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| n. 12-2005 - © copyright |
| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2005
n. 3844
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Giacomo Giaminardi (avv. Angeletti, Finiguerra) c. Ministero
dell’Economia e delle Finanze (avv. Stato), Comando Generale
della Guardia di Finanza (n.c.) |
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1. Militari – Guardia di Finanza – Sanzione
della perdita del grado per rimozione – Art. 61, 1° co.
l. 599/1954 – Soggetto disponente – Comandante Generale
della Guardia di Finanza – Competenza.
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2. Militari – Art. 60 e 61 l. 599/1954 –
Questione di illegittimità costituzionale rispetto ad artt.
3 e 24 Cost. – Manifesta infondatezza.
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1. Il Comandante Generale della Guardia di
Finanza è competente a disporre la sanzione della perdita
del grado per rimozione.
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2. E’ manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 l. 599/1954.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
Prima Sezione
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composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ
de AYALA - Presidente - Roberta VIGOTTI - Consigliere -
Richard GOSO - Referendario, estensore ha pronunciato la
seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1489/2000, proposto da
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GIAMINARDI Giacomo, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Carlo Angeletti e Donatella Finiguerra,
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Torino, via Brofferio n. 1;
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contro
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il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino,
presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45;
il Comando Generale della Guardia di finanza, in persona
del Comandante Generale pro tempore;
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per l’annullamento
della determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 7615 in data 25 febbraio 2000, notificata
all’interessato il 24 marzo 2000, con la quale è stata disposta
la perdita del grado per rimozione nei confronti del maresciallo
maggiore aiutante, in congedo, Giaminardi Giacomo, nonché
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
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Visti gli atti e i documenti allegati al
ricorso;
Vista l’ordinanza istruttoria presidenziale n. 345 del 27
luglio 2000;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
delle finanze;
Vista la memoria difensiva del ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 23 novembre 2005 il referendario
Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente, maresciallo della Guardia
di finanza in congedo, è stato riconosciuto colpevole del
reato di concussione aggravata e condannato con sentenza
divenuta irrevocabile.
Il susseguente procedimento disciplinare, avviato quando
il Giaminardi era già cessato dal servizio, si concludeva
con la sanzione della perdita del grado per rimozione.
L’esponente contesta la legittimità del provvedimento disciplinare
e deduce i seguenti motivi di gravame:
I) incompetenza assoluta. Violazione di legge con riferimento
all’art. 61 legge 31 luglio 1954 n. 559 (recte: 599).
Il Comandante Generale della Guardia di finanza sarebbe
stato incompetente ad applicare la sanzione della perdita
del grado che, secondo la disposizione rubricata, deve essere
disposta con decreto ministeriale.
II) Violazione di legge con riferimento all’art. 9 legge
7 febbraio 1990 n. 19.
L’avvio del procedimento disciplinare sarebbe stato tardivo,
essendo già decorso il termine di 180 giorni dalla data
in cui l’Amministrazione aveva avuto notizia della sentenza
irrevocabile di condanna.
III) Violazione di legge con riferimento alla legge 31 luglio
1954 n. 559 (recte: 599), al D.M. (Ministero della Difesa)
15 settembre 1955, alla legge 7 agosto 1990 n. 241, all’art.
140 c.p.c., nonché con riferimento al D.P.R. 10 gennaio
1957 n. 3 ed in particolare all’art. 111. Eccesso di potere
sotto vari profili: sviamento, perplessità del procedimento.
Sarebbe stato impedito, nel corso del procedimento disciplinare,
l’esercizio del diritto di difesa, in conseguenza della
tardiva comunicazione della data della trattazione orale.
IV) Violazione di legge con riferimento alla legge 31 luglio
1954 n. 599. Violazione della Costituzione con riferimento
agli artt. 3 e 24.
Il ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe
potuto instaurare un procedimento disciplinare nei suoi
confronti dopo la cessazione del rapporto di impiego.
Qualora detta procedura fosse ritenuta conforme alla legge
n. 599/1954, tale normativa risulterebbe costituzionalmente
illegittima.
V) Eccesso di potere sotto vari profili: carenza di motivazione,
difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta.
L’Amministrazione non avrebbe valutato in modo autonomo
i fatti emersi nel procedimento penale, recependone apoditticamente
le risultanze.
