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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 7 dicembre
2005 n. 8265
G. Petruzzelli Pres. R. Pupilella Est.
Impresa Magnelli E. (Avv. R. Iammarino) contro la Provincia di
Firenze (Avv.ti L. Cardona E. Possenti F. De Santis) ed il Dir.
Patrimonio espropri appalti della Provincia di Firenze (non costituito)
e nei confronti di Ditta Mallia R. (non costituita)
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Contratti della P.A. – Appalti pubblici
- Moralità professionale – Nozione - Valutazione che deve
compiere in proposito l'amministrazione appaltante - Non
può cristallizzarsi in criteri astratti e automatici -
Esclusione disposta senza una specifica motivazione sulla
correlazione del reato con l’attività che avrebbe dovuto
essere svolta con il contratto - Illegittimità
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In tema di appalti pubblici il concetto
di moralità professionale presuppone la realizzazione di
un reato pienamente idoneo a manifestare una radicale e
sicura contraddizione coi principi deontologici della professione.
Ne consegue pertanto che la valutazione che deve in proposito
compiere l'amministrazione appaltante non può cristallizzarsi
in criteri astratti e automatici, dovendosi invece adattare
alle peculiarità del caso concreto, riferite tanto alle
caratteristiche dell'appalto, quanto al tipo di condanna
ed alle concrete modalità di commissione del reato. Ne
consegue l’illegittimità dell’esclusione disposta senza
una specifica motivazione sulla correlazione del reato
con l’attività che avrebbe dovuto essere svolta con il
contratto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Reg. Sentenze : 8265/2005
Reg. generale : 1373/2005
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la TOSCANA
SECONDA SEZIONE
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composto dai Signori: GIUSEPPE PETRUZZELLI
Presidente; ROBERTO PUPILELLA Cons., relatore; STEFANO
TOSCHEI Primo Ref.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso 1373/2005 proposto da:
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IMPRESA MAGNELLI ENZO rappresentato
e difeso da: IAMMARINO RAFFAELE con domicilio eletto in
FIRENZE VIA DEI SERVI 38 presso IAMMARINO RAFFAELE
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Contro
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PROVINCIA DI FIRENZE rappresentato
e difeso da: CARDONA LINA POSSENTI ELENA DE SANTIS FRANCESCA
con domicilio eletto in UFF. LEGALE PROV. DI FIRENZE presso
DE SANTIS FRANCESCA
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DIR. PATRIMONIO ESPROPRI APPALTI PROVINCIA
DI FIRENZE non costituitosi in giudizio;
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e nei confronti di
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DITTA MALLIA RAFFAELE non costituitosi
in giudizio;
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per l'annullamento,
- dell’atto dirigenziale n. 1525 del 20.05.2005, ricevuto
il 27.05.2005, con cui il Dirigente dell’Ufficio Notariato
Appalti della Provincia di Firenze
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DISPONE
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1. di annullare in sede di autotutela – per
motivi specificati nella narrativa. il ‘verbale licitazione
privata semplificata seduta pubblica del 01.03.2005” relativo
alla procedura ristretta di cui trattasi, limitatamente
alla parte relativa all’aggiudicazione provvisoria alla
ditta Magnelli Enzo;
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2. di escludere dalla partecipazione alla
gara in oggetto la Ditta Magnelli Enzo per la mancanza
dei requisiti di cui all’art. 75, c. 1, lett. c) del D.P.R.
n. 554/1999 e s.m., come specificato nella narrativa del
presente atto;
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3. di dare atto che:
a) la graduatoria provvisoria della procedura di gara in
questione è la seguente:
Ditta Mallia Raffaele (RG) Ribasso del 13,25 %
Ditta Braccini e Cardini Srl (FI) Ribasso del 12,171 %
b) la ditta provvisoriamente aggiudicataria risulta essere l’Impresa
Mallia Raffaele, sedente in Cosimo (RG), con il ribasso del 13,25%
sui prezzi unitari di appalto;
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4. di trasmettere il presente atto all’impresa
Magnelli Enzo e comunicarlo alle altre imprese partecipanti
alla gara;
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5. di segnalare quanto accaduto all’Autorità per
la Vigilanza sui LL.PP.”;
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nonchè
- della raccomandata a.r., datata 23 maggio 2005, prot.
