| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 11 novembre
2005 n. 18225
Pres. de Leo, est. Maddalena
Giordano (Avv. G. Jossa) c. Comune di Somma Vesuviana (n.c.)
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Edilizia ed urbanistica – Istanza di accertamento
di conformità urbanistica (Art. 13 L. 47/85) – Natura –
Silenzio – diniego – Conseguenze – Impugnazione del silenzio
per difetto di motivazione - Inconfigurabilità
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Il silenzio serbato dall'Amministrazione
sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica di
cui all'art. 13 L. 47/85 (ora, art. 36 D.P.R. 380/2001),
ha natura di atto tacito di reiezione dell'istanza (e quindi
di silenzio - significativo e non di silenzio - rifiuto).
Ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, è
già di per sè privo di motivazione ed è impugnabile non
per difetto di motivazione, bensì per il suo contenuto di
rigetto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione III
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composto dai Signori:
1) Dott. Giovanni de Leo Presidente
2) Dott. Angelo Scafuri Consigliere
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Referendario rel.
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 11532/2004 proposto da
ù GIORDANO Filomena, rappresentata e difesa dall’
avv. G. Jossa, domiciliato in Napoli, via De Gasperi, n.55;
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CONTRO
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Il comune di Somma Vesuviana, in persona
del sindaco pro tempore, non costituito;
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PER L’ANNULLAMENTO
Dell’ silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di sanatoria
ex art. 13 della legge n. 47 del 1985, presentata in data
3.6.2004;
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla udienza pubblica del 14.7.2005 il Referendario
Dott.ssa Maria Laura Maddalena;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente
espone:
di essere stata autorizzata in data 24.4.2003 all’esecuzione
di lavori edili tesi alla manutenzione ordinaria e straordinaria
del fabbricato di sua proprietà sito in via Colle 12;
nel corso di un sopralluogo della polizia municipale, venivano
riscontrate delle difformità rispetto alla relazione tecnica
ed al grafico approvati, consistenti in un “ampliamento
della superficie di circa m. 1,70 di un locale che nell’autorizzazione
viene configurato come stalla” con un aumento del volume
di circa 20 mc;
che in data 3.6.2004, chiedeva la concessione in sanatoria
per interventi di ampliamento e cambiamento di destinazione
d’uso, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989
e dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, acquisita al
protocollo del comune con il numero 10116/2004;
che in data 22.6.2004 veniva notificata l’ordinanza ingiunzione
n. 102 del 21.6.2004, con la quale si intimava l’eliminazione
o rimozione di tutte le opere abusive realizzate;
in data 16.7.2004, venivano depositate memorie, e in data
26.7.2004, un’istanza si sensi dell’art. 25 della l. n.
241 del 1990, per il rilascio di copia degli atti e documenti;
in data 2.8.2004 si formava il silenzio rifiuto sull’istanza
di sanatoria presentata in 3.6.2004;
in data 5.8.2004, veniva notificata diffida e costituzione
in mora.
Tanto premesso, la ricorrente, dopo aver affermato la legittimazione
passiva del sindaco, del dirigente dell’UTC e del responsabile
del procedimento, deduceva i seguenti motivi di impugnazione
avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di concessione
in sanatoria:
violazione dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, degli
artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 25 del
D.P.R. n. 3 del 1957, perché il silenzio serbato dal comune
sulla istanza di sanatoria, contrariamente a quanto lascia
intendere l’articolo 13 della l. 47 del 1985, deve essere
qualificato come silenzio inadempimento o rifiuto, esso
inoltre doveva essere motivato.
Con ordinanza collegiale n. 859 del 2004, il ricorso proposto
nelle forme dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990
veniva rimesso sul ruolo per poter essere chiamato in udienza
pubblica, non essendo applicabile al caso di specie il rito
speciale dettato per il silenzio inadempimento.
La ricorrente depositava una memoria.
All’odierna udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Va preliminarmente rilevato che la notifica
del ricorso al responsabile del procedimento e al dirigente
dell’UTC non vale ad attribuire loro la qualifica di controinteressati,
trattandosi di dipendenti dell’amministrazione comunale
chiamati in causa per il loro operato nelle strutture del
comune. Appare pertanto evidente che i loro comportamenti
sono riferibili all’amministrazione e che pertanto la notifica
nei loro confronti debba essere considerata del tutto irritale.
