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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2005 n. 3844
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Giacomo Giaminardi (avv. Angeletti, Finiguerra) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (avv. Stato), Comando Generale della Guardia di Finanza (n.c.)


1. Militari – Guardia di Finanza – Sanzione della perdita del grado per rimozione – Art. 61, 1° co. l. 599/1954 – Soggetto disponente – Comandante Generale della Guardia di Finanza – Competenza.

 

2. Militari – Art. 60 e 61 l. 599/1954 – Questione di illegittimità costituzionale rispetto ad artt. 3 e 24 Cost. – Manifesta infondatezza.

1. Il Comandante Generale della Guardia di Finanza è competente a disporre la sanzione della perdita del grado per rimozione.

 

2. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 l. 599/1954.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Prima Sezione

 

composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente - Roberta VIGOTTI - Consigliere - Richard GOSO - Referendario, estensore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1489/2000, proposto da

 

GIAMINARDI Giacomo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Angeletti e Donatella Finiguerra, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via Brofferio n. 1;

 

contro

 

il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45; il Comando Generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore;

 

per l’annullamento
della determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 7615 in data 25 febbraio 2000, notificata all’interessato il 24 marzo 2000, con la quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione nei confronti del maresciallo maggiore aiutante, in congedo, Giaminardi Giacomo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

 

Visti gli atti e i documenti allegati al ricorso;
Vista l’ordinanza istruttoria presidenziale n. 345 del 27 luglio 2000;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione delle finanze;
Vista la memoria difensiva del ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 23 novembre 2005 il referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente, maresciallo della Guardia di finanza in congedo, è stato riconosciuto colpevole del reato di concussione aggravata e condannato con sentenza divenuta irrevocabile.
Il susseguente procedimento disciplinare, avviato quando il Giaminardi era già cessato dal servizio, si concludeva con la sanzione della perdita del grado per rimozione.
L’esponente contesta la legittimità del provvedimento disciplinare e deduce i seguenti motivi di gravame:
I) incompetenza assoluta. Violazione di legge con riferimento all’art. 61 legge 31 luglio 1954 n. 559 (recte: 599).
Il Comandante Generale della Guardia di finanza sarebbe stato incompetente ad applicare la sanzione della perdita del grado che, secondo la disposizione rubricata, deve essere disposta con decreto ministeriale.
II) Violazione di legge con riferimento all’art. 9 legge 7 febbraio 1990 n. 19.
L’avvio del procedimento disciplinare sarebbe stato tardivo, essendo già decorso il termine di 180 giorni dalla data in cui l’Amministrazione aveva avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna.
III) Violazione di legge con riferimento alla legge 31 luglio 1954 n. 559 (recte: 599), al D.M. (Ministero della Difesa) 15 settembre 1955, alla legge 7 agosto 1990 n. 241, all’art. 140 c.p.c., nonché con riferimento al D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ed in particolare all’art. 111. Eccesso di potere sotto vari profili: sviamento, perplessità del procedimento.
Sarebbe stato impedito, nel corso del procedimento disciplinare, l’esercizio del diritto di difesa, in conseguenza della tardiva comunicazione della data della trattazione orale.
IV) Violazione di legge con riferimento alla legge 31 luglio 1954 n. 599. Violazione della Costituzione con riferimento agli artt. 3 e 24.
Il ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe potuto instaurare un procedimento disciplinare nei suoi confronti dopo la cessazione del rapporto di impiego.
Qualora detta procedura fosse ritenuta conforme alla legge n. 599/1954, tale normativa risulterebbe costituzionalmente illegittima.
V) Eccesso di potere sotto vari profili: carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta.
L’Amministrazione non avrebbe valutato in modo autonomo i fatti emersi nel procedimento penale, recependone apoditticamente le risultanze.
Sulla scorta di tali doglianze, l’esponente chiede che sia disposto l’annullamento della sanzione disciplinare, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale perché sia valutato il contrasto degli articoli 60 e 61 della legge n. 599/1954 con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
Con ordinanza presidenziale n. 345 del 27 luglio 2000, erano chiesti chiarimenti documentati in ordine al ricorso.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione delle finanze, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, depositando la documentazione richiesta e chiedendo che il ricorso fosse respinto perché infondato.
In prossimità della pubblica udienza, il ricorrente depositava una memoria difensiva, con la quale articolava ulteriormente i motivi di ricorso e replicava alle deduzioni istruttorie dell’Amministrazione.
Chiamato all’udienza del 23 novembre 2005, infine, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1) Il signor Giacomo Giaminardi, maresciallo in congedo della Guardia di finanza, contesta la legittimità del provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 7615 del 25 febbraio 2000, con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
I fatti addebitati al Giaminardi consistevano in una cospicua serie di episodi concussivi, per i quali la colpevolezza dell’attuale ricorrente era stata accertata con sentenza divenuta irrevocabile.

