| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 28 novembre 2005 n. 2181
Pres. Atzeni, Est. Aru
Dravo S.p.A. (Avv.ti D. Jouvenal Long, A. Tozzi e R. Margelli)
c/ il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del
Sulcis-Iglesiente (n.c.) |
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Contratti della P.A. – Appalti – Cause di
esclusione – Art. 75 DPR n. 554/99 – Rilascio di false dichiarazioni
nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando – Esclusione
– Decorre dal momento della commissione del fatto
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Gli effetti preclusivi previsti dall’art.
75 let. h) del DPR n. 554/99, che prevede l’esclusione dalla
partecipazione a procedure concorsuali per i soggetti che
abbiano rilasciato false dichiarazioni nell’anno antecedente
la pubblicazione del bando, decorrono dal momento dell’effettivo
rilascio delle stesse e non da quello dell’annotazione nel
Casellario dell’Autorità di Vigilanza ovvero dell’accertamento
delle false dichiarazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti n. 407/2004 e n. 247/2005
proposti:
il primo (n. 407/2004) dalla società DRAVO S.A.,
società di diritto spagnolo con sede in Madrid, in persona
del legale rappresentante in carica, in proprio e quale
mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con
l’impresa S.C.I.R. S.p.a., rappresentata e difesa per procura
a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti
Daniela Jouvenal Long, Alessandro Tozzi e Renato Margelli
ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Besta n. 2,
presso lo studio di quest’ultimo;
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il secondo (n. 247/2005) dalla società
Ing. E. Mantovani s.p.a., in persona del legale rappresentante
in carica, in proprio e quale mandataria del costituito
raggruppamento temporaneo con l’impresa MA.TRA.IM. S.p.a,
rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di
costituzione dagli avv.ti Alfredo Bigini e Alberto Onorato
ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Tuberi n.
84, presso lo studio del secondo,
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contro
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il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione
del Sulcis-Iglesiente, in persona del legale rappresentante
in carica, non costituito in giudizio,
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e nei confronti
il primo(ric. n. 407/2004)
della società Ing. E. Mantovani S.p.a., in proprio
e quale mandataria del raggruppamento temporaneo con l’impresa
MA.TRA.IM. S.p.a., in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentata e difesa per procura a margine
dell’atto di costituzione dagli avv.ti Alfredo Bigini e
Viviana Buzzi ed elettivamente domiciliata in Cagliari,
viale Diaz n. 86, presso lo studio della seconda,
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per l'annullamento
- della nota n. 44274 del 10 febbraio 2004, con la quale
il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del Sulcis-Iglesiente
ha comunicato l’adozione dell’atto deliberativo n. 2303
del 29 gennaio 2004, di conferma dell’aggiudicazione definitiva
dell’appalto dei lavori di “Dragaggio dello specchio acqueo
antistante la banchina lato est del porto industriale di
Portovesme” all’ATI Mantovani s.p.a. - MA.TRA.IM. S.p.a;
- della predetta delibera n. 2303 del 29 gennaio 2004;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque
connesso a quelli impugnati.
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il secondo (n. 247/2005)
nei confronti
della società DRAVO S.A., società di diritto spagnolo
con sede in Madrid, in persona del legale rappresentante
in carica, in proprio e quale mandataria del costituendo
raggruppamento temporaneo con l’impresa S.C.I.R. S.p.a.,
rappresentata e difesa per procura in calce all’atto di
costituzione dagli avv.ti Daniela Jouvenal Long, Alessandro
Tozzi e Renato Margelli ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Besta n. 2, presso lo studio di quest’ultimo;
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per l’annullamento
della deliberazione n. 2347 del 3 dicembre 2004 con la quale
il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del Sulcis-Iglesiente
ha disposto:
- l’annullamento dell’aggiudicazione dei lavori di dragaggio
dello specchio acqueo antistante la banchina lato est del
porto industriale di Portovesme disposta a favore dell’ATI
Mantovani – Matraim;
- la revoca degli atti deliberativi n. 2253 del 20 gennaio
2003 e n. 2303 del 29 gennaio 2004 e l’aggiudicazione della
gara alla DRAVO S.A.;
- di dare mandato al Presidente del Consorzio per la stipula
del contratto con la DRAVO S.A.;
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nonché
della nota n. 46017 del 13 dicembre 2004, con la quale il
Presidente del Consorzio intimato ha reso noto che il Consiglio
di Amministrazione dell’ente ha ritenuto di procedere alla
revoca dell’appalto già assegnato all’ATI Mantovani- Matraim.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società
controinteressate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005 gli avv.ti
delle parti come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso n. 407/2004 la società DRAVO
S.A., partecipante alla gara indetta dal Consorzio per il
Nucleo di Industrializzazione del Sulcis-Iglesiente per
l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Dragaggio dello
specchio acqueo antistante la banchina lato est del porto
industriale di Portovesme”, ha chiesto l’annullamento dell’atto
deliberativo n. 2303 del 29 gennaio 2004 di conferma dell’aggiudicazione
definitiva in favore dell’ATI controinteressata.