Sulla scorta di tali doglianze, l’esponente chiede che sia
disposto l’annullamento della sanzione disciplinare, previa
eventuale rimessione alla Corte Costituzionale perché sia
valutato il contrasto degli articoli 60 e 61 della legge
n. 599/1954 con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
Con ordinanza presidenziale n. 345 del 27 luglio 2000, erano
chiesti chiarimenti documentati in ordine al ricorso.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione delle finanze,
con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, depositando
la documentazione richiesta e chiedendo che il ricorso fosse
respinto perché infondato.
In prossimità della pubblica udienza, il ricorrente depositava
una memoria difensiva, con la quale articolava ulteriormente
i motivi di ricorso e replicava alle deduzioni istruttorie
dell’Amministrazione.
Chiamato all’udienza del 23 novembre 2005, infine, il ricorso
è stato ritenuto in decisione.
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DIRITTO
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1) Il signor Giacomo Giaminardi, maresciallo
in congedo della Guardia di finanza, contesta la legittimità
del provvedimento del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 7615 del 25 febbraio 2000, con il quale gli
è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita
del grado per rimozione.
I fatti addebitati al Giaminardi consistevano in una cospicua
serie di episodi concussivi, per i quali la colpevolezza
dell’attuale ricorrente era stata accertata con sentenza
divenuta irrevocabile.
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2) Con il primo motivo di ricorso, l’esponente
deduce l’incompetenza del Comandante Generale della Guardia
di finanza a disporre la sanzione disciplinare della perdita
del grado, con riferimento all’articolo 61, comma 1, della
legge 31 luglio 1954, n. 599, che prevede, nella fattispecie,
l’adozione di un decreto ministeriale.
Il deducente si fa carico di eventuali eccezioni riferite
all’applicazione dei principi sanciti dal decreto legislativo
n. 29/1993, ma ritiene che tale normativa non abbia inciso
sulla competenza ministeriale in materia e che possa giustificare,
eventualmente, una delega di poteri in capo al dirigente,
mentre il provvedimento impugnato è stato adottato dal Comandante
Generale della Guardia di finanza nell’esercizio di una
potestà propria
Nella memoria difensiva, il ricorrente ha ulteriormente
articolato le proprie argomentazioni, contestando l’applicabilità,
nel caso di specie, dell’articolo 16 del d.lgs. n. 29/1993,
invocato dall’Amministrazione in sede di deduzioni istruttorie,
atteso che tale disposizione di carattere generale non può
aver abrogato, in base ai principi, la disciplina speciale
previgente; rileva, inoltre, che l’articolo 2, comma 4,
del d.lgs. n. 29/1993, esclude espressamente dal proprio
campo di applicazione il personale militare e delle forze
di polizia e richiama, a sostegno della propria tesi, il
precedente costituito da T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter,
12 giugno 2000, n. 4861, peraltro riferito a diversa categoria
di personale pubblico.
La censura è, ad avviso del Collegio, destituita di fondamento.
L’esponente non considera, infatti, come il principio di
separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo
e compiti di gestione, introdotto dal d.lgs. n. 29/1993
in tutti i settori dell’amministrazione pubblica, abbia
comportato l’attribuzione dei compiti di gestione del personale,
compresa l’applicazione di sanzioni disciplinari, ai dirigenti
o alle corrispondenti figure dell’Amministrazione militare,
con esclusione di qualsivoglia spazio di competenza residuale
in capo agli organi politici.
La portata del principio è stata definitivamente precisata
dall’articolo 3 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che, al
comma 2, ha attribuito alla competenza dirigenziale tutti
i compiti di gestione amministrativa e i connessi poteri
di organizzazione delle risorse umane.
In forza del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dal d.lgs.
n. 80/1998, compete quindi al Comandante Generale della
Guardia di finanza, titolare di un ufficio dirigenziale
di livello generale, e non più al Ministro, l’adozione dei
provvedimenti disciplinari di stato.
Non può, in senso contrario, farsi riferimento al disposto
dell’articolo 2 del d.lgs. n. 29/1993 che concerne il sistema
delle fonti regolatrici del rapporto di lavoro e non incide
sull’applicabilità del principio accennato in tutti i settori
della pubblica amministrazione, sia civile sia militare,
né sostenere la perdurante vigenza della legge n. 599/1954
in quanto non si tratta, nella fattispecie, di applicare
i principi sulla successione delle leggi nel tempo, ma di
considerare l’esatta portata del fondamentale principio
di separazione tra politica e gestione, di applicazione
generalissima e derogabile solamente, ai sensi dell’articolo
3, comma 3, del d.lgs. n. 29/1993, ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di incompetenza.
