricorso, il Collegio osserva – in via assorbente
– che coglie nel segno, in parte qua, il quarto motivo.
Con esso l’istante denuncia la violazione dell’art. 113,
comma 5, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dal comma 1 dell'art. 14 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge
24 novembre 2003, n. 326.
Il nucleo argomentativo centrale del mezzo ruota intorno
alla considerazione che nel caso di specie difetta sia il
requisito del controllo “analogo a quello esercitato sui
propri servizi” da parte dell’intimato Comune sulla controinteressata
“CAFC s.p.a”, che quello della realizzazione, ad opera di
quest’ultima, della parte più importante della propria attività
con l’ente o con gli enti pubblici che la controllano: requisiti
entrambi contemplati dall’art. 113, comma 5, lett. c) del
D. Lgs. n. 267 del 2000.
Non ricorrendo le suddette condizioni – conclude l’istante
– il servizio di illuminazione pubblica andava affidato
mediante una gara ad evidenza pubblica, e non già mediante
l’affidamento diretto (c.d. affidamento “in house providing”).
E’ d’uopo prendere le mosse dalla normativa di riferimento.
L’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dal comma 1 dell'art. 14 del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre
2003, n. 326, così recita:
“Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica.
1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano
le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili
ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme
le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione
di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal
campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati
dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio
2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato
dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli
impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio
dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito
dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva
eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali
l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati
alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma
1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi.
È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i
soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei
servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma
associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società
di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale
pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività,
a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi
la parte più importante della propria attività con l'ente
o gli enti pubblici che la controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure
ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline
di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea,
con conferimento della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali
il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in
materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate
dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari
specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione
che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti
monopolistici, possono introdurre regole che assicurino
concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati
prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma
5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di
conferimento del servizio.
[……]”.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata
o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata
affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori
di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei
lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente
mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza
pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo
143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. [……]
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma
5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque
titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento
diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a
seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle
società controllate o collegate, alle loro controllanti,
nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.
Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4. [……]”.
Il Collegio osserva che la impugnata deliberazione n. 58
del 15 dicembre 2003 assunta dal Consiglio comunale di Faedis,
con la quale è stata affidata direttamente alla società
s.p.a. Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale (C.A.F.C.)
la gestione del servizio di illuminazione pubblica per la
durata di anni cinque, non può dirsi rispettosa dell’art.
113, comma 5, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, né, tampoco, può dirsi conforme ai principi
espressi in materia dalla Corte di Giustizia della Comunità
europea (Cfr., in particolare, Corte di giustizia C.E. 18
novembre 1999, causa C - 107/98; Corte di giustizia n. 349
- 8 maggio 2003), secondo cui è legittimo l’affidamento
di un servizio in house providing purchè l' Ente
territoriale affidante eserciti sul soggetto gestore un
controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi,
e che, allo stesso tempo, quest’ultimo svolga la parte essenziale
della propria attività insieme con l' ente o gli enti territoriali
che lo controllano.
Si è visto che l’art. 113, comma 5, lett. c) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che l'erogazione
del servizio avviene secondo le discipline di settore e
nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento
della titolarità del servizio “a società a capitale interamente
pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante della propria attività
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”.
Quanto alla pronuncia pregiudiziale 18 novembre 1999 adottata
in causa 107/98, Teckal s.r.l. c. Comune di Aviano, di cui
si è testè fatto cenno, era stato chiesto se, a norma della
Direttiva CEE 93/36, doveva farsi luogo alla procedura di
gara per l’affidamento di un appalto pubblico di fornitura,
considerando che era stato prescelto con trattativa diretta
un soggetto consortile cui l’Amministrazione committente
partecipava con proprio capitale.
La Corte (punto 50) ha affermato che, essendo il Comune
amministrazione aggiudicatrice a norma dell’art. 1 lett.
a) della Direttiva 93/36 CEE, la relativa normativa doveva
essere applicata: quindi occorreva bandire una gara, se,
secondo la valutazione del giudice a quo, si trattava
di due soggetti distinti tra i quali si era concluso un
contratto configurabile come appalto. “Può avvenire diversamente
- ha soggiunto la Corte - solo nel caso in cui, nel contempo,
l’Ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un
controllo analogo a quello che da esso esercitato sui propri
servizi, e questa persona realizzi la parte più importante
della propria attività con l’Ente o con gli Enti locali
che la controllano.”.
