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| n. 12-2005 - © copyright |
| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 23 novembre 2005
n. 3762
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
H3G (avv. Stajano, Da Riva Grechi, Caputi, Pafundi) c. Comune
di Trecate (avv. Zucco, Scaparone), Sportello Unico per
le Attività Produttive del Comune di Trecate (n.c.), Commissione
Regionale per i Beni Culturali e Ambientali della Regione
Piemonte (n.c.) |
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1. Ricorso – Termine di deposito dimidiato
ex art. 23 bis l. 1034/1971 s.m.i. – Impianto per telefonia
radiomobile – Inclusione nel programma delle infrastrutture
strategiche approvato dal CIPE – Applicabilità art. 14 l.
190/2002 – Ricorre
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2. Ricorso - Termine di deposito dimidiato
ex art. 23 bis l. 1034/1971 s.m.i. – Impianto per telefonia
radiomobile – Natura – Opere private di pubblica utilità
– Inclusione nel genus dell’art. 23 bis, 1° co. lett. b)
l. 1034/1971 s.m.i. – Ricorre
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1. Il termine di deposito dimidiato ex art.
23 bis l. 1034/1971 s.m.i. si applica anche ai ricorsi inerenti
gli impianti per telefonia radiomobile in quanto infrastrutture
strategiche per cui vale l’art. 14 l. 190/2002.
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2. Il termine di deposito dimidiato ex art.
23 bis l. 1034/1971 s.m.i. si applica anche ai ricorsi inerenti
gli impianti per telefonia radiomobile in quanto opere private
di pubblica utilità come tali ricomprese nell’art. 23 bis,
1° co. lett. b) l. 1034/1971 s.m.i.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
Prima Sezione
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composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ
de AYALA - Presidente - Roberta VIGOTTI - Consigliere -
Richard GOSO - Referendario, estensore ha pronunciato la
seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 965/2005, proposto dalla
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H3G S.p.a., in persona dei procuratori
speciali Cesare San Mauro e Marco Foglia, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Ernesto Stajano, Francesco Da Riva
Grechi e Giovanni Caputi, elettivamente domiciliata presso
l’avv. Teodosio Pafundi in Torino, corso Galileo Ferraris
n. 120;
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contro
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il COMUNE di TRECATE, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Carla Zucco e Paolo Scaparone, elettivamente domiciliato
presso lo studio del secondo in Torino, via S. Francesco
d’Assisi n. 14; lo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Trecate, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito in giudizio;
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la Commissione Regionale per i Beni Culturali
e Ambientali della Regione Piemonte, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
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per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
- dell’ordinanza prot. n. 122/05 del 29 aprile 2005, con
cui il Comune di Trecate ha disposto la sospensione dei
lavori per la realizzazione di una stazione radio mobile
di pertinenza della rete di TLC della H3G S.p.a.;
- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale
e/o comunque connesso con quelli impugnati.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale
dalla ricorrente;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva
del Comune di Trecate;
Vista la memoria difensiva della ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 23 novembre 2005 il
referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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La Società ricorrente, con istanza del 22
marzo 2004, chiedeva alla Regione Piemonte il rilascio del
parere previsto dall’articolo 49, comma 15, della legge
regionale n. 56/1977, per la realizzazione di un impianto
di trasmissione radio mobile nel Comune di Trecate.
L’impianto in progetto, di potenza uguale o inferiore a
20 Watt, costituito da antenne e parabole poste su una pallina
metallica, sarebbe stato installato su un edificio classificato
di valore storico-ambientale dallo strumento urbanistico
generale.
Contestualmente l’interessata presentava anche denuncia
di inizio dell’attività edilizia al Comune di Trecate.
Con lettera dell’11 gennaio 2005, il Comune dichiarava che
erano scaduti i termini della d.i.a. e che, pertanto, il
relativo procedimento si intendeva concluso.
La Società H3G iniziava, quindi, i lavori e portava a compimento
l’installazione della stazione radio mobile.
