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| n. 12-2005 - © copyright |
| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 16 dicembre
2005 n. 13873
Pres. Guerrieri, Est. Mangia
L. Mereu c/ Comune di Roma |
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Procedimento amministrativo – Art. 22 L.
241/90 – Procedimento non ancora concluso – Diritto di accesso
- Sussiste
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Sussiste diritto all’accesso anche in caso
di procedimento amministrativo non ancora concluso ovvero
qualora i documenti non risultino ancora recepiti in atti
aventi rilevanza esterna.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
Sezione I-quater
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ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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sul ricorso n. 9448 del 2005, proposto da
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Mereu Lucio in proprio ai sensi dell’art.
25, comma 5 bis, della legge n. 241/90, così come modificato
dall’art. 17, comma 1, lett. c, della legge n. 15/2005,
ed elettivamente domiciliato in Roma, via Firenzuola n.
42
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contro
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il Comune di Roma, in persona del
Sindaco p.t., n.c.;
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per la condanna
del Comune di Roma a rilasciare copia della documentazione
in suo possesso, inerente ai lavori realizzati in un’area
ubicata in Roma, via Firenzuola n. 42, ed, in particolare,
al nome o alla ragione giuridica del soggetto che ha posto
in essere la vicenda ed i suoi aventi causa;
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Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 18 novembre 2005 il
Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori
delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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Fatto
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Espone il ricorrente:
- di aver acquistato, in data 29.5.1989, dalla S.r.l. Belvedere
di Roma – successivamente dichiarata fallita – un appartamento
in un edificio di nuova costruzione, sito in Roma, via Firenzuola
n. 42, edificato in un’area di mq. 2417 totali;
- che la concessione di costruzione dell’edificio, rilasciata
dal Comune di Roma con atto n. 1820/c del 19.12.1985, era
subordinata al rilascio di un atto d’obbligo nel quale doveva,
tra l’altro, figurare l’impegno del costruttore a vincolare
al servizio della costruzione l’intera area di mq. 2417;
- che l’atto d’obbligo veniva redatto in data 25.7.1985
nel rispetto della suddetta condizione, con la specificazione
dell’impossibilità di modificare o cancellare la stessa
senza il benestare del Comune di Roma;
- che, in violazione dell’obbligazione assunta, parte di
detta area veniva venduta dalla società Belvedere in data
9.12.92 alla sig.ra Sanfilippo Maria;
- che, in data 28.5.2005, ad opera di sconosciuti veniva
dato inizio alla costruzione di un muro di recinzione all’interno
dell’area condominiale sopra descritta;
- di aver dato notizia del fatto al Comune di Roma in data
1.6.2005, presentando contestuale richiesta di accesso alla
documentazione amministrativa;
- che i Servizi Tecnici del XV Municipio rispondevano di
non aver ricevuto richieste riguardanti la realizzazione
dell’opera descritta, mentre il Corpo della Polizia Municipale,
XV Gruppo, comunicava di aver proceduto con rapporto amministrativo
per la costruzione di un muro di metri 45 x 0,50 di altezza,
con sovrastanti paletti in ferro e rete metallica, in via
Firenzuola n. 42;
- di aver reiterato - perché insoddisfatto del riscontro
ricevuto - la domanda di accesso in data 30.6.2005;
- che, con nota del 18.7.2005, il Comando di P.M. comunicava
di non poter soddisfare tale domanda “atteso che non si
è ancora concluso il procedimento amministrativo”;
- di aver nuovamente chiesto in data 2.8.2005 copia “di
ogni atto autorizzativo, sanzionatorio o altro emesso…….
in relazione” alle opere realizzate nell’area ritenuta di
pertinenza condominiale nonché di conoscere, in ogni caso,
lo stato del procedimento;
- di aver ricevuto due note di risposta: la prima da parte
del Municipio XV, dalla quale risultava la carenza di titoli
autorizzativi e la predisposizione di due rapporti amministrativi;
la seconda da parte del Comando XV Gruppo P.M., nell’ambito
della quale, dopo il richiamo del rapporto amministrativo
stilato per l’installazione di travi in ferro e di una barra
telecomandata, si dava conto dell’emanazione di una D.D.
per la demolizione delle opere abusive eseguite nel terreno
sito in via Firenzuola n. 42 e si manifestava la disponibilità
a soddisfare la richiesta di accesso “non appena conclusi
i procedimenti amministrativi in corso”.