Circa il concetto di “controllo analogo”, la Corte aveva
avvertito che deve trattarsi di “un rapporto che determina
da parte dell’amministrazione controllante un assoluto potere
di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività
del soggetto partecipato e che riguarda l’insieme dei più
importanti atti di gestione”.
Questa conclusione è stata ribadita dal recente arresto
della Corte di giustizia europea, I, 13 ottobre 2005, n.
c-458/03, secondo il quale, in particolare: “[…..] deve
risultare che l’ente concessionario in questione è soggetto
ad un controllo che consente all’autorità pubblica concedente
di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità
di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni importanti. […..]
Nel solco di questo indirizzo giurisprudenziale la Commissione
europea, sin dalla nota del 16 giugno 2002, sottolineava
che non era sufficiente, al fine di individuare il presupposto
del “controllo analogo”, il semplice esercizio degli strumenti
di cui dispone il socio di maggioranza secondo le regole
del diritto societario, posto che il soggetto partecipato,
in relazione ai più importanti atti di gestione, deve configurarsi
solo formalmente come entità distinta dall’amministrazione,
dovendo, invece, essere concretamente parte della stessa.
In ambito nazionale, sia pure con sfumature diverse, ovviamente
dettate dalla particolarità delle fattispecie (anche in
relazione alla specifica legislazione domestica) la giurisprudenza
ha seguito e confermato l’indirizzo europeo.
In questo contesto è stato puntualizzato che il soggetto
gestore si atteggia ad una sorta di longa manus dell’affidante,
pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all’apparato
organizzativo di questo; deve, in altri termini, trattarsi
di una sorta di amministrazione “indiretta”, nella
quale la gestione del servizio resta saldamente nelle mani
dell’ente concedente attraverso un controllo gestionale
e finanziario stringente sull’attività della società affidataria:
la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in
modo assorbente ad operare in favore di questo (Cfr., ex
pluribus, Cons. St., VI, 25 gennaio 2005, n. 168; T.A.R.
Sardegna, 2 agosto 2005, n. 1729; T.A.R. Campania, 30 marzo
2005, n. 2784, ove si parla di “controllo assoluto” da parte
dell’ente concedente).
Venendo al caso di cui alla presente controversia, si è
visto che il Comune di Faedis (UD) faceva parte del “Consorzio
per l’Acquedotto del Friuli Centrale” (C.A.F.C.).
Il consorzio si è trasformato nel 1993 in azienda speciale
consortile in base agli artt. 25 e 60 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
Al consorzio, costituito per la gestione di servizi pubblici
locali, partecipavano settantuno Comuni della Provincia
di Udine (tra cui quello di Faedis) e la Provincia di Udine.
Con “Atto di trasformazione” del 28.12.2000 il consorzio
veniva, per l’appunto, trasformato, con decorrenza 1°.1.2001,
in società per azioni “a prevalente capitale pubblico locale”,
ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e) della legge n.
142 del 1990.
La denominazione era quella di “CAFC s.p.a.”.
La partecipazione finanziaria del Comune di Faedis ammontava
a £. 883.800.000 (l’1,47305% del capitale sociale), con
riferimento al capitale sociale iniziale di 60 miliardi,
suddiviso tra gli enti soci (art. 5 del rogito).
L’art. 7 del rogito confermava per un triennio i componenti
del consiglio di amministrazione del consorzio trasformato.
Il successivo art. 9 prevedeva la possibilità di individuare
“tra i servizi pubblici istituzionalmente affidati alla
società quelli da svolgere per specifiche esigenze degli
enti locali associati”.
Quanto all’oggetto sociale ed alle norme sull’amministrazione
della nuova società, l’art. 2 rinviava allo statuto sociale.
