| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 7 dicembre 2005
n. 8271
G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.
L. Nardella (Avv.ti F. D’Addario e L. Castagni Lippi) contro
l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano (Avvocatura dello
Stato) |
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Pubblico impiego – Concorso per l’arruolamento
nel pubblico impiego – Vincitore - Vanta un interesse legittimo
all'assunzione – Sopravvenienza di circostanze preclusive
di natura normativa - Blocco generalizzato delle assunzioni
ai sensi dell’art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004
– La Pubblica amministrazione può paralizzare o anche annullare
la procedura stessa
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Il vincitore di un concorso per l’arruolamento
nel pubblico impiego non vanta un diritto soggettivo perfetto,
bensì un interesse legittimo all'assunzione, in considerazione
del rilievo secondo cui l'assunzione è rimessa a puntuali
atti formali degli organi competenti ed è espressione della
potestà organizzatoria della pubblica amministrazione datrice
di lavoro di talché, qualora nelle more del completamento
del procedimento amministrativo concorsuale sopravvengano
circostanze preclusive di natura normativa (per esempio
il blocco generalizzato delle assunzioni ai sensi dell’art.
1, comma 95, della legge n. 311 del 2004), organizzativa
(per esempio, riordino delle dotazioni organiche) o anche
solo finanziaria (per esempio, per difetto di copertura),
la Pubblica amministrazione può paralizzare o, se del caso,
anche annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo
giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte
in concreto operate
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana
Sezione Seconda
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composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Roberto PUPILELLA Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. R.g 851 del 2005 proposto
da
NARDELLA Luigi rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco D’Addario e Luca Castagni Lippi ed elettivamente
domiciliato presso il loro studio in Firenze, Via D. Buonvicini
n. 21;
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contro
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l’ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO,
in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze,
presso la cui sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4,
domicilia per legge;
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per l’esecuzione
della decisione del T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 luglio 2003
n. 2708, notificata in data 19 luglio 2003 e passata in
giudicato per mancata impugnazione, con la quale si è annullato
il provvedimento dell’Ente Parco nazionale arcipelago toscano
n. 8 prot. 13879 del 21 dicembre 2001 di rinvio dell’assunzione
dei ricorrenti vincitori del concorso pubblico per la copertura
di n. 4 posti di assistente di amministrazione, Servizio
affari generali Area B Pos. B2 ex sesta qualifica
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nonché
per l’accertamento dei danni conseguiti a carico dei ricorrenti
in conseguenza dell’illegittimo rinvio della loro assunzione,
stante l’inerzia della P.A. rispetto all’attuazione del
giudicato
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e per l’effetto
per la condanna dell’Ante Parco arcipelago toscano al risarcimento
del danno derivato al ricorrente per l’illegittimo rinvio
della loro assunzione da parte della P.A..
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente
ed i documenti prodotti;
Esaminate le ulteriori memorie ed i documenti depositati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 luglio 2005 il dott.
Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv.
Francesco D’Addario e per la parte resistente l’avvocato
dello Stato Patrizia Pinna;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Premetteva il Signor Luigi Nardella di avere
preso parte al concorso pubblico per la copertura di 4 posti
di assistente di amministrazione, Servizio affari generali
Area B Pos. B2 ex sesta qualifica, bandito dall’Ente Parco
arcipelago toscano e di essere risultato primo nella graduatoria
dei vincitori, tanto che l’Amministrazione, in data 14 dicembre
2001, gli comunicava l’idoneità preannunciandogli la prossima
stipula del contratto di lavoro e l’assunzione a tempo indeterminato
con decorrenza 27 dicembre 2001.
Esponeva il ricorrente che con telegramma del 21 dicembre
2001 la medesima Amministrazione gli comunicava la sospensione
della procedura di assunzione ed il rinvio della stessa
in quanto si rendeva necessario verificare la correttezza
della procedura selettiva svolta dall’Ente.
Lamentando l’illegittimità del provvedimento di sospensione
dell’assunzione adottato dall’Amministrazione, il Signor
Nardella proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale, che
veniva accolto con sentenza della Sezione seconda n. 2708
del 2003, nel corpo motivazionale della quale veniva chiarito
che, ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale
l’Ente Parco aveva sospeso l’efficacia della graduatoria,
l’Amministrazione avrebbe dovuto riprendere “il procedimento
concorsuale a partire dal momento successivo alla approvazione
della graduatoria e teso alla assunzione dei vincitori del
concorso” (così a pag. 9 della sentenza n. 2708 del 2003).
