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| n. 12-2005 - © copyright |
| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 29 novembre 2005
n. 3825
Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti |
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1. - Giurisdizione e competenza – Art. 34
d.lgs. n° 80/98 s.m.i. – Risarcimento del danno – Causa
- Provvedimento di occupazione d’urgenza illegittimo – Fattore
causale riconducibile all’esplicazione del pubblico potere
– Giurisdizione del GA - Annullamento del provvedimento
– Irrilevanza.
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2. – Risarcimento del danno – Prescrizione
– Decorrenza del termine – Irreversibile trasformazione
del fondo – Annullamento successivo del provvedimento di
occupazione – Irrilevanza.
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1. Ricorre la giurisdizione del Giudice Amministrativo
rispetto alla domanda di risarcimento del danno provocato
da provvedimento di occupazione d’urgenza, siccome fattore
causale riconducibile all’esplicazione del pubblico potere,
restando irrilevante che lo stesso sia stato annullato.
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2. La prescrizione del risarcimento del danno
conseguente all’illegittima trasformazione del fondo decorre
dal momento dell’irreverbile modificazione dello stesso,
restando irrilevante a tal fine che l’annullamento del provvedimento
sia intervenuto successivamente alla detta irreversibile
trasformazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Piemonte
prima sezione
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composto dai Signori: - Alfredo GOMEZ de
AYALA - Presidente - Roberta VIGOTTI - Consigliere, relatore
ed estensore - Richard GOSO - Referendario ha pronunciato
la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 2135/1996 proposto da
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CEFFA Giacomina e DONETTI Edgarda,
rappresentate e difese dagli avv. ti Ercole Romano e Franco
Majocco, ed elettivamente domiciliate in Torino, via Assarotti
n. 11 presso lo studio dell’ultimo; - ricorrenti
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contro
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la regione Piemonte, in persona del
presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Giovanna Scollo e presso la stessa elettivamente domiciliata
in Torino, piazza Castello n. 165; - resistente
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il comune di Novara, in persona del
sindaco pro tempore, - intimato non costituito
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nonché nei confronti di
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consorzio provinciale “Edilizia Abitativa
Novara” (CO.P.E.A.) s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore;
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cooperativa Edilizia La Nuova, in
persona del legale rappresentante pro tempore;
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società Consorzio Novarese Costruttori
(CO.NO.CO.), in persona del legale rappresentante pro
tempore; intimati non costituiti
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per l’annullamento
del decreto del presidente della giunta regionale del Piemonte
n. 2114/96, notificato a mezzo posta in data 5 luglio 1996,
che dispone la espropriazione del terreno delle ricorrenti
per attuazione previsioni p.e.e.p..
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata in causa dalle ricorrenti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Piemonte;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 23 novembre 2005, relatore
il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Ercole Romano per
la parte ricorrente e l’avv. Giovanna Scollo per l’amministrazione
resistente;
Ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO
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Ceffa Giacomina e Donetti Edgarda espongono
di aver impugnato davanti a questo TAR gli atti del procedimento
espropriativo del terreno del quale sono proprietarie, e
gli atti di assegnazione alle cooperative interessate; di
aver nel frattempo ricevuto la notificazione del decreto
di occupazione d’urgenza n. 280 del 1992, parimenti impugnato;
che il provvedimento di espropriazione oggetto del presente
ricorso, è illegittimo per i medesimi motivi già fatti valere
con i gravami rivolti avverso i suddetti provvedimenti,
e precisamente: violazione art. 3 e segg. legge n. 167 del
1962 e succ. mod., art. 97 Cost., difetto di motivazione
e sviamento di potere, in quanto la reiterazione del vincolo
non è stata adeguatamente motivata, né è stato determinato
il fabbisogno abitativo nel decennio; violazione art. 3
legge n. 10 del 1977 e difetto di motivazione in relazione
al presumibile superamento del limite posto dalla legge
per l’edilizia residenziale pubblica; violazione art. 34
legge n. 876 del 1971; eccesso di potere sotto diversi profili,
perché la deliberazione della variante parziale al piano
di zona ha introdotto modificazioni alla volumetria e all’altezza
massima degli edifici; violazione art. 35 legge n. 865 del
1971; eccesso di potere, incompetenza, perché le deliberazioni
di assegnazione alle cooperative sono state emesse dalla
giunta e non dal consiglio comunale.
