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| n. 12-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 15 dicembre 2005 n.
13749
Pres. De Lise, Est. Caponigro
G. Antolini (Avv.ti G. De Gregori, G. Recchia e S. Bozzi)
c/ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob
- (Avv.ti F. Biagianti, S. Providenti, R. Rizzi e S. Zagara)
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1. Processo amministrativo – Consob – Opa
residuale – Determinazione del prezzo – E’ espressione di
discrezionalità tecnica – Sindacabilità del G.A.- Sussiste
– Solo per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o
travisamento
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2. Atto amministrativo – Consob – Opa residuale
– Determinazione del prezzo – Art. 50 regolamento Emittenti
– Obbligo di far riferimento a parametri ulteriori – Non
sussiste
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1. Il provvedimento con il quale la Consob
determina il prezzo di un’opa, residuale al pari di ogni
provvedimento espressione di discrezionalità tecnica, è
sindacabile in sede di legittimità solo se ictu oculi viziato
da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà
o travisamento dei fatti ovvero se lacunoso nella motivazione
o nell’istruttoria.
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2. In sede di determinazione del prezzo di
un’opa residuale, non sussiste l’obbligo della Consob di
di tener conto di parametri ulteriori rispetto a quelli
espressamente previsti dall’art. 50 del regolamento Emittenti.
Il regolamento, infatti, individuando specificamente solo
alcuni parametri per la determinazione del prezzo, lascia
all’amministrazione, attraverso la locuzione “tra l’altro”,
la facoltà di integrare, ove ritenuto opportuno, la propria
valutazione anche con riferimento ad altri elementi. (La
norma in discorso indica che, nella determinazione del prezzo
di offerta, la Consob tiene conto, tra l’altro, di quattro
parametri: il corrispettivo di un’eventuale offerta pubblica
precedente, prezzo medio ponderato di mercato dell’ultimo
semestre, patrimonio netto rettificato a valore corrente
dell’emittente, andamento e prospettive reddituali dell’emittente).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Roma - Prima Sezione
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nelle persone dei magistrati: Dott. Pasquale
de Lise Presidente - Dott. Germana Panzironi Componente
- Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore - ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5096 del 2005, proposto da
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Giovanni Antolini rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Giuseppe De Gregori, Giorgio Recchia
e Silvio Bozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio
legale Recchia e Associati in Roma, Corso Trieste n. 88
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contro
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Commissione Nazionale per le Società e
la Borsa (Consob), in persona del Presidente e legale
rappresentante Pres. Lamberto Cardia, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Fabio Biagianti, Salvatore Providenti, Roberto
Rizzi e Simona Zagaria della Consulenza Legale interna ed
elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma,
Via G.B. Martini n. 3
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nonché
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Vento S.p.A., in persona del Presidente
e Amministratore delegato dott. Aldo Grimaldi, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Luigi Manzi, Marco Arato e Marco Sica
con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,
Via Confalonieri n. 5
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per l’annullamento
della delibera della Consob n. 14988 del 12 aprile 2005
avente ad oggetto la “Determinazione del prezzo di offerta
dell’opa residuale promossa dalla Vento spa sulle azioni
ordinarie Grandi Navi Veloci spa”; di ogni altro atto presupposto,
conseguente e connesso
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nonché per l’annullamento
della decisione della Consob di autorizzare la durata dell’opa
residuale promossa dalla Vento spa sulle azioni ordinarie
Grandi Navi Veloci spa nel periodo intercorrente tra il
16 maggio 2005 e il 6 giugno 2005, salvo proroga;
della decisione della Consob di autorizzare la data del
pagamento del corrispettivo e del trasferimento delle azioni
nel 10.6.2005, salvo proroga.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati il 18 giugno 2005;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Consob;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Vento S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 23 novembre 2005 - giudice
relatore il dott. Roberto Caponigro – l’avv. Silvio Bozzi
per il ricorrente, l’avv. Salvatore Providenti per la Consob
nonché gli avv.ti Luigi Manzi e Paolo Borghi, quest’ultimo
su delega dell’avv. Marco Sica, per la Vento S.p.A.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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La Vento s.p.a. (di seguito indicata anche
“Offerente”), in data 12 ottobre 2004 ha complessivamente
acquisito da Grimaldi Holding s.p.a., Aernavi s.r.l. ed
alcuni membri della famiglia Grimaldi n. 46.078.734 azioni
della Grandi Navi Veloci s.p.a. (di seguito indicata anche
“Emittente”), pari al 70,89% del capitale sociale di quest’ultima.
L’Offerente, a seguito dell’offerta pubblica di acquisto
totalitaria su n. 13.503.705 azioni ordinarie dell’Emittente
promossa ai sensi degli artt. 102 e 106 del D.Lgs. 58/1998
e svoltasi nel periodo dal 2 novembre al 26 novembre 2004,
ha poi acquisito n. 7.022.892 azioni dell’Emittente, pari
al 10,804% del capitale ordinario di detta società e al
52% del quantitativo oggetto di offerta.
Di talché, considerato che l’Emittente medesimo è titolare
di azioni proprie che rappresentano l’8,34% del capitale
sociale, l’Offerente detiene, direttamente ed indirettamente,
una partecipazione complessivamente pari al 90,034% del
capitale sociale dell’Emittente.