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3) In secondo luogo, l’esponente lamenta
la tardività del provvedimento disciplinare che, a suo dire,
sarebbe stato adottato quando era già decorso il termine
di 180 giorni previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge
7 febbraio 1990, n. 19.
Il rilievo è infondato in fatto.
La disposizione citata disciplina alcune scansioni temporali
del procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici
dipendenti e prevede che, nel caso di condanna penale, la
destituzione del dipendente può essere inflitta all’esito
di apposito procedimento che deve essere avviato o proseguito
entro 180 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha
avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna.
Nel caso in esame, è stato rispettato il termine finale
previsto dalla legge.
L’Amministrazione, infatti, ha dimostrato di aver avuto
notizia del passato in giudicato della sentenza, mediante
la comunicazione telegrafica prodotta in atti, solamente
in data 29 giugno 1999.
In ogni caso, anche volendo disconoscere l’efficacia probatoria
del documento suindicato, resta il fatto che la sentenza
di condanna è passata in giudicato il 4 giugno 1999, come
risulta dall’attestazione della cancelleria appostavi in
calce, cosicché la contestazione degli addebiti del 30 novembre
1999 risulta comunque effettuata in tempo utile.
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4) Il terzo motivo di gravame investe le
modalità di svolgimento del procedimento disciplinare nel
corso del quale, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato
impedito il suo diritto di difesa.
Più specificamente, la censura concerne l’asserito ritardo
con il quale al ricorrente medesimo è stata comunicata la
data della riunione della Commissione di disciplina.
Essendo tale convocazione fissata per il giorno 8 febbraio
2000, l’incolpato ne sarebbe stato informato solamente in
data 5 febbraio, in violazione dell’articolo 111, ultimo
comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede un
preavviso di almeno 20 giorni.
L’Amministrazione resistente eccepisce l’inapplicabilità
al caso di specie dell’articolo 111, poiché il testo unico
degli impiegati civili dello Stato non può trovare applicazione
assoluta al personale militare, ma solo laddove contempli
disposizioni compatibili con il particolare status di tale
categoria di dipendenti pubblici.
La prospettazione difensiva non può essere condivisa dal
Collegio che rimarca come la Corte costituzionale, con sentenza
n. 104 del 11 marzo 1991, abbia censurato talune disparità
di trattamento tra gli impiegati civili dello Stato e i
sottufficiali delle forze armate, non giustificate dalle
peculiarità dello status di militare, ritenendo che il doveroso
riequilibrio delle posizioni dovesse transitare (anche)
attraverso la parificazione delle garanzie difensive previste
dal già citato articolo 111 del testo unico degli impiegati
civili dello Stato.
Posto che al sottufficiale della Guardia di finanza sottoposto
a procedimento disciplinare deve essere comunicata la data
della trattazione orale con un preavviso di venti giorni,
deve peraltro osservarsi come, nel caso di specie, tale
termine sia stato rispettato dall’Amministrazione.
Emerge dalla documentazione prodotta in atti, infatti, che,
dopo nove (!) tentativi infruttuosi di effettuare la consegna
a mani dell’interessato, l’Amministrazione, constata l’obiettiva
impossibilità di provvedere in tal senso, ha comunicato
la data della seduta della Commissione di disciplina mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento (è stato
prodotto in atti l’avviso di ricevimento firmato dal destinatario)
spedita il 19 gennaio 2000.
La comunicazione della data della seduta fissata per la
trattazione orale (8 febbraio 2000) è stata, quindi, tempestiva
(in quanto comportante un preavviso di venti giorni) e rituale
(poiché l’invio con lettera raccomandata a.r. è previsto
dall’art. 104 del testo unico, richiamato dall’art. 111,
nel caso in cui la consegna personale non risulti possibile).
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4) Con il quarto motivo di ricorso, l’esponente
deduce violazione di legge con riferimento alla legge 31
luglio 1954, n. 599.
Afferma che l’intervenuta cessazione del rapporto di servizio
(al momento dell’applicazione della sanzione era in congedo
assoluto da oltre cinque anni) avrebbe fatto venir meno
il potere disciplinare, precludendo l’avvio del procedimento
nei confronti di un soggetto che, ormai, aveva perduto lo
status di militare.
La censura è priva di pregio.
