| T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 29 novembre 2005 n. 4102
Pres. Umberto Zuballi; Est. Angelo Gabbricci
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Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo
– Concetto di regolarizzazione e concetto di integrazione
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Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo
– Potere correttivo di cui all’art. 6, comma 1, lett. b)
L. n. 241/1990 – Integrazione – Si applica con limiti –
Regolarizzazione – Si applica sempre
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Il concetto di regolarizzazione si distingue
da quello di integrazione documentale: la prima consiste
in un chiarimento, ovvero in un completamento marginale
di un documento il quale, tuttavia, è stato già prodotto
dall’istante nel suo contenuto essenziale; con l’integrazione
si introduce invece nel procedimento un contenuto nuovo,
non desumibile dalla documentazione già esistente.
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Il potere correttivo di cui all’art. 6, comma
1, lett. b) L. n. 241/1990 può trovare applicazione con
riferimento alle integrazioni documentali tenendo conto
delle peculiarità del singolo procedimento e, in particolare,
delle posizioni d’interesse tra loro confliggenti, o almeno
non omogenee, e dei termini perentori per il compimento
delle attività rilevanti. Diversamente, tali limiti non
ricorrono qualora il potere correttivo si riferisca alla
regolarizzazione, la quale presuppone che il richiedente
non abbia omesso di produrre il documento richiesto, ma
questo debba essere soltanto completato o precisato, senza
così incidere sul suo contenuto sostanziale e, soprattutto,
senza violare termini perentori o creare disparità di trattamento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
Terza Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
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ha pronunciato nella forma semplificata di
cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1236/2005 proposto da
Meteor S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti
Martini e Biscontin, con domicilio eletto presso il loro
studio in Venezia Mestre, via Lazzari 22;
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contro
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la Regione Veneto, in persona del
presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentata
e difesa dagli avv. ti Morra, Zanlucchi e Drago, con domicilio
eletto in Venezia, Dorsoduro 3901, presso la sede della
giunta regionale;
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e contro
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il Ministero delle attività produttive,
in persona del ministro pro tempore, non costituito
in giudizio
e nei confronti
di Veneto Sviluppo S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti
Orsoni e Romeo, con domicilio eletto presso il loro studio
in Venezia, S. Croce 205;
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e nei confronti
di A.G.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
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di A.B. Analitica S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore,
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nonché delle ulteriori 758 imprese ammesse
a contributo, e per le quali è stata disposta l’integrazione
del contraddittorio a mezzo pubblici proclami con ordinanza
collegiale 66/2005, non costituite in giudizio;
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per l’annullamento
a) del decreto 20 dicembre 2004, n. 563, del dirigente della
direzione regionale industria, e dei relativi allegati 1
e 2, per la parte in cui non è stata ammessa ai benefici
di legge la dichiarazione – domanda per la concessione di
contributi a sostegno dell’innovazione nelle imprese (legge
28 maggio 1997, n. 140; d.g.r. n. 915 del 6 aprile 2004)
presentata da Meteor S.p.A.;
b) del provvedimento di esclusione, comunicato con nota
del 18 marzo 2005 e ricevuto in data 24 marzo 2005.
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Visti gli atti tutti della causa;
vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;
uditi (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), gli avv.
Biscontin e Martini per la parte ricorrente, l’avv. Zanlucchi
per la Regione Veneto, e l’ avv. Romeo per la Veneto Sviluppo;
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considerato
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che, ex art. 21, XI comma, l. 1034/71,
in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale
amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito,
disponendo prima, ove necessario, l’integrazione del contraddittorio
e fissando contestualmente la data della successiva trattazione
del ricorso;
che, nell’ordinanza collegiale 22 giugno 2005, n. 66, emessa
sempre nella fase cautelare del presente giudizio, la Sezione
ha riconosciuto come, nella fattispecie, tutte le imprese
ammesse al finanziamento, ed elencate nell’allegato 1, approvato
con decreto 20 dicembre 2004, n. 563, del dirigente regionale
la direzione industria, avessero un interesse attuale alla
conservazione dei provvedimenti impugnati, per cui andava
disposta l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti;
che, inoltre, il Collegio ha autorizzato con lo stesso provvedimento
la notificazione per pubblici proclami, a’ sensi dell’art.