La Vento s.p.a., con avviso diffuso il 30 novembre 2004,
ha comunicato il superamento della soglia del 90% nel capitale
dell’Emittente ed ha confermato l’intenzione, già manifestata
nel documento relativo all’Opa totalitaria, di non ricostituire
il flottante e, conseguentemente, di voler promuovere un’offerta
pubblica di acquisto residuale.
Sulla base di tali premesse, la Consob, ritenuto, tra l’altro,
che l’Offerente sia tenuto a promuovere un’offerta pubblica
di acquisto residuale ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
58/1998 sulla totalità delle azioni con diritto di voto
dell’Emittente ancora in circolazione, con delibera n. 14988
del 12 aprile 2005, ha stabilito in € 3.022 per ogni azione
le condizioni di prezzo dell’offerta pubblica di acquisto
residuale sulle azioni ordinarie Grandi Navi Veloci s.p.a.
Il ricorrente, azionista della Grandi Navi Veloci s.p.a.,
ha impugnato detta deliberazione con il presente ricorso,
articolato nei seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Violazione dell’art.
50 regolamento Consob. Eccesso di potere per difetto di
motivazione.
La delibera impugnata sarebbe priva di motivazione.
In particolare, la motivazione non darebbe conto dell’iter
argomentativo con cui l’amministrazione è pervenuta alla
determinazione del prezzo delle azioni sulla base del patrimonio
a valore corrente, essendosi limitata ad enunciare di avere
utilizzato il metodo finanziario Discounted Cash Flows perché
la prassi e la dottrina ritengono che il predetto metodo
è adeguato alle aziende operanti nel settore. Non sarebbero
stati illustrati i criteri su cui si basa detto metodo finanziario
né perché è adeguato al caso di specie.
Il difetto di motivazione sussisterebbe inoltre in quanto
l’amministrazione non spiega perché l’applicazione del criterio
relativo al patrimonio netto rettificato a valore corrente
dell’Emittente assorbe l’applicazione del criterio relativo
all’andamento e prospettive reddituali ed impedirebbe di
valutare la congruità dei valori attribuiti ai parametri
di base del metodo finanziario nonché di verificare se il
metodo utilizzato assorbe anche il criterio delle prospettive
reddituali.
2. Violazione dell’art. 50 regolamento Consob. Eccesso di
potere per difetto di istruttoria e illogicità e contraddittorietà
della motivazione.
Le determinazioni dell’amministrazione non terrebbero conto
dei valori reali della società.
In particolare, la prima quotazione in borsa dell’Emittente
è avvenuta nel novembre 1999, per tramite di offerta pubblica
di vendita, al valore di € 4,00, mentre la quotazione oggetto
del provvedimento della Consob è di € 3,022 per ogni azione,
nonostante la situazione patrimoniale della società all’epoca
della prima quotazione in borsa, nel novembre 1999, fosse
di gran lunga inferiore alla situazione patrimoniale della
società rappresentata dal bilancio del 31.12.2004, ovvero
successivamente all’O.P.A. totalitaria del novembre 2004.
3. Violazione dell’art. 50 regolamento Consob. Violazione
dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria e difetto della motivazione.
La Consob, nella determinazione del prezzo di offerta, non
dovrebbe limitarsi ad utilizzare i criteri indicati dall’art.
50 del regolamento, ma dovrebbe utilizzare ogni criterio
idoneo alla corretta individuazione del prezzo delle azioni
per l’OPA, dovendo altrimenti illustrare le ragioni per
cui ha ritenuto di dover utilizzare solo i criteri di legge
e nessun altro.
Con motivi aggiunti depositati il 18 giugno 2005, il ricorrente
ha altresì impugnato le decisioni della Consob di autorizzare
la durata dell’OPA residuale in discorso nel periodo 16
maggio 2005 - 6 giugno 2005, salvo proroga e di autorizzare
la data del pagamento del corrispettivo e del trasferimento
delle azioni nel 10 giugno 2005, salvo proroga.
A tal fine ha proposto i seguenti motivi:
4. Violazione dei principi di buona amministrazione. Eccesso
di potere per contraddittorietà ed illogicità.
La durata dell’OPA residuale nel periodo tra il 16 maggio
2005 e il 6 giugno 2005 e la fissazione della data del pagamento
del corrispettivo e del trasferimento delle azioni nel 10
giugno 2005 non sarebbero state prorogate nonostante la
proposizione del ricorso giurisdizionale.
In ragione della tempistica autorizzata dalla Consob, il
ricorrente avrebbe prestato adesione sulla base di un prezzo
che il giudice amministrativo non ha ancora ritenuto essere
stato fissato a seguito di un procedimento corretto e trasparente.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto
l’illustrazione degli ulteriori motivi di ricorso non sembrerebbe
presentare elementi di novità non percepibili nella fase
di instaurazione del giudizio e, nel merito, ha contestato
la fondatezza delle censure dedotte sia con il ricorso introduttivo
sia con i motivi aggiunti concludendo per il rigetto del
gravame.
La controinteressata Vento s.p.a., in via preliminare, ha
eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Ha altresì eccepito l’inammissibilità in quanto le censure
dedotte impongono nel merito della valutazione operata dalla
Consob. L’inammissibilità o improcedibilità del gravame
è stata ancora eccepita per l’intervenuta acquiescenza avendo
il prof. Antolini aderito all’offerta. Ulteriori eccezioni
di inammissibilità sono state infine formulate in relazione
ai motivi aggiunti.