n. 47367, a firma del Direttore, con la quale viene “comunicato
ed allegato” all’Impresa Magnelli l’atto dirigenziale
di cui sopra;
nonchè ancora
- di ogni altro e qualsiasi atto presupposto, pregresso, prodromico,
connesso, successivo e conseguente, anche se ignoto;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, all’udienza del 12\10\2005, relatore il consigliere Roberto
Pupilella gli avvocati Raffaele Iammarino, Lina Cardona e Francesca
De Santis;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso regolarmente notificato e depositato
la ditta ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale
assunto dall’amministrazione resistente, in sede di autotutela,
con il quale la provincia ha escluso la ditta Magnelli
dalla gara relativa alla manutenzione ordinaria di opere
civili ed impianti idro-sanitari di immobili facenti capo
all’amministrazione provinciale di Firenze.
Unico motivo della esclusione della ditta ricorrente, che aveva
formulato la migliore offerta economica nella gara in questione, è rappresentato
dalla affermata violazione dell’art. 75,comma 1 lett. C) del
DPR n.554\99 e successive modifiche.
Risulta infatti che, contrariamente alle dichiarazioni contenute
negli atti di gara, il signor Magnelli in data 30\6\2002 ha patteggiato
ex art. 444 cpp. una pena relativa ad un’accusa per guida in
stato di ebbrezza e per resistenza a pubblico ufficiale.
Il ricorso è affidato a tre distinti ordini di censure:
Con il primo si lamenta la illegittimità del provvedimento di
esclusione sul presupposto della inapplicabilità al caso di specie
della esclusione della ditta ricorrente, non incidendo sull’affidabilità della
stessa una pena patteggiata e relativa ad un’attività (circolazione
stradale) del tutto indifferente rispetto all’oggetto del contratto.
Con il secondo gruppo di motivi si censura invece la violazione
delle norme sul procedimento amministrativo; per non avere la
provincia motivato congruamente la esclusione della ditta la
cui offerta era risultata la più vantaggiosa per l’amministrazione
sotto il profilo economico; altro vizio procedimentale deriverebbe
poi dalla mancata comunicazione sia del preavviso di rigetto,
sia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Infine con i motivi aggiunti si afferma la illegittimità del
comportamento della provincia di Firenze che, nonostante l’accoglimento
della sospensiva da parte di questo Tribunale ha provveduto ad
affidare alla seconda graduata l’appalto in discussione.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione provinciale che,
con una puntigliosa memoria, difendeva il provvedimento di esclusione
assunto ritenendolo un atto dovuto, in presenza di un reato (resistenza
a pubblico ufficiale) previsto nel capo II del titolo relativo
ai delitti contro la pubblica amministrazione.
All’udienza del 12 ottobre 2005, gli avvocati delle parti ribadivano
le proprie difese e chiedevano la decisione del ricorso.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato.
Unica ragione della esclusione della ditta ricorrente,
risultata la migliore nella comparazione delle offerte
economiche dei partecipanti alla gara, è costituita dall’affermazione
che il ricorrente, titolare della ditta Magnelli non
avrebbe posseduto il requisito di cui all’art. 75 comma
1 lett. C) DPR n.554\99 e successive modifiche.
Ciò sotto due profili:
Falsità dell’autocertificazione richiesta dall’amministrazione;
Condanna per un reato contro la PA per cui l’esclusione sarebbe
stata automatica.
Nessuno dei due profili appare fondato.
L’articolo 75 sopra citato, nel testo introdotto dall’art. 2
del DPR n.412\2000 indica infatti i casi di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni e del conseguente divieto di stipulazione dei
relativi contratti.