Solamente in data 29 aprile 2005, con il provvedimento qui
impugnato, il Comune di Trecate, rilevato che “per carente
comunicazione tra uffici regionali, non è stato reso il
parere ex art. 91 bis L.R. 56/77 di competenza della sezione
decentrata provinciale di Novara”, ordinava l’immediata
sospensione dei lavori, subordinandone la prosecuzione all’acquisizione
del citato parere.
Con ricorso giurisdizionale notificato il 29 giugno 2005,
depositato il successivo 21 luglio, l’esponente è insorta
avverso detto provvedimento, chiedendone l’annullamento,
previa adozione di misura cautelare che ne sospendesse l’efficacia.
Questi i motivi del gravame:
I) violazione degli articoli 86 e 87 del D.lgs. n. 259/2003
– falsa applicazione dell’art. 49 della L.R. n. 56/1977
– eccesso di potere per contraddittorietà con precedente
provvedimento autorizzatorio – violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 L.R. n. 19/2004 – eccesso di potere per violazione
del principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi;
II) violazione e falsa applicazione degli articoli 27, 39
e 40 del D.P.R. n. 380/2001 e degli articoli 61 e 68 della
L.R. n. 56/1977;
III) eccesso di potere per irragionevolezza, difetto dei
presupposti, insufficiente istruttoria ed illogicità – sviamento
di potere – violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990.
Si è costituito in giudizio il Comune di Trecate, eccependo,
in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività
del deposito; nel merito, l’Amministrazione resistente contrasta
la fondatezza del gravame e ne chiede il rigetto.
Alla camera di consiglio del 23 novembre 2005, il ricorso
è stato ritenuto per la decisione immediata.
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DIRITTO
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1) Il Collegio, considerata la rituale instaurazione
del contraddittorio, ritiene di dover definire il giudizio
in sede di esame dell’istanza cautelare, con sentenza succintamente
motivata, come previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2) La Società H3G contesta la legittimità del provvedimento,
rubricato “ordinanza di sospensione lavori”, con il quale
il Comune di Trecate si è opposto all’installazione di un
impianto per telecomunicazione radiomobile nel territorio
comunale, fondando l’intervento repressivo sulla riscontrata
mancanza del parere previsto dall’articolo 91 bis della
legge regionale Piemonte n. 56/1977.
L’esponente deduce, in via principale, la violazione degli
articoli 86 e 87 del decreto legislativo n. 259/2003 nonché
eccesso di potere per contraddittorietà dell’atto con il
silenzio assenso formatosi sulla d.i.a. a suo tempo presentata.
L’Amministrazione resistente eccepisce, in via preliminare,
l’inammissibilità del ricorso, per mancato rispetto del
termine dimidiato di deposito previsto dall’articolo 23
bis della legge n. 1034/1971.
3) Conviene prendere le mosse, ovviamente, dal vaglio dell’eccezione
preliminare di cui sopra.
Come noto, l’articolo 23 bis della legge n. 1034/1971, inserito
dall’articolo 4 della legge n. 205/2000, prevede che, nelle
materie ivi elencate, i termini processuali dei giudizi
davanti agli organi di giustizia amministrativa siano ridotti
alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che si sottrae
alla dimidiazione dei termini solamente la notificazione
dell’atto introduttivo del giudizio, non anche il deposito
dell’atto notificato (Ad. plen, 31 maggio 2002, n. 5).
L’articolo 23 bis citato è poi richiamato residualmente
dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 190/2002, recante
attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici
e di interesse nazionale.
In forza del combinato disposto degli articoli 14, d.lgs.
n. 190/2002 e 23 bis, l. n. 1034/1971, pertanto, nei processi
davanti al giudice amministrativo che riguardino le procedure
di realizzazione di infrastrutture strategiche sul piano
nazionale, i termini processuali, ivi compreso il termine
per il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, sono
ridotti alla metà.
4) Ciò premesso, si tratta ora di verificare se l’impianto
per telefonia radiomobile in oggetto possa essere incluso
nel genus delle infrastrutture strategiche ex art. 1, l.
n. 443/2001.
