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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 28 novembre 2005 n. 2181
Pres. Atzeni, Est. Aru
Dravo S.p.A. (Avv.ti D. Jouvenal Long, A. Tozzi e R. Margelli) c/ il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del Sulcis-Iglesiente (n.c.)


Contratti della P.A. – Appalti – Cause di esclusione – Art. 75 DPR n. 554/99 – Rilascio di false dichiarazioni nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando – Esclusione – Decorre dal momento della commissione del fatto

Gli effetti preclusivi previsti dall’art. 75 let. h) del DPR n. 554/99, che prevede l’esclusione dalla partecipazione a procedure concorsuali per i soggetti che abbiano rilasciato false dichiarazioni nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, decorrono dal momento dell’effettivo rilascio delle stesse e non da quello dell’annotazione nel Casellario dell’Autorità di Vigilanza ovvero dell’accertamento delle false dichiarazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi riuniti n. 407/2004 e n. 247/2005 proposti:
il primo (n. 407/2004) dalla società DRAVO S.A., società di diritto spagnolo con sede in Madrid, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con l’impresa S.C.I.R. S.p.a., rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Daniela Jouvenal Long, Alessandro Tozzi e Renato Margelli ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Besta n. 2, presso lo studio di quest’ultimo;

 

il secondo (n. 247/2005) dalla società Ing. E. Mantovani s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria del costituito raggruppamento temporaneo con l’impresa MA.TRA.IM. S.p.a, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Alfredo Bigini e Alberto Onorato ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Tuberi n. 84, presso lo studio del secondo,

 

contro

 

il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio,

 

e nei confronti
il primo(ric. n. 407/2004)
della società Ing. E. Mantovani S.p.a., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo con l’impresa MA.TRA.IM. S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Alfredo Bigini e Viviana Buzzi ed elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Diaz n. 86, presso lo studio della seconda,

 

per l'annullamento
- della nota n. 44274 del 10 febbraio 2004, con la quale il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del Sulcis-Iglesiente ha comunicato l’adozione dell’atto deliberativo n. 2303 del 29 gennaio 2004, di conferma dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di “Dragaggio dello specchio acqueo antistante la banchina lato est del porto industriale di Portovesme” all’ATI Mantovani s.p.a. - MA.TRA.IM. S.p.a;
- della predetta delibera n. 2303 del 29 gennaio 2004;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.

 

il secondo (n. 247/2005)
nei confronti
della società DRAVO S.A., società di diritto spagnolo con sede in Madrid, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con l’impresa S.C.I.R. S.p.a., rappresentata e difesa per procura in calce all’atto di costituzione dagli avv.ti Daniela Jouvenal Long, Alessandro Tozzi e Renato Margelli ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Besta n. 2, presso lo studio di quest’ultimo;

 

per l’annullamento
della deliberazione n. 2347 del 3 dicembre 2004 con la quale il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del Sulcis-Iglesiente ha disposto:
- l’annullamento dell’aggiudicazione dei lavori di dragaggio dello specchio acqueo antistante la banchina lato est del porto industriale di Portovesme disposta a favore dell’ATI Mantovani – Matraim;
- la revoca degli atti deliberativi n. 2253 del 20 gennaio 2003 e n. 2303 del 29 gennaio 2004 e l’aggiudicazione della gara alla DRAVO S.A.;
- di dare mandato al Presidente del Consorzio per la stipula del contratto con la DRAVO S.A.;

 