In particolare l’art. 75 comma 1 lett. C) applicato dall’amministrazione
contempla il caso del concorrente “nei cui confronti sia stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
cpp., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale”.
Nel caso di specie la sentenza di patteggiamento ha avuto origine
da un incidente stradale che, per materia e situazione elimina
in radice il collegamento con l’attività professionale oggetto
dell’appalto di servizi in questione (manutenzione ordinaria
immobili).
Resta dunque l’affidabilità morale del contraente che sia stato
condannato o abbia patteggiato una pena per un reato contro la
PA quale è certamente la resistenza a pubblico ufficiale, posto
che la (sola) guida in stato di ebbrezza non avrebbe dovuto essere
menzionata nel certificato.
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la giurisprudenza
sono intervenute in più occasioni per chiarire i limiti della
norma sopra riportata.
Così l’Autorità con determinazione n.56\2000 ha affermato che
i reati contro la PA che incidono negativamente sull’affidabilità morale
e professionale del contraente sono soltanto quelli che, per
natura e contenuto, siano idonei ad incidere negativamente sul
rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti per la loro inerenza
alle specifiche obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con
le stesse.
A questo proposito va segnalato che il ricorrente ha dimostrato
(doc.7) che successivamente alla condanna in oggetto, ha partecipato
ed ottenuto 23 appalti analoghi a quello per il quale viene oggi
escluso, quasi tutti con comuni ed uno con la stessa provincia
di Firenze.
Proprio la considerazione di questi eventi, successivi alla condanna,
divenuta irrevocabile nell’ottobre 2002, dimostra, ad avviso
del Collegio che non esiste nel caso previsto dalla lettera c)
dell’art. 75 alcuna automaticità nella esclusione del concorrente,
ma che occorra necessariamente una valutazione specifica della
fattispecie di reato imputato.
Questa conclusione peraltro è condivisa sia dalla giurisprudenza
che dall’Autorità di vigilanza.
Si legge infatti nella determinazione 16\23 del 2001 dell’Autorità (pag.6)
che “la mancanza tuttavia di parametri fissi e predeterminati
e la genericità della prescrizione normativa lascia un ampio
spazio di valutazione discrezionale per la stazione appaltante
che consente alla stessa margini di flessibilità operativa al
fine di un equo apprezzamento delle singole concrete fattispecie”.
Proprio questo aspetto (la necessità di un concreto apprezzamento
della fattispecie dedotta in giudizio) costituisce il leit-motiv
del filone giurisprudenziale più attento a contemperare il principio
cardine della massima partecipazione alle gare e quello della
trasparenza e della garanzia di affidabilità dei soggetti affidatari
di contratti pubblici.
Così il Consiglio Stato, sez. V, 1 marzo 2003, n. 1145 ha affermato
che il concetto di moralità professionale , rilevante in materia
di gare per l'affidamento di appalti pubblici, nella sua ampiezza
ed elasticità, presuppone la realizzazione di un reato pienamente
idoneo a manifestare una radicale e sicura contraddizione coi
principi deontologici della professione; la valutazione che deve
in proposito compiere l'amministrazione appaltante non deve cristallizzarsi
in criteri astratti e automatici, dovendosi invece adattare alle
peculiarità del caso concreto, riferite tanto alle caratteristiche
dell'appalto, quanto al tipo di condanna ed alle concrete modalità di
commissione del reato.
A questo proposito l’assenza degli atti relativi all’incidente
stradale preclude al Collegio la verifiche circa le modalità di
rilevamento dello stesso che, a dire dell’avvocato del ricorrente,
avrebbe determinato la reazione del Magnelli, il quale, tamponato
da altra vettura, si sarebbe visto elevare una sanzione per il
mancato uso della cintura di sicurezza dagli agenti della Polizia
Municipale, successivamente intervenuti!