Nel merito, contestando la fondatezza delle censure dedotte,
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato ulteriori memorie a sostegno
delle proprie difese.
All’udienza pubblica del 23 novembre 2005, la causa è stata
introitata per la decisione.
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DIRITTO
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1. Con l’impugnata delibera n. 14988 del
12 aprile 2005, la Consob ha stabilito in € 3.022 per ogni
azione le condizioni di prezzo dell’offerta pubblica di
acquisto residuale sulle azioni ordinarie Grandi Navi Veloci
s.p.a. che Vento s.p.a. è tenuta a promuovere ai sensi dell’art.
108 del D.Lgs. 58/1998.
Il prezzo di euro 3.022 per ogni azione è stato determinato:
- visti gli elementi informativi relativi all’Emittente
trasmessi dall’Offerente ai sensi dell’art. 50, co. 5, del
regolamento Consob n. 11971/99 e la relativa attestazione
della società incaricata della revisione contabile del bilancio
dell’Emittente;
- considerato il disposto dell’art. 50, co. 3, del Regolamento
Consob n. 11971/99 riguardante le modalità seguite da Consob
ai fini della determinazione delle condizioni di prezzo
dell’offerta;
- ritenuto che tra gli elementi di cui tenere conto nella
determinazione del prezzo dell’azione ordinaria Grandi Navi
Veloci s.p.a. debba essere attribuito un peso preminente
(6/10), in ragione degli elementi valutativi forniti, al
valore del patrimonio a valore corrente dell’Emittente,
determinato attraverso il metodo finanziario del Discounted
Cash Flows (euro 3,355), metodo ritenuto dalla prassi e
dalla dottrina adeguato per le aziende operanti nel settore
di appartenenza dell’Emittente;
- considerato che, per la metodologia utilizzata, il parametro
dell’andamento e delle prospettive reddituali dell’Emittente
è da intendersi già ricompreso nella valutazione del patrimonio
a valore corrente;
- ritenuto che al parametro del prezzo dell’Opa precedente
(euro 2,5049) debba essere attribuito un peso minore (3/10)
in considerazione del giudizio espresso dal mercato per
via della percentuale di adesioni all’offerta (pari al 52%
delle azioni oggetto dell’offerta medesima);
- ritenuto, altresì, che al parametro del prezzo medio di
mercato dell’ultimo semestre (euro 2,583) debba essere attribuito
un peso limitato (1/10) in considerazione della ridotta
significatività degli scambi.
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2. Le eccezioni in rito proposte dalla controinteressata
con riferimento al ricorso introduttivo non sono condivisibili.
2.1 In relazione all’eccezione di inammissibilità del ricorso
per difetto di giurisdizione, è sufficiente osservare che
la delibera impugnata, con cui la Consob ha determinato
il prezzo dell’Opa residuale, è un provvedimento amministrativo,
costituente esercizio di discrezionalità tecnica, al quale,
quindi, si contrappongono situazioni giuridiche soggettive
di interesse legittimo, sicché le relative controversie
spettano al giudice amministrativo nell’ambito della sua
giurisdizione generale di legittimità.
L’interesse legittimo, infatti, è la posizione giuridica
di cui è titolare il soggetto inciso da un provvedimento
amministrativo, vale a dire è la posizione in cui versa
il destinatario di un atto, o il soggetto che comunque riveste
una posizione differenziata e di qualificato interesse rispetto
ad un atto, emanato da una pubblica amministrazione nell’esercizio
del potere pubblico o, anche prima dell’adozione dell’atto,
il soggetto che entra in un rapporto giuridicamente qualificato
con l’esercizio della funzione amministrativa.
In altri termini, l’interesse legittimo è la situazione
giuridica soggettiva che “dialoga” con l’amministrazione
che sta esercitando o, come nel caso di specie, ha esercitato
un pubblico potere e che, pertanto, con un atto unilaterale
ed autoritativo, è in grado di incidere ex se sulla sfera
giuridica contrapposta.
2.2 Il prof. Antolini, inoltre, è certamente titolare di
entrambe le condizioni soggettive dell’azione.
Infatti, da un lato, rivestendo una posizione differenziata,
in quanto azionista della Grandi Navi Veloci s.p.a., e qualificata,
in quanto la norma attributiva del potere di determinazione
del prezzo dell’Opa residuale è dettata anche nell’interesse
degli azionisti dell’Emittente, è legittimato alla proposizione
dell’azione, dall’altro, ritraendo dall’eventuale accoglimento
dell’impugnativa un’utilità consistente nella possibile
determinazione da parte dell’Autorità, nell’esecuzione della
sentenza, di un prezzo più alto delle singole azioni, ha
interesse al ricorso.
2.3 Il Collegio ritiene altresì di non condividere l’eccezione
di inammissibilità proposta perché le censure impingono
nel merito della valutazione espressa dalla Consob e ciò
in quanto, fermi restando i limiti del sindacato giurisdizionale
sulla valutazione effettuata dall’Autorità che saranno evidenziati
nel successivo paragrafo 3, le doglianze formulate attengono
anche a profili dell’azione amministrativa sicuramente sindacabili
in sede di giurisdizione di legittimità.