Sempre in via preliminare, il collegio osserva che il silenzio
tenuto sulla istanza di concessione edilizia in sanatoria
non è qualificabile come silenzio inadempimento o silenzio
rifiuto, giacché l’ordinamento ha previsto espressamente
quale sia la conseguenza giuridica dell’inutile decorso
del termine per provvedere..
L’art. 13 della l. 47/1985, ora trasfuso nell’art. 36 del
D.P.R. n. 380 del 2001, espressamente prevede un’ipotesi
di silenzio diniego, ovvero di silenzio che la norma costruisce
come fattispecie legale tipica avente valore di provvedimento
a contenuto negativo, reiettivo dell’istanza (v. Tar Lazio,
sez. II, 1 luglio 1993, n. 768). Infatti, l’art. 13 della
l. 47/1985 letteralmente recita: “sulla richiesta di concessione
o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia
entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si
intende respinta”. Allo stesso modo, l’art. 36 del D.P.R.
n. 380 del 2001, se da un lato espressamente richiede che
l’amministrazione si pronunci con “adeguata motivazione”,
tuttavia prevede comunque che con l’inutile decorso di sessanta
giorni la richiesta debba intendersi “rifiutata”.
Parte della giurisprudenza, anche di questo tribunale, è
di contrario avviso e ritiene che l’inutile decorso dei
sessanta giorni non faccia venir meno il legittimo interesse
dell’istante ad ottenere dal Comune una pronuncia espressa
che contenga l’enunciazione esplicita delle ragioni del
diniego né faccia venir meno l’obbligo dell’amministrazione
medesima di pronunciarsi al riguardo. L’azione promossa
contro il silenzio, pertanto, tenderebbe – secondo questa
interpretazione - non già alla caducazione del diniego tacito,
bensì all’accertamento dell’illegittimità del comportamento
omissivo tenuto dalla amministrazione, quale conseguenza
della violazione dell’obbligo di pronunciarsi sull’accoglibilità
o meno della domanda di sanatoria.
Questa tesi interpretativa, per quanto motivata dalla condivisibile
volontà di assicurare comunque al cittadino un’adeguata
motivazione del provvedimento reiettivo dell’istanza di
concessione in sanatoria, non può tuttavia essere condivisa,
ponendosi essa in chiaro contrasto con la lettera della
legge che esplicitamente include nel novero dei c.d. silenzi
significativi quello di cui all’art. 13 l. 47/1985. Né a
diverse conclusioni può giungersi esaminando la formulazione,
solo parzialmente diversa, dell’art. 36 del D.P.R. 380 del
2001. Infatti, quest’ultima norma ha chiaramente voluto
sottolineare la necessità di un’adeguata motivazione del
provvedimento sulla richiesta di permesso in sanatoria,
ma ha comunque fatto salvo l’istituto del silenzio diniego.
D’altro canto, che si tratti di un silenzio diniego e non
di un silenzio inadempimento è reso evidente dal fatto che
non è richiesta per la formazione del silenzio impugnabile
l’atto di diffida, ma è sufficiente il decorso inutile dei
sessanta giorni dall’istanza.
Per queste ragioni, dopo che la causa era stata incardinata
come ricorso ex art. 21bis della legge n. 1034 del 1971,
è stata ordinata la sua rimessione sul ruolo ordinario,
riqualificandola come impugnazione del diniego tacito di
concessione edilizia in sanatoria.
In questo quadro, appare evidente che non possano trovare
accoglimento le censure, contenute nel ricorso, volte a
contestare la violazione dell’obbligo di provvedere.
Il tenore del ricorso pur risentendo della originaria impostazione
difensiva, essendo incentrato sulla violazione dell’obbligo
di provvedere, contiene tuttavia anche una espressa censura
di difetto di motivazione.
