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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 23 novembre 2005 n. 3762
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
H3G (avv. Stajano, Da Riva Grechi, Caputi, Pafundi) c. Comune di Trecate (avv. Zucco, Scaparone), Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Trecate (n.c.), Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali della Regione Piemonte (n.c.)


1. Ricorso – Termine di deposito dimidiato ex art. 23 bis l. 1034/1971 s.m.i. – Impianto per telefonia radiomobile – Inclusione nel programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE – Applicabilità art. 14 l. 190/2002 – Ricorre

 

2. Ricorso - Termine di deposito dimidiato ex art. 23 bis l. 1034/1971 s.m.i. – Impianto per telefonia radiomobile – Natura – Opere private di pubblica utilità – Inclusione nel genus dell’art. 23 bis, 1° co. lett. b) l. 1034/1971 s.m.i. – Ricorre

1. Il termine di deposito dimidiato ex art. 23 bis l. 1034/1971 s.m.i. si applica anche ai ricorsi inerenti gli impianti per telefonia radiomobile in quanto infrastrutture strategiche per cui vale l’art. 14 l. 190/2002.

 

2. Il termine di deposito dimidiato ex art. 23 bis l. 1034/1971 s.m.i. si applica anche ai ricorsi inerenti gli impianti per telefonia radiomobile in quanto opere private di pubblica utilità come tali ricomprese nell’art. 23 bis, 1° co. lett. b) l. 1034/1971 s.m.i.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Prima Sezione

 

composto dai magistrati: - Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente - Roberta VIGOTTI - Consigliere - Richard GOSO - Referendario, estensore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 965/2005, proposto dalla

 

H3G S.p.a., in persona dei procuratori speciali Cesare San Mauro e Marco Foglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Stajano, Francesco Da Riva Grechi e Giovanni Caputi, elettivamente domiciliata presso l’avv. Teodosio Pafundi in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

 

contro

 

il COMUNE di TRECATE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Zucco e Paolo Scaparone, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via S. Francesco d’Assisi n. 14; lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Trecate, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

la Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali della Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
- dell’ordinanza prot. n. 122/05 del 29 aprile 2005, con cui il Comune di Trecate ha disposto la sospensione dei lavori per la realizzazione di una stazione radio mobile di pertinenza della rete di TLC della H3G S.p.a.;
- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e/o comunque connesso con quelli impugnati.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Trecate;
Vista la memoria difensiva della ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 23 novembre 2005 il referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La Società ricorrente, con istanza del 22 marzo 2004, chiedeva alla Regione Piemonte il rilascio del parere previsto dall’articolo 49, comma 15, della legge regionale n. 56/1977, per la realizzazione di un impianto di trasmissione radio mobile nel Comune di Trecate.
L’impianto in progetto, di potenza uguale o inferiore a 20 Watt, costituito da antenne e parabole poste su una pallina metallica, sarebbe stato installato su un edificio classificato di valore storico-ambientale dallo strumento urbanistico generale.
Contestualmente l’interessata presentava anche denuncia di inizio dell’attività edilizia al Comune di Trecate.
Con lettera dell’11 gennaio 2005, il Comune dichiarava che erano scaduti i termini della d.i.a. e che, pertanto, il relativo procedimento si intendeva concluso.
La Società H3G iniziava, quindi, i lavori e portava a compimento l’installazione della stazione radio mobile.
Solamente in data 29 aprile 2005, con il provvedimento qui impugnato, il Comune di Trecate, rilevato che “per carente comunicazione tra uffici regionali, non è stato reso il parere ex art. 91 bis L.R. 56/77 di competenza della sezione decentrata provinciale di Novara”, ordinava l’immediata sospensione dei lavori, subordinandone la prosecuzione all’acquisizione del citato parere.
Con ricorso giurisdizionale notificato il 29 giugno 2005, depositato il successivo 21 luglio, l’esponente è insorta avverso detto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misura cautelare che ne sospendesse l’efficacia.
Questi i motivi del gravame:
I) violazione degli articoli 86 e 87 del D.lgs. n. 259/2003 – falsa applicazione dell’art. 49 della L.R. n. 56/1977 – eccesso di potere per contraddittorietà con precedente provvedimento autorizzatorio – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L.R. n. 19/2004 – eccesso di potere per violazione del principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi;
II) violazione e falsa applicazione degli articoli 27, 39 e 40 del D.P.R. n. 380/2001 e degli articoli 61 e 68 della L.R. n. 56/1977;
III) eccesso di potere per irragionevolezza, difetto dei presupposti, insufficiente istruttoria ed illogicità – sviamento di potere – violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990.
Si è costituito in giudizio il Comune di Trecate, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività del deposito; nel merito, l’Amministrazione resistente contrasta la fondatezza del gravame e ne chiede il rigetto.
Alla camera di consiglio del 23 novembre 2005, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.