2.4 La controinteressata ha anche proposto un’eccezione
di improcedibilità del gravame per l’intervenuta acquiescenza
del ricorrente che ha aderito all’offerta.
In particolare, la Vento s.p.a. ha evidenziato l’irrilevanza
del fatto che l’adesione si assuma risolutivamente condizionata
all’esito del presente ricorso in quanto, secondo il paragrafo
C3 dell’offerta, l’adesione è irrevocabile e, in base ai
principi generali in materia, nei contratti per adesione,
l’accordo si perfeziona unicamente a fronte dell’accettazione
incondizionata dell’offerta, sicché, nella specie, o il
contratto non si è concluso, ed allora il ricorrente non
avrebbe alcun interesse alla rideterminazione del prezzo
di un’offerta cui non può più aderire essendo scaduto il
relativo termine, o la riserva si ha per non apposta, ed
allora la determinazione della Consob di un prezzo superiore
non avrebbe alcun effetto sui contratti già conclusi che
resterebbero validi ed efficaci.
Le argomentazioni esposte, ad avviso del Collegio, non possono
condurre ad una declaratoria di improcedibilità del ricorso
per sopravvenuta carenza di interesse atteso che, in caso
di accoglimento del gravame, la Consob sarebbe tenuta comunque
ad attivare un nuovo iter procedimentale per la determinazione
del prezzo dell’Opa residuale e non è possibile escludere
a priori l’eventuale utilità per il ricorrente di un nuovo
provvedimento adottato dall’Autorità, involgendo tale tematica
la risoluzione di questioni di carattere civilistico che
esulano dal thema decidendum del presente giudizio.
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3. Per quanto attiene al merito della controversia,
il ricorrente, quale azionista delle Grandi Navi Veloci
s.p.a., si duole, con molteplici censure, del prezzo di
€ 3.022 determinato dalla Consob per ogni singola azione,
ritenendolo sostanzialmente inferiore a quello che, seguendo
una più corretta procedura, l’Autorità avrebbe dovuto individuare
o, comunque, determinato con modalità poco intelligibili.
In linea generale, il Collegio fa presente che, secondo
una costante e condivisibile giurisprudenza, i provvedimenti
adottati nell’esercizio del potere istituzionale delle Authorities
sono sindacabili nei limiti della sussistenza di vizi afferenti
l’iter decisionale seguito nell’adozione del provvedimento
impugnato e il sindacato del giudice consiste, ovviamente,
nel verificare se il potere attribuito dalla legge all’amministrazione
sia stato o meno correttamente esercitato.
Il giudice amministrativo può sindacare con piena cognizione
i fatti oggetto dell’indagine e il processo valutativo mediante
il quale l’Autorità applica al caso concreto la regola individuata.
Peraltro, ove sia accertata la legittimità dell’operato
dell’Autorità, sulla base della corretta utilizzazione delle
regole tecniche sottostanti, il sindacato giurisprudenziale
non può spingersi oltre, fino al punto di sostituire la
valutazione effettuata dall’amministrazione con una diversa
autonoma scelta, perché in tal caso vi sarebbe un’indebità
sostituzione del giudice all’Autorità, la quale soltanto
è titolare del potere di cui trattasi (Cons. Stato, VI,
2 marzo 2004 n. 926; Cons. Stato, VI, 1° ottobre 2002 n.
5156).
Nel caso di determinazione del prezzo dell’Opa residuale,
la Consob esercita un potere discrezionale di carattere
tecnico, basato sull’applicazione delle regole concernenti
le metodologie valutative di azienda e della prassi tecnica,
che non si fondano su regole scientifiche esatte; essa,
in definitiva, esercita una discrezionalità tecnica, la
cui sindacabilità non può superare i limiti del controllo
di ragionevolezza e di coerenza tecnica (T.A.R. Lazio, Roma,
I, 15 novembre 2005 n. 11292).
In altri termini, il provvedimento con cui la Consob determina
il prezzo di un’Opa residuale, al pari di ogni provvedimento
espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile in
sede di legittimità se ictu oculi viziato da manifesta illogicità,
irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti
ovvero se lacunoso nella motivazione o nell’istruttoria.
Nella fattispecie in esame - premesso, quindi, che le censure
dedotte devono considerarsi ammissibili nella misura in
cui non travalicano nel merito dell’azione amministrativa
e che l’esercizio della discrezionalità tecnica non esonera
l’amministrazione dall’onere della motivazione comune a
tutti i provvedimenti amministrativi - il ricorso è infondato
per quanto di seguito specificato.
3.1 Con il primo motivo d’impugnativa, il ricorrente ha
dedotto l’illegittimità dell’atto dal difetto di motivazione
in relazione sia all’assenza dell’iter argomentativo con
cui l’amministrazione è pervenuta alla determinazione del
prezzo delle azioni sulla base del patrimonio a valore corrente,
essendosi limitata ad enunciare di avere utilizzato il metodo
finanziario Discounted Cash Flows, sia in relazione all’assorbimento
del criterio relativo all’andamento e prospettive reddituali
dell’Emittente nel criterio del patrimonio netto rettificato
a valore corrente.
