| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 12 novembre 2005
n. 5021
Pres. Speranza, est.Costantini
Pascariello (Avv. R. Rubina) c. Ministero della Difesa (Avv.
Stato) |
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Militare e militarizzato – Condanna del militare
per de-litti non colposi – Sanzioni – Proscioglimento dalla
fer-ma ex art. 8 D.P.R. n. 332/97 – Natura – Provvedimento
discrezionale - Conseguenze
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La condanna penale per delitti non colposi
del militare non comporta ne-cessariamente l’emanazione
di un provvedimento dovuto e vincolato, quale il proscioglimento
dalla ferma ex art. 8 del D.P.R n. 332/97. Infatti la suddetta
norma, richiamando la L. 241/1990, concreta in capo alla
P.A. un potere di natura discrezionale, con la conseguente
possibilità, per questa, di poter scegliere, in base alle
evidenze del caso pratico, se adot-tare o meno il provvedimento
di proscioglimento dalla ferma.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione di Lecce – Sez. III
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Composto da:
Dott. Evasio SPERANZA Presidente
Dott. Luigi COSTANTINI Componente
Dott. Massimiliano BALLORIANI Componente
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Ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 540 del 2004 proposto da
Pascariello Pietro; rappresentato e difeso dall’
avv. Ruggiero Rubinia con domicilio eletto in Lecce alla
via Augusto Imperatore n. 16;
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CONTRO
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Il Ministero della Difesa, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura dello Stato;
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per l’annullamento
del provvedimento emesso da FM Persomil II/6 Div.- Ministero
Difesa, co
municatogli in data 27/1/04, con il quale è stato disposto
il proscioglimento d’ufficio da ferma breve per condanna
penale e conseguente collocamento in congedo per assolvimento
obblighi di leva; e
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per la declaratoria
del diritto di proseguire regolarmente il servizio senza
interruzioni
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 17/3/2005 la relazione del
Dott. Luigi Costantini e udito, altresì, l’avv. Ruggiero
per il ricorrente e l’avv. dello Sta to S. Libertini per
l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il sig. Pascariello Pietro, incorporato in
data 15/5/01 nella Marina Militare, veniva di seguito ammesso
alla ferma volontaria triennale con termine degli obblighi
di servizio in data 10/10/04.
Tuttavia, avendo il giorno 9/10/01 cagionato lesioni personali
ad un commilitone, egli subiva un procedimento penale che
si concludeva con l’applicazione della pena a mesi 1 e giorni
10 ex art. 444 e ss. c.p.p.
Intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, il
Ministero della Difesa disponeva il proscioglimento d’ufficio
da ferma breve ai sensi dell’art. 8, 2° comma, lett.C n.2
D.P.R n. 332/97 e procedeva al collocamento in congedo del
militare.
Avverso tale determinazione insorge con il presente ricorso
il Pascariello il quale ne deduce l’illegittimità per i
seguenti motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, secondo comma,
lett) c, n.2 del D.P.R n. 332/97. Violazione delle disposizioni
di legge in materia di autorità extra penale della sentenza
pronunciata a seguito di patteggiamento ( artt. 444, 445,
651 e 654 c.p.p ). Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
- Illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma,
lett.c) n.2 del D.P.R n. 332/97.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il
Ministero della Difesa ed all’udienza pubblica del 17/3/05,
sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è
stata ritenuta per la decisione.
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DIRITTO
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Il sig. Pascariello, nel contestare la legittimità
del provvedimento di proscioglimento da ferma breve, disposto
nei suoi confronti dalla Amministrazione militare, sostanzialmente
sostiene che la stessa Amminisrazione avrebbe erroneamente
equiparato, ai fini dell’applicazione dell’art.8 del D.P.R
n.332/97, la sentenza patteggiata alla sentenza di condanna
e, comunque, non avrebbe tenuto conto dell’incompatibilità
con il nostro ordinamento costituzionale di quelle norme
che prevedono sanzioni rigide ed automatiche , senza la
previa valutazione della effettiva gravità e rilevanza degli
illeciti commessi.
La censura, in relazione al secondo profilo di illegittimità
dedotto, appare fondata.
La giurisprudenza amministrativa, invero, nel ritenere applicabile
la disposizione innanzi richiamata anche in ipotesi di pena
patteggiata ex art. 444 c.p.p, ha talvolta precisato che
l’Amministrazione, dovendo disporre d’ufficio il proscioglimento
dalla ferma volontaria del militare condannato per delitto
non colposo, non conserva al riguardo alcun potere discrezionale
( Cons. St. III sez. par. n.2163 del 3/12/02 ).
Da tale orientamento, tuttavia, ritiene il Collegio di potersi
discostare, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte
Costituzionale.
In particolare occorre rilevare che con sentenza n. 971
del 1988 il giudice delle leggi, nel dichiarare la illegittimità
costituzionale della fattispecie destitutoria descritta
dall’art. 85 lett. a) del D.P.R 10/1/1957 n. 3, ha ribadito
come l’ordinamento sia orientato verso l’esclusione di sanzioni
rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza
col caso concreto.