La lamentata illegittimità del provvedimento impugnato conseguirebbe
al fatto che la società Ing. E. Mantovani S.p.a. è stata
iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici per aver reso false dichiarazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione
agli appalti in una precedente gara indetta dall’Ente Nazionale
per le strade dalla quale era stata esclusa per aver partecipato
in situazione di collegamento sostanziale con altri concorrenti.
Di conseguenza, sempre ad avviso della ricorrente, ai sensi
dell’art. 75 lettera h) del DPR 21 dicembre 1999 n. 554,
la società Ing. E. Mantovani S.p.a. andava esclusa dal procedimento
per l’affidamento dell’appalto in questione.
Poiché avverso tale provvedimento di iscrizione la società
Ing. E. Mantovani S.p.a. aveva proposto ricorso al TAR Lazio,
con ordinanza n. 72/2004 del 26 luglio 2004 il Tribunale
sospendeva il giudizio fino alla definizione del predetto
giudizio impugnatorio proposto nanti il TAR Lazio.
Con sentenza n. 3321/2005 del 4 maggio 2005 il TAR del Lazio
respingeva l’anzidetto ricorso della controinteressata.
Con delibera n. 2347 del 3 dicembre 2004 il Consorzio disponeva
l’annullamento dell’aggiudicazione dei predetti lavori disposta
a favore dell’ATI Mantovani – Matraim, la revoca degli atti
deliberativi n. 2253 del 20 gennaio 2003 e n. 2303 del 29
gennaio 2004, e aggiudicava la gara alla DRAVO S.A..
Avverso tale atto è insorta l’ATI Mantovani –Matraim che
l’ha impugnato (ric. 247/2005) assumendo che al momento
della pubblicazione del bando di gara (24 settembre 2002)
e dell’aggiudicazione definitiva in suo favore (20 gennaio
2003) non sussisteva a suo carico alcuna annotazione presso
il Casellario Informatico in quanto i dati che la riguardavano
erano stati introdotti solo il 18 luglio 2003.
A suo avviso, infatti, non potrebbero farsi risalire gli
effetti preclusivi di cui alla normativa vigente ad un momento
antecedente all’inserimento dei dati rilevanti nel casellario
informatico.
Concludeva quindi l’ATI Mantovani – Matraim chiedendo l’annullamento
del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’ATI controinteressata
che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Il Consorzio intimato non si è costituito in giudizio.
In vista dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno
depositato ulteriori scritti difensivi.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005, sentiti i legali
delle parti, le cause sono state poste in decisione.
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DIRITTO
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Evidenti ragioni di connessione oggettiva
e soggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione
dei ricorsi al fine di deciderli con unica sentenza.
Ragioni di ordine sistematico, peraltro, inducono ad esaminare
per primo il ricorso n. 247/2005.
In relazione a tale ricorso la definizione con esito sfavorevole
per la società Ing. E. Mantovani s.p.a. del giudizio svoltosi
nanti il TAR del Lazio avverso l’annotazione inserita nel
casellario informatico impone di depurare le censure oggi
in esame da un lato da tutti i profili inerenti la circostanza
stessa della pendenza del predetto giudizio e, dall’altro
lato, dalle contestazioni in ordine all’esistenza ed alla
rilevanza del collegamento sostanziale posto a fondamento
della contestata annotazione.
In sostanza, quindi, l’oggetto del giudizio va limitato
all’esame della censura concernente l’efficacia temporale
del divieto di partecipare alle gare e di stipulare contratti
previsto dall’art. 75 lett. h) del DPR n. 554/99 come modificato
dall'art. 2, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, ai sensi del
quale “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti:…
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei lavori pubblici”.
Sostiene infatti la ricorrente che tale disposizione non
troverebbe applicazione nei suoi confronti in quanto – pur
avendo reso la dichiarazione non veritiera in data 2 settembre
2002 - al momento della pubblicazione del bando di gara
(3 ottobre 2002) e dell’aggiudicazione definitiva (20 gennaio
2003) non sussisteva alcuna annotazione a suo carico (inserita
nel casellario informatico solo il 18 luglio 2003), sicchè
sarebbe illegittima l’interpretazione seguita dall’Amministrazione
di far risalire gli effetti preclusivi previsti dall’art.
75 cit. ad un momento antecedente l’effettivo inserimento
dell’annotazione nel casellario dell’Autorità di Vigilanza.
L’argomento non è convincente.
Osserva in proposto il Collegio che la giurisprudenza vigente,
anche sulla scorta della determinazione n. 16/23 del 5 dicembre
2001 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici,
si è orientata nel senso fatto proprio dal Consorzio intimato
di far risalire il termine dell’interdizione dalle gare
dalla data di commissione del fatto.
In particolare si è precisato che “Non può essere condiviso
l’assunto secondo cui la data dalla quale andrebbe computato
il periodo di esclusione sarebbe quella in cui l’illecito
viene annotato nel Casellario dell’Autorità di vigilanza
o, al più, quella dell’accertamento dello stesso da parte
della Stazione appaltante, sia perché tale interpretazione
contrasta con la lettera della norma sopra citata, sia perché
in tal modo si finirebbe col far dipendere la decorrenza
della sanzione interdittiva da un evento incerto nel quando
e, comunque, del tutto sganciato dal concreto comportamento
dell’impresa interessata” (TAR Toscana, Sez. I, n. 1881
del 21 aprile 2004)..
