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n. 12-2005 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2005 n. 3833
Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto
Break s.n.c. (avv. Capra, Bellino) c. Comune di Bruino (n.c.)


Pubblici esercizi – Sorvegliabilità – Art. 5 2° co. Dm 564/1992 s.m.i. – Applicabilità – Ambito – Vie interne di comunicazione tra il pubblico esercizio ed i locali aventi diversa destinazione – Fattispecie

L’art. 5 2° co. Dm 564/1992 s.m.i. si applica alle vie interne di comunicazione tra il pubblico esercizio ed i locali aventi diversa destinazione (nella fattispecie il Giudice ha escluso l’applicabilità della disciplina transitoria della norma rispetto ad un accesso esterno condiviso dal locale pubblico e dall’abitazione privata)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE I

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso R.G.R. n. 2193/99 proposto dalla società

 

BREAK S.N.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Capra e Gualtiero Bellino, domiciliatari in Torino, piazza Catello, 113, come da mandato in calce al ricorso;

 

contro

 

il COMUNE DI BRUINO, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale 8 ottobre 1999, n. 67, recante intimazione a presentare un progetto finalizzato all’adeguamento dei locali di un esercizio pubblico ai criteri di sorvegliabilità ed alle altre normative vigenti, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguenziale;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; nessuno essendo comparso per la società ricorrente alla pubblica udienza del 23 novembre 2005;
Visto l’art. 26, comma 4 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dal-l’art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto possibile decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata a sensi della norma sopra citata;

 

Considerato che il provvedimento impugnato è stato adottato sul rilievo che, in esito alle relazioni ispettive eseguite dal Comune, era stato accertato il mancato rispetto dei criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande “previsti dagli artt. 1 e 3 D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 e s.m.i. e, nello specifico, l’ingresso del pubblico esercizio è utilizzato come unica via d’accesso per l’abitazione privata sovrastante e per le tre stanze poste sempre al piano superiore, comunque non adibite a pubblico esercizio”;
Considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente deduce che l’art. 5, comma 1 D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dall’art. 1 D.M. 5 agosto 1994, n. 534, impone, per gli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso (tra i quali rientra quello per cui è causa), la conformazione, entro il 31 ottobre 1994, alle sole disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto medesimo, e non anche a quelle di cui all’art. 1;
Considerato che la prescrizione circa la necessaria separazione dell’accesso al pubblico esercizio rispetto ai passaggi diretti ad altre unità immobiliari è in effetti contenuta nell’art. 1, comma 2 D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, in base al quale “le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private”;
Ritenuto tuttavia che, se è vero che, in via transitoria, l’art. 5, comma 1 D.M. citato fissa al 31 ottobre 1994 il termine per l’adeguamento dei pubblici esercizi già autorizzati alle prescrizioni di cui agli artt. 2 e 3, ciò tuttavia non significa che detti esercizi siano esentati dall’obbligo di conformarsi alle prescrizioni contenute nell’art. 1, ma, al contrario, comporta che detta disposizione trova applicazione fin dalla sua entrata in vigore secondo gli ordinari criteri di efficacia delle norme nel tempo e che quindi l’adeguamento ad essa deve essere immediato;
Ritenuto che il primo motivo deve essere perciò respinto, in quanto infondato,
Considerato che, con il secondo mezzo, la società ricorrente osserva che l’art. 5, comma 2 si limita a prescrivere che “le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del (…) regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l’orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l’accesso a chiunque”, per cui il Comune avrebbe travalicato detta disposizione, richiedendo la presentazione di un progetto per un intervento non richiesto dalla normativa citata;
Ritenuto che anche questa censura deve essere disattesa, in quanto la disposizione di cui all’art. 5, comma 2 sopra trascritta riguarda la disciplina transitoria delle vie interne di comunicazione tra il pubblico esercizio ed i locali aventi diversa destinazione, ma non riguarda la disciplina dell’accesso esterno, in applicazione della quale è stata appunto richiesta la presentazione del progetto;
Considerato che, con il terzo ed ultimo motivo, la società ricorrente osserva che il primo accertamento ispettivo eseguito dal Comune dato esito positivo, eccettuato per quanto riguarda l’accesso comune all’abitazione, mentre gli accertamenti successivi avevano riscontrato altre irregolarità, non considerate dall’or-dinanza impugnata;
Ritenuto che la censura è inammissibile, non potendosi riconoscere alla società ricorrente nessun interesse a dolersi contro la mancata contestazione di irregolarità ulteriori rispetto a quella oggetto dell’ordinanza medesima;
Ritenuto che il ricorso deve conclusivamente essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile, secondo quanto esposto nella motivazione che precede;
Ritenuto che la mancata costituzione in giudizio del Comune di Bruino rende superflua la pronuncia circa le spese di giudizio,

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, secondo motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Torino il 23 novembre 2005 con l’intervento dei magistrati:

 

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Paolo Lotti - Referendario


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