14 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e dell’art. 150 c.p.c.,
ed ha altresì fissato le specifiche prescrizioni per l’incombente,
rinviando per la decisione all’ udienza camerale del 9 novembre
2005;
che la parte ricorrente ha tempestivamente adempiuto all’onere
posto a suo carico, sicché il contraddittorio è stato correttamente
instaurato;
considerato ancora che, nel corso della nuova udienza camerale
fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio
ha confermato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe
potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex
artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre
1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare
tale sentenza nei termini seguenti.
1.1. L’art. 13 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 - convertito,
con modificazioni, in l. 28 maggio 1997, n. 140, e successivamente
più volte modificato – prevede che alle imprese industriali
può essere concesso un credito d’imposta, in misura percentuale
calcolata sull’importo delle spese per l’attività di ricerca
e di sviluppo (R. & S.) da esse svolta.
Il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha delegato alle regioni
svariate funzioni amministrative statali, fra le quali (art.
19) quelle inerenti alla concessione di “agevolazioni contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria”,
ivi compresi quelli per programmi di innovazione e trasferimento
tecnologico: la norma specifica che sono inerenti alle funzioni
delegate anche gli adempimenti tecnici, amministrativi e
di controllo per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni.
In seguito, l’art. 55 della l.r. 13 aprile 2001, n. 11,
ha istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico
e per le attività produttive, nel quale sono confluite le
risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi
alle imprese, a qualunque titolo conferite alla Regione,
incluse dunque le agevolazioni per l’attività di ricerca
industriale e di sviluppo; lo stesso art. 55 demanda poi
alla giunta regionale la ripartizione e la determinazione
delle modalità e dei criteri di erogazione, nonché la concessione
ed erogazione del fondo.
1.2. Con la d.g.r. 6 aprile 2004, n. 915, la Regione Veneto
ha approvato il bando per l’anno 2003, con i relativi allegati
per l’ammissione al contributo, ed ha inoltre stabilito
di affidare l’istruttoria delle domande alla Veneto Sviluppo
S.p.A..
1.3. Il decreto dirigenziale 20 dicembre 2004, n. 563, ha
approvato l’elenco delle domande ammesse e finanziabili,
e quello delle domande non ammesse, tra cui quella presentata
da Meteor S.r.l., che aveva richiesto un contributo pari
a € 70.462,59.
Questa ha allora impugnato il provvedimento d’esclusione
e gli atti presupposti con il ricorso in esame: si è costituita
in giudizio la Regione Veneto, la quale ha concluso per
la reiezione.
2.1. La ricorrente non è stata ammessa con la motivazione
che “alla domanda di agevolazioni non è stata allegata copia
del bilancio depositato, completo di nota integrativa, di
relazione ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile
e di ogni altro suo allegato, in particolare non è stata
allegato il verbale di approvazione del bilancio (allegato
3 alla d.g.r. 915 del 6 aprile 2004, punto 4.4. lettera
g)”.
2.2. Nel secondo motivo, la ricorrente sostiene, anzitutto,
di aver inviato con la domanda tutta la documentazione richiesta
dal bando, compreso il bilancio, il relativo verbale di
approvazione e gli altri allegati.
In ogni caso – la questione forma oggetto anche del terzo
motivo – riscontrate eventuali carenze documentali, l’Amministrazione
avrebbe dovuto richiedere all’impresa ricorrente un’integrazione
documentale, ex art. 6, I comma, lett. b), della
l. 241/90.
3.1 Orbene, rileva il Collegio come l’esclusione trovi un
fondamento nella prescrizione di bando richiamata dall’Amministrazione
nel provvedimento d’esclusione: la lex specialis
della procedura, d’altro canto, se non consente, neppure
vieta espressamente, che, nella fase istruttoria, eventuali
carenze delle domande di ammissione al finanziamento possano
essere superate, almeno in alcuni casi, attraverso integrazioni
effettuate dagli istanti su sollecitazione del gestore.
3.2. Invero, come si è già visto, la Meteor ritiene che
questa facoltà sanante trovi il suo fondamento nell’art.
6, I comma, lett. b), della l. 241/90, per la parte in cui
stabilisce il potere per l’Amministrazione d’invitare l’interessato
a correggere una propria istanza – e le relative allegazioni
– in modo da renderla integralmente conforme alle disposizioni,
generali e particolari, che la disciplinano.
