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n. 12-2005 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2005 n. 3827
Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti
Giacomina Ceffa, Edgarda Donetti (avv. Romano, Majocco) c. Regione Piemonte (avv. Scollo)


Ricorso – Interesse ad agire – Decreto di esproprio – Domanda di annullamento – Intervenuta irreversibile trasformazione del fondo - Permane

Permane in capo al titolare del fondo la legittimazione ad agire avverso il decreto di esproprio anche dopo l’intervenuta irreversibile trasformazione del fondo cagionata da atto dichiarato illegittimo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
prima sezione

 

composto dai Signori: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente - Roberta VIGOTTI - Consigliere, relatore ed estensore - Richard GOSO - Referendario ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso n. 1729/2001 proposto da

 

DONETTI Edgarda e CEFFA Giacomina, rappresentate e difese dagli avv.ti Ercole Romano, Gianrocco Vellata e Francesco Majocco, ed elettivamente domiciliate in Torino, via Assarotti n. 11, presso lo studio dell’ultimo; - ricorrenti

 

contro

 

il comune di Novara, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Tucillo ed elettivamente domiciliato, in Torino, via S. Pio V n. 20, presso lo studio dell’avv. Roberto Carapelle; - resistente

 

nonché nei confronti di

 

consorzio provinciale “Edilizia Abitativa Novara” (CO.P.E.A.) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

 

cooperativa edilizia La Nuova, in persona del legale rappresentante pro tempore;

 

società Consorzio Novarese Costruttori (CO.NO.CO.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

 

Testoni Arleziano, in qualità di presidente della cooperativa edilizia La Nuova; intimati non costituiti

 

per ottenere
la condanna dell’amministrazione e delle controinteressate al risarcimento dei danni in dipendenza da occupazione illegittima di terreni di proprietà.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 23 novembre 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Ercole Romano per la parte ricorrente e l’avv. Massimo Andreis per delega dell’avv. Mario Tucillo per l’amministrazione resistente;

 

Considerato che le ricorrenti agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provocato per effetto del provvedimento di occupazione d’urgenza annullato, in quanto riconosciuto illegittimo, da questo TAR con sentenza n. 49 del 29 gennaio 1998;
Ritenuto che, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 che ha espunto dall’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva la cognizione in ordine ai comportamenti dell’amministrazione in materia edilizia ed urbanistica, la controversia, in quanto diretta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo ritenute lese in dipendenza da fattori causali riconducibili all’esplicazione del pubblico potere, anche se il provvedimento degradatorio del diritto sia venuto meno, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 30.8.2005, n. 4);
Rilevato peraltro che, concretandosi la definitiva perdita da parte del privato di tutte le facoltà inerenti al diritto di proprietà nel momento in cui il bene subisce alterazioni fisiche e funzionali non emendabili, ovvero sono state realizzate le componenti essenziali dell’opera pubblica (Cons. Stato, Adunanza Plenaria 7.2.1996, n. 1), e ciò anche nel caso in cui, come nella fattispecie, l’annullamento del decreto di occupazione sia successivo alla irreversibile trasformazione del fondo, il diritto al risarcimento del danno risulta prescritto, come oppone la difesa resistente, per decorso del termine previsto dall’art. 2947 cod. civ. (le opere, per stessa ammissione delle ricorrenti, sono state completate prima del 22 luglio 1996, mentre il ricorso è stato notificato il 31 ottobre 2001);
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, mentre delle spese di lite è opportuna la compensazione tra le parti

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23 novembre 2005.


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