Risulta in atti che la decisione di primo grado veniva notificata,
in data 18 luglio 2003, all’Ente Parco presso la sede dell’Avvocatura
distrettuale dello Stato, che non interponeva appello.
Denunciava l’odierno ricorrente che, in data 2 dicembre
2003, aveva notificato all’Amministrazione oggi resistente
atto di messa in mora, invitando l’Ente ad ottemperare alla
ormai definita e non più impugnabile decisione giurisdizionale,
ma che l’Ente Parco non attuava spontaneamente quanto stabilito
dalla citata sentenza n. 2708 del 2003, sostenendo al contrario,
con nota del 4 dicembre 2003, che in virtù della normativa
vigente, che impone il c.d. blocco delle assunzioni, non
avrebbe potuto accogliere l’istanza avanzata dall’odierno
ricorrente.
Quest’ultimo, a seguito dell’intervento dell’art. 1, comma
93, della legge n. 311 del 2004, che confermava il c.d.
blocco delle assunzioni facendo salve le procedure concorsuali
in atto alla data del 30 novembre 2004, intimava nuovamente
all’Ente Parco di eseguire la sentenza n. 2708 del 2003.
L’Amministrazione con ulteriore nota ribadiva l’impossibilità
di eseguire il disposto della sentenza citata,giacché il
c.d. blocco delle assunzioni coinvolgeva anche la procedura
selettiva alla quale l’odierno ricorrente aveva partecipato.
Egli chiede, ora, che questo Tribunale ordini all’Amministrazione
di adempiere entro un congruo termine agli obblighi nascenti
dalla sentenza n. 2708 del 2003, nominando sin da ora un
commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia,
si sostituisca all’Ente al fine di porre in essere le attività
necessarie all’integrale attuazione della sentenza n. 2708
del 2003.
L’Ente Parco nazionale arcipelago toscano si è costituito
in giudizio confermando il contenuto delle note suindicate
e prospettando, conseguentemente, l’obiettiva impossibilità
di poter assumere il Nardella.
Alla Camera di consiglio del 14 luglio 2005 il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. – Il ricorso è fondato nei limiti
che verranno illustrati nelle seguenti osservazioni.
2. - In particolare, per quanto concerne l’incidenza
e la valutazione delle prospettazioni avanzate dall’Amministrazione
nelle note con le quali la stessa illustrava all’odierno
ricorrente, anteriormente al presente giudizio di ottemperanza,
l’impossibilità di eseguire quanto disposto dalla sentenza
n. 2708 del 2003 di questa Sezione, vale la pena di rammentare
che:
a) come è noto il contenuto dell'obbligo di ottemperanza
al giudicato amministrativo va definito tenendo conto della
questione dedotta in sede di cognizione e dell'effetto conformativo
della decisione da ottemperare (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
27 agosto 1999 n. 1013);
b) in via generale, in sede di giudicato occorre tenere
conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori
alla notificazione della sentenza medesima (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 30 novembre 1998);
c) peraltro, si è ritenuto che le statuizioni della sentenza
coperte dal giudicato possono essere ritenute insensibili
alle sopravvenienze di fatto e di diritto solo nel caso
in cui esse riguardino il riconoscimento di diritti puntuali,
suscettibili di un'unica attuazione, in relazione ai quali
è possibile per il giudicante individuare la normativa vigente
e lo stato di fatto esistente al momento del riconoscimento
del diritto medesimo. Viceversa, nel caso in cui sono affermati
in sentenza diritti a prestazioni a carattere periodico,
la pronuncia del giudice riguarda il riconoscimento del
diritto "allo stato", ma non può disporre per il futuro,
affermando l'insensibilità del riconoscimento del diritto
a qualsivoglia modifica, così precludendo la possibilità
di modifiche normative (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio
2001 n. 2607 e Sez. IV, 20 gennaio 1998 n. 39).
Alla luce di quanto sopra si è illustrato, dunque, il ricorso
per l’esecuzione del giudicato andrebbe accolto.
3. – Purtuttavia non si può non tenere conto della
posizione che viene ad assumere l’Amministrazione dinanzi
all’intervento legislativo realizzatosi medio tempore
e che ha reso, di fatto (oltre che di diritto) ed attualmente,
giuridicamente impossibile l’assunzione dell’odierno ricorrente.
