| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 5 dicembre 2005
n. 12918
Pres. Baccarini, Est. Ferrari
Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C.- (Avv. A.
Clarizia) c/ Mini-stero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Avv. Stato) |
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Edilizia e urbanistica – Art. 29 coma 4°,
L. 109/94 – Ministero dei Lavori Pubblici – Decreto di determinazione
dell’aumento del prezzo chiuso – De-posito di documenti
attestanti le sole variazioni nei prezzi dei lavori di co-struzione
edile – Obbligo di adottare il decreto – Non sussiste -
Motivi
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Il deposito di documenti attestanti i soli
aumenti verificatisi nel settore dell’attività edilizia
non è sufficiente a dimostrare la differenza tra tasso di
inflazione reale e quello programmato superiore al 2% ed
il conseguente obbligo del Ministero di adottare il decreto
di determinazione della percen-tuale di aumento del “prezzo
chiuso” ( ex art. 29, coma 4°, L. 109/94); il dato significativo,
agli effetti dell’obbligo di adozione del suddetto decreto,
è infatti la variazione riscontrata nella differenza tra
tasso di inflazione reale e quello programmato, di cui la
variazione nel prezzo dei lavori di costru-zione edile costituisce
solo una componente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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sul ricorso n. 5484/05, proposto dalla
Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia presso
il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, è
elettivamente domiciliata
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contro
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il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è
per legge domiciliato,
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per la declaratoria dell’illegittimità
dell’inerzia serbata dall’Amministrazione in ordine all’obbligo
di adottare il decreto previsto dall’art. 26, quarto comma,
L. n. 109 del 1994.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il
magistrato dott.ssa Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori
presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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FATTO
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1. Con ricorso notificato in data 6 giugno
2005 la Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di
Ravenna chiede che sia dichiarata l’illegittimità dell’inerzia
serbata dall’Amministrazione in ordine all’obbligo di adottare
il decreto previsto dall’art. 26, quarto comma, L. 11 febbraio
1994 n. 109.
.Espone, in fatto, di essere appaltatrice dei lavori di
realizzazione del primo modulo cargo e coordinamento tecnico
e temporale delle attività lavorative con quelle relative
al sistema di movimentazione merci dell’Aeroporto “Leonardo
da Vinci” di Fiumicino e di aver chiesto alla stazione appaltante,
il 4 aprile 2001, il riconoscimento dell’aumento del prezzo
netto contrattuale maturato durante l’esecuzione dei lavori.
Non avendo la committente dato corso ad alcun pagamento,
la ricorrente si è rivolta alla Commissione ministeriale
per la revisione prezzi contrattuali delle opere pubbliche
che, con parere n. 4003 emesso nell’adunanza del 26 marzo
2003, ha richiamato la disciplina dell’art. 26, quarto comma,
L. n. 109 del 1994. La Commissione ha quindi sospeso la
pronuncia definitiva per mancanza del decreto ministeriale
di fissazione della percentuale di aumento del prezzo chiuso.
2. Il comportamento omissivo del Ministero delle infrastrutture
è, ad avviso della ricorrente, illegittimo perché viola
l’art. 26, quarto comma, L. n. 109 del 1994 che lo vincola
ad adottare, ogni anno, il decreto di determinazione della
percentuale da applicarsi nei casi in cui il tasso di inflazione
reale superi del 2% quello programmato.
3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, che ha
sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2005 la causa
è stata trattenuta per la decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso è infondato.
L’art. 26, quarto comma, L. 11 febbraio 1994 n. 109 obbliga
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare,
entro il 30 giugno di ogni anno, un decreto che determina
la percentuale di aumento del cd. prezzo chiuso. Detto obbligo
è però subordinato alla circostanza che il tasso di inflazione
reale superi del 2% quello programmato. L’omessa adozione
del decreto, quindi, non si sostanza in un illegittimo inadempimento,
dovendo essere invece ragionevolmente interpretata nel senso
che non si è verificato l’unico presupposto al quale la
legge attribuisce il relativo potere al Ministero, come
da quesito contenuto nel suo scritto difensivo.
2. Non può essere seguita la ricorrente cooperativa allorché
sia nell’atto introduttivo del giudizio che nella successiva
memoria sostiene - ed assume di documentare - che nel corso
del periodo interessato dai lavori oggetto di causa la differenza
tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell’anno
precedente sarebbe sempre stata superiore al 2%, sicché
sussisteva l’obbligo per l’intimato Ministero di adottare
il relativo decreto.
Vista la documentazione depositata dalla ricorrente a supporto
dell’affermazione di cui si è detto il Collegio rileva che
i dati in essa contenuti riflettono gli aumenti che nel
periodo compreso tra il 1998 ed il 2004 si sono verificati
nel solo settore dell’attività edilizia e limitatamente
al “prezzo dei lavori di costruzione di capannoni industriali
e di tronchi stradali”, laddove il dato significativo agli
effetti dell’obbligo di adozione del suddetto decreto è
la variazione riscontrata nella differenza tra il tasso
di inflazione reale e quello programmato, di cui la variazione
nel prezzo dei lavori di costruzione edile costituisce solo
una componente.
3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale
compensazione fra le parti costituite in giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO
- SEZIONE TERZA -
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definitivamente pronunciando sul ricorso
proposto, come in epigrafe, dalla Cooperativa Muratori &
Cementisti - C.M.C. di Ravenna, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e
gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 26 ottobre 2005,
dal
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO
SEZIONE TERZA
in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini Presidente
Giulia Ferrari Componente - Estensore
Alessandro Tomassetti Componente
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