“ L’indispensabile gradualità sanzionatoria, ivi compresa
la misura massima destitutoria, importa – adunque – che
le valutazioni relative siano ricondotte, ognora, alla naturale
sede di valutazione: il procedimento disciplinare, in difetto
di che ogni relativa norma risulta incoerente, per il suo
automatismo, e conseguentemente irrazionale ex art. 3 Cost.”
Ciò stante l’Amministrazione sostiene che tali principi
sarebbero stati nella fattispecie rispettati, posto che
il D.P.R n. 332/97 prevede tanto il proscioglimento d’autorità
per grave mancanza disciplinare, quanto il proscioglimento
d’ufficio per condanna penale: il primo assistito da garanzie
procedimentali in linea con le decisioni della Consulta,
il secondo “adottato quale atto vincolato”.
In realtà la differenziazione introdotta dalla norma non
vale a ritenere soddisfatte, sia pure sotto il profilo formale,
le esigenze prospettate dalla Corte Costituzionale; pone
invece un problema di armonizzazione che, non potendo essere
risolto con la pretesa di un immediato riflesso caducatorio
della su richiamata sentenza n. 971/88, deve necessariamente
trovare sul piano interpretativo la sua soluzione più appropriata
e conveniente.
Ed allora, stante l’incompatibilità costituzionale di sanzioni
rigide non graduate rispetto al caso concreto, occorre innanzitutto
rilevare come il rispetto della legge n.241/90, espressamente
imposto dall’art. 8 del D.P.R in relazione ad ogni ipotesi
di proscioglimento dalla ferma breve (a domanda, d’autorità
o d’ufficio), non sia sufficiente a giustificare l’uso (surrettizio)
di meccanismi automatici per l’applicazione della misura
espulsiva.
Anzi, laddove al proscioglimento d’ufficio per condanna
penale dovesse assegnarsi il valore di un atto dovuto e
vincolato, le previste garanzie partecipative risulterebbero
del tutto inutili, posto che il principio di partecipazione
del privato al procedimento amministrativo “ ha senso giuridico
solo quando l’adozione del provvedimento finale implichi
il compimento o di valutazioni discrezionali o per lo meno
l’accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario
apprezzamento, appalesandosi superfluo in ogni altro caso”
( Cons. St. V sez. 11/10/96 n. 1223, Cons. St. sez. IV 1/10/04
n. 6383).
Nella fattispecie, quindi, non potendo l’interessato influire
con il suo apporto collaborativo su determinazioni considerate
dall’Amministrazione strettamente vincolate ai contenuti
della sentenza penale passata in giudicato, la comunicazione
dell’avvio del procedimento si risolverebbe in un fatto
meramente formale con evidente compressione del su richiamato
principio partecipativo.
La necessità di raccordare le proposizioni normative dell’art.
8 del D.P.R n. 332/97 porta pertanto a ritenere che la condanna
penale per delitti non colposi non comporti necessariamente
il proscioglimento dalla ferma, ma che a tale determinazione
l’Amministrazione militare possa (anche) pervenire attraverso
l’esercizio di un potere discrezionale rispettoso delle
garanzie procedimentali volute dalla L. n. 241/90.
Peraltro le stesse conclusioni sarebbero raggiunte qualora
l’interpretazione dell’art. 8 del D.P.R n. 332/97 fosse
condotta secondo i parametri desumibili dagli artt. 3 e
97 della Costituzione.
Per un verso infatti appare poco ragionevole che il legislatore
abbia voluto accomunare ogni e qualsiasi delitto non colposo,
ai fini del proscioglimento dalla ferma, senza tener conto
della diversa reazione dell’ordinamento penale rispetto
ad azioni delittuose fortemente differenziate sul piano
sanzionatorio (alcuni reati dolosi comportano pene del tutto
lievi).
D’altro canto va considerato che la pena prevista per un
delitto colposo è talvolta di gran lunga maggiore rispetto
a quella prevista per taluni delitti dolosi. Sicchè, dovendosi
ritenere la misura della pena un elemento sicuramente significativo
per valutare la gravità del reato, risulterebbe difficile
giustificare nella fattispecie la scelta legislativa di
ricollegare, a comportamenti meno riprovevoli del militare,
una sanzione più grave ( proscioglimeno automatico dalla
ferma).
Deve concludersi, quindi, che un’errata interpretazione
dell’art. 8 del D.P.R n. 332/97 abbia indotto l’Amministrazione
a considerare, come atto dovuto e vincolato, la determinazione
impugnata e conseguentemente il ricorso merita accoglimento,
fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell P.A.
Ricorrono tuttavia valide ragioni per ritenere integralmente
compensate le parti le spese di giudizio
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P.Q.M.
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Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
III Sezione – Lecce
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Accoglie il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17/3/2005.