L’art. 50, co. 3, del regolamento approvato con delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. regolamento Emittenti)
dispone che la Consob nella determinazione del prezzo di
offerta tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:
a) corrispettivo di un’eventuale offerta pubblica precedente;
b) prezzo medio ponderato di mercato dell’ultimo semestre;
c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell’emittente;
d) andamento e prospettive reddituali dell’emittente.
Il successivo comma precisa che, ai fini indicati al comma
3, l’offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni
dal pagamento del corrispettivo dell’offerta che ha determinato
i presupposti dell’offerta residuale o dalla comunicazione
prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione
del prezzo, unitamente ad un’attestazione della società
incaricata della revisione contabile dell’emittente sulla
congruità degli elementi forniti.
Nel caso in cui l’obbligo dell’offerta residuale sia sorto
a seguito di una precedente offerta pubblica totalitaria
alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni
che ne costituivano oggetto, la Consob, ai sensi del quinto
comma, determina il prezzo in misura pari al corrispettivo
di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano
necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati nel
comma 3.
La Commissione, nell’impugnata delibera, ha chiaramente
specificato di avere determinato le condizioni di prezzo
dell’Opa residuale stabilendole in € 3.022 per ogni azione,
avendo attribuito, tra gli elementi di cui al comma 3 dell’art.
50 del regolamento Emittenti, un peso preminente (60%),
in ragione degli elementi valutativi forniti, al valore
del patrimonio a valore corrente determinato attraverso
il metodo finanziario del Discounted Cash Flows (€ 3,355),
un peso minore (30%) al parametro del prezzo dell’Opa precedente
(€ 2,5049) in considerazione del giudizio espresso dal mercato
per via della percentuale di adesioni all’offerta ed un
peso limitato (10%) al parametro del prezzo medio di mercato
dell’ultimo semestre ( € 2,583) in considerazione della
ridotta significatività degli scambi.
Di talché, riferendosi al metodo finanziario del Discounted
Cash Flows, quale metodo ritenuto dalla prassi e dalla dottrina
adeguato per le aziende operanti nel settore di appartenenza
dell’Emittente, la Consob ha in primo luogo dato conto del
perché dell’utilizzazione del suddetto metodo finanziario,
motivando evidentemente per relationem in ordine alla valorizzazione
dei parametri sub c) e sub d).
La valorizzazione di tali parametri, in altri termini, deve
rinvenirsi negli atti endoprocedimentali utilizzati dall’amministrazione
per la formazione della sua volontà provvedimentale.
La Consob ha depositato in giudizio, tra l’altro, un documento
degli Uffici concernente le ponderazioni attribuite nei
casi precedenti di Opa residuale agli elementi valutativi
di cui al comma 3 dell’art. 50 del Regolamento Emittenti
ed un documento degli Uffici concernente la valutazione
della Grandi Navi Veloci con il metodo Discounted Cash Flows.
In questo ultimo documento, è evidenziato il procedimento
seguito e le variabili utilizzate con il suddetto metodo
finanziario ed è indicato che l’Ufficio ha utilizzato tale
metodologia nella versione unlevered, in linea con la prassi
finora seguita.
In particolare, l’Autorità ha utilizzato le seguenti fasi
procedurali per giungere alla determinazione finale della
valutazione: 1. determinazione dei flussi di cassa prospettici
della società; 2. determinazione del tasso di attualizzazione
dei flussi di cassa (costo medio ponderato del capitale
ovvero WACC, Weighted Average Cost of Capital); 3. determinazione
del valore attuale dei flussi di cassa prospettici determinati
analiticamente (primi cinque anni); 4. determinazione del
valore residuo o terminale, come attualizzazione del flusso
di cassa ottenibile in perpetuo (dal sesto anno in poi);
5. calcolo dell’enterprise value come somma dei valori di
cui ai due punti precedenti; 6. determinazione dell’equity
value mediante sottrazione dell’enterprise value dell’indebitamento
finanziario netto.
Ciascuna delle fasi procedurali, ad eccezione della quinta
che costituisce una mera somma di valori, ha poi un’articolazione
interna più o meno complessa.
Il Collegio osserva che l’approccio metodologico classico
del Discounted Cash Flows si basa sulla determinazione e
successiva attualizzazione (ad un tasso di sconto appropriato)
dei flussi di cassa prospettici derivanti da un processo
di individuazione ed analisi di un singolo percorso, inteso
come media dei percorsi alternativi più probabili per la
determinazione dei flussi di cassa e del net present value
(differenza fra le somme dei movimenti di cassa scontati
che si attendono dagli investimenti e l’importo che inizialmente
è investito).
Pertanto, con il richiamo all’utilizzazione del metodo finanziario
in discorso, che fornisce una determinazione del patrimonio
netto tenendo conto delle prospettive reddituali, l’amministrazione
ha inteso porre in rilievo di avere considerato sia il parametro
del patrimonio netto rettificato a valore corrente dell’Emittente
sia il parametro relativo all’andamento e alle prospettive
reddituali dello stesso.
L’indicazione fornita nella delibera n. 14988 del 12 aprile
2005 circa la utilizzazione del metodo finanziario del Discounted
Cash Flows, quindi, può ritenersi una sufficiente, sebbene
sintetica, esternazione anche del fatto che i parametri
sub c) e sub d) sono stati unitariamente considerati.
