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| n. 12-2005 - © copyright |
| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2005
n. 3827
Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti
Giacomina Ceffa, Edgarda Donetti (avv. Romano, Majocco)
c. Regione Piemonte (avv. Scollo) |
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Ricorso – Interesse ad agire – Decreto di
esproprio – Domanda di annullamento – Intervenuta irreversibile
trasformazione del fondo - Permane
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Permane in capo al titolare del fondo la
legittimazione ad agire avverso il decreto di esproprio
anche dopo l’intervenuta irreversibile trasformazione del
fondo cagionata da atto dichiarato illegittimo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Piemonte
prima sezione
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composto dai Signori: - Alfredo GOMEZ de
AYALA - Presidente - Roberta VIGOTTI - Consigliere, relatore
ed estensore - Richard GOSO - Referendario ha pronunciato
la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 1729/2001 proposto da
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DONETTI Edgarda e CEFFA Giacomina,
rappresentate e difese dagli avv.ti Ercole Romano, Gianrocco
Vellata e Francesco Majocco, ed elettivamente domiciliate
in Torino, via Assarotti n. 11, presso lo studio dell’ultimo;
- ricorrenti
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contro
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il comune di Novara, in persona del
sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario
Tucillo ed elettivamente domiciliato, in Torino, via S.
Pio V n. 20, presso lo studio dell’avv. Roberto Carapelle;
- resistente
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nonché nei confronti di
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consorzio provinciale “Edilizia Abitativa
Novara” (CO.P.E.A.) s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore;
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cooperativa edilizia La Nuova, in
persona del legale rappresentante pro tempore;
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società Consorzio Novarese Costruttori
(CO.NO.CO.), in persona del legale rappresentante pro
tempore;
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Testoni Arleziano, in qualità di presidente
della cooperativa edilizia La Nuova; intimati non costituiti
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per ottenere
la condanna dell’amministrazione e delle controinteressate
al risarcimento dei danni in dipendenza da occupazione illegittima
di terreni di proprietà.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 23 novembre 2005, relatore
il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Ercole Romano per
la parte ricorrente e l’avv. Massimo Andreis per delega
dell’avv. Mario Tucillo per l’amministrazione resistente;
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Considerato che le ricorrenti agiscono in
giudizio per ottenere il risarcimento del danno provocato
per effetto del provvedimento di occupazione d’urgenza annullato,
in quanto riconosciuto illegittimo, da questo TAR con sentenza
n. 49 del 29 gennaio 1998;
Ritenuto che, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale
n. 204 del 2004 che ha espunto dall’ambito della giurisdizione
amministrativa esclusiva la cognizione in ordine ai comportamenti
dell’amministrazione in materia edilizia ed urbanistica,
la controversia, in quanto diretta alla tutela di posizioni
di diritto soggettivo ritenute lese in dipendenza da fattori
causali riconducibili all’esplicazione del pubblico potere,
anche se il provvedimento degradatorio del diritto sia venuto
meno, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo
(Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 30.8.2005, n. 4);
Rilevato peraltro che, concretandosi la definitiva perdita
da parte del privato di tutte le facoltà inerenti al diritto
di proprietà nel momento in cui il bene subisce alterazioni
fisiche e funzionali non emendabili, ovvero sono state realizzate
le componenti essenziali dell’opera pubblica (Cons. Stato,
Adunanza Plenaria 7.2.1996, n. 1), e ciò anche nel caso
in cui, come nella fattispecie, l’annullamento del decreto
di occupazione sia successivo alla irreversibile trasformazione
del fondo, il diritto al risarcimento del danno risulta
prescritto, come oppone la difesa resistente, per decorso
del termine previsto dall’art. 2947 cod. civ. (le opere,
per stessa ammissione delle ricorrenti, sono state completate
prima del 22 luglio 1996, mentre il ricorso è stato notificato
il 31 ottobre 2001);
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto,
mentre delle spese di lite è opportuna la compensazione
tra le parti
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale per
il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Torino, nella camera di consiglio
del 23 novembre 2005.
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