Una recente pronuncia della Sezione (n. 849 del 4 giugno
2003), richiamata dall’Amministrazione resistente, ha dato
risposta affermativa al quesito.
Il precedente, però, non può essere recepito acriticamente,
poiché si fondava sul decreto legislativo n. 198/2002, successivamente
dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza
n. 303 del 1° ottobre 2003.
Il venir meno di un’esplicita qualificazione normativa,
peraltro, non pregiudica l’ascrivibilità dell’opera in oggetto
alla categoria delle infrastrutture strategiche, in conseguenza
dell’inclusione nel piano degli interventi strategici di
preminente interesse nazionale approvato dal C.I.P.E. con
deliberazione n. 121 del 21 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 18 settembre 2003, n. 5326).
Controdeduce la ricorrente, sostenendo che l’articolo 14
del d.lgs. n. 190/2002 troverebbe applicazione solo nel
caso di opere specificamente e individualmente comprese
nella deliberazione del C.I.P.E., non di interventi, di
ridotta entità, genericamente compresi nel flusso di investimenti
di telefonia mobile previsto dalla delibera medesima.
La tesi non è condivisa dal Collegio che si richiama, in
accordo con la difesa comunale, all’insegnamento della Corte
costituzionale: “... ciascun impianto di telecomunicazione
costituisce parte integrante di una complessa e unitaria
rete nazionale, sicchè non è neanche immaginabile una parcellizzazione
di interventi nella fase di realizzazione di una tale rete.
Nella relazione illustrativa al Codice (delle comunicazioni
elettroniche), si legge, inoltre, a tal proposito, che la
rete è unica a livello globale e che la stessa non ha senso
se le singole frazioni non sono connesse tra di loro...”
(sentenza n. 336 del 27 luglio 2005).
In attuazione di tali principi, i singoli impianti per telecomunicazioni
di telefonia mobile devono ritenersi compresi nel primo
programma delle infrastrutture strategiche approvato dal
C.I.P.E.
Trova applicazione nella fattispecie, pertanto, il citato
articolo 14 del d.lgs. n. 190/2002 che comporta il dimezzamento
dei termini processuali, compresi quelli per il deposito
dell’atto introduttivo del giudizio.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in trattazione,
depositato in data 21 luglio 2005, il ventiduesimo giorno
successivo alla notifica del gravame avvenuta il 29 giugno
2005.
5) In via subordinata, la ricorrente propone questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 14 del d.lgs. n.
190/2002, come sopra interpretato, per eccesso di delega,
irragionevolezza e lesione delle prerogative regionali.
La questione, però, non è rilevante, poichè, nel caso di
specie, si perviene alla riduzione a metà dei termini processuali
ex art. 23 bis, legge n. 1034/1971 (e alla consequenziale
declaratoria di inammissibilità del presente ricorso), anche
seguendo un diverso percorso argomentativo, proposto in
via subordinata dalla resistente.
Le infrastrutture per telefonia mobile, infatti, sono impianti
di interesse generale gestiti da soggetti privati con criteri
imprenditoriali e, pertanto, appartengono alla categoria
delle opere (private) di pubblica utilità (Cons. Stato,
sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4847; T.A.R. Piemonte, sez.
I, 16 febbraio 2005, n. 315).
Trova quindi applicazione la previsione contenuta nella
lettera b) del primo comma del succitato articolo 23 bis,
concernente i provvedimenti relativi alle procedure di (aggiudicazione,
affidamento ed) esecuzione di opere (pubbliche o) di pubblica
utilità.
6) In conclusione, il ricorso è stato depositato tardivamente
e deve essere dichiarato inammissibile.
Ritiene, comunque, il Collegio che sussistano giusti motivi
per compensare integralmente tra le parti costituite le
spese del grado di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte, prima Sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata,
lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
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Così deciso in Torino nella camera di consiglio
del 23 novembre 2005.
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