Ritiene il collegio che il silenzio serbato dall'Amministrazione
sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica di
cui all'art. 13 l. 28 febbraio 1985, n. 47 (ora, art. 36
d.P.R. n. 380 del 2001), ha natura di atto tacito di reiezione
dell'istanza (e quindi di silenzio - significativo e non
di silenzio - rifiuto). Ne consegue che tale provvedimento,
in quanto tacito, è già di per sè privo di motivazione ed
è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per
il suo contenuto di rigetto. (T.A.R. Campania Napoli, sez.
II, 13 luglio 2004, n. 10128).
La censura di difetto di motivazione dunque deve essere
respinta.
Il ricorso non contiene alcun altro motivo di impugnazione
attinente al contenuto del provvedimento tacito di rigetto.
Solo nella memoria di discussione, il ricorrente ha esposto
le sue ragioni circa l’asserita violazione del provvedimento
impugnato delle norme urbanistiche, trattandosi di costruzione
pertinenziale in area del P.r.g. classificata come B2, nella
quale l’indice di costruzione è 2 mc/mq. Tale memoria tuttavia
non è stata notificata e comunque, quand’anche fosse stata
formulata come motivi aggiunti, non sarebbe stata tempestiva.
Il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
di lite.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Terza Sezione di Napoli, respinge il ricorso
in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così è deciso in Napoli, nelle camere di
consiglio del 14 luglio 2005 e del 27 ottobre 2005.
Dott. Giovanni de Leo Presidente
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore
LUIGI D'ANGELO
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| Nota a Sentenza
11 novembre 2005 n. 18225 del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI
- SEZIONE III -
| Un
privato impugna ex art. 21 bis, L. n. 1034/1971,
il silenzio formatosi su di un’istanza di
concessione in sanatoria ex art. 13 L. n.
47/1985, eccependo il difetto di motivazione
dello stesso qualificandolo quale atto tacito
di rifiuto.
Il Collegio, tuttavia, con ordinanza collegiale
rimette il ricorso sul ruolo ordinario,
ritenendo non applicabile al caso di specie
il rito speciale dettato per il silenzio
inadempimento, ciò in considerazione della
circostanza che il silenzio in questione
non appare qualificabile, secondo i giudicanti,
come silenzio inadempimento o silenzio rifiuto,
“giacché l’ordinamento ha previsto espressamente
quale sia la conseguenza giuridica dell’inutile
decorso del termine per provvedere”.Si
osserva, in particolare, che l’art. 13 della
L. 47/1985, ora trasfuso nell’art. 36 del
D.P.R. n. 380 del 2001, espressamente prevede
un’ipotesi di silenzio diniego, ovvero di
silenzio che la norma costruisce come fattispecie
legale tipica avente valore di provvedimento
a contenuto negativo, reiettivo dell’istanza[1].
Infatti, l’art. 13 della l. 47/1985 letteralmente
recita: “sulla richiesta di concessione
o di autorizzazione in sanatoria il sindaco
si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi
i quali la richiesta si intende respinta”.
Allo stesso modo, l’art. 36 del D.P.R. n.
380 del 2001, se da un lato espressamente
richiede che l’amministrazione si pronunci
con “adeguata motivazione”, tuttavia prevede
comunque che con l’inutile decorso di sessanta
giorni la richiesta debba intendersi “rifiutata”.In
realtà, sul punto non v’è concordanza di
opinioni; parte della giurisprudenza, infatti,
ritiene che l’inutile decorso dei sessanta
giorni non faccia venir meno il legittimo
interesse dell’istante ad ottenere dal Comune
una pronuncia espressa che contenga l’enunciazione
esplicita delle ragioni del diniego né faccia
venir meno l’obbligo dell’amministrazione
medesima di pronunciarsi al riguardo. L’azione
promossa contro il silenzio, pertanto, tenderebbe
- secondo questa impostazione - non già
alla caducazione del diniego tacito, bensì
all’accertamento dell’illegittimità del
comportamento omissivo tenuto dalla amministrazione,
quale conseguenza della violazione dell’obbligo
di pronunciarsi sull’accoglibilità o meno
