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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 12 novembre 2005 n. 5021
Pres. Speranza, est.Costantini
Pascariello (Avv. R. Rubina) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)


Militare e militarizzato – Condanna del militare per de-litti non colposi – Sanzioni – Proscioglimento dalla fer-ma ex art. 8 D.P.R. n. 332/97 – Natura – Provvedimento discrezionale - Conseguenze

La condanna penale per delitti non colposi del militare non comporta ne-cessariamente l’emanazione di un provvedimento dovuto e vincolato, quale il proscioglimento dalla ferma ex art. 8 del D.P.R n. 332/97. Infatti la suddetta norma, richiamando la L. 241/1990, concreta in capo alla P.A. un potere di natura discrezionale, con la conseguente possibilità, per questa, di poter scegliere, in base alle evidenze del caso pratico, se adot-tare o meno il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce – Sez. III

 

Composto da:
Dott. Evasio SPERANZA Presidente
Dott. Luigi COSTANTINI Componente
Dott. Massimiliano BALLORIANI Componente

 

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso n. 540 del 2004 proposto da
Pascariello Pietro; rappresentato e difeso dall’ avv. Ruggiero Rubinia con domicilio eletto in Lecce alla via Augusto Imperatore n. 16;

 

CONTRO

 

Il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dalla Avvocatura dello Stato;

 

per l’annullamento
del provvedimento emesso da FM Persomil II/6 Div.- Ministero Difesa, co
municatogli in data 27/1/04, con il quale è stato disposto il proscioglimento d’ufficio da ferma breve per condanna penale e conseguente collocamento in congedo per assolvimento obblighi di leva; e

 

per la declaratoria
del diritto di proseguire regolarmente il servizio senza interruzioni