Lamentando il mancato ricevimento della documentazione richiesta,
il ricorrente formula la seguente censura:
- violazione dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/90.
L’Amministrazione intimata non si è costituita.
Il ricorso è stato introitato per la decisione alla camera
di consiglio del 18 novembre 2005.
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Diritto
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1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
1.1. Nel caso di specie il Collegio rinviene i presupposti
fissati dalla legge per richiedere ed ottenere l’accesso
ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss.
della legge n. 241/90.
Premettendo che l’interesse all’accesso del ricorrente “per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” emerge
con sufficiente evidenza, attesa la sua qualità di proprietario
di una porzione dell’edificio cui l’area interessata dalle
opere denunciate risulta vincolata nell’atto d’obbligo in
data 25 luglio 1985, è da rilevare che le ragioni addotte
dal Comune a fondamento del differimento dell’accesso si
pongono in contrasto con il dettato normativo .
Si ricorda, infatti, che l’art. 22, comma 2, della legge
n. 241/90, nell’offrire la definizione di “documento amministrativo”,
fa espressamente riferimento ad “ogni rappresentazione………
del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni”.
Stante il dato testuale riportato, è doveroso pervenire
alla conclusione che il diritto di accesso non può essere
escluso per il mero fatto che il procedimento amministrativo
non si è ancora concluso ovvero a causa del rilievo che
i documenti non risultano ancora recepiti in atti aventi
rilevanza esterna (cfr. TAR Campania, Sez. V, sent. n. 8127
del 18 dicembre 2002; TAR Lazio, Latina, sent. n. 742 dell’8
luglio 1994).
In definitiva, la mancata conclusione del procedimento,
autonomamente considerata, non può costituire un valido
motivo per negare – seppure temporaneamente - l’accesso;
più precisamente, in ragione del rilievo che l’esercizio
del diritto di accesso agli atti amministrativi deve essere,
comunque, armonizzato con le esigenze di interesse pubblico
e di buon andamento, non è da escludere che l’Amministrazione
possa differire l’accesso alla conclusione del procedimento
ma tale scelta deve figurare – a differenza di quanto avvenuto
nella fattispecie in esame - come il risultato di una consona,
pertinente e motivata valutazione, espressamente riportata
nel provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso
o, comunque, facilmente desumibile dai contenuti di quest’ultimo,
che si presti a dare atto della sussistenza di negative
interferenze tra un eventuale accesso e lo svolgimento della
funzione amministrativa, così come prescritto dall’art.
24, u.c., della legge n. 241/90, ovvero della necessità
di assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui
all’art. 24, comma 2, della medesima legge, in conformità
all’art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 352/1992.
Ne consegue che la motivazione addotta dall’Amministrazione
a sostegno del differimento impugnato in questa sede è priva
di pregio.
Per completezza, appare opportuno aggiungere che la normativa
in materia di differimento dell’accesso subirà profonde
modifiche in seguito all’entrata in vigore del regolamento
di cui all’art. 23, comma 2, della legge n. 15/2005, dalla
quale è condizionata l’efficacia dei precedenti artt. 15,
16 e 17, comma 1, lettera a). In particolare, verrà meno
il richiamato art. 24, u.c., della legge n. 241/90; stante
la previsione di cui all’art. 16, comma 4, della legge n.
15/2005, appare, poi, ragionevole affermare che il differimento
perderà la veste di diniego, ancorché “temporaneo”, per
assumere quella di accoglimento appunto “differito”, valutabile
precipuamente al fine di sindacare la legittimità di eventuali
dinieghi di accesso opposti dall’Amministrazione.
2. Per le ragioni illustrate, il ricorso merita di essere
accolto.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle
spese di giudizio tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Sezione I quater accoglie il ricorso n. 9448/2005
e per l’effetto:
- annulla il provvedimento di differimento dell’accesso
del Comune di Roma in data 1 settembre 2005, prot. n. 35099/ED;
- ordina al Comune di Roma di esibire al ricorrente (con
facoltà di estrarne copia, previo versamento del contributo
previsto) la documentazione amministrativa relativa ai lavori
realizzati nell’area situata in Roma, via Firenzuola n.
42, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione
in via amministrativa, ove anteriore, della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 18 novembre 2005, con l’intervento dei seguenti Magistrati:
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Dr. Pio GUERRIERI – Presidente
Dr.ssa Gabriella DE MICHELE – Consigliere
Dr.ssa Antonella MANGIA– Primo Ref.- Relatore – Estensore
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