Quest’ultimo – per quello che qui rileva – prevede tutta
una serie di interventi (“Oggetto”: art. 4) nel campo dei
servizi pubblici locali (tra cui quello relativo alla illuminazione
pubblica: punto f); interventi da effettuarsi anche a favore
di terzi (rispetto agli enti associati) ed attraverso moduli
operativi ad ampio spettro (partecipazioni finanziarie ad
altre società, concessione a terzi, esecuzione di operazioni
commerciali, finanziarie, immobiliari, ecc.: v. art. 4,
comma 2, 3, 4, 6, 7).
L’art. 4, comma 5 stabilisce che il consiglio di amministrazione
“autorizzi di volta in volta o in linea generale per attività
omogenee” l’effettuazione delle attività contemplate dai
commi precedenti.
L’art. 9, comma 1 e 2, fissa nella misura del cinquantuno
per cento il capitale sociale che deve essere posseduto
dai soci di diritto pubblico, mentre il restante quarantanove
per cento può essere posseduto anche da soci non di diritto
pubblico.
L’art. 10 prevede che siano membri ope legis dell’assemblea
degli azionisti i sindaci dei comuni associati ed il presidente
della provincia associata.
L’art. 12 stabilisce che l’assemblea ordinaria - in particolare
- approva il bilancio e nomina il presidente del consiglio
di amministrazione “scelto tra gli amministratori nominati
dai soggetti di diritto pubblico” .
Questi ultimi, a loro volta, nominano i membri del consiglio
di amministrazione (composto da un numero variabile da tre
a sette: art. 16) in proporzione “all’entità della propria
partecipazione” (art. 17, comma 1).
I restanti amministratori sono nominati dall’assemblea (art.
17, comma 4).
L’art. 18, comma 6 attribuisce al consiglio di amministrazione:
“tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria
che straordinaria della società, salvo quanto espressamente
riservato per legge all’assemblea e quanto previsto dal
presente statuto”.
L’art. 20 stabilisce che il consiglio di amministrazione
può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle indelegabili
per legge e sei attribuzioni di grande rilievo: “piani programma”
annuali e pluriennali e budget di esercizio, politica generale
degli investimenti e dei prezzi, provvedimenti relativi
alla nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale,
convenzioni ed accordi con i soggetti di diritto pubblico
in ordine ai contratti di servizio, mutui, operazioni immobiliari
di vario genere (comma 2).
L’art. 25 riserva ai soci di diritto pubblico la nomina
del presidente del collegio sindacale (composto dal presidente
e da due sindaci effettivi e da due supplenti), di un sindaco
effettivo e di un sindaco supplente.
Ora, dall’ esame dell’atto costitutivo e dello statuto della
società controinteressata è da escludersi – ictu oculi -
che essa sia sottoposta ad un penetrante controllo economico
e gestionale da parte del Comune intimato – nei termini
paradigmatici di cui si è detto sopra - analogamente a quanto
avrebbe potuto fare con un servizio gestito direttamente.
Basti osservare che, soprattutto a fronte di un oggetto
sociale aperto ad interventi di grande spessore e di ampio
respiro (Cfr. per un caso analogo, Corte di giustizia europea,
I, 13 ottobre 2005, n. c-458/03, cit.), è in buona sostanza
previsto da parte degli enti associati, ma solo attraverso
l’assemblea degli azionisti ed il consiglio di amministrazione,
un controllo su alcuni aspetti importanti dell’attività
svolta dalla CAFC (v. , in particolare, gli artt. 12 e 20);
però manca un “assoluto potere di direzione, coordinamento
e supervisione dell’attività del soggetto partecipato” da
parte degli enti nel loro complesso, riguardante “l’insieme
dei più importanti atti di gestione“.
Ciò è tanto più vero se si considerano gli amplissimi poteri
di gestione del consiglio di amministrazione (art. 18 dello
statuto), che possono essere gestiti autonomamente (Cfr.
sul punto, ancora, la sentenza della Corte di giustizia
europea, I, 13 ottobre 2005, n. c-458/03).
Ma, quello che più conta, è che non è ravvisabile “un assoluto
potere di direzione, coordinamento e supervisione” del Comune
di Faedis sull’ attività del soggetto partecipato e che
riguarda i più importanti atti di gestione.