L’articolo 56 della legge n. 599/1954, infatti, dispensa
il sottufficiale in congedo assoluto dagli obblighi di servizio,
ma stabilisce che questi conserva il grado e l’onore dell’uniforme
ed è soggetto alle disposizioni normative che riflettono
il grado e la disciplina.
Equivale a dire che il sottufficiale in congedo assoluto
mantiene, quanto al grado e alla disciplina, il particolare
status di militare che fonda il potere dell’Amministrazione
di procedere disciplinarmente nei suoi confronti per le
infrazioni commesse durante il servizio che incidano su
detto status.
Ne consegue che, con la cessazione dal servizio attivo,
non viene meno per il militare la possibilità di essere
sottoposto a sanzioni disciplinari di stato (T.A.R. Lazio,
Roma, sez. II, 30 giugno 2004, n. 6308).
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5) In via subordinata, il deducente eccepisce
l’illegittimità costituzionale degli articoli 60 e 61 della
legge n. 599/1954, per violazione degli articoli 3 e 24
della Costituzione.
La questione è manifestamente infondata.
Quanto al parametro desunto dall’articolo 3 della Costituzione,
esso impone il principio della parità di trattamento di
situazioni identiche, riservando alla discrezionalità del
legislatore la disciplina delle situazioni diverse tra loro.
Considerando i particolari oneri (e le prerogative) che
incombono sul personale militare collocato a riposo, si
profila una obiettiva diversità di situazioni tra il medesimo
e il personale civile dello Stato cessato dall’impiego,
con la conseguenza che l’applicazione di sanzioni disciplinari
per fatti commessi in servizio, prevista solamente per i
militari in congedo, non configura una disparità di trattamento
contrastante con il parametro costituzionale.
Quanto alla violazione del diritto alla difesa garantito
dall’articolo 24 della Costituzione, essa conseguirebbe,
secondo la ricostruzione del ricorrente, alla condizione
di “civile” propria del sottufficiale in congedo che dovrebbe
comportare l’attivazione di particolari guarentigie, nell’ambito
del procedimento disciplinare (quale la difesa tecnica di
un legale di fiducia dell’incolpato e non di un militare),
non previste dalla normativa sospettata di incostituzionalità.
Anche questo rilievo è palesemente infondato in quanto,
come dimostrato supra, il collocamento a riposo del sottufficiale
non comporta l’estinzione dello status di militare che sopravvive
per gli aspetti non legati ad obblighi di servizio.
Ne consegue che il procedimento disciplinare nei confronti
del militare in congedo è governato legittimamente dalle
stesse regole che concernono i militari in servizio.
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6) L’esponente si duole, in ultimo luogo,
delle presunte carenze che avrebbero caratterizzato l’attività
istruttoria, svoltasi in 14 giorni complessivi, senza procedere
ad una autonoma valutazione dei fatti emersi in sede penale,
e tradottasi nell’adozione di un provvedimento disciplinare
non corredato da adeguato supporto motivazionale.
L’assunto è infondato.
Gli atti del procedimento, infatti, testimoniano che l’Amministrazione
ha preso le mosse, ovviamente, dalla vicenda penale, ma
ha poi proceduto all’autonoma valutazione dei fatti.
Il provvedimento disciplinare, in particolare, si fonda
su un supporto motivazionale esteso che rende ragione, oltre
che delle risultanze processuali, anche dell’inchiesta disciplinare
e della valutazione della Commissione di disciplina, pervenendo
ad autonomo convincimento circa la rilevanza disciplinare
dei fatti addebitati e la congruità della sanzione irrogata.
Sono, comunque, ben esposte le ragioni che hanno determinato
la decisione dell’Autorità, di talché l’interessato è posto
in grado di individuare con precisione la logica sottesa
alla dinamica amministrativa.
Non sussistono, pertanto, i denunciati vizi di legittimità
dell’atto sotto il profilo dell’eccesso di potere.
Ulteriori considerazioni riferite al merito delle scelte
operate rientrano nella sfera della discrezionalità dell’Amministrazione,
non intaccabile dal giudice di legittimità degli atti.
La decisione del giudice penale di non applicare la pena
accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici
non incide in alcun modo sull’autonomo giudizio disciplinare
e, all’evidenza, non comporta alcun profilo di illogicità
della sanzione disciplinare.
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7) In conclusione, il ricorso è infondato
e deve essere respinto.
Il Collegio ritiene che sussistano, comunque, giusti motivi
per disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte, prima Sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Torino il 23 novembre 2005.
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