Peraltro, tale potere correttivo deve adattarsi alle peculiarità
di ciascun procedimento; come per il caso, in specie rilevante,
che vi intervengano posizioni d’interesse tra loro confliggenti,
od almeno non omogenee, oppure siano prestabiliti termini
perentori per il compimento delle attività rilevanti (qui
le domande di ammissione, complete degli allegati, potevano
essere presentate soltanto mediante spedizione in corso
raccomandato, ed esclusivamente tra il 19 ed il 21 maggio
2004, a pena di esclusione).
3.3. A questo punto, allora, diviene importante distinguere
il concetto di regolarizzazione da quello di integrazione
documentale: la prima consiste in un chiarimento, ovvero
in un completamento marginale di un documento il quale,
tuttavia, è stato già prodotto dall’istante nel suo contenuto
essenziale; con l’integrazione si introduce invece nel procedimento
un contenuto nuovo, non desumibile dalla documentazione
già esistente (in termini, C.d.S., V, 22 giugno 2004, n.
4345; cfr. anche C.d.S., V, 25 gennaio 2003, n. 357).
Ora, nel procedimento de quo, un’integrazione vera
e propria della documentazione non potrà essere disposta
ex art. 6 cit., sebbene la norma in astratto non
lo vieti, anzitutto perché, in tal modo, verrebbe introdotta
una deroga al termine perentorio fissato per la domanda
di ammissione; inoltre, poiché di fatto lo stanziamento
complessivo per l’agevolazione de qua è normalmente
inferiore all’entità delle richieste, l’integrazione danneggerebbe
chi ha prodotto tempestivamente la documentazione richiesta,
a vantaggio di chi viceversa non lo aveva fatto.
Le precedenti considerazioni trovano altresì conforto nella
recente decisione C.d.S., VI, 29 ottobre 2004, n. 7025 -
nella contigua materia della agevolazione delle attività
produttive ex d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, (convertito
in l. 104/95) – dove si rappresenta come tutti gli interessati
“hanno tempi ristretti per presentare la relativa domanda,
in quanto la tempestiva erogazione del beneficio è possibile
grazie alla contestuale e spedita valutazione delle domande
tramite una procedura sostanzialmente concorsuale, rispetto
alla quale è incompatibile la richiesta d’integrazioni per
supplire a mancanze dei soggetti interessati”: nel caso,
è stata ritenuta legittima l’esclusione dell’impresa che
non aveva presentato la certificazione antimafia “trattandosi
di irregolarità non meramente formale e non sanabile a mezzo
di una richiesta istruttoria dell’Amministrazione”.
3.4. Quanto sin qui esposto non trova invece applicazione
qualora il potere correttivo venga contenuto nei limiti
della regolarizzazione, la quale presuppone che il richiedente
non abbia omesso di produrre il documento richiesto, ma
questo debba essere soltanto completato o precisato, senza
così incidere sul suo contenuto sostanziale, e, soprattutto,
senza violare termini perentori o creare disparità di trattamento
(cfr., per un’applicazione alla pur distinta materia delle
gare ad evidenza pubblica, T.A.R. Veneto, I, ord. 2 marzo
2004, n. 166, e sent. 21 aprile 2004, n. 1145).
Il riferimento è, dunque, ad elementi che, secondo ragionevolezza,
non possono essere considerati essenziali, ed in tali limiti
la Sezione (come ha già fatto con alcune precedenti decisioni:
cfr. in particolare le sentenze nn. 806 ed 807/05), ritiene
che l’art. 6 l. 241/90 possa trovare applicazione anche
in subiecta materia, in difetto di specifiche prescrizioni
di segno opposto.
Anzi, il citato d. lgs 123/98, secondo quanto prescritto
dalla legge di delega, deve uniformarsi ai principi di cui
alla l. 241/90, mentre non si può affermare che l’interpretazione
testé adottata sia preclusa dal tenore letterale delle disposizioni
contenute nell’art. 4, IV e V comma, dello stesso d. lgs.
123/98.
Il loro combinato disposto, infatti, stabilisce che il soggetto
competente accerta “esclusivamente la completezza e la regolarità
delle dichiarazioni”, ed entro trenta giorni, nei limiti
delle risorse disponibili, concede l’intervento, ovvero
lo nega “qualora la dichiarazione sia viziata o priva di
uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente”.
Ora, come si vede, la disposizione dapprima distingue tra
loro completezza e regolarità, ma prescrive poi la sanzione
dell’esclusione soltanto per le domande prive di requisiti:
e, cioè, incomplete e da integrare.