Quanto alla giurisprudenza formatasi in materia e condivisa dallo
stesso tribunale (Tar Toscana II n.3875\2005) anche la sentenza
di patteggiamento va dichiarata ai sensi dell’art. 75 quando
la stessa per il tipo di reato contestato sia indice di inaffidabilità morale
o professionale del soggetto condannato.
Tuttavia, proprio in considerazione del successivo atteggiamento
delle amministrazioni che hanno continuato a contrattare con
la ditta Magnelli la giurisprudenza ha affermato che “L'affidabilità o
la moralità professionale di un soggetto va valutata anche guardando
a come si è manifestata nel tempo la sua professionalità ed agli
eventi che hanno caratterizzato la sua attività.
Detta valutazione dovrà essere compiuta avendo riguardo al tipo
di rapporto che si vuole instaurare con il soggetto interessato,
alla gravità del reato da questi commesso in relazione alla tipologia
del rapporto ed alle condizioni che in concreto inducono a ritenere
che un vincolo contrattuale con quel soggetto debba o meno essere
costituito. (Nel caso di specie, il Consiglio di Stato confermava
la sentenza di primo grado dichiarativa della legittimità del
provvedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione
provvisoria di una licitazione privata adottato nei confronti
di un soggetto condannato per il reato di concussione continuata,
commesso nell'ambito di procedure di aggiudicazione di gare pubbliche,
atteso che detta condanna aveva inciso negativamente sulla moralità professionale
del concorrente Consiglio Stato, sez. V, 18 settembre 2003, n.
5321
La giurisprudenza citata, da un lato richiede una valutazione
circa la correlazione del reato all’attività che con il contratto
dovrà essere svolta, dall’altra, proprio per la sua genericità,
impone una specifica motivazione sul punto, nella fattispecie
all’esame del tribunale, completamente omessa dall’amministrazione
provinciale.
La giurisprudenza dei TTAARR (Tar Piemonte n° 1857/2007) ha poi
ritenuto, ampliando la nozione sin qui riportata che l’espressione
moralità professionale si riferisce, non alle sole competenze
professionali, ma ad una nozione ampia comprendente la condotta
e la gestione di tutta la attività professionale. Ne possono
quindi esulare quei fatti, estranei allo svolgimento dell’attività professionale,
che riguardino esclusivamente la condotta personale del soggetto
che partecipi alla gara.
Ma anche a voler estendere ulteriormente la nozione di moralità professionale
anche ai comportamenti morali assunti dalla parte nella sua vita
professionale, la giurisprudenza si è arrestata a ricomprendere
nella nozione i delitti finanziari. Tali delitti infatti, pur
non riguardando le competenze professionali nella esecuzione
di un appalto, attengono al complessivo comportamento tenuto
dal soggetto nell’esercizio di una attività economica o professionale.
Continuando ad indagare sulla estensione data dalla giurisprudenza
alla espressione utilizzata dal legislatore dell’art. 75 comma
1 lett. c) e precisamente sul significato da attribuire all’espressione “reato
che incide” sulla moralità professionale, va segnalato come i
giudici amministrativi si siano spinti ritenere rilevanti tutti
i reati che possano offuscare la condotta tenuta nello svolgimento
di una attività professionale.
E’ evidente, tuttavia, che la norma dell’ art 12 D.L. vo 17 marzo
1995 n. 157, nell’attribuire alla P.A. un potere il cui esercizio
comporta un ampio margine di valutazione e di apprezzamento caso
per caso circa l'effettiva riconducibilità delle situazioni in
concreto rilevate alla fattispecie legale, presupponga che i
reati per cui siano intervenute le eventuali condanne siano tali
da incidere sulla moralità professionale dei concorrenti ( in
tal senso tar Abruzzo Pescara n° 470 del 5-6-1998)
Del resto anche la normativa previgente (art. 13 lett. c) L.
8 agosto 1977 n. 584 ) prevedeva la valutazione della “ moralità professionale” e
l’espressione era stata costantemente interpretata nel senso
ampio sopra riferito.(cfr. TAR Calabria Catanzaro n° 280 del
22/4/97).