Tale orientamento è stato recentemente confermato dal TAR
Sicilia (Palermo, Sez. I, n. 1559 del 14 settembre 2005)
che ha ribadito che il termine in questione decorre dal
momento in cui è stata resa la dichiarazione falsa.
Sulla base di tali principi, dunque, appare senz’altro corretta
la decisione dell’Amministrazione di revocare l’aggiudicazione
alla ricorrente avendo questa reso le false dichiarazioni
per le quali è stata iscritta nel casellario informatico
entro l’anno antecedente il bando di gara, a nulla rilevando
che concretamente l’annotazione nel casellario sia intervenuta
addirittura dopo l’aggiudicazione della gara.
L’odierna ricorrente sostiene, come detto, che diversamente
da quanto sopra ricordato, la preclusione alla partecipazione
alle gare di cui al più volte citato art. 75 lett. h) non
potrebbe applicarsi se non per il periodo successivo all’inserimento
dell’annotazione nel casellario informatico.
Il Collegio, in proposito, non ignora che recentemente la
stessa Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con
determinazione 1/2005 del 2 marzo 2005, preso atto degli
inconvenienti derivanti dal tempo eccessivamente lungo intercorrente
tra la commissione dell’illecito e l’inserimento della notizia
nel casellario informatico, ha ripensato il proprio orientamento
affermando che appare più aderente all’esigenza di garanzia
del sistema far decorrere la sanzione dalla data di inserimento
dell’informazione nel predetto casellario, ma ritiene che
le argomentazioni poste dall’Autorità di Vigilanza a fondamento
della sua decisione non si rivelino decisive ai fini della
condivisione del nuovo orientamento.
Ed invero, a fronte di un dato normativo inequivoco in ordine
alla preclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti e delle concessioni per i soggetti “…h)
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara hanno reso false dichiarazioni…”, con la citata
determinazione n. 1/2005 l’Autorità di Vigilanza fonda la
sua interpretazione su elementi argomentativi del tutto
sganciati dalla lettera della legge e riconducibili, sostanzialmente,
alla difficoltà organizzativa di realizzare in tempi ragionevoli
l’aggiornamento del Casellario.
Non è dubbio che lo sfasamento tra la data di commissione
del fatto e la sua pubblicizzazione determini effetti distorsivi
del sistema, comportando per le Amministrazioni la necessità
di eliminare le aggiudicazioni nelle more effettuate.
Ciò impone senz’altro, ad avviso del Collegio, una maggiore
attenzione nell’organizzazione degli uffici e nella verifica
degli adempimenti dovuti dalle stazioni appaltanti (cfr.
lettera e) della determinazione n. 1/2005: i responsabili
del procedimento, dopo avere escluso i concorrenti per la
mancata comprova dei previsti requisiti, devono entro dieci
giorni provvedere ad informarne l’Autorità che, a sua volta,
procederà nei tempi tecnici necessari all’annotazione dell’informazione
nel casellario informatico) ma non può giustificare,
salvo future modifiche del testo normativo, un’applicazione
della preclusione di partecipazione alle gare del tutto
sganciata dal concreto comportamento dell’impresa interessata.
Essa, infatti, verrebbe aleatoriamente rimessa alla solerzia,
suscettibile di estrema variabilità da caso a caso, impiegata
dai funzionari amministrativi nel provvedere agli adempimenti
di loro competenza.
Orbene, a parte che una siffatta soluzione inciderebbe negativamente
sulla posizione delle altre imprese partecipanti alla gara
dalla quale doveva essere esclusa l’impresa colpevole di
avere reso false dichiarazioni, deve ritenersi che, in mancanza
di tempi perentori da osservare in termini di assoluta certezza,
rimettere alla discrezionalità dei funzionari amministrativi
l’individuazione del dies a quo dell’anno di esclusione
dalle gare delle imprese rischierebbe di determinare ingiustificate
e pericolose situazioni di incertezza in ordine alla possibilità
delle imprese di partecipare a taluni procedimenti di gara.
Per quanto sopra quindi il Collegio ritiene di confermare
il tradizionale orientamento giurisprudenziale per il quale
il termine in questione deve determinarsi con riguardo al
momento in cui è stata resa la dichiarazione falsa.
Di qui l’infondatezza del ricorso n. 247/2005 che, pertanto,
va respinto.
L’anzidetta decisione determina l’improcedibilità del ricorso
n. 407/2004 in relazione al quale dev’essere dichiarata
la cessazione della materia del contendere.
Le spese dei giudizi possono essere compensate tra le parti
sussistendone giusti motivi.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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Riuniti i ricorsi in epigrafe respinge il
ricorso n. 247/2005 e dichiara cessata la materia del contendere
con riguardo al ricorso n. 407/2004.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 19 ottobre 2005 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Manfredo Atzeni, Presidente,
- Alessandro Maggio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.
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Depositata in segreteria oggi 28/11/2005
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