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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2005 n. 3825
Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti


1. - Giurisdizione e competenza – Art. 34 d.lgs. n° 80/98 s.m.i. – Risarcimento del danno – Causa - Provvedimento di occupazione d’urgenza illegittimo – Fattore causale riconducibile all’esplicazione del pubblico potere – Giurisdizione del GA - Annullamento del provvedimento – Irrilevanza.

 

2. – Risarcimento del danno – Prescrizione – Decorrenza del termine – Irreversibile trasformazione del fondo – Annullamento successivo del provvedimento di occupazione – Irrilevanza.

1. Ricorre la giurisdizione del Giudice Amministrativo rispetto alla domanda di risarcimento del danno provocato da provvedimento di occupazione d’urgenza, siccome fattore causale riconducibile all’esplicazione del pubblico potere, restando irrilevante che lo stesso sia stato annullato.

 

2. La prescrizione del risarcimento del danno conseguente all’illegittima trasformazione del fondo decorre dal momento dell’irreverbile modificazione dello stesso, restando irrilevante a tal fine che l’annullamento del provvedimento sia intervenuto successivamente alla detta irreversibile trasformazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
prima sezione

 

composto dai Signori: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente - Roberta VIGOTTI - Consigliere, relatore ed estensore - Richard GOSO - Referendario ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso n. 2135/1996 proposto da

 

CEFFA Giacomina e DONETTI Edgarda, rappresentate e difese dagli avv. ti Ercole Romano e Franco Majocco, ed elettivamente domiciliate in Torino, via Assarotti n. 11 presso lo studio dell’ultimo; - ricorrenti

 

contro

 

la regione Piemonte, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Scollo e presso la stessa elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165; - resistente

 

il comune di Novara, in persona del sindaco pro tempore, - intimato non costituito

 

nonché nei confronti di

 

consorzio provinciale “Edilizia Abitativa Novara” (CO.P.E.A.) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

 

cooperativa Edilizia La Nuova, in persona del legale rappresentante pro tempore;

 

società Consorzio Novarese Costruttori (CO.NO.CO.), in persona del legale rappresentante pro tempore; intimati non costituiti

 

per l’annullamento
del decreto del presidente della giunta regionale del Piemonte n. 2114/96, notificato a mezzo posta in data 5 luglio 1996, che dispone la espropriazione del terreno delle ricorrenti per attuazione previsioni p.e.e.p..

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata in causa dalle ricorrenti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Piemonte;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 23 novembre 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Ercole Romano per la parte ricorrente e l’avv. Giovanna Scollo per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO

 