Non può sostenersi, quindi, che il soggetto gestore, cioè
la CAFC, si atteggi ad una sorta di longa manus dell’affidante
nell’ambito di una amministrazione “indiretta”, nella
quale la gestione del servizio resti saldamente nelle mani
dell’ente concedente attraverso un controllo gestionale
e finanziario stringente.
In realtà, il Comune di Faedis – al pari degli altri soggetti
associati – a parte il controllo indiretto di cui si parlato
più sopra, ha una rappresentanza diretta (attraverso la
figura del sindaco: art. 10 dello statuto) solo in seno
alla assemblea degli azionisti; ha, poi, un ruolo nella
nomina degli amministratori nel contesto dello speciale
meccanismo elettorale disciplinato dall’art. 17 dello statuto.
Tutto ciò – de plano – non significa, però, che il Comune
di Faedis possegga quell’ “assoluto potere di direzione,
coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto
partecipato”, con riguardo ai più importanti atti di gestione
della CAFC.
Oltretutto, come si è visto, la Commissione europea - sin
dalla nota del 16 giugno 2002 - ha avvertito che non è sufficiente,
al fine di individuare il presupposto del “controllo analogo”,
il semplice esercizio degli strumenti di cui dispone il
socio di maggioranza secondo le regole del diritto societario,
posto che il soggetto partecipato, in relazione ai più importanti
atti di gestione, deve configurarsi solo formalmente come
entità distinta dall’amministrazione, dovendo, invece, concretamente
essere parte della stessa.
Inoltre, come ha stabilito la ripetuta sentenza della Corte
di giustizia europea, I, 13 ottobre 2005, n. c-458/03, la
circostanza che il Comune possa designare la maggioranza
dei membri del Consiglio di amministrazione, non è risolutivo
per stabilire l’esistenza di un penetrante controllo gestionale
da parte del Comune stesso.
Nel caso di specie neppure questa maggioranza è statutariamente
assicurata (art. 17).
In realtà, il tipo di controllo di cui si sta parlando avrebbe
potuto consistere - per esempio – seguendo il modus operandi
prefigurato da questo T.A.R., 15 luglio 2005, n. 634:
- nella consultazione tra gli enti associati circa la gestione
dei servizi pubblici svolti dalla società, circa il suo
andamento generale, e, soprattutto, circa le concrete scelte
operative: con audizione, da disporsi con una frequenza
ragionevole, del Presidente e del Direttore generale;
- nelle modifiche dello Statuto della società, previo invio
ai singoli enti locali per gli adempimenti di competenza;
- nel consenso degli enti associati all’eventuale esercizio
delle attività contemplate dall’art. 4, commi dal 2 al 7
dello statuto;
- nel controllo, mediante una Commissione, dello stato di
attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia,
efficienza ed economicità della gestione, con successiva
relazione all’Assemblea degli azionisti, ovvero in ispezioni
dirette da parte dei soci.
Un siffatto tipo di controllo si sarebbe potuto prevedere
attraverso il meccanismo della convenzione tra tutti gli
enti associati ex art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (Cfr.
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 15 luglio 2005, n. 634, testè
richiamata), che appare uno strumento idoneo a realizzare
la condizione del “controllo analogo”, voluta dall’ordinamento
europeo e nazionale, da parte di una pluralità di enti.
Così però non è stato.
Va soggiunto, quanto meno sotto forma di obiter dictum -
posto che il relativo rilievo non ha formato oggetto di
una chiara specifica censura nel gravame originario, ma
solo nella memoria del 10.11.2005 - che il CAFC non può
considerarsi a capitale interamente pubblico (come previsto
dall’art. 113, comma 5, lett. c), prevedendo lo statuto
una possibile partecipazione di privati nella misura del
49% del capitale sociale (art. 9, comma 2).
Ordunque, sotto il profilo considerato – assorbite le altre
censure - il gravame va accolto e l’impugnata deliberazione
n. 58 del 15 dicembre 2003 assunta dal Consiglio comunale
di Faedis va caducata.