nonché
della nota n. 46017 del 13 dicembre 2004, con la quale il Presidente del Consorzio intimato ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione dell’ente ha ritenuto di procedere alla revoca dell’appalto già assegnato all’ATI Mantovani- Matraim.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società controinteressate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005 gli avv.ti delle parti come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con il ricorso n. 407/2004 la società DRAVO S.A., partecipante alla gara indetta dal Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del Sulcis-Iglesiente per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Dragaggio dello specchio acqueo antistante la banchina lato est del porto industriale di Portovesme”, ha chiesto l’annullamento dell’atto deliberativo n. 2303 del 29 gennaio 2004 di conferma dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI controinteressata.
La lamentata illegittimità del provvedimento impugnato conseguirebbe al fatto che la società Ing. E. Mantovani S.p.a. è stata iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti in una precedente gara indetta dall’Ente Nazionale per le strade dalla quale era stata esclusa per aver partecipato in situazione di collegamento sostanziale con altri concorrenti. Di conseguenza, sempre ad avviso della ricorrente, ai sensi dell’art. 75 lettera h) del DPR 21 dicembre 1999 n. 554, la società Ing. E. Mantovani S.p.a. andava esclusa dal procedimento per l’affidamento dell’appalto in questione.
Poiché avverso tale provvedimento di iscrizione la società Ing. E. Mantovani S.p.a. aveva proposto ricorso al TAR Lazio, con ordinanza n. 72/2004 del 26 luglio 2004 il Tribunale sospendeva il giudizio fino alla definizione del predetto giudizio impugnatorio proposto nanti il TAR Lazio.
Con sentenza n. 3321/2005 del 4 maggio 2005 il TAR del Lazio respingeva l’anzidetto ricorso della controinteressata.
Con delibera n. 2347 del 3 dicembre 2004 il Consorzio disponeva l’annullamento dell’aggiudicazione dei predetti lavori disposta a favore dell’ATI Mantovani – Matraim, la revoca degli atti deliberativi n. 2253 del 20 gennaio 2003 e n. 2303 del 29 gennaio 2004, e aggiudicava la gara alla DRAVO S.A..
Avverso tale atto è insorta l’ATI Mantovani –Matraim che l’ha impugnato (ric. 247/2005) assumendo che al momento della pubblicazione del bando di gara (24 settembre 2002) e dell’aggiudicazione definitiva in suo favore (20 gennaio 2003) non sussisteva a suo carico alcuna annotazione presso il Casellario Informatico in quanto i dati che la riguardavano erano stati introdotti solo il 18 luglio 2003.
A suo avviso, infatti, non potrebbero farsi risalire gli effetti preclusivi di cui alla normativa vigente ad un momento antecedente all’inserimento dei dati rilevanti nel casellario informatico.
Concludeva quindi l’ATI Mantovani – Matraim chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’ATI controinteressata che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Il Consorzio intimato non si è costituito in giudizio.
In vista dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005, sentiti i legali delle parti, le cause sono state poste in decisione.

 

DIRITTO

 

Evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei ricorsi al fine di deciderli con unica sentenza.
Ragioni di ordine sistematico, peraltro, inducono ad esaminare per primo il ricorso n. 247/2005.
In relazione a tale ricorso la definizione con esito sfavorevole per la società Ing. E. Mantovani s.p.a. del giudizio svoltosi nanti il TAR del Lazio avverso l’annotazione inserita nel casellario informatico impone di depurare le censure oggi in esame da un lato da tutti i profili inerenti la circostanza stessa della pendenza del predetto giudizio e, dall’altro lato, dalle contestazioni in ordine all’esistenza ed alla rilevanza del collegamento sostanziale posto a fondamento della contestata annotazione.
In sostanza, quindi, l’oggetto del giudizio va limitato all’esame della censura concernente l’efficacia temporale del divieto di partecipare alle gare e di stipulare contratti previsto dall’art. 75 lett. h) del DPR n. 554/99 come modificato dall'art. 2, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, ai sensi del quale “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:…
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici”.
Sostiene infatti la ricorrente che tale disposizione non troverebbe applicazione nei suoi confronti in quanto – pur avendo reso la dichiarazione non veritiera in data 2 settembre 2002 - al momento della pubblicazione del bando di gara (3 ottobre 2002) e dell’aggiudicazione definitiva (20 gennaio 2003) non sussisteva alcuna annotazione a suo carico (inserita nel casellario informatico solo il 18 luglio 2003), sicchè sarebbe illegittima l’interpretazione seguita dall’Amministrazione di far risalire gli effetti preclusivi previsti dall’art. 75 cit. ad un momento antecedente l’effettivo inserimento dell’annotazione nel casellario dell’Autorità di Vigilanza.
L’argomento non è convincente.
Osserva in proposto il Collegio che la giurisprudenza vigente, anche sulla scorta della determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, si è orientata nel senso fatto proprio dal Consorzio intimato di far risalire il termine dell’interdizione dalle gare dalla data di commissione del fatto.
In particolare si è precisato che “Non può essere condiviso l’assunto secondo cui la data dalla quale andrebbe computato il periodo di esclusione sarebbe quella in cui l’illecito viene annotato nel Casellario dell’Autorità di vigilanza o, al più, quella dell’accertamento dello stesso da parte della Stazione appaltante, sia perché tale interpretazione contrasta con la lettera della norma sopra citata, sia perché in tal modo si finirebbe col far dipendere la decorrenza della sanzione interdittiva da un evento incerto nel quando e, comunque, del tutto sganciato dal concreto comportamento dell’impresa interessata” (TAR Toscana, Sez. I, n. 1881 del 21 aprile 2004)..
Tale orientamento è stato recentemente confermato dal TAR Sicilia (Palermo, Sez. I, n. 1559 del 14 settembre 2005) che ha ribadito che il termine in questione decorre dal momento in cui è stata resa la dichiarazione falsa.
Sulla base di tali principi, dunque, appare senz’altro corretta la decisione dell’Amministrazione di revocare l’aggiudicazione alla ricorrente avendo questa reso le false dichiarazioni per le quali è stata iscritta nel casellario informatico entro l’anno antecedente il bando di gara, a nulla rilevando che concretamente l’annotazione nel casellario sia intervenuta addirittura dopo l’aggiudicazione della gara.
L’odierna ricorrente sostiene, come detto, che diversamente da quanto sopra ricordato, la preclusione alla partecipazione alle gare di cui al più volte citato art. 75 lett. h) non potrebbe applicarsi se non per il periodo successivo all’inserimento dell’annotazione nel casellario informatico.
Il Collegio, in proposito, non ignora che recentemente la stessa Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con determinazione 1/2005 del 2 marzo 2005, preso atto degli inconvenienti derivanti dal tempo eccessivamente lungo intercorrente tra la commissione dell’illecito e l’inserimento della notizia nel casellario informatico, ha ripensato il proprio orientamento affermando che appare più aderente all’esigenza di garanzia del sistema far decorrere la sanzione dalla data di inserimento dell’informazione nel predetto casellario, ma ritiene che le argomentazioni poste dall’Autorità di Vigilanza a fondamento della sua decisione non si rivelino decisive ai fini della condivisione del nuovo orientamento.
Ed invero, a fronte di un dato normativo inequivoco in ordine alla preclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni per i soggetti “…h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni…”, con la citata determinazione n. 1/2005 l’Autorità di Vigilanza fonda la sua interpretazione su elementi argomentativi del tutto sganciati dalla lettera della legge e riconducibili, sostanzialmente, alla difficoltà organizzativa di realizzare in tempi ragionevoli l’aggiornamento del Casellario.
Non è dubbio che lo sfasamento tra la data di commissione del fatto e la sua pubblicizzazione determini effetti distorsivi del sistema, comportando per le Amministrazioni la necessità di eliminare le aggiudicazioni nelle more effettuate.
Ciò impone senz’altro, ad avviso del Collegio, una maggiore attenzione nell’organizzazione degli uffici e nella verifica degli adempimenti dovuti dalle stazioni appaltanti (cfr. lettera e) della determinazione n. 1/2005: i responsabili del procedimento, dopo avere escluso i concorrenti per la mancata comprova dei previsti requisiti, devono entro dieci giorni provvedere ad informarne l’Autorità che, a sua volta, procederà nei tempi tecnici necessari all’annotazione dell’informazione nel casellario informatico) ma non può giustificare, salvo future modifiche del testo normativo, un’applicazione della preclusione di partecipazione alle gare del tutto sganciata dal concreto comportamento dell’impresa interessata.
Essa, infatti, verrebbe aleatoriamente rimessa alla solerzia, suscettibile di estrema variabilità da caso a caso, impiegata dai funzionari amministrativi nel provvedere agli adempimenti di loro competenza.
Orbene, a parte che una siffatta soluzione inciderebbe negativamente sulla posizione delle altre imprese partecipanti alla gara dalla quale doveva essere esclusa l’impresa colpevole di avere reso false dichiarazioni, deve ritenersi che, in mancanza di tempi perentori da osservare in termini di assoluta certezza, rimettere alla discrezionalità dei funzionari amministrativi l’individuazione del dies a quo dell’anno di esclusione dalle gare delle imprese rischierebbe di determinare ingiustificate e pericolose situazioni di incertezza in ordine alla possibilità delle imprese di partecipare a taluni procedimenti di gara.
Per quanto sopra quindi il Collegio ritiene di confermare il tradizionale orientamento giurisprudenziale per il quale il termine in questione deve determinarsi con riguardo al momento in cui è stata resa la dichiarazione falsa.
Di qui l’infondatezza del ricorso n. 247/2005 che, pertanto, va respinto.
L’anzidetta decisione determina l’improcedibilità del ricorso n. 407/2004 in relazione al quale dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese dei giudizi possono essere compensate tra le parti sussistendone giusti motivi.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

Riuniti i ricorsi in epigrafe respinge il ricorso n. 247/2005 e dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al ricorso n. 407/2004.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 19 ottobre 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Manfredo Atzeni, Presidente,
- Alessandro Maggio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 28/11/2005

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