Tanto consente di affermare come le irregolarità riscontrate,
in coerenza con il disposto dell’art. 6 l. 241/90, non conducono
senz’altro all’esclusione, ma possono essere sanate: e che
ciò determini un superamento del termine di trenta giorni
non pare significativo, trattandosi evidentemente di un
termine ordinatorio.
3.5. Né, d’altro canto, basta a precludere l’applicazione
del ripetuto art. 6 nella procedura in esame la previsione
di cui al paragrafo 4.4. dell’allegato 3 alla d.g.r. 915/04,
la quale elenca, quali motivi di esclusione, determinate
carenze documentali: infatti, ove tali carenze costituiscano
semplici irregolarità, nel senso sopra precisato, la prescrizione
del bando può agevolmente essere riferita al caso che la
carenza documentale perduri, una volta spirato il ragionevole
termine assegnato dal gestore per la regolarizzazione.
3.6. Ora, applicando le precedenti considerazioni alla fattispecie
concreta, ritiene il Collegio che la mancanza del verbale
dell’assemblea per l’approvazione del bilancio societario,
riscontrata dall’Amministrazione costituisca una mera irregolarità
sanabile: il verbale di assemblea costituisce infatti un
elemento complementare, il quale non fa parte del bilancio
per tale, inteso come documento contabile, rilevante per
l’accertamento dei presupposti richiesti per la concessione
del contributo, ed i cui contenuti sono definiti negli artt.
2423 segg. c.c. .
4.1. Se, peraltro, si ritenesse sotto l’uno o l’altro profilo
non accoglibili le precedenti osservazioni, andrebbe allora
considerata la distinta difesa proposta dalla ricorrente,
secondo la quale “i documenti prescritti erano stati correttamente
allegati alla domanda come risulta dall’apposito quadro
riepilogativo in calce alla domanda stessa”.
Orbene, come già osservato, la Regione ha espressamente
imposto, quale unica modalità per la consegna della domanda,
la sua trasmissione in corso raccomandato postale: e ciò,
per quanto risulta al Collegio, non consente al richiedente
di precostituirsi una prova quanto alla completezza della
documentazione, o, più precisamente quanto alla corrispondenza
tra la documentazione effettivamente inclusa nel plico,
con quanto dichiarato sul punto nella domanda (diversamente
da quanto ad esempio accade nelle procedure di gara, dove
l’esame del contenuto del plico viene effettuato in seduta
pubblica, nel contraddittorio delle parti).
4.2. In un siffatto contesto, ad avviso del Collegio, trova
applicazione in materia – attraverso le regole di lealtà
e correttezza nell’azione amministrativa – il principio,
seppur di matrice processuale, di riferibilità o vicinanza
della prova (cfr. Cass., 21 giugno 2004, n. 11488; Cass.,
21 luglio 2003, n. 11316), secondo cui questa va offerta
da chi ha l’effettiva possibilità di dimostrare la diligenza
del proprio operato.
Orbene, non v’è dubbio che, nel procedimento de quo,
spetti alla Regione – che ne ha evidentemente le possibilità
organizzative – di formare la prova obiettiva che la carenza
documentale rilevata non è da imputarsi alla negligenza
dei propri uffici, ma preesiste alla ricezione degli atti
da parte dell’Amministrazione: ma una siffatta prova (che,
cioè, all’atto dell’apertura, il plico di Meteor mancasse
del documento richiesto) l’Amministrazione non l’ha fornita.
5. In conclusione, il ricorso va accolto, e conseguentemente
annullato il decreto 20 dicembre 2004, n. 563, del dirigente
della direzione regionale industria, per la parte in cui
esclude la ricorrente dal beneficio.
Va peraltro dichiarato il difetto di legittimazione passiva
di Veneto Sviluppo S.p.A., cui è imputabile soltanto un’attività
istruttoria preliminare, e non il provvedimento impugnato.
Le spese – compensate per giusti motivi tra la ricorrente
e la Veneto Sviluppo, per le residue persistenti incertezze
in giurisprudenza, quanto alla posizione di quest’ultima
- seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate d’ufficio
come da dispositivo.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
il provvedimento in epigrafe impugnato sub a), nei
limiti dell’interesse della ricorrente.
Condanna la Regione Veneto alla rifusione delle spese di
causa a favore di Meteor S.r.l., liquidandole in € 2.500,00
di cui €. 800,00 per spese e la parte residua per diritti
ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Spese compensate tra la Meteor e la Veneto Sviluppo S.p.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio
addì 9 novembre 2005
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