Le ricorrenti deducono ancora l’illegittimità derivata da
quella fatta valere nel ricorso avverso l’occupazione d’urgenza
ed il seguente vizio autonomo: violazione artt. 71 e 72
legge reg. n. 56 del 1977 in relaz. all’art. 106 dpr n.
616 del 1977, perché anche per la definitiva espropriazione,
come per l’occupazione d’urgenza, la competenza spessa al
comune e non alla regione, e concludono per l’accoglimento
del ricorso.
Nell’imminenza dell’udienza, si è costituita l’amministrazione,
che ha concluso per la reiezione del ricorso che viene ora
posto in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso propone la questione della legittimità
o meno del decreto di esproprio del terreno delle ricorrenti,
emanato dal presidente della giunta regionale per l’attuazione
del piano per l’edilizia economica e popolare.
I) Giova ricordare che, nelle more del giudizio, è intervenuta
la sentenza di questo TAR n. 49 del 1998, con la quale è
stato annullato il decreto di occupazione d’urgenza del
25 giugno 1992, per incompetenza del presidente della regione,
sussistendo la competenza del comune per l’adozione degli
atti ablatori diretti all’acquisizione delle aree in esecuzione
di un PEEP. Peraltro, come affermano e documentano le ricorrenti
nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, i
lavori, iniziati subito dopo l’immissione in possesso, sono
stati ultimati in massima parte nel triennio successivo,
negli anni 1994, 1995; i lavori, per effetto della portata
retroattiva delle sentenza di annullamento (ed in carenza
di un provvedimento definitivo di ablazione, che è intervenuto
solo con il decreto di esproprio del 1996, oggetto di questo
giudizio) devono essere quindi considerati come realizzati
su bene immobile utilizzato senza titolo.
I-1) E’ quindi necessario esaminare preliminarmente la questione
della permanenza in capo alle ricorrenti dell’interesse
ad agire, posto che, data l’irreversibile trasformazione
del fondo, si sarebbe comunque concretizzata, per consolidata
giurisprudenza, l’acquisizione dell’area in mano pubblica,
con la conseguenza che il successivo, e qui impugnato, provvedimento
di espropriazione sarebbe tamquam non esset, ed il ricorso
sarebbe quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
Il Collegio, esaminata la questione alla luce della sentenza
dell’Adunanza Plenaria 29 aprile 2005, n. 2 e della giurisprudenza
comunitaria ivi richiamata, non ritiene di poter concludere
in questo senso.
I-2) Va innanzitutto premesso che, come ricorda l’Adunanza
Plenaria, l’art. 43 TU sulle espropriazioni (dpr n. 327
del 2001), nel disciplinare l’utilizzazione senza titolo
di un bene per scopi di interesse pubblico, stabilisce che
“l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse
pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento
di espropriazione o dichiarativo della pubblica utilità,
può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile
e che al proprietario vadano risarciti i danni”. Il che
significa, sempre secondo la sentenza citata, il riconoscimento
all’autorità amministrativa del potere di acquisire al patrimonio
pubblico anche un bene occupato senza titolo idoneo, purché
ciò avvenga sulla base di un formale atto amministrativo
fondato sulla valutazione degli interessi in conflitto e
con il riconoscimento al privato del ristoro del danno.