Ne consegue che la censura di difetto di motivazione non
è accoglibile in relazione ad alcuno dei profili evidenziati
dal ricorrente.
3.2 Con il secondo motivo d’impugnativa, l’illegittimità
del provvedimento è stata dedotta dal fatto che le determinazioni
dell’amministrazione non terrebbero conto dei valori reali
della società.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che la prima
quotazione in borsa dell’Emittente è avvenuta nel novembre
1999 per tramite di offerta pubblica di vendita al valore
di € 4,00, mentre la quotazione oggetto del provvedimento
della Consob è di € 3,022 per ogni azione, nonostante la
situazione patrimoniale della società all’epoca della prima
quotazione in borsa, nel novembre 1999, fosse di gran lunga
inferiore alla situazione patrimoniale della società rappresentata
dal bilancio del 31.12.2004, ovvero successivamente all’Opa
totalitaria del novembre 2004.
La doglianza non è persuasiva.
Il riferimento alla prima quotazione in borsa della Grandi
Navi Veloci s.p.a., avvenuta nel 1999 tramite offerta pubblica
di vendita, non assume alcun rilievo nella determinazione
del prezzo dell’Opa residuale sia perché l’art. 50 del regolamento
Emittenti non considera tale parametro tra quelli da tenere
necessariamente in considerazione sia, e soprattutto, perché
il mercato azionario nel periodo di riferimento è stato
contrassegnato da un andamento complessivamente negativo
determinando la fisiologica riduzione del prezzo delle azioni,
tanto che l’Autorità ha posto in evidenza come la quotazione
di € 3.022 (ed a maggior ragione quella di € 3,355 risultante
del valore del patrimonio a valore corrente) sia superiore
alla quotazione degli ultimi periodi; ed infatti, il prezzo
di mercato dell’ultimo semestre, sia pure caratterizzato
dalla ridotta significatività degli scambi, è stato pari
ad € 2,583 per azione.
La Consob, nella memoria depositata il 21 giugno 2005, in
relazione all’andamento delle quotazioni Grandi Navi Veloci
negli ultimi cinque anni comparato con l’indice MIBTEL,
ha fatto presente, anche con l’ausilio di un grafico, la
progressiva riduzione dei corsi del titolo da circa 3 euro
nell’anno 2000 a circa 1,4 euro nel 2003, specificando che
le quotazioni sono successivamente risalite fino a metà
2004 (periodo di promozione dell’Opa obbligatoria) e che,
dopo la conclusione dell’offerta, il prezzo delle azioni
è ulteriormente aumentato fino a € 2,70 (marzo 2005).
In definitiva, anche volendo considerare che la situazione
patrimoniale della Società al novembre 2004 sia notevolmente
migliorata rispetto a quella del novembre 1999, tale circostanza
non si presenta affatto idonea a dare conto dell’illogicità
del prezzo determinato dalla Consob in quanto non sussiste
alcun rapporto diretto certo tra aumento del patrimonio
della singola società ed aumento della quotazione in borsa
della stessa, dipendendo in buona parte quest’ultima dall’andamento
complessivo, e quindi dal contesto macroeconomico, del mercato
borsistico.
3.3 Con l’ultima censura contenuta nel ricorso introduttivo,
il ricorrente ha sostenuto che la Consob, nella determinazione
del prezzo di offerta, non avrebbe dovuto limitarsi ad utilizzare
i criteri indicati dall’art. 50 del regolamento Emittenti,
ma avrebbe dovuto utilizzare ogni criterio idoneo alla corretta
individuazione del prezzo delle azioni, dovendo altrimenti
illustrare le ragioni per cui ha ritenuto di utilizzare
solo i criteri di legge e nessun altro.
La prospettazione è infondata.
La norma in discorso indica che, nella determinazione del
prezzo di offerta, la Consob tiene conto, tra l’altro, dei
quattro parametri in precedenza richiamati (id est: corrispettivo
di un’eventuale offerta pubblica precedente; prezzo medio
ponderato di mercato dell’ultimo semestre; patrimonio netto
rettificato a valore corrente dell’emittente; andamento
e prospettive reddituali dell’emittente).
Il regolamento, pertanto, individua specificamente solo
tali parametri per la determinazione del prezzo, lasciando
all’amministrazione, attraverso la locuzione “tra l’altro”,
la facoltà di integrare, ove ritenuto opportuno, la propria
valutazione anche con riferimento ad altri elementi.
Di talché, quando, come nella fattispecie in esame, l’Autorità
abbia considerato i parametri normativi, sia pure compendiando
in unico valore due parametri diversi, non deve fornire
alcuna giustificazione avendo utilizzato proprio i criteri
previsti dalla norma, laddove, ove non volesse o non potesse
considerare tutti i parametri ovvero volesse considerare
anche altri parametri, dovrebbe appositamente motivare in
quanto la valutazione in concreto condotta andrebbe oltre
quella tipica in astratto ipotizzata dalla norma.
Va da sé, quindi, che anche sotto tale profilo le censure
non colgono nel segno in quanto l’amministrazione, da un
lato, non aveva alcun obbligo ma una mera facoltà di formare
la propria volontà volta alla determinazione del prezzo
anche con riferimento a parametri ulteriori, dall’altro,
non aveva alcun obbligo di motivare la sua scelta in quanto
esattamente corrispondente allo schema normativo.