 

2) Con il primo motivo di ricorso, l’esponente deduce l’incompetenza del Comandante Generale della Guardia di finanza a disporre la sanzione disciplinare della perdita del grado, con riferimento all’articolo 61, comma 1, della legge 31 luglio 1954, n. 599, che prevede, nella fattispecie, l’adozione di un decreto ministeriale.
Il deducente si fa carico di eventuali eccezioni riferite all’applicazione dei principi sanciti dal decreto legislativo n. 29/1993, ma ritiene che tale normativa non abbia inciso sulla competenza ministeriale in materia e che possa giustificare, eventualmente, una delega di poteri in capo al dirigente, mentre il provvedimento impugnato è stato adottato dal Comandante Generale della Guardia di finanza nell’esercizio di una potestà propria
Nella memoria difensiva, il ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie argomentazioni, contestando l’applicabilità, nel caso di specie, dell’articolo 16 del d.lgs. n. 29/1993, invocato dall’Amministrazione in sede di deduzioni istruttorie, atteso che tale disposizione di carattere generale non può aver abrogato, in base ai principi, la disciplina speciale previgente; rileva, inoltre, che l’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993, esclude espressamente dal proprio campo di applicazione il personale militare e delle forze di polizia e richiama, a sostegno della propria tesi, il precedente costituito da T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 12 giugno 2000, n. 4861, peraltro riferito a diversa categoria di personale pubblico.
La censura è, ad avviso del Collegio, destituita di fondamento.
L’esponente non considera, infatti, come il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e compiti di gestione, introdotto dal d.lgs. n. 29/1993 in tutti i settori dell’amministrazione pubblica, abbia comportato l’attribuzione dei compiti di gestione del personale, compresa l’applicazione di sanzioni disciplinari, ai dirigenti o alle corrispondenti figure dell’Amministrazione militare, con esclusione di qualsivoglia spazio di competenza residuale in capo agli organi politici.
La portata del principio è stata definitivamente precisata dall’articolo 3 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che, al comma 2, ha attribuito alla competenza dirigenziale tutti i compiti di gestione amministrativa e i connessi poteri di organizzazione delle risorse umane.
In forza del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dal d.lgs. n. 80/1998, compete quindi al Comandante Generale della Guardia di finanza, titolare di un ufficio dirigenziale di livello generale, e non più al Ministro, l’adozione dei provvedimenti disciplinari di stato.
Non può, in senso contrario, farsi riferimento al disposto dell’articolo 2 del d.lgs. n. 29/1993 che concerne il sistema delle fonti regolatrici del rapporto di lavoro e non incide sull’applicabilità del principio accennato in tutti i settori della pubblica amministrazione, sia civile sia militare, né sostenere la perdurante vigenza della legge n. 599/1954 in quanto non si tratta, nella fattispecie, di applicare i principi sulla successione delle leggi nel tempo, ma di considerare l’esatta portata del fondamentale principio di separazione tra politica e gestione, di applicazione generalissima e derogabile solamente, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 29/1993, ad opera di specifiche disposizioni legislative.
Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di incompetenza.