 

DIRITTO

 

1) Il Collegio, considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, ritiene di dover definire il giudizio in sede di esame dell’istanza cautelare, con sentenza succintamente motivata, come previsto dall’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2) La Società H3G contesta la legittimità del provvedimento, rubricato “ordinanza di sospensione lavori”, con il quale il Comune di Trecate si è opposto all’installazione di un impianto per telecomunicazione radiomobile nel territorio comunale, fondando l’intervento repressivo sulla riscontrata mancanza del parere previsto dall’articolo 91 bis della legge regionale Piemonte n. 56/1977.
L’esponente deduce, in via principale, la violazione degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo n. 259/2003 nonché eccesso di potere per contraddittorietà dell’atto con il silenzio assenso formatosi sulla d.i.a. a suo tempo presentata.
L’Amministrazione resistente eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, per mancato rispetto del termine dimidiato di deposito previsto dall’articolo 23 bis della legge n. 1034/1971.
3) Conviene prendere le mosse, ovviamente, dal vaglio dell’eccezione preliminare di cui sopra.
Come noto, l’articolo 23 bis della legge n. 1034/1971, inserito dall’articolo 4 della legge n. 205/2000, prevede che, nelle materie ivi elencate, i termini processuali dei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa siano ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che si sottrae alla dimidiazione dei termini solamente la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, non anche il deposito dell’atto notificato (Ad. plen, 31 maggio 2002, n. 5).
L’articolo 23 bis citato è poi richiamato residualmente dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 190/2002, recante attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.
In forza del combinato disposto degli articoli 14, d.lgs. n. 190/2002 e 23 bis, l. n. 1034/1971, pertanto, nei processi davanti al giudice amministrativo che riguardino le procedure di realizzazione di infrastrutture strategiche sul piano nazionale, i termini processuali, ivi compreso il termine per il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, sono ridotti alla metà.
4) Ciò premesso, si tratta ora di verificare se l’impianto per telefonia radiomobile in oggetto possa essere incluso nel genus delle infrastrutture strategiche ex art. 1, l. n. 443/2001.
Una recente pronuncia della Sezione (n. 849 del 4 giugno 2003), richiamata dall’Amministrazione resistente, ha dato risposta affermativa al quesito.
Il precedente, però, non può essere recepito acriticamente, poiché si fondava sul decreto legislativo n. 198/2002, successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003.
Il venir meno di un’esplicita qualificazione normativa, peraltro, non pregiudica l’ascrivibilità dell’opera in oggetto alla categoria delle infrastrutture strategiche, in conseguenza dell’inclusione nel piano degli interventi strategici di preminente interesse nazionale approvato dal C.I.P.E. con deliberazione n. 121 del 21 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2003, n. 5326).
Controdeduce la ricorrente, sostenendo che l’articolo 14 del d.lgs. n. 190/2002 troverebbe applicazione solo nel caso di opere specificamente e individualmente comprese nella deliberazione del C.I.P.E., non di interventi, di ridotta entità, genericamente compresi nel flusso di investimenti di telefonia mobile previsto dalla delibera medesima.
La tesi non è condivisa dal Collegio che si richiama, in accordo con la difesa comunale, all’insegnamento della Corte costituzionale: “... ciascun impianto di telecomunicazione costituisce parte integrante di una complessa e unitaria rete nazionale, sicchè non è neanche immaginabile una parcellizzazione di interventi nella fase di realizzazione di una tale rete. Nella relazione illustrativa al Codice (delle comunicazioni elettroniche), si legge, inoltre, a tal proposito, che la rete è unica a livello globale e che la stessa non ha senso se le singole frazioni non sono connesse tra di loro...” (sentenza n. 336 del 27 luglio 2005).
In attuazione di tali principi, i singoli impianti per telecomunicazioni di telefonia mobile devono ritenersi compresi nel primo programma delle infrastrutture strategiche approvato dal C.I.P.E.
Trova applicazione nella fattispecie, pertanto, il citato articolo 14 del d.lgs. n. 190/2002 che comporta il dimezzamento dei termini processuali, compresi quelli per il deposito dell’atto introduttivo del giudizio.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in trattazione, depositato in data 21 luglio 2005, il ventiduesimo giorno successivo alla notifica del gravame avvenuta il 29 giugno 2005.
5) In via subordinata, la ricorrente propone questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14 del d.lgs. n. 190/2002, come sopra interpretato, per eccesso di delega, irragionevolezza e lesione delle prerogative regionali.
La questione, però, non è rilevante, poichè, nel caso di specie, si perviene alla riduzione a metà dei termini processuali ex art. 23 bis, legge n. 1034/1971 (e alla consequenziale declaratoria di inammissibilità del presente ricorso), anche seguendo un diverso percorso argomentativo, proposto in via subordinata dalla resistente.
Le infrastrutture per telefonia mobile, infatti, sono impianti di interesse generale gestiti da soggetti privati con criteri imprenditoriali e, pertanto, appartengono alla categoria delle opere (private) di pubblica utilità (Cons. Stato, sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4847; T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 febbraio 2005, n. 315).
Trova quindi applicazione la previsione contenuta nella lettera b) del primo comma del succitato articolo 23 bis, concernente i provvedimenti relativi alle procedure di (aggiudicazione, affidamento ed) esecuzione di opere (pubbliche o) di pubblica utilità.
6) In conclusione, il ricorso è stato depositato tardivamente e deve essere dichiarato inammissibile.
Ritiene, comunque, il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23 novembre 2005.


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