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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 5 dicembre 2005 n. 12918
Pres. Baccarini, Est. Ferrari
Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C.- (Avv. A. Clarizia) c/ Mini-stero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato)


Edilizia e urbanistica – Art. 29 coma 4°, L. 109/94 – Ministero dei Lavori Pubblici – Decreto di determinazione dell’aumento del prezzo chiuso – De-posito di documenti attestanti le sole variazioni nei prezzi dei lavori di co-struzione edile – Obbligo di adottare il decreto – Non sussiste - Motivi

Il deposito di documenti attestanti i soli aumenti verificatisi nel settore dell’attività edilizia non è sufficiente a dimostrare la differenza tra tasso di inflazione reale e quello programmato superiore al 2% ed il conseguente obbligo del Ministero di adottare il decreto di determinazione della percen-tuale di aumento del “prezzo chiuso” ( ex art. 29, coma 4°, L. 109/94); il dato significativo, agli effetti dell’obbligo di adozione del suddetto decreto, è infatti la variazione riscontrata nella differenza tra tasso di inflazione reale e quello programmato, di cui la variazione nel prezzo dei lavori di costru-zione edile costituisce solo una componente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5484/05, proposto dalla
Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, è elettivamente domiciliata

 

contro

 

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato,

 

per la declaratoria dell’illegittimità
dell’inerzia serbata dall’Amministrazione in ordine all’obbligo di adottare il decreto previsto dall’art. 26, quarto comma, L. n. 109 del 1994.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il magistrato dott.ssa Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO

 

1. Con ricorso notificato in data 6 giugno 2005 la Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna chiede che sia dichiarata l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione in ordine all’obbligo di adottare il decreto previsto dall’art. 26, quarto comma, L. 11 febbraio 1994 n. 109.
.Espone, in fatto, di essere appaltatrice dei lavori di realizzazione del primo modulo cargo e coordinamento tecnico e temporale delle attività lavorative con quelle relative al sistema di movimentazione merci dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e di aver chiesto alla stazione appaltante, il 4 aprile 2001, il riconoscimento dell’aumento del prezzo netto contrattuale maturato durante l’esecuzione dei lavori.
Non avendo la committente dato corso ad alcun pagamento, la ricorrente si è rivolta alla Commissione ministeriale per la revisione prezzi contrattuali delle opere pubbliche che, con parere n. 4003 emesso nell’adunanza del 26 marzo 2003, ha richiamato la disciplina dell’art. 26, quarto comma, L. n. 109 del 1994. La Commissione ha quindi sospeso la pronuncia definitiva per mancanza del decreto ministeriale di fissazione della percentuale di aumento del prezzo chiuso.
2. Il comportamento omissivo del Ministero delle infrastrutture è, ad avviso della ricorrente, illegittimo perché viola l’art. 26, quarto comma, L. n. 109 del 1994 che lo vincola ad adottare, ogni anno, il decreto di determinazione della percentuale da applicarsi nei casi in cui il tasso di inflazione reale superi del 2% quello programmato.
3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorso è infondato.
L’art. 26, quarto comma, L. 11 febbraio 1994 n. 109 obbliga il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare, entro il 30 giugno di ogni anno, un decreto che determina la percentuale di aumento del cd. prezzo chiuso. Detto obbligo è però subordinato alla circostanza che il tasso di inflazione reale superi del 2% quello programmato. L’omessa adozione del decreto, quindi, non si sostanza in un illegittimo inadempimento, dovendo essere invece ragionevolmente interpretata nel senso che non si è verificato l’unico presupposto al quale la legge attribuisce il relativo potere al Ministero, come da quesito contenuto nel suo scritto difensivo.
2. Non può essere seguita la ricorrente cooperativa allorché sia nell’atto introduttivo del giudizio che nella successiva memoria sostiene - ed assume di documentare - che nel corso del periodo interessato dai lavori oggetto di causa la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell’anno precedente sarebbe sempre stata superiore al 2%, sicché sussisteva l’obbligo per l’intimato Ministero di adottare il relativo decreto.
Vista la documentazione depositata dalla ricorrente a supporto dell’affermazione di cui si è detto il Collegio rileva che i dati in essa contenuti riflettono gli aumenti che nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2004 si sono verificati nel solo settore dell’attività edilizia e limitatamente al “prezzo dei lavori di costruzione di capannoni industriali e di tronchi stradali”, laddove il dato significativo agli effetti dell’obbligo di adozione del suddetto decreto è la variazione riscontrata nella differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato, di cui la variazione nel prezzo dei lavori di costruzione edile costituisce solo una componente.
3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
- SEZIONE TERZA -

 

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 26 ottobre 2005, dal

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE TERZA

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini Presidente
Giulia Ferrari Componente - Estensore
Alessandro Tomassetti Componente

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