Vanno dichiarate, invece, inammissibili le domande attoree
volte ad ottenere la risoluzione e/o l’annullamento e/o
la declaratoria di nullità e/o di inefficacia del corrispondente
contratto stipulato tra il Comune di Faedis e il CAFC s.p.a.,
nonché l’affermazione dell’obbligo del Comune di Faedis
di indire una gara ad evidenza pubblica per la scelta del
gestore dell’attività di pubblica illuminazione.
Trattasi di pronunce che esulano dalla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo: gli artt. 6 e 7 della legge
21 luglio 2000, n. 205 limitano, infatti, l’ambito di giurisdizione
esclusiva ai soli provvedimenti inerenti alla procedura
di affidamento degli appalti (con conseguente, implicita,
esclusione della cognizione di tutti gli atti successivi
alla sua conclusione, ivi compreso il contratto).
Quanto alla affermazione dell’obbligo del Comune di Faedis
di indire una gara ad evidenza pubblica per la scelta del
gestore dell’attività di pubblica illuminazione, va ricordato
che la condanna dell’amministrazione ad un facere – perché
questa è in sostanza la richiesta attorea - è da ritenersi
circoscritta alle limitate ipotesi del rito speciale sull’accesso
ai documenti amministrativi (art. 25, comma 6, legge 7 agosto
1990, n. 241) e sul silenzio (art. 21-bis, comma 2, legge
n. 1034/1971).
Può aggiungersi, riguardo all’annullamento del contratto
chiesto dalla ricorrente, che, com’è noto, la questione,
che rivela profili di grande complessità per l’evidente
commistione di aspetti pubblicistici e privatistici ravvisabili
nella sequenza che connette la fase procedimentale di scelta
del contraente a quella, propriamente negoziale, della conclusione
dell’accordo, ha impegnato per anni dottrina e giurisprudenza:
esse hanno indicato soluzioni assai diversificate tra loro
(la questione è stata, da ultimo, sottoposta alla Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza della quarta
sezione, n. 3355/04 del 21 maggio 2004).
Da un lato, si sostiene la sussumibilità della patologia
del contratto nello schema dell’annullabilità relativa ex
art. 1441 c.c.; dall’altro si propende per la nullità del
vincolo negoziale e per la conseguente soggezione dello
stesso al regime di cui agli artt. 1421 ss. c.c.; secondo
la terza opzione ermeneutica si realizzerebbe un effetto
caducante automatico; infine, autorevole dottrina e recenti
arresti giurisprudenziali affermano l’inefficacia del vincolo
negoziale.
Senza, ovviamente, voler affrontare la tematica ex professo,
pare al Collegio che prima facie la soluzione più persuasiva,
e sostanzialmente collimante con la conclusione di cui si
è detto circa i poteri ordinamentali del T.A.R. in questa
materia, sia quella indicata dal Consiglio di Stato, VI
sezione, 5 maggio 2003, n. 2332 e 30 maggio 2003, n. 2992:
essa ha ricondotto la fattispecie allo schema della caducazione
automatica, che comporta la necessaria ed immediata cessazione
dell’efficacia del contratto ex tunc per il solo effetto
dell’annullamento dell’aggiudicazione (senza bisogno, cioè,
di pronunce costitutive), sulla base del rilievo della sussistenza
di una connessione funzionale tra la sequenza procedimentale
pubblicistica e la conseguente stipula del contratto: il
che implica, in analogia alle fattispecie privatistiche
del collegamento negoziale, la caducazione del negozio dipendente
nel caso di annullamento di quello presupposto.
In conclusione, alla stregua delle complessive argomentazioni
che precedono, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile
e in parte va accolto, con il consequenziale annullamento
dell’atto impugnato.
Le spese del giudizio possono venire compensate, sussistendone
le giuste ragioni
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P. Q. M.
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il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul
ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione,
in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie,
e, per l’effetto, annulla l’ atto impugnato, meglio indicato
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trieste, in camera di consiglio,
il 17.11.2005 .
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f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Oria Settesoldi - Estensore
f.to Erica Bonanni - Segretario
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Depositata nella segreteria del Tribunale
il 12 dicembre 2005
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