3.4 Il prof. Antolini, peraltro, con la memoria depositata
in data 12 novembre 2005, ha formulato ulteriori doglianze
sul comportamento della Commissione che, per la loro specificità,
si concretano in nuove censure.
In particolare, con riferimento al prospetto depositato
in giudizio dalla Consob sul peso attribuito nelle precedenti
Opa ai vari elementi di valutazione, ha evidenziato che
in altre fattispecie l’Autorità avrebbe utilizzato delle
proporzioni, tra percentuali di adesione all’Opa e peso
specifico attribuito, volte a ridimensionare il peso specifico
dell’Opa precedente molto di più di quanto avvenuto nel
caso in esame.
In relazione alla determinazione dei flussi di cassa prospettici
della società, uno dei criteri di valutazione si basa sul
business plan trasmesso dall’Offerente, sicché la valutazione
circa le prospettive reddituali si baserebbe sui dati offerenti,
non illustrati dettagliatamente, forniti cioè dalla parte
che ha interesse al ridimensionamento delle prospettive
di crescita della Società, così da ottenere un prezzo finale
più basso.
Inoltre, il metodo finanziario utilizzato non opererebbe
una scomposizione del patrimonio tale da sottolineare gli
elementi rilevanti, quali la frazione di patrimonio costituita
dalla flotta, per accertare le prospettive di crescita.
Tali specificazioni, che si fondano sull’analisi della documentazione
prodotta in giudizio dall’amministrazione resistente, mirano
in definitiva a censurare non più o non soltanto la carenza
di motivazione ma piuttosto l’incoerenza o l’illogicità
della valutazione compiuta dalla Consob, sicché, come detto,
concretano nuove censure e, in quanto tali, sarebbero dovute
essere proposte con motivi aggiunti ritualmente notificati
alle controparti.
Di qui, l’inammissibilità delle stesse, che, comunque, non
appaiono idonee a dare conto dell’illegittimità dell’azione
amministrativa.
3.4.1 Per quanto attiene alla rilevanza attribuita al prezzo
della precedente Opa totalitaria per la determinazione del
prezzo dell’Opa residuale, la valutazione della Consob non
può ritenersi incoerente rispetto alla valutazione praticata
nelle circostanze più recenti.
Infatti, fermo restando che ogni fattispecie concreta rappresenta
un caso a sé stante frutto di specifiche considerazioni
tecniche e, quindi, non può considerarsi parametro di legittimità
per le decisioni successive, dal prospetto depositato in
giudizio sulle ponderazioni attribuite nei precedenti casi
di Opa residuale agli elementi di valutazione di cui al
comma 3 dell’art. 50 del regolamento, emerge che per i procedimenti
successivi all’entrata in vigore (11.7.2002) del comma 4
dell’art. 50 del regolamento Emittenti (comma 5 a seguito
della delibera Consob 14 aprile 2005 n. 14990) – che, nel
caso in cui sia stato conferito nell’eventuale Opa precedente
almeno il 70% delle azioni oggetto dell’offerta, prevede,
in via generale, che la Consob determini il prezzo in misura
pari al corrispettivo di tale offerta - le decisioni assunte
in merito dall’Autorità sono sostanzialmente omogenee a
quelle assunte nel caso di specie.
A prescindere dalle due ipotesi per le quali l’amministrazione
ha dedotto delle particolari motivazioni, nei residui cinque
casi il peso specifico attribuito al prezzo dell’Opa precedente
è stato del 30% in tre casi in cui l’adesione era stata
del 57,57%, del 64,86% e del 57,75%, del 20% in un caso
in cui l’adesione era stata del 30,26% e del 40% in un caso
in cui l’adesione era stata del 61,92%.
Di talché, è ictu oculi riscontrabile che, nel caso di specie,
in cui la percentuale di adesione alla precedente Opa totalitaria
è stata del 52%, il peso del 30% attribuito al relativo
prezzo (€ 2.5049) non è incoerente con il trend delle altre
decisioni assunte.
D’altra parte, posto che la doglianza del ricorrente è relativa
all’eccessivo peso attribuito a tale elemento di valutazione,
giova osservare che il richiamato art. 50 prevede, nel caso
in cui sia stato conferito nell’Opa precedente almeno il
70% delle azioni oggetto dell’offerta, che la Consob determini
il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta,
salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso
agli ulteriori elementi indicati al comma 3; conseguentemente,
se, in via ordinaria, una percentuale di adesione del 70%
è considerata sufficiente ad attribuire il peso del 100%
all’elemento di valutazione del corrispettivo dell’Opa precedente,
è evidente che, a fronte di un’adesione pari al 52%, il
peso del 30% attribuito al relativo corrispettivo non può
ritenersi sovrastimato.
3.4.2 Il prof. Antolini ha ancora contestato che la valutazione
delle prospettive reddituali si baserebbe sui dati offerenti,
non illustrati dettagliatamente, forniti cioè dalla parte
che ha interesse al ridimensionamento delle prospettive
di crescita della Società, così da ottenere un prezzo finale
più basso.