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 17/3/2005 la relazione del Dott. Luigi Costantini e udito, altresì, l’avv. Ruggiero per il ricorrente e l’avv. dello Sta to S. Libertini per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il sig. Pascariello Pietro, incorporato in data 15/5/01 nella Marina Militare, veniva di seguito ammesso alla ferma volontaria triennale con termine degli obblighi di servizio in data 10/10/04.
Tuttavia, avendo il giorno 9/10/01 cagionato lesioni personali ad un commilitone, egli subiva un procedimento penale che si concludeva con l’applicazione della pena a mesi 1 e giorni 10 ex art. 444 e ss. c.p.p.
Intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, il Ministero della Difesa disponeva il proscioglimento d’ufficio da ferma breve ai sensi dell’art. 8, 2° comma, lett.C n.2 D.P.R n. 332/97 e procedeva al collocamento in congedo del militare.
Avverso tale determinazione insorge con il presente ricorso il Pascariello il quale ne deduce l’illegittimità per i seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, secondo comma, lett) c, n.2 del D.P.R n. 332/97. Violazione delle disposizioni di legge in materia di autorità extra penale della sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento ( artt. 444, 445, 651 e 654 c.p.p ). Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
- Illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, lett.c) n.2 del D.P.R n. 332/97.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Difesa ed all’udienza pubblica del 17/3/05, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il sig. Pascariello, nel contestare la legittimità del provvedimento di proscioglimento da ferma breve, disposto nei suoi confronti dalla Amministrazione militare, sostanzialmente sostiene che la stessa Amminisrazione avrebbe erroneamente equiparato, ai fini dell’applicazione dell’art.8 del D.P.R n.332/97, la sentenza patteggiata alla sentenza di condanna e, comunque, non avrebbe tenuto conto dell’incompatibilità con il nostro ordinamento costituzionale di quelle norme che prevedono sanzioni rigide ed automatiche , senza la previa valutazione della effettiva gravità e rilevanza degli illeciti commessi.
La censura, in relazione al secondo profilo di illegittimità dedotto, appare fondata.
La giurisprudenza amministrativa, invero, nel ritenere applicabile la disposizione innanzi richiamata anche in ipotesi di pena patteggiata ex art. 444 c.p.p, ha talvolta precisato che l’Amministrazione, dovendo disporre d’ufficio il proscioglimento dalla ferma volontaria del militare condannato per delitto non colposo, non conserva al riguardo alcun potere discrezionale ( Cons. St. III sez. par. n.2163 del 3/12/02 ).
Da tale orientamento, tuttavia, ritiene il Collegio di potersi discostare, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale.
In particolare occorre rilevare che con sentenza n. 971 del 1988 il giudice delle leggi, nel dichiarare la illegittimità costituzionale della fattispecie destitutoria descritta dall’art. 85 lett. a) del D.P.R 10/1/1957 n. 3, ha ribadito come l’ordinamento sia orientato verso l’esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto.
“ L’indispensabile gradualità sanzionatoria, ivi compresa la misura massima destitutoria, importa – adunque – che le valutazioni relative siano ricondotte, ognora, alla naturale sede di valutazione: il procedimento disciplinare, in difetto di che ogni relativa norma risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente irrazionale ex art. 3 Cost.”
Ciò stante l’Amministrazione sostiene che tali principi sarebbero stati nella fattispecie rispettati, posto che il D.P.R n. 332/97 prevede tanto il proscioglimento d’autorità per grave mancanza disciplinare, quanto il proscioglimento d’ufficio per condanna penale: il primo assistito da garanzie procedimentali in linea con le decisioni della Consulta, il secondo “adottato quale atto vincolato”.
In realtà la differenziazione introdotta dalla norma non vale a ritenere soddisfatte, sia pure sotto il profilo formale, le esigenze prospettate dalla Corte Costituzionale; pone invece un problema di armonizzazione che, non potendo essere risolto con la pretesa di un immediato riflesso caducatorio della su richiamata sentenza n. 971/88, deve necessariamente trovare sul piano interpretativo la sua soluzione più appropriata e conveniente.
Ed allora, stante l’incompatibilità costituzionale di sanzioni rigide non graduate rispetto al caso concreto, occorre innanzitutto rilevare come il rispetto della legge n.241/90, espressamente imposto dall’art. 8 del D.P.R in relazione ad ogni ipotesi di proscioglimento dalla ferma breve (a domanda, d’autorità o d’ufficio), non sia sufficiente a giustificare l’uso (surrettizio) di meccanismi automatici per l’applicazione della misura espulsiva.
Anzi, laddove al proscioglimento d’ufficio per condanna penale dovesse assegnarsi il valore di un atto dovuto e vincolato, le previste garanzie partecipative risulterebbero del tutto inutili, posto che il principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo “ ha senso giuridico solo quando l’adozione del provvedimento finale implichi il compimento o di valutazioni discrezionali o per lo meno l’accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento, appalesandosi superfluo in ogni altro caso” ( Cons. St. V sez. 11/10/96 n. 1223, Cons. St. sez. IV 1/10/04 n. 6383).
Nella fattispecie, quindi, non potendo l’interessato influire con il suo apporto collaborativo su determinazioni considerate dall’Amministrazione strettamente vincolate ai contenuti della sentenza penale passata in giudicato, la comunicazione dell’avvio del procedimento si risolverebbe in un fatto meramente formale con evidente compressione del su richiamato principio partecipativo.
La necessità di raccordare le proposizioni normative dell’art. 8 del D.P.R n. 332/97 porta pertanto a ritenere che la condanna penale per delitti non colposi non comporti necessariamente il proscioglimento dalla ferma, ma che a tale determinazione l’Amministrazione militare possa (anche) pervenire attraverso l’esercizio di un potere discrezionale rispettoso delle garanzie procedimentali volute dalla L. n. 241/90.
Peraltro le stesse conclusioni sarebbero raggiunte qualora l’interpretazione dell’art. 8 del D.P.R n. 332/97 fosse condotta secondo i parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Per un verso infatti appare poco ragionevole che il legislatore abbia voluto accomunare ogni e qualsiasi delitto non colposo, ai fini del proscioglimento dalla ferma, senza tener conto della diversa reazione dell’ordinamento penale rispetto ad azioni delittuose fortemente differenziate sul piano sanzionatorio (alcuni reati dolosi comportano pene del tutto lievi).
D’altro canto va considerato che la pena prevista per un delitto colposo è talvolta di gran lunga maggiore rispetto a quella prevista per taluni delitti dolosi. Sicchè, dovendosi ritenere la misura della pena un elemento sicuramente significativo per valutare la gravità del reato, risulterebbe difficile giustificare nella fattispecie la scelta legislativa di ricollegare, a comportamenti meno riprovevoli del militare, una sanzione più grave ( proscioglimeno automatico dalla ferma).
Deve concludersi, quindi, che un’errata interpretazione dell’art. 8 del D.P.R n. 332/97 abbia indotto l’Amministrazione a considerare, come atto dovuto e vincolato, la determinazione impugnata e conseguentemente il ricorso merita accoglimento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell P.A.
Ricorrono tuttavia valide ragioni per ritenere integralmente compensate le parti le spese di giudizio

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
III Sezione – Lecce

 

Accoglie il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17/3/2005.