 

3) In secondo luogo, l’esponente lamenta la tardività del provvedimento disciplinare che, a suo dire, sarebbe stato adottato quando era già decorso il termine di 180 giorni previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.
Il rilievo è infondato in fatto.
La disposizione citata disciplina alcune scansioni temporali del procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti e prevede che, nel caso di condanna penale, la destituzione del dipendente può essere inflitta all’esito di apposito procedimento che deve essere avviato o proseguito entro 180 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna.
Nel caso in esame, è stato rispettato il termine finale previsto dalla legge.
L’Amministrazione, infatti, ha dimostrato di aver avuto notizia del passato in giudicato della sentenza, mediante la comunicazione telegrafica prodotta in atti, solamente in data 29 giugno 1999.
In ogni caso, anche volendo disconoscere l’efficacia probatoria del documento suindicato, resta il fatto che la sentenza di condanna è passata in giudicato il 4 giugno 1999, come risulta dall’attestazione della cancelleria appostavi in calce, cosicché la contestazione degli addebiti del 30 novembre 1999 risulta comunque effettuata in tempo utile.

 

4) Il terzo motivo di gravame investe le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare nel corso del quale, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato impedito il suo diritto di difesa.
Più specificamente, la censura concerne l’asserito ritardo con il quale al ricorrente medesimo è stata comunicata la data della riunione della Commissione di disciplina.
Essendo tale convocazione fissata per il giorno 8 febbraio 2000, l’incolpato ne sarebbe stato informato solamente in data 5 febbraio, in violazione dell’articolo 111, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede un preavviso di almeno 20 giorni.
L’Amministrazione resistente eccepisce l’inapplicabilità al caso di specie dell’articolo 111, poiché il testo unico degli impiegati civili dello Stato non può trovare applicazione assoluta al personale militare, ma solo laddove contempli disposizioni compatibili con il particolare status di tale categoria di dipendenti pubblici.
La prospettazione difensiva non può essere condivisa dal Collegio che rimarca come la Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 11 marzo 1991, abbia censurato talune disparità di trattamento tra gli impiegati civili dello Stato e i sottufficiali delle forze armate, non giustificate dalle peculiarità dello status di militare, ritenendo che il doveroso riequilibrio delle posizioni dovesse transitare (anche) attraverso la parificazione delle garanzie difensive previste dal già citato articolo 111 del testo unico degli impiegati civili dello Stato.
Posto che al sottufficiale della Guardia di finanza sottoposto a procedimento disciplinare deve essere comunicata la data della trattazione orale con un preavviso di venti giorni, deve peraltro osservarsi come, nel caso di specie, tale termine sia stato rispettato dall’Amministrazione.
Emerge dalla documentazione prodotta in atti, infatti, che, dopo nove (!) tentativi infruttuosi di effettuare la consegna a mani dell’interessato, l’Amministrazione, constata l’obiettiva impossibilità di provvedere in tal senso, ha comunicato la data della seduta della Commissione di disciplina mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (è stato prodotto in atti l’avviso di ricevimento firmato dal destinatario) spedita il 19 gennaio 2000.
La comunicazione della data della seduta fissata per la trattazione orale (8 febbraio 2000) è stata, quindi, tempestiva (in quanto comportante un preavviso di venti giorni) e rituale (poiché l’invio con lettera raccomandata a.r. è previsto dall’art. 104 del testo unico, richiamato dall’art. 111, nel caso in cui la consegna personale non risulti possibile).