Come è stato chiarito dalla stessa Amministrazione resistente
al Nardocci con le note prodotte in atti, ai sensi dell’art.
1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, il Legislatore
ha confermato il c.d. blocco delle assunzioni da parte delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare “Per gli
anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le
agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed
agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle
categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni
dei segretari comunali e provinciali nonchè al personale
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie
locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le
disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme
speciali concernenti le assunzioni di personale contenute:
nell’articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell’articolo
4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’articolo
2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo
1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo
2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve
le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui
ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224
del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge. È consentito, in
ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche
intercompartimentale”.
Da quanto sopra emerge con evidenza, dunque, che, allo
stato è normativamente impossibile per l’Amministrazione
procedere all’assunzione richiesta dal Nardocci; nello stesso
tempo, tuttavia, tale circostanza non può e non deve incidere
sulla giusta aspettativa dell’odierno ricorrente a veder
realizzato il suo interesse peraltro affermato e cristallizzato
nella sentenza in ordine alla quale qui si chiede l’esecuzione.
4. – In argomento vale la pena di rammentare che:
a) se è vero che il vincitore di un concorso per
l’arruolamento nel pubblico impiego non vanta un diritto
soggettivo perfetto, bensì un interesse legittimo all'assunzione,
in considerazione del rilievo secondo cui l'assunzione è
rimessa a puntuali atti formali degli organi competenti
ed è espressione della potestà organizzatoria della pubblica
amministrazione datrice di lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 19 marzo 2001 n. 1632) di talché, qualora nelle more
del completamento del procedimento amministrativo concorsuale
sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa
(per esempio, un blocco generalizzato delle assunzioni),
organizzativa (per esempio, riordino delle dotazioni organiche)
o anche solo finanziaria (per esempio, per difetto di copertura),
la Pubblica amministrazione può paralizzare o, se del caso,
anche annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo
giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte
in concreto operate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre
2003 n. 8337);
b) è parimenti vero che il c.d. blocco delle assunzioni
costituisce misura di carattere transitorio collegata ad
esigenze straordinarie di contenimento della spesa e va
riferito non ai concorsi in sè, ma alle nomine (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 15 ottobre 2003 n. 6303).
Ne deriva, evidentemente, che l'Amministrazione resistente,
nel caso in esame, una volta venuto meno l’impedimento normativo
che provoca il c.d. blocco delle assunzioni, prima di bandire
un nuovo concorso per la copertura dei posti vacanti o di
occupare questi ultimi attraverso altre procedure (mobilità,
trasferimenti ovvero scorrimenti di graduatorie di concorsi),
dovrà procedere all’assunzione del Nardocci per come disposto
dalla sentenza della quale si chiede qui l’esecuzione atteso
che, in presenza di un vincitore di un precedente concorso
la cui nomina è stata solo differita per la vigenza del
cd. blocco delle assunzioni, secondo una nota e consolidata
giurisprudenza, il decorso del tempo non può ridondare a
danno del privato, non potendo assumere nessun rilievo,
nel caso per cui è causa, le regole concernenti la validità
temporale delle graduatorie.
5. – Dal parziale accoglimento del ricorso per ottemperanza,
in ragione delle osservazioni sopra illustrate, consegue,
allo stato, che resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione
a porre in essere le attività necessarie all’adempimento
degli obblighi discendenti dalla sentenza n. 2708 del 2003,
purtuttavia non è possibile procedere contestualmente alla
nomina del commissario ad acta perché intervenga
nell’eventualità di un ulteriore inadempimento dell’Amministrazione,
stante l’attuale permanenza dell’impedimento normativo ad
eseguire la sentenza di cui sopra.
Resta fermo che, una volta venuto meno il surricordato impedimento,
l’Amministrazione immediatamente dovrà eseguire quanto disposto
dalla sentenza n. 2708 del 2003, procedendo alla assunzione
del Nardocci e solo nel caso in cui ciò non avvenga potrà
disporsi la richiesta nomina del commissario ad acta.
In ragione del tenore della presente decisione, in ordine
alla quale non si manifesta una reale soccombenza processuale,
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio
tra le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Toscana, Sezione seconda, definitivamente pronunciandosi
sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 27 T.U. C.d.S.,
richiamato dall’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio
del 14 luglio 2005.
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Il Presidente
Giuseppe Petruzzelli
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Il relatore ed estensore
Stefano Toschei
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GENNAIO 2005
Firenze, lì 7 gennaio 2005
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