Pres. Dott. Evasio SPERANZA
Est. Dott. Luigi COSTANTINI
Pubblicata il 12 novembre 2005
VALENTINA DI LELLO
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| Il proscioglimento
d’ufficio dei militari volontari in ferma breve è provvedimento
discrezionale
| La
decisione in commento è meritevole di essere
segnalata poiché offre una diversa interpretazione
relativamente alla natura del provvedimento
di proscioglimento d’ufficio nei confronti
dei militari in ferma breve adottato a seguito
di una condanna penale per delitto non colposo
(art. 8, comma 2, lett. C, n. 2, DPR n. 332/1997
(“I volontari in ferma breve sono prosciolti,
nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 7 agosto 1990, n.
241 .. d’ufficio .. per condanna penale
per delitti non colposi”).In vari precedenti
giurisprudenziali si è sostenuta la natura
non discrezionale del provvedimento de
quo (“Il provvedimento con il quale
si dispone il proscioglimento d'ufficio dei
militari volontari dalla ferma breve, di cui
all'art. 8 comma 2 lett. c) n. 2, d.P.R. n.
332 del 1997, in caso di condanna penale per
delitti non colposi, costituisce un atto vincolato,
da adottarsi necessariamente in presenza dei
presupposti determinati dalla legge, sicché
rispetto ad esso è del tutto infondata un'eventuale
censura asserente il difetto di motivazione”[1])
precisandosi altresì che lo stesso consegue
anche ad una sentenza penale patteggiata (“Ai
fini dell'adozione di un provvedimento d'ufficio
di proscioglimento di un volontario dalla
ferma breve, di cui all'art. 8 comma 2 lett.
c) n. 2, d.P.R. n. 332 del 1997, per la condanna
penale per delitti non colposi, è sufficiente
anche una sentenza penale "patteggiata", ciò
non solo perché di equiparazione alla sentenza
penale di condanna tout court parla l'art.
445 c.p.p., ma anche e soprattutto perché,
nel caso de quo, si tratta di applicare con
effetto automatico della decisione penale,
senza dover accertare la responsabilità o
colpevolezza dell'interessato e senza dover
effettuare un autonomo riesame della vicenda
in sede amministrativa, a differenza di quanto
avviene nella diversa ipotesi di necessaria
rivalutazione dei fatti penali in sede disciplinare”)[2].La
pronunzia in analisi, invece attraverso la
valorizzazione dell’espresso richiamo alla
L. n. 241/1990 da parte dell’art. 8 citato,
giunge - del tutto condivisibilmente - a conclusioni
diametralmente opposte, dichiarando il carattere
discrezionale del provvedimento di proscioglimento
in argomento.Più nel dettaglio, viene sottolineato
che laddove al proscioglimento d’ufficio per
condanna penale dovesse assegnarsi il valore
di un atto dovuto e vincolato “le previste
garanzie partecipative risulterebbero del
tutto inutili, posto che il principio di partecipazione
del privato al procedimento amministrativo
ha senso giuridico solo quando l’adozione
del provvedimento finale implichi il compimento
o di valutazioni discrezionali o per lo meno
l’accertamento di circostanze di fatto suscettibili
di vario apprezzamento, appalesandosi superfluo
in ogni altro caso”[3]. Diversamente,
del resto, non potendo l’interessato influire
con il suo apporto collaborativo su determinazioni
considerate dall’Amministrazione strettamente
vincolate ai contenuti della sentenza penale
passata in giudicato, la comunicazione dell’avvio
del procedimento si risolverebbe in un fatto
meramente formale con evidente compressione
del principio partecipativo.I giudicanti richiamano
inoltre la sentenza della Consulta n. 971/1988
la quale, nel dichiarare la illegittimità
costituzionale della fattispecie destitutoria
descritta dall’art. 85, lett. A, DPR n. 3/1957,
ha ribadito come l’ordinamento sia orientato
verso l’esclusione di sanzioni rigide, avulse
da un confacente rapporto di adeguatezza con
il caso concreto.Nel caso di specie, il Collegio
ritiene che il momento valutativo vada incentrato
sulla diversa reazione dell’ordinamento penale
rispetto alle azioni delittuose, apparendo
“poco ragionevole che il legislatore abbia
voluto accomunare ogni e qualsiasi delitto
non colposo, ai fini del proscioglimento dalla
ferma”; ciò, quantomeno, in ossequio ad
una esegesi dell’art. 8, DPR n. 332/1997,
condotta con i parametri desumibili dagli
artt. 3 e 97 della Costituzione. |
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| [1]
T.A.R. LIGURIA, sez. II, 02 maggio 2002, n.
490, in Il Foro Amministrativo T.A.R., 2002,
5, 1559.
[2] T.A.R. ROMA, Sez. I bis, luglio 2005,
n. 5459.
[3] Cons. St., Sez. V, 11 ottobre 1996, n.
1223, Cons. St., Sez. IV, 1 ottobre 2004,
n. 6383. |
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