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| n. 12-2005 - © copyright |
| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2005
n. 3833
Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto
Break s.n.c. (avv. Capra, Bellino) c. Comune di Bruino (n.c.)
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Pubblici esercizi – Sorvegliabilità – Art.
5 2° co. Dm 564/1992 s.m.i. – Applicabilità – Ambito – Vie
interne di comunicazione tra il pubblico esercizio ed i
locali aventi diversa destinazione – Fattispecie
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L’art. 5 2° co. Dm 564/1992 s.m.i. si applica
alle vie interne di comunicazione tra il pubblico esercizio
ed i locali aventi diversa destinazione (nella fattispecie
il Giudice ha escluso l’applicabilità della disciplina transitoria
della norma rispetto ad un accesso esterno condiviso dal
locale pubblico e dall’abitazione privata)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
PIEMONTE
SEZIONE I
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso R.G.R. n. 2193/99 proposto dalla
società
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BREAK S.N.C., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Roberto Capra e Gualtiero Bellino, domiciliatari
in Torino, piazza Catello, 113, come da mandato in calce
al ricorso;
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contro
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il COMUNE DI BRUINO, in persona del
Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale 8 ottobre 1999, n. 67, recante
intimazione a presentare un progetto finalizzato all’adeguamento
dei locali di un esercizio pubblico ai criteri di sorvegliabilità
ed alle altre normative vigenti, nonché di ogni altro atto
presupposto, preparatorio, connesso o conseguenziale;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; nessuno essendo
comparso per la società ricorrente alla pubblica udienza
del 23 novembre 2005;
Visto l’art. 26, comma 4 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel
testo sostituito dal-l’art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto possibile decidere il ricorso con sentenza succintamente
motivata a sensi della norma sopra citata;
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Considerato che il provvedimento impugnato
è stato adottato sul rilievo che, in esito alle relazioni
ispettive eseguite dal Comune, era stato accertato il mancato
rispetto dei criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti
a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti
e bevande “previsti dagli artt. 1 e 3 D.M. 17 dicembre 1992,
n. 564 e s.m.i. e, nello specifico, l’ingresso del pubblico
esercizio è utilizzato come unica via d’accesso per l’abitazione
privata sovrastante e per le tre stanze poste sempre al
piano superiore, comunque non adibite a pubblico esercizio”;
Considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente
deduce che l’art. 5, comma 1 D.M. 17 dicembre 1992, n. 564,
come modificato dall’art. 1 D.M. 5 agosto 1994, n. 534,
impone, per gli esercizi già autorizzati alla data di entrata
in vigore del provvedimento stesso (tra i quali rientra
quello per cui è causa), la conformazione, entro il 31 ottobre
1994, alle sole disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del
decreto medesimo, e non anche a quelle di cui all’art. 1;
Considerato che la prescrizione circa la necessaria separazione
dell’accesso al pubblico esercizio rispetto ai passaggi
diretti ad altre unità immobiliari è in effetti contenuta
nell’art. 1, comma 2 D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, in base
al quale “le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso
diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non
possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private”;
Ritenuto tuttavia che, se è vero che, in via transitoria,
l’art. 5, comma 1 D.M. citato fissa al 31 ottobre 1994 il
termine per l’adeguamento dei pubblici esercizi già autorizzati
alle prescrizioni di cui agli artt. 2 e 3, ciò tuttavia
non significa che detti esercizi siano esentati dall’obbligo
di conformarsi alle prescrizioni contenute nell’art. 1,
ma, al contrario, comporta che detta disposizione trova
applicazione fin dalla sua entrata in vigore secondo gli
ordinari criteri di efficacia delle norme nel tempo e che
quindi l’adeguamento ad essa deve essere immediato;
Ritenuto che il primo motivo deve essere perciò respinto,
in quanto infondato,
Considerato che, con il secondo mezzo, la società ricorrente
osserva che l’art. 5, comma 2 si limita a prescrivere che
“le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico
esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti
alla data di entrata in vigore del (…) regolamento debbono
essere chiuse a chiave durante l’orario di apertura del
pubblico esercizio e deve essere impedito l’accesso a chiunque”,
per cui il Comune avrebbe travalicato detta disposizione,
richiedendo la presentazione di un progetto per un intervento
non richiesto dalla normativa citata;
Ritenuto che anche questa censura deve essere disattesa,
in quanto la disposizione di cui all’art. 5, comma 2 sopra
trascritta riguarda la disciplina transitoria delle vie
interne di comunicazione tra il pubblico esercizio ed i
locali aventi diversa destinazione, ma non riguarda la disciplina
dell’accesso esterno, in applicazione della quale è stata
appunto richiesta la presentazione del progetto;
Considerato che, con il terzo ed ultimo motivo, la società
ricorrente osserva che il primo accertamento ispettivo eseguito
dal Comune dato esito positivo, eccettuato per quanto riguarda
l’accesso comune all’abitazione, mentre gli accertamenti
successivi avevano riscontrato altre irregolarità, non considerate
dall’or-dinanza impugnata;
Ritenuto che la censura è inammissibile, non potendosi riconoscere
alla società ricorrente nessun interesse a dolersi contro
la mancata contestazione di irregolarità ulteriori rispetto
a quella oggetto dell’ordinanza medesima;
Ritenuto che il ricorso deve conclusivamente essere in parte
respinto ed in parte dichiarato inammissibile, secondo quanto
esposto nella motivazione che precede;
Ritenuto che la mancata costituzione in giudizio del Comune
di Bruino rende superflua la pronuncia circa le spese di
giudizio,
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul
ricorso di cui in epigrafe, in parte lo respinge ed in parte
lo dichiara inammissibile, secondo motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Torino il 23 novembre 2005
con l’intervento dei magistrati:
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Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Paolo Lotti - Referendario
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