della domanda di sanatoria[2].Il Collegio,
tuttavia, non condivide tale linea interpretativa,
poichè in chiaro contrasto con la lettera
della legge che esplicitamente include nel
novero dei c.d. silenzi significativi quello
di cui all’art. 13 L. 47/1985. Né a diverse
conclusioni, si soggiunge, potrebbe giungersi
esaminando la formulazione, solo parzialmente
diversa, dell’art. 36, del D.P.R. n. 380/2001;
quest’ultima disposizione, infatti, ha chiaramente
voluto sottolineare la necessità di un’adeguata
motivazione del provvedimento sulla richiesta
di permesso in sanatoria, ma ha comunque
fatto salvo l’istituto del silenzio diniego.In
ragione della qualificazione del silenzio
serbato dall'Amministrazione sull'istanza
di accertamento di conformità urbanistica
(ora, art. 36, DPR . 380/2001) quale atto
tacito di reiezione dell'istanza (e quindi
di silenzio significativo e non di silenzio
rifiuto), la decisione conclude affermando
che essendo tale provvedimento, in quanto
tacito, già di per sè privo di motivazione,
lo stesso non appare impugnabile per difetto
di quest’ultima, bensì per il suo contenuto
di rigetto[3] (dunque escludendosi l’operatività
della disciplina ex art. 21 bis, L. n. 1034/1971).La
decisione appare condivisibile e d’altronde
in linea con l’orientamento del Supremo
Consesso della Giustizia Amministrativa
secondo cui “il silenzio dell'Amministrazione
a fronte di un'istanza di sanatoria costituisce
una ipotesi di silenzio-significativo, al
quale vengono pertanto collegati gli effetti
di un provvedimento di rigetto dell'istanza,
così determinandosi una situazione del tutto
simile a quella che si verificherebbe in
caso di provvedimento espresso; ne consegue
che tale provvedimento, in quanto tacito,
è già di per sé privo di motivazione - tant'è
che l'art. 13 della L. n. 47/1985 attribuisce
al silenzio serbato dalla P.A. il valore
di diniego vero e proprio - ed è impugnabile
non per difetto di motivazione, bensì per
il contenuto reiettivo dell'atto[4]”Quanto
alla nuova disposizione dell’art. 36, DPR
n. 380/2001che ha parzialmente innovato
la precedente disposizione relativa alla
concessione in sanatoria ex art. 13, l.
n. 47/1985 - essendo invero stata introdotta
l’espressa previsione di una “adeguata motivazione”
- deve conclusivamente rilevarsi che detto
obbligo motivazionale non può che venire
in questione nell’ipotesi in cui l’Amministrazione
ritenga di accogliere la richiesta di accertamento
di conformità.L’imposizione di siffatto
obbligo, in tal caso, appare inoltre coerente
con la ratio dell’istituto; trattandosi
infatti di sanare ex post un abuso
edilizio, l’Amministrazione non potrà sottrarsi
–nell’interesse dei proprietari confinanti
e comunque dell’intera collettività sociale
- all’onere di specifica e puntuale esposizione
delle ragioni, in fatto e in diritto, che
consentono di legittimare l’opera realizzata
sine titulo[5]. |
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[1] T.A.R. Lazio, sez. II, 1 luglio 1993,
n. 768.
[2] T.A.R. Campania, Napoli, 26 ottobre
2001, n. 4698.
[4] Cons. St., Sez. V, 11 febbraio 2003,
n. 706; cfr., altresì, C.G.A.R.S., 21 marzo
2001, n. 142.
[5] In tal senso, T.A.R. Campania, Sez.
VI, n. 3076/2005, dove si soggiunge che
“in definitiva, dopo la scadenza dei 60
giorni prevista dall’art.13, 2° comma L
n. 47/85 (oggi art.36, 3° co., D.P.R. cit.),
l’Amministrazione non perde per ciò solo
la potestà (potere-dovere) di decidere sull’istanza
di sanatoria, con la conseguente legittimità
del tardivo provvedimento – sia esso di
rigetto o di accoglimento -, da non
ritenersi inutiliter dato.Il privato, dal
canto suo, non vede diminuito il proprio
diritto di difesa per il fatto di non potere
dedurre il vizio di difetto di motivazione
dell’impugnato silenzio-diniego, ben potendo
allegare che l’istanza di sanatoria sia
meritevole di accoglimento, per la sussistenza
della prescritta doppia conformità delle
opere abusive realizzate, adducendo – s’intende
– un valido principio di prova”. |
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