Tuttavia il ragionamento sin qui compiuto dalla giurisprudenza
per consentire alle amministrazioni di estendere a fattispecie
di reato non direttamente contemplate nella materia oggetto della
gara cui il soggetto condannato partecipi deve, ad avviso del
Collegio, essere coerentemente applicato anche a contrario quando
il reato in discussione sia talmente estraneo all’attività professionale
del soggetto da essere indifferente per la PA, mentre l’esclusione
automatica del soggetto provocherebbe un vulnus nel principio
della massima partecipazione alle gare.
A questo proposito i giudici amministrativi (Tar Lombardia Milano
n.3193 del 18-7-2002) si sono cimentati con la individuazione
dei reati che incidono sulla moralità professionale prendendo
in considerazione soltanto quelli lesivi di interessi collettivi
che l’aggiudicatario sarebbe chiamato a realizzare e comunque
a tutelare.
Ne deriva, anche volendo sottoporre il caso in questione a tutte
le specificazioni sopra indicate, l’estraneità delle conseguenze
di un incidente stradale, all’attività professionale richiesta
dal contratto in discussione.
Anche sotto questo aspetto la giurisprudenza, pur rigorosa, ha
sottolineato che la discrezionalità della stazione appaltante
si manifesta attraverso il necessario apprezzamento della condotta
del concorrente che ha portato alla condanna o all’applicazione
della pena su richiesta affermando che la valutazione non deve
essere compiuta in astratto in relazione al tipo di reato ma
alla concreta incidenza che quel comportamento può implicare
avuto riguardo all’oggetto, alla durata del rapporto da instaurarsi
con la PA (Tar Sicilia PaII n.606\2004)
Per concludere sul punto, va poi sottolineato che la discrezionalità della
stazione appaltante nella esclusione di soggetti che abbiano
riportato condanne pur non direttamente collegate all’attività specificamente
richiesta dal contratto, imponga la motivazione sulla incisione
sostanziale circa l’affidabilità del soggetto, in relazione agli
interessi collettivi coinvolti nel contratto o per la gravità oggettiva
del reato, pur estraneo all’attività considerata (CdS V n.5321\2003;
Tar Campania Na, I n.2194\2002; Tar Emilia Romagna, Bo I 18\n.231\2003.
Ulteriore corollario di quanto sopra detto è che in presenza
di tre anni di contratti sottoscritti con le amministrazioni
ed in considerazione del tipo di reato oggetto di patteggiamento
appare comprensibile la mancata indicazione nell’autocertificazione
richiesta, della sentenza relativa ad una condanna in esito ad
un tamponamento subito dal quale è derivato un alterco con la
polizia municipale sfociato nel reato di resistenza a pubblico
ufficiale.
Conseguenza comunque imprescindibile era l’obbligo per l’amministrazione
di motivare le ragioni della incidenza di questo episodio risalente
a quasi tre anni prima, sulla affidabilità professionale e morale
del Magnelli (CdS V 28\4\2003 n.2129; Tar Piemonte II n.2050\2002)
Ciò a maggior ragione in presenza di un contratto stipulato dall’amministrazione
provinciale successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
Né si può affermare, come fa il difensore dell’amministrazione
che si trattava di un diverso dirigente della provincia come
se questo eliminasse il dovere per l’ente di coerenza nei comportamenti
che incidono sulla sua attività .
Ne deriva la illegittimità del provvedimento di esclusione, sia
in relazione alla estraneità del reato patteggiato in riferimento
all’art.75, comma 1 lett.c); sia per difetto di motivazione del
provvedimento di esclusione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva
sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto annulla
gli atti impugnati per i motivi di cui in motivazione ed
invalida l'eventuale contratto medio-tempore stipulato
con la Ditta Mallia;
le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della provincia
di Firenze e liquidate nella misura complessiva di Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Firenze, nella Camera di
Consiglio del 12 ottobre 2005.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 DICEMBRE 2005
Firenze, lì 7 dicembre 2005
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