In proposito, occorre considerare che l’art. 50 del regolamento
Emittenti specifica che ai fini della determinazione del
prezzo dell’offerta tenendo conto dei vari elementi, l’offerente
trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento
del corrispettivo dell’offerta che ha determinato i presupposti
dell’offerta residuale o dalla comunicazione circa l’intenzione
di non ripristinare il flottante, gli elementi per la determinazione
del prezzo, unitamente ad un’attestazione della società
incaricata della revisione contabile dell’emittente sulla
congruità degli elementi forniti.
Con l’impugnata delibera n. 14988 del 12 aprile 2005, la
Consob ha per l’appunto indicato di aver visto gli elementi
informativi relativi all’Emittente trasmessi dall’Offerente
ai sensi dell’art. 50, co. 5, del Regolamento Consob n.
11971/99 e la relativa attestazione della società incaricata
della revisione contabile del bilancio dell’Emittente.
Pertanto, il modus operandi dell’amministrazione è stato
conforme all’iter prefigurato dalla norma regolamentare.
Nella memoria depositata il 17 novembre 2005, inoltre, l’Autorità
ha evidenziato che l’Offerente ha fornito gli elementi atti
a determinare il capitale economico dell’Emittente mediante
il metodo del Discounted Cash Flows, alla data di riferimento
del 31 dicembre 2004, trasmettendo il proprio Business Plan
(per il periodo 2004 – 2008) ed ha proceduto ad una valutazione
di grandi Navi Veloci con il suddetto metodo DCF, sulla
base dei flussi di cassa e degli altri elementi trasmessi
alla Consob, pervenendo ad un intervallo di valorizzazione
compreso tra € 2,474 ed € 2,612 per azione.
La Commissione, pur muovendo dagli elementi forniti dall’Offerente
ed accompagnati dalla relativa attestazione della società
di revisione contabile, ha effettuato la propria valutazione
con il metodo DCF pervenendo, invece, ad una valorizzazione
di € 3,355 per azione, vale a dire ad un risultato del patrimonio
netto superiore a quello ipotizzato dall’Offerente.
3.4.3 Il ricorrente ha ancora rilevato che il metodo finanziario
utilizzato non opererebbe una scomposizione del patrimonio
tale da sottolineare gli elementi rilevanti, quali la frazione
costituita dalla flotta, per accertare le prospettive di
crescita.
Tale censura di illogicità che, come precisato, al pari
delle altre contenute nella memoria del 12 novembre 2005,
è inammissibile non essendo stata proposta con motivi aggiunti
e ritualmente notificata alle controparti, impinge nel merito
dell’azione amministrativa che, utilizzando il Discounted
Cash Flows, ha fatto riferimento ad un metodo di comune
esperienza tecnica e ritenuto adeguato dalla prassi e dalla
dottrina.
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4. I motivi aggiunti depositati in data 18
giugno 2005 - ricevibili in quanto, pur attenendo a fatti
già conosciuti al momento dell’introduzione del ricorso
principale, non risultano notificati oltre il termine di
decadenza di sessanta giorni dalla conoscenza degli atti
impugnati ed ammissibili in quanto non connotati da un grado
di genericità tale da escludere la comprensione delle doglianze
proposte – non sono condivisibili.
Con essi, il prof. Antolini ha in particolare evidenziato
che la durata dell’Opa residuale (16 maggio 2005 - 6 giugno
2005) e la fissazione della data del pagamento del corrispettivo
e del trasferimento delle azioni (10 giugno 2005) non sarebbero
state prorogate nonostante la proposizione del ricorso giurisdizionale
e che, in ragione della tempistica autorizzata dalla Consob,
avrebbe prestato adesione sulla base di un prezzo che il
giudice amministrativo non ha ancora ritenuto essere stato
fissato a seguito di un procedimento corretto e trasparente.
In proposito, anche a voler prescindere dalle considerazioni
delle controparti, il Collegio osserva che la fissazione
di tali date costituisce una valutazione di opportunità
che non può ritenersi illogica o irragionevole a causa della
possibile presentazione di un ricorso giurisdizionale, atteso
che l’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso avrebbe
comunque l’effetto di annullare l’impugnata delibera di
fissazione del prezzo dell’Opa residuale con efficacia ex
tunc e che il presente giudizio non ha certo ad oggetto
l’accertamento della corretta fissazione del prezzo da parte
della Consob ma è un giudizio impugnatorio in cui la legittimità
dell’agere amministrativo è valutata in relazione e nei
limiti dei motivi d’impugnativa proposti.
In sostanza, le argomentazioni formulate sulle date dell’Opa
residuale e di pagamento del corrispettivo e del trasferimento
delle azioni sembrano dettate a supporto della richiesta
cautelare avverso la delibera di fissazione del prezzo dell’Opa
residuale piuttosto che attenere effettivamente all’oggetto
della controversia, in quanto non ipotizzano ulteriori motivi
di illegittimità nella determinazione amministrativa del
prezzo.
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5. All’infondatezza delle censure proposte
con il gravame introduttivo e con i motivi aggiunti segue
l’infondatezza del ricorso che va di conseguenza respinto.
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6. Sussistono giuste ragioni, considerata
la peculiarità e la complessità della fattispecie, per disporre
la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le
parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Prima Sezione di Roma, respinge il ricorso in
epigrafe.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le
parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 23 novembre 2005.
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