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n. 12-2005 - © copyright

 

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 23 novembre 2005 n. 3746
Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti
Valter Ermanno Camagna, Giuseppe Tempo, Anacleto Buttera (avv. Gallenca, Fusco) c. Comune di Leinì (avv. Santilli), Regione Piemonte (n.c.), Provincia di Torino (n.c.) e in contr. Michele Novello, Antonio Novello (avv. Casetta)


Ricorso - Legittimazione – Consiglieri comunali di opposizione - Adozione variante al PRGC con forma semplificata – Non ricorre

I consiglieri comunali di opposizione non sono legittimati a impugnare gli atti dell’organo di appartenenza per motivi diversi dalla violazione del proprio diritto all’ufficio (nel caso di specie il Giudice ha negato la legittimazione ad impugnare gli atti inerenti l’utilizzazione della procedura semplificata per l’approvazione della variante del PRGC)


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO

 

Reg. Sent. n. 3746/05
Reg. Gen. n. 857/04

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
– prima sezione –

 

composto dai Signori: Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente; Roberta VIGOTTI - Consigliere, relatore ed estensore; Richard GOSO - Referendario

 

ha pronunciato la presente

 

S E N T E N Z A

 

nella camera di consiglio del 23 novembre 2005.
Visto il ricorso n. 857/04 proposto da

 

CAMAGNA Valter Ermanno, TEMPO Giuseppe, BUTTERA Anacleto, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Gallenca e Francesco Fusco, elettivamente domiciliati in Torino, via XX Settembre n. 60, presso lo studio del primo; ricorrenti

 

Contro

 

il comune di Leinì, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, elettivamente domiciliato in Torino, via Sacchi n. 44, presso lo studio dello stesso; resistente

 

la regione Piemonte, in persona del presidente pro tempore,

 

la provincia di Torino, in persona del presidente pro tempore,

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
- della deliberazione del consiglio comunale di Leinì in data 15.03.2004 n. 13, pubblicata in data 01.04.2004 avente ad oggetto: Piano Regolatore Generale Comunale – Variante n. 4 – Variante parziale ai sensi 7° comma art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. – controdeduzioni alle osservazioni presentate al progetto preliminare e approvazione del progetto definitivo;
- nonché, per quanto di ragione, della deliberazione del consiglio Comunale di Leinì in data 15.03.2004 n. 14, pubblicata in data 01.04.2004 avente ad oggetto: Piano Regolatore Generale Comunale – Variante n. 4 bis – Variante Parziale ai sensi 7° comma art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. – Adozione progetto preliminare,
- nonché di tutti gli atti citati nei provvedimenti di cui sopra, nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali;
nonchè, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
- della deliberazione del consiglio comunale di Leinì in data 29.6.2004 n. 47 avente ad oggetto: Piano Regolatore Generale Comunale – Variante n. 4 bis – Variante Parziale ai sensi 7° comma art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. – controdeduzioni alle osservazioni presentate al progetto preliminare e approvazione del progetto definitivo.

 

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Visti la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti ed i motivi aggiunti depositati in data 21.10.2004;
Vista l’istanza cautelare presentata in data 10.11.2005 dai ricorrenti;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Novello Michele e Novello Antonio, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Casetta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Torino, via XX Settembre n. 60;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Leinì,
Uditi, nella camera di consiglio del 23 novembre 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Giuseppe Gallenca per la parte ricorrente e l’avv. Margherita Buscaglino per delega dell’avv. Giorgio Santilli per la parte resistente;
Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione ai fini della decisione del merito del ricorso;
Ritenuto che il gravame, proposto da consiglieri comunali di opposizione in tale dichiarata qualità, è inammissibile in quanto i ricorrenti difettano di legittimazione ad impugnare le deliberazioni dell’organo di appartenenza per motivi diversi dalla violazione del proprio diritto all’ufficio (e tale non può essere considerata l’utilizzazione della procedura semplificata per l’approvazione della variante del PRG, procedura alla quale essi hanno partecipato con pienezza di poteri); nè vale a fondare l’ammissibilità del ricorso l’atto di intervento, proposto da soggetti che sarebbero stati legittimati ad agire in via autonoma, e che segue le sorti del ricorso principale;
Rilevato che le spese devono seguire la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - prima sezione – definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, nella misura di 500 (cinquecento) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23 novembre 2005.

 

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 23 novembre 2005

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