Ceffa Giacomina e Donetti Edgarda espongono di aver impugnato davanti a questo TAR gli atti del procedimento espropriativo del terreno del quale sono proprietarie, e gli atti di assegnazione alle cooperative interessate; di aver nel frattempo ricevuto la notificazione del decreto di occupazione d’urgenza n. 280 del 1992, parimenti impugnato; che il provvedimento di espropriazione oggetto del presente ricorso, è illegittimo per i medesimi motivi già fatti valere con i gravami rivolti avverso i suddetti provvedimenti, e precisamente: violazione art. 3 e segg. legge n. 167 del 1962 e succ. mod., art. 97 Cost., difetto di motivazione e sviamento di potere, in quanto la reiterazione del vincolo non è stata adeguatamente motivata, né è stato determinato il fabbisogno abitativo nel decennio; violazione art. 3 legge n. 10 del 1977 e difetto di motivazione in relazione al presumibile superamento del limite posto dalla legge per l’edilizia residenziale pubblica; violazione art. 34 legge n. 876 del 1971; eccesso di potere sotto diversi profili, perché la deliberazione della variante parziale al piano di zona ha introdotto modificazioni alla volumetria e all’altezza massima degli edifici; violazione art. 35 legge n. 865 del 1971; eccesso di potere, incompetenza, perché le deliberazioni di assegnazione alle cooperative sono state emesse dalla giunta e non dal consiglio comunale.
Le ricorrenti deducono ancora l’illegittimità derivata da quella fatta valere nel ricorso avverso l’occupazione d’urgenza ed il seguente vizio autonomo: violazione artt. 71 e 72 legge reg. n. 56 del 1977 in relaz. all’art. 106 dpr n. 616 del 1977, perché anche per la definitiva espropriazione, come per l’occupazione d’urgenza, la competenza spessa al comune e non alla regione, e concludono per l’accoglimento del ricorso.
Nell’imminenza dell’udienza, si è costituita l’amministrazione, che ha concluso per la reiezione del ricorso che viene ora posto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso propone la questione della legittimità o meno del decreto di esproprio del terreno delle ricorrenti, emanato dal presidente della giunta regionale per l’attuazione del piano per l’edilizia economica e popolare.
I) Giova ricordare che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza di questo TAR n. 49 del 1998, con la quale è stato annullato il decreto di occupazione d’urgenza del 25 giugno 1992, per incompetenza del presidente della regione, sussistendo la competenza del comune per l’adozione degli atti ablatori diretti all’acquisizione delle aree in esecuzione di un PEEP. Peraltro, come affermano e documentano le ricorrenti nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, i lavori, iniziati subito dopo l’immissione in possesso, sono stati ultimati in massima parte nel triennio successivo, negli anni 1994, 1995; i lavori, per effetto della portata retroattiva delle sentenza di annullamento (ed in carenza di un provvedimento definitivo di ablazione, che è intervenuto solo con il decreto di esproprio del 1996, oggetto di questo giudizio) devono essere quindi considerati come realizzati su bene immobile utilizzato senza titolo.
I-1) E’ quindi necessario esaminare preliminarmente la questione della permanenza in capo alle ricorrenti dell’interesse ad agire, posto che, data l’irreversibile trasformazione del fondo, si sarebbe comunque concretizzata, per consolidata giurisprudenza, l’acquisizione dell’area in mano pubblica, con la conseguenza che il successivo, e qui impugnato, provvedimento di espropriazione sarebbe tamquam non esset, ed il ricorso sarebbe quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio, esaminata la questione alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria 29 aprile 2005, n. 2 e della giurisprudenza comunitaria ivi richiamata, non ritiene di poter concludere in questo senso.
I-2) Va innanzitutto premesso che, come ricorda l’Adunanza Plenaria, l’art. 43 TU sulle espropriazioni (dpr n. 327 del 2001), nel disciplinare l’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, stabilisce che “l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di espropriazione o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”. Il che significa, sempre secondo la sentenza citata, il riconoscimento all’autorità amministrativa del potere di acquisire al patrimonio pubblico anche un bene occupato senza titolo idoneo, purché ciò avvenga sulla base di un formale atto amministrativo fondato sulla valutazione degli interessi in conflitto e con il riconoscimento al privato del ristoro del danno.
Se quindi l’irreversibile trasformazione del terreno non è fatto idoneo a determinare la perdita della proprietà, così come ha ritenuto la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze 30 maggio 2000, ric. n. 24638/94 e 30 maggio 2000, ric. n. 31524/96, resa in relazione alla decisione della Adunanza plenaria 7 febbraio 1996, n. 1), in quanto un comportamento illegittimo non può fondare l’acquisto di un diritto (e l’accessione invertita contrasta perciò con il principio di legalità, inteso come preminenza del diritto), e se un tale effetto ablatorio può conseguire solo ad un atto dell’amministrazione, che in tal senso conserva il potere, è evidente che permane in capo al proprietario inciso l’interesse a far rilevare in sede giurisdizionale l’eventuale illegittimità del provvedimento che, pur in presenza della realizzazione dell’opera pubblica, disponga l’espropriazione del terreno.
Nel caso di specie, a tale conclusione non osta la circostanza che l’approvazione del PEEP, che la sentenza citata di questo TAR ha fatto salva, abbia di per sé valore di dichiarazione della pubblica utilità, dal momento che è il decreto di esproprio a concretizzare l’effetto acquisitivo dell’area.
I-3) Le ricorrenti quindi, a giudizio del Collegio, rimangono titolari dell’interesse chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, anche in considerazione degli effetti che ad una pronuncia di annullamento possono essere ricondotti in sede di giudizio di ottemperanza (sui quali si è espressa appunto l’Adunanza plenaria nella citata sentenza n. 2 del 2005), e ciò indipendentemente dalla richiesta di risarcimento dei danni già avanzata, con autonomo ricorso, in dipendenza dell’illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza (diverso è, infatti, l’ambito del danno apprezzabile e diverse sono le conseguenze dell’annullamento).
II) Nel merito, il ricorso è fondato, sotto il profilo della incompetenza della regione ad emanare il provvedimento impugnato.
Come ha ritenuto questo TAR, nella più volte ricordata sentenza n. 49 del 1998, l’art. 93 dpr n. 616 del 1977 ha trasferito alle regioni, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica unicamente le funzioni amministrative statali: resta perciò invariato il precedente quadro di attribuzioni già di spettanza comunale quale risulta dalle leggi n. 167 del 1962 e n. 865 del 1971, il cui art. 35, in particolare, è coordinabile con l’art. 106 comma 3 dpr n. 616 cit. Pertanto, se la materia dell’attuazione del PEEP, con particolare riferimento alle procedure espropriative, non era compresa, nella normativa precedente al dpr n. 616 del 1977, tra le funzioni amministrative statali, si deve ritenere che non possa essere stata trasferita nella competenza regionale.
A norma della disciplina generale in tema di PEEP e della specifica previsione posta per la regione Piemonte dall’art. 71 legge reg. n. 56 del 1977, l’esecuzione delle opere inserite nel piano, anche se materialmente attuata da soggetti terzi, fa comunque capo al comune, al quale spettano l’impulso nella concreta realizzazione del piano stesso, e la connessa serie dei poteri autoritativi. Pertanto, i provvedimenti di acquisizione delle aree per l’esecuzione di un PEEP rientrano nella competenza comunale, sia a norma dell’art. 71 legge reg. citata, sia in base al tenore letterale dell’art. 106 comma 3 dpr n. 616 del 1977.
III) L’accoglimento del motivo di cui al punto precedente, che ha eccepito l’incompetenza del presidente della giunta regionale, determina l’assorbimento degli ulteriori vizi e l’annullamento del provvedimento impugnato.
Spetterà all’amministrazione, in dipendenza di tale annullamento, determinarsi ai sensi dell’art. 43 dpr n. 327 del 2001, alla luce della comparazione degli interessi in gioco.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23 novembre 2005.


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