Pres. Dott. Evasio SPERANZA
Est. Dott. Luigi COSTANTINI

Pubblicata il 12 novembre 2005

 

 

VALENTINA DI LELLO

Il proscioglimento d’ufficio dei militari volontari in ferma breve è provvedimento discrezionale


La decisione in commento è meritevole di essere segnalata poiché offre una diversa interpretazione relativamente alla natura del provvedimento di proscioglimento d’ufficio nei confronti dei militari in ferma breve adottato a seguito di una condanna penale per delitto non colposo (art. 8, comma 2, lett. C, n. 2, DPR n. 332/1997 (“I volontari in ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 .. d’ufficio .. per condanna penale per delitti non colposi”).In vari precedenti giurisprudenziali si è sostenuta la natura non discrezionale del provvedimento de quo (“Il provvedimento con il quale si dispone il proscioglimento d'ufficio dei militari volontari dalla ferma breve, di cui all'art. 8 comma 2 lett. c) n. 2, d.P.R. n. 332 del 1997, in caso di condanna penale per delitti non colposi, costituisce un atto vincolato, da adottarsi necessariamente in presenza dei presupposti determinati dalla legge, sicché rispetto ad esso è del tutto infondata un'eventuale censura asserente il difetto di motivazione[1]) precisandosi altresì che lo stesso consegue anche ad una sentenza penale patteggiata (“Ai fini dell'adozione di un provvedimento d'ufficio di proscioglimento di un volontario dalla ferma breve, di cui all'art. 8 comma 2 lett. c) n. 2, d.P.R. n. 332 del 1997, per la condanna penale per delitti non colposi, è sufficiente anche una sentenza penale "patteggiata", ciò non solo perché di equiparazione alla sentenza penale di condanna tout court parla l'art. 445 c.p.p., ma anche e soprattutto perché, nel caso de quo, si tratta di applicare con effetto automatico della decisione penale, senza dover accertare la responsabilità o colpevolezza dell'interessato e senza dover effettuare un autonomo riesame della vicenda in sede amministrativa, a differenza di quanto avviene nella diversa ipotesi di necessaria rivalutazione dei fatti penali in sede disciplinare”)[2].La pronunzia in analisi, invece attraverso la valorizzazione dell’espresso richiamo alla L. n. 241/1990 da parte dell’art. 8 citato, giunge - del tutto condivisibilmente - a conclusioni diametralmente opposte, dichiarando il carattere discrezionale del provvedimento di proscioglimento in argomento.Più nel dettaglio, viene sottolineato che laddove al proscioglimento d’ufficio per condanna penale dovesse assegnarsi il valore di un atto dovuto e vincolato “le previste garanzie partecipative risulterebbero del tutto inutili, posto che il principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo ha senso giuridico solo quando l’adozione del provvedimento finale implichi il compimento o di valutazioni discrezionali o per lo meno l’accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento, appalesandosi superfluo in ogni altro caso[3]. Diversamente, del resto, non potendo l’interessato influire con il suo apporto collaborativo su determinazioni considerate dall’Amministrazione strettamente vincolate ai contenuti della sentenza penale passata in giudicato, la comunicazione dell’avvio del procedimento si risolverebbe in un fatto meramente formale con evidente compressione del principio partecipativo.I giudicanti richiamano inoltre la sentenza della Consulta n. 971/1988 la quale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale della fattispecie destitutoria descritta dall’art. 85, lett. A, DPR n. 3/1957, ha ribadito come l’ordinamento sia orientato verso l’esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza con il caso concreto.Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il momento valutativo vada incentrato sulla diversa reazione dell’ordinamento penale rispetto alle azioni delittuose, apparendo “poco ragionevole che il legislatore abbia voluto accomunare ogni e qualsiasi delitto non colposo, ai fini del proscioglimento dalla ferma”; ciò, quantomeno, in ossequio ad una esegesi dell’art. 8, DPR n. 332/1997, condotta con i parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

 

[1] T.A.R. LIGURIA, sez. II, 02 maggio 2002, n. 490, in Il Foro Amministrativo T.A.R., 2002, 5, 1559.
[2] T.A.R. ROMA, Sez. I bis, luglio 2005, n. 5459.
[3] Cons. St., Sez. V, 11 ottobre 1996, n. 1223, Cons. St., Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6383.





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