Se quindi l’irreversibile trasformazione del terreno non
è fatto idoneo a determinare la perdita della proprietà,
così come ha ritenuto la Corte europea dei diritti dell’uomo
(sentenze 30 maggio 2000, ric. n. 24638/94 e 30 maggio 2000,
ric. n. 31524/96, resa in relazione alla decisione della
Adunanza plenaria 7 febbraio 1996, n. 1), in quanto un comportamento
illegittimo non può fondare l’acquisto di un diritto (e
l’accessione invertita contrasta perciò con il principio
di legalità, inteso come preminenza del diritto), e se un
tale effetto ablatorio può conseguire solo ad un atto dell’amministrazione,
che in tal senso conserva il potere, è evidente che permane
in capo al proprietario inciso l’interesse a far rilevare
in sede giurisdizionale l’eventuale illegittimità del provvedimento
che, pur in presenza della realizzazione dell’opera pubblica,
disponga l’espropriazione del terreno.
Nel caso di specie, a tale conclusione non osta la circostanza
che l’approvazione del PEEP, che la sentenza citata di questo
TAR ha fatto salva, abbia di per sé valore di dichiarazione
della pubblica utilità, dal momento che è il decreto di
esproprio a concretizzare l’effetto acquisitivo dell’area.
I-3) Le ricorrenti quindi, a giudizio del Collegio, rimangono
titolari dell’interesse chiedere l’annullamento del provvedimento
impugnato, anche in considerazione degli effetti che ad
una pronuncia di annullamento possono essere ricondotti
in sede di giudizio di ottemperanza (sui quali si è espressa
appunto l’Adunanza plenaria nella citata sentenza n. 2 del
2005), e ciò indipendentemente dalla richiesta di risarcimento
dei danni già avanzata, con autonomo ricorso, in dipendenza
dell’illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza
(diverso è, infatti, l’ambito del danno apprezzabile e diverse
sono le conseguenze dell’annullamento).
II) Nel merito, il ricorso è fondato, sotto il profilo della
incompetenza della regione ad emanare il provvedimento impugnato.
Come ha ritenuto questo TAR, nella più volte ricordata sentenza
n. 49 del 1998, l’art. 93 dpr n. 616 del 1977 ha trasferito
alle regioni, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica
unicamente le funzioni amministrative statali: resta perciò
invariato il precedente quadro di attribuzioni già di spettanza
comunale quale risulta dalle leggi n. 167 del 1962 e n.
865 del 1971, il cui art. 35, in particolare, è coordinabile
con l’art. 106 comma 3 dpr n. 616 cit. Pertanto, se la materia
dell’attuazione del PEEP, con particolare riferimento alle
procedure espropriative, non era compresa, nella normativa
precedente al dpr n. 616 del 1977, tra le funzioni amministrative
statali, si deve ritenere che non possa essere stata trasferita
nella competenza regionale.
A norma della disciplina generale in tema di PEEP e della
specifica previsione posta per la regione Piemonte dall’art.
71 legge reg. n. 56 del 1977, l’esecuzione delle opere inserite
nel piano, anche se materialmente attuata da soggetti terzi,
fa comunque capo al comune, al quale spettano l’impulso
nella concreta realizzazione del piano stesso, e la connessa
serie dei poteri autoritativi. Pertanto, i provvedimenti
di acquisizione delle aree per l’esecuzione di un PEEP rientrano
nella competenza comunale, sia a norma dell’art. 71 legge
reg. citata, sia in base al tenore letterale dell’art. 106
comma 3 dpr n. 616 del 1977.
III) L’accoglimento del motivo di cui al punto precedente,
che ha eccepito l’incompetenza del presidente della giunta
regionale, determina l’assorbimento degli ulteriori vizi
e l’annullamento del provvedimento impugnato.
Spetterà all’amministrazione, in dipendenza di tale annullamento,
determinarsi ai sensi dell’art. 43 dpr n. 327 del 2001,
alla luce della comparazione degli interessi in gioco.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale per
il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Torino, nella camera di consiglio
del 23 novembre 2005.
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