 

4) Con il quarto motivo di ricorso, l’esponente deduce violazione di legge con riferimento alla legge 31 luglio 1954, n. 599.
Afferma che l’intervenuta cessazione del rapporto di servizio (al momento dell’applicazione della sanzione era in congedo assoluto da oltre cinque anni) avrebbe fatto venir meno il potere disciplinare, precludendo l’avvio del procedimento nei confronti di un soggetto che, ormai, aveva perduto lo status di militare.
La censura è priva di pregio.
L’articolo 56 della legge n. 599/1954, infatti, dispensa il sottufficiale in congedo assoluto dagli obblighi di servizio, ma stabilisce che questi conserva il grado e l’onore dell’uniforme ed è soggetto alle disposizioni normative che riflettono il grado e la disciplina.
Equivale a dire che il sottufficiale in congedo assoluto mantiene, quanto al grado e alla disciplina, il particolare status di militare che fonda il potere dell’Amministrazione di procedere disciplinarmente nei suoi confronti per le infrazioni commesse durante il servizio che incidano su detto status.
Ne consegue che, con la cessazione dal servizio attivo, non viene meno per il militare la possibilità di essere sottoposto a sanzioni disciplinari di stato (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 30 giugno 2004, n. 6308).

 

5) In via subordinata, il deducente eccepisce l’illegittimità costituzionale degli articoli 60 e 61 della legge n. 599/1954, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.
La questione è manifestamente infondata.
Quanto al parametro desunto dall’articolo 3 della Costituzione, esso impone il principio della parità di trattamento di situazioni identiche, riservando alla discrezionalità del legislatore la disciplina delle situazioni diverse tra loro.
Considerando i particolari oneri (e le prerogative) che incombono sul personale militare collocato a riposo, si profila una obiettiva diversità di situazioni tra il medesimo e il personale civile dello Stato cessato dall’impiego, con la conseguenza che l’applicazione di sanzioni disciplinari per fatti commessi in servizio, prevista solamente per i militari in congedo, non configura una disparità di trattamento contrastante con il parametro costituzionale.
Quanto alla violazione del diritto alla difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione, essa conseguirebbe, secondo la ricostruzione del ricorrente, alla condizione di “civile” propria del sottufficiale in congedo che dovrebbe comportare l’attivazione di particolari guarentigie, nell’ambito del procedimento disciplinare (quale la difesa tecnica di un legale di fiducia dell’incolpato e non di un militare), non previste dalla normativa sospettata di incostituzionalità.
Anche questo rilievo è palesemente infondato in quanto, come dimostrato supra, il collocamento a riposo del sottufficiale non comporta l’estinzione dello status di militare che sopravvive per gli aspetti non legati ad obblighi di servizio.
Ne consegue che il procedimento disciplinare nei confronti del militare in congedo è governato legittimamente dalle stesse regole che concernono i militari in servizio.

 

6) L’esponente si duole, in ultimo luogo, delle presunte carenze che avrebbero caratterizzato l’attività istruttoria, svoltasi in 14 giorni complessivi, senza procedere ad una autonoma valutazione dei fatti emersi in sede penale, e tradottasi nell’adozione di un provvedimento disciplinare non corredato da adeguato supporto motivazionale.
L’assunto è infondato.
Gli atti del procedimento, infatti, testimoniano che l’Amministrazione ha preso le mosse, ovviamente, dalla vicenda penale, ma ha poi proceduto all’autonoma valutazione dei fatti.
Il provvedimento disciplinare, in particolare, si fonda su un supporto motivazionale esteso che rende ragione, oltre che delle risultanze processuali, anche dell’inchiesta disciplinare e della valutazione della Commissione di disciplina, pervenendo ad autonomo convincimento circa la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati e la congruità della sanzione irrogata.
Sono, comunque, ben esposte le ragioni che hanno determinato la decisione dell’Autorità, di talché l’interessato è posto in grado di individuare con precisione la logica sottesa alla dinamica amministrativa.
Non sussistono, pertanto, i denunciati vizi di legittimità dell’atto sotto il profilo dell’eccesso di potere.
Ulteriori considerazioni riferite al merito delle scelte operate rientrano nella sfera della discrezionalità dell’Amministrazione, non intaccabile dal giudice di legittimità degli atti.
La decisione del giudice penale di non applicare la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici non incide in alcun modo sull’autonomo giudizio disciplinare e, all’evidenza, non comporta alcun profilo di illogicità della sanzione disciplinare.

 

7) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il Collegio ritiene che sussistano, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino il 23 novembre 2005.


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